§ 80.9.272 - Legge 6 febbraio 1985, n. 15.
Disciplina delle spese da effettuarsi all'estero dal Ministero degli affari esteri.


Settore:Normativa nazionale
Materia:80. Pubblica amministrazione
Capitolo:80.9 governo e ministeri
Data:06/02/1985
Numero:15


Sommario
Art. 1.      Per la somministrazione dei fondi occorrenti alle rappresentanze diplomatiche ed agli uffici consolari nonchè per le altre spese da effettuarsi all'estero da parte del [...]
Art. 2.      Gli ordini di rimessa a favore delle sedi all'estero hanno valore di ordini di accreditamento e vengono trasmessi in copia, oltre che agli uffici destinatari, alla [...]
Art. 3.      Nella gestione del conto corrente di cui all'art. 1, si tiene conto dei versamenti effettuati sui singoli capitoli, distinti a seconda che trattasi di versamenti in [...]
Art. 4.      I versamenti di cui all'art. 1 possono essere disposti dal mese di dicembre con imputazione al bilancio dell'esercizio successivo anche se in corso di approvazione e, [...]
Art. 5.      Presso sedi all'estero, da individuarsi con decreto del Ministro degli affari esteri di concerto con il Ministro del tesoro, sono costituiti conti correnti valuta Tesoro
Art. 6.      La Direzione generale del tesoro può autorizzare l'utilizzo delle disponibilità dei conti correnti valuta Tesoro per le esigenze delle rappresentanze diplomatiche e [...]
Art. 7.      Le spese bancarie, comprese quelle concernenti i prelevamenti e i trasferimenti di fondi, sono a carico dei conti correnti valuta Tesoro
Art. 8.      Con apposito regolamento da emanarsi con decreto del Ministro degli affari esteri, di concerto con il Ministro del tesoro, vengono introdotte norme per lo snellimento [...]
Art. 9.      Con decreto del Ministro degli affari esteri, di concerto con il Ministro del tesoro, sentita la commissione permanente di finanziamento di cui all'art. 172 del decreto [...]
Art. 10.      Con norme regolamentari da emanarsi con decreto del Ministro degli affari esteri, di concerto con il Ministro per la funzione pubblica e con il Ministro del tesoro, [...]
Art. 11.      Il quadro della tabella organica e delle funzioni dei dirigenti amministrativi del Ministero degli affari esteri allegata al decreto del Presidente della Repubblica 30 [...]
Art. 12.      L'applicazione delle norme del capo I avverrà non oltre l'inizio del secondo esercizio successivo all'entrata in vigore della presente legge


§ 80.9.272 - Legge 6 febbraio 1985, n. 15.

Disciplina delle spese da effettuarsi all'estero dal Ministero degli affari esteri.

(G.U. 14 febbraio 1985, n. 39)

 

Titolo I

FINANZIAMENTO DELLE SPESE DA EFFETTUARSI ALL'ESTERO

 

Capo I

PROCEDURE PER IL FINANZIAMENTO

 

     Art. 1.

     Per la somministrazione dei fondi occorrenti alle rappresentanze diplomatiche ed agli uffici consolari nonchè per le altre spese da effettuarsi all'estero da parte del Ministero degli affari esteri è istituito, presso la tesoreria centrale dello Stato, un conto corrente infruttifero intestato allo stesso Ministero.

     Il Ministero degli affari esteri verserà anticipatamente sul conto corrente infruttifero intestato allo stesso Ministero, a carico dei competenti capitoli del proprio stato di previsione della spesa, le somme occorrenti al contabile del portafoglio per le operazioni di rimessa all'estero, applicando i vigenti cambi di finanziamento. Le eventuali differenze di cambio graveranno sull'apposito capitolo dello stato di previsione del Ministero degli affari esteri [1] .

     I versamenti di cui al comma precedente sono effettuati periodicamente sulla base di preventivi di massima disposti dal Ministero degli affari esteri.

     A valere sui fondi depositati sul conto corrente il Ministero degli affari esteri provvederà periodicamente al rimborso al contabile del portafoglio del controvalore dei pagamenti in valuta dallo stesso in precedenza effettuati.

     Le operazioni effettuate dal contabile del portafoglio ai sensi del presente articolo sono soggette al controllo successivo dell'ufficio di riscontro della Corte dei conti, istituito con legge 9 dicembre 1928, n. 2783.

