§ 5.2.282 - L.R. 25 febbraio 2021, n. 4.
Legge di stabilità 2021.


Settore:Codici regionali
Regione:Sardegna
Materia:5. finanza e contabilità
Capitolo:5.2 norme finanziarie e di bilancio
Data:25/02/2021
Numero:4


Sommario
Art. 1.  Disposizioni in materia finanziaria e contabile
Art. 2.  Disposizioni in materia di enti locali e politiche territoriali
Art. 3.  Disposizioni in materia di sanità e politiche sociali
Art. 4.  Ulteriori interventi a favore delle attività economiche e dei lavoratori a seguito dell'emergenza epidemiologica da Covid-19
Art. 5.  Limiti all'accoglimento di garanzie prestate in via professionale. Abrogazione dell'articolo 16 della legge regionale n. 5 del 2016
Art. 6.  Copertura finanziaria
Art. 7.  Entrata in vigore


§ 5.2.282 - L.R. 25 febbraio 2021, n. 4.

Legge di stabilità 2021.

(B.U. 25 febbraio 2021, n. 12)

 

Art. 1. Disposizioni in materia finanziaria e contabile

1. Ai fini dell'attuazione dei programmi cofinanziati con risorse europee e statali sia a gestione diretta che concorrente, la Giunta regionale, su proposta dell'Assessore della programmazione bilancio, credito e assetto del territorio, ripartisce gli stanziamenti tra le linee di intervento di cui alla programmazione europea e statale secondo il cronoprogramma della spesa (missione 01 - programma 12).

2. Le autorizzazioni legislative di spesa per le quali si dispone un rifinanziamento, una riduzione o una rimodulazione ai sensi delle lettere b), c) e d) del terzo capoverso del punto 7 del principio contabile applicato concernente la programmazione di bilancio (allegato n. 4/1 al decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 (Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42) sono determinate, per gli anni 2021-2023, nella misura indicata nelle allegate e corrispondenti tabelle A, B e C.

 

     Art. 2. Disposizioni in materia di enti locali e politiche territoriali

1. Il fondo di cui all'articolo 10 della legge regionale 29 maggio 2007, n. 2 (Legge finanziaria 2007), e successive modifiche ed integrazioni, è determinato in euro 552.871.000 per ciascuno degli anni 2021, 2022 e 2023 (missione 18 - programma 01 - titolo 1; missione 09 - programma 01 - titolo 1; missione 05 - programma 02 - titolo 1). Il fondo è ripartito in:

a) euro 484.705.120 a favore dei comuni;

b) euro 65.565.880 a favore degli enti individuati dall'articolo 16 della legge regionale 4 febbraio 2016, n. 2 (Riordino del sistema delle autonomie locali della Sardegna);

c) euro 600.000 a favore della provincia di Nuoro per il funzionamento del Museo MAN;

d) euro 600.000 per gli studi di compatibilità idraulica, geologica e geotecnica di cui alla legge regionale 15 dicembre 2014, n. 33 (Norma di semplificazione amministrativa in materia di difesa del suolo), (missione 09 - programma 01 - titolo 1, capitolo SC01.1092);

e) euro 1.400.000 a favore della città metropolitana di Cagliari per le finalità di cui all'articolo 1, comma 23, della legge regionale 5 dicembre 2016, n. 32 (Variazioni del bilancio per l'esercizio finanziario 2016 e del bilancio pluriennale 2016-2018 ai sensi dell'articolo 51 del decreto legislativo n. 118 del 2011, e successive modifiche ed integrazioni, e disposizioni varie), (missione 18 - programma 01 - titolo 1).

2. Nell'ultimo periodo del comma 12 dell'articolo 4 della legge regionale 28 dicembre 2018, n. 48 (Legge di stabilità 2019), le parole "A valere sulla quota del fondo spettante ai comuni ai sensi della lettera a)" sono sostituite dalle seguenti: "Mediante pari riduzione della quota del fondo spettante ai comuni".

