Settore: | Normativa nazionale |
Data: | 17/02/1994 |
Numero: | 121 |
Sommario |
Art. 1. 1. Il decreto-legge 28 dicembre 1993, n. 543, recante misure urgenti per il controllo della spesa nel settore degli interventi nei Paesi in via di sviluppo, è convertito [...] |
§ 98.1.26880 - Legge 17 febbraio 1994, n. 121.
Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 28 dicembre 1993, n. 543, recante misure urgenti per il controllo della spesa nel settore degli interventi nei Paesi in via di sviluppo.
(G.U. 22 febbraio 1994, n. 43)
1. Il
2. Restano validi gli atti ed i provvedimenti adottati e sono fatti salvi gli effetti prodottisi ed i rapporti giuridici sorti sulla base dei decreti-
3. Il Governo è delegato ad adottare, entro quattro mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, uno o più decreti legislativi diretti alla riorganizzazione funzionale della Direzione generale per la cooperazione allo sviluppo del Ministero degli affari esteri ed alla revisione del regolamento approvato con
4. Nell'esercizio della delega di cui al comma 3, il Governo si atterrà ai seguenti criteri:
a) adeguamento degli uffici ai contenuti della politica di cooperazione;
b) definizione delle funzioni politiche, diplomatiche, tecniche e amministrativo-contabili;
c) individuazione della responsabilità gestionale dei singoli progetti;
d) definizione del ciclo dei progetti;
e) definizione approfondita degli interventi straordinari secondo i criteri previsti dall'art. 11 della
f) invarianza degli oneri di funzionamento rispetto a quelli derivanti dalla legislazione vigente alla data di entrata in vigore del presente legge.
Allegato - Modificazioni apportate in sede di conversione al
All'art. 4:
il comma 1 è sostituto dal seguente:
"1. I contratti stipulati con gli esperti dell'Unità tecnica centrale della Direzione generale per la cooperazione allo sviluppo ai sensi dell'art. 12 della
è aggiunto, in fine, il seguente comma:
"3-bis. La disposizione di cui al comma 23 dell'art. 3 della
All'art. 5, al comma 1, dopo le parole: "degli enti pubblici," sono inserite le seguenti: "in numero pari a quello".
All'art. 8, è aggiunto, in fine, il seguente comma:
"3-bis. Le disposizioni di cui all'art. 6 della