Settore: | Normativa nazionale |
Materia: | 38. Edilizia e urbanistica |
Capitolo: | 38.7 edilizia residenziale pubblica |
Data: | 05/10/1993 |
Numero: | 398 |
Sommario |
Art. 1. Programmi di investimento 1993-1995. |
Art. 2. Investimenti industriali nelle aree terremotate della Campania, Basilicata e del Belice. |
Art. 3. Imputazione delle spese di programmazione e progettazione. |
Art. 4. Procedure per il rilascio della concessione edilizia. |
Art. 5. Finanziamento delle opere di edilizia scolastica. |
Art. 6. Rilancio di iniziative di sviluppo e riqualificazione territoriale. |
Art. 7. Edilizia sovvenzionata e agevolata. |
Art. 7 bis. Pareri regionali su progetti di opere pubbliche. |
Art. 8. Edilizia per la mobilità del personale pubblico ed edilizia sperimentale. |
Art. 9. Nuovi contributi in materia edilizia. |
Art. 10. Contributi per l'edilizia residenziale pubblica. |
Art. 11. Programmi di recupero urbano. |
Art. 12. Procedure per i piani di difesa del suolo. |
Art. 13. Procedure per l'attuazione di progetti di protezione dell'ambiente. |
Art. 14. A.N.A.S. |
Art. 15. Disposizioni di attuazione. |
Art. 16. Entrata in vigore. |
§ 38.7.49 - D.L. 5 ottobre 1993, n. 398. [1]
Disposizioni per l'accelerazione degli investimenti a sostegno dell'occupazione e per la semplificazione dei procedimenti in materia edilizia.
(G.U. 5 ottobre 1993, n. 234).
Art. 1. Programmi di investimento 1993-1995.
1. Ai fini del sostegno dell'occupazione, il CIPE, anche mediante modifica delle proprie procedure, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, riesamina i programmi d'intervento previsti dalla normativa vigente al fine di verificare l'esecutività dei singoli progetti, di confermarne le priorità e di accelerarne l'attuazione. Il CIPE, in sede di verifica, tiene conto, nella determinazione delle priorità, del grado di effettiva esecutività dei progetti, della loro conformità agli strumenti urbanistici vigenti nonché dell'importanza degli interventi per la funzionalità di opere esistenti e non completate. Il CIPE, nello stesso termine di novanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, ha facoltà di deliberare la revoca, da disporsi, nei successivi venti giorni, con decreto del Ministro competente, dei finanziamenti per l'esecuzione di opere la cui realizzazione non sia stata avviata o la cui prosecuzione risulti non conveniente e di destinare le somme disponibili, ad eccezione di quelle destinate ad interventi di tutela ambientale di cui all'articolo 13, comma 2, del presente decreto, ad opere affidabili per l'esecuzione entro centottanta giorni dalla data della delibera del CIPE, con priorità per quelle dislocate nelle aree di crisi di cui all'articolo 1, comma 1, del
2. Le deliberazioni del CIPE di cui al comma 1, vengono trasmesse alle Camere. In apposita sezione della relazione al disegno di legge finanziaria per il 1994 viene data analitica indicazione delle variazioni apportate al bilancio per il 1993 e per il triennio 1993-95 in esecuzione del presente decreto.
3. Gli importi derivanti dalle revoche di cui al comma 1 sono versati all'entrata del bilancio dello Stato per essere assegnati con decreto del Ministro del tesoro, su proposta del Ministro del bilancio e della programmazione economica, ai pertinenti capitoli di spesa. I mutui concessi dalla Cassa depositi e prestiti in base a leggi speciali che prevedono l'ammortamento a totale carico dello Stato e per i quali gli enti locali mutuatari non abbiano dato inizio ai lavori entro un triennio dalla concessione o abbiano dichiarato l'impossibilità all'esecuzione dell'opera, con decreto del Ministro del tesoro, adottato di concerto con il Ministro competente in materia, sono revocati, ovvero devoluti allo stesso soggetto mutuatario per il finanziamento totale o parziale di altre opere pubbliche urgenti. Le risorse che si renderanno disponibili per effetto delle revoche di cui al periodo precedente possono essere riassegnate, con decreto del Ministro del bilancio e della programmazione economica, adottato di concerto con il Ministro del tesoro, a comuni, province e comunità montane, consorzi tra enti locali, aziende speciali e società a prevalente capitale pubblico locale, per l'esecuzione di opere pubbliche urgenti, nei limiti temporali e finanziari residui sui mutui revocati, previa restituzione da parte degli originari mutuatari delle somme eventualmente erogate [3].
