§ 71.3.122 - Legge 20 dicembre 1973, n. 831.
Modifiche dell'ordinamento giudiziario per la nomina a magistrato di Cassazione e per il conferimento degli uffici direttivi superiori.


Settore:Normativa nazionale
Materia:71. Ordinamento giudiziario
Capitolo:71.3 personale
Data:20/12/1973
Numero:831


Sommario
Art. 1.  Elementi di valutazione per la nomina a magistrato di Cassazione.
Art. 2.  Pareri del consiglio giudiziario e del consiglio di amministrazione.
Art. 3.  Comunicazione dei pareri e facoltà dell'interessato.
Art. 4.  Requisito dell'anzianità per la valutazione e domanda dell'interessato.
Art. 5.  Requisito del servizio giudiziario.
Art. 6.  Nuova valutazione.
Art. 7.  Nomina a magistrato di Cassazione.
Art. 8.  Rinuncia alla nomina.
Art. 9.  Permanenza nell'esercizio delle precedenti funzioni.
Art. 10.  Conferimento delle funzioni di magistrato di Cassazione.
Art. 11.  Concorsi per esami.
Art. 12.  Requisiti e modalità del concorso per esame.
Art. 13.  Conferimento della nomina a seguito di concorso per esame.
Art. 14.  Decorrenza delle nomine già conseguite.
Art. 15.  Collocamento nel ruolo di anzianità.
Art. 16.  Dichiarazione di idoneità alle funzioni direttive superiori e requisito dell'anzianità.
Art. 17.  Decorrenza della nomina alle funzioni direttive superiori.
Art. 18.  Permanenza nelle precedenti funzioni.
Art. 19.  Conferimento degli uffici direttivi superiori.
Art. 20.  Decorrenza delle nomine agli uffici direttivi superiori conseguite anteriormente.
Art. 21.  Norme transitorie per la nomina a magistrato di Cassazione.
Art. 22.  Norme transitorie per le nomine alle funzioni direttive superiori.
Art. 23.  Onere finanziario.
Art. 24.  Entrata in vigore.


§ 71.3.122 - Legge 20 dicembre 1973, n. 831. [1]

Modifiche dell'ordinamento giudiziario per la nomina a magistrato di Cassazione e per il conferimento degli uffici direttivi superiori.

(G.U. 29 dicembre 1973, n. 333).

 

     Art. 1. Elementi di valutazione per la nomina a magistrato di Cassazione.

     Il Consiglio superiore della magistratura procede alla valutazione dei magistrati di corte d'appello, per la nomina a magistrato di Cassazione, in base ai seguenti elementi:

     1) preparazione e capacità tecnico-professionale;

     2) laboriosità e diligenza dimostrate nell'esercizio delle funzioni;

     3) precedenti relativi al servizio prestato.

     Ogni ulteriore elemento di giudizio che sia reputato necessario per la migliore valutazione del magistrato può essere assunto dal Consiglio superiore nelle forme e con le modalità più idonee ed anche con accertamenti diretti.

     Nelle ipotesi previste dal precedente comma, il Consiglio superiore provvede ad informare l'interessato che ha facoltà di presentare le proprie osservazioni.

     La valutazione del Consiglio superiore deve essere motivata.

 

          Art. 2. Pareri del consiglio giudiziario e del consiglio di amministrazione.

     Il Consiglio superiore procede alla valutazione prevista dall'art. 1 sulla base dei pareri motivati espressi:

     1) per i magistrati addetti agli uffici giudiziari, dai consigli giudiziari;

     2) per i magistrati non addetti ad uffici giudiziari e per quelli in servizio all'estero, dal consiglio giudiziario presso la corte d'appello di Roma, previo rapporto informativo dei capi degli uffici ai quali i magistrati sono addetti;

     3) per i magistrati addetti al Ministero di grazia e giustizia, con funzioni amministrative, dal consiglio di amministrazione, previo rapporto informativo dei capi degli uffici ai quali i magistrati appartengono. Il consiglio di amministrazione è composto, in tal caso, dal presidente e dai soli membri che rivestono la qualifica di magistrato.

 

          Art. 3. Comunicazione dei pareri e facoltà dell'interessato.

     Il parere del consiglio giudiziario è comunicato integralmente al Consiglio superiore della magistratura, al Ministero di grazia e giustizia ed all'interessato. Il parere del consiglio di amministrazione è comunicato integralmente al Consiglio superiore della magistratura ed all'interessato.

     Il Ministro può formulare osservazioni ai sensi dell'art. 11 della legge 24 marzo 1958, n. 195. Il magistrato interessato può, entro trenta giorni dalla comunicazione, presentare deduzioni al Consiglio superiore.

 

          Art. 4. Requisito dell'anzianità per la valutazione e domanda dell'interessato.