3. Una quota pari a euro 350.000 per ciascuno degli anni 2021, 2022 e 2023 delle risorse destinate alla Programmazione territoriale (SNAI/SRAI) stanziate in conto della missione 14 - programma 01 - titolo 1 è destinata alle finalità di cui all'articolo 30, comma 12, della legge regionale 9 marzo 2015, n. 5 (Legge finanziaria 2015), concernenti contributi agli enti locali per la gestione del servizio di trasporto degli alunni delle scuole dell'infanzia, primarie e secondarie di primo grado in favore dei comuni selezionati per la sperimentazione della Strategia nazionale delle aree interne (SNAI) che abbiano sottoscritto l'accordo di programma quadro.

 

     Art. 3. Disposizioni in materia di sanità e politiche sociali

1. La dotazione del Fondo regionale per la non autosufficienza, istituito dall'articolo 34 della legge regionale 29 maggio 2007, n. 2 (Legge finanziaria 2007) è quantificata in complessivi euro 724.170.000 in ragione di euro 241.390.000 per ciascuno degli anni 2021, 2022 e 2023. Il Fondo per la non autosufficienza, da integrarsi con la quota delle risorse assegnate dal Fondo nazionale per la non autosufficienza è destinato all'attuazione dei seguenti programmi [1]:

a) programma "Ritornare a casa";

b) programmi personalizzati a favore di persone con grave disabilità, compresi gli interventi previsti dalla legge 21 maggio 1998, n. 162 (Modifiche alla L. 5 febbraio 1992, n. 104, concernenti misure di sostegno in favore di persone con handicap grave), e interventi di potenziamento dell'assistenza domiciliare a favore di persone in condizione di non autosufficienza, fatta eccezione per quelli già finanziati attraverso il fondo unico di cui all'articolo 10 della legge regionale n. 2 del 2007;

c) azioni di integrazione socio-sanitaria;

d) interventi rivolti a persone affette da particolari patologie.

2. Le risorse del Fondo di cui al comma 1 sono utilizzate secondo le modalità previste nella legge regionale 12 marzo 2020, n. 10 (Legge di stabilità 2020), come modificata dalla legge regionale 15 dicembre 2020, n. 30 (Attuazione dell'accordo quadro del 20 luglio 2020 tra il Governo e le autonomie speciali relativo al ristoro delle minori entrate a seguito dell'emergenza Covid-19 e ulteriori variazioni di bilancio).

3. La lettera b) del comma 3 dell'articolo 7 della legge regionale 15 dicembre 2020, n. 30 (Attuazione dell'accordo quadro del 20 luglio 2020 tra il Governo e le autonomie speciali relativo al ristoro delle minori entrate a seguito dell'emergenza Covid-19 e ulteriori variazioni di bilancio), è così sostituita:

"b) la restante quota, pari a euro 26.000.000, è assegnata, al netto delle eventuali somme già erogate per le finalità della legge regionale n. 12 del 2020 e disponibili nei bilanci dei comuni, ma non utilizzate per assenza di effettivo fabbisogno, ai comuni con i criteri di ripartizione del Reddito di inclusione sociale di cui alla legge regionale 2 agosto 2016, n. 18 (Reddito di inclusione sociale. Fondo regionale per il reddito di inclusione sociale - "Agiudu torrau"), per essere destinata agli interventi di cui alla medesima legge regionale n. 18 del 2016. La Giunta regionale, entro sessanta giorni dall'approvazione della presente legge, predispone e approva i criteri per l'attuazione del programma,'' (missione 12 - programma 04 - titolo 1).

4. Le somme impegnate ai sensi della deliberazione della Giunta regionale n. 48/22 del 29 novembre 2019 contenente le "Linee guida per il biennio il 2019/2020 concernenti le modalità di attuazione della legge regionale n. 18/2016 recante "Reddito di inclusione sociale Fondo regionale per il reddito di inclusione sociale "Agiudu torrau", sono erogate a favore dei comuni beneficiari per concorrere alle finalità di cui al comma 3 e ad altri interventi di contrasto alla pandemia Covid-19.