4. [4].
5. [5].
Art. 2. Investimenti industriali nelle aree terremotate della Campania, Basilicata e del Belice.
1. In attuazione dell'articolo 2, comma 4, lettera c), della
2. La disponibilità di cui al comma 1 è destinata:
a) alla liquidazione del saldo dei contributi concessi, ai sensi dell'articolo 39, comma 2, del testo unico approvato con
dell'aggiornamento dei contributi concessi, ai sensi dell'articolo 39, comma 3, del medesimo testo unico, a condizione, in entrambi i casi, che l'iniziativa realizzata raggiunga i livelli occupazionali medi previsti in sede di concessione dei contributi [6];
b) alla liquidazione del saldo dei contributi concessi per gli interventi di riparazione e ricostruzione degli stabilimenti industriali e delle attrezzature di cui all'articolo 27 del testo unico approvato con
c) alla liquidazione degli oneri per espropri e collaudi, nonché all'esecuzione di opere di completamento indispensabili per la funzionalità delle infrastrutture realizzate.
3. [7].
4. I lotti delle aree infrastrutturate ai sensi dell'articolo 39 del testo unico approvato con
5. In caso di revoca dell'assegnazione del lotto con contestuale dichiarazione di decadenza dai contributi previsti all'articolo 39 del testo unico approvato con
6. Ogni stanziamento proveniente dal fondo previsto dall'articolo 3 del testo unico approvato con
7. [10].
8. Il termine del 31 dicembre 1992 previsto dall'articolo 2, commi 1 e 2, della
9. [12].
10. Per consentire la prosecuzione degli interventi di ricostruzione e riparazione dell'edilizia privata e delle connesse opere di urbanizzazione primaria nelle zone del Belice colpite dal terremoto del 1968, è autorizzata l'ulteriore spesa di lire 36 miliardi per ciascuno degli anni 1993, 1994 e 1995. Al relativo onere si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1993- 1995, al capitolo 9001 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1993, all'uopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero del tesoro.
11. Alle funzioni statali attinenti all'istruttoria, alla definizione e alla liquidazione delle pratiche relative ai contributi concessi per la ricostruzione privata nelle predette zone della valle del Belice, sulla base di norme entrate in vigore anteriormente alla data di entrata in vigore della
11 bis. Sono altresì trasferite ai comuni interessati le funzioni relative alle operazioni e alle procedure necessarie di frazionamento ed accatastamento con presentazione all'ufficio tecnico erariale delle domande di voltura catastale degli immobili e beni espropriati per i lavori di urbanizzazione primaria e secondaria e per i lotti assegnati ai privati nonchè degli edifici pubblici nelle zone della Valle del Belice [13].
Art. 3. Imputazione delle spese di programmazione e progettazione.
1. A valere sugli stanziamenti iscritti nei capitoli delle categorie X e XI del bilancio dello Stato, le amministrazioni competenti possono destinare una quota non superiore al 3 per cento degli stanziamenti stessi alle spese necessarie alla stesura di programmi di investimento ed ai relativi progetti preliminari, di massima e progettazioni esecutive, incluse indagini geologiche, geognostiche, valutazioni di impatto ambientale o altre rilevazioni, nonché gli studi per il finanziamento di progetto. Analoghi criteri adottano, per i propri bilanci, le regioni e le province autonome, qualora non vi abbiano già provveduto, nonché i comuni e le province o loro consorzi [14].
2. Per le opere finanziate dai comuni, province e loro consorzi e dalle regioni attraverso il ricorso al credito, l'istituto mutuante è autorizzato a finanziare anche le quote relative alle spese di cui al comma 1, anche se già anticipate dall'ente mutuatario.
