Settore: | Normativa nazionale |
Materia: | 80. Pubblica amministrazione |
Capitolo: | 80.9 governo e ministeri |
Data: | 30/06/1993 |
Numero: | 266 |
Sommario |
Art. 1. Funzioni del Ministero della sanità |
Art. 2. Organizzazione del Ministero |
Art. 3. Consiglio sanitario nazionale |
Art. 4. Consiglio superiore di sanità |
Art. 4 bis. Modalità dell'accertamento medico-legale effettuato dal Ministero della salute |
Art. 5. Agenzia per i servizi sanitari regionali. |
Art. 6. Organi periferici |
Art. 7. Commissione unica del farmaco. |
Art. 8. Vigilanza |
Art. 9. Norme finali |
Art. 10. Abrogazione |
§ 80.9.323 - D.Lgs. 30 giugno 1993, n. 266.
Riordinamento del Ministero della sanità, a norma dell'art. 1, comma 1, lettera h), della legge 23 ottobre 1992, n. 421.
(G.U. 3 agosto 1993, n. 180, S.O.)
Art. 1. Funzioni del Ministero della sanità
1. Il Ministero della sanità esercita le funzioni amministrative riservate allo Stato della
2. Il Ministero partecipa alla elaborazione e alla attuazione delle politiche comunitarie.
3. Il Ministero svolge, inoltre funzioni in materia di:
a) programmazione sanitaria, predisposizione del piano sanitario nazionale, definizione degli obiettivi fondamentali di prevenzione, cura e riabilitazione, indirizzo del Servizio sanitario nazionale, determinazione dei livelli delle prestazioni da assicurare uniformemente sul territorio nazionale;
b) coordinamento del sistema informativo sanitario e verifica comparativa dei costi e dei risultati conseguiti dalle regioni e dalle strutture operative del Servizio sanitario nazionale;
c) vigilanza sulla conformità delle specialità medicinali alle norme nazionali e comunitarie, e regolamentazione della materia farmaceutica tenuto conto delle indicazioni della commissione di cui all'art. 7;
d) sanità pubblica, sanità pubblica veterinaria, nutrizione e igiene degli alimenti;
e) ricerca e sperimentazione in materia sanitaria;
f) professioni e attività sanitarie.
Art. 2. Organizzazione del Ministero [1]
Art. 3. Consiglio sanitario nazionale
1. Il Consiglio sanitario nazionale è soppresso.
2. I compiti di cui all'art. 8 della
Art. 4. Consiglio superiore di sanità
1. Il Consiglio superiore di sanità è organo consultivo tecnico del Ministro della sanità e svolge le seguenti funzioni:
a) prende in esame i fatti riguardanti la salute pubblica, su richiesta del Ministro per la sanità;
b) propone lo studio di problemi attinenti all'igiene e alla sanità;
c) propone indagini scientifiche e inchieste su avvenimenti di rilevante interesse nel campo igienico e sanitario;
d) propone all'amministrazione sanitaria la formulazione di schemi di norme e di provvedimenti per la tutela della salute pubblica;
e) propone la formulazione di standards costruttivi e organizzativi per la edificazione di ospedali, istituti di cura ed altre opere igieniche da parte di pubbliche amministrazioni.
2. Il Consiglio superiore di sanità esprime parere obbligatorio:
a) sui regolamenti predisposti da qualunque amministrazione centrale che interessino la salute pubblica;
b) sulle convenzioni internazionali relative alla predetta materia;
c) sugli elenchi delle lavorazioni insalubri e dei coloranti nocivi;
d) sui provvedimenti di coordinamento e sulle istruzioni obbligatorie per la tutela della salute pubblica da adottarsi dal Ministero della sanità, ai sensi dei numeri 2 e 3 dell'art. 1 della
e) [2]
f) sulla determinazione dei lavori pericolosi, faticosi o insalubri, delle donne e dei fanciulli e sulle norme igieniche del lavoro;
g) sulle domande di attestati di privativa industriale per invenzioni e scoperte concernenti generi commestibili di qualsiasi natura;
h) sulle modificazioni da introdursi negli elenchi degli stupefacenti;
i) sul diniego e sulla revoca di registrazione delle specialità medicinali;
l) sui servizi diretti a prevenire ed eliminare i danni delle emanazioni radioattive e delle contaminazioni atmosferiche in genere, che non siano di competenza delle Unità sanitarie locali.
3. La composizione e l'ordinamento del Consiglio superiore di sanità sono determinati con regolamento adottato ai sensi del comma 3 dell'art. 17 della
Art. 4 bis. Modalità dell'accertamento medico-legale effettuato dal Ministero della salute [3]
1. Per la formulazione dei pareri medico-legali di propria competenza, il Ministero della salute ha facoltà di istituire, nel limite massimo di spesa di cui al comma 4, collegi medici con la partecipazione di esperti universitari od ospedalieri specialisti nelle varie discipline mediche, nei seguenti casi:
a) quando sia richiesto un parere medico-legale dagli organi giudiziari o dalle Amministrazioni pubbliche, e sia necessario sottoporre l'interessato ad esame diretto;
b) quando dagli atti rimessi al Ministero risulti una disparità di giudizio tra gli organi competenti;
c) quando negli atti si notino discordanze tra i risultati degli accertamenti medico-fiscali ed i giudizi diagnostico e medico-legale espressi;
d) quando il giudizio diagnostico sia stato espresso in modo da non permettere una sicura applicazione delle tabelle A e B annesse alla
2. I collegi medici di cui al comma 1 sono composti dal dirigente dell'Ufficio medico-legale della Direzione generale delle professioni sanitarie e medico-legali, quale presidente, da un medico del predetto Ufficio, quale relatore, e da uno o più esperti scelti tra medici universitari od ospedalieri.