5. Le somme assegnate e impegnate ai sensi delle deliberazioni della Giunta regionale n. 39/9 del 26 settembre 2013, n. 28/7 del 17 luglio 2014 e n. 52/32 del 28 ottobre 2015 sono trasferite ai comuni beneficiari e le somme già erogate ai sensi delle medesime deliberazioni permangono nei bilanci degli stessi per concorrere alle finalità di cui al comma 3 e ad altri interventi di contrasto alla pandemia Covid-19.

6. Con deliberazione della Giunta regionale, adottata su proposta dell'Assessore competente in materia di politiche sociali, sono impartite direttive per l'utilizzo delle risorse di cui ai commi 4 e 5.

7. A decorrere dall'anno 2021, è autorizzata la spesa annua di euro 100.000 destinata alla costituzione e al funzionamento del nucleo tecnico preposto all'accreditamento di cui all'articolo 41 della legge regionale 23 dicembre 2005, n. 23 (Sistema integrato dei servizi alla persona. Abrogazione della legge regionale n. 4 del 1988 (Riordino delle funzioni socio-assistenziali) e successive modifiche ed integrazioni. Con deliberazione della Giunta regionale, adottata su proposta dell'Assessore competente in materia di politiche sociali, sono definite, nel limite della spesa complessivamente autorizzata, le modalità attuative (missione 12 - programma 07 - titolo 1) [2].

8. Al fine di garantire il perseguimento a regime delle finalità della legge regionale n. 23 del 2005, e successive modifiche ed integrazioni, è autorizzata la spesa annua pari a euro 21.775.000 da destinare al Fondo regionale per il sistema integrato dei servizi alla persona (missione 12 - programma 07 - titolo 1) [3].

9. Al fine di garantire l'attivazione e il funzionamento dell'Hub unico del farmaco è autorizzata la spesa di euro 1.000.000 per l'anno 2021 (missione 13 - programma 01 - titolo 1).

10. Al fine di garantire l'attività di formazione e aggiornamento dei componenti del nucleo tecnico e dei gruppi di verifica per l'autorizzazione ed accreditamento di strutture sanitarie e socio-sanitarie, e per le attività connesse in capo al Servizio competente in materia di autorizzazioni e accreditamento di strutture sanitarie e socio-sanitarie è autorizzata la spesa di euro 40.000 per gli anni 2021, 2022 e 2023 (missione 13 - programma 07 - titolo 1).

11. Le economie di spesa realizzate nell'esercizio 2020 dall'Azienda per la tutela della salute (ATS) per le finalità di cui all'articolo 1 della legge regionale 31 luglio 2019, n. 12 (Prima variazione di bilancio per l'avvio delle attività del "Mater Olbia"), sono riversate alle entrate del bilancio regionale per essere destinate al finanziamento degli oneri correnti sostenuti dalle aziende sanitarie nell'esercizio 2020 per la gestione dell'emergenza sanitaria da Covid-19.

12. Ai fini del potenziamento della medicina specialistica ambulatoriale extraospedaliera, negli anni 2021, 2022 e 2023, una quota pari a euro 7.360.759,97 a valere sulle disponibilità recate dalla missione 13 - programma 01 - titolo 1 (SC05.0001) e una quota pari a euro 1.139.240,03 a valere sulle disponibilità recate dalla missione 13 - programma 03 - titolo 1 (SC05.6003) è destinata, a favore dell'Azienda per la tutela della salute (ATS), ad integrazione del finanziamento degli accordi integrativi regionali per la medicina specialistica ambulatoriale interna [4].

13. È autorizzata, per ciascuno degli anni 2021, 2022 e 2023, la spesa di euro 4.000.000 a favore di ATS per l'acquisto di dispositivi di misurazione della glicemia a favore dei pazienti diabetici della Sardegna (missione 13 - programma 02 - titolo 1). La Giunta regionale con propria deliberazione, adottata previo parere della Commissione consiliare competente, emana le disposizioni attuative.

