Settore: | Codici regionali |
Regione: | Sardegna |
Materia: | 2. sviluppo economico |
Capitolo: | 2.14 aiuti straordinari e fondo di solidarietà |
Data: | 23/07/2020 |
Numero: | 22 |
Sommario |
Art. 1. Oggetto |
Art. 2. Principi ispiratori |
Art. 3. Finalità e strumenti |
Art. 4. Strategia di sviluppo |
Art. 5. Interventi pubblici |
Art. 6. Rispetto della normativa in materia di aiuti di Stato |
Art. 7. Accelerazione e snellimento delle procedure |
Art. 8. Interventi in favore dei lavoratori in situazioni di crisi occupazionale. Modifiche all'articolo 6 della legge regionale n. 48 del 2018 |
Art. 9. Interventi straordinari in favore dei lavoratori |
Art. 10. Rafforzamento dei servizi per il lavoro |
Art. 11. Misure a favore della formazione professionale |
Art. 12. Interventi a favore dell'editoria libraria, ambulanti, tecnici dello spettacolo, agenzie di viaggio, tonnare, mitilicoltura, apicoltura e settore vitivinicolo |
Art. 12 bis. (Sostegno dell'occupazione nella filiera turistica) |
Art. 12 ter. (Assegnazione indennità una tantum) |
Art. 13. Strumenti finanziari per favorire l'accesso al credito per le micro, piccole e medie imprese e per i lavoratori autonomi della filiera turistica della Sardegna. Modifiche all'articolo 7 della legge [...] |
Art. 14. Sovvenzioni dirette a favore delle imprese e dei lavoratori autonomi. Istituzione del Fondo (R)ESISTO |
Art. 15. Fondo di solidarietà bilaterale |
Art. 16. Disposizioni a favore del turismo |
Art. 17. Disposizioni a sostegno delle cerimonie derivanti dalla celebrazione di matrimoni e unioni civili |
Art. 17 bis. (Indennità a favore degli operatori del settore delle feste e sagre paesane) |
Art. 18. Proroga di concessioni demaniali |
Art. 19. Contributi destinati al settore sportivo |
Art. 20. Deroghe alla legge regionale n. 22 del 2018 per favorire l'insegnamento della lingua sarda per gli anni 2020 e 2021 |
Art. 21. Valorizzazione dell'identità, del territorio e della lingua sarda |
Art. 22. Fondo di solidarietà regionale della pesca e dell'acquacoltura. Sostituzione dell'articolo 11 della legge regionale n. 3 del 2006 |
Art. 23. Supporto dei FLAG ai problemi nei settori della pesca e acquacoltura derivanti dalla crisi sanitaria in atto |
Art. 24. Eventi atmosferici avversi del 2017 |
Art. 25. Indennizzi dei danni causati dalle cavallette e rimborso esami polimerasi |
Art. 26. Interventi finalizzati a favorire l'accesso al credito |
Art. 27. Sovvenzioni dirette |
Art. 28. Disposizioni in favore dei giovani agricoltori, di sostegno per l'agriturismo e le fattorie didattiche e per il comparto suinicolo |
Art. 29. Intervento straordinario a favore degli operatori del comparto ippico ed equestre |
Art. 30. Finanziamento del piano straordinario disbrigo pratiche agricole |
Art. 31. Disposizioni in favore delle famiglie indigenti |
Art. 32. Disposizioni a favore di consorzi di bonifica |
Art. 33. Disposizioni in materia di opere pubbliche ed interventi per la ripresa dell'economia nei territori della Sardegna dopo l'emergenza Covid-19. Modifiche all'articolo 5 della legge regionale n. 5 del [...] |
Art. 34. Compensazioni alle aziende di autotrasporto |
Art. 35. Misure straordinarie per i servizi di collegamento diurno e notturno con le Isole di San Pietro, La Maddalena e l'Asinara |
Art. 36. Autorizzazioni di spesa |
Art. 37. Istituzione cabina di regia |
Art. 38. Ambito di applicazione |
Art. 39. Abrogazioni |
Art. 40. Norma finanziaria |
Art. 41. Entrata in vigore |
§ 2.14.44 - L.R. 23 luglio 2020, n. 22.
Legge quadro sulle azioni di sostegno al sistema economico della Sardegna e a salvaguardia del lavoro a seguito dell'emergenza epidemiologica da Covid-19
(B.U. 23 luglio 2020, n. 42 - S.O. n. 3)
Capo I
Disposizioni generali
Art. 1. Oggetto
1. La Regione, nell'esercizio delle potestà legislative previste dalla
Art. 2. Principi ispiratori
1. La Regione considera il lavoro quale valore insostituibile per il contrasto dell'impoverimento economico e sociale e, come tale, il migliore strumento da valorizzare e su cui far leva per superare la crisi.
2. La Regione riconosce, inoltre, nell'attività imprenditoriale, espressione della libertà d'iniziativa economica e delle capacità individuali dell'imprenditore, il valore fondamentale per il rilancio delle attività economiche in Sardegna.
3. La Regione incentiva il valore sociale dell'impresa e le relazioni industriali attraverso il costante coinvolgimento delle principali organizzazioni rappresentative dei datori di lavoro e dei lavoratori.
4. Per l'affermazione dei principi di cui al presente articolo, la Regione interviene, anche direttamente, nei settori strategici dell'economia regionale, attraverso l'impiego di risorse finanziarie e gestionali ed il riconoscimento di sussidi in grado di ridurre l'impatto della crisi valorizzando i principi di sussidiarietà e coesione sociale.
Art. 3. Finalità e strumenti
1. Al fine di promuovere la crescita economica e sociale della Sardegna attraverso le azioni e gli strumenti più adeguati alla particolare congiuntura derivante dall'emergenza e dalla crisi, la Giunta regionale, acquisito il parere delle Commissioni consiliari competenti per materia, da rendersi entro dieci giorni decorsi i quali lo stesso si intende acquisito è autorizzata a:
a) costituire fondi;
b) sottoscrivere convenzioni con intermediari;
c) emettere titoli;
d) sostenere e agevolare economicamente gli investimenti;
e) istituire sussidi diretti;
f) sottoscrivere quote sociali;
g) sviluppare circuiti alternativi di pagamento;
h) promuovere interventi normativi, amministrativi, organizzativi e tecnologici finalizzati a ridurre il peso della burocrazia su cittadini e imprese.
2. Per l'attuazione delle disposizioni della presente legge la Giunta regionale, nella definizione dei criteri di priorità, tiene conto, nei casi in cui ricorrono le condizioni, della finalità di favorire la produzione, l'impiego ed il commercio dei beni prodotti in Sardegna.
3. La Regione può, inoltre promuovere partecipazioni strategiche per lo sviluppo economico e sostenibile anche attraverso strumenti societari già esistenti o di nuova costituzione.
Art. 4. Strategia di sviluppo
1. Gli assi strategici per lo sviluppo economico della Sardegna sono coerenti ai principi conte-nuti nella comunicazione della Commissione europea al Parlamento europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle regioni sul Green Deal europeo, COM (2019) 640 final dell'11 dicembre 2019 e nell'Agenda 2030 per lo sviluppo sostenibile.
2. La strategia di sviluppo regionale è indirizzata alla valorizzazione dell'identità produttiva ed industriale della Sardegna nei seguenti ambiti:
a) filiera agro-alimentare, dell'artigianato, dell'industria turistica e culturale;
b) filiera della conoscenza, dell'innovazione tecnologica, della meccatronica e dell'intelligenza artificiale;
c) filiere dell'industria tradizionale chimica e della metallurgia non ferrosa;
d) filiera del comparto edile per la realizzazione di un piano di infrastrutture pubbliche e di manutenzioni e per la riqualificazione energetica, estetica e funzionale del patrimonio immobiliare pubblico e privato;
e) filiera dei trasporti.
Art. 5. Interventi pubblici
1. Al fine di rafforzare la catena del valore delle filiere in grado di offrire al mercato prodotti e servizi di riconosciuta qualità e competitività, la Regione individua nella spesa pubblica di parte capitale e di parte corrente uno strumento indispensabile a stimolare la domanda aggregata favorendo un nuovo spazio di crescita per il sistema economico produttivo regionale.
2. Nel rispetto delle norme di cui al
3. Gli interventi pubblici regionali incentivano il ricorso agli strumenti del contratto di rete e della rete d'impresa quali modalità per il superamento dei limiti dimensionali caratteristici del tessuto delle medie, piccole e micro imprese della Sardegna.
