Settore: | Codici regionali |
Regione: | Sardegna |
Materia: | 5. finanza e contabilità |
Capitolo: | 5.2 norme finanziarie e di bilancio |
Data: | 11/04/2016 |
Numero: | 5 |
Sommario |
Art. 1. Disposizioni in materia di programmazione unitaria e finanziaria |
Art. 2. Organismo strumentale per gli interventi europei della Regione |
Art. 3. Interventi per lo sviluppo e il sostegno dei sistemi produttivi regionali |
Art. 4. Disposizioni nel settore ambientale e del territorio |
Art. 5. Istituzione area di crisi dell'Oristanese e del Medio Campidano |
Art. 6. Disposizioni in materia di sanità e politiche sociali |
Art. 7. Fondo per le comunità per l'accoglienza di giovani adulti e adulti sottoposti a misure restrittive della libertà personale |
Art. 8. Disposizioni in materia di enti locali, pianificazione paesaggistica e urbanistica, edilizia residenziale pubblica e lavori pubblici |
Art. 9. Interventi nel settore dei beni e dei servizi culturali, informazione, spettacolo e sport |
Art. 10. Disposizioni in materia di trasporti |
Art. 11. Disposizioni in materia di turismo |
Art. 12. Contributo al fondo per l'integrazione del trattamento di quiescenza, di previdenza e di assistenza del personale dipendente dall'Amministrazione regionale |
Art. 13. Misure per la contrattazione collettiva e la mobilità del personale del sistema Regione |
Art. 14. Norma in materia di provvidenze, agevolazioni o vantaggi |
Art. 15. Integrazioni alla legge regionale n. 25 del 1988 (Competenze territoriali delle compagnie barracellari) |
Art. 16. Limiti all'accoglimento di garanzie prestate in via professionale |
Art. 17. Norma finanziaria |
Art. 18. Entrata in vigore |
§ 5.2.246 - L.R. 11 aprile 2016, n. 5.
Disposizioni per la formazione del bilancio di previsione per l'anno 2016 e per gli anni 2016-2018 (legge di stabilità 2016).
(B.U. 13 aprile 2016, n. 18)
Art. 1. Disposizioni in materia di programmazione unitaria e finanziaria
1. La Regione informa la sua azione sul principio della programmazione unitaria. I programmi di spesa, compresi quelli attinenti la programmazione europea, devono garantire il perseguimento degli obiettivi previsti dal Programma regionale di sviluppo. Il Presidente della Regione o il suo delegato per la programmazione unitaria adotta in tal senso idonee direttive che garantiscano l'unitarietà della programmazione regionale, l'integrazione tra i diversi fondi, in particolare per gli strumenti diretti allo sviluppo territoriale, e la concentrazione delle risorse.
2. Al fine del recepimento dei programmi finanziati con il concorso dell'Unione europea, sono stanziate in conto della missione 01 - programma 12, le somme da ripartire tra le linee di intervento di cui alla programmazione europea 2014/2020 secondo il cronoprogramma della spesa valutata dalla Regione.
3. Le autorizzazioni legislative di spesa per le quali si dispone un rifinanziamento, una riduzione o una rimodulazione, ai sensi delle lettere b), c) e d) del paragrafo 7 del principio contabile applicato concernente la programmazione di bilancio (Allegato n. 4/1 al
4. Per gli anni 2016-2018 sono autorizzate le spese di cui all'allegata tabella D, relative a interventi previsti da leggi di spesa regionali, ai sensi dell'articolo 4, comma 1, lettera e), della
5. Ai sensi dell'articolo 39, comma 10, del
6. Il risultato di amministrazione presunto alla chiusura dell'esercizio finanziario 2015 è determinato in euro -1.247.464.373,63 così come dimostrato nel Prospetto esplicativo del risultato presunto di amministrazione allegato alla presente legge. Al netto del disavanzo da debito autorizzato di cui al comma 7, il risultato di amministrazione presunto ammonta a euro -742.492.801,00.
7. L'ammontare del presunto disavanzo di amministrazione per debito autorizzato e non contratto, originariamente effetto dell'accantonamento al Fondo a garanzia della reiscrizione dei residui perenti per spese in c/capitale risultante dal rendiconto 2014 approvato con
8. L'articolo 1 della
a) nel comma 1 le parole "per l'anno d'imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2015" sono sostituite dalle seguenti: "a decorrere dall'anno d'imposta successivo al 31 dicembre 2016, con apposita disposizione di legge";
b) nel comma 3 le parole "a decorrere dal periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2015" sono sostituite dalle seguenti: "a decorrere dal periodo d'imposta successivo al 31 dicembre 2016, con apposita disposizione di legge".
9. Al fine di provvedere alla contabilizzazione dell'anticipazione di liquidità di cui all'articolo 8 del
10. Le modalità di contabilizzazione dell'anticipazione di liquidità di cui al comma 9 avvengono secondo le disposizioni di cui all'articolo 1, commi 692, 693 e 694, della
11. Al fine di potenziare l'azione di contrasto all'evasione fiscale, si applica in Sardegna la
12. A decorrere dall'anno 2016, si applicano agli enti strumentali della Regione, alle unioni dei comuni, ai consorzi industriali provinciali e ai consorzi di bonifica le disposizioni dei commi 1, 3 e 4 dell'articolo 159 del
Art. 2. Organismo strumentale per gli interventi europei della Regione [3]
[1. Al fine di favorire la gestione finanziaria, il controllo e la rendicontazione e facilitare l'attuazione degli interventi finanziati dalle risorse europee, è istituito, in conformità alla legislazione statale, l'Organismo strumentale per gli interventi europei della Regione avente a oggetto esclusivo la gestione degli interventi europei, dotato di autonomia gestionale e contabile e privo di personalità giuridica, senza oneri aggiuntivi sul bilancio regionale.
2. Con la presente legge è autorizzata, ai sensi dell'articolo 1, comma 2, lettera b), del
3. Con successiva deliberazione della Giunta regionale, adottata su proposta dell'Assessore regionale competente in materia di programmazione, si provvede alle variazioni di bilancio conseguenti all'attuazione dell'articolo 1, commi 793 e 794, della
4. La Regione, nelle more dell'effettiva operatività dell'organismo di cui al comma 1, assicura, per conto del medesimo, gli adempimenti connessi alla gestione finanziaria degli interventi europei; tale gestione è a tutti gli effetti imputata all'organismo al momento della sua istituzione.
5. Per lo svolgimento della propria attività, l'organismo si avvale dei beni e del personale della Regione anche ai fini dell'equilibrio finanziario, economico e patrimoniale dell'organismo medesimo per gli interventi europei.
6. Per la gestione dell'organismo strumentale di cui al comma 1 è istituito un apposito conto di tesoreria allo stesso intestato.
7. La Giunta regionale, sentita la Commissione consiliare competente, con deliberazione provvede alla definizione dei criteri, delle modalità e della relativa disciplina di funzionamento dell'organismo di cui al comma 1, e individua le misure organizzative necessarie ad assicurare l'attuazione delle disposizioni di cui al presente articolo.]
Art. 3. Interventi per lo sviluppo e il sostegno dei sistemi produttivi regionali
1. È autorizzata, per ciascuno degli anni 2016 e 2017, la spesa di euro 500.000 a favore di comuni che, attraverso l'acquisto di porzioni di rete di distribuzione elettrica in BT/MT e la completa gestione del servizio di distribuzione di energia elettrica, adottino un nuovo modello energetico basato sulla sperimentazione e lo sviluppo delle reti intelligenti e di sistemi di accumulo di energia (missione 14 - programma 05).