14. Nelle more della revisione delle tariffe delle prestazioni ospedaliere e ambulatoriali, al fine di concorrere fino al 50 per cento al costo degli incrementi contrattuali delle strutture sanitarie ospedaliere private aderenti alle associazioni di categoria Associazione italiana ospedalità privata (Aiop) e Associazione religiosa istituti socio-sanitari (Aris), come stabilito dalla Conferenza delle regioni e delle province autonome, è autorizzata:

a) la spesa annua di euro 1.516.000 a titolo di acconto. La spesa è riassorbita dagli aumenti tariffari delle prestazioni rese e da eventuali incrementi dei tetti di spesa (missione 13 - programma 01 - titolo 1);

b) per l'anno 2021, l'ulteriore spesa di euro 1.258.000 (missione 13 - programma 01 - titolo 1) per i costi sostenuti nell'esercizio 2020 per le voci una tantum e per gli incrementi contrattuali dalla data di applicazione del contratto.

 

     Art. 4. Ulteriori interventi a favore delle attività economiche e dei lavoratori a seguito dell'emergenza epidemiologica da Covid-19

1. Per l'anno 2021 è autorizzata la spesa nel limite complessivo di euro 2.500.000 finalizzata alla concessione di un contributo a fondo perduto a favore delle società e associazioni iscritte all'Albo regionale delle società sportive di cui all'articolo 9 della legge regionale 17 maggio 1999, n. 17 (Provvedimenti per lo sviluppo dello sport in Sardegna) a copertura delle spese di gestione sostenute nei mesi di chiusura durante l'emergenza epidemiologica Covid-19 e per garantire la ripartenza, suddivisa come segue:

a) euro 1.000.000 destinati ai Centri sportivi natatori della Sardegna affiliati alla Federazione italiana nuoto, alla Federazione italiana nuoto paralimpico, alla Federazione italiana sport disabilità intellettivo relazionale oppure ad un ente di promozione sportiva (missione 06 - programma 01 - titolo 1);

b) euro 1.500.000 destinati alle palestre e alle scuole di danza affiliate ad una Federazione ovvero ad ente di promozione sportiva, (missione 06 - programma 01 - titolo 1).

Il contributo di cui al presente comma non è cumulabile con altri contributi o indennità concessi, nell'anno 2021 dall'Amministrazione regionale per le medesime finalità [5].

2. La Giunta regionale, su proposta dell'Assessore competente in materia, disciplina i criteri e le modalità di attribuzione dei contributi di cui al comma 1.

3. Al fine di contenere gli effetti negativi dell'emergenza epidemiologica Covid-19, limitatamente all'anno 2021, è autorizzata la spesa complessiva di euro 4.500.000 per la concessione di contributi per la corrente stagione sportiva a favore del settore sportivo regionale in ragione di:

a) euro 4.250.000 a favore delle società e associazioni sportive dilettantistiche aventi sede operativa in Sardegna (missione 06 - programma 01 - titolo 1);

b) euro 250.000 a favore delle società sportive che militano in campionati di Lega pro, aventi sede operativa in Sardegna (missione 06 - programma 01 - titolo 1).

Con deliberazione della Giunta regionale, adottata su proposta dell'Assessore competente in materia, sono definiti i criteri, le procedure e le modalità di ripartizione ed erogazione dei contributi. La deliberazione è adottata previo parere della Commissione consiliare competente per materia che si esprime entro il termine di dieci giorni, decorso il quale il parere si intende favorevolmente espresso e la Giunta regionale adotta gli atti definitivi.

4. Limitatamente all'anno 2021 non si applicano le disposizioni relative alle percentuali indicate agli articoli 22 e 38 della legge regionale n. 17 del 1999.

5. In considerazione della prosecuzione dello stato di emergenza da Covid-19, i seguenti termini sono così modificati:

a) il termine per la conclusione dei progetti, relativamente ai bandi di produzione di cui all'articolo 12, comma 4, della legge regionale n. 15 del 2006, aventi scadenza nel primo semestre 2021, è prorogato al 30 settembre 2021, a condizione che gli stessi risultino avviati alla data di approvazione della presente legge. Sono conseguentemente prorogati al 31 ottobre 2021 i termini per la presentazione dei relativi rendiconti [6];

b) per rendere il termine di presentazione delle domande più rispondente alle esigenze del settore, la lettera b) del comma 6 dell'articolo 8 della legge regionale 24 febbraio 2006, n. 1 (legge finanziaria 2006) è abrogata.