Art. 6. Rispetto della normativa in materia di aiuti di Stato
1. La concessione dei contributi, dei benefici e dei vantaggi economici di cui alla presente legge è attuata in conformità alla normativa europea e statale in materia di aiuti di Stato anche a seguito di notifica nazionale, o in subordine regionale se necessaria e, in quanto compatibili, alle disposizioni di cui al quadro temporaneo per gli aiuti di Stato ai sensi della comunicazione della Commissione europea C(2020) 1863 final del 19 marzo 2020 (Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell'economia nell'attuale epidemia di Covid-19) e successive modifiche ed integrazioni e alla decisione della Commissione europea C(2020) 3482 final del 21 maggio 2020 concernente la notifica del regime quadro Covid-19, di cui al
Art. 7. Accelerazione e snellimento delle procedure
1. In conformità con quanto previsto dall'articolo 264 del
Capo II
Misure a sostegno dei lavoratori
Art. 8. Interventi in favore dei lavoratori in situazioni di crisi occupazionale. Modifiche all'articolo 6 della
1. Per i progetti di utilizzo di cui all'articolo 29, comma 36, della
2. È autorizzata, per l'anno 2020, la spesa di euro 7.150.000 per l'attuazione di un programma di interventi in favore dei lavoratori di cui all'articolo 1 della
a) la frase: "a compensazione della ridotta rioccupazione nel periodo compreso tra la data di cessazione del rapporto di lavoro e il mese completo precedente all'approvazione della presente legge" è sostituita dalla seguente: "per emergenza Covid-19 da corrispondere una tantum, in anticipazione, per la metà del contributo complessivo spettante a ciascun beneficiario, per il periodo da maggio ad agosto 2020, per l'altra metà una tantum entro la fine dello stato di emergenza, e comunque entro il 31 gennaio 2021" [1];
b) dopo le parole "modifiche e integrazioni" è aggiunta la seguente frase "anche mediante il coinvolgimento degli enti del sistema Regione e dei consorzi industriali provinciali".
3. Gli interventi di cui al comma 2, nei limiti delle risorse stanziate nel medesimo comma, sono estesi ai lavoratori ex Sittel ed ex Unilever cessati dagli ammortizzatori sociali che risultino in stato di disoccupazione alla data di entrata in vigore della presente legge e ai lavoratori già destinatari di licenziamento collettivo al momento dell'entrata in vigore della presente legge che cessano dagli ammortizzatori sociali nel corso del 2020.
3 bis. Ai lavoratori destinatari di licenziamento collettivo nel 2020 e attualmente in NASPI, ad integrazione dell'attività di Formazione è riconosciuta una sovvenzione pari ad euro 500 finalizzata al ristoro delle spese per la frequenza di politiche attive (formazione professionale) iniziata nel 2020. Per tale finalità è autorizzata nel 2020 la spesa di euro 100.000 a favore di ASPAL (missione 15 - programma 03 - titolo 1). La presente disposizione costituisce titolo per l'impegno delle somme [2].
4. Per l'attuazione di un piano di interventi in favore dei lavoratori della ex Legler, cessati dagli ammortizzatori sociali e privi di altre misure di sostegno del reddito, sono disposte le seguenti autorizzazioni di spesa:
a) euro 165.000, per gli anni 2020, 2021, 2022, per l'attuazione di un piano di accompagnamento alla pensione dei lavoratori ex Legler che al momento dell'entrata in vigore della presente legge abbiano compiuto sessant'anni di età (missione 15 - programma 03 - titolo 1). Sono comunque ammesse al finanziamento le attività già poste in essere nel corso dell'anno corrente in continuità con analoghi interventi in essere nel 2019 per i medesimi lavoratori e lavoratrici [3];
b) euro 650.000, per l'anno 2020, per la prosecuzione dei cantieri verdi di cui all'articolo 3, comma 2, lettera b), punto 2) della
5. Alla prosecuzione dei cantieri degli operai trimestrali dei Comuni di Alà dei Sardi, Bono, Bottidda e Monti presso l'Agenzia FoReSTAS, si fa fronte con le risorse già stanziate per le medesime finalità nel bilancio dell'Agenzia. Agli operai di cui al presente comma che abbiano superato i limiti di utilizzo previsti dall'articolo 19 del
6. Per lo scorrimento della graduatoria dell'avviso per la presentazione di progetti sperimentali di inclusione attiva rivolto a donne in stato di disagio è autorizzato, per ciascuno degli anni 2020 e 2021, lo stanziamento aggiuntivo di euro 1.240.000 (missione 15 - programma 04 - titolo 1).
7. È autorizzata a favore della Provincia di Nuoro, per l'anno 2020, la spesa di euro 70.000 e per ciascuno degli anni 2021 e 2022, la spesa di euro 210.000 per la prosecuzione del "Progetto sperimentale di politica attiva per il lavoro per il reinserimento lavorativo dei lavoratori espulsi dal settore cartario ex Cartiera di Arbatax e della Provincia di Nuoro e azioni di sviluppo locale" (missione 15 - programma 03 - titolo 1).
8. Con una o più deliberazioni della Giunta regionale, approvate su proposta dell'Assessore regionale competente in materia di lavoro, sono definiti i criteri e le modalità di attuazione degli interventi. Le deliberazioni sono adottate previo parere della Commissione consiliare competente per materia che si esprime entro dieci giorni. Decorso tale termine il parere si intende favorevolmente espresso e la Giunta regionale adotta gli atti definitivi.
Art. 9. Interventi straordinari in favore dei lavoratori
1. In coerenza con quanto previsto nell'"Accordo quadro del 26 marzo 2020 concernente l'erogazione della cassa integrazione in deroga in Sardegna ai sensi dell'articolo 21 del
a) lavoratori dipendenti stagionali o comunque dipendenti con contratti a termine, anche all'estero, appartenenti a settori diversi da quelli di cui all'articolo 2 della
L'indennità è concessa a coloro che abbiano prestato, nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2019 e il 31 dicembre 2019, un'attività lavorativa con contratto dipendente stagionale o comunque con contratti a termine per almeno sessanta giorni, in proporzione ai periodi di mancata o ridotta occupazione rispetto ai medesimi periodi dell'anno precedente [5];
b) lavoratori dipendenti stagionali, o comunque dipendenti con contratti a termine, anche all'estero, che operano nei settori individuati dall'articolo 2 della
c) lavoratori con tipologie di contratto flessibile o atipico, tra cui: il contratto a chiamata o intermittente, il contratto occasionale, il contratto a progetto, il contratto di prestazione d'opera intellettuale, per i mesi di giugno e luglio, nella misura di euro 600 per ciascun mese. L'indennità è concessa a coloro che nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2019 e l'11 marzo 2020, abbiano svolto prestazioni lavorative per almeno trenta giornate, in proporzione ai periodi di mancata o ridotta occupazione nei suddetti mesi rispetto all'anno precedente;
d) lavoratori addetti al lavoro domestico e di cura, non conviventi con il datore di lavoro, retribuiti anche attraverso i voucher, compresi lavoratori in somministrazione impiegati presso imprese utilizzatrici, con uno o più contratti di lavoro per una durata complessiva superiore a 10 ore settimanali, per i mesi di giugno e luglio, nella misura di euro 600 per ciascun mese, in proporzione alle ore non svolte nei suddetti mesi rispetto all'anno precedente.
2. Le indennità previste al comma 1 non spettano qualora i beneficiari siano titolari di pensione, percepiscano l'indennità di disoccupazione o altre misure di sostegno al reddito previste da norme statali o regionali.
3. I requisiti dei beneficiari delle misure di cui al comma 1 sono verificati anche attraverso il sistema delle comunicazioni obbligatorie (CO) e il sistema informativo del lavoro (SIL).
4. Per l'attuazione delle misure di cui al presente articolo, l'Assessorato regionale del lavoro, formazione professionale, cooperazione e sicurezza sociale si avvale dell'Agenzia sarda per le politiche attive del lavoro (ASPAL).
5. Con deliberazione della Giunta regionale, approvata su proposta dell'Assessore regionale competente in materia di lavoro, sono definiti i criteri e le modalità di attuazione degli interventi. La deliberazione è adottata previo parere della Commissione consiliare competente per materia che si esprime entro dieci giorni. Decorso tale termine il parere si intende favorevolmente espresso e la Giunta regionale adotta gli atti definitivi.