2. A integrazione della sovvenzione per l'infrastrutturazione dell'area PIP concessa nell'anno 2012, è autorizzata per l'anno 2016 la spesa di euro 164.000 in favore del Comune di Barrali a copertura degli ulteriori oneri derivanti dalla opere prescritte dagli enti competenti al rilascio delle autorizzazioni necessarie per la realizzazione dello svincolo di accesso alla zona industriale sulla strada statale n. 128 (a valere sulle risorse della missione 14 - programma 01).
3. La Regione promuove il potenziamento della filiera cerealicola mediante il sostegno economico di azioni promosse da soggetti aggregati; per tale finalità è autorizzata, nell'anno 2016, la spesa di euro 150.000 (missione 16 - programma 01).
4. È autorizzata la spesa di euro 200.000 per l'anno 2016 per la reingegnerizzazione dell'applicativo web based Carburanti agricoli integrato nel Sistema informativo agricolo regionale (SIAR) (missione 16 - programma 01).
5. Le eventuali economie a valere sullo scorrimento delle graduatorie di cui al Fondo speciale per il ristoro dei danni subiti dagli imprenditori agricoli a causa degli eventi alluvionali del novembre 2013, di cui all'articolo 5, comma 11, della
6. Per l'anno 2016 è concesso un contributo straordinario di euro 200.000 a favore dell'Agenzia LAORE per progetti immediatamente cantierabili per attività di riordino fondiario (missione 16 - programma 01).
7. I soggetti già beneficiari dei contributi di cui alla
8. Dopo il comma 3 dell'articolo 8 della
"3 bis. Gli investimenti agevolati relativi a beni immobili e a beni mobili registrati restano vincolati alla loro destinazione nel territorio della Sardegna per un periodo non inferiore a dieci anni a far data dal provvedimento di concessione definitiva delle agevolazioni o dalla data di erogazione a saldo del finanziamento. I beni agevolati sono vincolati all'esercizio dell'impresa beneficiaria per un periodo non inferiore a dieci anni dalla data di emissione del provvedimento di concessione definitiva delle agevolazioni".
La Giunta regionale adegua le direttive di attuazione previste dall'articolo 10 della
9. Il comma 10 dell'articolo 2 della
"10. Per l'attuazione dell'intervento di cui al comma 9, è autorizzato l'utilizzo dei residui di spesa e delle economie di gestione accertati e rinvenienti dall'attuazione del IV°, V° e VI° bando della
10. La Regione e gli enti locali promuovono, ciascuno per propria competenza, l'accesso dei giovani agricoltori alla terra, anche con l'obiettivo di fornire occasioni occupative stabili e di contenere il consumo di suoli agricoli, attraverso la cessione in affitto o in fida pascolo, di terreni regionali o comunali, con la stipula di contratti a canoni agevolati o gratuiti destinati ai giovani di età inferiore ai quarant'anni, aventi la qualifica di coltivatore diretto o di imprenditore agricolo a titolo principale o che acquisiscano tali qualifiche entro ventiquattro mesi dalla stipula del contratto di affitto, purché la durata del contratto stesso non sia inferiore a cinque anni. Le relative direttive di attuazione sono approvate con deliberazione della Giunta regionale su proposta dell'Assessore regionale competente per materia.
11. Al fine del miglior coordinamento tra attività antropiche e coesistenza delle specie marine e per la creazione di occasioni di reddito accessorio agli operatori della pesca che subiscano danneggiamenti materiali dalle specie acquatiche autoctone, nell'ambito degli ordinari stanziamenti di bilancio, è istituito un progetto sperimentale comprendente le attività di pescaturismo, fish-watching e visite turistiche nelle zone colpite dai danni da delfini. La Giunta regionale, su proposta dell'Assessore competente, delibera gli elementi costituitivi e autorizzativi di dettaglio.
12. Le risorse assegnate ai sensi dell'articolo 2 della
13. La Regione, a valere sui fondi della programmazione unitaria e al fine di incentivare le politiche di internazionalizzazione delle imprese e dei prodotti sardi, promuove, incentiva e finanzia progetti su modelli strategici incentrati sull'export-led con ausilio di punti retail market/freetime ovvero su un export che punti a valorizzare il prodotto finito e fidelizzare i produttori coinvolti, favorendo in particolar modo l'incontro diretto del prodotto con il consumatore finale estero.
14. Al fine di agevolare il percorso partecipativo del sistema delle imprese nella programmazione territoriale e sostenere adeguate azioni di animazione territoriale, è autorizzata, per l'anno 2016, la spesa di euro 200.000 a favore delle camere di commercio. La Giunta regionale, con deliberazione adottata su proposta dell'Assessore competente in materia di programmazione, stabilisce i criteri di riparto (missione 01 - programma 12).
15. Per il rafforzamento delle competenze tecnico-scientifiche del Dipartimento aerospaziale della Sardegna (DASS), è autorizzata, per l'anno 2016, a favore del medesimo Dipartimento, la concessione di un contributo straordinario di euro 600.000 (missione 14 - programma 03).
16. È autorizzata per l'anno 2016 la spesa di euro 200.000 a favore delle società di gestione degli ippodromi di Villacidro, Sassari e Chilivani quale contributo straordinario per le spese di funzionamento (missione 07 - programma 01).
Art. 4. Disposizioni nel settore ambientale e del territorio
1. Al fine di consentire il raggiungimento delle percentuali di raccolta differenziata stabilite dal
2. È autorizzata la spesa valutata in euro 200.000 per l'anno 2016 e in euro 2.000.000 per ciascuno degli anni 2017 e 2018 per la realizzazione di centri di raccolta comunali (ecocentri) di cui al decreto del Ministro dell'ambiente 8 aprile 2008 (Disciplina dei centri di raccolta dei rifiuti urbani raccolti in modo differenziato, come previsto dall'articolo 183, comma 1, lettera cc) del
3. Per ciascuno degli anni 2017 e 2018 è autorizzata la spesa valutata in euro 2.000.000 per la realizzazione di interventi di caratterizzazione e bonifica delle discariche monocomunali dismesse (missione 09 - programma 02).
4. Per l'avvio dei primi interventi urgenti del Piano regionale di protezione, decontaminazione, smaltimento e bonifica dell'ambiente ai fini della difesa dai pericoli derivanti dall'amianto di cui agli articoli 6 e 7 della
5. Al fine di supportare le aree marine protette della Sardegna nel sostenimento degli oneri derivanti dalla gestione dei Siti marini di interesse comunitario (SIC) coincidenti con lo stesso perimetro delle aree già istituite e per favorire la creazione della "Rete delle aree marine protette" è autorizzata la spesa di euro 100.000 per l'anno 2016 da erogare a seguito di intesa tra l'Assessorato regionale della difesa dell'ambiente e gli organismi di gestione delle aree marine protette (missione 09 - programma 05).
6. Per assicurare la gestione della Rete natura 2000 attribuita alle regioni dal
7. È autorizzata la spesa valutata, per l'anno 2016, in euro 600.000 e per ciascuno degli anni 2017 e 2018 in euro 800.000, per garantire la gestione da parte dell'Assessorato della difesa dell'ambiente delle attività di prevenzione fitosanitaria e di lotta contro gli insetti nocivi volte alla tutela, salvaguardia e salute delle piante forestali (missione 13 - programma 02).
