Settore: | Codici regionali |
Regione: | Sardegna |
Materia: | 5. finanza e contabilità |
Capitolo: | 5.2 norme finanziarie e di bilancio |
Data: | 22/01/1990 |
Numero: | 1 |
Sommario |
Art. 1. Autorizzazione alla contrazione di mutui. |
Art. 2. Determinazione delle spese di carattere pluriennale e rideterminazione di altre spese. |
Art. 3. Fondi globali. |
Art. 4. Fondo indistinto per opere pubbliche, per incentivi alle imprese. |
Art. 5. Quinto programma triennale opere pubbliche di cui al capo I della L.R. 45/1976. |
Art. 6. Progetti comunali finalizzati all'occupazione. |
Art. 7. Emergenza idrica - Opere di invaso e di trasporto delle acque. |
Art. 8. Emergenza idrica. Interventi immediati. |
Art. 9. Applicazione del capo IV della legge regionale n. 45 del 1976. |
Art. 10. Aggiornamento dei programmi di opere pubbliche. |
Art. 11. Modalità di pagamento per le opere pubbliche. |
Art. 12. Modifiche ed integrazioni alla legge regionale 22 aprile 1987, n. 24. |
Art. 13. Autorizzazioni di spese varie. |
Art. 14. Infrastrutture per le aziende artigiane (P.I.P.) |
Art. 15. Interventi di edilizia sanitaria e di rinnovo tecnologico di cui all'art. 20 della legge 11 marzo 1988, n. 67 Triennio 1988/1990. |
Art. 16. Cento polifunzionale del Comune di Iglesias. |
Art. 17. Edifici di culto. |
Art. 18. Edilizia residenziale. |
Art. 19. Destinazione della quota derivante dalla «Legge pluriennale per l'attuazione di interventi programmati in agricoltura» Legge n. 752 del 1986. |
Art. 20. Consorzio latterie sociali «Sardegna». |
Art. 21. Modifiche ed integrazioni alla legge regionale 8 gennaio 1986, n. 1. |
Art. 22. Promozione e commercializzazione dei prodotti agricoli. |
Art. 23. Formazione proprietà coltivatrice. |
Art. 24. Fondo anticipazioni organismi cooperativi. |
Art. 25. Consorzio di bonifica dell'agro di Tortoli. |
Art. 26. Attuazione del Programma nazionale di interesse comunitario (P.N.I.C.). |
Art. 27. Programma integrato. Mediterraneo Sardegna (P.I.M.) |
Art. 28. Fondo legge regionale 66 del 1976. |
Art. 29. Aumento Capitale sociale S.F.I.R.S. |
Art. 30. Agevolazioni per l'innovazione tecnologica delle piccole e medie aziende industriali e di quelle artigiane. |
Art. 31. Piccole e medie imprese industriali. |
Art. 32. Consorzio per il nucleo di industrializzazione di Tortoli-Arbatax. |
Art. 33. Artigianato. |
Art. 34. Contributi in conto occupazione alle imprese artigiane. |
Art. 35. Mutui per l'industria alberghiera e turistica. |
Art. 36. Contributo al consorzio per l'assistenza alle piccole e medie imprese. |
Art. 37. Organi deliberanti provvidenze creditizie al settore commercio. |
Art. 38. Partecipazione della Regione ad enti, consorzi e società. |
Art. 39. Aziende di trasporto. Contributi per il ripiano dei disavanzi di esercizio e per investimenti. |
Art. 40. Azienda consorziale trasporti di Cagliari. |
Art. 41. Ripiano disavanzi di esercizio alle aziende di trasporto. |
Art. 42. Fondo regionale compensativo delle minori entrate per tariffe agevolate. |
Art. 43. Interventi sugli stagni. |
Art. 44. Interventi a favore della pesca. |
Art. 45. Servizio antincendi. |
Art. 46. Depurazione reflui industrie olearie e casearie. |
Art. 47. Finanziamenti ai Comuni per lo svolgimento delle funzioni attribuite dal decreto Presidente della Repubblica n. 348 del 1979. |