6. Le indennità previste al presente articolo sono cumulabili con analoghe misure previste a favore dei medesimi beneficiari da norme statali e regionali adottate per fare fronte all'emergenza epidemiologica da Covid-19, fino alla concorrenza del contributo previsto per ciascuna mensilità e per ciascuna categoria di beneficiari dal presente articolo.
Art. 10. Rafforzamento dei servizi per il lavoro
1. Al fine di garantire la massima operatività del sistema pubblico del lavoro e sostenere la ripresa economica e il mercato del lavoro sardo, l'Amministrazione regionale e l'Agenzia sarda per le politiche attive del lavoro (ASPAL), sono autorizzate, nei limiti delle risorse stanziate nei rispettivi bilanci, nel rispetto delle disposizioni normative nazionali e regionali in materia e tenuto conto del Piano del fabbisogno di personale, ad attivare con immediatezza le relative procedure di selezione e di assunzione del personale.
Capo III
Misure a sostegno del sistema produttivo ed economico
Art. 11. Misure a favore della formazione professionale
1. Al fine di fronteggiare le conseguenze della sospensione o ridotta attività dovuta all'emergenza legata alla diffusione del virus Covid-19, per l'anno 2020, è autorizzata la spesa complessivamente determinata in euro 2.000.000 (missione 15 - programma 03 - titolo 1) per la concessione alle agenzie e agli enti della formazione professionale accreditati in Sardegna con sede operativa e unità locali site nel territorio regionale delle seguenti sovvenzioni:
a) un contributo una tantum per assicurare la liquidità, fino a euro 5.000 per ciascun beneficiario, parametrato sui costi dell'anno 2019;
b) un contributo, per l'anno 2020, ai costi salariali del personale mantenuto in servizio, fino al 60 per cento della retribuzione mensile del personale beneficiario per sei mesi, parametrato in base al numero degli addetti e degli effettivi. Il contributo è decurtato degli eventuali periodi di cassa integrazione goduti dal personale beneficiario.
2. Al fine di salvaguardare il patrimonio pluriennale di competenze professionali del sistema imprenditoriale e dei lavoratori della Sardegna è autorizzata la spesa nel limite complessivo di euro 3.000.000 per l'anno 2020, e nel limite complessivo di euro 5.000.000 (missione 15 - programma 03 - titolo 1) per l'anno 2021, per l'attivazione di percorsi di formazione relativi, in particolare, ai seguenti settori:
a) green e blue economy;
b) sviluppo competenze digitali e digitalizzazione;
c) economia circolare;
d) hospitality management;
e) organizzazione del lavoro e lavoro agile;
f) sviluppo e potenziamento delle capacità imprenditoriali e manageriali;
g) salute e sicurezza sul lavoro.
3. L'intervento di cui al comma 2 è attuato secondo le seguenti modalità:
a) concessione di un contributo in via straordinaria alle micro, piccole e medie imprese, come definite dalla raccomandazione della Commissione europea n. 2003/361/CE del 6 maggio 2003, con sede operativa nel territorio regionale per la formazione degli addetti e degli effettivi. I corsi possono essere attivati sia attraverso moduli di formazione interna che avvalendosi delle agenzie formative accreditate presso la Regione o degli enti bilaterali accreditati attraverso apposita convenzione;
b) realizzazione di un piano per attivazione di percorsi di formazione a favore dei disoccupati.
3 bis. Al fine di garantire la massima operatività del sistema pubblico e privato accreditato delle politiche della formazione professionale e dei servizi per il lavoro, per sostenere la ripresa economica e il mercato del lavoro sardo attraverso la positiva realizzazione dei programmi di sviluppo a valere sulle risorse europee, nazionali e regionali, è autorizzata la spesa di euro 2.000.000 per l'anno 2022 e di euro 5.000.000 per ciascuno degli anni 2023 e 2024 (missione 15 - programma 03 - titolo 1) a favore di ASPAL per la concessione alle agenzie della formazione professionale e dei servizi per il lavoro, accreditate in Sardegna con sede operativa e unità locali site nel territorio regionale, delle seguenti sovvenzioni:
a) un contributo ai costi salariali del personale mantenuto in servizio per ciascuno degli anni 2022, 2023 e 2024, fino al 60 per cento della retribuzione mensile del personale beneficiario nell'arco dei dodici mesi, parametrato in base al numero degli addetti e degli effettivi al 2019. Il contributo è decurtato degli eventuali periodi di cassa integrazione goduti dal personale beneficiario e dei periodi rendicontati a valere sugli affidamenti a finanziamento pubblico;
b) un contributo "una tantum" fino ad un valore massimo di 30.000 euro per agenzia per il potenziamento della propria struttura nell'ambito della rete regionale dei servizi per il lavoro e della formazione professionale. I contributi sono destinati ad accelerare la transizione verde e digitale, a favorire la didattica a distanza e la digitalizzazione delle istituzioni formative accreditate per l'erogazione dei percorsi di cui al capo III del
1) consentire alle istituzioni formative di dotarsi di piattaforme e di strumenti digitali utili per l'apprendimento a distanza, o di potenziare quelli già in dotazione, nel rispetto dei criteri di accessibilità per le persone con disabilità;
2) mettere a disposizione degli studenti meno abbienti, in comodato d'uso, dispositivi digitali individuali per la fruizione delle piattaforme di cui alla lettera a) e per la necessaria connettività di rete;
3) formare il personale sulle metodologie e le tecniche per la didattica a distanza [7].
4. I contributi previsti dal presente articolo sono concessi nei limiti e alle condizioni previsti dal
5. Con deliberazione della Giunta regionale, approvata su proposta dell'Assessore regionale competente in materia di lavoro, sono definiti i criteri e le modalità di attuazione degli interventi. La deliberazione è adottata previo parere della Commissione consiliare competente per materia che si esprime entro dieci giorni. Decorso tale termine il parere si intende favorevolmente espresso e la Giunta regionale adotta gli atti definitivi.
Art. 12. Interventi a favore dell'editoria libraria, ambulanti, tecnici dello spettacolo, agenzie di viaggio, tonnare, mitilicoltura, apicoltura e settore vitivinicolo
1. Al fine di preservare la continuità dell'attività economica durante e dopo l'epidemia da Covid-19, per l'anno 2020 è autorizzata la spesa nel limite complessivo di euro 2.000.000 (missione 15 - programma 03 - titolo 1) per la concessione di sovvenzioni dirette a favore delle micro e piccole imprese, con sede operativa in Sardegna compresi i lavoratori autonomi, in particolare:
a) editoria libraria di cui alla
b) [soggetti operanti nell'ambito delle feste e sagre paesane, quali venditori ambulanti e giostrai] [9];
c) organismi, agenti e scuole professionistiche operanti nel settore dello spettacolo dal vivo, teatro, musica, cultura, danza, inclusi i professionisti e i tecnici del settore, audiovisivo e cinema, discoteche e discopub;
d) agenzie di viaggio.
2. Il contributo di cui al comma 1, che varia da un minimo di euro 1.500 ad un massimo di euro 3.000, parametrato in base al numero degli addetti e degli effettivi in servizio, è concesso a condizione che siano mantenuti i medesimi livelli occupazionali dell'anno 2019.
3. È concessa una sovvenzione una tantum, anche al fine del mantenimento dei livelli occupazionali, per sostenere le micro, piccole e medie imprese operanti nei settori delle tonnare, dell'allevamento delle cozze e dei mitili, dell'apicoltura colpiti dalla crisi Covid-19, e dalle criticità e perdite già registrati anche a seguito di provvedimenti restrittivi adottati a livello nazionale e regionale per l'emergenza epidemiologica derivante dalla diffusione del virus Covid-19. A tal fine è autorizzata per l'anno 2020 la spesa di euro 1.500.000 (missione 15 - programma 03 - titolo 1) [10].
4. Al fine di sostenere il settore vitivinicolo colpito dalla crisi Covid-19, e dalle criticità e perdite già registrati anche a seguito di provvedimenti restrittivi adottati a livello nazionale e regionale per l'emergenza epidemiologica derivante dalla diffusione del virus Covid-19, è autorizzata per l'anno 2020 la spesa di euro 1.000.000 per i primi prodromici interventi nel settore delle cantine e delle vigne, al fine del mantenimento dei livelli occupazionali per i mesi da giugno a dicembre 2020, e della valorizzazione e promozione del medesimo settore (missione 15 - programma 03 - titolo 1).