6. In attuazione di quanto previsto dall'articolo 57 del regolamento del Consiglio europeo n. 1083 dell'11 luglio 2006 (Disposizioni generali sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo e sul Fondo di coesione e che abroga il regolamento (CE) n. 1260/1999), e dall'articolo 71 del regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio n. 1303 del 17 dicembre 2013 (Disposizioni comuni sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione, sul Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca e disposizioni generali sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca, e che abroga il regolamento (CE) n. 1083/2006 del Consiglio), al fine di garantire il mantenimento dei posti di lavoro e la funzionalità degli investimenti messi a rischio dalla pandemia da Covid-19, il termine di stabilità delle operazioni è fissato in tre anni. Non sono, inoltre, considerate modifiche sostanziali le variazioni della destinazione economica dell'investimento e la variazione del codice ATECO indicato nella domanda qualora, fatta salva l'ipotesi di indebito vantaggio, queste rispettino la missione del fondo strutturale di cofinanziamento.

7. L'Amministrazione regionale è autorizzata ad utilizzare le risorse disponibili relative a misure di competenza dell'Assessorato regionale del lavoro, formazione professionale, cooperazione e sicurezza sociale trasferite all'ASPAL per interventi di politiche attive del lavoro e per lo scorrimento di graduatorie di bandi già pubblicati. Con deliberazione della Giunta regionale, adottata su proposta dell'Assessore competente in materia di lavoro, sono definiti i criteri e le modalità di attuazione degli interventi anche mediante riversamento delle somme al bilancio regionale da parte dell'ASPAL.

8. Le risorse impegnate per la gestione dei contratti di servizio di trasporto pubblico su gomma per l'anno 2020 possono essere destinate alla copertura degli oneri conseguenti all'erogazione, nell'anno 2021, di servizi aggiuntivi di trasporto pubblico locale e regionale finalizzati a fronteggiare le esigenze trasportistiche conseguenti all'attuazione delle misure di contenimento e di contrasto dell'emergenza epidemiologica da Covid-19 (missione 10 - programma 02 - titolo 1 - capitolo SC07.0623).

 

     Art. 5. Limiti all'accoglimento di garanzie prestate in via professionale. Abrogazione dell'articolo 16 della legge regionale n. 5 del 2016

1. L'Amministrazione regionale, le proprie articolazioni organizzative, i suoi enti strumentali e società partecipate rifiutano le garanzie fideiussorie rilasciate da banche, assicurazioni e altri intermediari finanziari autorizzati, per le quali si verifichino una o più delle seguenti circostanze, in relazione a contratti di fideiussione stipulati a qualsiasi titolo a beneficio dell'Amministrazione regionale, delle proprie articolazioni organizzative e dei suoi enti strumentali:

a) ritardo nel pagamento degli importi garantiti anche con riferimento ad una sola garanzia fideiussoria;

b) mancato adempimento a seguito di ingiunzione di pagamento anche con riferimento ad una sola garanzia fideiussoria.

2. Nel caso di cui alla lettera a) del comma 1, il ritardo da parte del fideiussore nel pagamento dell'importo garantito rispetto al termine contrattualmente previsto, a seguito di escussione con semplice richiesta scritta, comporta il rifiuto da parte delle amministrazioni del sistema Regione di cui al comma 2-bis dell'articolo 1 della legge regionale 13 novembre 1998, n. 31 (Disciplina del personale regionale e dell'organizzazione degli uffici della Regione) e delle loro società partecipate di ulteriori garanzie offerte dal medesimo soggetto per un periodo di sei mesi dalla data di accertamento di cui al comma 4. Nell'ipotesi di perdurante inadempimento, il rifiuto delle garanzie è opposto anche oltre il predetto periodo fino alla data di effettiva e integrale soddisfazione del credito maturato [7].