Art. 48. Conferenza regionale della cooperazione. |
Art. 49. Programma di formazione professionale. |
Art. 50. Commissioni esaminatrici formazione professionale. |
Art. 51. Fondo sociale. |
Art. 52. Cantieri scuola e di lavoro. |
Art. 53. Pubblica istruzione. |
Art. 54. Manutenzione edifici utilizzati dall'Ente scuole materne per la Sardegna. |
Art. 55. Interventi culturali. |
Art. 56. Interventi per attività teatrali e musicali. |
Art. 57. Interventi a favore delle scuole dirette a fini speciali. |
Art. 58. Modifiche ed integrazioni alla legge regionale 15 giugno 1978, n. 37. |
Art. 59. Modifiche alla legge regionale 14 settembre 1987. n. 37 (E.R.S.U.). |
Art. 60. Finanziamenti per l'attività istituzionale di enti ed organismi con finalità didattiche e socioculturali. |
Art. 61. Campionati mondiali calcio 1990. Provvedimenti per manifestazioni collaterali. |
Art. 62. Modifiche all'articolo 129 della legge regionale 4 giugno 1988, n. 11. |
Art. 63. Contributo straordinario all'Ente Autonomo del Flumendosa. |
Art. 64. Investimenti delle unità sanitarie locali. |
Art. 65. Assistenza sociale. |
Art. 66. Ricoveri fuori della Regione. Legge Regionale n. 14 del 1986. |
Art. 67. Finanziamenti ai consultori familiari. |
Art. 68. Rimborsi alle unità sanitarie locali. |
Art. 69. Abolizione dell'obbligo del marchio comunale. |
Art. 70. Fondo integrativo trattamento di quiescenza del personale alla legge regionale 26 agosto 1988, n. 32 dell'Amministrazione regionale. |
Art. 71. Fondo accordi sindacali. |
Art. 72. Modifiche ed integrazioni alla legge regionale 5 giugno 1989, n. 24. |
Art. 73. Modificazioni ed integrazioni alla legge regionale 26 agosto 1988, n. 32. |
Art. 74. Stato di attuazione delle attività gestite mediante contabilità speciali e dell'assistenza sanitaria. |
Art. 75. Copertura finanziaria. |
Art. 76. |
§ 5.2.26 - L.R. 22 gennaio 1990, n. 1. [1]
Disposizioni per la formazione del bilancio annuale della Regione (Legge finanziaria 1990).
(B.U. 22 gennaio 1990, n. 4 - S.O. n. 1).
CAPO I
DISPOSIZIONI DI CARATTERE FINANZIARIO
Art. 1. Autorizzazione alla contrazione di mutui.
1. L'Amministrazione regionale è autorizzata, ai sensi dell'articolo 37 della
2. I mutui sono stipulati ad un tasso effettivo massimo del 13 per cento annuo, oneri fiscali esclusi, e per la durata massima dell'ammortamento di 15 anni.
3. Alla stipulazione dei mutui autorizzati si provvede in relazione alle effettive esigenze di cassa della Regione.
4. Il pagamento delle annualità di ammortamento dei mutui è garantito alla Regione mediante l'iscrizione nei bilanci di previsione della stessa, per tutta la durata dei mutui medesimi, delle somme occorrenti per l'effettuazione dei pagamenti.
5. In via sussidiaria la Regione può dare incarico al proprio tesoriere del versamento a favore degli istituti mutuanti delle rate di ammortamento dei mutui alle scadenze stabilite, autorizzando lo stesso ad accantonare, con precedenza su ogni altro pagamento e sul totale di tutte le entrate riscosse, le somme necessarie in ogni anno finanziario per gli adempimenti di cui al precedente comma.
6. L'onere relativo alle rate di ammortamento dei mutui di cui al presente articolo, comprensivo dei corrispondenti oneri fiscali, è valutato in lire 38.687.000.000 dal 1991 al 2005.