Art. 4. Procedure per il rilascio della concessione edilizia. [14a]
[1. Al momento della presentazione della domanda di concessione edilizia l'ufficio abilitato a riceverla comunica all'interessato il nominativo del responsabile del procedimento di cui agli articoli 4 e 5 della
2. Entro sessanta giorni dalla presentazione della domanda il responsabile del procedimento cura l'istruttoria, eventualmente convocando una conferenza di servizi ai sensi e per gli effetti dell'articolo 14 della
3. In ordine ai progetti presentati, il responsabile del procedimento deve richiedere, entro il termine di cui al comma 2, il parere della commissione edilizia. Qualora questa non si esprima entro il termine predetto il responsabile del procedimento è tenuto comunque a formulare la proposta di cui al comma 2 e redigere una relazione scritta al sindaco indicando i motivi per i quali il termine non è stato rispettato. Il regolamento edilizio comunale determina i casi in cui il parere della commissione edilizia non deve essere richiesto.
4. La concessione edilizia è rilasciata entro quindici giorni dalla scadenza del termine di cui al comma 2, qualora il progetto presentato non sia in contrasto con le prescrizioni degli strumenti urbanistici ed edilizi e con le altre norme che regolano lo svolgimento dell'attività edilizia.
5. Decorso inutilmente il termine per l'emanazione del provvedimento conclusivo, l'interessato può, con atto notificato o trasmesso in plico raccomandato con avviso di ricevimento, richiedere all'autorità competente di adempiere entro quindici giorni dal ricevimento della richiesta.
6. Decorso inutilmente anche il termine di cui al comma 5, l'interessato può inoltrare istanza al presidente della giunta regionale competente, il quale, nell'esercizio di poteri sostitutivi, nomina entro i quindici giorni successivi, un commissario ad acta che, nel termine di trenta giorni, adotta il provvedimento che ha i medesimi effetti della concessione edilizia. Gli oneri finanziari relativi all'attività del commissario di cui al presente comma sono a carico del comune interessato.
7. I seguenti interventi sono subordinati alla denuncia di inizio attività ai sensi e per gli effetti dell'articolo 2 della
a) opere di manutenzione straordinaria, restauro e risanamento conservativo;
b) opere di eliminazione delle barriere architettoniche in edifici esistenti consistenti in rampe o ascensori esterni, ovvero in manufatti che alterino la sagoma dell'edificio;
c) recinzioni, muri di cinta e cancellate;
d) aree destinate ad attività sportive senza creazione di volumetria;
e) opere interne di singole unità immobiliari che non comportino modifiche della sagoma e dei prospetti e non rechino pregiudizio alla statica dell'immobile e, limitatamente agli immobili compresi nelle zone omogenee A di cui all'articolo 2 del decreto del Ministro dei lavori pubblici 2 aprile 1968, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 97 del 16 aprile 1968, non modifichino la destinazione d'uso [15];
f) revisione o installazione di impianti tecnologici al servizio di edifici o di attrezzature esistenti e realizzazione di volumi tecnici che si rendano indispensabili, sulla base di nuove disposizioni;
g) varianti a concessioni edilizie già rilasciate che non incidano sui parametri urbanistici e sulle volumetrie, che non cambino la destinazione d'uso e la categoria edilizia e non alterino la sagoma e non violino le eventuali prescrizioni contenute nella concessione edilizia;
h) parcheggi di pertinenza nel sottosuolo del lotto su cui insiste il fabbricato.
8. [15a].
8 bis. La denuncia di inizio attività di cui al comma 7 deve essere corredata dall'indicazione dell'impresa a cui si intende affidare i lavori [16].
9. La denuncia di inizio attività di cui al comma 7 è sottoposta al termine massimo di validità fissato in anni tre, con obbligo per l'interessato di comunicare al comune la data di ultimazione dei lavori.
10. L'esecuzione delle opere per cui sia esercitata la facoltà di denuncia di attività ai sensi del comma 7 è subordinata alla medesima disciplina definita dalle norme nazionali e regionali vigenti per le corrispondenti opere eseguite su rilascio di concessione edilizia.