 

          Art. 2.

     Gli ordini di rimessa a favore delle sedi all'estero hanno valore di ordini di accreditamento e vengono trasmessi in copia, oltre che agli uffici destinatari, alla Ragioneria centrale del Ministero degli affari esteri ed alla Corte dei conti che ne terranno nota nelle proprie scritture ai fini della resa del conto da parte dei funzionari a favore dei quali viene erogata la valuta. Ai fondi così accreditati si applicano le disposizioni di cui alla legge 3 marzo 1960, n. 169, secondo norme di adeguamento da emanarsi con il regolamento di cui al successivo art. 8.

     I pagamenti in esecuzione di atti amministrativi ministeriali che individuano il creditore e l'ammontare dovutogli vengono effettuati dalla sede all'estero dopo che il Ministero avrà comunicato l'avvenuta definizione delle relative procedure amministrative e di controllo. La sede all'estero ottiene il discarico amministrativo ad ogni effetto delle somme accreditatele con decreto da emanarsi dall'ufficio centrale o da quello regionale, a ciò autorizzato ai sensi dell'art. 9, entro tre mesi dalla chiusura dell'esercizio su presentazione della distinta dei pagamenti eseguiti e della ricevuta dei versamenti ai conti correnti valuta Tesoro delle eventuali eccedenze. Del decreto di discarico viene data comunicazione alla ragioneria centrale ed alla Corte dei conti.

     Le altre spese da effettuarsi all'estero, nonchè i relativi rendiconti, sono disciplinati dal regolamento previsto dall'art. 8 della presente legge.

     Per rispettare i termini di pagamento previsti da specifiche disposizioni legislative, regolamentari o contrattuali, gli uffici amministrativi predetti potranno autorizzare l'esecuzione della spesa anche in pendenza delle relative procedure di controllo.

     I fondi per i pagamenti a favore del personale in servizio all'estero o di altri beneficiari diversi dalle rappresentanze diplomatiche ed uffici consolari, in alternativa alle modalità di cui al primo comma del presente articolo, possono essere rimessi alle sedi con ordinativi diretti specificanti i creditori e le somme ad essi dovute.

 

          Art. 3.

     Nella gestione del conto corrente di cui all'art. 1, si tiene conto dei versamenti effettuati sui singoli capitoli, distinti a seconda che trattasi di versamenti in conto competenza od in conto residui.

     Gli eventuali saldi attivi che si verificano a fine anno sul conto corrente di cui all'art. 1 sono utilizzabili per l'ulteriore periodo di un anno unicamente per spese afferenti all'esercizio precedente; gli importi residui al termine di tale periodo vengono versati al bilancio dell'entrata.

 

          Art. 4.

     I versamenti di cui all'art. 1 possono essere disposti dal mese di dicembre con imputazione al bilancio dell'esercizio successivo anche se in corso di approvazione e, comunque, per un importo non eccedente i limiti derivanti da un eventuale regime di esercizio provvisorio.

 

Capo II

GESTIONE DI UTILIZZAZIONE DEI CONTI CORRENTI VALUTA TESORO

 

          Art. 5.

     Presso sedi all'estero, da individuarsi con decreto del Ministro degli affari esteri di concerto con il Ministro del tesoro, sono costituiti conti correnti valuta Tesoro.

     A detti conti affluiscono le entrate consolari, le eccedenze sui finanziamenti di cui all'art. 2, nonchè, su indicazione del Ministero del tesoro, altre entrate dello Stato realizzate all'estero.

     Per la gestione di detti fondi vengono aperti conti correnti presso locali istituti bancari di fiducia.

     Le ricevute dei versamenti ai conti correnti valuta Tesoro delle entrate consolari costituiscono per gli agenti della riscossione che hanno effettuato detti versamenti, quietanze liberatorie da allegarsi a discarico delle rispettive contabilità.

     I conti correnti valuta Tesoro sono gestiti sotto la vigilanza della Direzione generale del tesoro - portafoglio dello Stato, cui vengono presentate situazioni trimestrali, corredate dall'estratto conto bancario, trasmesse in copia al Ministero degli affari esteri ed alla coesistente ragioneria centrale.