7. Le singole rate di ammortamento trovano copertura finanziaria a partire dall'anno 1991 con le successive leggi di bilancio.
8. L'ammortamento dei mutui di cui al presente articolo non può decorrere da data anteriore al 1° gennaio 1991.
9. L'autorizzazione a contrarre i mutui di cui presente articolo cessa con il 31 dicembre 1990; di conseguenza, le entrate da mutui stipulati entro detto termine e non riscossi vengono iscritte tra i residui attivi; le entrate da mutui autorizzati, ma non stipulati entro detto termine, costituiscono minori entrate e concorrono, come tali, a determinare le risultanze finali nell'esercizio 1990.
10. L'autorizzazione cessata può essere rinnovata nell'anno finanziario successivo con i provvedimenti legge previsti dell'articolo 37 della legge regionale maggio 1983, n. 11.
Art. 2. Determinazione delle spese di carattere pluriennale e rideterminazione di altre spese.
1. Le spese di cui le norme vigenti non determinino gli stanziamenti da iscrivere nel bilancio o far rinvio alla legge finanziaria, restano stabilite, per l'anno finanziario 1990, nelle somme indicate nei rispettivi capitoli.
2. Le spese di cui le norme vigenti determinano gli stanziamenti da iscrivere nel bilancio per l'anno finanziario 1990 sono confermate - salve le diverse determinazioni contenute nella presente legge - nelle somme autorizzate dalle norme medesime; nei casi in cui norme anzidette determinino soltanto l'importo minimo o massimo degli stanziamenti, questi restano stabiliti nelle somme indicate nei rispettivi capitoli.
3. L'autorizzazione di spesa di cui all'articolo della
4. In relazione all'avanzo di amministrazione presunto verificatosi alla chiusura del consuntivo all'esercizio 1988 è soppressa, relativamente al bilancio per l'anno 1990, l'iscrizione della somma di L. 53.518.000, prevista dall'articolo 3 - terzo comma - della
Art. 3. Fondi globali.
1. Nelle tabelle A e B, allegate alla presente legge, sono indicate le voci da iscrivere nei fondi speciali per il finanziamento dei provvedimenti legislativi che si prevede possano essere approvati nel corso dell'anno 1990.
2. I rispettivi importi di detti fondi restano determinati nel seguente modo:
a) fondo speciale spese correnti (fondi regionali - cap. 03016) L. 22.410.000.000:
b) fondo speciale spese conto capitale (fondi regionali cap. 03017) L. 16531.000.000.
CAPO II
DISPOSIZIONI IN MATERIA DI OPERE PUBBLICHE E DI EDILIZIA RESIDENZIALE
Art. 4. Fondo indistinto per opere pubbliche, per incentivi alle imprese.
1. Sono istituiti nel bilancio di previsione della Regione per l'anno finanziario 1990 i capitoli 03020 e 03021 denominati «Fondo per il finanziamento di programmi di opere pubbliche, per incentivi alle imprese e per indennizzi alle aziende agricole danneggiate dalla siccità», rispettivamente per «quota di mezzi propri della Regione» e per «quota di assegnazioni statali»; le disponibilità di cui al capitolo 03020 sono destinate anche al finanziamento per il Piano per il lavoro.
2. Alle dotazioni di tali fondi, pari, rispettivamente, a L. 481.400.000.000 ed a L. 55.000.000.000 concorrono le disponibilità derivanti dalle sospensioni e differimenti di spesa di cui ai seguenti commi, nonché al successivo articolo 5 ed elencate nella tabella C) allegata alla presente legge.