11. Nei casi di cui al comma 7, venti giorni prima dell'effettivo inizio dei lavori l'interessato deve presentare la denuncia di inizio dell'attività, accompagnata da una dettagliata relazione a firma di un progettista abilitato, nonché dagli opportuni elaborati progettuali che asseveri la conformità delle opere da realizzare agli strumenti urbanistici adottati o approvati ed ai regolamenti edilizi vigenti, nonché il rispetto delle norme di sicurezza e di quelle igienico-sanitarie. Il progettista abilitato deve emettere inoltre un certificato di collaudo finale che attesti la conformità dell'opera al progetto presentato.
12. Il progettista assume la qualità di persona esercente un servizio di pubblica necessità ai sensi degli articoli 359 e 481 del codice penale. In caso di dichiarazioni non veritiere nella relazione di cui al comma 11, l'amministrazione ne dà comunicazione al competente ordine professionale per l'irrogazione delle sanzioni disciplinari.
13. L'esecuzione di opere in assenza della o in difformità dalla denuncia di cui al comma 7 comporta la sanzione pecuniaria pari al doppio dell'aumento del valore venale dell'immobile conseguente alla realizzazione delle opere stesse e comunque in misura non inferiore a lire un milione. In caso di denuncia di inizio di attività effettuata quando le opere sono già in corso di esecuzione la sanzione si applica nella misura minima. La mancata denuncia di inizio dell'attività non comporta l'applicazione delle sanzioni previste dall'articolo 20 della
14. Nei casi di cui al comma 7, ai fini degli adempimenti necessari per comprovare la sussistenza del titolo abilitante all'effettuazione delle trasformazioni tengono luogo delle autorizzazioni le copie delle denunce di inizio di attività, dalle quali risultino le date di ricevimento delle denunce stesse, nonché l'elenco di quanto prescritto comporre e corredare i progetti delle trasformazioni e le attestazioni dei professionisti abilitati.
15. Nei casi di cui al comma 7, il sindaco, ove entro il termine indicato al comma 11 sia riscontrata l'assenza di una o più delle condizioni stabilite, notifica agli interessati l'ordine motivato di non effettuare le previste trasformazioni, e, nei casi di false attestazioni dei professionisti abilitati, ne dà contestuale notizia all'autorità giudiziaria ed al consiglio dell'ordine di appartenenza. Gli aventi titolo hanno facoltà di inoltrare una nuova denuncia di inizio di attività, qualora le stabilite condizioni siano soddisfacibili mediante modificazioni o integrazioni dei progetti delle trasformazioni, ovvero mediante acquisizioni di autorizzazioni, nulla-osta, pareri, assensi comunque denominati, oppure, in ogni caso, di presentare una richiesta di autorizzazione.
16. Per le opere pubbliche dei comuni, la deliberazione con la quale il progetto viene approvato o l'opera autorizzata ha i medesimi effetti della concessione edilizia. I relativi progetti dovranno peraltro essere corredati da una relazione a firma di un progettista abilitato che attesti la conformità del progetto alle prescrizioni urbanistiche ed edilizie, nonché l'esistenza dei nulla osta di conformità alle norme di sicurezza, sanitarie, ambientali e paesistiche.
17. Le norme di cui al presente articolo prevalgono sulle disposizioni degli strumenti urbanistici generali e dei regolamenti edilizi comunali in materia di procedimento.
18. Le regioni adeguano le proprie normazioni ai princìpi contenuti nel presente articolo in tema di procedimento [17].
19. [18].
20. [19]].
Art. 5. Finanziamento delle opere di edilizia scolastica.
1. Il termine del 31 dicembre 1992 previsto dall'articolo 1, comma 3, della
2. Qualora l'ente locale non provveda entro il termine di cui all'articolo 11, comma 10, del
2 bis. Nel termine di cui al comma 1 le regioni possono, con provvedimento motivato, proporre che un finanziamento, già concesso per la realizzazione di un'opera di edilizia scolastica con mutuo a carico dello Stato, venga destinato al compimento parziale dell'opera stessa, purché funzionalmente idonea [20].
