| Settore: | Normativa nazionale | 
| Materia: | 30. Credito | 
| Capitolo: | 30.1 credito agrario e peschereccio | 
| Data: | 04/01/1994 | 
| Numero: | 1 | 
| Sommario | 
| Art. 1. 1. L'art. 44 del testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia, approvato con decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, è sostituito dal seguente | 
| Art. 2. 1. Il presente decreto ha effetto dal 1° gennaio 1994 ed entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e [...] | 
§ 30.1.41 – D.L. 4 gennaio 1994, n. 1. [1]
Misure a garanzia del credito agrario.
(G.U. 7 gennaio 1994, n. 4).
     1. L'art. 44 del testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia, approvato con 
(Omissis).
1. Il presente decreto ha effetto dal 1° gennaio 1994 ed entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.
[1] Convertito in legge dall'art. 1 della