3. L'utilizzazione dei «fondi» e disposta con successiva legge regionale.
4. Fino alla entrata in vigore della legge regionale di cui al precedente comma ed a parziale deroga dello stesso, si procede, con decreto dell'Assessore della programmazione bilancio ed assetto del territorio da registrarsi alla Corte dei Conti, su conforme deliberazione della Giunta regionale, al trasferimento dal capitolo 03020 ai capitoli relativi ai «progetti speciali» ed ai «progetti comunali» approvati ai sensi degli articoli 92 e 94 della
Il trasferimento dei fondi per i progetti speciali cui all'articolo 92 della
Per l'anno finanziario 1990 l'erogazione ai comuni delle quote loro spettanti ai sensi dell'articolo 94 della
5. La quota di L. 5.000.000.000, relativa alla realizzazione di un programma di interventi di valorizzazione ambientale infrastrutturale del territorio nelle aree urbane di Iglesias - Carbonia, Olbia, Tempio e Lanus Tortoli, posta, all'articolo 117, primo comma, della
6. La quota di L. 7.000.000.000, relativa alla realizzazione del complesso dei servizi turistici integrati congressuali - sportivo - culturali nel Comune di Alghe posta dall'articolo 79, sesto comma, della
Art. 5. Quinto programma triennale opere pubbliche di cui al capo I della
1. La spesa di L. 95.000.000.000, prevista per l'anno finanziario 1990 dall'articolo 5 della
- 1989 - 1990 di opere pubbliche di cui al capo I della legge regionale 6
settembre 1976, n. 45, è differita quanto a 45.000.000.000 all'anno 1991 e
quanto a L. 50.000.000.0 all'anno 1992 (cap. 08015).
2. A parziale modifica ed integrazione dell'articolo 26 della
3. Compatibilmente con la situazione e le esigenze di cassa del conto corrente attivato ai sensi del precedente comma, e con imputazione alle relative disponibilità, l'Assessore regionale dei lavori pubblici autorizza, a' termini dell'articolo 4, secondo comma, della
4. La quota di lire 20 000.000 000, relativa all'attuazione del quarto programma triennale di opere pubbliche (anni 1985-1986-1987) di cui al capo I della
5. [2]
Art. 6. Progetti comunali finalizzati all'occupazione. [3]
Art. 7. Emergenza idrica - Opere di invaso e di trasporto delle acque.
1. E' autorizzata, per l'anno 1990, la spesa di lire 15.400.000.000 (cap. 08035/12) per studi, ricerche, analisi di fattibilità, indagini, progettazioni, opere di invaso, trasporto, distribuzione della risorsa idrica e opere idrauliche in genere [4].
2. Le spese di cui al primo comma sono effettuate a titolo di anticipazione sulle future assegnazioni statali spettanti alla Regione per l'attuazione dei programmi regionali di sviluppo di cui alla legge 1° marzo 1986, n. 64, settore «risorse idriche» ed azione organica n. 4 nonché su ogni altra assegnazione statale e/o comunitaria [5].
3. L'Assessore della programmazione, bilancio ed assetto del territorio, su conforme deliberazione della Giunta regionale adottata su proposta dell'Assessore regionale medesimo di concerto con l'Assessore regionale dei lavori pubblici, è autorizzato a reintegrare, con propri decreti da registrarsi alla Corte dei conti, le anticipazioni di cui al secondo comma mediante trasferimento delle relative somme da prelevarsi dai pertinenti capitoli di bilancio istituiti per l'erogazione dei benefici previsti dai predetti settore «risorse idriche» ed azione organica n. 4 (capp. 23200 e 23200/08) o dai capitoli di nuova istituzione [6].
4. Le maggiori spese, ovvero le spese non rimborsate dallo Stato e/o dalla Comunità Economica Europea [7] restano a carico del capitolo di bilancio indicato al primo comma.
5. Le opere di invaso e di trasporto della risorsa idrica di cui al primo comma comprese le indagini sui terreni e sulle rocce preliminari alla loro progettazione, da realizzare nel territorio della Sardegna, sono classificate di rilevanza regionale ai sensi dell'articolo 5 della
6. Le opere di distribuzione interna della risorsa idrica di cui al presente articolo da realizzare nel territorio della Sardegna sono classificate di competenza degli enti interessati ai sensi dell'articolo 1 della
7. Per tutti gli interventi e le opere disciplinati dal presente articolo, in quanto di esclusivo interesse regionale, ancorchè non finanziati dalla Regione, si applicano le disposizioni di cui alla
Art. 8. Emergenza idrica. Interventi immediati.