5. I contributi di cui al presente articolo sono cumulabili con analoghe misure previste a favore dei medesimi beneficiari dalla presente legge o da norme statali e regionali adottate per fare fronte all'emergenza epidemiologica da Covid-19, fino alla concorrenza del contributo previsto per ciascuna categoria di beneficiari dal presente articolo.
6. I contributi previsti dal presente articolo sono concessi nei limiti e alle condizioni previsti dal
7. Con deliberazione della Giunta regionale, approvata su proposta dell'Assessore regionale competente in materia di lavoro, sono definiti i criteri e le modalità di attuazione degli interventi. La deliberazione è adottata previo parere della Commissione consiliare competente per materia che si esprime entro dieci giorni. Decorso tale termine il parere si intende favorevolmente espresso e la Giunta regionale adotta gli atti definitivi.
Art. 12 bis. (Sostegno dell'occupazione nella filiera turistica) [11]
1. È autorizzata, per l'anno 2020, la spesa di euro 15.000.000 per l'intervento "Destinazione Sardegna Lavoro 2020 - Aiuti per il sostegno dell'occupazione nella filiera turistica" di cui euro 10.150.000 all'azione 8.5.1 (over 35) ed euro 4.850.000 all'azione 8.1.5 (under 35) PO FSE 2014-2020 - Asse I- Occupazione, quale integrazione alle risorse esistenti (missione 15 - programma 04 - titolo 1).
Art. 12 ter. (Assegnazione indennità una tantum) [12]
1. Considerato il protrarsi della sospensione o riduzione delle attività lavorative a causa dell'emergenza sanitaria da Covid-19 è autorizzata, per l'anno 2020, la spesa nel limite complessivo di euro 7.300.000 per la concessione, in conformità alle disposizioni statali, di un'indennità una tantum a compensazione del mancato reddito, a favore di lavoratori autonomi, con o senza partita IVA, organismi, agenti e scuole professionistiche operanti nel settore dello spettacolo dal vivo, teatro, musica, cultura, danza, inclusi i professionisti e i tecnici del settore audiovisivo e cinema, spettacoli pirotecnici, organizzatori di feste e cerimonie, compresi commercianti di abiti da cerimonia, agenzie di viaggio, palestre e ambulanti al dettaglio dei mercati locali non beneficiari di altri interventi similari a valere sulla
Art. 13. Strumenti finanziari per favorire l'accesso al credito per le micro, piccole e medie imprese e per i lavoratori autonomi della filiera turistica della Sardegna. Modifiche all'articolo 7 della
1. All'articolo 7 della
a) al comma 1 e al comma 2, dopo le parole: "micro, piccole ", sono aggiunte le parole: "e medie imprese come definite dalla raccomandazione della Commissione europea n. 2003/361/CE del 6 maggio 2003 e lavoratori autonomi con partita IVA";
b) il comma 4 è sostituito dal seguente: "4. I finanziamenti erogati sulla base del presente articolo sono infruttiferi di interessi e sono rimborsati in un periodo non superiore a sei anni dalla data di erogazione, di cui almeno ventiquattro mesi a titolo di preammortamento. I benefici di cui al presente articolo sono concessi in conformità alle disposizioni di cui al quadro temporaneo per gli aiuti di Stato, ai sensi della comunicazione della Commissione europea C(2020) 1863 final del 19 marzo 2020 (Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell'economia nell'attuale epidemia di Covid-19) e successive modifiche ed integrazioni, e alla decisione della Commissione europea C(2020) 3482 final del 21 maggio 2020 concernente la notifica del regime quadro Covid-19, di cui al
2. È autorizzata, per l'anno 2020, la spesa di euro 15.000.000 per incrementare la dotazione finanziaria del fondo di cui all'articolo 7 della
3. Con deliberazione della Giunta regionale, approvata su proposta dell'Assessore regionale competente in materia di lavoro, sono definiti i criteri e le modalità di attuazione degli interventi e sono individuati i settori delle attività economiche di cui all'articolo 2 della
4. Nel comma 10 dell'articolo 4 della
Art. 14. Sovvenzioni dirette a favore delle imprese e dei lavoratori autonomi. Istituzione del Fondo (R)ESISTO
1. Al fine di sostenere la ripresa delle imprese in conseguenza della sospensione o ridotta attività dovuta all'emergenza da Covid-19 e di salvaguardare i livelli occupazionali è autorizzata, per l'anno 2020, la spesa nel limite complessivo di euro 67.000.000 (missione 15 - programma 03 - titolo 1) per l'istituzione di un fondo, denominato "(R)ESISTO", finalizzato alla concessione di sovvenzioni ai soggetti maggiormente colpiti dalla pandemia, aventi sede operativa e unità locali site nel territorio regionale, in particolare:
a) le micro, piccole e medie imprese, come definite dalla raccomandazione della Commissione europea n. 2003/361/CE del 6 maggio 2003 operanti nell'ambito dei settori individuati dall'articolo 4, che abbiano subìto nel periodo compreso tra l'1° marzo 2020 e il 30 giugno 2020 una riduzione superiore al 30 per cento del fatturato rispetto al medesimo periodo dell'anno 2019. Il contributo è parametrato al costo del lavoro annuo, fino ad un massimo del 30 per cento, a condizione che sia mantenuto alla data del 30 giugno 2020, almeno il 40 per cento degli addetti e degli effettivi in servizio rispetto al medesimo periodo dell'anno 2019. Il contributo è determinato sulla base della retribuzione lorda (compresi i contributi previdenziali effettivamente a carico del datore di lavoro) al netto del valore lordo dell'eventuale cassa integrazione conteggiata dal medesimo datore. Il contributo è concesso inoltre ai lavoratori titolari di partita IVA residenti in Sardegna e ai titolari di imprese senza dipendenti ed è parametrato al reddito imponibile annuo, sino ad un massimo del 30 per cento e comunque non superiore al 30 per cento dell'importo massimo del 2° scaglione di reddito di cui all'articolo 11 del
b) le grandi imprese operanti nella filiera turistica di cui all'articolo 2 della
2. Con deliberazione della Giunta regionale, approvata su proposta dell'Assessore regionale competente in materia di lavoro, sono definiti i criteri e le modalità di attuazione degli interventi. La deliberazione è adottata previo parere della Commissione consiliare competente per materia che si esprime entro dieci giorni. Decorso tale termine il parere si intende favorevolmente espresso e la Giunta regionale adotta gli atti definitivi.
3. I contributi di cui al presente articolo sono cumulabili con analoghe misure previste a favore dei medesimi beneficiari dalla presente legge o da norme statali e regionali adottate per fare fronte all'emergenza epidemiologica da Covid-19, fino alla concorrenza del contributo previsto per ciascuna categoria di beneficiari dal presente articolo.
4. I contributi di cui al presente articolo sono concessi in conformità alle disposizioni di cui al quadro temporaneo per gli aiuti di Stato, ai sensi della comunicazione della Commissione europea C(2020) 1863 final del 19 marzo 2020 e successive modifiche ed integrazioni e alla decisione della Commissione europea C(2020) 3482 final del 21 maggio 2020.
Art. 15. Fondo di solidarietà bilaterale
1. Al fine di consentire alle imprese con sede in Sardegna non aderenti al fondo di solidarietà bilaterale della relativa categoria ovvero che versino in una situazione di morosità di attivare o regolarizzare la propria iscrizione al relativo fondo di solidarietà bilaterale, è istituito un fondo di finanziamento a tasso zero con ammortamento pluriennale.
2. Qualora i fondi bilaterali di solidarietà di settore regionali avessero esaurito le proprie risorse a disposizione per l'erogazione delle misure in favore dei lavoratori, i datori di lavoro possono accedere al trattamento di integrazione salariale in deroga, con le modalità di cui all'articolo 22 del
3. L'intervento di cui al comma 1, i cui oneri sono quantificati in euro 1.000.000, è attuato nel rispetto dei limiti e delle condizioni previsti al
4. La gestione della misura è affidata alla SFIRS, la quale per conto dell'impresa beneficiaria può liquidare gli importi dovuti al relativo fondo, previa acquisizione dal medesimo del calcolo delle relative competenze.