Art. 6. Rilancio di iniziative di sviluppo e riqualificazione territoriale. [21]
Art. 7. Edilizia sovvenzionata e agevolata.
1. [22].
2. Il segretariato generale del CER comunica al presidente della giunta regionale, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, le informazioni, i dati ed ogni altro elemento utile ad individuare lo stato di attuazione dei programmi di edilizia residenziale già avviati, nonché gli eventuali ritardi nella programmazione e nella realizzazione degli interventi.
3. Le disposizioni di cui ai commi 7, 8 e 8-bis dell'art. 3,
4. Le regioni interessate da eventi sismici, nell'ambito delle disponibilità loro attribuite, riservano una quota non inferiore al 5 per cento fino alla completa eliminazione delle baracche o di altri locali adibiti ad abitazione, occupati in via provvisoria a seguito di eventi sismici o di altri eventi straordinari. Le regioni provvedono contemporaneamente alle assegnazioni dei nuovi alloggi, alla rimozione delle baracche e degli altri locali anzidetti.
Art. 7 bis. Pareri regionali su progetti di opere pubbliche. [24]
1. La regione è tenuta ad esprimere entro novanta giorni dal ricevimento della richiesta i pareri sui progetti di opere pubbliche sottoposti alla valutazione di organi regionali. Qualora la regione e i comitati tecnici regionali non ottemperino a tale obbligo, la commissione per il controllo sugli atti regionali provvede a nominare un commissario ad acta con il compito di sostituire gli organi regionali nel rilascio dei relativi pareri.
Art. 8. Edilizia per la mobilità del personale pubblico ed edilizia sperimentale.
1. Il presidente della giunta regionale, nel caso di proposte di intervento di edilizia residenziale predisposte in attuazione dell'articolo 18,
2. Il presidente della giunta regionale, qualora il comune nel cui territorio sono localizzate proposte di interventi di sperimentazione nel settore dell'edilizia di cui all'articolo 2, primo comma, lettera f), della
3. Alla scadenza dei termini di cui ai commi 1 e 2, gli affidamenti sono revocati di diritto.
4. Il segretariato generale del CER comunica al presidente della giunta regionale, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, gli elenchi delle proposte di intervento di cui ai commi 1 e 2 e gli elenchi dei soggetti attuatori [14].
Art. 9. Nuovi contributi in materia edilizia. [27]
1. I fondi di cui alla
2. Gli alloggi realizzati sono concessi in locazione per un periodo non inferiore a otto anni e sono soggetti alle disposizioni di cui ai commi da 3 a 8 dell'articolo 8 della
3. Il CER definisce modalità e criteri generali per la determinazione dell'ammontare dei contributi, per la loro concessione e per il loro eventuale rimborso, nonché per l'individuazione dei locatari.
Art. 10. Contributi per l'edilizia residenziale pubblica.
1. Per provvedere al pagamento dei conguagli di cui all'articolo 16, secondo comma, della
2. I prelevamenti su detto capitolo 8249 sono disposti in favore degli istituti di credito mutuanti nella misura anticipata fino ad un massimo dell'80 per cento dei crediti bancari dichiarati.
2 bis. [29].
Art. 11. Programmi di recupero urbano.
1. I fondi di cui alla
2. I programmi di recupero urbano sono costituiti da un insieme sistematico di opere finalizzate alla realizzazione, alla manutenzione e all'ammodernamento delle urbanizzazioni primarie, con particolare attenzione ai problemi di accessibilità degli impianti e dei servizi a rete, e delle urbanizzazioni secondarie, alla edificazione di completamento e di integrazione dei complessi urbanistici esistenti, nonché all'inserimento di elementi di arredo urbano, alla manutenzione ordinaria e straordinaria, al restauro e al risanamento conservativo e alla ristrutturazione edilizia degli edifici.
3. I programmi di recupero urbano da realizzare, sulla base di una proposta unitaria con il concorso di risorse pubbliche e private, sono proposti al comune da soggetti pubblici e privati, anche associati tra di loro. Il comune definisce le priorità di detti programmi sulla base di criteri oggettivi per l'individuazione degli interventi [14].
