§ 2.14.44 - L.R. 23 luglio 2020, n. 22.
Legge quadro sulle azioni di sostegno al sistema economico della Sardegna e a salvaguardia del lavoro a seguito dell'emergenza epidemiologica da Covid-19


Settore:Codici regionali
Regione:Sardegna
Materia:2. sviluppo economico
Capitolo:2.14 aiuti straordinari e fondo di solidarietà
Data:23/07/2020
Numero:22


Sommario
Art. 1.  Oggetto
Art. 2.  Principi ispiratori
Art. 3.  Finalità e strumenti
Art. 4.  Strategia di sviluppo
Art. 5.  Interventi pubblici
Art. 6.  Rispetto della normativa in materia di aiuti di Stato
Art. 7.  Accelerazione e snellimento delle procedure
Art. 8.  Interventi in favore dei lavoratori in situazioni di crisi occupazionale. Modifiche all'articolo 6 della legge regionale n. 48 del 2018
Art. 9.  Interventi straordinari in favore dei lavoratori
Art. 10.  Rafforzamento dei servizi per il lavoro
Art. 11.  Misure a favore della formazione professionale
Art. 12.  Interventi a favore dell'editoria libraria, ambulanti, tecnici dello spettacolo, agenzie di viaggio, tonnare, mitilicoltura, apicoltura e settore vitivinicolo
Art. 12 bis.  (Sostegno dell'occupazione nella filiera turistica)
Art. 12 ter.  (Assegnazione indennità una tantum)
Art. 13.  Strumenti finanziari per favorire l'accesso al credito per le micro, piccole e medie imprese e per i lavoratori autonomi della filiera turistica della Sardegna. Modifiche all'articolo 7 della legge [...]
Art. 14.  Sovvenzioni dirette a favore delle imprese e dei lavoratori autonomi. Istituzione del Fondo (R)ESISTO
Art. 15.  Fondo di solidarietà bilaterale
Art. 16.  Disposizioni a favore del turismo
Art. 17.  Disposizioni a sostegno delle cerimonie derivanti dalla celebrazione di matrimoni e unioni civili
Art. 17 bis.  (Indennità a favore degli operatori del settore delle feste e sagre paesane)
Art. 18.  Proroga di concessioni demaniali
Art. 19.  Contributi destinati al settore sportivo
Art. 20.  Deroghe alla legge regionale n. 22 del 2018 per favorire l'insegnamento della lingua sarda per gli anni 2020 e 2021
Art. 21.  Valorizzazione dell'identità, del territorio e della lingua sarda
Art. 22.  Fondo di solidarietà regionale della pesca e dell'acquacoltura. Sostituzione dell'articolo 11 della legge regionale n. 3 del 2006
Art. 23.  Supporto dei FLAG ai problemi nei settori della pesca e acquacoltura derivanti dalla crisi sanitaria in atto
Art. 24.  Eventi atmosferici avversi del 2017
Art. 25.  Indennizzi dei danni causati dalle cavallette e rimborso esami polimerasi
Art. 26.  Interventi finalizzati a favorire l'accesso al credito
Art. 27.  Sovvenzioni dirette
Art. 28.  Disposizioni in favore dei giovani agricoltori, di sostegno per l'agriturismo e le fattorie didattiche e per il comparto suinicolo
Art. 29.  Intervento straordinario a favore degli operatori del comparto ippico ed equestre
Art. 30.  Finanziamento del piano straordinario disbrigo pratiche agricole
Art. 31.  Disposizioni in favore delle famiglie indigenti
Art. 32.  Disposizioni a favore di consorzi di bonifica
Art. 33.  Disposizioni in materia di opere pubbliche ed interventi per la ripresa dell'economia nei territori della Sardegna dopo l'emergenza Covid-19. Modifiche all'articolo 5 della legge regionale n. 5 del [...]
Art. 34.  Compensazioni alle aziende di autotrasporto
Art. 35.  Misure straordinarie per i servizi di collegamento diurno e notturno con le Isole di San Pietro, La Maddalena e l'Asinara
Art. 36.  Autorizzazioni di spesa
Art. 37.  Istituzione cabina di regia
Art. 38.  Ambito di applicazione
Art. 39.  Abrogazioni
Art. 40.  Norma finanziaria
Art. 41.  Entrata in vigore


§ 2.14.44 - L.R. 23 luglio 2020, n. 22.

Legge quadro sulle azioni di sostegno al sistema economico della Sardegna e a salvaguardia del lavoro a seguito dell'emergenza epidemiologica da Covid-19

(B.U. 23 luglio 2020, n. 42 - S.O. n. 3)

 

Capo I

Disposizioni generali

 

Art. 1. Oggetto

1. La Regione, nell'esercizio delle potestà legislative previste dalla legge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 3 (Statuto speciale per la Sardegna) e dalla Costituzione, in armonia con i principi dell'ordinamento giuridico della Repubblica e nel rispetto degli obblighi internazionali, con la presente legge adotta misure straordinarie ed urgenti per il governo della crisi socio-economica derivata dall'emergenza sanitaria da Covid-19 e definisce le azioni per la ripresa del sistema economico regionale e dei livelli occupazionali.

 

     Art. 2. Principi ispiratori

1. La Regione considera il lavoro quale valore insostituibile per il contrasto dell'impoverimento economico e sociale e, come tale, il migliore strumento da valorizzare e su cui far leva per superare la crisi.

2. La Regione riconosce, inoltre, nell'attività imprenditoriale, espressione della libertà d'iniziativa economica e delle capacità individuali dell'imprenditore, il valore fondamentale per il rilancio delle attività economiche in Sardegna.

3. La Regione incentiva il valore sociale dell'impresa e le relazioni industriali attraverso il costante coinvolgimento delle principali organizzazioni rappresentative dei datori di lavoro e dei lavoratori.

4. Per l'affermazione dei principi di cui al presente articolo, la Regione interviene, anche direttamente, nei settori strategici dell'economia regionale, attraverso l'impiego di risorse finanziarie e gestionali ed il riconoscimento di sussidi in grado di ridurre l'impatto della crisi valorizzando i principi di sussidiarietà e coesione sociale.

 

     Art. 3. Finalità e strumenti

1. Al fine di promuovere la crescita economica e sociale della Sardegna attraverso le azioni e gli strumenti più adeguati alla particolare congiuntura derivante dall'emergenza e dalla crisi, la Giunta regionale, acquisito il parere delle Commissioni consiliari competenti per materia, da rendersi entro dieci giorni decorsi i quali lo stesso si intende acquisito è autorizzata a:

a) costituire fondi;

b) sottoscrivere convenzioni con intermediari;

c) emettere titoli;

d) sostenere e agevolare economicamente gli investimenti;

e) istituire sussidi diretti;

f) sottoscrivere quote sociali;

g) sviluppare circuiti alternativi di pagamento;

h) promuovere interventi normativi, amministrativi, organizzativi e tecnologici finalizzati a ridurre il peso della burocrazia su cittadini e imprese.

2. Per l'attuazione delle disposizioni della presente legge la Giunta regionale, nella definizione dei criteri di priorità, tiene conto, nei casi in cui ricorrono le condizioni, della finalità di favorire la produzione, l'impiego ed il commercio dei beni prodotti in Sardegna.

3. La Regione può, inoltre promuovere partecipazioni strategiche per lo sviluppo economico e sostenibile anche attraverso strumenti societari già esistenti o di nuova costituzione.

 

     Art. 4. Strategia di sviluppo

1. Gli assi strategici per lo sviluppo economico della Sardegna sono coerenti ai principi conte-nuti nella comunicazione della Commissione europea al Parlamento europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle regioni sul Green Deal europeo, COM (2019) 640 final dell'11 dicembre 2019 e nell'Agenda 2030 per lo sviluppo sostenibile.

2. La strategia di sviluppo regionale è indirizzata alla valorizzazione dell'identità produttiva ed industriale della Sardegna nei seguenti ambiti:

a) filiera agro-alimentare, dell'artigianato, dell'industria turistica e culturale;

b) filiera della conoscenza, dell'innovazione tecnologica, della meccatronica e dell'intelligenza artificiale;

c) filiere dell'industria tradizionale chimica e della metallurgia non ferrosa;

d) filiera del comparto edile per la realizzazione di un piano di infrastrutture pubbliche e di manutenzioni e per la riqualificazione energetica, estetica e funzionale del patrimonio immobiliare pubblico e privato;

e) filiera dei trasporti.

 

     Art. 5. Interventi pubblici

1. Al fine di rafforzare la catena del valore delle filiere in grado di offrire al mercato prodotti e servizi di riconosciuta qualità e competitività, la Regione individua nella spesa pubblica di parte capitale e di parte corrente uno strumento indispensabile a stimolare la domanda aggregata favorendo un nuovo spazio di crescita per il sistema economico produttivo regionale.

2. Nel rispetto delle norme di cui al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 (Codice dei contratti pubblici), la Giunta regionale adotta precisi atti di indirizzo per il sistema degli acquisti regionale, coerenti alle finalità della presente legge.

3. Gli interventi pubblici regionali incentivano il ricorso agli strumenti del contratto di rete e della rete d'impresa quali modalità per il superamento dei limiti dimensionali caratteristici del tessuto delle medie, piccole e micro imprese della Sardegna.

 

     Art. 6. Rispetto della normativa in materia di aiuti di Stato

1. La concessione dei contributi, dei benefici e dei vantaggi economici di cui alla presente legge è attuata in conformità alla normativa europea e statale in materia di aiuti di Stato anche a seguito di notifica nazionale, o in subordine regionale se necessaria e, in quanto compatibili, alle disposizioni di cui al quadro temporaneo per gli aiuti di Stato ai sensi della comunicazione della Commissione europea C(2020) 1863 final del 19 marzo 2020 (Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell'economia nell'attuale epidemia di Covid-19) e successive modifiche ed integrazioni e alla decisione della Commissione europea C(2020) 3482 final del 21 maggio 2020 concernente la notifica del regime quadro Covid-19, di cui al decreto legge 19 maggio 2020, n. 34 (Misure urgenti in materia di salute, sostegno al lavoro e all'economia, nonché di politiche sociali connesse all'emergenza epidemiologica da Covid-19).

 

     Art. 7. Accelerazione e snellimento delle procedure

1. In conformità con quanto previsto dall'articolo 264 del decreto legge n. 34 del 2020, al fine di imprimere la massima accelerazione all'attuazione delle misure previste dalla presente legge a favore dei lavoratori e delle imprese in relazione all'emergenza da Covid-19, l'Amministrazione regionale adotta ogni determinazione utile all'adeguamento, modifica e semplificazione dei relativi procedimenti amministrativi di attuazione e alla rimozione di ogni ostacolo burocratico.