Art. 16. Disposizioni a favore del turismo
1. Per le finalità di cui alla
2. A valere sull'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 1, lettera c) della
3. Per la prosecuzione degli interventi di realizzazione e veicolazione di campagne pubblicitarie degli attrattori ambientali, culturali e turistici e dei prodotti artigianali ed enogastronomici della Sardegna per il tramite delle società sportive di massima serie aventi sede nel territorio regionale di cui alla
Art. 17. Disposizioni a sostegno delle cerimonie derivanti dalla celebrazione di matrimoni e unioni civili
1. È autorizzata per l'anno 2020 la spesa di euro 1.000.000 e per l'anno 2021 la spesa di euro 500.000 finalizzata al finanziamento di un programma di sostegno alle coppie sarde che si uniscano in matrimonio e in unioni civili entro il 30 giugno 2021 (missione 12 - programma 05 - titolo 1). Tali disposizioni si applicano ai riti celebrati nel territorio della Regione. Il contributo è erogato fino alla concorrenza di euro 4.000 per cerimonia. Con deliberazione della Giunta regionale, approvata su proposta dell'Assessore regionale competente in materia di politiche sociali, sono definiti i criteri e le modalità di attuazione degli interventi. La deliberazione è adottata previo parere della Commissione consiliare competente per materia che si esprime entro dieci giorni. Decorso tale termine il parere si intende favorevolmente espresso e la Giunta regionale adotta gli atti definitivi.
Art. 17 bis. (Indennità a favore degli operatori del settore delle feste e sagre paesane) [15]
1. In considerazione del protrarsi della sospensione o riduzione delle attività lavorative a causa dell'emergenza sanitaria da Covid-19 è autorizzata, per l'anno 2020, la spesa nel limite complessivo di euro 4.606.000 per la concessione, in conformità alle disposizioni statali, di un'indennità una tantum a compensazione del mancato reddito, a favore dei lavoratori autonomi o titolari di partita IVA, operanti nell'ambito delle feste e delle sagre paesane, quali venditori ambulanti e giostrai. L'indennità è quantificata in euro 7.000 per ciascun beneficiario (missione 15 - programma 03 - titolo 1).
Art. 18. Proroga di concessioni demaniali
1. Le concessioni demaniali rilasciate alle attività di spettacolo itinerante denominate "giostre", con sede operativa in Sardegna, nel periodo marzo-dicembre 2019, la cui attività è stata sospesa per effetto dei provvedimenti restrittivi adottati in ragione della pandemia Covid-19, sono automaticamente rinnovate per il periodo luglio-ottobre 2020, al fine di tutelare gli operatori del settore e i loro dipendenti [16].
Capo IV
Misure a sostegno del settore sportivo e promozione della lingua sarda
Art. 19. Contributi destinati al settore sportivo
1. Al fine di contenere gli effetti negativi dell'emergenza epidemiologica Covid-19, limitatamente all'anno 2020, è autorizzata la spesa complessiva di euro 5.500.000 (missione 06 - programma 01 - titolo 1) per la concessione di contributi per la corrente stagione sportiva a favore del settore sportivo regionale:
a) quanto a euro 5.250.000 a favore delle società e associazioni sportive dilettantistiche aventi sede operativa in Sardegna;
b) quanto a euro 250.000 a favore delle società sportive che militano in campionati di Lega pro, aventi sede operativa in Sardegna.
2. Con deliberazione della Giunta regionale, approvata su proposta dell'Assessore regionale competente in materia, sono definiti i criteri, le procedure e le modalità di ripartizione ed erogazione dei contributi di cui al comma 1. La deliberazione è adottata previo parere della Commissione consiliare competente per materia che si esprime entro dieci giorni. Decorso tale termine il parere si intende favorevolmente espresso e la Giunta regionale adotta gli atti definitivi.
3. Limitatamente all'anno 2020, non si applicano le disposizioni relative alle percentuali indicate agli articoli 22 e 38 della
4. Per le medesime finalità di cui al comma 1, a valere sulle risorse già stanziate e impegnate nell'esercizio finanziario 2019 in conto della missione 06 - programma 01 - titolo 1 e missione 12 - programma 02 - titolo 1 ai sensi rispettivamente del comma 41 e del comma 43 dell'articolo 6 della
5. L'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 2, comma 2, della
6. È autorizzata, per l'anno 2020, la spesa di euro 150.000 a favore dell'Associazione senza scopo di lucro Endasform Sardegna onlus con sede a Sassari, per la realizzazione nel territorio regionale del progetto pilota inerente la musicoterapia in acqua applicata al nuoto (missione 06 - programma 02 - titolo 1).
7. Al fine di sostenere i Centri sportivi natatori della Sardegna per le spese di gestione sostenute nei mesi di chiusura, durante l'emergenza epidemiologica Covid-19, e per garantire la ripartenza, è autorizzata per l'anno 2020 la spesa complessiva di euro 750.000 per la concessione di un contributo a fondo perduto a favore delle società e associazioni affiliate alla Federazione italiana Nuoto, alla Federazione italiana nuoto paralimpico e alla Federazione italiana sport disabilità intellettivo relazionale. Il contributo è concesso in base ai seguenti parametri:
a) Fascia A: piscine dai 1.000 mc ai 1.600 mc, costo giornaliero euro 400;
b) Fascia B: piscine dai 600 mc ai 999 mc, costo giornaliero euro 250;
c) Fascia C: piscine dai 300 mc ai 599 mc, costo giornaliero euro 175;
d) Fascia D: piscine dai 50 mc ai 299 mc, costo giornaliero euro 51;
e) Fascia E: piscine in affitto con esclusiva dello spazio acqua, Associazioni sportive dilettantistiche (ASD) o Società sportive dilettantistiche (SSD) che svolgono l'attività pagando un canone di locazione comprensivo di tutte le spese gestionali.
Per beneficiare del contributo le società e le associazioni devono essere iscritte regolarmente all'albo regionale delle associazioni - società sportive e al registro CONI (missione 06 - programma 01 - titolo 1).
8. È autorizzata, per l'anno 2020, la spesa di euro 300.000 a favore delle ASD o SSD iscritte all'albo regionale e all'albo nazionale del CONI che svolgono attività sociali nell'ambito degli sport natatori, ai fini dell'abbattimento dei costi dell'acqua delle piscine. Per beneficiare del contributo gli aventi diritto devono disporre della certificazione attestante attività natatoria prevalente rilasciata dalla Federazione italiana nuoto con certificato di scuola nuoto federale (missione 06 - programma 01 - titolo 1).
9. Con deliberazione della Giunta regionale, approvata su proposta dell'Assessore regionale competente in materia, sono definiti i criteri, le procedure e le modalità di ripartizione ed erogazione dei contributi di cui ai commi 7 e 8. La deliberazione è adottata previo parere della Commissione consiliare competente per materia che si esprime entro dieci giorni. Decorso tale termine il parere si intende favorevolmente espresso e la Giunta regionale adotta gli atti definitivi.
Art. 20. Deroghe alla
1. A causa delle restrizioni determinate dal Covid-19, limitatamente all'anno scolastico 2020-2021, la conoscenza delle lingue delle minoranze da parte degli operatori professionalmente qualificati di cui al comma 2 dell'articolo 19 della
2. Per la medesima motivazione di cui al comma 1, in deroga a quanto previsto dall'articolo 17, comma 6, della
Art. 21. Valorizzazione dell'identità, del territorio e della lingua sarda
1. Al fine di contenere gli effetti negativi determinati dall'emergenza epidemiologica da SARS-COV-2, nel 2020 è autorizzata la spesa complessiva di euro 300.000 (missione 05 - programma 02 - titolo 1) per l'avvio di un progetto sperimentale di valorizzazione identitaria del territorio e della lingua sarda, attraverso la concessione di un contributo di funzionamento a favore di organismi che operano nel comparto dello spettacolo.
2. I contributi di cui al comma 1 sono concessi alle associazioni senza scopo di lucro che abbiano la sede legale e operativa in Sardegna, che svolgano attività di spettacolo dal vivo nei settori del teatro, musica, danza, con l'obiettivo primario della diffusione, della salvaguardia e della valorizzazione dell'uso della lingua e della cultura sarda.
3. Al fine di beneficiare del contributo, le associazioni di cui al comma 2 devono aver svolto la propria attività, in maniera continuativa, al momento della presentazione della domanda, da almeno quindici anni, realizzato almeno quindici eventi all'anno, aver svolto, nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2017 e il 29 febbraio 2020, un minimo di quarantacinque rappresentazioni e aver versato, nel medesimo periodo, contributi previdenziali per almeno 1.500 giornate lavorative. Possono, inoltre, partecipare le fondazioni, costituite entro il 2019, che promuovano nel settore della musica la salvaguardia e valorizzazione dei compositori sardi.