8. Per l'implementazione dei dati, la manutenzione migliorativa, adeguativa e correttiva del Sistema informativo regionale ambientale (SIRA) è autorizzata una spesa valutata, per l'anno 2016, in euro 100.000 e per ciascuno degli anni 2017 e 2018 in euro 500.000 (missione 09 - programma 02).
9. È autorizzata la spesa per il finanziamento di azioni di educazione all'ambiente e alla sostenibilità destinato al sistema regionale INFEA valutata, per l'anno 2016, in euro 200.000 e per ciascuno degli anni 2017 e 2018 in euro 300.000 (missione 09 - programma 02).
10. Al fine di incentivare la diffusione di azioni di sostenibilità ambientale mediante il finanziamento di progetti presentati da enti pubblici è autorizzata la spesa, valutata in euro 200.000 per l'anno 2016 e in euro 500.000 per ciascuno degli anni 2017 e 2018 (missione 09 - programma 02).
11. Per il supporto alla gestione e alla realizzazione di strumenti e programmi di educazione all'ambiente e alla sostenibilità è autorizzata la spesa valutata in euro 100.000 per l'anno 2016 e in euro 50.000 per ciascuno degli anni 2017 e 2018 (missione 09 - programma 02).
12. Al fine di consentire gli interventi del nucleo di coordinamento tecnico e organizzativo, istituito presso l'Assessorato della difesa dell'ambiente, necessari a contrastare e mitigare i cambiamenti climatici, in osservanza dei protocolli internazionali, è autorizzata per ciascuna delle annualità 2016, 2017 e 2018 la spesa valutata in euro 300.000 (missione 09 - programma 02).
13. Per le finalità di cui all'articolo 5, comma 9, della
14. Per le finalità di cui all'articolo 5, comma 24 della
15. È autorizzata la spesa complessiva valutata in euro 600.000, in ragione di euro 200.000 per ciascuno degli anni 2016-2018, in qualità di contributo agli enti competenti per la gestione del programma 2016-2018 di monitoraggio e controllo del Programma d'azione per la zona vulnerabile da nitrati di origine agricola di Arborea in attuazione del
16. È autorizzato il finanziamento di euro 100.000 al Consorzio di bonifica della Nurra per l'annualità 2016 al fine del ripristino della funzionalità delle opere realizzate nel compendio ittico dello stagno del Calich (missione 09 - programma 06).
17. Per la tutela ambientale e paesaggistica delle zone umide e lagunari della Sardegna e il miglioramento della loro capacità produttiva in funzione del rilancio della coltivazione del sale, della costruzione di percorsi turistico-naturalistici e del benessere, per la difesa delle biodiversità e lo sviluppo della pesca eco-sostenibile delle acque interne, la Giunta regionale provvede, entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, a predisporre un progetto complessivo di valorizzazione di tali zone. La Giunta regionale per la predisposizione di tale progetto può avvalersi di esperti di comprovata e pluriennale esperienza. A tal fine è autorizzata, per l'anno 2016, la spesa di euro 200.000 (missione 16 - programma 02).
18. Per il finanziamento della progettazione delle opere di competenza dei consorzi di bonifica della Sardegna è autorizzata, per l'anno 2016, l'istituzione di un fondo con una dotazione di euro 800.000. Con deliberazione della Giunta regionale, su proposta dell'Assessore regionale dell'agricoltura e riforma agro-pastorale, sono stabiliti i criteri di funzionamento, l'accesso, le modalità di erogazione e i tempi di rimborso, con applicazione di un tasso di interesse pari al tasso legale pro tempore a carico degli enti beneficiari. Alle spese di gestione del fondo, si provvede con la dotazione finanziaria del fondo stesso (missione 16 - programma 01).
19. Una quota pari a euro 10.800.000 delle somme giacenti presso ISMEA, ai sensi dell'articolo 17 della
19 bis. È autorizzata, per l'anno 2023, la spesa di euro 2.000.000 a favore delle aziende operanti nel settore della produzione agricola primaria e della trasformazione e commercializzazione ai sensi del comma 19 (missione 16 - programma 01 - titolo 2) [5].
20. Per le finalità di cui alla
21. Sono esclusi dalle sanzioni previste dall'articolo 7 della
22. È autorizzata, per l'anno 2016, la spesa di euro 1.500.000 per far fronte a interventi urgenti di ripristino di opere pubbliche danneggiate a seguito di eventi alluvionali, frane, piene e mareggiate, qualificabili come calamità naturali di entità particolarmente grave o a seguito di eccezionali avversità atmosferiche (missione 09 - programma 01).
23. L'autorizzazione di spesa per l'anno 2016 relativa agli interventi di cui all'articolo 5, commi 5 e 6, della
a) una quota pari a euro 2.774.000 per gli interventi di cui all'articolo 3, comma 2, lettera b), punto 2), della
b) la restante somma a favore dei comuni che hanno subito una rilevante diminuzione degli occupati nel settore della forestazione, avuto riguardo all'estensione delle aree del territorio comunale, pubbliche o private, già concesse all'Ente foreste o agli ispettorati ripartimentali, da destinarsi per lo scorrimento della graduatoria dell'avviso 2015. La Giunta regionale è autorizzata all'utilizzo della medesima graduatoria ai fini del riparto delle somme rimanenti.
24. I termini di cui all'articolo 2 della
25. Alla lettera b) del comma 1 dell'articolo 18 bis della
26. I terreni siti in agro di Irgoli, distinti nel catasto terreni al foglio 14, particella 8, foglio 17, particella 1, foglio 18, particelle 2, 3, 4, 5 e 6, foglio 19, particelle 1, 2 e 4, foglio 20, particelle 3, 4, 5, 6, 8, 11, 12, 13, 39 e 41, foglio 28, particella 8, per i quali è stata riconosciuta la perdita della destinazione funzionale originaria di terreni boschivi o pascolativi con verbale dell'Argea - Servizio territoriale del nuorese del 15 aprile 2008, costituiscono oggetto di sclassificazione del regime demaniale di uso civico [8].
27. La disposizione di cui al comma 26 si applica ai terreni siti nel Comune di Orosei che hanno perso l’originaria destinazione di uso civico, identificati catastalmente ai fogli 4, 7, 8, 9, 12, 34, 35, 38, 28, 30, 43, 16, 10, 11, 41. Le cessazioni degli usi civici hanno efficacia dalla data degli atti o provvedimenti ovvero, se precedenti, dalle date indicate negli atti o provvedimenti dalla data in cui è venuta meno la destinazione funzionale degli usi civici [9].
28. Per la ricerca, tutela, valorizzazione e fruizione del patrimonio carsico e speleologico e per il catasto speleologico regionale è autorizzata, per l'anno 2016, la spesa di euro 50.000 (missione 09 - programma 01).
29. È autorizzata, per l'anno 2017, la spesa di euro 26.200.000 e per l'anno 2018 la spesa di euro 25.000.000 per far fronte agli oneri derivanti dall'attuazione di un piano di intervento a regia regionale da attuarsi nell'ambito del Parco geominerario della Sardegna che, anche attraverso misure di politica attiva del lavoro, miri a garantire nel tempo gli attuali livelli occupazionali dei lavoratori socialmente utili di cui al
30. Entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, la Giunta regionale, su proposta dell'Assessore regionale del lavoro, formazione professionale, cooperazione e sicurezza sociale, individua il soggetto incaricato della attuazione e del monitoraggio delle misure di politica attiva autorizzate dal comma 29.