1. E' autorizzata per l'anno 1990 la spesa di lire 53.000.000.000 (cap. 08036/13) per interventi diretti a superare l'emergenza idrica del breve periodo derivante da carenze infrastrutturali nel settore e relativi ad opere di captazione, accumulo, trasporto e distribuzione delle risorse idriche.
2. Agli interventi di cui al presente articolo si applicano le procedure previste dalla
3. Le spese di cui ai primo comma sono effettuate a titolo di anticipazione sulle future assegnazioni statali spettanti alla Regione per l'attuazione dei programmi regionali di sviluppo di cui alla legge 1° marzo 1986, n. 64, settore «risorse idriche» ed azione organica 4.
4. L'Assessore regionale della programmazione, bilancio ed assetto del territorio, su conforme deliberazione della Giunta regionale adottata su proposta dell'Assessore medesimo di concerto con l'Assessore regionale dei lavori pubblici, è autorizzato a reintegrare, con propri decreti da registrarsi alla Corte dei conti, le anticipazioni di cui al terzo comma, mediante trasferimento delle relative somme da prelevarsi dai pertinenti capitoli di bilancio istituiti per l'erogazione dei benefici previsti dai predetti settore «risorse idriche» ed azione organica n. 4 (capp. 23200 e 23200/08).
5. Le maggiori spese ovvero le spese non rimborsate dallo Stato restano a carico del capitolo di bilancio indicato al primo comma.
6. Con lo stanziamento di cui al precedente primo comma si fa fronte alle quote a carico della Regione per l'esecuzione di interventi urgenti di costruzione, ampliamento, adeguamento, ristrutturazione e potabilizzazione di acquedotti da realizzare col parziale ricorso a mutui contratti con la Cassa depositi e prestiti e con onere di ammortamento a totale carico dello Stato.
Art. 9. Applicazione del capo IV della
1. Per la concessione delle provvidenze di cui all'articolo 17 della
- lire 1.200.000.000 per i servizi acquedottistici, per gli impianti di sollevamento acque e di potabilizzazione (cap. 08030);
- lire 4.900.000.000 per i servizi di fognature e per gli impianti di depurazione (cap. 05014/06);
- lire 4200.000.000 per i servizi di smaltimento de rifiuti solidi (cap. 05014/07).
2. Le provvidenze di cui il precedente comma sono erogate secondo i criteri indicati nell'articolo della
3. Il termine per la presentazione delle domande è stabilito in 93 giorni dalla data di pubblicazione del la presente legge sul Bollettino Ufficiale della Regione
4. Per l'anno 1990 è sospesa l'esecutività dell'articolo 18 della
Art. 10. Aggiornamento dei programmi di opere pubbliche.
1. Al fine di agevolarne la verifica ed accelerarne l'esecuzione, l'Amministrazione regionale è autorizzata ad apportare, entro l'anno 1990, modifiche ed integrazioni ai programmi di opere pubbliche in corso realizzazione o da realizzare con l'utilizzazione di stanziamenti disposti a tutto il 31 dicembre 1989, anche con l'inserimento di nuovi interventi e l'eliminazione altri non più attuali, secondo la procedura di cui all'articolo 4, lettera i), della
2. I relativi interventi devono riferirsi ad opere che siano «immediatamente eseguibili» in quanto possa procedere alla consegna dei lavori entro cento cinquanta giorni dalla data di approvazione dei programmi.
Art. 11. Modalità di pagamento per le opere pubbliche.
1. I versamenti di cui all'articolo 4 della
- 25 per cento contestualmente all'emissione del provvedimento di concessione;
- ulteriore 30 per cento per spese sostenute nella misura del 20 per cento dello stesso importo di concessione;
- ulteriore 30 per cento per spese sostenute nella misura del 50 per cento dello stesso importo di concessione;
- fino all'ulteriore 15 per cento per spese sostenute nella misura del 80 per cento dello stesso importo di concessione [11].