 

Capo II

Misure a sostegno dei lavoratori

 

     Art. 8. Interventi in favore dei lavoratori in situazioni di crisi occupazionale. Modifiche all'articolo 6 della legge regionale n. 48 del 2018

1. Per i progetti di utilizzo di cui all'articolo 29, comma 36, della legge regionale 9 marzo 2015, n. 5 (legge finanziaria 2015), così come integrato dall'articolo 5, comma 13, della legge regionale 13 aprile 2017, n. 5 (Legge di stabilità 2017), dall'articolo 8, comma 31, della legge regionale 11 gennaio 2018, n. 1 (Legge di stabilità 2018) e, da ultimo, dall'articolo 8, comma 45, della legge regionale 28 dicembre 2018, n. 48 (Legge di stabilità 2019), è autorizzata l'ulteriore spesa di euro 2.000.000 per ciascuno degli anni 2020 e 2021 (missione 15 - programma 03 - titolo 1).

2. È autorizzata, per l'anno 2020, la spesa di euro 7.150.000 per l'attuazione di un programma di interventi in favore dei lavoratori di cui all'articolo 1 della legge regionale 26 giugno 2019, n. 9 (Misure a favore di lavoratori destinatari di misure di licenziamento collettivo. Modifiche alla legge regionale n. 48 del 2018 (Legge di stabilità 2019)) (missione 15 - programma 03 - titolo 1). A tal fine, il comma 38 dell'articolo 6 della legge regionale n. 48 del 2018, come sostituito dall'articolo 1 della legge regionale n. 9 del 2019, è così modificato:

a) la frase: "a compensazione della ridotta rioccupazione nel periodo compreso tra la data di cessazione del rapporto di lavoro e il mese completo precedente all'approvazione della presente legge" è sostituita dalla seguente: "per emergenza Covid-19 da corrispondere una tantum, in anticipazione, per la metà del contributo complessivo spettante a ciascun beneficiario, per il periodo da maggio ad agosto 2020, per l'altra metà una tantum entro la fine dello stato di emergenza, e comunque entro il 31 gennaio 2021" [1];

b) dopo le parole "modifiche e integrazioni" è aggiunta la seguente frase "anche mediante il coinvolgimento degli enti del sistema Regione e dei consorzi industriali provinciali".

3. Gli interventi di cui al comma 2, nei limiti delle risorse stanziate nel medesimo comma, sono estesi ai lavoratori ex Sittel ed ex Unilever cessati dagli ammortizzatori sociali che risultino in stato di disoccupazione alla data di entrata in vigore della presente legge e ai lavoratori già destinatari di licenziamento collettivo al momento dell'entrata in vigore della presente legge che cessano dagli ammortizzatori sociali nel corso del 2020.

3 bis. Ai lavoratori destinatari di licenziamento collettivo nel 2020 e attualmente in NASPI, ad integrazione dell'attività di Formazione è riconosciuta una sovvenzione pari ad euro 500 finalizzata al ristoro delle spese per la frequenza di politiche attive (formazione professionale) iniziata nel 2020. Per tale finalità è autorizzata nel 2020 la spesa di euro 100.000 a favore di ASPAL (missione 15 - programma 03 - titolo 1). La presente disposizione costituisce titolo per l'impegno delle somme [2].

4. Per l'attuazione di un piano di interventi in favore dei lavoratori della ex Legler, cessati dagli ammortizzatori sociali e privi di altre misure di sostegno del reddito, sono disposte le seguenti autorizzazioni di spesa:

a) euro 165.000, per gli anni 2020, 2021, 2022, per l'attuazione di un piano di accompagnamento alla pensione dei lavoratori ex Legler che al momento dell'entrata in vigore della presente legge abbiano compiuto sessant'anni di età (missione 15 - programma 03 - titolo 1). Sono comunque ammesse al finanziamento le attività già poste in essere nel corso dell'anno corrente in continuità con analoghi interventi in essere nel 2019 per i medesimi lavoratori e lavoratrici [3];

b) euro 650.000, per l'anno 2020, per la prosecuzione dei cantieri verdi di cui all'articolo 3, comma 2, lettera b), punto 2) della legge regionale 14 maggio 2009, n. 1 (Legge finanziaria 2009), e successive modifiche ed integrazioni, in favore dei lavoratori ex Legler, impiegati nell'ex polo industriale tessile, cessati dal rapporto di lavoro a seguito della liquidazione della società e non sostenuti dagli ammortizzatori sociali ordinari e in deroga, assegnati ai Comuni di Posada e Siniscola (missione 15 - programma 03 - titolo 1).

5. Alla prosecuzione dei cantieri degli operai trimestrali dei Comuni di Alà dei Sardi, Bono, Bottidda e Monti presso l'Agenzia FoReSTAS, si fa fronte con le risorse già stanziate per le medesime finalità nel bilancio dell'Agenzia. Agli operai di cui al presente comma che abbiano superato i limiti di utilizzo previsti dall'articolo 19 del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81 (Disciplina organica dei contratti di lavoro e revisione della normativa in tema di mansioni, a norma dell'articolo 1, comma 7, della legge 10 dicembre 2014, n. 183), e successive modifiche ed integrazioni, con i contratti di lavoro subordinato a tempo determinato, si estendono le misure previste dall'articolo 29, comma 36, della legge regionale n. 5 del 2015, e successive modifiche ed integrazioni. Per le finalità di cui al secondo periodo del presente comma è autorizzata, per l'anno 2020, l'ulteriore spesa nel limite complessivo di euro 1.300.000 (missione 15 - programma 03 - titolo 1) [4].

6. Per lo scorrimento della graduatoria dell'avviso per la presentazione di progetti sperimentali di inclusione attiva rivolto a donne in stato di disagio è autorizzato, per ciascuno degli anni 2020 e 2021, lo stanziamento aggiuntivo di euro 1.240.000 (missione 15 - programma 04 - titolo 1).

7. È autorizzata a favore della Provincia di Nuoro, per l'anno 2020, la spesa di euro 70.000 e per ciascuno degli anni 2021 e 2022, la spesa di euro 210.000 per la prosecuzione del "Progetto sperimentale di politica attiva per il lavoro per il reinserimento lavorativo dei lavoratori espulsi dal settore cartario ex Cartiera di Arbatax e della Provincia di Nuoro e azioni di sviluppo locale" (missione 15 - programma 03 - titolo 1).

8. Con una o più deliberazioni della Giunta regionale, approvate su proposta dell'Assessore regionale competente in materia di lavoro, sono definiti i criteri e le modalità di attuazione degli interventi. Le deliberazioni sono adottate previo parere della Commissione consiliare competente per materia che si esprime entro dieci giorni. Decorso tale termine il parere si intende favorevolmente espresso e la Giunta regionale adotta gli atti definitivi.

 

     Art. 9. Interventi straordinari in favore dei lavoratori

1. In coerenza con quanto previsto nell'"Accordo quadro del 26 marzo 2020 concernente l'erogazione della cassa integrazione in deroga in Sardegna ai sensi dell'articolo 21 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18 (Misure di potenziamento del Servizio sanitario nazionale e di sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese connesse all'emergenza epidemiologica da Covid-19), e su altre misure di contrasto alla crisi economico sociale determinata dall'emergenza epidemiologica da Covid-19", al fine di sostenere i lavoratori della Regione che hanno cessato, ridotto o sospeso la loro attività o il loro rapporto di lavoro in conseguenza dell'emergenza epidemiologica da Covid-19, è autorizzata, per l'anno 2020, la spesa nel limite complessivo di euro 18.000.000 (missione 15 - pro-gramma 03 - titolo 1) per la concessione di un'indennità a favore delle seguenti categorie:

a) lavoratori dipendenti stagionali o comunque dipendenti con contratti a termine, anche all'estero, appartenenti a settori diversi da quelli di cui all'articolo 2 della legge regionale 9 marzo 2020, n. 8 (Interventi urgenti a supporto e salvaguardia dell'occupazione e delle professionalità nel sistema imprenditoriale della filiera turistica della Sardegna), compresi i lavoratori in somministrazione impiegati presso imprese utilizzatrici, per i mesi di maggio, qualora non sia stata percepita alcuna indennità prevista da misure statali, giugno e luglio, nella misura di euro 600 per ciascun mese.

L'indennità è concessa a coloro che abbiano prestato, nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2019 e il 31 dicembre 2019, un'attività lavorativa con contratto dipendente stagionale o comunque con contratti a termine per almeno sessanta giorni, in proporzione ai periodi di mancata o ridotta occupazione rispetto ai medesimi periodi dell'anno precedente [5];

b) lavoratori dipendenti stagionali, o comunque dipendenti con contratti a termine, anche all'estero, che operano nei settori individuati dall'articolo 2 della legge regionale n. 8 del 2020, compresi i lavoratori in somministrazione impiegati presso imprese utilizzatrici, per i mesi di maggio, qualo-ra non sia stata percepita alcuna indennità prevista da misure statali, giugno, luglio e agosto, nella misura di euro 1.000 per ciascun mese. L'indennità è concessa a coloro che abbiano prestato, nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2019 e il 31 dicembre 2019, un'attività lavorativa con contratto dipendente stagionale o comunque con contratti a termine, per almeno sessanta giorni, in proporzione ai periodi di mancata o ridotta occupazione rispetto ai medesimi periodi dell'anno precedente [6];

c) lavoratori con tipologie di contratto flessibile o atipico, tra cui: il contratto a chiamata o intermittente, il contratto occasionale, il contratto a progetto, il contratto di prestazione d'opera intellettuale, per i mesi di giugno e luglio, nella misura di euro 600 per ciascun mese. L'indennità è concessa a coloro che nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2019 e l'11 marzo 2020, abbiano svolto prestazioni lavorative per almeno trenta giornate, in proporzione ai periodi di mancata o ridotta occupazione nei suddetti mesi rispetto all'anno precedente;

d) lavoratori addetti al lavoro domestico e di cura, non conviventi con il datore di lavoro, retribuiti anche attraverso i voucher, compresi lavoratori in somministrazione impiegati presso imprese utilizzatrici, con uno o più contratti di lavoro per una durata complessiva superiore a 10 ore settimanali, per i mesi di giugno e luglio, nella misura di euro 600 per ciascun mese, in proporzione alle ore non svolte nei suddetti mesi rispetto all'anno precedente.

2. Le indennità previste al comma 1 non spettano qualora i beneficiari siano titolari di pensione, percepiscano l'indennità di disoccupazione o altre misure di sostegno al reddito previste da norme statali o regionali.

3. I requisiti dei beneficiari delle misure di cui al comma 1 sono verificati anche attraverso il sistema delle comunicazioni obbligatorie (CO) e il sistema informativo del lavoro (SIL).

4. Per l'attuazione delle misure di cui al presente articolo, l'Assessorato regionale del lavoro, formazione professionale, cooperazione e sicurezza sociale si avvale dell'Agenzia sarda per le politiche attive del lavoro (ASPAL).

5. Con deliberazione della Giunta regionale, approvata su proposta dell'Assessore regionale competente in materia di lavoro, sono definiti i criteri e le modalità di attuazione degli interventi. La deliberazione è adottata previo parere della Commissione consiliare competente per materia che si esprime entro dieci giorni. Decorso tale termine il parere si intende favorevolmente espresso e la Giunta regionale adotta gli atti definitivi.