31. L'affidamento per l'esecuzione degli interventi di cui al comma 29, che possono coinvolgere anche soggetti privati, è comunque effettuato dal soggetto incaricato dell'attuazione e del monitoraggio degli stessi, con procedura di evidenza pubblica nel rispetto della normativa nazionale ed europea in materia di appalti e contratti della pubblica amministrazione.
32. È autorizzata la spesa complessiva di euro 200.000, di cui euro 80.000 per l'anno 2016 ed euro 120.000 per l'anno 2017 al fine di consentire, tramite l'istituzione di una apposita commissione da nominarsi ai sensi del
Art. 5. Istituzione area di crisi dell'Oristanese e del Medio Campidano
1. Entro novanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge la Giunta regionale verifica la sussistenza dei requisiti per il riconoscimento delle aree di crisi industriale e crisi industriale complessa di aree industriali comprese nell'ambito territoriale del Medio Campidano e di Oristano, ai sensi dell'articolo 2, comma 7, della
2. È istituita l'area di crisi coincidente con il territorio dell'ex Provincia del Medio Campidano e della Provincia di Oristano nell'ambito della programmazione territoriale di cui alla strategia 5.8 del Programma regionale di sviluppo 2014-2019. Al fine di creare condizioni di maggiore equilibrio territoriale e favorire processi di crescita economica, produttiva e occupazionale, sono avviati progetti di sviluppo locale anche attraverso l'attuazione e l'impiego di risorse aggiuntive.
Art. 6. Disposizioni in materia di sanità e politiche sociali
1. Nelle more del riordino della normativa regionale in materia di programmazione, contabilità, contratti e controllo delle aziende sanitarie regionali, le disposizioni di cui al titolo II del
2. È autorizzata, per ciascuno degli anni 2016, 2017 e 2018, la spesa valutata in euro 300.000 per l'attivazione di un Centro di chirurgia comparata presso l'Università degli studi di Sassari (missione 13 - programma 02).
3. È autorizzata, nell'anno 2016, la spesa di euro 400.000 per la concessione di contributi per l'acquisto di defibrillatori semiautomatici esterni da parte dei proprietari o gestori di impianti sportivi nonché delle società e associazioni sportive dilettantistiche con sede nel territorio regionale, nel rispetto di quanto stabilito dal decreto del Ministero della salute 24 aprile 2013 (Disciplina della certificazione dell'attività sportiva non agonistica e amatoriale e linee guida sulla dotazione e l'utilizzo di defibrillatori semiautomatici e di eventuali altri dispositivi salvavita) (missione 13 - programma 07). Con deliberazione della Giunta regionale, adottata su proposta dell'Assessore regionale dell'igiene e sanità e dell'assistenza sociale e dell'Assessore regionale della pubblica istruzione, beni culturali, informazione spettacolo e sport, sono definiti i beneficiari, i criteri e le modalità di concessione dei contributi.
4. Per le finalità di cui alla
5. [L'articolo 26 della
"Art. 26 (Finanziamento del servizio sanitario regionale)
1. A decorrere dal 1° gennaio 2015, il finanziamento del servizio sanitario regionale è assicurato dal Fondo sanitario regionale, costituito in sede di bilancio di previsione, alla luce del fabbisogno determinato a livello nazionale, dell'eventuale finanziamento di livelli assistenziali integrativi, dei costi standard di cui alle norme nazionali in materia, tenuto conto dei maggiori costi derivanti dalle particolari condizioni territoriali insulari. In presenza di costi sensibilmente superiori a tale maggiorazione, la Giunta regionale è tenuta a disporre un piano di riorganizzazione, riqualificazione e rafforzamento del servizio sanitario regionale idoneo a garantire la sostenibilità del servizio stesso, della durata massima di un triennio.
2. Nella definizione dei criteri per il finanziamento delle ASL si tiene conto dei seguenti fattori:
a) popolazione residente, sulla base delle caratteristiche demografiche e territoriali rilevanti ai fini dei bisogni di assistenza;
b) fabbisogni e costi standard, come definiti a livello nazionale, con le eventuali specificazioni idonee a tenere conto delle peculiarità regionali;
c) variabili di contesto, con particolare riferimento alle caratteristiche infrastrutturali del territorio, alla variabilità demografica stagionale, ai fenomeni di spopolamento, all'articolazione delle prestazioni erogate tra quelle a produzione diretta aziendale e quelle acquistate da terzi soggetti erogatori, pubblici e privati;
d) obiettivi assistenziali e funzioni assegnate alle ASL dalla programmazione regionale
3. Il finanziamento delle aziende ospedaliere e ospedaliero-universitarie, ai sensi dell'articolo 8 sexies del
a) remunerazione delle funzioni assistenziali assegnate dalla programmazione regionale, in base al costo standard di produzione, e in rapporto a specifici obiettivi assistenziali e volumi di attività;
b) remunerazione tariffaria delle attività svolte in base ai livelli quali/quantitativi definiti nell'ambito degli obiettivi assegnati dalla Giunta regionale;
c) finanziamento integrativo eventualmente necessario per coprire costi derivanti da condizioni strutturali e da diseconomie di scala superabili solo con interventi regionali.
4. La Giunta regionale individua i criteri per il riparto del Fondo sanitario regionale con riferimento a un periodo temporale triennale, sentita la Commissione consiliare competente in materia di sanità che si esprime entro venti giorni, decorsi i quali il parere si intende acquisito."] [13].
6. I commi 3 e 4 dell'articolo 29 della
7. Alla
a) l'articolo 1 è così sostituito:
"Art. 1 (Copertura del disavanzo 2014)
1. Per l'anno 2016, a valere sulla missione 13 - programma 04 - capitolo SC05.0010, la somma di euro 114.518.000 è destinata al ripiano del disavanzo relativo all'anno 2014 delle aziende del servizio sanitario regionale, la somma di euro 14.557.000 al rimborso dei crediti delle aziende sanitarie locali verso le gestioni liquidatorie delle cessate Unità sanitarie locali e la somma di euro 28.761.000 ad assicurare alle aziende del servizio sanitario regionale il recupero delle risorse assegnate con la
b) il comma 1 dell'articolo 2 è abrogato.
8. Le somme trasferite alle aziende del Servizio sanitario regionale ai sensi dell'articolo 1, comma 6, della
9. A valere sulla missione 13 - programma 04 - capitolo SC05.0001, una quota massima di euro 25.000.000 può essere destinata quale acconto per il rimborso delle spese sostenute nell'anno 2016 per l'acquisto dei farmaci innovativi di cui all'articolo 1, commi 593 e 594, della
10. Dopo il comma 1 dell'articolo 3 della
"1 bis. Al verificarsi delle condizioni di cui al comma 1, le aziende del sistema sanitario regionale possono disporre il temporaneo utilizzo, in termini di cassa, dei contributi in conto esercizio e in conto capitale a destinazione vincolata per il pagamento di spese correnti, per un importo non superiore all'anticipazione di cassa disponibile.
1 ter. Il ricorso all'utilizzo delle entrate a specifica destinazione può essere disposto esclusivamente in caso di insufficienza delle disponibilità liquide prive di vincoli di destinazione. L'utilizzo delle entrate a specifica destinazione vincola una quota corrispondente dell'anticipazione di cassa di cui al comma 1. Tale quota è utilizzabile esclusivamente per fronteggiare gli eventuali pagamenti dovuti a valere sui medesimi contributi a destinazione vincolata utilizzati per il pagamento di spese correnti. Con le prime entrate non soggette a vincolo di destinazione è ricostituita la consistenza delle somme vincolate utilizzate per il pagamento di spese correnti.".