4. Sono escluse dall'applicazione del presente articolo le organizzazioni che abbiano ricevuto, nell'anno 2019, altri contributi regionali per importi complessivi superiori a euro 60.000.
5. I contributi di cui al presente articolo sono concessi, nel 2020, in proporzione al volume di affari dell'associazione risultante dagli ultimi due bilanci approvati.
Capo V
Disposizioni in materia di pesca, acquacoltura, agricoltura e allevamento
Art. 22. Fondo di solidarietà regionale della pesca e dell'acquacoltura. Sostituzione dell'articolo 11 della
1. L'articolo 11 della
1. È istituito il fondo di solidarietà regionale della pesca e dell'acquacoltura le cui risorse sono destinate alla concessione, da parte dell'Amministrazione regionale, di aiuti alle imprese dei settori della pesca, comprese le tonnare, e dell'acquacoltura per ovviare ai danni loro arrecati da calamità naturali, emergenze sanitarie, altri eventi eccezionali e da eventi meteo climatici avversi, i cui effetti abbiano inciso sulle strutture o abbiano compromesso i bilanci economici delle stesse e si trovino in particolari condizioni di bisogno per la ripresa produttiva delle proprie aziende.
2. Con deliberazione della Giunta regionale, approvata su proposta dell'Assessore regionale competente in materia di agricoltura, sono definiti i criteri e le modalità di attuazione degli interventi di cui al presente articolo. La deliberazione è adottata previo parere della Commissione consiliare competente per materia che si esprime entro dieci giorni. Decorsi tali termini il parere si intende favorevolmente espresso e la Giunta regionale adotta gli atti definitivi.
3. Gli aiuti sono concessi nel rispetto della normativa europea, statale e regionale di riferimento.
4. È consentito un aiuto fino al 100 per cento per compensare i danni subiti.
5. Se i danni subiti a seguito degli eventi di cui al comma 1 sono in tutto o in parte ripianati con l'erogazione di fondi da parte di altri enti pubblici o compagnie assicuratrici, la corresponsione dei contributi previsti ha luogo solo fino alla concorrenza dell'eventuale differenza.
6. La dotazione del fondo di cui al comma 1, nel limite del 5 per cento delle somme complessive disponibili, può essere destinata al finanziamento di consulenze tecnico-scientifiche e supporto all'istruttoria per la valutazione dei danni e dell'impatto degli eventi di cui al comma 1 sulle imprese danneggiate.
7. Le risorse stanziate nel fondo permangono nello stesso sino al loro completo utilizzo.
8. Nel caso di aiuti istituiti in regime "de minimis" o sulla base di un regolamento in esenzione, istituiti per far fronte a emergenze di particolare gravità, l'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere una anticipazione a favore di tutte le imprese che presentano domanda. L'anticipazione è concessa nel rispetto delle condizioni e dei massimali fissati dalla normativa di riferimento. La Giunta regionale, con propria deliberazione adottata secondo le modalità di cui al comma 2, definisce le ulteriori disposizioni necessarie all'esecuzione del presente comma.".
Art. 23. Supporto dei FLAG ai problemi nei settori della pesca e acquacoltura derivanti dalla crisi sanitaria in atto
1. È autorizzata per ciascuno degli anni 2020 e 2021 la spesa di euro 200.000 a favore dei Fisheries Local Action Group (FLAG) della Sardegna al fine di supportare l'Amministrazione regionale nello sviluppo delle risposte ai problemi in ambito locale dovuti alla crisi sanitaria da Covid-19 in atto e nell'elaborazione di soluzioni nei settori produttivi collegati alla pesca e acquacoltura, sia nel breve che nel medio periodo (missione 16 - programma 02 - titolo 1).
2. Agli oneri derivanti dal presente articolo si fa fronte mediante utilizzo di quota parte delle somme giacenti e disponibili presso ISMEA, ai sensi dell'articolo 17 della
Art. 24. Eventi atmosferici avversi del 2017
1. L'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere una anticipazione a favore di tutte le imprese che hanno presentato domanda per l'accesso agli aiuti previsti per compensare i danni causati dagli eventi atmosferici eccezionali verificatisi nel corso dell'anno 2017, previsti dall'articolo 6, comma 10 dalla
2. L'anticipazione è concessa nel rispetto delle condizioni e dei massimali fissati dal
3. Per le imprese che in esito all'attività istruttoria non soddisfano le condizioni fissate dal
4. Con deliberazione della Giunta regionale, approvata su proposta dell'Assessore regionale competente in materia di agricoltura, sono definiti i criteri e le modalità di attuazione degli interventi. La deliberazione è adottata previo parere della Commissione consiliare competente per materia che si esprime entro dieci giorni. Decorso tale termine il parere si intende favorevolmente espresso e la Giunta regionale adotta gli atti definitivi.
Art. 25. Indennizzi dei danni causati dalle cavallette e rimborso esami polimerasi
1. È autorizzata, per l'anno 2020, la spesa nel limite complessivo di euro 400.000 per la concessione di indennizzi per i danni causati dall'invasione di cavallette nell'anno 2020, da assegnare ai beneficiari sulla base delle perimetrazioni, dei rapporti di sopralluogo e delle verifiche effettuate dall'agenzia Laore, che cura l'attuazione dell'intervento. La Giunta regionale, con propria deliberazione approvata su proposta dell'Assessore competente in materia di agricoltura, stabilisce modalità e criteri di intervento, nel rispetto nella specifica normativa comunitaria e statale. La deliberazione è adottata previo parere della Commissione consiliare competente per materia che si esprime entro dieci giorni. Decorso tale termine il parere si intende favorevolmente espresso e la Giunta regionale adotta gli atti definitivi (missione 16 - programma 01 - titolo 1).
2. La Regione è autorizzata a procedere al rimborso delle somme pagate dalle aziende agricole per gli esami della reazione a catena della polimerasi (PCR), eseguiti sui capi bovini nell'anno 2020, per un totale di euro 65.000 (missione 16 - programma 01 - titolo 1).
Art. 26. Interventi finalizzati a favorire l'accesso al credito
1. All'articolo 4, comma 19, primo capoverso, della
2. Al fondo finalizzato a favorire l'accesso al credito delle micro, piccole e medie imprese ope-ranti nel settore della produzione agricola primaria e della trasformazione e commercializzazione di cui all'articolo 4, comma 19, della
3. Per le finalità di cui al comma 1 è autorizzata la riprogrammazione delle somme giacenti presso Argea Sardegna e derivanti da interventi di tipo compensativo finora autorizzati, riversate per le finalità del presente articolo nel conto delle entrate del bilancio regionale per gli anni 2020-2022.
4. Con deliberazione della Giunta regionale, approvata su proposta dell'Assessore regionale competente in materia di agricoltura, sono definiti i criteri e le modalità di attuazione degli interventi. La deliberazione è adottata previo parere della Commissione consiliare competente per materia che si esprime entro dieci giorni. Decorso tale termine il parere si intende favorevolmente espresso e la Giunta regionale adotta gli atti definitivi.
5. Sugli interventi per favorire l'accesso al credito già attivati e operanti, la Giunta regionale con propria deliberazione, tenuto conto delle contingenti condizioni derivanti dalla diffusione della epidemia da Covid-19, è autorizzata ad operare una revisione delle procedure attuative orientata ad una maggiore semplificazione amministrativa e funzionalità all'emergenza in atto.
Art. 27. Sovvenzioni dirette
1. Per far fronte alla mancanza di liquidità delle piccole e medie imprese con sede operativa in Sardegna di alcuni settori della produzione agricola primaria e della trasformazione e commercializzazione dei prodotti agricoli, che per effetto dell'emergenza epidemiologica da Covid-19 hanno avuto difficoltà o impossibilità ad esitare sul mercato le proprie produzioni, l'Amministrazione regionale è autorizzata ad attivare un sistema di sovvenzioni dirette.
2. Con deliberazione della Giunta regionale, approvata su proposta dell'Assessore regionale competente in materia di agricoltura, sono individuati i settori destinatari delle sovvenzioni e definiti i criteri per l'attuazione degli interventi, coerentemente con la comunicazione della Commissione europea C(2020) 1863 final del 19 marzo 2020, e successive modifiche ed integrazioni. La deliberazione è adottata previo parere della Commissione consiliare competente per materia che si esprime entro dieci giorni. Decorso tale termine il parere si intende favorevolmente espresso e la Giunta regionale adotta gli atti definitivi.