2. L'importo delle spese sostenute è certifica da apposita dichiarazione sottoscritta dal legale rappresentante dell'Ente concessionario.
3. L'erogazione di finanziamenti come disciplina ai commi precedenti è estesa alle concessioni relative ai «progetti FIO» finanziati con fondi di cui a legge 1° marzo 1986, n 64, ed alla deliberazione CIPE assunta in data 12 maggio 1988 ed agli interventi straordinari di cui alla legge 1° marzo 1986, n. 64.
Art. 12. Modifiche ed integrazioni alla
Art. 13. Autorizzazioni di spese varie.
1. Nei sottoindicati capitoli del bilancio della Regione per l'anno 1990 sono autorizzati i seguenti stanziamenti:
Cap. 08035-04 - contributi agli enti locali per la realizzazione di acquedotti, fognature ed impianti di depurazione
L. 200.000.000
Cap. 08035-10 - contributi per l'esecuzione di acquedotti
L 244.000.000
Cap. 08230-01 - spese per la liquidazione all'Ufficio registro dell'imposta di bollo in modo virtuale per il rilascio di certificati d'iscrizione sull'«albo appaltatori di opere pubbliche»
L. 50.000.000
Cap. 08239 - spese per la notifica di atti
L. 5.000.000
Art. 14. Infrastrutture per le aziende artigiane (P.I.P.)
1. E' autorizzata nell'anno 1990 la spesa di lire 15.000.000.000 (cap. 09052) per la concessione di finanziamenti destinati al reperimento ed alla attrezzatura di aree da destinare all'insediamento di aziende artigiane e di unità produttive di piccole dimensioni interesse locale.
2. Lo stanziamento di cui al precedente comma destinato alla concessione dei finanziamenti previsti dal paragrafo 23, lett. b) del programma d'intervento per l'anno 1985 di cui alla
Art. 15. Interventi di edilizia sanitaria e di rinnovo tecnologico di cui all'art. 20 della
1. Ai fini dell'attuazione del programma pluriennale di interventi in materia di ristrutturazione edilizia e di ammodernamento tecnologico del patrimonio sanitario pubblico, di realizzazione di residenze per anziani e soggetti non autosufficienti di cui all'articolo 20 della
2. Per il finanziamento delle quote del 5 per cento della spesa relativa agli interventi considerati nel programma di cui al precedente comma, cui deve far fronte la Regione, l'Assessore regionale della programmazione, bilancio e assetto del territorio provvede, con la procedura di cui al precedente comma, al trasferimento dei corrispettivi importi dal capitolo 12139/02 ai citati capitoli 08070 e 12172/01.
3. Sul capitolo 12139/02 fanno carico le spese per l'esecuzione degli studi di fattibilità ed ogni altra attività propedeutica necessari per la predisposizione del programma di interventi.
4. Le opere pubbliche ricomprese nel programma di cui al presente articolo sono classificate opere di competenza della Regione ai sensi dell'articolo 5 della
Art. 16. Cento polifunzionale del Comune di Iglesias.
1. In conseguenza dell'economia di lire 5.000.000.000 realizzatisi al 31 dicembre 1988 sullo stanziamento di lire 25.000.000.000 disposto dall'articolo 7 della
Art. 17. Edifici di culto.
1. E' autorizzata, nell'anno 1990, la spesa di lire 6.000.000.000 (cap. 08033/01) per il restauro ed il consolidamento di edifici di culto nonché di chiese di particolare interesse storico ed artistico.
Art. 18. Edilizia residenziale.