6. Le indennità previste al presente articolo sono cumulabili con analoghe misure previste a favore dei medesimi beneficiari da norme statali e regionali adottate per fare fronte all'emergenza epidemiologica da Covid-19, fino alla concorrenza del contributo previsto per ciascuna mensilità e per ciascuna categoria di beneficiari dal presente articolo.

 

     Art. 10. Rafforzamento dei servizi per il lavoro

1. Al fine di garantire la massima operatività del sistema pubblico del lavoro e sostenere la ripresa economica e il mercato del lavoro sardo, l'Amministrazione regionale e l'Agenzia sarda per le politiche attive del lavoro (ASPAL), sono autorizzate, nei limiti delle risorse stanziate nei rispettivi bilanci, nel rispetto delle disposizioni normative nazionali e regionali in materia e tenuto conto del Piano del fabbisogno di personale, ad attivare con immediatezza le relative procedure di selezione e di assunzione del personale.

 

Capo III

Misure a sostegno del sistema produttivo ed economico

 

     Art. 11. Misure a favore della formazione professionale

1. Al fine di fronteggiare le conseguenze della sospensione o ridotta attività dovuta all'emergenza legata alla diffusione del virus Covid-19, per l'anno 2020, è autorizzata la spesa complessivamente determinata in euro 2.000.000 (missione 15 - programma 03 - titolo 1) per la concessione alle agenzie e agli enti della formazione professionale accreditati in Sardegna con sede operativa e unità locali site nel territorio regionale delle seguenti sovvenzioni:

a) un contributo una tantum per assicurare la liquidità, fino a euro 5.000 per ciascun beneficiario, parametrato sui costi dell'anno 2019;

b) un contributo, per l'anno 2020, ai costi salariali del personale mantenuto in servizio, fino al 60 per cento della retribuzione mensile del personale beneficiario per sei mesi, parametrato in base al numero degli addetti e degli effettivi. Il contributo è decurtato degli eventuali periodi di cassa integrazione goduti dal personale beneficiario.

2. Al fine di salvaguardare il patrimonio pluriennale di competenze professionali del sistema imprenditoriale e dei lavoratori della Sardegna è autorizzata la spesa nel limite complessivo di euro 3.000.000 per l'anno 2020, e nel limite complessivo di euro 5.000.000 (missione 15 - programma 03 - titolo 1) per l'anno 2021, per l'attivazione di percorsi di formazione relativi, in particolare, ai seguenti settori:

a) green e blue economy;

b) sviluppo competenze digitali e digitalizzazione;

c) economia circolare;

d) hospitality management;

e) organizzazione del lavoro e lavoro agile;

f) sviluppo e potenziamento delle capacità imprenditoriali e manageriali;

g) salute e sicurezza sul lavoro.

3. L'intervento di cui al comma 2 è attuato secondo le seguenti modalità:

a) concessione di un contributo in via straordinaria alle micro, piccole e medie imprese, come definite dalla raccomandazione della Commissione europea n. 2003/361/CE del 6 maggio 2003, con sede operativa nel territorio regionale per la formazione degli addetti e degli effettivi. I corsi possono essere attivati sia attraverso moduli di formazione interna che avvalendosi delle agenzie formative accreditate presso la Regione o degli enti bilaterali accreditati attraverso apposita convenzione;

b) realizzazione di un piano per attivazione di percorsi di formazione a favore dei disoccupati.

3 bis. Al fine di garantire la massima operatività del sistema pubblico e privato accreditato delle politiche della formazione professionale e dei servizi per il lavoro, per sostenere la ripresa economica e il mercato del lavoro sardo attraverso la positiva realizzazione dei programmi di sviluppo a valere sulle risorse europee, nazionali e regionali, è autorizzata la spesa di euro 2.000.000 per l'anno 2022 e di euro 5.000.000 per ciascuno degli anni 2023 e 2024 (missione 15 - programma 03 - titolo 1) a favore di ASPAL per la concessione alle agenzie della formazione professionale e dei servizi per il lavoro, accreditate in Sardegna con sede operativa e unità locali site nel territorio regionale, delle seguenti sovvenzioni:

a) un contributo ai costi salariali del personale mantenuto in servizio per ciascuno degli anni 2022, 2023 e 2024, fino al 60 per cento della retribuzione mensile del personale beneficiario nell'arco dei dodici mesi, parametrato in base al numero degli addetti e degli effettivi al 2019. Il contributo è decurtato degli eventuali periodi di cassa integrazione goduti dal personale beneficiario e dei periodi rendicontati a valere sugli affidamenti a finanziamento pubblico;

b) un contributo "una tantum" fino ad un valore massimo di 30.000 euro per agenzia per il potenziamento della propria struttura nell'ambito della rete regionale dei servizi per il lavoro e della formazione professionale. I contributi sono destinati ad accelerare la transizione verde e digitale, a favorire la didattica a distanza e la digitalizzazione delle istituzioni formative accreditate per l'erogazione dei percorsi di cui al capo III del decreto legislativo 17 ottobre 2005, n. 226 e in particolare a:

1) consentire alle istituzioni formative di dotarsi di piattaforme e di strumenti digitali utili per l'apprendimento a distanza, o di potenziare quelli già in dotazione, nel rispetto dei criteri di accessibilità per le persone con disabilità;

2) mettere a disposizione degli studenti meno abbienti, in comodato d'uso, dispositivi digitali individuali per la fruizione delle piattaforme di cui alla lettera a) e per la necessaria connettività di rete;

3) formare il personale sulle metodologie e le tecniche per la didattica a distanza [7].

4. I contributi previsti dal presente articolo sono concessi nei limiti e alle condizioni previsti dal regolamento (UE) n. 1407/2013 della Commissione del 18 dicembre 2013, relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti "de minimis" dal regolamento (UE) n. 651/2014 della Commissione del 17 giugno 2014 che dichiara alcune categorie di aiuti compatibili con il mercato interno in applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato e in quanto compatibili, alle disposizioni di cui al quadro temporaneo per gli aiuti di Stato ai sensi della comunicazione della Commissione europea C(2020) 1863 final del 19 marzo 2020, e successive modifiche ed integrazioni, e alla decisione della Commissione europea C(2020) 3482 final del 21 maggio 2020 [8].

5. Con deliberazione della Giunta regionale, approvata su proposta dell'Assessore regionale competente in materia di lavoro, sono definiti i criteri e le modalità di attuazione degli interventi. La deliberazione è adottata previo parere della Commissione consiliare competente per materia che si esprime entro dieci giorni. Decorso tale termine il parere si intende favorevolmente espresso e la Giunta regionale adotta gli atti definitivi.

 

     Art. 12. Interventi a favore dell'editoria libraria, ambulanti, tecnici dello spettacolo, agenzie di viaggio, tonnare, mitilicoltura, apicoltura e settore vitivinicolo

1. Al fine di preservare la continuità dell'attività economica durante e dopo l'epidemia da Covid-19, per l'anno 2020 è autorizzata la spesa nel limite complessivo di euro 2.000.000 (missione 15 - programma 03 - titolo 1) per la concessione di sovvenzioni dirette a favore delle micro e piccole imprese, con sede operativa in Sardegna compresi i lavoratori autonomi, in particolare:

a) editoria libraria di cui alla legge regionale 3 luglio 1998, n. 22 (Interventi della Regione a sostegno dell'editoria locale, dell'informazione e disciplina della pubblicità istituzionale e abrogazione della legge regionale n. 35 del 1952 e della legge regionale n. 11 del 1953), con specifico riferimento alla promozione del libro edito in Sardegna e alle agenzie librarie;

b) [soggetti operanti nell'ambito delle feste e sagre paesane, quali venditori ambulanti e giostrai] [9];

c) organismi, agenti e scuole professionistiche operanti nel settore dello spettacolo dal vivo, teatro, musica, cultura, danza, inclusi i professionisti e i tecnici del settore, audiovisivo e cinema, discoteche e discopub;

d) agenzie di viaggio.

2. Il contributo di cui al comma 1, che varia da un minimo di euro 1.500 ad un massimo di euro 3.000, parametrato in base al numero degli addetti e degli effettivi in servizio, è concesso a condizione che siano mantenuti i medesimi livelli occupazionali dell'anno 2019.

3. È concessa una sovvenzione una tantum, anche al fine del mantenimento dei livelli occupazionali, per sostenere le micro, piccole e medie imprese operanti nei settori delle tonnare, dell'allevamento delle cozze e dei mitili, dell'apicoltura colpiti dalla crisi Covid-19, e dalle criticità e perdite già registrati anche a seguito di provvedimenti restrittivi adottati a livello nazionale e regionale per l'emergenza epidemiologica derivante dalla diffusione del virus Covid-19. A tal fine è autorizzata per l'anno 2020 la spesa di euro 1.500.000 (missione 15 - programma 03 - titolo 1) [10].

4. Al fine di sostenere il settore vitivinicolo colpito dalla crisi Covid-19, e dalle criticità e perdite già registrati anche a seguito di provvedimenti restrittivi adottati a livello nazionale e regionale per l'emergenza epidemiologica derivante dalla diffusione del virus Covid-19, è autorizzata per l'anno 2020 la spesa di euro 1.000.000 per i primi prodromici interventi nel settore delle cantine e delle vigne, al fine del mantenimento dei livelli occupazionali per i mesi da giugno a dicembre 2020, e della valorizzazione e promozione del medesimo settore (missione 15 - programma 03 - titolo 1).

5. I contributi di cui al presente articolo sono cumulabili con analoghe misure previste a favore dei medesimi beneficiari dalla presente legge o da norme statali e regionali adottate per fare fronte all'emergenza epidemiologica da Covid-19, fino alla concorrenza del contributo previsto per ciascuna categoria di beneficiari dal presente articolo.

6. I contributi previsti dal presente articolo sono concessi nei limiti e alle condizioni previsti dal regolamento (UE) n. 1407/2013 e in quanto compatibili, dalle disposizioni di cui al quadro temporaneo per gli aiuti di Stato ai sensi della comunicazione della Commissione europea C(2020) 1863 final del 19 marzo 2020, e successive modifiche ed integrazioni, e dalla decisione della Commissione europea C(2020) 3482 final del 21 maggio 2020.

7. Con deliberazione della Giunta regionale, approvata su proposta dell'Assessore regionale competente in materia di lavoro, sono definiti i criteri e le modalità di attuazione degli interventi. La deliberazione è adottata previo parere della Commissione consiliare competente per materia che si esprime entro dieci giorni. Decorso tale termine il parere si intende favorevolmente espresso e la Giunta regionale adotta gli atti definitivi.