     A seguito di motivata richiesta formulata dalle sedi all'estero ed in attesa dell'accreditamento dei finanziamenti ministeriali di cui all'articolo 2, la competente direzione generale del Ministero degli affari esteri può autorizzare, previa comunicazione al competente Dipartimento del tesoro del Ministero dell'economia e delle finanze e all'Ufficio centrale del bilancio presso il Ministero degli affari esteri, le rappresentanze diplomatiche e gli uffici consolari a prelevare somme dai rispettivi conti correnti valuta Tesoro per far fronte alle esigenze delle sedi stesse [2].

     Ad operazione effettuata viene disposto il versamento all'entrata del controvalore in euro dell'importo prelevato seguendo le procedure previste dall'articolo 6 della presente legge e dai decreti del Ministro dell'economia e delle finanze 6 agosto 2003, pubblicati nella Gazzetta Ufficiale n. 197 del 26 agosto 2003, di attuazione degli articoli 3, 6 e 7 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 15 dicembre 2001, n. 482. Dell'avvenuto versamento viene data comunicazione, a cura della competente direzione generale del Ministero degli affari esteri, al Dipartimento del tesoro del Ministero dell'economia e delle finanze e all'Ufficio centrale del bilancio presso il Ministero degli affari esteri [3].

     La Direzione generale del tesoro - portafoglio dello Stato, compatibilmente con le disposizioni valutarie locali, autorizza il trasferimento in Italia delle disponibilità in valuta esistenti sui conti correnti valuta Tesoro per il successivo versamento del loro controvalore in lire all'entrata dello Stato.

 

          Art. 6.

     La Direzione generale del tesoro può autorizzare l'utilizzo delle disponibilità dei conti correnti valuta Tesoro per le esigenze delle rappresentanze diplomatiche e consolari ed eventualmente di altre amministrazioni, salvo reintegro da effettuarsi con le modalità di cui all'ultimo comma.

     A tal fine le amministrazioni interessate inoltreranno al portafoglio dello Stato specifiche richieste indicanti il beneficiario, il capitolo di bilancio cui la spesa si riferisce, l'importo in valuta ed il controvalore in lire.

     Il controvalore in lire è calcolato sulla base di una tabella di cambi convenzionali, determinati annualmente con decreto del Ministro degli affari esteri, d'intesa con il Ministro del tesoro, tenuto conto di tutti gli elementi utili pervenuti dalle sedi all'estero relativi all'andamento del corso dei cambi della valuta locale rispetto alle principali valute di conto valutario.

     Nel corso dell'esercizio con le stesse modalità può farsi luogo a modifiche nella tabella per tener conto di eventuali intervenute variazioni nel corso dei cambi.

     Ad operazione effettuata, viene disposto il versamento all'entrata dell'importo in lire indicato nelle richieste di cui al secondo comma, mediante imputazione sul relativo capitolo di spesa.

 

          Art. 7.

     Le spese bancarie, comprese quelle concernenti i prelevamenti e i trasferimenti di fondi, sono a carico dei conti correnti valuta Tesoro.

     Gli interessi corrisposti dagli istituti di credito vanno ad alimentare i conti.

 

Titolo II

SNELLIMENTO DELLE PROCEDURE PER L'ORDINAZIONE DELLE SPESE ALL'ESTERO DEL MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI E PER LA PRESENTAZIONE DEI RENDICONTI

 

          Art. 8.

     Con apposito regolamento da emanarsi con decreto del Ministro degli affari esteri, di concerto con il Ministro del tesoro, vengono introdotte norme per lo snellimento delle procedure delle spese da ordinarsi ed effettuarsi all'estero, ivi comprese quelle in economia, e per l'adeguamento delle procedure stesse e dell'attività all'estero dei funzionari amministrativi del Ministero degli affari esteri con qualifica dirigenziale ai princìpi ed alle norme del decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1972, n. 748.

     Nello stesso regolamento sono disciplinati, secondo criteri di massima semplificazione procedurale o documentale, le modalità ed i termini per la presentazione dei rendiconti relativi alle spese di cui al comma precedente e per il loro riscontro amministrativo.

 

Titolo III

NORME FINALI E TRANSITORIE

 

          Art. 9.