3. Nel caso di cui alla lettera b) del comma 1, il perdurare dell'inadempimento da parte del fideiussore oltre il termine previsto dall'ingiunzione di pagamento comporta il rifiuto da parte delle amministrazioni del sistema Regione di cui al comma 2 bis dell'articolo 1 della legge regionale n. 31 del 1998 e delle loro società partecipate di ulteriori garanzie offerte dal medesimo soggetto per un periodo di due anni dalla data di accertamento di cui al comma 4. Nell'ipotesi di mancata integrale riscossione entro il predetto periodo, il rifiuto da parte delle amministrazioni del sistema Regione di cui al comma 2 bis dell'articolo 1 della legge regionale n. 31 del 1998 e delle loro società partecipate continua comunque ad essere opposto fino alla data di effettiva e integrale soddisfazione del credito maturato [8].

4. Il verificarsi di una o più delle circostanze di cui ai commi da 1 a 3 è accertato entro due anni dall'evento, o entro due anni dalla pubblicazione della presente legge se l'evento si è verificato in data anteriore, con provvedimento dirigenziale da comunicarsi ai singoli destinatari. L'Amministrazione regionale pubblica sul proprio sito istituzionale la lista aggiornata delle banche, delle assicurazioni e degli altri intermediari finanziari per le quali si sono verificate una o più delle circostanze di cui ai commi 1, 2 e 3.

5. Le disposizioni di cui ai commi da 1 a 4 si applicano con riferimento alle inadempienze verificatesi successivamente alla data di pubblicazione della presente legge, o ancora in corso in quanto verificatesi in data anteriore, e non rimosse mediante pagamento effettuato entro 30 giorni dalla medesima data di pubblicazione. A decorrere dalla data di pubblicazione della presente legge è abrogato l'articolo 16 della legge regionale 11 aprile 2016, n. 5 (Disposizioni per la formazione del bilancio di previsione per l'anno 2016 e per gli anni 2016-2018), fatti salvi gli effetti derivanti da provvedimenti già adottati.

 

     Art. 6. Copertura finanziaria

1. Le spese derivanti dall'applicazione della presente legge trovano copertura nelle previsioni d'entrata del bilancio pluriennale della Regione per il triennio 2021, 2022 e 2023 e in quelle corrispondenti dei bilanci per gli anni successivi nel rispetto del decreto legislativo n. 118 del 2011 e delle norme e principi contabili che regolano le modalità di copertura delle spese.

 

     Art. 7. Entrata in vigore

1. La presente legge entra in vigore il giorno della sua pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione autonoma della Sardegna (BURAS) con effetti finanziari dal 1° gennaio 2021.

 

Allegati alla legge di stabilità

(articolo 1, comma 2):

A - Tabella A - Importi da iscrivere in bilancio relativamente a rifinanziamenti di spese disposte da leggi regionali

B - Tabella B - Importi da iscrivere in bilancio relativamente a riduzioni di spese disposte da leggi regionali

C - Tabella C - Importi da iscrivere in bilancio relativamente a rimodulazioni di spese disposte da leggi regionali

(Omissis)


[1] Alinea così modificato dall'art. 6 della L.R. 22 novembre 2021, n. 17.

[2] Comma così modificato dall'art. 6 della L.R. 22 novembre 2021, n. 17.

[3] Comma già modificato dall'art. 6 della L.R. 11 agosto 2021, n. 16 e così ulteriormente modificato dall'art. 6 della L.R. 22 novembre 2021, n. 17.

[4] Comma così sostituito dall'art. 6 della L.R. 22 novembre 2021, n. 17.

[5] Per la rideterminazione degli importi di cui al presente comma, vedi l'art. 7, comma 13, della L.R. 22 novembre 2021, n. 17.

[6] Il termine di cui alla presente lettera è stato differito al 31 ottobre 2023 dall'art. 24 della L.R. 23 ottobre 2023, n. 9.

[7] Comma così sostituito dall'art. 6 della L.R. 11 agosto 2021, n. 16.

[8] Comma così sostituito dall'art. 6 della L.R. 11 agosto 2021, n. 16.