 

     Art. 12 bis. (Sostegno dell'occupazione nella filiera turistica) [11]

1. È autorizzata, per l'anno 2020, la spesa di euro 15.000.000 per l'intervento "Destinazione Sardegna Lavoro 2020 - Aiuti per il sostegno dell'occupazione nella filiera turistica" di cui euro 10.150.000 all'azione 8.5.1 (over 35) ed euro 4.850.000 all'azione 8.1.5 (under 35) PO FSE 2014-2020 - Asse I- Occupazione, quale integrazione alle risorse esistenti (missione 15 - programma 04 - titolo 1).

 

     Art. 12 ter. (Assegnazione indennità una tantum) [12]

1. Considerato il protrarsi della sospensione o riduzione delle attività lavorative a causa dell'emergenza sanitaria da Covid-19 è autorizzata, per l'anno 2020, la spesa nel limite complessivo di euro 7.300.000 per la concessione, in conformità alle disposizioni statali, di un'indennità una tantum a compensazione del mancato reddito, a favore di lavoratori autonomi, con o senza partita IVA, organismi, agenti e scuole professionistiche operanti nel settore dello spettacolo dal vivo, teatro, musica, cultura, danza, inclusi i professionisti e i tecnici del settore audiovisivo e cinema, spettacoli pirotecnici, organizzatori di feste e cerimonie, compresi commercianti di abiti da cerimonia, agenzie di viaggio, palestre e ambulanti al dettaglio dei mercati locali non beneficiari di altri interventi similari a valere sulla legge regionale 23 luglio 2020, n. 22 (Legge quadro sulle azioni di sostegno al sistema economico della Sardegna e a salvaguardia del lavoro a seguito dell'emergenza epidemiologica da Covid-19), discoteche e discopub. L'indennità è quantificata in euro 7.000 per ciascun beneficiario (missione 15 - programma 03 - titolo 1).

 

     Art. 13. Strumenti finanziari per favorire l'accesso al credito per le micro, piccole e medie imprese e per i lavoratori autonomi della filiera turistica della Sardegna. Modifiche all'articolo 7 della legge regionale n. 8 del 2020 e all'articolo 4 della legge regionale n. 10 del 2020

1. All'articolo 7 della legge regionale n. 8 del 2020 sono apportate le seguenti modifiche:

a) al comma 1 e al comma 2, dopo le parole: "micro, piccole ", sono aggiunte le parole: "e medie imprese come definite dalla raccomandazione della Commissione europea n. 2003/361/CE del 6 maggio 2003 e lavoratori autonomi con partita IVA";

b) il comma 4 è sostituito dal seguente: "4. I finanziamenti erogati sulla base del presente articolo sono infruttiferi di interessi e sono rimborsati in un periodo non superiore a sei anni dalla data di erogazione, di cui almeno ventiquattro mesi a titolo di preammortamento. I benefici di cui al presente articolo sono concessi in conformità alle disposizioni di cui al quadro temporaneo per gli aiuti di Stato, ai sensi della comunicazione della Commissione europea C(2020) 1863 final del 19 marzo 2020 (Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell'economia nell'attuale epidemia di Covid-19) e successive modifiche ed integrazioni, e alla decisione della Commissione europea C(2020) 3482 final del 21 maggio 2020 concernente la notifica del regime quadro Covid-19, di cui al decreto legge n. 34 del 19 maggio 2020.".

2. È autorizzata, per l'anno 2020, la spesa di euro 15.000.000 per incrementare la dotazione finanziaria del fondo di cui all'articolo 7 della legge regionale n. 8 del 2020, e successive modifiche ed integrazioni (missione 15 - programma 03 - titoli 1 e 3).

3. Con deliberazione della Giunta regionale, approvata su proposta dell'Assessore regionale competente in materia di lavoro, sono definiti i criteri e le modalità di attuazione degli interventi e sono individuati i settori delle attività economiche di cui all'articolo 2 della legge regionale n. 8 del 2020 ulteriori rispetto a quelli già contenuti nell'Allegato A della citata legge. La deliberazione è adottata previo parere della Commissione consiliare competente per materia che si esprime entro dieci giorni. Decorso tale termine il parere si intende favorevolmente espresso e la Giunta regionale adotta gli atti definitivi.

4. Nel comma 10 dell'articolo 4 della legge regionale 12 marzo 2020, n. 10 (Legge di stabilità 2020), le parole "31 luglio 2020" sono sostituite dalle seguenti: "31 dicembre 2020".

 

     Art. 14. Sovvenzioni dirette a favore delle imprese e dei lavoratori autonomi. Istituzione del Fondo (R)ESISTO

1. Al fine di sostenere la ripresa delle imprese in conseguenza della sospensione o ridotta attività dovuta all'emergenza da Covid-19 e di salvaguardare i livelli occupazionali è autorizzata, per l'anno 2020, la spesa nel limite complessivo di euro 67.000.000 (missione 15 - programma 03 - titolo 1) per l'istituzione di un fondo, denominato "(R)ESISTO", finalizzato alla concessione di sovvenzioni ai soggetti maggiormente colpiti dalla pandemia, aventi sede operativa e unità locali site nel territorio regionale, in particolare:

a) le micro, piccole e medie imprese, come definite dalla raccomandazione della Commissione europea n. 2003/361/CE del 6 maggio 2003 operanti nell'ambito dei settori individuati dall'articolo 4, che abbiano subìto nel periodo compreso tra l'1° marzo 2020 e il 30 giugno 2020 una riduzione superiore al 30 per cento del fatturato rispetto al medesimo periodo dell'anno 2019. Il contributo è parametrato al costo del lavoro annuo, fino ad un massimo del 30 per cento, a condizione che sia mantenuto alla data del 30 giugno 2020, almeno il 40 per cento degli addetti e degli effettivi in servizio rispetto al medesimo periodo dell'anno 2019. Il contributo è determinato sulla base della retribuzione lorda (compresi i contributi previdenziali effettivamente a carico del datore di lavoro) al netto del valore lordo dell'eventuale cassa integrazione conteggiata dal medesimo datore. Il contributo è concesso inoltre ai lavoratori titolari di partita IVA residenti in Sardegna e ai titolari di imprese senza dipendenti ed è parametrato al reddito imponibile annuo, sino ad un massimo del 30 per cento e comunque non superiore al 30 per cento dell'importo massimo del 2° scaglione di reddito di cui all'articolo 11 del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917 (Approvazione del testo unico delle imposte sui redditi), e successive modifiche ed integrazioni; una quota non inferiore a euro 2.000.000 delle risorse di cui al presente comma è destinata alle lavoratrici titolari di partita IVA residenti in Sardegna e alle titolari dì imprese senza dipendenti [13];

b) le grandi imprese operanti nella filiera turistica di cui all'articolo 2 della legge regionale n. 8 del 2020 per contribuire ai costi salariali del personale mantenuto in servizio, fino al 60 per cento della retribuzione mensile lorda del personale beneficiario. Il contributo è decurtato di eventuali somme percepite a titolo di cassa integrazione godute dal personale beneficiario.

2. Con deliberazione della Giunta regionale, approvata su proposta dell'Assessore regionale competente in materia di lavoro, sono definiti i criteri e le modalità di attuazione degli interventi. La deliberazione è adottata previo parere della Commissione consiliare competente per materia che si esprime entro dieci giorni. Decorso tale termine il parere si intende favorevolmente espresso e la Giunta regionale adotta gli atti definitivi.

3. I contributi di cui al presente articolo sono cumulabili con analoghe misure previste a favore dei medesimi beneficiari dalla presente legge o da norme statali e regionali adottate per fare fronte all'emergenza epidemiologica da Covid-19, fino alla concorrenza del contributo previsto per ciascuna categoria di beneficiari dal presente articolo.

4. I contributi di cui al presente articolo sono concessi in conformità alle disposizioni di cui al quadro temporaneo per gli aiuti di Stato, ai sensi della comunicazione della Commissione europea C(2020) 1863 final del 19 marzo 2020 e successive modifiche ed integrazioni e alla decisione della Commissione europea C(2020) 3482 final del 21 maggio 2020.

 

     Art. 15. Fondo di solidarietà bilaterale

1. Al fine di consentire alle imprese con sede in Sardegna non aderenti al fondo di solidarietà bilaterale della relativa categoria ovvero che versino in una situazione di morosità di attivare o regolarizzare la propria iscrizione al relativo fondo di solidarietà bilaterale, è istituito un fondo di finanziamento a tasso zero con ammortamento pluriennale.

2. Qualora i fondi bilaterali di solidarietà di settore regionali avessero esaurito le proprie risorse a disposizione per l'erogazione delle misure in favore dei lavoratori, i datori di lavoro possono accedere al trattamento di integrazione salariale in deroga, con le modalità di cui all'articolo 22 del decreto legge n. 18 del 2020, e successive modifiche ed integrazioni.

3. L'intervento di cui al comma 1, i cui oneri sono quantificati in euro 1.000.000, è attuato nel rispetto dei limiti e delle condizioni previsti al regolamento (UE) n. 1407/2013 e nei limiti delle risorse stanziate nel bilancio SFIRS.

4. La gestione della misura è affidata alla SFIRS, la quale per conto dell'impresa beneficiaria può liquidare gli importi dovuti al relativo fondo, previa acquisizione dal medesimo del calcolo delle relative competenze.

 

     Art. 16. Disposizioni a favore del turismo

1. Per le finalità di cui alla legge regionale 3 luglio 2017, n. 12 (Interventi di promozione e comunicazione finalizzati alla destagionalizzazione dei flussi turistici attraverso il sistema del trasporto aereo) nell'anno 2020 è autorizzata l'ulteriore spesa di euro 5.000.000. Ai relativi oneri si fa fronte mediante pari riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 4, comma 9, della legge regionale n. 10 del 2020 (missione 07 - programma 01 - titolo 1).

2. A valere sull'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 1, lettera c) della legge regionale 21 aprile 1955, n. 7 (Provvedimenti per manifestazioni, propaganda e opere turistiche), e successive modifiche ed integrazioni, una quota pari a euro 1.900.000 per ciascuno degli anni 2020, 2021 e 2022 è destinata a favore del COL "Tursport Sardegna" per la promozione e l'organizzazione nel territorio regionale del progetto "L'Isola del turismo sportivo" al fine di favorire lo sviluppo delle presenze turistiche in periodi di bassa stagione (missione 07 - programma 01 - titolo 1) [14].

3. Per la prosecuzione degli interventi di realizzazione e veicolazione di campagne pubblicitarie degli attrattori ambientali, culturali e turistici e dei prodotti artigianali ed enogastronomici della Sardegna per il tramite delle società sportive di massima serie aventi sede nel territorio regionale di cui alla legge regionale 5 agosto 2015, n. 21 (Realizzazione di campagne pub-blicitarie degli attrattori e dei prodotti della Sardegna) è autorizzata l'ulteriore spesa di euro 300.000 per ciascuno degli anni 2020, 2021 e 2022 destinata a favore delle società sportive militanti nella serie A di pallavolo avente sede operativa in Sardegna. Ai relativi oneri si fa fronte mediante pari riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 1, lettera c), della legge regionale n. 7 del 1955, e successive modifiche ed integrazioni (missione 07 - programma 01 - titolo 1).