     Con decreto del Ministro degli affari esteri, di concerto con il Ministro del tesoro, sentita la commissione permanente di finanziamento di cui all'art. 172 del decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18, possono essere istituiti, nell'ambito di aree geografiche, entro il limite massimo di venti, servizi amministrativi decentrati cui competono, nei confronti degli uffici operanti nell'area di loro competenza: attività di collaborazione e consulenza in materia amministrativa e contabile, anche attraverso l'invio di propri addetti per il temporaneo esercizio delle funzioni relative a dette materie; il discarico amministrativo delle spese di cui all'art. 2, secondo comma; il riscontro e l'approvazione delle contabilità, nonchè il riscontro dei conti giudiziali dei percettori di entrate - nei casi in cui ciò sia previsto dal decreto istitutivo sopra menzionato - prima del loro inoltro alla ragioneria centrale ed alla Corte dei conti.

     Per accelerare le procedure di finanziamento, presso i servizi di cui al comma precedente possono essere concentrati gli accreditamenti destinati alle esigenze degli uffici, operanti nell'area geografica di competenza o di altre aree, specificamente individuati dal decreto istitutivo. La ripartizione dei fondi ricevuti viene effettuata in base ai piani di assegnazione elaborati dal Ministero ed ai dati emersi nel corso della gestione. Copia degli atti di ripartizione dei fondi viene trasmessa agli organi amministrativi e di controllo che ne terranno nota nelle proprie scritture ai fini della resa del conto da parte dei funzionari a favore dei quali viene erogata la valuta. Delle somme così erogate il funzionario responsabile del servizio ottiene il discarico ad ogni effetto con le modalità di cui all'art. 2, secondo comma.

     A ciascun servizio è preposto un funzionario con qualifica dirigenziale.

     Negli uffici all'estero, presso i quali vengono insediati i servizi amministrativi decentrati, sono istituiti posti di commissario regionale capo, primo commissario regionale, commissario regionale, nonchè, in relazione alle esigenze dei singoli servizi, posti di commissario amministrativo e di vice commissario amministrativo da coprirsi, rispettivamente, con personale dell'ottava e settima qualifica funzionale appartenente al profilo di inquadramento del personale proveniente dalla carriera direttiva amministrativa.

     Il funzionario di cui al terzo comma svolge altresì attività ispettiva nell'ambito dell'area geografica di propria competenza e di altre viciniori.

     L'indennità base di cui all'art. 171, lettera a), del decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18, spettante ai dirigenti amministrativi in servizio all'estero, salvi i casi di applicazione dell'art. 114, terzo comma, dello stesso decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18, è stabilita nelle misure di cui alla tabella B annessa alla presente legge.

     Con le modalità di cui al primo comma e nel limite ivi indicato può essere disposta la soppressione o la modifica dei servizi amministrativi decentrati.

 

          Art. 10.

     Con norme regolamentari da emanarsi con decreto del Ministro degli affari esteri, di concerto con il Ministro per la funzione pubblica e con il Ministro del tesoro, sentito il consiglio di amministrazione, sono disciplinati: il funzionamento dei servizi amministrativi decentrati di cui all'art. 9; il periodo di permanenza all'estero del relativo personale; i criteri per il suo accreditamento presso le autorità dei Paesi dell'area geografica in cui opera; il collegamento dei servizi stessi con la Direzione generale del personale e dell'amministrazione ed il loro coordinamento con l'ispettorato generale del Ministero e degli uffici all'estero; la conseguente ristrutturazione dei servizi amministrativi centrali, anche in relazione all'eventuale accorpamento delle fasi della spesa e tenuto conto in modo particolare della disciplina delle funzioni dirigenziali; la riorganizzazione dei servizi amministrativi presso le sedi all'estero.

 

          Art. 11.

     Il quadro della tabella organica e delle funzioni dei dirigenti amministrativi del Ministero degli affari esteri allegata al decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1972, n. 748, è sostituito dalla tabella A annessa alla presente legge.

     Per le esigenze derivanti dall'applicazione della presente legge, anche agli effetti dell'art. 15 del decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1972, n. 748, possono essere collocati fuori ruolo, presso l'Amministrazione degli esteri, funzionari con qualifica dirigenziale provenienti da altre amministrazioni in numero non superiore a tre unità.

 

          Art. 12.

     L'applicazione delle norme del capo I avverrà non oltre l'inizio del secondo esercizio successivo all'entrata in vigore della presente legge.