3. All'attuazione dell'intervento di cui al comma 1, quantificata nel limite di spesa complessivo di euro 3.000.000 per l'anno 2020, si fa fronte mediante l'utilizzo di quota parte delle somme giacenti e disponibili presso ISMEA, ai sensi dell'articolo 17 della
Art. 28. Disposizioni in favore dei giovani agricoltori, di sostegno per l'agriturismo e le fattorie didattiche e per il comparto suinicolo
1. Nell'anno 2020, è autorizzata la spesa di euro 2.500.000 finalizzata al finanziamento per lo scorrimento delle graduatorie del Programma di sviluppo rurale 2014-2020 - pacchetto giovani - sottomisura 6.1 - aiuti all'avviamento di imprese per i giovani agricoltori modalità semplice e sottomisura 4.1 - sostegno a investimenti nelle aziende agricole (missione 16 - programma 01 - titolo 1).
2. È autorizzata, per l'anno 2020, la spesa di euro 2.000.000 per finanziare, nell'ambito del Programma di sviluppo rurale 2014-2020, l'attuazione di interventi di sostegno per l'agriturismo, fattorie didattiche e agricoltura sociale ai sensi dell'articolo 39 ter del
3. All'attuazione degli interventi di cui ai commi 1 e 2 si fa fronte mediante l'utilizzo di quota parte delle somme giacenti e disponibili presso ISMEA, ai sensi dell'articolo 17 della
4. È autorizzata, per l'anno 2020, la spesa di euro 4.000.000 per la concessione di contributi a favore del comparto della suinicoltura. Con deliberazione della Giunta regionale, approvata su propo-sta dell'Assessore regionale competente in materia di agricoltura, sono stabiliti i criteri e le modalità di ripartizione ed erogazione dei contributi (missione 16 - programma 01 - titolo 1). La deliberazione è adottata previo parere della Commissione consiliare competente per materia che si esprime entro dieci giorni. Decorso tale termine il parere si intende favorevolmente espresso e la Giunta regionale adotta gli atti definitivi.
Art. 29. Intervento straordinario a favore degli operatori del comparto ippico ed equestre
1. Al fine di garantire, nelle fasi di emergenza per il contenimento della diffusione del Covid-19, urgenti misure di sostegno agli operatori del comparto ippico ed equestre impegnati nel mantenimento della filiera ippica ed allo scopo di consentire agli stessi la prosecuzione delle attività di training e di progressione sportiva dei propri cavalli finalizzate alle competizioni ed alla base del sostentamento e sviluppo dell'intero comparto, è riconosciuta ai proprietari di cavalli in attività, regolarmente iscritti, dalla data 1° marzo 2020 sino alla data di presentazione della domanda, ai relativi registri di stalla presso gli ippodromi di Chilivani, Sassari e Villacidro, presso centri privati di allenamento, circoli equestri e associazioni sportive dilettantistiche affiliate alla Federazione italiana sport equestri (FISE) o ad enti di promozione sportiva, comunque riconosciuti dal Comitato olimpico nazionale italiano (CONI), una indennità così ripartita:
a) ai proprietari o ai detentori di cavalli da corsa presenti presso ippodromi e centri privati di allenamento: fino a euro 480 per ogni cavallo rispettivamente per le mensilità di marzo ed aprile 2020;
b) ai proprietari o ai detentori di cavalli sportivi in attività presso circoli ippici ed associazioni sportive dilettantistiche come sopra riconosciute: fino a euro 340 per ogni cavallo rispettivamente per le mensilità di marzo ed aprile 2020;
c) agli allevatori/proprietari di puledri di 2 e 3 anni in preparazione per le manifestazioni allevatoriali organizzate dal MIPAAF e dall'AGRIS Sardegna, presso circoli ippici ed associazioni sportive dilettantistiche come sopra riconosciute: fino a euro 240 per ogni cavallo rispettivamente per le mensilità di marzo ed aprile 2020.
2. Al fine di consentire, nella fase emergenziale, la prosecuzione delle attività e dei relativi servizi, agli ippodromi della Sardegna è riconosciuta una tantum la seguente indennità per il 2020:
a) Ippodromo di Chilivani: euro 38.000;
b) Ippodromo di Sassari: euro 24.000;
c) Ippodromo di Villacidro: euro 20.000.
3. Allo scopo di sostenere i costi di mantenimento dei cavalli utilizzati per l'attività formativa delle società, circoli ippici, associazioni sportive dilettantistiche affiliate alla FISE o ad altri enti di promozione sportiva comunque riconosciuti dal CONI, è attribuita una tantum una indennità massima di euro 3.000 per l'anno 2020.
4. Con deliberazione della Giunta regionale, approvata su proposta dell'Assessore regionale competente in materia di agricoltura, sono definiti, in conformità a quanto previsto dalle norme statali ed europee in materia di aiuti di Stato, i criteri e le modalità di concessione delle indennità previste dal presente articolo. La deliberazione è adottata previo parere della Commissione consiliare competente per materia che si esprime entro dieci giorni. Decorso tale termine il parere si intende favorevolmente espresso e la Giunta regionale adotta gli atti definitivi.
5. Agli oneri derivanti dall'applicazione del presente articolo si fa fronte, nel limite di spesa complessivo di euro 1.300.000 per l'anno 2020, mediante utilizzo di quota parte delle somme giacenti e disponibili presso ISMEA, ai sensi dell'articolo 17 della
Art. 30. Finanziamento del piano straordinario disbrigo pratiche agricole
1. Per le finalità di cui alla
Art. 31. Disposizioni in favore delle famiglie indigenti
1. Nell'anno 2020 è autorizzata la spesa di euro 6.000.000 finalizzata al finanziamento di un programma di fornitura gratuita alle famiglie indigenti di prodotti tipici della panificazione a lunga conservazione e di formaggi ovini, caprini e vaccini, escluso il pecorino romano, prodotti da aziende aventi sede operativa o unità locali site nel territorio regionale (missione 12 - programma 04 - titolo 1).
2. Con deliberazione della Giunta regionale, approvata su proposta degli Assessori regionali competenti in materia di politiche sociali e di agricoltura è definito il programma di intervento e le relative modalità di attuazione, previa acquisizione da parte dell'Assessorato regionale dell'agricoltura e riforma agro-pastorale delle manifestazioni di interesse alla vendita da parte dei produttori aventi sede operativa nel territorio regionale i quali, contestualmente, comunicano, limitatamente al settore lattiero-caseario, l'entità delle giacenze disponibili e il quantitativo di latte lavorato relativamente alla campagna lattiero-casearia 2019-2020. La deliberazione è adottata previo parere della Commissione consiliare competente per materia che si esprime entro dieci giorni. Decorso tale termine il parere si intende favorevolmente espresso e la Giunta regionale adotta gli atti definitivi.
Art. 32. Disposizioni a favore di consorzi di bonifica
1. È autorizzata, per l'anno 2020, l'ulteriore spesa di euro 2.000.000 per le finalità e con le modalità di cui all'articolo 31, comma 3, della
Capo VI
Disposizioni in materia di opere pubbliche
Art. 33. Disposizioni in materia di opere pubbliche ed interventi per la ripresa dell'economia nei territori della Sardegna dopo l'emergenza Covid-19. Modifiche all'articolo 5 della
1. Nel secondo periodo del comma 13 dell'articolo 5 della
2. Fino al 31 dicembre 2021 le stazioni appaltanti concedono un pagamento in acconto fino al 30 per cento del corrispettivo dovuto sul residuo dei lavori, in corso di esecuzione, ancora da effettuare nell'ambito di contratti pubblici, di atti aggiuntivi e di atti di sottomissione già stipulati. L'importo è erogato all'appaltatore entro quindici giorni dalla richiesta ed è subordinato alla costituzione di garanzia fideiussoria bancaria o assicurativa di importo pari all'anticipazione. La restituzione avviene proporzionalmente nei successivi pagamenti all'appaltatore. La garanzia è rilasciata da imprese bancarie autorizzate ai sensi del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385 (Testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia), o assicurative autorizzate alla copertura dei rischi ai quali si riferisce l'assicurazione e che rispondano ai requisiti di solvibilità previsti dalle leggi che ne disciplinano la rispettiva attività. La garanzia può essere, inoltre, rilasciata dagli intermediari finanziari iscritti nell'albo degli intermediari finanziari di cui all'articolo 106 del
3. Al fine di non vanificare il sostegno finanziario assicurato dall'Amministrazione regionale a favore della prima casa di abitazione ed in considerazione della attuale fase di emergenza derivante dall'interruzione delle principali attività economiche dovute all'emergenza Covid-19, è autorizzata la concessione di un contributo finanziario ai mutuatari già beneficiari del contributo regionale per l'acquisto o la ristrutturazione della prima casa di abitazione con rate in scadenza in data successiva all'entrata in vigore della presente legge, a copertura dei maggiori oneri sostenuti per il pagamento degli interessi derivanti dalla sospensione del pagamento delle rate, richiesta dal mutuatario. La sospensione non può superare i diciotto mesi.