 

     Art. 17. Disposizioni a sostegno delle cerimonie derivanti dalla celebrazione di matrimoni e unioni civili

1. È autorizzata per l'anno 2020 la spesa di euro 1.000.000 e per l'anno 2021 la spesa di euro 500.000 finalizzata al finanziamento di un programma di sostegno alle coppie sarde che si uniscano in matrimonio e in unioni civili entro il 30 giugno 2021 (missione 12 - programma 05 - titolo 1). Tali disposizioni si applicano ai riti celebrati nel territorio della Regione. Il contributo è erogato fino alla concorrenza di euro 4.000 per cerimonia. Con deliberazione della Giunta regionale, approvata su proposta dell'Assessore regionale competente in materia di politiche sociali, sono definiti i criteri e le modalità di attuazione degli interventi. La deliberazione è adottata previo parere della Commissione consiliare competente per materia che si esprime entro dieci giorni. Decorso tale termine il parere si intende favorevolmente espresso e la Giunta regionale adotta gli atti definitivi.

 

     Art. 17 bis. (Indennità a favore degli operatori del settore delle feste e sagre paesane) [15]

1. In considerazione del protrarsi della sospensione o riduzione delle attività lavorative a causa dell'emergenza sanitaria da Covid-19 è autorizzata, per l'anno 2020, la spesa nel limite complessivo di euro 4.606.000 per la concessione, in conformità alle disposizioni statali, di un'indennità una tantum a compensazione del mancato reddito, a favore dei lavoratori autonomi o titolari di partita IVA, operanti nell'ambito delle feste e delle sagre paesane, quali venditori ambulanti e giostrai. L'indennità è quantificata in euro 7.000 per ciascun beneficiario (missione 15 - programma 03 - titolo 1).

 

     Art. 18. Proroga di concessioni demaniali

1. Le concessioni demaniali rilasciate alle attività di spettacolo itinerante denominate "giostre", con sede operativa in Sardegna, nel periodo marzo-dicembre 2019, la cui attività è stata sospesa per effetto dei provvedimenti restrittivi adottati in ragione della pandemia Covid-19, sono automaticamente rinnovate per il periodo luglio-ottobre 2020, al fine di tutelare gli operatori del settore e i loro dipendenti [16].

 

Capo IV

Misure a sostegno del settore sportivo e promozione della lingua sarda

 

     Art. 19. Contributi destinati al settore sportivo

1. Al fine di contenere gli effetti negativi dell'emergenza epidemiologica Covid-19, limitatamente all'anno 2020, è autorizzata la spesa complessiva di euro 5.500.000 (missione 06 - programma 01 - titolo 1) per la concessione di contributi per la corrente stagione sportiva a favore del settore sportivo regionale:

a) quanto a euro 5.250.000 a favore delle società e associazioni sportive dilettantistiche aventi sede operativa in Sardegna;

b) quanto a euro 250.000 a favore delle società sportive che militano in campionati di Lega pro, aventi sede operativa in Sardegna.

2. Con deliberazione della Giunta regionale, approvata su proposta dell'Assessore regionale competente in materia, sono definiti i criteri, le procedure e le modalità di ripartizione ed erogazione dei contributi di cui al comma 1. La deliberazione è adottata previo parere della Commissione consiliare competente per materia che si esprime entro dieci giorni. Decorso tale termine il parere si intende favorevolmente espresso e la Giunta regionale adotta gli atti definitivi.

3. Limitatamente all'anno 2020, non si applicano le disposizioni relative alle percentuali indicate agli articoli 22 e 38 della legge regionale 17 maggio 1999, n. 17 (Provvedimenti per lo sviluppo dello sport in Sardegna).

4. Per le medesime finalità di cui al comma 1, a valere sulle risorse già stanziate e impegnate nell'esercizio finanziario 2019 in conto della missione 06 - programma 01 - titolo 1 e missione 12 - programma 02 - titolo 1 ai sensi rispettivamente del comma 41 e del comma 43 dell'articolo 6 della legge regionale 6 dicembre 2019, n. 20 (Quarta variazione al bilancio 2019-2021 e disposizioni varie), è autorizzata, a favore degli organismi beneficiari, la proroga al 31 dicembre 2020 per la realizzazione delle iniziative e delle attività finanziate [17].

5. L'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 2, comma 2, della legge regionale n. 10 del 2020, Tabella A - Pubblica Istruzione rigo "legge regionale 48/18, articolo 11, c. 58 - Progetto AGITAMUS", pari a euro 100.000 per l'anno 2020, è destinata a sostenere le attività istituzionali del Comitato italiano paralimpico (CIP) Sardegna (missione 06 - programma 01 - titolo 1).

6. È autorizzata, per l'anno 2020, la spesa di euro 150.000 a favore dell'Associazione senza scopo di lucro Endasform Sardegna onlus con sede a Sassari, per la realizzazione nel territorio regionale del progetto pilota inerente la musicoterapia in acqua applicata al nuoto (missione 06 - programma 02 - titolo 1).

7. Al fine di sostenere i Centri sportivi natatori della Sardegna per le spese di gestione sostenute nei mesi di chiusura, durante l'emergenza epidemiologica Covid-19, e per garantire la ripartenza, è autorizzata per l'anno 2020 la spesa complessiva di euro 750.000 per la concessione di un contributo a fondo perduto a favore delle società e associazioni affiliate alla Federazione italiana Nuoto, alla Federazione italiana nuoto paralimpico e alla Federazione italiana sport disabilità intellettivo relazionale. Il contributo è concesso in base ai seguenti parametri:

a) Fascia A: piscine dai 1.000 mc ai 1.600 mc, costo giornaliero euro 400;

b) Fascia B: piscine dai 600 mc ai 999 mc, costo giornaliero euro 250;

c) Fascia C: piscine dai 300 mc ai 599 mc, costo giornaliero euro 175;

d) Fascia D: piscine dai 50 mc ai 299 mc, costo giornaliero euro 51;

e) Fascia E: piscine in affitto con esclusiva dello spazio acqua, Associazioni sportive dilettantistiche (ASD) o Società sportive dilettantistiche (SSD) che svolgono l'attività pagando un canone di locazione comprensivo di tutte le spese gestionali.

Per beneficiare del contributo le società e le associazioni devono essere iscritte regolarmente all'albo regionale delle associazioni - società sportive e al registro CONI (missione 06 - programma 01 - titolo 1).

8. È autorizzata, per l'anno 2020, la spesa di euro 300.000 a favore delle ASD o SSD iscritte all'albo regionale e all'albo nazionale del CONI che svolgono attività sociali nell'ambito degli sport natatori, ai fini dell'abbattimento dei costi dell'acqua delle piscine. Per beneficiare del contributo gli aventi diritto devono disporre della certificazione attestante attività natatoria prevalente rilasciata dalla Federazione italiana nuoto con certificato di scuola nuoto federale (missione 06 - programma 01 - titolo 1).

9. Con deliberazione della Giunta regionale, approvata su proposta dell'Assessore regionale competente in materia, sono definiti i criteri, le procedure e le modalità di ripartizione ed erogazione dei contributi di cui ai commi 7 e 8. La deliberazione è adottata previo parere della Commissione consiliare competente per materia che si esprime entro dieci giorni. Decorso tale termine il parere si intende favorevolmente espresso e la Giunta regionale adotta gli atti definitivi.

 

     Art. 20. Deroghe alla legge regionale n. 22 del 2018 per favorire l'insegnamento della lingua sarda per gli anni 2020 e 2021

1. A causa delle restrizioni determinate dal Covid-19, limitatamente all'anno scolastico 2020-2021, la conoscenza delle lingue delle minoranze da parte degli operatori professionalmente qualificati di cui al comma 2 dell'articolo 19 della legge regionale 3 luglio 2018, n. 22 (Disciplina della politica linguistica regionale) e dei docenti di cui all'articolo 20 della legge regionale n. 22 del 2018, è autocertificata in deroga alle disposizioni di cui all'articolo 9 della legge regionale n. 22 del 2018, fatta salva la validità delle certificazioni e delle attestazioni della competenza linguistica relativa alle lingue tutelate ottenute a seguito della frequenza di appositi corsi universitari, master universitari di primo o secondo livello o corsi di alta formazione autorizzati dalla Regione e di quelle ottenute ai sensi della legge 14 gennaio 2013, n. 4 (Disposizioni in materia di professioni non organizzate) e a norma UNI 11591/2015.

2. Per la medesima motivazione di cui al comma 1, in deroga a quanto previsto dall'articolo 17, comma 6, della legge regionale n. 22 del 2018, per l'anno scolastico 2020-2021, i progetti di sardo curriculare finanziati dalla Regione possono avere un'estensione di almeno trenta ore nella scuola dell'infanzia e almeno venticinque ore nella scuola primaria e secondaria, da svolgersi nel corso dell'intero anno scolastico.

 

     Art. 21. Valorizzazione dell'identità, del territorio e della lingua sarda

1. Al fine di contenere gli effetti negativi determinati dall'emergenza epidemiologica da SARS-COV-2, nel 2020 è autorizzata la spesa complessiva di euro 300.000 (missione 05 - programma 02 - titolo 1) per l'avvio di un progetto sperimentale di valorizzazione identitaria del territorio e della lingua sarda, attraverso la concessione di un contributo di funzionamento a favore di organismi che operano nel comparto dello spettacolo.

2. I contributi di cui al comma 1 sono concessi alle associazioni senza scopo di lucro che abbiano la sede legale e operativa in Sardegna, che svolgano attività di spettacolo dal vivo nei settori del teatro, musica, danza, con l'obiettivo primario della diffusione, della salvaguardia e della valorizzazione dell'uso della lingua e della cultura sarda.

3. Al fine di beneficiare del contributo, le associazioni di cui al comma 2 devono aver svolto la propria attività, in maniera continuativa, al momento della presentazione della domanda, da almeno quindici anni, realizzato almeno quindici eventi all'anno, aver svolto, nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2017 e il 29 febbraio 2020, un minimo di quarantacinque rappresentazioni e aver versato, nel medesimo periodo, contributi previdenziali per almeno 1.500 giornate lavorative. Possono, inoltre, partecipare le fondazioni, costituite entro il 2019, che promuovano nel settore della musica la salvaguardia e valorizzazione dei compositori sardi.

4. Sono escluse dall'applicazione del presente articolo le organizzazioni che abbiano ricevuto, nell'anno 2019, altri contributi regionali per importi complessivi superiori a euro 60.000.

5. I contributi di cui al presente articolo sono concessi, nel 2020, in proporzione al volume di affari dell'associazione risultante dagli ultimi due bilanci approvati.