4. Ai fini dell'approvazione dei programmi di recupero urbano, può essere promossa la conclusione di un accordo di programma ai sensi dell'articolo 27 della
5. Il CER, ai fini della realizzazione dei programmi di recupero urbano, determina modalità e criteri generali per la concessione dei contributi, per l'individuazione delle zone urbane interessate e per la determinazione delle tipologie d'intervento, avendo particolare riguardo alla tutela dei lavoratori dipendenti e delle categorie sociali più deboli.
Art. 12. Procedure per i piani di difesa del suolo.
1. [30].
2. [31].
3. [32].
4. All'articolo 21, comma 2, della
5. - 7. [33].
8. Le somme di parte corrente trasferite ai segretari generali delle autorità di bacino di rilievo nazionale, ai sensi della
8 bis. Le somme trasferite nell'anno 1991 ai segretari generali delle autorità di bacino di rilievo nazionale a valere sui capitoli 7748 e 7749 dello stato di previsione della spesa del Ministero dei lavori pubblici possono essere utilizzate entro il 31 dicembre 1994 [20].
8 ter. Le somme di cui all'autorizzazione di spesa disposta ai sensi dell'articolo 16 della
8 quater. Al fine di garantire la funzionalità delle autorità di bacino di rilievo nazionale nell'esercizio delle attività di competenza e di quelle attribuite ai sensi del presente articolo, il Ministro dei lavori pubblici può bandire pubblici concorsi per l'assunzione del personale dirigenziale e direttivo di livello VIII e VII necessario per la copertura e nei limiti delle piante organiche come determinate dall'articolo 16, comma 2, della
8 quinquies. Le regioni iscrivono le somme loro attribuite a norma delle leggi 18 maggio 1989, n. 183, e successive modificazioni, e 7 agosto 1990, n. 253, in un apposito capitolo di bilancio e trasmettono, entro il 31 dicembre di ciascun anno, al Ministero dei lavori pubblici il rendiconto completo degli impegni assunti, degli esborsi effettuati e dello stato delle attività intraprese [20].
Art. 13. Procedure per l'attuazione di progetti di protezione dell'ambiente.
1. Per assicurare la realizzazione delle opere e delle attività di salvaguardia ambientale, il presidente di ciascuna regione o provincia autonoma interessata può procedere, su conforme delibera della giunta e sentito il Ministro dell'ambiente, alla nomina di un commissario ad acta, che esercita i poteri specificatamente attribuitigli con il provvedimento di nomina. Per tutti gli altri poteri e funzioni, rimangono ferme le competenze degli enti competenti in via ordinaria. Ai fini
dell'acquisizione delle necessarie intese, concerti, nulla osta o assensi comunque denominati di altre amministrazioni pubbliche, il commissario può convocare apposite conferenze di servizi ai sensi dell'articolo 14 della
2. Entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, il CIPE approva, su proposta del Ministro dell'ambiente, sentite le competenti commissioni parlamentari sulla priorità, sul riparto delle risorse e sulle procedure di spesa, sentita altresì la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome sulla individuazione dei singoli interventi, il programma triennale dell'azione pubblica per la tutela ambientale relativo alle risorse disponibili anche in conto residui e non impegnate nello stato di previsione del Ministero dell'ambiente. Con lo stesso programma sono riassegnate le somme già destinate ad interventi di tutela ambientale, revocate ai sensi dell'articolo 1, comma 1, del presente decreto. A tal fine gli importi derivanti dalle revoche sono riassegnati ai pertinenti capitoli di spesa con decreto del Ministro del tesoro, su proposta del Ministro dell'ambiente [14].
3. Le regioni interessate ai decreti di deroga ai sensi degli articoli 16 e 17, comma 3, e 18 del
l'approvvigionamento idropotabile conforme ai requisiti di qualità stabiliti dall'allegato I del
Art. 14. A.N.A.S.