11. Le somme sussistenti sulla missione 13 - programma 05 sono prioritariamente destinate all'avvio dei lavori propedeutici al potenziamento del Presidio ospedaliero San Michele, in vista della chiusura del Presidio ospedaliero Marino.
12. Il Fondo regionale per la non autosufficienza di cui all'articolo 34 della
a) programmi personalizzati a favore di persone con grave disabilità;
b) interventi di potenziamento dell'assistenza domiciliare a favore di persone in condizione di non autosufficienza, fatta eccezione per quelli già finanziati attraverso il fondo unico di cui all'articolo 10 della
c) programma "Ritornare a casa";
d) azioni di integrazione socio-sanitaria;
e) interventi rivolti a persone affette da particolari patologie previsti dalla
13. La Giunta regionale, con propria deliberazione, previo parere della Commissione consiliare competente, determina per l'accesso agli interventi del Fondo di cui al comma 12, lettera e), i limiti di reddito, mediante l'applicazione dell'ISEE, e la misura dei benefici, ridefinendo i criteri di riconoscimento delle provvidenze e dei rimborsi spese, al fine di garantire equità e omogeneità di applicazione in relazione alle condizioni di bisogno accertate. La Giunta regionale definisce, inoltre, le incompatibilità o la parziale riduzione degli importi riconoscibili in caso di sovrapposizione tra gli interventi previsti dal Fondo di cui al comma 12.
14. Entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge la Giunta regionale, con propria deliberazione, adottata su proposta dell'Assessore regionale della programmazione, bilancio, credito e assetto del territorio di concerto con l'Assessore regionale competente per materia, è autorizzata nell'anno 2016 a integrare mediante prelevamento dal Fondo sanitario regionale di cui alla missione 13 - programma 01, sino all'importo di euro 10.000.000, la dotazione del Fondo per la non autosufficienza, qualora, a seguito dell'istruttoria delle richieste pervenute, essa risulti carente.
15. Le somme ripartite tra le aziende del servizio sanitario regionale per gli interventi finalizzati allo sviluppo del sistema dell'assistenza domiciliare integrata, in caso di mancato raggiungimento degli individuati obiettivi di risultato, sono riassegnate quale premialità alle aziende che abbiano perseguito i medesimi obiettivi.
16. È autorizzata, nell'anno 2016, la spesa complessiva di euro 33.778.400 per il sostegno economico a famiglie e a persone in situazioni di disagio (missione 12 - programma 04), di cui euro 15.000.000 sui fondi regionali ed euro 18.778.400 sulle risorse del PO Fondo sociale europeo 2014/2020, Asse 2 - obiettivo tematico 9, azioni 9.1 e 9.2, finalizzate al superamento della condizione di povertà, all'inclusione attiva e al reinserimento lavorativo. Una quota pari a euro 600.000 dell'autorizzazione di cui al presente comma è destinata alla Caritas Sardegna per essere ripartita nella misura di euro 60.000 a favore di ciascuna Caritas diocesana, quale contributo straordinario per l'espletamento delle attività di assistenza e di sostegno alle persone povere e disagiate. Entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge la Giunta regionale, con propria deliberazione, sentita la competente Commissione consiliare che si esprime entro venti giorni, decorsi i quali il parere s'intende acquisito, approva un programma che ne definisce modalità operative, tipologia di interventi, entità del sostegno economico, criteri di ripartizione delle risorse sul territorio e limiti di reddito determinati con l'applicazione dell'ISEE.
17. Al fine di favorire l'inclusione attiva, il miglioramento dell'occupabilità, gli interventi socio riabilitativi e l'inclusione lavorativa di soggetti svantaggiati, in particolare di persone con disturbo mentale, é stanziata la somma di euro 8.000.000 a valere sulle risorse del PO Fondo sociale europeo 2014/2020, asse 2 - obiettivo tematico 9, azione 9.2 per attivare progetti personalizzati mediante una presa in carico multi-professionale e favorire l'attivazione, di percorsi abilitativi ed emancipativi e l'accesso ai diritti. Una quota non inferiore ad euro 2.000.000 di tale stanziamento è assegnata per le indicate finalità ai dipartimenti di salute mentale delle ASL.
18. Entro novanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, la Giunta regionale, su proposta dell'Assessore regionale dell'igiene e sanità e dell'assistenza sociale, sentita la Commissione consiliare competente, adotta una deliberazione avente come finalità la sperimentazione della figura degli Utenti e familiari esperti (UFE), intesi come operatori esperti che hanno acquisito un sapere esperienziale riconosciuto dalla ASL ed in grado di fornire in modo strutturato e continuativo, prestazioni di sostegno agli utenti con disabilità psichica.
19. Il finanziamento previsto dall'articolo 29, comma 24, della
20. Per l'anno 2016 una quota pari ad euro 400.000, del Fondo regionale per il sistema integrato dei servizi alla persona è destinata alla realizzazione di un programma di sport terapia per persone con disabilità, da sviluppare in collaborazione con le associazioni sportive iscritte all'albo regionale delle società sportive che operano esclusivamente nel campo delle disabilità.
21. È autorizzata la spesa valutata in euro 70.000, per ciascuno degli anni 2016, 2017 e 2018, a favore dell'Istituto penale minorile e del Centro per la giustizia minorile per la realizzazione di attività finalizzate alla rieducazione e alla riabilitazione sociale di minori inseriti nel circuito penale. La Giunta regionale provvede con propria deliberazione a definire il programma degli interventi (missione 12 - programma 04).
22. Al fine di migliorare la qualità di vita e la responsabilizzazione dei soggetti disagiati, la Regione favorisce la sperimentazione dei "gruppi appartamento" per contrastare la povertà e il disagio sociale, incentivandone la diffusione, in quanto strutture residenziali di dimensione familiare in grado di ospitare soggetti che, pur essendo completamente o in parte autosufficienti, necessitano di un ambiente protetto.
23. A valere sulle risorse del fondo di cui all’articolo 26, comma 3, lettera c), della
24. Le risorse relative all'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 29, comma 18, della
25. Al fine di promuovere lo sviluppo e la valorizzazione del servizio civile volontario nel territorio regionale e incrementare la partecipazione dei giovani a un'esperienza di solidarietà sociale e percorsi di cittadinanza attiva, è autorizzata, nell'anno 2016, la spesa di euro 300.000. Tale stanziamento è trasferito al Fondo nazionale del servizio civile secondo le disposizioni di cui all'articolo 11, comma 1, lettera b) e comma 2 della
Art. 7. Fondo per le comunità per l'accoglienza di giovani adulti e adulti sottoposti a misure restrittive della libertà personale
1. È istituito il "Fondo per le comunità per l'accoglienza di giovani adulti e adulti sottoposti a misure restrittive della libertà personale", ai sensi degli articoli 2 e 12 del decreto del Presidente della Regione 22 luglio 2008, n. 4 (Regolamento di attuazione dell'articolo 43 della
2. Confluiscono nel fondo di cui al comma 1 gli stanziamenti di cui all'articolo 9, comma 8, della
3. Le risorse di cui al comma 1 sono ripartite, nella misura massima di euro 200.000 per struttura, in favore delle associazioni e cooperative sociali che gestiscono comunità per l'accoglienza di giovani adulti e adulti sottoposti a misure restrittive della libertà personale ai sensi degli articoli 2 e 12 del decreto del Presidente della Regione n. 4 del 2008, per l'attuazione di specifici interventi assistenziali annuali. Le strutture di cui al periodo precedente devono essere già funzionanti oppure già destinatarie del programma di interventi finalizzato al recupero, alla ristrutturazione e al completamento di strutture residenziali, come stabilito dall'articolo 8, comma 38, della
4. La Giunta regionale definisce adeguate procedure di accreditamento delle strutture di cui al comma 1 alle quali subordinare, a decorrere dall'anno 2017, l'attribuzione dei contributi.