1. Lo stanziamento disposto, per l'esercizio finanziario 1988, dall'articolo 30 della
- sino alla concorrenza di lire 4.000.000.000, per la concessione sulle cooperative edilizie ammesse a finanziamento ai sensi dell'articolo 5, quindicesimo comma, della
- sino alla concorrenza di lire 1.000.000.000 per l'attuazione del programma di intervento destinato al recupero dei centri storici previsto dall'articolo 23, secondo comma, della
2. Lo stanziamento disposto dall'articolo 28 della
3. I finanziamenti di cui al comma precedente sono concessi, prescindendo dalle classi demografiche dei Comuni di cui al punto 17) del citato titolo di spesa 8.32/I, in attuazione dello stesso titolo di spesa e dei programmi di intervento già deliberati dalla Giunta regionale alla data del 31 dicembre 1988.
4. Qualora i Comuni beneficiari dei finanziamenti già concessi ai sensi del titolo di spesa di cui al precedente comma ed erogati dalla Regione alla data del 31 dicembre 1988, non li abbiano utilizzati neanche parzialmente con esclusione delle spese tecniche generali, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, i finanziamenti stessi sono revocati, limitatamente agli importi non utilizzati, e le relative somme riassegnate allo stesso titolo di spesa.
5. Per finalità di cui al precedente terzo comma l'Assessore regionale dei lavori pubblici è autorizzato a predisporre appositi programmi d'intervento avvalendosi:
- dello stanziamento disposto dall'articolo 28 della
- dei rientri di cui al precedente quarto comma;
- delle ulteriori disponibilità finanziarie sul titolo di spesa 8.32/I conseguenti ad accertate economie di programma.
6. La durata del limite d'impegno di cui all'articolo 15 della
CAPO III
DISPOSIZIONI IN MATERIA DI AGRICOLTURA
Art. 19. Destinazione della quota derivante dalla «Legge pluriennale per l'attuazione di interventi programmati in agricoltura»
1. A valere sulle quote spettanti alla Regione degli stanziamenti previsti per l'applicazione della
a) contributo per le attività istituzionali del consorzi, regionale dei vini DOC della Sardegna (cap. 06021)
L 150.000.000
b) esecuzione di opere di miglioramento fondiario di lavori tendenti a completare e valorizzare le opere stesse, a delimitare i confini dei campi, a difender le pendici e a creare ombreggi o frangiventi, in applicazione dell'articolo 2 della
L. 6.000.000.000
c) esecuzione di opere di miglioramento fondiario volte al miglioramento della zootecnia e delle attività connesse, in applicazione dell'articolo 1 della
L. 11.000.000.000
d) esecuzione di opere di miglioramento fondiario relative alla acquacoltura aziendale agricola in applicazione dell'articolo 1 della
L. 3.000.000.000
e) contributi per l'esecuzione di opere di miglioramento fondiario attinenti le colture ortofrutticole e frutticole e per la costruzione, la ristrutturazione e l'ammodernamento delle strutture per la protezione delle colture, in applicazione della
L. 6.000 000.000
f) contributi per la manutenzione delle strade di trasformazione agraria costruite o ripristinate col contributo della Cassa per il Mezzogiorno e dello Stato e di quelle vicinali aperte al pubblico transito (
L. 6.500.000.000
g) contributi per le strade vicinali ed interpoderali e per gli acquedotti rurali, in applicazione dell'articolo 17 della
L. 10.000.000.000
h) contributi per l'elettrificazione agricola (artt. 15 e 17,
L. 4.000.000.000
i) concorso nel pagamento degli interessi per i mutui e i prestiti di credito agrario, in applicazione dell'articolo 12 della
L. 10.000.000.000
l) iniziative dirette dell'Amministrazione regionale per promuovere l'incremento ed il miglioramento della produzione zootecnia (cap. 06150)
L. 3.000.000.000
m) promozione dell'incremento e del miglioramento della produzione zootecnica (cap. 06151/01)
L. 1.200.000.000
n) acquisto di bestiame per il miglioramento ed il risanamento del patrimonio zootecnico in applicazione dell'articolo 17 della
L. 7.650.000.000
o) concessione di premi per il miglioramento zootecnico in applicazione dell'articolo 14 della
L. 1.700.000.000
p) concessione a favore di cooperative agricole e loro consorzi ed industrie agro-alimentari di contributi fino all'80 per cento della spesa ammessa per l'acquisto di mezzi e attrezzi destinati al trasporto dei prodotti agricoli e zootecnici secondo le modalità previste dalla
L. 1.000.000.000
q) realizzazione e acquisto di strutture, attrezzature e pertinenze occorrenti ad assicurare la raccolta, conservazione, lavorazione, trasformazione e vendita dei prodotti agricoli e zootecnici e loro sottoprodotti, nonchè ampliamento e ammodernamento di preesistenti impianti, in applicazione dell'articolo 9 della