 

Capo V

Disposizioni in materia di pesca, acquacoltura, agricoltura e allevamento

 

     Art. 22. Fondo di solidarietà regionale della pesca e dell'acquacoltura. Sostituzione dell'articolo 11 della legge regionale n. 3 del 2006

1. L'articolo 11 della legge regionale 14 aprile 2006, n. 3 (Disposizioni in materia di pesca), è sostituito dal seguente: "Art. 11 (Fondo di solidarietà regionale della pesca e dell'acquacoltura)

1. È istituito il fondo di solidarietà regionale della pesca e dell'acquacoltura le cui risorse sono destinate alla concessione, da parte dell'Amministrazione regionale, di aiuti alle imprese dei settori della pesca, comprese le tonnare, e dell'acquacoltura per ovviare ai danni loro arrecati da calamità naturali, emergenze sanitarie, altri eventi eccezionali e da eventi meteo climatici avversi, i cui effetti abbiano inciso sulle strutture o abbiano compromesso i bilanci economici delle stesse e si trovino in particolari condizioni di bisogno per la ripresa produttiva delle proprie aziende.

2. Con deliberazione della Giunta regionale, approvata su proposta dell'Assessore regionale competente in materia di agricoltura, sono definiti i criteri e le modalità di attuazione degli interventi di cui al presente articolo. La deliberazione è adottata previo parere della Commissione consiliare competente per materia che si esprime entro dieci giorni. Decorsi tali termini il parere si intende favorevolmente espresso e la Giunta regionale adotta gli atti definitivi.

3. Gli aiuti sono concessi nel rispetto della normativa europea, statale e regionale di riferimento.

4. È consentito un aiuto fino al 100 per cento per compensare i danni subiti.

5. Se i danni subiti a seguito degli eventi di cui al comma 1 sono in tutto o in parte ripianati con l'erogazione di fondi da parte di altri enti pubblici o compagnie assicuratrici, la corresponsione dei contributi previsti ha luogo solo fino alla concorrenza dell'eventuale differenza.

6. La dotazione del fondo di cui al comma 1, nel limite del 5 per cento delle somme complessive disponibili, può essere destinata al finanziamento di consulenze tecnico-scientifiche e supporto all'istruttoria per la valutazione dei danni e dell'impatto degli eventi di cui al comma 1 sulle imprese danneggiate.

7. Le risorse stanziate nel fondo permangono nello stesso sino al loro completo utilizzo.

8. Nel caso di aiuti istituiti in regime "de minimis" o sulla base di un regolamento in esenzione, istituiti per far fronte a emergenze di particolare gravità, l'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere una anticipazione a favore di tutte le imprese che presentano domanda. L'anticipazione è concessa nel rispetto delle condizioni e dei massimali fissati dalla normativa di riferimento. La Giunta regionale, con propria deliberazione adottata secondo le modalità di cui al comma 2, definisce le ulteriori disposizioni necessarie all'esecuzione del presente comma.".

 

     Art. 23. Supporto dei FLAG ai problemi nei settori della pesca e acquacoltura derivanti dalla crisi sanitaria in atto

1. È autorizzata per ciascuno degli anni 2020 e 2021 la spesa di euro 200.000 a favore dei Fisheries Local Action Group (FLAG) della Sardegna al fine di supportare l'Amministrazione regionale nello sviluppo delle risposte ai problemi in ambito locale dovuti alla crisi sanitaria da Covid-19 in atto e nell'elaborazione di soluzioni nei settori produttivi collegati alla pesca e acquacoltura, sia nel breve che nel medio periodo (missione 16 - programma 02 - titolo 1).

2. Agli oneri derivanti dal presente articolo si fa fronte mediante utilizzo di quota parte delle somme giacenti e disponibili presso ISMEA, ai sensi dell'articolo 17 della legge regionale 17 novembre 2010, n. 15 (Disposizioni in materia di agricoltura), già riprogrammate con l'articolo 1, comma 4, della legge regionale 30 dicembre 2013, n. 40 (Norme urgenti in materia di agricoltura, di previdenza integrativa del comparto regionale e disposizioni varie), riversate per le finalità del presente articolo nel conto dell'entrata del bilancio regionale 2020-2022.

 

     Art. 24. Eventi atmosferici avversi del 2017

1. L'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere una anticipazione a favore di tutte le imprese che hanno presentato domanda per l'accesso agli aiuti previsti per compensare i danni causati dagli eventi atmosferici eccezionali verificatisi nel corso dell'anno 2017, previsti dall'articolo 6, comma 10 dalla legge regionale n. 1 del 2018 e dall'articolo 2 ter del decreto legge 16 ottobre 2017, n. 148 (Disposizioni urgenti in materia finanziaria e per esigenze indifferibili), inserito dalla legge di conversione 4 dicembre 2017, n. 172.

2. L'anticipazione è concessa nel rispetto delle condizioni e dei massimali fissati dal regolamento (UE) n. 1408/2013, con le modifiche recate dal regolamento (UE) 2019/316 della Commissione, del 21 febbraio 2019, che modifica il regolamento (UE) n. 1408/2013 relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti «de minimis» nel settore agricolo.

3. Per le imprese che in esito all'attività istruttoria non soddisfano le condizioni fissate dal regolamento (UE) n. 702/2014 della Commissione, del 25 giugno 2014, che dichiara compatibili con il mercato interno, in applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea, alcune categorie di aiuti nei settori agricolo e forestale e nelle zone rurali e che abroga il regolamento della Commissione (CE) n. 1857/2006, l'aiuto è interamente erogato nel rispetto delle condizioni e dei massimali fissati dal regolamento (UE) n. 1408/2013.

4. Con deliberazione della Giunta regionale, approvata su proposta dell'Assessore regionale competente in materia di agricoltura, sono definiti i criteri e le modalità di attuazione degli interventi. La deliberazione è adottata previo parere della Commissione consiliare competente per materia che si esprime entro dieci giorni. Decorso tale termine il parere si intende favorevolmente espresso e la Giunta regionale adotta gli atti definitivi.

 

     Art. 25. Indennizzi dei danni causati dalle cavallette e rimborso esami polimerasi

1. È autorizzata, per l'anno 2020, la spesa nel limite complessivo di euro 400.000 per la concessione di indennizzi per i danni causati dall'invasione di cavallette nell'anno 2020, da assegnare ai beneficiari sulla base delle perimetrazioni, dei rapporti di sopralluogo e delle verifiche effettuate dall'agenzia Laore, che cura l'attuazione dell'intervento. La Giunta regionale, con propria deliberazione approvata su proposta dell'Assessore competente in materia di agricoltura, stabilisce modalità e criteri di intervento, nel rispetto nella specifica normativa comunitaria e statale. La deliberazione è adottata previo parere della Commissione consiliare competente per materia che si esprime entro dieci giorni. Decorso tale termine il parere si intende favorevolmente espresso e la Giunta regionale adotta gli atti definitivi (missione 16 - programma 01 - titolo 1).

2. La Regione è autorizzata a procedere al rimborso delle somme pagate dalle aziende agricole per gli esami della reazione a catena della polimerasi (PCR), eseguiti sui capi bovini nell'anno 2020, per un totale di euro 65.000 (missione 16 - programma 01 - titolo 1).

 

     Art. 26. Interventi finalizzati a favorire l'accesso al credito

1. All'articolo 4, comma 19, primo capoverso, della legge regionale 11 aprile 2016, n. 5 (Legge di stabilità 2016), dopo le parole "accesso al credito delle" è aggiunta la seguente "micro,".

2. Al fondo finalizzato a favorire l'accesso al credito delle micro, piccole e medie imprese ope-ranti nel settore della produzione agricola primaria e della trasformazione e commercializzazione di cui all'articolo 4, comma 19, della legge regionale n. 5 del 2016, è destinata l'ulteriore somma di euro 6.000.000 per l'anno 2020 (missione 16 - programma 01 - titolo 1).

3. Per le finalità di cui al comma 1 è autorizzata la riprogrammazione delle somme giacenti presso Argea Sardegna e derivanti da interventi di tipo compensativo finora autorizzati, riversate per le finalità del presente articolo nel conto delle entrate del bilancio regionale per gli anni 2020-2022.

4. Con deliberazione della Giunta regionale, approvata su proposta dell'Assessore regionale competente in materia di agricoltura, sono definiti i criteri e le modalità di attuazione degli interventi. La deliberazione è adottata previo parere della Commissione consiliare competente per materia che si esprime entro dieci giorni. Decorso tale termine il parere si intende favorevolmente espresso e la Giunta regionale adotta gli atti definitivi.

5. Sugli interventi per favorire l'accesso al credito già attivati e operanti, la Giunta regionale con propria deliberazione, tenuto conto delle contingenti condizioni derivanti dalla diffusione della epidemia da Covid-19, è autorizzata ad operare una revisione delle procedure attuative orientata ad una maggiore semplificazione amministrativa e funzionalità all'emergenza in atto.

 

     Art. 27. Sovvenzioni dirette

1. Per far fronte alla mancanza di liquidità delle piccole e medie imprese con sede operativa in Sardegna di alcuni settori della produzione agricola primaria e della trasformazione e commercializzazione dei prodotti agricoli, che per effetto dell'emergenza epidemiologica da Covid-19 hanno avuto difficoltà o impossibilità ad esitare sul mercato le proprie produzioni, l'Amministrazione regionale è autorizzata ad attivare un sistema di sovvenzioni dirette.

2. Con deliberazione della Giunta regionale, approvata su proposta dell'Assessore regionale competente in materia di agricoltura, sono individuati i settori destinatari delle sovvenzioni e definiti i criteri per l'attuazione degli interventi, coerentemente con la comunicazione della Commissione europea C(2020) 1863 final del 19 marzo 2020, e successive modifiche ed integrazioni. La deliberazione è adottata previo parere della Commissione consiliare competente per materia che si esprime entro dieci giorni. Decorso tale termine il parere si intende favorevolmente espresso e la Giunta regionale adotta gli atti definitivi.

3. All'attuazione dell'intervento di cui al comma 1, quantificata nel limite di spesa complessivo di euro 3.000.000 per l'anno 2020, si fa fronte mediante l'utilizzo di quota parte delle somme giacenti e disponibili presso ISMEA, ai sensi dell'articolo 17 della legge regionale n. 15 del 2010, già riprogrammate con l'articolo 1, comma 4, della legge regionale n. 40 del 2013, riversate per le finalità del presente articolo nel conto delle entrate del bilancio regionale (missione 16 - programma 01 - titolo 1).

 

     Art. 28. Disposizioni in favore dei giovani agricoltori, di sostegno per l'agriturismo e le fattorie didattiche e per il comparto suinicolo

1. Nell'anno 2020, è autorizzata la spesa di euro 2.500.000 finalizzata al finanziamento per lo scorrimento delle graduatorie del Programma di sviluppo rurale 2014-2020 - pacchetto giovani - sottomisura 6.1 - aiuti all'avviamento di imprese per i giovani agricoltori modalità semplice e sottomisura 4.1 - sostegno a investimenti nelle aziende agricole (missione 16 - programma 01 - titolo 1).