4. Con deliberazione della Giunta regionale, approvata su proposta dell'Assessore regionale competente in materia, da adottarsi entro trenta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, sono definiti i criteri, le modalità di erogazione e i termini per l'attuazione degli interventi di cui al comma 3 anche con l'incremento delle risorse a ciò destinate e stanziate in conto della missione 08 - programma 02 - titolo 2 del bilancio regionale per gli anni 2020-2022. La deliberazione è adottata previo parere della Commissione consiliare competente per materia che si esprime entro dieci giorni. Decorso tale termine il parere si intende favorevolmente espresso e la Giunta regionale adotta gli atti definitivi.
5. L'importo concesso ai sensi del comma 3, cumulato ad altre eventuali contribuzioni pubbliche per l'abbattimento degli stessi interessi, non può superare l'importo complessivo degli interessi maturati sul debito residuo durante il periodo di sospensione. Con la deliberazione di cui al comma 4 sono disciplinate, inoltre, le modalità di riconoscimento e trasferimento dei maggiori oneri in conto interessi in favore degli istituti di credito, per effetto della presente legge.
Capo VII
Disposizioni in materia di trasporti
Art. 34. Compensazioni alle aziende di autotrasporto
1. È autorizzata, per l'anno 2020, nel limite complessivo di euro 5.000.000, la concessione di sovvenzioni a favore delle aziende di autotrasporto operanti in Sardegna che abbiano subìto perdite in ragione dello squilibrio generato tra servizi in uscita ed in entrata nell'Isola, a seguito del blocco della movimentazione delle merci determinato dai provvedimenti di contenimento del Covid-19 (missione 10 - programma 04 - titolo 1).
1 bis. Per l'attuazione della misura di cui al comma 1, la Regione si avvale della società in house SFIRS Spa e ai relativi oneri, quantificati per l'anno 2020 in euro 25.000 e per l'anno 2021 in euro 130.000, si provvede per l'anno 2020 a valere sulle risorse già autorizzate con il medesimo comma 1 e per l'anno 2021 a valere sulle risorse iscritte in conto della missione 10 - programma 02 - titolo 1 [18].
2. La Giunta regionale, con propria deliberazione, adottata su proposta dell'Assessore competente in materia, definisce i criteri e le modalità di attuazione della misura di cui al comma 1, tenendo conto delle perdite sulle singole tratte accertate comparativamente nel medesimo periodo di riferimento tra il presente anno e la media del triennio precedente. La deliberazione è adottata previo parere della Commissione consiliare competente per materia che si esprime entro dieci giorni. Decorso tale termine il parere si intende favorevolmente espresso e la Giunta regionale adotta gli atti definitivi.
3. I contributi di cui al presente articolo sono cumulabili con analoghe misure previste a favore dei medesimi beneficiari dalla presente legge o da norme statali e regionali adottate per fare fronte all'emergenza epidemiologica da Covid-19, fino alla concorrenza del contributo previsto per ciascuna categoria di beneficiari dal presente articolo.
4. I contributi previsti dal presente articolo sono concessi nei limiti e alle condizioni previsti dal
Art. 35. Misure straordinarie per i servizi di collegamento diurno e notturno con le Isole di San Pietro, La Maddalena e l'Asinara
1. Nei limiti e per gli effetti di cui all'articolo 106 del
2. Il compenso integrativo di cui al comma 1 è calcolato per ciascun mese, o frazione di mese, in misura pari alla differenza fra i ricavi previsti nel piano economico finanziario (PEF) per il medesimo periodo e quelli effettivamente conseguiti, detratta la differenza tra i costi previsti nel PEF e quelli effettivamente sostenuti.
3. Per l'attuazione degli interventi di cui al presente articolo è autorizzata, per l'anno 2020, la spesa pari a euro 5.000.000 (missione 10 - programma 03 - titolo 1).
Art. 36. Autorizzazioni di spesa
1. Per le finalità di cui all'articolo 5, comma 31, della
2. Per le finalità di cui alla
3. Lo stanziamento di bilancio per l'anno 2020 destinato a finanziare gli interventi previsti dall'articolo 5, comma 33, della
4. Esclusivamente per l'anno 2020, le risorse relative all'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 5, comma 38 alla
Capo VIII
Disposizioni finali
Art. 37. Istituzione cabina di regia
1. Presso l'Assessorato competente in materia di lavoro è istituita, senza maggiori oneri per il bilancio regionale, una cabina di regia per il coordinamento e il monitoraggio dell'attuazione della presente legge.
2. Con deliberazione della Giunta regionale, approvata su proposta dell'Assessore regionale competente in materia di lavoro, sono definiti i criteri e le modalità di attuazione dell'istituzione dell'organismo di cui al comma 1. La deliberazione è adottata previo parere della Commissione consiliare competente per materia che si esprime entro dieci giorni. Decorso tale termine il parere si intende favorevolmente espresso e la Giunta regionale adotta gli atti definitivi
Art. 38. Ambito di applicazione
1. Le disposizioni contenute nei capi da II a IV non si applicano al settore primario dell'agricoltura, allevamento e pesca, fatto salvo quanto disposto dall'articolo 12 [19].
2. I destinatari della
Art. 39. Abrogazioni
1. Gli articoli 3 e 5 della
Art. 40. Norma finanziaria
1. Agli oneri derivanti dalla presente legge, quantificati per l'anno 2020 in euro 186.190.000, per l'anno 2021 in euro 12.015.000 e per l'anno 2022 in euro 2.575.000, si provvede, per l'anno 2020 quanto a euro 185.190.000 con le maggiori entrate e le riduzioni di spesa ed utilizzi di cui all'allegato n. 1, tabella A (Prospetto dimostrativo delle coperture finanziarie) allegata alla presente legge e quanto a complessivi euro 1.000.000 mediante le risorse sussistenti presso la SFIRS Spa relative all'articolo 15, commi 1 e 3. Per gli anni 2021 e 2022 si provvede con le maggiori entrate e le riduzioni di spesa ed utilizzi di cui all'allegato n. 1, tabella A (Prospetto dimostrativo delle coperture finanziarie).
2. Nel bilancio di previsione regionale per gli anni 2020-2022 sono introdotte le variazioni in termini di competenza e di cassa di cui agli allegati 2a (Variazione in aumento e diminuzione dell'entrata tra tipologie e titoli) e 2b (Variazioni in aumento e in diminuzione delle spese per missioni, programmi e titoli) annessi alla presente legge.
Art. 41. Entrata in vigore
1. La presente legge entra in vigore il giorno della sua pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione autonoma della Sardegna (BURAS).
Allegati
(Omissis)
[1] Lettera così modificata dall'art. 4 della
[2] Comma inserito dall'art. 4 della
[3] Lettera così modificata dall'art. 4 della
[4] Comma così modificato dall'art. 11 della
[5] Lettera così modificata dall'art. 2 della
[6] Lettera così modificata dall'art. 2 della
[7] Comma aggiunto dall'art. 3 della
[8] Comma così modificato dall'art. 3 della
[9] Lettera abrogata dall'art. 1 della
[10] L'autorizzazione di spesa di cui al presente comma è stata modificata dall'art. 4 della
[11] Articolo inserito dall'art. 5 della
[12] Articolo inserito dall'art. 5 della
[13] Lettera così modificata dall'art. 6 della
[14] L'autorizzazione di spesa di cui al presente comma è stata abrogata dall'art. 10 della
[15] Articolo inserito dall'art. 1 della
[16] Il termine di cui al presente comma è stato prorogato al periodo ottobre 2021-gennaio 2022 dall'art. 7 della
[17] Per una proroga del termine di cui al presente comma, vedi l'art. 6 della
[18] Comma aggiunto dall'art. 13 della
[19] Comma così modificato dall'art. 4 della