§ 30.1.37 – L. 7 febbraio 1992, n. 140.
Interventi per la realizzazione di opere di rilevanza nazionale del settore della irrigazione, nonchè per la concessione di mutui a tasso agevolato [...]


Settore:Normativa nazionale
Materia:30. Credito
Capitolo:30.1 credito agrario e peschereccio
Data:07/02/1992
Numero:140


Sommario
Art. 1.      1. Per consentire il completamento, l'adeguamento e la realizzazione di opere pubbliche di rilevanza nazionale per l'accumulo di acqua a prevalente scopo irriguo e di [...]
Art. 2.      1. Alle cooperative agricole di trasformazione e di commercializzazione di prodotti agricoli e zootecnici e loro consorzi di rilevanza nazionale, possono essere concessi [...]
Art. 3.      1. Il termine fissato dall'art. 14 della legge 4 giugno 1984, n. 194, da ultimo differito dall'art. 1, comma 7, della legge 30 luglio 1990, n. 209, è ulteriormente [...]
Art. 4.      1. All'onere derivante dall'applicazione degli articoli 1 e 2 nel triennio 1992-1994, pari a lire 70 miliardi per l'anno 1992 e a lire 90 miliardi per ciascuno degli [...]
Art. 5.      1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale


§ 30.1.37 – L. 7 febbraio 1992, n. 140.

Interventi per la realizzazione di opere di rilevanza nazionale del settore della irrigazione, nonchè per la concessione di mutui a tasso agevolato per operazioni di credito a sostegno della cooperazione agricola di rilevanza nazionale.

(G.U. 20 febbraio 1992, n. 42).

 

     Art. 1.

     1. Per consentire il completamento, l'adeguamento e la realizzazione di opere pubbliche di rilevanza nazionale per l'accumulo di acqua a prevalente scopo irriguo e di opere di adduzione e di riparto, ivi compresi gli interventi di sistemazione dei terreni necessari per la funzionalità delle opere, il Ministero dell'agricoltura e delle foreste, sentite le regioni interessate e le province autonome di Trento e di Bolzano, può autorizzare i consorzi di bonifica e di irrigazione, concessionari ai sensi dell'art. 13 del regio decreto 13 febbraio 1933, n. 215, a contrarre mutui decennali con istituti di credito speciale, o sezioni autonome, autorizzati, con ammortamento a carico del bilancio dello Stato. Il volume complessivo massimo dei predetti mutui è correlato ai limiti di impegno decennali di lire 30 miliardi per l'anno 1992 e di lire 20 miliardi per l'anno 1993, che sono autorizzati a tale scopo [1].

     2. Il Ministro dell'agricoltura e delle foreste stabilisce con proprio decreto, emanato di concerto con il Ministro del tesoro, le modalità, i termini e le condizioni per la concessione e l'utilizzazione dei mutui.

 

          Art. 2.

     1. Alle cooperative agricole di trasformazione e di commercializzazione di prodotti agricoli e zootecnici e loro consorzi di rilevanza nazionale, possono essere concessi mutui decennali a tasso agevolato, entro il limite di impegno ventennale di lire 40 miliardi per l'anno 1992, per operazioni di credito finalizzate, in concorso con la capitalizzazione da parte dei soci, al consolidamento di passività onerose a breve [2] .

     2. I mutui a tasso agevolato di cui al comma 1 possono essere concessi fino ad un ammontare non superiore al 150 per cento del capitale versato dai soci ai sensi del medesimo comma. Nei territori meridionali di cui all'art. 1 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 6 marzo 1978, n. 218, tale percentuale è elevata al 200 per cento.

     3. Il concorso dello Stato negli interessi sui mutui di cui al comma 1 non può superare il 10 per cento, secondo criteri e modalità da stabilirsi con decreto del Ministro dell'agricoltura e delle foreste.

 

          Art. 3.

     1. Il termine fissato dall'art. 14 della legge 4 giugno 1984, n. 194, da ultimo differito dall'art. 1, comma 7, della legge 30 luglio 1990, n. 209, è ulteriormente differito al 31 dicembre 1992. Il relativo onere, determinato in lire 3 miliardi, è posto a carico dell'autorizzazione di spesa di cui all'art. 1, comma 2, della legge 10 luglio 1991, n. 201, per l'anno 1992.

 

          Art. 4.

     1. All'onere derivante dall'applicazione degli articoli 1 e 2 nel triennio 1992-1994, pari a lire 70 miliardi per l'anno 1992 e a lire 90 miliardi per ciascuno degli anni 1993 e 1994, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1992-1994, al capitolo 9001 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1992, all'uopo utilizzando gli accantonamenti "Credito agrario (limite di impegno)" e "Interventi nel settore delle opere di irrigazione (limite di impegno)" nonchè, per lire 30 miliardi annui, l'accantonamento "Interventi vari di rilevanza nazionale per lo sviluppo dell'attività agricola (compreso limite di impegno di lire 70 miliardi)".

     2. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

 

          Art. 5.

     1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.


[1] Comma così modificato dall'art. 1 del D.L. 20 maggio 1993, n. 149.

[2] Comma così modificato dall'art. 1 del D.L. 20 maggio 1993, n. 149.