     Per essere sottoposti a valutazione ai fini della nomina a magistrato di Cassazione, i magistrati di corte d'appello devono aver compiuto sette anni dalla nomina a tale qualifica e devono presentare, presso l'ufficio al quale appartengono, domanda al Consiglio superiore della magistratura.

 

          Art. 5. Requisito del servizio giudiziario.

     Per essere sottoposti a valutazione ai fini della nomina a magistrato di Cassazione, i magistrati di corte d'appello devono aver compiuto, dalla data di ingresso in carriera, almeno dieci anni di attività, anche se non ininterrottamente, negli uffici giudiziari.

     Fino all'entrata in vigore del nuovo ordinamento giudiziario e comunque non oltre la data dal 31 dicembre 1993, l'attività svolta dai magistrati destinati ad esercitare funzioni amministrative nel Ministero di grazia e giustizia è equiparata, ai fini del comma precedente, a quella svolta negli uffici giudiziari [2].

 

          Art. 6. Nuova valutazione.

     Il magistrato non valutato favorevolmente è sottoposto a nuova valutazione dopo un triennio.

 

          Art. 7. Nomina a magistrato di Cassazione. [3]

     I magistrati che hanno conseguito la valutazione favorevole sono nominati magistrati di Cassazione secondo l'ordine di precedenza risultante dal ruolo di anzianità.

     Salvo quanto disposto dal successivo art. 20, la nomina produce effetti giuridici ed economici con decorrenza dal giorno in cui il magistrato ha maturato l'anzianità prevista dall'art. 4.

     Nel caso previsto dall'art. 6 la nomina ha effetto dalla data di compimento del triennio che precede la valutazione favorevole.

 

          Art. 8. Rinuncia alla nomina.

     La dichiarazione di rinuncia alla nomina a magistrato di Cassazione deve essere fatta non oltre il trentesimo giorno dalla data di pubblicazione del decreto di nomina nel bollettino ufficiale del Ministero di grazia e giustizia.

     In tale caso la nuova nomina è conferita con decorrenza dal compimento dell'anno successivo, trascorso il quale il magistrato deve essere sottoposto a nuova valutazione.

 

          Art. 9. Permanenza nell'esercizio delle precedenti funzioni.

     I magistrati di Cassazione continuano ad esercitare le funzioni precedenti fino a quando non siano assegnati ad un ufficio corrispondente alle nuove funzioni.

 

          Art. 10. Conferimento delle funzioni di magistrato di Cassazione. [4]

     Il conferimento delle funzioni di magistrato di Cassazione è disposto dal Consiglio superiore della magistratura su domanda degli interessati ovvero d'ufficio, secondo l'ordine di collocamento in ruolo, per la copertura dei posti rimasti vacanti.

 

          Art. 11. Concorsi per esami.

     Il concorso per esami per la nomina a magistrato di Cassazione, previsto dalla legge 4 gennaio 1963, n. 1, è indetto, nei primi quindici giorni del mese di gennaio di ogni anno, fino all'entrata in vigore del nuovo ordinamento giudiziario e in ogni caso per non oltre quattro anni dalla data di entrata in vigore della presente legge.

 

          Art. 12. Requisiti e modalità del concorso per esame.

     Possono partecipare al concorso per esame i magistrati che al 31 dicembre dell'anno precedente abbiano maturato un'anzianità di almeno tre anni nella qualifica di magistrato di appello ed abbiano ottenuto il parere favorevole degli organi previsti nell'art. 2.

     Le disposizioni contenute negli articoli 12 e 13 della legge 4 gennaio 1963, n. 1, si applicano all'esame di cui al precedente articolo.

 

          Art. 13. Conferimento della nomina a seguito di concorso per esame.

     I vincitori del concorso per esame conseguono la nomina con decorrenza dal 31 dicembre dell'anno precedente a quello in cui è indetto il concorso e ad essi sono contestualmente conferite le funzioni di magistrato di Cassazione.

     I vincitori del concorso per esame sono collocati nel ruolo prima dei magistrati che hanno conseguito la nomina a norma dell'art. 7 con la stessa decorrenza.

     L'idoneità conseguita nei concorsi per esame a posti di magistrato di Cassazione è equiparata alla valutazione favorevole del Consiglio superiore.

 

          Art. 14. Decorrenza delle nomine già conseguite.

     Sono anticipate ai soli effetti giuridici, di quattro anni e sei mesi, e comunque non oltre il 31 dicembre 1959, le nomine a magistrato di Cassazione conferite ai sensi delle disposizioni di cui alla legge 4 gennaio 1963, numero 1.

     Resta comunque ferma, ad ogni effetto, la collocazione nel ruolo di anzianità alla data di entrata in vigore della presente legge.

 

          Art. 15. Collocamento nel ruolo di anzianità.