     E' abrogata ogni norma incompatibile con le disposizioni della presente legge.

     Restano salve le disposizioni contenute nella legge 3 giugno 1977, n. 322, che ha stabilito la nuova disciplina del fondo di anticipazione delle spese urgenti previsto dagli articoli 64-69 del decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18, e nella legge 9 febbraio 1979, n. 38, e successive modifiche, concernente la cooperazione dell'Italia con i Paesi in via di sviluppo.

 

     Tabella A - DOTAZIONE ORGANICA DEI DIRIGENTI AMMINISTRATIVI DEL MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI

     (Omissis).

 

     Tabella B - INDENNITA' BASE DI SERVIZIO ALL'ESTERO DEI DIRIGENTI AMMINISTRATIVI [4]

 

 

 

 

Quadro A

Posto funzione

Indennità base mensile lorda

Capo di rappresentanza diplomatica (Ambasciata)

3.657.000

Capo di rappresentanza diplomatica (Legazione)

3.519.000

Ministro presso rappresentanza diplomatica

2.972.000

Capo di consolato generale di prima classe

2.800.000

Ministro consigliere presso rappresentanza diplomatica

2.710.0000

Capo di consolato generale

2.670.000

Primo consigliere o console aggiunto presso consolato generale di prima classe

2.445.000

Consigliere o console presso consolato generale di prima classe

2.252.000

Capo di consolato

1.904.000

Primo segretario o console presso consolato generale o console aggiunto presso consolato generale di prima classe

1.865.000

Capo di vice consolato

1.800.000

Secondo segretario o primo vice console

1.800.000

(1) Limitatamente a venti consolati da determinarsi con decreto del Ministro degli affari esteri di concerto con quello per il tesoro.

Quadro B

Qualifica

Posto funzione

Indennità base mensile lorda

Dirigente generale

Commissario regionale capo o esperto amministrativo capo

2.445.000

Dirigente

Primo commissario regionale o esperto amministrativo

2.252.000

Ispettori generali (1)

Primo commissario amministrativo

2.005.000

IX qualifica funzionale

Commissario amministrativo

1.865.500*

 

 

1.800.000

VIII qualifica funzionale

Commissario amministrativo aggiunto

1.780.500*

 

 

1.690.000

(1) Personale ad esaurimento.

(*) Da attribuirsi soltanto al personale che abbia maturato una anzianità nei ruoli del Ministero degli affari esteri di almeno 20 anni.

Quadro C

Qualifica

Posto funzione

Indennità base mensile lorda

VII qualifica funzionale

Agente consolare

1.785.000

VII qualifica funzionale

Cancelliere capo o assistente commerciale o Perito tecnico capo

1.679.000*

 

 

1.534.000

VI qualifica funzionale

Cancelliere principale o assistente commerciale principale o perito tecnico principale

1.491.000*

 

 

1.449.000

V qualifica funzionale

Coadiutore superiore

1.360.000*

 

 

1.269.000

IV qualifica funzionale

Coadiutore principale o autista capo o commesso capo

1.179.000*

 

 

1.093.000

III qualifica funzionale

Autista o commesso

1.052.000*

 

 

1.016.000

(*) Da attribuirsi soltanto al personale che abbia maturato una anzianità nei ruoli del Ministero degli affari esteri di almeno 20 anni.

Quadro D

Qualifica

Posto funzione

Indennità base mensile lorda

IX o VIII qualifica funzionale (*)

Direttore di istituto di cultura

1.818.000

VIII o VII qualifica funzionale

Addetto presso istituto di cultura

1.534.000

(*) Ovvero esperti del ruolo dirigenziale nel caso previsto al comma 2 dell'art. 14 della legge n. 401/1990.

 


[1]  Comma sostituito dall'art. 1 della L. 13 luglio 1995, n. 295. L’art.1 della L. 13 luglio 1995 è stato abrogato dall'art. 9 del D.P.R. 15 dicembre 2001, n. 482.

[2] Comma inserito dall'art. 3 della L. 24 dicembre 2003, n. 350, a decorrere dal 1 gennaio 2004.

[3] Comma inserito dall'art. 3 della L. 24 dicembre 2003, n. 350, a decorrere dal 1 gennaio 2004.

[4]  Tabella così sostituita dall'art. 44 del D.Lgs. 27 febbraio 1998, n. 62.