Settore: | Normativa nazionale |
Data: | 22/02/1994 |
Numero: | 125 |
Sommario |
Art. 1. 1. Il decreto-legge 30 dicembre 1993, n. 551, recante disposizioni urgenti relative allo svolgimento della missione umanitaria in Somalia e Mozambico, è convertito in [...] |
§ 98.1.26884 - Legge 22 febbraio 1994, n. 125. [1]
Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 30 dicembre 1993, n. 551, recante disposizioni urgenti relative allo svolgimento della missione umanitaria in Somalia e Mozambico.
(G.U. 26 febbraio 1994, n. 47)
1. Il
2. Restano validi gli atti ed i provvedimenti adottati e sono fatti salvi gli effetti prodottisi ed i rapporti giuridici sorti sulla base dei decreti-
Allegato - Modificazioni apportate in sede di conversione al
L'articolo 1 è sostituito dal seguente:
"Art. 1. -1. Al personale impiegato in Somalia ed in Mozambico è attribuito, sino al rientro in territorio o acque territoriali italiane, con partenza dei contingenti entro il 31 marzo 1994 dalla Somalia ed entro il 30 aprile 1994 dal Mozambico, il trattamento di cui agli articoli 1 e 3 della
2. Il trattamento economico di cui al comma 1 è corrisposto per il 30 per cento a titolo di anticipazione in valuta straniera e, per il restante, in valuta nazionale all'atto del rientro in Patria o, mensilmente, direttamente a persone fisiche o giuridiche all'uopo delegate.
3. Al personale di cui al comma 1, qualora impossibilitato a prestare servizio perchè in stato di cattività o disperso, continua ad essere attribuito il trattamento economico ed assicurativo di cui al comma 1, nonchè lo stipendio e gli altri assegni a carattere fisso e continuativo. Il tempo trascorso in stato di cattività o di dispersione è computato per intero ai fini del trattamento di pensione e non determina detrazioni di anzianità.
4. In caso di decesso del personale di cui al comma 1 per causa di servizio, connessa all'espletamento delle missioni di cui al medesimo comma, si applica l'art. 3 della
5. Per il personale di cui al comma 1 si applica il codice penale militare di pace".
L'articolo 3 è sostituito dal seguente:
"Art. 3. -1. All'onere derivante dall'attuazione dell'art. 1 e dalle altre spese connesse con la missione in Somalia e in Mozambico, valutato in lire 243.791,6 milioni per l'anno 1994, si provvede nei limiti della disponibilità di bilancio del Ministero della difesa".
[1] Abrogata dall'art. 2268 del