1. Per assicurare correntezza negli interventi da realizzare nel settore stradale, l'ANAS è autorizzata ad assumere impegni pluriennali in relazione a capitoli iscritti nel proprio stato di previsione della spesa, la cui dotazione finanziaria viene assicurata, totalmente o parzialmente, mediante ricorso ad operazioni finanziarie effettuate ai sensi e per gli effetti di cui alla
2. A tal fine il Ministro del tesoro è autorizzato ad istituire, con propri decreti, gli occorrenti capitoli nel bilancio dell'ANAS.
3. Alla stipula ed alla approvazione dei contratti di appalto di lavori dell'ANAS che abbiano formato oggetto di consegna ai sensi dell'articolo 337, secondo comma, della
4. E' autorizzata l'erogazione, alle società concessionarie di autostrade, dei contributi previsti per l'esecuzione delle opere di cui al
5. Per motivi di sicurezza e di pubblica incolumità, in pendenza della formalizzazione degli atti convenzionali, sono autorizzate l'esecuzione delle opere di adeguamento dell'autostrada Torino-Savona, nonché l'erogazione dei relativi contributi già in essere nel bilancio dell'ANAS nel limite di 200 miliardi di lire [29b].
Art. 15. Disposizioni di attuazione.
1. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare con propri decreti le variazioni di bilancio, anche nel conto dei residui, occorrenti per l'attuazione del presente decreto.
Art. 16. Entrata in vigore.
1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.
[1] Convertito in legge, con modificazioni, dall'art. 1 della
[2] Il presente comma è stato così sostituito dalla
[3] Comma modificato dalla
[4] Comma modificato dalla
[5] Aggiunge il comma 6 bis all'art. 12 della
[6] Lettera così sostituita dalla
[7] Il presente comma è stato abrogato dall'art. 10 della
[8] Comma così modificato dalla
[9] Comma modificato dalla
[10] Comma modificato dalla
[11] Termine così differito dall'art. 10 della
[12] Aggiunge il comma 1 bis all'art. 15 del
[13] L'originario comma 11, già sostituito dalla
[13] L'originario comma 11, già sostituito dalla
[14] Il presente comma è stato così modificato dalla
[14a] Articolo già sostituito dalla
[15] Lettera così modificata dall'art. 11 del
[15a] Comma abrogato dall'art. 1 della
[16] Il presente comma è stato aggiunto dall'art. 11 del
[17] Con sentenza 18 luglio 1997, n. 241, la Corte costituzionale ha dichiarato l'illegittimità del presente comma, nella parte in cui prevede l'obbligo di adeguamento anche per le regioni a statuto speciale e le province autonome di Trento e di Bolzano.
[18] Sostituisce la lett. c), comma 10, art. 10, del
[19] Sostituisce l'ultimo comma, art. 25, della
[14] Il presente comma è stato così modificato dalla
[20] Comma aggiunto dalla
[21] Articolo soppresso dalla
[22] Comma modificato dalla
[23] Comma modificato dalla
[24] Articolo aggiunto dalla
[25] Comma così modificato dall'art. 2 della
[26] Comma già modificato dalla
[14] Il presente comma è stato così modificato dalla
[27] Articolo così sostituito dalla
[28] Il presente comma è stato così sostituito dall'art. 4 della
[14] Il presente comma è stato così modificato dalla
[29] Comma aggiunto dalla
[29a] Comma così sostituito dall'art. 5 della
[14] Il presente comma è stato così modificato dalla
[29b] Il presente comma è stato così sostituito dalla
[30] Comma modificato dalla
[31] Comma sostituito dalla
[32] Comma sostituito dalla
[33] Modificano i commi 2, 3 e 4, art. 25, della
[14] Il presente comma è stato così modificato dalla
[20] Comma aggiunto dalla
[20] Comma aggiunto dalla
[20] Comma aggiunto dalla
[20] Comma aggiunto dalla
[14] Il presente comma è stato così modificato dalla
[14] Il presente comma è stato così modificato dalla
[14] Il presente comma è stato così modificato dalla
[14] Il presente comma è stato così modificato dalla
[29b] Il presente comma è stato così sostituito dalla