5. La Giunta regionale, entro il 30 settembre 2017, fermi restando i requisiti di cui all’articolo 27 del decreto del Presidente della Regione n. 4 del 2008, sentito il parere degli uffici di esecuzione penale esterna della Sardegna, determina [15]:
a) i criteri per l’accesso delle strutture ai contributi, tenuto conto, in particolare, dell’esperienza maturata nel settore specifico, del principio di territorialità, della tipologia di servizio offerto, dell’obbligatorietà di adeguata formazione degli operatori impiegati;
b) idonei meccanismi di verifica della rendicontazione e valutazione dell'effettiva realizzazione dell’obiettivo di inclusione. La mancata presentazione della rendicontazione esclude il beneficiario dal finanziamento per gli anni successivi fino a regolare adempimento (missione 12 - programma 4).
Art. 8. Disposizioni in materia di enti locali, pianificazione paesaggistica e urbanistica, edilizia residenziale pubblica e lavori pubblici
1. Il fondo di cui all'articolo 10 della
2. A favore delle province è autorizzato, nell'anno 2016, l'ulteriore contributo di euro 1.500.000 destinato alla copertura degli oneri dei servizi svolti dalle società in house e dalle partecipate delle province. La Giunta regionale, su proposta dell'Assessore regionale competente per materia, stabilisce i relativi criteri e le modalità di riparto (missione 18 - programma 01).
3. A valere sulle risorse del fondo di cui al comma 1, ai sub-commissari di cui all’articolo 24, comma 7, della
4. Gli stanziamenti nel bilancio pluriennale 2016-2018 previsti dall'autorizzazione di spesa per l'attuazione del Piano paesaggistico regionale (PPR) di cui all'articolo 30, comma 13, lettera b), della
5. Gli stanziamenti nel bilancio pluriennale 2016-2018 previsti dall'autorizzazione di spesa per il finanziamento politiche aree urbane di cui all'articolo 30, comma 13, lettera d), della
6. Alla
a) il titolo è così sostituito: "Norme per la ripartizione dei contributi di costruzione e sanzioni amministrative connesse all'attività urbanistico-edilizia";
b) l'art. 1 è sostituito dal seguente:
"Art. 1 (Finalità)
1. Una quota pari al 10 per cento dei proventi annui relativi ai contributi di costruzione di cui agli articoli 16 e 19 del
2. La quota di cui al comma 1 può, con deliberazione motivata del consiglio comunale, essere determinata in misura superiore.".
7. È autorizzata la spesa di euro 500.000 per l'anno 2016 e di euro 1.200.000 per ciascuno degli anni 2017 e 2018, per le attività di predisposizione della revisione del Piano paesaggistico regionale (PPR), primo ambito omogeneo, e per la redazione del PPR per le zone interne della Sardegna (missione 08 - programma 01).
8. Le risorse iscritte in conto della missione 05 - programma 02 - capitolo SC07.1256 sono destinate al cofinanziamento regionale degli interventi inseriti nel programma triennale dei lavori pubblici 2014-2016 approvato dal Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo attraverso protocolli d'intesa e successivi provvedimenti attuativi e integrativi.
9. Al fine di garantire il coordinamento tra la programmazione del piano di realizzazione delle opere e infrastrutture di cui all'articolo 4 della
10. Alla
a) il termine di cui alla lettera c) del comma 3 dell’articolo 2 è differito al 30 giugno 2016;
b) il secondo periodo del comma 4 bis dell’articolo 2 è abrogato.
11. È autorizzata, per l'anno 2016, la spesa di euro 90.000 per l'organizzazione in Sardegna, nella città di Cagliari, della ventesima edizione della conferenza dell'Associazione scientifica per le informazioni territoriali e ambientali (ASITA) e per eventi connessi alla pianificazione urbanistica (missione 08 - programma 01).
12. Gli avanzi di amministrazione degli enti locali della Sardegna possono essere impiegati in progetti, interventi e opere da realizzarsi per il miglior utilizzo sociale ed economico-produttivo di immobili di proprietà comunale o del demanio regionale assegnati al comune. In tali immobili sono da ricomprendere anche quelli dismessi dallo Stato e su cui sia subentrata in proprietà la Regione ai sensi dell’articolo 14 della
12 bis. Nel rispetto dei vincoli di finanza pubblica, nell'anno 2016 gli avanzi di amministrazione degli enti locali accertati in sede di approvazione del rendiconto dell'anno 2015 sono atti a soddisfare le impellenti esigenze che riguardano l'approvvigionamento di mangimi, foraggio e acqua per il sostentamento del compendio zootecnico sopravvissuto agli incendi [16].
13. Nel rispetto dei principi di finanza pubblica ed esclusivamente nei casi di violazioni riguardanti il mancato rispetto del patto di stabilità interno per il 2015, ai piccoli comuni sardi non si applicano le sanzioni di cui all'articolo 31, comma 26, della
Art. 9. Interventi nel settore dei beni e dei servizi culturali, informazione, spettacolo e sport
1. [Per gli interventi di cui all'articolo 29, comma 33, della
2. Per l'anno 2016 i termini per la presentazione delle istanze per la concessione dei contributi per le attività di spettacolo dal vivo di cui all'articolo 56 della
3. Per l'anno 2016, una quota pari a euro 1.000.000 delle risorse di cui all'articolo 56 della
4. Al fine di uniformare le modalità di intervento finanziario della Regione a favore dei centri per i servizi culturali UNLA e Società umanitaria di cui alla
a) la lettera p) è sostituita dalla seguente:
"p) il funzionamento dei centri per i servizi culturali UNLA e Società umanitaria di cui alla
b) nel comma 2, la lettera h) è abrogata.
5. Al fine di consentire alla Fondazione Sardegna film commission di perseguire pienamente le proprie finalità anche mediante l'erogazione di benefici finanziari in attuazione dei compiti a essa assegnati dalla
6. Nelle more dell'approvazione di una legge organica sulla riorganizzazione dei rapporti tra la Regione e le università della Sardegna (
7. L'Assessore regionale della programmazione, bilancio, credito e assetto del territorio è autorizzato a riprogrammare, con proprio decreto, l'utilizzo delle eventuali economie relative alle risorse erogate dall'Amministrazione regionale per programmi di ricerca e innovazione tecnologica, nel rispetto delle finalità previste dalla
7 bis. Gli atti degli enti strumentali che adottano le variazioni di bilancio necessarie alla riprogrammazione delle economie di cui al comma 7 sono immediatamente efficaci e trasmessi per conoscenza agli assessorati competenti [20].
8. A decorrere dall'anno 2016, la dotazione del Fondo a favore delle sedi universitarie decentrate della Sardegna è ripartita tra i seguenti soggetti:
a) Consorzio per la promozione degli studi universitari nella Sardegna centrale di Nuoro;
b) Consorzio UNO di Oristano;
c) Università di Sassari per i corsi universitari avviati presso le sedi decentrate di Alghero e Olbia; è comunque garantita la copertura finanziaria degli interventi pluriennali previsti dall’articolo 33, comma 17, della
c bis) Consorzio "Polo universitario Olbia [21].