     Coloro che conseguono la nomina per effetto delle disposizioni contenute negli articoli precedenti non possono in alcun caso essere collocati nel ruolo di anzianità prima dei magistrati che abbiano conseguito la nomina a magistrato di Cassazione anteriormente all'entrata in vigore della presente legge.

 

          Art. 16. Dichiarazione di idoneità alle funzioni direttive superiori e requisito dell'anzianità. [5]

     Ai fini della dichiarazione di idoneità alle funzioni direttive superiori, il Consiglio superiore della magistratura prende in esame, entro il 31 dicembre di ogni anno, i magistrati di Cassazione che raggiungono nell'anno stesso un'anzianità di otto anni dalla nomina a tale categoria e quelli che nel ruolo di anzianità li precedono indipendentemente dall'anzianità predetta.

 

          Art. 17. Decorrenza della nomina alle funzioni direttive superiori. [6]

     I magistrati dichiarati idonei alle funzioni direttive superiori i quali non possono, entro l'anno, accedere a dette funzioni per difetto di vacanze, conseguono, ad ogni effetto giuridico ed economico, la relativa nomina con decorrenza dal 1° gennaio dell'anno successivo.

 

          Art. 18. Permanenza nelle precedenti funzioni.

     I magistrati che hanno ottenuto la nomina alle funzioni direttive superiori continuano ad esercitare le precedenti funzioni sino a quando sia loro conferito l'ufficio direttivo superiore.

 

          Art. 19. Conferimento degli uffici direttivi superiori.

     Il conferimento degli uffici direttivi di presidente di sezione della Corte di cassazione e avvocato generale presso la stessa corte, di presidente delle corti d'appello e di procuratore generale presso le stesse corti, ha luogo a seguito di domanda o di ufficio, ai sensi dell'ultimo comma dell'art. 11 della legge 24 marzo 1958, n. 195, con deliberazione del Consiglio superiore della magistratura.

     Il Consiglio superiore provvede per la copertura dei posti rimasti vacanti assegnandovi i magistrati, anche dopo la nomina, secondo l'ordine di collocamento in ruolo [7].

 

          Art. 20. Decorrenza delle nomine agli uffici direttivi superiori conseguite anteriormente.

     Le nomine agli uffici direttivi superiori conseguite anteriormente alla data di entrata in vigore della presente legge sono retrodatate, ai soli effetti giuridici, al 1° gennaio dell'anno successivo al compimento di otto anni dalla nomina a magistrato di cassazione.

     Resta comunque ferma, ad ogni effetto, la collocazione nel ruolo di anzianità alla data di entrata in vigore della presente legge.

 

          Art. 21. Norme transitorie per la nomina a magistrato di Cassazione.

     L'espletamento degli scrutini non ancora completati per la nomina a magistrato di Cassazione cessa dalla data di entrata in vigore della presente legge, mentre continua l'espletamento delle revisioni in corso.

     Il giudizio favorevole riportato dai magistrati in sede di scrutinio già definito o in corso alla data di entrata in vigore della presente legge, è equiparato alla valutazione del Consiglio superiore prevista dall'art. 1.

     I magistrati il cui scrutinio non sia stato completato sono sottoposti alla valutazione di cui all'art. 1.

     I magistrati scrutinati favorevolmente e quelli che conseguono il giudizio favorevole previsto dai commi precedenti sono nominati magistrati di Cassazione agli effetti giuridici dal compimento dell'anzianità prevista nell'art. 4 ed agli effetti economici dal momento dell'entrata in vigore della presente legge, sempre che non abbiano diritto ad una decorrenza economica anteriore per effetto della legge 4 gennaio 1963, n. 1.

     La disposizione di cui al precedente comma relativa alla decorrenza degli effetti giuridici ed economici si applica anche ai magistrati i quali, alla data di entrata in vigore della presente legge, hanno già maturato l'anzianità prevista dall'art. 4 e non quella richiesta dalla legge 4 gennaio 1963, n. 1, per la partecipazione allo scrutinio.

     I magistrati che per qualsiasi motivo non abbiano partecipato ad alcun scrutinio per la nomina a magistrato di Cassazione, pure avendo l'anzianità necessaria, e coloro che abbiano riportato in sede di scrutinio giudizio sfavorevole, sono sottoposti, a domanda, alla valutazione con i criteri indicati dall'art. 1 e, in caso di valutazione favorevole, conseguono la nomina agli effetti giuridici ed economici con decorrenza dall'entrata in vigore della presente legge [8].

     La domanda, diretta al Consiglio superiore della magistratura, deve essere presentata entro e non oltre sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge all'ufficio al quale l'interessato appartiene.

 

          Art. 22. Norme transitorie per le nomine alle funzioni direttive superiori.

