Settore: | Normativa nazionale |
Materia: | 26. Consumatore (tutela) |
Capitolo: | 26.1 consumatore (tutela) |
Data: | 10/04/1991 |
Numero: | 126 |
Sommario |
Art. 1. Informazione del consumatore. |
Art. 1 bis. Deroga. |
Art. 2. Sanzioni. |
Art. 3. Disposizione transitoria. |
§ 26.1.4 – L. 10 aprile 1991, n. 126. [1]
Norme per l'informazione del consumatore.
(G.U. 16 aprile 1991, n. 89).
Art. 1. Informazione del consumatore.
1. I prodotti o le confezioni dei prodotti destinati al consumatore commercializzati sul territorio nazionale devono riportare in lingua italiana indicazioni chiaramente visibili e leggibili relative:
a) alla denominazione legale o merceologica del prodotto;
b) al nome o ragione sociale o marchio e alla sede del produttore o di un importatore stabilito nella Comunità economica europea;
c) all'eventuale presenza di materiali o sostanze che possono arrecare danno all'uomo, alle cose o all'ambiente;
d) ai materiali impiegati e ai metodi di lavorazione ove questi siano determinanti per la qualità o le caratteristiche merceologiche del prodotto;
e) alle istruzioni, alle eventuali precauzioni e alla destinazione d'uso ove utili a fini di fruizione o sicurezza del prodotto.
2. Con decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, di concerto con il Ministro per il coordinamento delle politiche comunitarie e con il Ministro di grazia e giustizia, sono emanate le norme di attuazione del comma 1 anche al fine di assicurarne, per i prodotti provenienti da Paesi della CEE, una applicazione compatibile con i princìpi di diritto comunitario, precisando le categorie di prodotti o le modalità di presentazione per le quali non è obbligatorio riportare le indicazioni di cui alle lettere a) e b) del comma 1. Tali disposizioni di attuazione disciplineranno inoltre i casi in cui sarà consentito riportare in lingua originaria alcune menzioni contenute nelle indicazioni di cui al comma 1 [2].
3. Resta ferma la normativa in materia di informazione al consumatore vigente alla data di entrata in vigore della presente legge.
4. Ai prodotti o alle confezioni dei prodotti per i quali la vigente normativa non prevede l'obbligo di riportare in termini chiaramente visibili e leggibili una o più indicazioni di cui al comma 1 o non prevede per le medesime indicazioni l'obbligo di uso della lingua italiana, si applicano le disposizioni di cui al comma 1 e le norme di attuazione di cui al comma 2 [3].
5. Le indicazioni di cui al comma 1 devono figurare sulle confezioni o sulle etichette dei prodotti nel momento in cui sono posti in vendita al consumatore. Le indicazioni di cui alla lettera e) del comma 1 possono essere riportate, anzichè sulle confezioni o sulle etichette dei prodotti, su altra documentazione illustrativa che viene fornita in accompagnamento dei prodotti stessi [4].
Art. 1 bis. Deroga. [5]
1. Le disposizioni dell'art. 1 non si applicano ai prodotti soggetti a specifiche direttive o ad altre disposizioni comunitarie e alle relative norme nazionali di recepimento.
Art. 2. Sanzioni.
1. E' vietato il commercio sul territorio nazionale di qualsiasi prodotto o confezione di prodotto che non riporti, in forme chiaramente visibili e leggibili, le indicazioni di cui all'art. 1, secondo le modalità stabilite dalle norme di attuazione di cui al comma 2 del medesimo art. 1 [6].
2. Fatto salvo quanto previsto dal
Art. 3. Disposizione transitoria.
1. In via transitoria, per un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge, è consentito il commercio di prodotti o di confezioni di prodotti non aventi i requisiti di cui all'articolo 1 [7].
[1] Abrogata dall'art. 146 del
[2] Comma così sostituito dall'art. 22 della
[3] Comma così modificato dall'art. 22 della
[4] Comma così sostituito dall'art. 22 della
[5] Articolo inserito dall'art. 22 della
[6] Comma così sostituito dall'art. 22 della
[7] Il termine di cui al presente comma è stato prorogato al 30 giugno 1996 dall'art. 1 della