§ 98.1.28769 - D.L. 25 novembre 1994, n. 650 .
Misure urgenti in materia di trattamento economico del personale statale e in materia di pubblico impiego.


Settore:Normativa nazionale
Data:25/11/1994
Numero:650


Sommario
Art. 1.      1. L'indennità di vacanza contrattuale di cui alprovvedimento del Presidente del Consiglio dei Ministri del 28 aprile 1994, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale - serie [...]
Art. 2.      1. Per l'anno 1994 è attribuito un miglioramento economico mensile lordo, determinato con gli stessi criteri, modalità e decorrenze stabiliti per l'attribuzione [...]
Art. 3.      1. La spesa di cui all'art. 2, commi 9 e 10, della legge 24 dicembre 1993, n. 538, è integrata, per l'anno 1994, di lire 220 miliardi ed al relativo onere si provvede [...]
Art. 4.      1. Per i dirigenti generali delle amministrazioni statali, per i docenti ed i ricercatori universitari, per il personale dirigente della Polizia di Stato e gradi e [...]
Art. 5.      1. I rapporti di lavoro a tempo determinato di cui all'art. 4-bis, comma 1, del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 [...]
Art. 6.      1. A parziale modifica del comma 9 dell'art. 50 del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29 e successive modificazioni ed integrazioni, l'Agenzia per la [...]
Art. 7.      1. Gli stanziamenti per la remunerazione delle prestazioni di lavoro straordinario, risultanti dagli appositi capitoli dei bilanci di previsione delle singole [...]
Art. 8.      1. La disposizione di cui all'art. 2, comma 4, del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, nel testo sostituito dall'art. 2 del decreto legislativo 23 dicembre 1993, [...]
Art. 9.      1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e sarà presentato alle [...]


§ 98.1.28769 - D.L. 25 novembre 1994, n. 650 [1].

Misure urgenti in materia di trattamento economico del personale statale e in materia di pubblico impiego.

(G.U. 26 novembre 1994, n. 277)

 

     Art. 1.

     1. L'indennità di vacanza contrattuale di cui alprovvedimento del Presidente del Consiglio dei Ministri del 28 aprile 1994, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale - serie generale - n. 143 del 21 giugno 1994, è corrisposta fino al 31 dicembre 1994.

 

          Art. 2.

     1. Per l'anno 1994 è attribuito un miglioramento economico mensile lordo, determinato con gli stessi criteri, modalità e decorrenze stabiliti per l'attribuzione dell'indennità di vacanza contrattuale di cui all'art. 1, alle seguenti categorie di personale comprese tra quelle indicate nell'art. 2, comma 4, del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29 e successive modificazioni ed integrazioni:

     a) personale dei Corpi di polizia civili e militari fino alla qualifica di vice questore aggiunto compresa e gradi o qualifiche corrispondenti, con esclusione del personale ausiliario di leva;

     b) personale militare delle Forze armate fino al grado di tenente colonnello compreso, con esclusione del personale in servizio militare obbligatorio di leva e di quello retribuito con paghe giornaliere;

     c) personale della carriera prefettizia fino alla qualifica di vice prefetto ispettore aggiunto compresa.

 

          Art. 3.

     1. La spesa di cui all'art. 2, commi 9 e 10, della legge 24 dicembre 1993, n. 538, è integrata, per l'anno 1994, di lire 220 miliardi ed al relativo onere si provvede mediante riduzione dello stanziamento iscritto sul capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per lo stesso anno, all'uopo utilizzando parte dell'accantonamento relativo al Ministero del tesoro.

     2. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

 

          Art. 4.

     1. Per i dirigenti generali delle amministrazioni statali, per i docenti ed i ricercatori universitari, per il personale dirigente della Polizia di Stato e gradi e qualifiche corrispondenti dei Corpi di polizia civili e militari, per i colonnelli e generali delle Forze armate, per il personale dirigente della carriera prefettizia, nonchè per il personale della carriera diplomatica l'aggiornamento annuale del trattamento economico, previsto dall'art. 2, comma 5, della legge 6 marzo 1992, n. 216, va effettuato a decorrere dal 1° gennaio 1994 e, in sede di prima applicazione, sulla base della media degli incrementi realizzati dall'anno di entrata in vigore della legge stessa. Al relativo onere si provvede nell'ambito delle disponibilità dei pertinenti capitoli del bilancio dello Stato.

