Settore: | Codici regionali |
Regione: | Sardegna |
Materia: | 2. sviluppo economico |
Capitolo: | 2.12 lavoro e previdenza sociale |
Data: | 30/11/2016 |
Numero: | 30 |
Sommario |
Art. 1. Modifiche e integrazioni alla legge regionale n. 5 del 2016 (Finanziamenti politiche del lavoro) |
Art. 2. (Prosecuzione degli interventi previsti per la stabilizzazione occupazionale nel progetto denominato "Parco geominerario della Sardegna") |
Art. 3. Norma finanziaria |
Art. 4. Entrata in vigore |
§ 2.12.66 - L.R. 30 novembre 2016, n. 30.
Disposizioni per la prosecuzione delle attività previste dalla convenzione relativa alla gestione del progetto denominato "Parco geominerario della Sardegna" e modifiche alla legge regionale 11 aprile 2016, n. 5 (legge di stabilità 2016).
(B.U. 1 dicembre 2016, n. 54)
Art. 1. Modifiche e integrazioni alla
1. Il comma 29 dell'articolo 4 della
"29. È autorizzata, per l'anno 2017, la spesa di euro 26.200.000 e, per l'anno 2018, la spesa di euro 25.000.000, per fare fronte agli oneri derivanti dall'attuazione delle convenzioni stipulate per la stabilizzazione occupazionale o per eventuali interventi di politica attiva del lavoro, dei soggetti impegnati in attività socialmente utili ai sensi dell'articolo 2, comma 1, del
Art. 2. (Prosecuzione degli interventi previsti per la stabilizzazione occupazionale nel progetto denominato "Parco geominerario della Sardegna") [1]
1. Al fine di salvaguardare le finalità contenute nella convenzione sottoscritta il 23 ottobre 2001 tra i Ministeri del lavoro e delle politiche sociali, dell'Ambiente e tutela del territorio, dei Beni e attività culturali e delle Attività produttive e la Regione autonoma della Sardegna, nonché nelle convenzioni e accordi successivamente stipulati a completamento e in attuazione della stessa, e di conseguire il primario interesse pubblico alla stabilizzazione occupazionale dei lavoratori socialmente utili di cui al
2. Per lo svolgimento delle attività oggetto della convenzione di cui al comma 1 per le quali non è possibile procedere all'affidamento alle società in house sopraindicate, è autorizzata la stipula di convenzioni con enti pubblici identificati secondo apposite procedure di evidenza pubblica.
3. Nello svolgimento delle azioni afferenti gli ambiti di attività affidati in base ai commi 1 e 2, le società in house e gli enti pubblici affidatari si avvalgono a tempo determinato, nel rispetto delle norme vigenti in materia, coerentemente con i fabbisogni dei soggetti affidatari, dei lavoratori individuati dalla presente legge appositamente profilati dall'ASPAL.
4. Si rinvia alla Giunta regionale l'adozione degli atti inerenti le procedure di esodo per i soggetti che hanno maturato i requisiti di legge.
Art. 3. Norma finanziaria
1. Agli oneri derivanti dall'attuazione della presente legge, pari a euro 26.200.000 per l'anno 2017 e a euro 25.000.000 per l'anno 2018, si provvede mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 4, comma 29, della
Art. 4. Entrata in vigore
1. La presente legge entra in vigore nel giorno della sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione autonoma della Sardegna (Buras).
[1] Articolo sostituito dall'art. 2 della
[2] Comma così modificato dall'art. 7 della