2. È autorizzata, per l'anno 2020, la spesa di euro 2.000.000 per finanziare, nell'ambito del Programma di sviluppo rurale 2014-2020, l'attuazione di interventi di sostegno per l'agriturismo, fattorie didattiche e agricoltura sociale ai sensi dell'articolo 39 ter del regolamento UE n. 1305/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR) e che abroga il regolamento (CE) n. 1698/2005 del Consiglio (missione 16 - programma 01 - titolo 2).

3. All'attuazione degli interventi di cui ai commi 1 e 2 si fa fronte mediante l'utilizzo di quota parte delle somme giacenti e disponibili presso ISMEA, ai sensi dell'articolo 17 della legge regionale n. 15 del 2010, già riprogrammate con l'articolo l, comma 4, della legge regionale n. 40 del 2013, riversate per le finalità del presente articolo nel conto delle entrate del bilancio regionale.

4. È autorizzata, per l'anno 2020, la spesa di euro 4.000.000 per la concessione di contributi a favore del comparto della suinicoltura. Con deliberazione della Giunta regionale, approvata su propo-sta dell'Assessore regionale competente in materia di agricoltura, sono stabiliti i criteri e le modalità di ripartizione ed erogazione dei contributi (missione 16 - programma 01 - titolo 1). La deliberazione è adottata previo parere della Commissione consiliare competente per materia che si esprime entro dieci giorni. Decorso tale termine il parere si intende favorevolmente espresso e la Giunta regionale adotta gli atti definitivi.

 

     Art. 29. Intervento straordinario a favore degli operatori del comparto ippico ed equestre

1. Al fine di garantire, nelle fasi di emergenza per il contenimento della diffusione del Covid-19, urgenti misure di sostegno agli operatori del comparto ippico ed equestre impegnati nel mantenimento della filiera ippica ed allo scopo di consentire agli stessi la prosecuzione delle attività di training e di progressione sportiva dei propri cavalli finalizzate alle competizioni ed alla base del sostentamento e sviluppo dell'intero comparto, è riconosciuta ai proprietari di cavalli in attività, regolarmente iscritti, dalla data 1° marzo 2020 sino alla data di presentazione della domanda, ai relativi registri di stalla presso gli ippodromi di Chilivani, Sassari e Villacidro, presso centri privati di allenamento, circoli equestri e associazioni sportive dilettantistiche affiliate alla Federazione italiana sport equestri (FISE) o ad enti di promozione sportiva, comunque riconosciuti dal Comitato olimpico nazionale italiano (CONI), una indennità così ripartita:

a) ai proprietari o ai detentori di cavalli da corsa presenti presso ippodromi e centri privati di allenamento: fino a euro 480 per ogni cavallo rispettivamente per le mensilità di marzo ed aprile 2020;

b) ai proprietari o ai detentori di cavalli sportivi in attività presso circoli ippici ed associazioni sportive dilettantistiche come sopra riconosciute: fino a euro 340 per ogni cavallo rispettivamente per le mensilità di marzo ed aprile 2020;

c) agli allevatori/proprietari di puledri di 2 e 3 anni in preparazione per le manifestazioni allevatoriali organizzate dal MIPAAF e dall'AGRIS Sardegna, presso circoli ippici ed associazioni sportive dilettantistiche come sopra riconosciute: fino a euro 240 per ogni cavallo rispettivamente per le mensilità di marzo ed aprile 2020.

2. Al fine di consentire, nella fase emergenziale, la prosecuzione delle attività e dei relativi servizi, agli ippodromi della Sardegna è riconosciuta una tantum la seguente indennità per il 2020:

a) Ippodromo di Chilivani: euro 38.000;

b) Ippodromo di Sassari: euro 24.000;

c) Ippodromo di Villacidro: euro 20.000.

3. Allo scopo di sostenere i costi di mantenimento dei cavalli utilizzati per l'attività formativa delle società, circoli ippici, associazioni sportive dilettantistiche affiliate alla FISE o ad altri enti di promozione sportiva comunque riconosciuti dal CONI, è attribuita una tantum una indennità massima di euro 3.000 per l'anno 2020.

4. Con deliberazione della Giunta regionale, approvata su proposta dell'Assessore regionale competente in materia di agricoltura, sono definiti, in conformità a quanto previsto dalle norme statali ed europee in materia di aiuti di Stato, i criteri e le modalità di concessione delle indennità previste dal presente articolo. La deliberazione è adottata previo parere della Commissione consiliare competente per materia che si esprime entro dieci giorni. Decorso tale termine il parere si intende favorevolmente espresso e la Giunta regionale adotta gli atti definitivi.

5. Agli oneri derivanti dall'applicazione del presente articolo si fa fronte, nel limite di spesa complessivo di euro 1.300.000 per l'anno 2020, mediante utilizzo di quota parte delle somme giacenti e disponibili presso ISMEA, ai sensi dell'articolo 17 della legge regionale n. 15 del 2010, già riprogrammate con l'articolo 1, comma 4, della legge regionale n. 40 del 2013, riversate per le finalità del presente articolo nel conto delle entrate del bilancio regionale per gli anni 2020-2022 (missione 16 - programma 01 - titolo 1).

 

     Art. 30. Finanziamento del piano straordinario disbrigo pratiche agricole

1. Per le finalità di cui alla legge regionale 23 dicembre 2019, n. 24 (Norme per l'attivazione di un piano straordinario per il disbrigo delle pratiche arretrate relative a premi, contributi ed erogazioni dì qualsiasi natura nel settore agricolo), il contributo ordinario di cui alla legge regionale 8 agosto 2006, n. 13 (Riforma degli enti agricoli e riordino delle funzioni in agricoltura. Istituzione delle Agenzie AGRIS Sardegna, LAORE Sardegna e ARGEA Sardegna) è incrementato per l'anno 2020 di euro 1.000.000 e per l'anno 2021 di euro 500.000 (missione 16 - programma 01 - titolo 1).

 

     Art. 31. Disposizioni in favore delle famiglie indigenti

1. Nell'anno 2020 è autorizzata la spesa di euro 6.000.000 finalizzata al finanziamento di un programma di fornitura gratuita alle famiglie indigenti di prodotti tipici della panificazione a lunga conservazione e di formaggi ovini, caprini e vaccini, escluso il pecorino romano, prodotti da aziende aventi sede operativa o unità locali site nel territorio regionale (missione 12 - programma 04 - titolo 1).

2. Con deliberazione della Giunta regionale, approvata su proposta degli Assessori regionali competenti in materia di politiche sociali e di agricoltura è definito il programma di intervento e le relative modalità di attuazione, previa acquisizione da parte dell'Assessorato regionale dell'agricoltura e riforma agro-pastorale delle manifestazioni di interesse alla vendita da parte dei produttori aventi sede operativa nel territorio regionale i quali, contestualmente, comunicano, limitatamente al settore lattiero-caseario, l'entità delle giacenze disponibili e il quantitativo di latte lavorato relativamente alla campagna lattiero-casearia 2019-2020. La deliberazione è adottata previo parere della Commissione consiliare competente per materia che si esprime entro dieci giorni. Decorso tale termine il parere si intende favorevolmente espresso e la Giunta regionale adotta gli atti definitivi.

 

     Art. 32. Disposizioni a favore di consorzi di bonifica

1. È autorizzata, per l'anno 2020, l'ulteriore spesa di euro 2.000.000 per le finalità e con le modalità di cui all'articolo 31, comma 3, della legge regionale n. 5 del 2015, destinata per un importo pari a euro 1.000.000 al Consorzio di bonifica del nord Sardegna e per un importo pari a euro 1.000.000 al Consorzio di bonifica della Gallura (missione 16 - programma 01 - titolo 1).

 

Capo VI

Disposizioni in materia di opere pubbliche

 

     Art. 33. Disposizioni in materia di opere pubbliche ed interventi per la ripresa dell'economia nei territori della Sardegna dopo l'emergenza Covid-19. Modifiche all'articolo 5 della legge regionale n. 5 del 2015

1. Nel secondo periodo del comma 13 dell'articolo 5 della legge regionale n. 5 del 2015, le parole "entro venti giorni" sono sostituite dalle parole "entro dieci giorni".

2. Fino al 31 dicembre 2021 le stazioni appaltanti concedono un pagamento in acconto fino al 30 per cento del corrispettivo dovuto sul residuo dei lavori, in corso di esecuzione, ancora da effettuare nell'ambito di contratti pubblici, di atti aggiuntivi e di atti di sottomissione già stipulati. L'importo è erogato all'appaltatore entro quindici giorni dalla richiesta ed è subordinato alla costituzione di garanzia fideiussoria bancaria o assicurativa di importo pari all'anticipazione. La restituzione avviene proporzionalmente nei successivi pagamenti all'appaltatore. La garanzia è rilasciata da imprese bancarie autorizzate ai sensi del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385 (Testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia), o assicurative autorizzate alla copertura dei rischi ai quali si riferisce l'assicurazione e che rispondano ai requisiti di solvibilità previsti dalle leggi che ne disciplinano la rispettiva attività. La garanzia può essere, inoltre, rilasciata dagli intermediari finanziari iscritti nell'albo degli intermediari finanziari di cui all'articolo 106 del decreto legislativo n. 385 del 1993. Il costo della fideiussione trova copertura, nei limiti delle disponibilità, fra le somme a disposizione contenute nel quadro economico dell'opera, anche attraverso rimodulazione delle stesse. L'importo della garanzia è gradualmente ed automaticamente ridotto nel corso della prestazione, in rapporto al progressivo recupero dell'anticipazione da parte delle stazioni appaltanti. Il beneficiario decade dall'anticipazione, con obbligo di restituzione, se l'esecuzione della prestazione non procede, per ritardi a lui imputabili, secondo i tempi contrattuali e sulle somme restituite sono dovuti gli interessi legali con decorrenza dalla data di erogazione della anticipazione.

3. Al fine di non vanificare il sostegno finanziario assicurato dall'Amministrazione regionale a favore della prima casa di abitazione ed in considerazione della attuale fase di emergenza derivante dall'interruzione delle principali attività economiche dovute all'emergenza Covid-19, è autorizzata la concessione di un contributo finanziario ai mutuatari già beneficiari del contributo regionale per l'acquisto o la ristrutturazione della prima casa di abitazione con rate in scadenza in data successiva all'entrata in vigore della presente legge, a copertura dei maggiori oneri sostenuti per il pagamento degli interessi derivanti dalla sospensione del pagamento delle rate, richiesta dal mutuatario. La sospensione non può superare i diciotto mesi.

4. Con deliberazione della Giunta regionale, approvata su proposta dell'Assessore regionale competente in materia, da adottarsi entro trenta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, sono definiti i criteri, le modalità di erogazione e i termini per l'attuazione degli interventi di cui al comma 3 anche con l'incremento delle risorse a ciò destinate e stanziate in conto della missione 08 - programma 02 - titolo 2 del bilancio regionale per gli anni 2020-2022. La deliberazione è adottata previo parere della Commissione consiliare competente per materia che si esprime entro dieci giorni. Decorso tale termine il parere si intende favorevolmente espresso e la Giunta regionale adotta gli atti definitivi.

