§ 98.1.26591 - Legge 7 agosto 1989, n. 289.
Rifinanziamento delle leggi 6 marzo 1987, n. 65, e 21 marzo 1988, n. 92, per la realizzazione di impianti sportivi.


Settore:Normativa nazionale
Data:07/08/1989
Numero:289


Sommario
Art. 1.      1. Ai fini di quanto previsto dal comma 2 è autorizzata, a partire dal 1990, la spesa annua di lire 86 miliardi
Art. 2.      1. Per le finalità di cui all'art. 2, comma 1-ter, del decreto-legge 3 gennaio 1987, n. 2, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 marzo 1987, n. 65, nel testo [...]
Art. 3.      1. All'onere derivante dall'applicazione della presente legge, pari a lire 90 miliardi per ciascuno degli anni 1990 e 1991, si provvede mediante corrispondente utilizzo [...]


§ 98.1.26591 - Legge 7 agosto 1989, n. 289.

Rifinanziamento delle leggi 6 marzo 1987, n. 65, e 21 marzo 1988, n. 92, per la realizzazione di impianti sportivi.

(G.U. 16 agosto 1989, n. 190)

 

     Art. 1.

     1. Ai fini di quanto previsto dal comma 2 è autorizzata, a partire dal 1990, la spesa annua di lire 86 miliardi.

     2. Per la realizzazione degli interventi previsti per l'impiantistica sportiva dall'art. 1, comma 1, lettere b) e c), del decreto-legge 3 gennaio 1987, n. 2, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 marzo 1987, n. 65, nel testo modificato dal decreto-legge 2 febbraio 1988, n. 22, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 marzo 1988, n. 92, la Cassa depositi e prestiti è autorizzata a concedere nell'anno 1989 ai comuni e loro consorzi, alle comunità montane e alle province, ulteriori mutui ventennali nel limite massimo di lire 910 miliardi, di cui 90 miliardi alle province, 810 miliardi ai comuni e 10 miliardi alle comunità montane.

     3. L'ammortamento dei mutui di cui al comma 2 è assistito dalla contribuzione statale pari ad una rata di ammortamento costante annua posticipata calcolata nella misura massima consentita dalla legislazione vigente al momento della emanazione del decreto di approvazione del programma di finanziamento degli impianti sportivi.

     4. Per la programmazione degli interventi restano salve le procedure previste dalle disposizioni di cui al decreto-legge 3 gennaio 1987, n. 2, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 marzo 1987, n. 65, nel testo modificato dal decreto-legge 2 febbraio 1988, n. 22, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 marzo 1988, n. 92. I relativi programmi predisposti dal Ministero del turismo e dello spettacolo e dalle regioni per la parte di competenza sono inviati, anche disgiuntamente, al CIPE secondo le disposizioni contenute nell'art. 4 del decreto-legge 2 marzo 1989, n. 65.

 

          Art. 2.

     1. Per le finalità di cui all'art. 2, comma 1-ter, del decreto-legge 3 gennaio 1987, n. 2, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 marzo 1987, n. 65, nel testo modificato dall'art. 1, comma 5, del decreto-legge 2 febbraio 1988, n. 22, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 marzo 1988, n. 92, sulla base di un programma da definirsi con riferimento all'anno 1989, è autorizzata, per gli anni dal 1990 al 1999, l'ulteriore spesa annua di lire 4 miliardi per i mutui contratti con l'Istituto per il credito sportivo dai soggetti previsti dal secondo comma dell'art. 3 della legge 24 dicembre 1957, n. 1295, come sostituito dall'art. 2 della legge 18 febbraio 1983, n. 50. Alle province autonome di Trento e di Bolzano è trasferita, rispettivamente, la quota dell'1,425 e dell'1,61 per cento della predetta autorizzazione di spesa.

 

          Art. 3.

     1. All'onere derivante dall'applicazione della presente legge, pari a lire 90 miliardi per ciascuno degli anni 1990 e 1991, si provvede mediante corrispondente utilizzo della proiezione per gli anni medesimi dell'accantonamento "Rifinanziamento della legge 6 marzo 1987, n. 65, per la realizzazione di impianti sportivi (rate di ammortamento mutui)" iscritto, ai fini del bilancio triennale 1989-1991, al capitolo 9001 dello stato di previsione del Ministero del tesoro.

     2. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.