9. Alla ripartizione del fondo di cui al comma 8, determinato per l’anno 2016 in euro 5.900.000 provvede la Giunta regionale, su proposta dell'Assessore regionale competente in materia di pubblica istruzione, previa valutazione dell'offerta formativa dei corsi universitari decentrati con le Università di Cagliari e Sassari e con i Consorzi universitari di Nuoro e di Oristano; alle dotazioni per gli anni successivi si provvede con legge di stabilità. Sono conseguentemente abrogate la lettera a) del comma 1 dell'articolo 12 della
10. Per l'anno 2016 è autorizzata la spesa di euro 150.000 per il sostegno dell'attività delle università della terza età in Sardegna, di cui alla
11. È autorizzata, per ciascuno degli anni 2016, 2017 e 2018, la spesa di euro 300.000 a favore del Comune di Sassari per le spese di funzionamento e gestione del nuovo teatro comunale (missione 05 - programma 02).
12. È autorizzata, per gli anni 2016 e 2017, la spesa di euro 300.000 a favore del Teatro di Sardegna di Cagliari, riconosciuto dal Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo Teatro di rilevante interesse culturale (TRIC) ai sensi del decreto ministeriale 1° luglio 2014 (Nuovi criteri per l'erogazione e modalità per la liquidazione e l'anticipazione di contributi allo spettacolo dal vivo, a valere sul Fondo unico per lo spettacolo, di cui alla
13. È autorizzata per l'anno 2016 la spesa di euro 50.000 a favore dell'Associazione mutua di soccorso e previdenza di Carloforte, per la tutela del Cineteatro di Carloforte (missione 05 - programma 02).
14. L'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 9, comma 8, della
15. Per garantire la prosecuzione degli interventi di cui all'articolo 33, comma 12, della
16. A valere sulle disponibilità recate sulla missione 06 - programma 01 è autorizzata, per l'anno 2016, la spesa di euro 60.000 a favore della Commissione organizzatrice regionale per l'organizzazione dei giochi sportivi studenteschi.
17. I contributi concessi per la partecipazione a singole trasferte in territorio extraregionale dall'articolo 28 della
18. I contributi concessi nell'anno 2015 per le finalità di cui all'articolo 5, comma 7, della
19. Alla lettera f) del comma 11 dell'articolo 18 della
20. Una quota pari a euro 200.000 dell’autorizzazione di spesa di cui all’articolo 33, comma 37, della
21. È autorizzata la spesa di euro 200.000 per l'anno 2016 e la spesa di euro 100.000 per ciascuno degli anni 2017 e 2018 per il sostegno alle testate giornalistiche on line (missione 05 - programma 02). I contributi di cui al presente comma sono concessi alle testate giornalistiche on line costituite entro l'anno precedente a quello in cui è richiesto il contributo e che abbiano regolarmente pubblicato dalla data di costituzione. Il sostegno finanziario non è cumulabile con altri contributi previsti da leggi regionali o nazionali [22].
22. È autorizzata, per l'anno 2016, la spesa di euro 30.000 finalizzata alla concessione di un contributo straordinario a favore della Fondazione Memoriale Giuseppe Garibaldi ONLUS con sede a La Maddalena per lo svolgimento delle attività istituzionali (missione 05 - programma 02).
23. Nelle more dell'attuazione dell'articolo 29, comma 7, della
24. Le risorse stanziate per l'anno 2016 in conto della missione 05 – programma 02 - capitolo SC03.0252 sono utilizzate prioritariamente per la realizzazione delle iniziative programmate per l’anno gramsciano (22 gennaio 2016 - 27 aprile 2017) ai sensi e per gli effetti della
25. Al fine di promuovere la diffusione e la tutela della lingua e della cultura sarda è autorizzata per l'anno 2016 la spesa di euro 520.000 di cui:
a) euro 200.000 in conto della missione 05 - programma 02 quale ulteriore spesa a favore dell'Istituto etnografico della Sardegna (ISRE) per favorire, anche in forma di associazionismo, la tutela e la promozione delle espressioni artistiche della tradizione poetica e musicale della Sardegna [24];
b) euro 30.000 per la raccolta, catalogazione e archiviazione della documentazione-storica relativa alla Sardegna di cui all'articolo 13, comma 3, lettera l), della
c) euro 50.000 al fine di celebrare il centenario della nascita di Francesco Masala e Antonio Simon Mossa (missione 05 - programma 02);
d) euro 40.000 al fine di aggiornare e integrare i dati relativi all'indagine sociolinguistica sulla lingua sarda di cui alla
e) euro 30.000 al fine di contribuire alle finalità istituzionali della Fondazione Andrea Parodi (missione 05 - programma 02);
f) euro 100.000 per progetti editoriali relativi alla stampa esclusivamente in lingua sarda (missione 05 - programma 02);
g) euro 70.000 per l'organizzazione di premi letterari nell'ambito degli interventi previsti dall'articolo 14, comma 3, lettera d), della
26. Dopo la lettera j) del comma 2 dell'articolo 34 della
"j bis) l'istituzione su tutto il territorio regionale dei Centri per la cultura della nonviolenza (CCN) allo scopo di educare e diffondere la gestione del conflitto nonviolento a tutta la popolazione di ogni età e grado sociale ed allo scopo di fornire strumenti di tutela e monitoraggio della violenza di genere su tutto il territorio regionale. I centri hanno compiti di educazione alla gestione del conflitto nonviolento, forniscono supporto alle vittime di violenza, istituiscono percorsi di approccio alla nonviolenza tramite convegni, meeting, attività educative e divulgative, collaborano con le realtà delle vittime di violenza di genere, costituiscono luoghi di sostegno e supporto alle vittime di stalking, bullismo, violenza psicologica, forniscono assistenza e sostegno psicologico ai familiari di soggetti deceduti per suicidio."
27. Per le finalità di cui al comma 26 è autorizzata, per ciascuno degli anni 2016, 2017 e 2018, la spesa valutata in euro 100.000 (missione 03 - programma 02).
Art. 10. Disposizioni in materia di trasporti
1. Ai fini del riconoscimento in favore delle aziende di trasporto pubblico locale, con esclusione di ARST Spa, delle passività pregresse derivanti dai maggiori oneri correlati alla indicizzazione del costo dei servizi di trasporto nonché dalle ritardate erogazioni delle provvidenze per i medesimi servizi erogati negli anni fino al 2014, è autorizzata - previo rilascio da parte delle aziende beneficiarie di formale accettazione e liberatoria - la spesa complessiva di euro 15.173.000 (missione 10 - programma 02) in ragione di euro 3.173.000 nell'anno 2016, euro 5.000.000 nell'anno 2017 ed euro 7.000.000 nell'anno 2018.
2. Con deliberazione della Giunta regionale, da adottarsi su proposta dell'Assessore competente in materia di trasporti, sono definiti modalità e criteri di riparto delle risorse di cui al comma 1 tra le aziende beneficiarie.