 

          Art. 5.

     1. I rapporti di lavoro a tempo determinato di cui all'art. 4-bis, comma 1, del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1983, n. 236, instaurati dalle pubbliche amministrazioni, già prorogati ai sensi del comma 5 del medesimo articolo, possono essere ulteriormente prorogati sino al 31 gennaio 1995, nei limiti degli ordinari stanziamenti di bilancio delle singole amministrazioni.

     2. Le operazioni di trasformazione dei rapporti di lavoro previste dall'art. 4-bis, comma 6, del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1993, n. 236, devono concludersi entro il 31 gennaio 1995.

 

          Art. 6.

     1. A parziale modifica del comma 9 dell'art. 50 del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29 e successive modificazioni ed integrazioni, l'Agenzia per la rappresentanza negoziale delle pubbliche amministrazioni, limitatamente ad un biennio a decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto, per soddisfare indispensabili esigenze connesse con i compiti relativi alla contrattazione per il pubblico impiego, può essere autorizzata ad avvalersi di non oltre cinquanta dipendenti, comprese le venticinque unità indicate nella tabella allegata al regolamento approvato con decreto del Presidente della Repubblica 25 gennaio 1994, n. 144, appartenenti alle amministrazioni pubbliche in posizione di comando o fuori ruolo, provenienti dalle amministrazioni statali, regionali e locali e di non più di cinque esperti, utilizzabili anche a tempo parziale, nell'ambito delle risorse disponibili e nelle forme e per le esigenze previste dal regolamento di cui al comma 8 del medesimo art. 50 del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29 e successive modificazioni ed integrazioni.

     2. In caso di incarico a tempo parziale, il posto di esperto è impegnato al cinquanta per cento, restando disponibile la frazione rimanente. In tal caso, il compenso da determinarsi, ai sensi dell'art. 29, comma 3, o dell'art. 32, comma 4, della legge 23 agosto 1988, n. 400, è pari al cinquanta per cento di quello attribuito agli esperti con incarico a tempo pieno. L'art. 50, comma 9, del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29 e successive modificazioni ed integrazioni, va interpretato nel senso che l'impiego di personale di altre amministrazioni in posizione di comando è consentito anche a tempo parziale.

     3. L'autorizzazione prevista dal comma 1, per le ulteriori venticinque unità, è concessa dal Ministro per la funzione pubblica, su motivata proposta del comitato direttivo dell'Agenzia.

 

          Art. 7.

     1. Gli stanziamenti per la remunerazione delle prestazioni di lavoro straordinario, risultanti dagli appositi capitoli dei bilanci di previsione delle singole amministrazioni dello Stato, nonchè dall'apposito Fondo gravante sul capitolo 6682 del bilancio di previsione del Ministero del tesoro, possono essere destinati dai contratti collettivi nazionali di lavoro dei dipendenti delle amministrazioni dello Stato, anche ad ordinamento autonomo, stipulati ai sensi dell'art. 45 del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, al finanziamento di istituti di retribuzione accessoria, finalizzati all'incentivazione della produttività, previsti dai contratti medesimi, fino al limite massimo del 20% di ciascuno stanziamento.

     2. La riassegnazione dei fondi derivante dal comma 1 viene operata con decreti del Ministro del tesoro.

 

          Art. 8.

     1. La disposizione di cui all'art. 2, comma 4, del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, nel testo sostituito dall'art. 2 del decreto legislativo 23 dicembre 1993, n. 546, ricomprende i dipendenti dell'Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni private e di interesse collettivo - ISVAP, di cui alla legge 12 agosto 1982, n. 576.

 

          Art. 9.

     1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.


[1]  Non convertito in legge. Per effetto dell'art. 1, comma 2, L. 17 maggio 1995, n. 186, restano validi gli atti ed i provvedimenti adottati e sono fatti salvi gli effetti prodottisi ed i rapporti giuridici sorti sulla base del presente decreto.