3. A ciascun esperto, per ogni giornata di seduta, è corrisposto un compenso commisurato alle tariffe minime degli onorari per le prestazioni medico-chirurgiche stabilite dall'Ordine dei medici chirurghi e degli odontoiatri e vigenti al momento della prestazione.
4. Per i compensi delle prestazioni degli esperti di cui al comma 3 è autorizzata la spesa annua massima di 3.693 euro a decorrere dall'anno 2002.
5. All'onere derivante dall'attuazione del presente articolo, determinato nella misura massima di 3.693 euro annui a decorrere dall'anno 2002, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2002-2004, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente "Fondo speciale" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2002, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero della salute.
6. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
Art. 5. Agenzia per i servizi sanitari regionali.
1. E' istituita una agenzia dotata di personalità giuridica e sottoposta alla vigilanza del Ministero della sanità, con compiti di supporto delle attività regionali, di valutazione comparativa dei costi e dei rendimenti dei servizi resi ai cittadini e di segnalazione di disfunzioni e sprechi nella gestione delle risorse personali e materiali e nelle forniture, di trasferimento dell'innovazione e delle sperimentazioni in materia sanitaria.
2. [4]
3. Il direttore dell'agenzia è nominato con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro della sanità, tra esperti di riconosciuta competenza in materia di organizzazione e programmazione dei servizi sanitari, anche estranei all'amministrazione. Il direttore è assunto con contratto di diritto privato di durata quinquennale non rinnovabile.
4. [Per consentire all'Agenzia di fare fronte tempestivamente e compiutamente ai propri compiti istituzionali, in particolare per quanto concerne il supporto al Ministero della sanità per la definizione dei livelli essenziali di assistenza, da correlare effettivamente alle risorse finanziarie necessarie e disponibili, la dotazione organica del relativo personale è determinata in cinquanta unità di personale di ruolo e in trenta unità di personale con contratto a termine di diritto privato]. L'Agenzia può avvalersi di esperti con rapporto di collaborazione coordinata e continuativa nel limite massimo di dieci unità. [5]
5. Alle spese di funzionamento dell'Agenzia si fa fronte con un contributo annuo a carico dello Stato pari a lire 12,8 miliardi a partire dall'anno 2001. Al relativo onere si provvede mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 12, comma 2, lettera b), del
6. Sono abrogati i commi 11 e 12 dell'art. 53 della
Art. 6. Organi periferici
1. Sono organi periferici del Ministero della sanità gli uffici di sanità marittima, aerea e di frontiera, gli uffici veterinari di confine, porto e aeroporto e quelli per gli adempimenti CEE.
Art. 7. Commissione unica del farmaco.
1. Presso il Ministero della sanità è costituita la commissione unica del farmaco, che provvede a:
a) valutare la rispondenza delle specialità medicinali ai requisiti richiesti dalle disposizioni di legge e dalle direttive emanate dalla Comunità europea ed esprimere pareri sulle procedure comunitarie per l'autorizzazione all'immissione in commercio dei farmaci;
b) esprimere parere vincolante sul valore terapeutico dei medicinali e sulla compatibilità finanziaria delle prestazioni farmaceutiche e, a richiesta del Ministro della sanità, parere su tutte le questioni relative alla farmaceutica;
c) dare indicazioni di carattere generale sulla classificazione dei medicinali, secondo il
2. La commissione unica del farmaco è nominata con decreto del Ministro della sanità e presieduta dal Ministro stesso o dal vice presidente da lui designato ed è composta da dodici esperti, di documentata competenza scientifica nel campo delle scienze mediche, biologiche e farmacologiche, di cui sette nominati dalla Conferenza dei presidenti delle regioni e delle province autonome e cinque nominati dal Ministro della sanità. La commissione dura in carica due anni ed i componenti possono essere confermati una sola volta.
3. Sono inoltre componenti di diritto il dirigente del dipartimento competente per materia ed il direttore dell'Istituto superiore di sanità o un direttore di laboratorio da quest'ultimo designato.
4. La commissione può invitare a partecipare alle sue riunioni esperti nazionali e stranieri.
Art. 8. Vigilanza
1. Il Ministro della sanità, nell'esercizio del potere di alta vigilanza e ai fini di cui all'art. 10, comma 2, del
2. Il Ministro della sanità si avvale dei nuclei specializzati dell'Arma dei carabinieri per la repressione delle attività illecite in materia sanitaria.
Art. 9. Norme finali
1. Con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro della sanità, di concerto con il Ministro del tesoro, sentita la Conferenza permanente per i rapporti fra lo Stato, le regioni e le province autonome, sono individuati, entro due mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto, nello stato di previsione del Ministero della sanità, i fondi da trasferire, alle regioni e province autonome destinati a finalità che attengono a funzioni non esercitate dal Ministero della sanità.
Art. 10. Abrogazione
1. Sono abrogate le seguenti norme: l'art. 3 della
2. L'abrogazione di cui al comma 1 ha efficacia dall'entrata in vigore dei regolamenti previsti dal presente decreto, in relazione alle materie di rispettiva competenza [7] .
Tabella A - (prevista dall'art. 5, comma 4) [8]
[1] Articolo abrogato dall'art. 5 del
[2] Lettera abrogata dall'art. 10 del
[3] Articolo inserito, dall'art. 52 della
[4] Comma abrogato dall'art. 2 del
[5] Comma così sostituito dall'art. 2 del
[6] Comma così sostituito dall'art. 2 del
[7] Comma così modificato dall'art. 4 del
[8] Tabella abrogata dall'art. 2 del