3. Ai sensi e per gli effetti del disposto di cui all'articolo 1, comma 485, della
4. Per le finalità di assistenza tecnica nella gestione e affidamento dei servizi di trasporto pubblico locale, è autorizzata la spesa complessiva di euro 500.000, in ragione di euro 34.160 nell'anno 2016, euro 150.840 nell'anno 2017 ed euro 15.000 nell'anno 2018, per servizi ferroviari e tranviari (missione 10 - programma 01 - capitolo SC07.0582), euro 75.000 nell'anno 2017 ed euro 225.000 nell'anno 2018, per servizi su gomma (missione 10 - programma 02 - capitolo SC07.0583) [25].
Art. 11. Disposizioni in materia di turismo
1. [Ai sensi dell'articolo 32, comma 1, del
2. I termini per la realizzazione delle attività riferite agli interventi dell’annualità 2014 della
Art. 12. Contributo al fondo per l'integrazione del trattamento di quiescenza, di previdenza e di assistenza del personale dipendente dall'Amministrazione regionale
1. È autorizzata, per ciascuno degli anni 2016, 2017, 2018 e successivi, al fine di garantire la corresponsione delle prestazioni obbligatorie, consistenti in diritti acquisiti, previste dalla
2. Al fine di adeguare i supporti informatici del FITQ a seguito delle nuove esigenze gestionali derivanti dall'entrata in vigore della
Art. 13. Misure per la contrattazione collettiva e la mobilità del personale del sistema Regione
1. Ai fini di quanto disposto dall'articolo 62, comma 1, della
2. Gli enti soggetti all'applicazione della
3. Ai fini di quanto disposto dall'articolo 10, comma 1, della
4. Lo stanziamento iscritto in conto della missione 01 - programma 10 per l'anno 2016 nel bilancio della Regione, e in quelle corrispondenti dei bilanci degli enti, delle agenzie, degli istituti e delle aziende del comparto di contrattazione regionale, nonché dell'Ente foreste della Sardegna riferito alla retribuzione di risultato dei dirigenti per l'anno 2015, è costituito in misura corrispondente alla retribuzione di risultato attribuita per l'anno 2010 a favore dei dirigenti dell'Amministrazione regionale come ridotta per effetto dell'applicazione dell'articolo 9, comma 2 bis, del
5. Per gli anni successivi lo stanziamento di cui al comma 4 è determinato a seguito della sottoscrizione dei contratti collettivi regionali di lavoro; il comma 14 dell'articolo 1 della
Art. 14. Norma in materia di provvidenze, agevolazioni o vantaggi [27]
1. A decorrere dall'entrata in vigore della presente legge la concessione di vantaggi economici ai sensi dell'articolo 12 della
2. L'accesso ai benefici è ammesso esclusivamente previa integrale soddisfazione del credito in data antecedente all'approvazione della graduatoria per la concessione dei benefici medesimi o, nel caso di benefici erogati a sportello, in data antecedente alla loro richiesta.
3. Le modalità di verifica delle dichiarazioni rilasciate ai sensi del presente articolo sono individuate con decreto dell'Assessore regionale competente in materia di bilancio.
Art. 15. Integrazioni alla
1. Nella
a) all'articolo 3, dopo il comma 1, è aggiunto il seguente:
"1 bis. Le compagnie barracellari esplicano le loro funzioni ordinariamente anche quando sono costituite sotto forma di intesa tra uno o più comuni confinanti secondo i casi previsti dall'articolo 10.";
b) all'articolo 10, dopo il comma 1 è aggiunto il seguente:
"1 bis. La forma di intesa di cui al comma 1 può essere anche costituita tra comuni del territorio confinante e la compagnia barracellare presente anche in uno solo dei comuni confinanti.".
Art. 16. Limiti all'accoglimento di garanzie prestate in via professionale [28]
1. A decorrere dall'entrata in vigore della presente legge, l'Amministrazione regionale, le proprie articolazioni organizzative, i suoi enti strumentali e società partecipate rifiutano le garanzie fideiussorie, rilasciate da banche, assicurazioni e altri intermediari finanziari autorizzati per le quali si siano verificate, nell'ultimo decennio, una o più delle seguenti circostanze, in relazione a precedenti contratti di fideiussione stipulati a qualsiasi titolo a beneficio dell'Amministrazione regionale, delle proprie articolazioni organizzative e dei suoi enti strumentali:
a) mancato pagamento, o pagamento a seguito di procedure esecutive, dell'importo garantito, anche con riferimento a una sola garanzia fideiussoria;
b) reiterati ritardi nel pagamento degli importi garantiti e, nello specifico, il verificarsi:
1) per due volte, del pagamento dell'importo garantito dopo l'iscrizione a ruolo, ma prima dell'avvio delle procedure esecutive;
2) per cinque volte, del pagamento dell'importo garantito dopo l'ingiunzione di pagamento, ma prima dell'iscrizione a ruolo;
c) sistematicità dei contenziosi conclusi con la soccombenza del soggetto fideiussore.
2. L'esclusione di cui al comma 1 opera per un periodo di dieci anni dal verificarsi di una delle circostanze di cui al comma 1. L'esclusione non opera con riferimento alle garanzie fideiussorie presentate ai sensi del
Art. 17. Norma finanziaria
1. Le spese derivanti dall'applicazione della presente legge trovano copertura nelle previsioni d'entrata del bilancio pluriennale della Regione per il triennio 2016-2017 e 2018 e in quelle corrispondenti dei bilanci per gli anni successivi.
Art. 18. Entrata in vigore
1. La presente legge entra in vigore il giorno della sua pubblicazione sul Buras con effetti finanziari dal 1° gennaio 2016.
[1] Comma così sostituito dall'art. 1 della
[2] La Corte costituzionale, con sentenza 11 maggio 2017, n. 103, ha dichiarato l'illegittimità del presente comma.
[3] Articolo abrogato dall'art. 1 della
[4] Comma già modificato dall'art. 26 della
[5] Comma inserito dall'art. 13 della
[6] La Corte costituzionale, con sentenza 11 maggio 2017, n. 103, ha dichiarato l'illegittimità del presente comma.
[7] La Corte costituzionale, con sentenza 11 maggio 2017, n. 103, ha dichiarato l'illegittimità del presente comma.
[8] La Corte costituzionale, con sentenza 11 maggio 2017, n. 103, ha dichiarato l'illegittimità del presente comma.
[9] La Corte costituzionale, con sentenza 11 maggio 2017, n. 103, ha dichiarato l'illegittimità del presente comma.
[10] Comma già sostituito dall'art. 1 della
[11] Comma così modificato dall'art. 1 della
[12] Comma così modificato dall'art. 1 della
[13] Comma abrogato dall'art. 52 della
[14] Comma così modificato dall'art. 5 della
[15] Alinea così modificato dall'art. 5 della
[16] Comma inserito dall'art. 1 della
[17] La Corte costituzionale, con sentenza 11 maggio 2017, n. 103, ha dichiarato l'illegittimità del presente comma.
[18] Comma abrogato dall'art. 8 della
[19] L'originario comma 7 è stato così sostituito dagli attuali commi 7 e 7 bis per effetto dell'art. 1 della
[20] L'originario comma 7 è stato così sostituito dagli attuali commi 7 e 7 bis per effetto dell'art. 1 della
[21] Lettera aggiunta dall'art. 10 della
[22] Comma così modificato dall'art. 8 della
[23] Comma così modificato dall'art. 1 della
[24] Lettera così sostituita dall'art. 1 della
[25] Comma così sostituito dall'art. 1 della
[26] Comma abrogato dall'art. 49 della
[27] Articolo così sostituito dall'art. 6 della
[28] Articolo abrogato dall'art. 5 della