Settore: | Normativa nazionale |
Data: | 07/08/1989 |
Numero: | 289 |
Sommario |
Art. 1. 1. Ai fini di quanto previsto dal comma 2 è autorizzata, a partire dal 1990, la spesa annua di lire 86 miliardi |
Art. 2. 1. Per le finalità di cui all'art. 2, comma 1-ter, del decreto-legge 3 gennaio 1987, n. 2, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 marzo 1987, n. 65, nel testo [...] |
Art. 3. 1. All'onere derivante dall'applicazione della presente legge, pari a lire 90 miliardi per ciascuno degli anni 1990 e 1991, si provvede mediante corrispondente utilizzo [...] |
§ 98.1.26591 - Legge 7 agosto 1989, n. 289.
Rifinanziamento delle leggi 6 marzo 1987, n. 65, e 21 marzo 1988, n. 92, per la realizzazione di impianti sportivi.
(G.U. 16 agosto 1989, n. 190)
1. Ai fini di quanto previsto dal comma 2 è autorizzata, a partire dal 1990, la spesa annua di lire 86 miliardi.
2. Per la realizzazione degli interventi previsti per l'impiantistica sportiva dall'art. 1, comma 1, lettere b) e c), del
3. L'ammortamento dei mutui di cui al comma 2 è assistito dalla contribuzione statale pari ad una rata di ammortamento costante annua posticipata calcolata nella misura massima consentita dalla legislazione vigente al momento della emanazione del decreto di approvazione del programma di finanziamento degli impianti sportivi.
4. Per la programmazione degli interventi restano salve le procedure previste dalle disposizioni di cui al
1. Per le finalità di cui all'art. 2, comma 1-ter, del
1. All'onere derivante dall'applicazione della presente legge, pari a lire 90 miliardi per ciascuno degli anni 1990 e 1991, si provvede mediante corrispondente utilizzo della proiezione per gli anni medesimi dell'accantonamento "Rifinanziamento della
2. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.