     I magistrati di cassazione che, alla data di entrata in vigore della presente legge, hanno già maturato l'anzianità prevista dall'art. 16 conseguono la nomina alle funzioni direttive superiori, se dichiarati idonei, agli effetti giuridici dal 1° gennaio dell'anno successivo al compimento di otto anni dalla nomina a magistrato di cassazione ed agli effetti economici dalla data di entrata in vigore della presente legge.

 

          Art. 23. Onere finanziario.

     All'onere derivante dall'applicazione della presente legge, valutato in lire 1 miliardo per l'anno 1973, si provvede con corrispondente riduzione del fondo di cui al capitolo 3523 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno medesimo.

     Il Ministro per il tesoro è autorizzato a provvedere, con propri decreti, alle occorrenti variazioni di bilancio.

 

          Art. 24. Entrata in vigore.

     E' abrogata ogni disposizione contraria o incompatibile con la presente legge.


[1] Abrogata dall'art. 54 del D.Lgs. 5 aprile 2006, n. 160, con la decorrenza di cui all'art. 56 dello stesso D.Lgs. 160/06.

[2] Comma così sostituito dall'art. 7 bis del D.L. 26 marzo 1990, n. 64.

[3] La Corte costituzionale, con sentenza 10 maggio 1982, n. 86, ha dichiarato la illegittimità del presente articolo, nella parte in cui prevede che la conseguita valutazione favorevole comporti la nomina a magistrato di Cassazione, indipendentemente dal conferimento delle relative funzioni, affinché la sola attribuzione del corrispondente trattamento economico e la dichiarazione dell'idoneità ad essere ulteriormente valutato, ai fini della successiva nomina.

[4] La Corte costituzionale, con sentenza 10 maggio 1982, n. 86, ha dichiarato la illegittimità del presente articolo, relativamente alle parole secondo l'ordine di collocamento in ruolo" e nella parte in cui non prevede che la nomina a magistrato di Cassazione, quanto ai magistrati dichiarati idonei ai sensi dell'art. 7, sia contestuale al conferimento delle relative funzioni.

[5] La Corte costituzionale, con sentenza 10 maggio 1982, n. 86, in applicazione dell'art. 7 della legge 11 marzo 1953, n. 87, ha dichiarato la illegittimità del presente articolo, nella parte in cui si riferisce ai magistrati di Cassazione che raggiungano una anzianità di otto anni dalla nomina a tale categoria, anzichè ai magistrati che raggiungano una anzianità di otto anni dalla dichiarazione di idoneità di cui all'art. 7.

[6] La Corte costituzionale, con sentenza 10 maggio 1982, n. 86, in applicazione dell'art. 7 della legge 11 marzo 1953, n. 87, ha dichiarato la illegittimità del presente articolo, nella parte in cui prevede che la dichiarazione di cui al precedente articolo comporti, in difetto di vacanze, la nomina alle funzioni direttive superiori, indipendentemente dal conferimento di un corrispondente ufficio, anzichè la sola attribuzione del trattamento economico previsto per i magistrati di Cassazione nominati a tali funzioni e l'idoneità ad essere ulteriormente valutato, ai fini della successiva nomina. Successivamente, con sentenza 30 dicembre 1987, n. 612, ha dichiarato la illegittimità del presente articolo, nella parte in cui fa decorrere la dichiarazione dell'idoneità ad essere ulteriormente valutato ai fini della successiva nomina alle funzioni direttive superiori ed il connesso trattamento economico dal 1° gennaio dell'anno successivo a quello del compimento dell'ottavo anno nella qualifica di magistrato di Cassazione, anzichè dalla data di scadenza dell'ottennio di anzianità.

[7] La Corte costituzionale, con sentenza 10 maggio 1982, n. 86, in applicazione dell'art. 7 della legge 11 marzo 1953, n. 87, ha dichiarato la illegittimità del presente comma, relativamente alle parole assegnandovi i magistrati anche dopo la nomina, secondo l'ordine di collocamento in ruolo" e nella parte in cui non prevede che la nomina alle funzioni direttive superiori, quanto ai magistrati dichiarati idonei ai sensi dell'art. 16, sia contestuale al conferimento del relativo ufficio.

[8] La Corte costituzionale, con sentenza 14 gennaio 1985, n. 1, ha dichiarato la illegittimità del presente comma, nella parte in cui dispone che i magistrati che per qualsiasi motivo non abbiano partecipato ad alcuno scrutinio per la nomina a magistrato di Cassazione, pure avendo l'anzianità necessaria, conseguono agli effetti giuridici i benefici previsti nel precedente articolo - in caso di valutazione favorevole - dal momento dell'entrata in vigore della presente legge, anzichè con l'anteriore decorrenza spettante al più anziano fra i magistrati di cui al quinto comma, mantenendo rispetto ai magistrati stessi il precedente collocamento in ruolo.