5. L'importo concesso ai sensi del comma 3, cumulato ad altre eventuali contribuzioni pubbliche per l'abbattimento degli stessi interessi, non può superare l'importo complessivo degli interessi maturati sul debito residuo durante il periodo di sospensione. Con la deliberazione di cui al comma 4 sono disciplinate, inoltre, le modalità di riconoscimento e trasferimento dei maggiori oneri in conto interessi in favore degli istituti di credito, per effetto della presente legge.

 

Capo VII

Disposizioni in materia di trasporti

 

     Art. 34. Compensazioni alle aziende di autotrasporto

1. È autorizzata, per l'anno 2020, nel limite complessivo di euro 5.000.000, la concessione di sovvenzioni a favore delle aziende di autotrasporto operanti in Sardegna che abbiano subìto perdite in ragione dello squilibrio generato tra servizi in uscita ed in entrata nell'Isola, a seguito del blocco della movimentazione delle merci determinato dai provvedimenti di contenimento del Covid-19 (missione 10 - programma 04 - titolo 1).

1 bis. Per l'attuazione della misura di cui al comma 1, la Regione si avvale della società in house SFIRS Spa e ai relativi oneri, quantificati per l'anno 2020 in euro 25.000 e per l'anno 2021 in euro 130.000, si provvede per l'anno 2020 a valere sulle risorse già autorizzate con il medesimo comma 1 e per l'anno 2021 a valere sulle risorse iscritte in conto della missione 10 - programma 02 - titolo 1 [18].

2. La Giunta regionale, con propria deliberazione, adottata su proposta dell'Assessore competente in materia, definisce i criteri e le modalità di attuazione della misura di cui al comma 1, tenendo conto delle perdite sulle singole tratte accertate comparativamente nel medesimo periodo di riferimento tra il presente anno e la media del triennio precedente. La deliberazione è adottata previo parere della Commissione consiliare competente per materia che si esprime entro dieci giorni. Decorso tale termine il parere si intende favorevolmente espresso e la Giunta regionale adotta gli atti definitivi.

3. I contributi di cui al presente articolo sono cumulabili con analoghe misure previste a favore dei medesimi beneficiari dalla presente legge o da norme statali e regionali adottate per fare fronte all'emergenza epidemiologica da Covid-19, fino alla concorrenza del contributo previsto per ciascuna categoria di beneficiari dal presente articolo.

4. I contributi previsti dal presente articolo sono concessi nei limiti e alle condizioni previsti dal regolamento (UE) n. 1407/2013 della Commissione del 18 dicembre 2013, relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti "de minimis" e in quanto compatibili, alle disposizioni di cui al quadro temporaneo per gli aiuti di Stato ai sensi della Comunicazione della Commissione europea C(2020) 1863 final del 19 marzo 2020 e successive modifiche ed integrazioni e alla decisione della Commissione europea C(2020) 3482 final del 21 maggio 2020.

 

     Art. 35. Misure straordinarie per i servizi di collegamento diurno e notturno con le Isole di San Pietro, La Maddalena e l'Asinara

1. Nei limiti e per gli effetti di cui all'articolo 106 del decreto legislativo n. 50 del 2016, fermo restando il calcolo della compensazione come regolato dal contratto, al fine di garantire la salvaguardia dei rapporti fra costi e ricavi previsti nel piano economico finanziario (PEF) degli aggiudicatari del servizio pubblico diurno e notturno di trasporto marittimo di continuità territoriale di passeggeri, veicoli e merci con le isole minori della Sardegna, a causa delle circostanze impreviste e imprevedibili al momento della sottoscrizione dei rispettivi contratti in dipendenza della diffusione epidemiologica da Covid-19 e comunque fino alla conclusione dello stato di emergenza decretato dal Governo, l'Assessorato regionale dei trasporti è autorizzato a riconoscere un'integrazione del compenso alle società aggiudicatarie.

2. Il compenso integrativo di cui al comma 1 è calcolato per ciascun mese, o frazione di mese, in misura pari alla differenza fra i ricavi previsti nel piano economico finanziario (PEF) per il medesimo periodo e quelli effettivamente conseguiti, detratta la differenza tra i costi previsti nel PEF e quelli effettivamente sostenuti.

3. Per l'attuazione degli interventi di cui al presente articolo è autorizzata, per l'anno 2020, la spesa pari a euro 5.000.000 (missione 10 - programma 03 - titolo 1).

 

     Art. 36. Autorizzazioni di spesa

1. Per le finalità di cui all'articolo 5, comma 31, della legge regionale n. 48 del 2018 è autorizzata, nell'anno 2020, l'ulteriore spesa di euro 150.000 (missione 10 - programma 04 - titolo 1).

2. Per le finalità di cui alla legge regionale 2 dicembre 2011, n. 25 (Norme per la copertura finanziaria della continuità territoriale aerea), e successive modifiche ed integrazioni, è autorizzato, nell'anno 2020, l'ulteriore stanziamento di euro 6.000.000 (missione 10 - programma 04 - titolo 1).

3. Lo stanziamento di bilancio per l'anno 2020 destinato a finanziare gli interventi previsti dall'articolo 5, comma 33, della legge regionale n. 48 del 2018, così come modificato dalla legge 5 agosto 2019, n. 14 (Agevolazioni tariffarie finalizzate a favorire la mobilità sostenibile e contrastare la dispersione scolastica. Modifiche al comma 33 dell'articolo 5 della legge regionale 28 dicembre 2018, n. 48), è incrementato dell'importo di euro 3.000.000 per le medesime finalità (missione 10 - programma 02 - titolo 1).

4. Esclusivamente per l'anno 2020, le risorse relative all'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 5, comma 38 alla legge regionale n. 48 del 2018, ed alla legge regionale 12 marzo 2020, n. 11 (Bilancio di previsione triennale 2020-2022), sono destinate alla realizzazione di interventi di investimento al fine di garantire l'adeguamento del servizio anche in funzione delle nuove esigenze di mobilità della fase post Covid-19. A valere sulle risorse già stanziate e impegnate nell'esercizio finanziario 2019 ai sensi dell'articolo 5, comma 38, della legge regionale n. 48 del 2018, è autorizzata la proroga al 31 dicembre 2021 per l'erogazione dei servizi e conseguente rendicontazione.

 

Capo VIII

Disposizioni finali

 

     Art. 37. Istituzione cabina di regia

1. Presso l'Assessorato competente in materia di lavoro è istituita, senza maggiori oneri per il bilancio regionale, una cabina di regia per il coordinamento e il monitoraggio dell'attuazione della presente legge.

2. Con deliberazione della Giunta regionale, approvata su proposta dell'Assessore regionale competente in materia di lavoro, sono definiti i criteri e le modalità di attuazione dell'istituzione dell'organismo di cui al comma 1. La deliberazione è adottata previo parere della Commissione consiliare competente per materia che si esprime entro dieci giorni. Decorso tale termine il parere si intende favorevolmente espresso e la Giunta regionale adotta gli atti definitivi

 

     Art. 38. Ambito di applicazione

1. Le disposizioni contenute nei capi da II a IV non si applicano al settore primario dell'agricoltura, allevamento e pesca, fatto salvo quanto disposto dall'articolo 12 [19].

2. I destinatari della legge regionale n. 8 del 2020 sono esclusi dai medesimi benefici e/o contributi previsti dalla presente legge, se non diversamente specificato.

 

     Art. 39. Abrogazioni

1. Gli articoli 3 e 5 della legge regionale n. 8 del 2020 sono abrogati.

 

     Art. 40. Norma finanziaria

1. Agli oneri derivanti dalla presente legge, quantificati per l'anno 2020 in euro 186.190.000, per l'anno 2021 in euro 12.015.000 e per l'anno 2022 in euro 2.575.000, si provvede, per l'anno 2020 quanto a euro 185.190.000 con le maggiori entrate e le riduzioni di spesa ed utilizzi di cui all'allegato n. 1, tabella A (Prospetto dimostrativo delle coperture finanziarie) allegata alla presente legge e quanto a complessivi euro 1.000.000 mediante le risorse sussistenti presso la SFIRS Spa relative all'articolo 15, commi 1 e 3. Per gli anni 2021 e 2022 si provvede con le maggiori entrate e le riduzioni di spesa ed utilizzi di cui all'allegato n. 1, tabella A (Prospetto dimostrativo delle coperture finanziarie).

2. Nel bilancio di previsione regionale per gli anni 2020-2022 sono introdotte le variazioni in termini di competenza e di cassa di cui agli allegati 2a (Variazione in aumento e diminuzione dell'entrata tra tipologie e titoli) e 2b (Variazioni in aumento e in diminuzione delle spese per missioni, programmi e titoli) annessi alla presente legge.

 

     Art. 41. Entrata in vigore

1. La presente legge entra in vigore il giorno della sua pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione autonoma della Sardegna (BURAS).

 

Allegati

(Omissis)


[1] Lettera così modificata dall'art. 4 della L.R. 15 dicembre 2020, n. 30.

[2] Comma inserito dall'art. 4 della L.R. 15 dicembre 2020, n. 30.

[3] Lettera così modificata dall'art. 4 della L.R. 15 dicembre 2020, n. 30.

[4] Comma così modificato dall'art. 11 della L.R. 9 marzo 2022, n. 3.

[5] Lettera così modificata dall'art. 2 della L.R. 19 ottobre 2020, n. 28.

[6] Lettera così modificata dall'art. 2 della L.R. 19 ottobre 2020, n. 28.

[7] Comma aggiunto dall'art. 3 della L.R. 12 dicembre 2022, n. 22.

[8] Comma così modificato dall'art. 3 della L.R. 12 dicembre 2022, n. 22.

[9] Lettera abrogata dall'art. 1 della L.R. 19 ottobre 2020, n. 28.

[10] L'autorizzazione di spesa di cui al presente comma è stata modificata dall'art. 4 della L.R. 15 dicembre 2020, n. 30.

[11] Articolo inserito dall'art. 5 della L.R. 15 dicembre 2020, n. 30.

[12] Articolo inserito dall'art. 5 della L.R. 15 dicembre 2020, n. 30.

[13] Lettera così modificata dall'art. 6 della L.R. 23 dicembre 2020, n. 32.

[14] L'autorizzazione di spesa di cui al presente comma è stata abrogata dall'art. 10 della L.R. 15 dicembre 2020, n. 30.

[15] Articolo inserito dall'art. 1 della L.R. 19 ottobre 2020, n. 28.

[16] Il termine di cui al presente comma è stato prorogato al periodo ottobre 2021-gennaio 2022 dall'art. 7 della L.R. 22 novembre 2021, n. 17.

[17] Per una proroga del termine di cui al presente comma, vedi l'art. 6 della L.R. 23 dicembre 2020, n. 32.

[18] Comma aggiunto dall'art. 13 della L.R. 15 dicembre 2020, n. 30.

[19] Comma così modificato dall'art. 4 della L.R. 15 dicembre 2020, n. 30.