L. 10.000.000.000 .
r) riduzione dei canoni delle utenze irrigue (cap. 06261)
L. 1.000.000.000
s) riduzione dei costi di gestione dell'irrigazione con acque provenienti da pozzi, fiumi ed altri invasi privati (cap. 06262)
L. 1.750.000.000
t) concessione del concorso nelle spese di gestione sostenute dal Consorzio di bonifica della Sardegna meridionale (cap. 06263/01)
L 4.000 000.000
u) costruzione e completamento delle strade vicinali finanziate ai sensi delle leggi regionali 20 dicembre 1982, n. 20 e n. 26 (cap. 081951/01)
L. 7.500.000.000
2. Gli impegni degli stanziamenti di cui al precedente comma sono subordinati all'accertamento dell'entrata iscritta al capitolo 21218.
3. Nelle more delle assegnazioni disposte dal CIPE l'Amministrazione regionale è autorizzata ad anticipare gli interventi di cui al primo comma con carico agli stanziamenti iscritti ai capitoli indicati nella tabella E) allegata alla presente legge; alla relativa spesa la Regione fa fronte con propri mezzi.
4. Le autorizzazioni di spesa di cui al primo comma s'intendono ridotte per un importo pari alle rispettive anticipazioni e con successiva legge regionale sarà disposto l'impiego delle quote di stanziamento resesi disponibili.
5. Le anticipazioni disposte in eccesso alle assegnazioni di cui al primo comma restano a carico del bilancio regionale.
6. Le disposizioni contenute nei precedenti commi dal secondo al quinto sono estese agli stanziamenti iscritti al capitolo 06027/01, relativo all'attuazione de gli interventi di forestazione di cui all'articolo 6 della
7. L'impegno dello stanziamento iscritto al capitolo 05025 e subordinato all'accertamento della relativa entrata in conto del capitolo 21219.
Art. 20. Consorzio latterie sociali «Sardegna».
1. In conseguenza dell'economia di lire 2.000.000.000, realizzatasi al 31 dicembre 1988, a fronte dello stanziamento previsto dall'articolo 46, secondo comma, della
Art. 21. Modifiche ed integrazioni alla
Art. 22. Promozione e commercializzazione dei prodotti agricoli.
1. E' autorizzata. nell'anno finanziario 1990, la spesa di lire 7.500.000.000 per incrementare il fondo per l'attuazione del piano di intervento nelle zone interne a prevalente economia pastorale, di cui alla
2. Ad incrementare lo stanziamento del precitato titolo e del paragrafo di spesa 6.6 è destinata una quota, pari a lire 3.500.000.000, degli interessi attivi maturati sul conto corrente bancario relativo al fondo di cui al primo comma.
3. Ai termini dell'articolo 153 della
Art. 23. Formazione proprietà coltivatrice.
1. Per la concessione del concorso nel pagamento degli interessi sui mutui previsti dalla
2. Sono abrogate le seguenti autorizzazioni di limiti d'impegno relative alla concessione delle provvidenze di cui al precedente comma:
- articolo 33 della
- articolo 8, comma quarto della
- articolo 36 della
3. E' disposto il versamento al bilancio regionale (cap. E. 36116) della somma di lire 50.000.000.000 dal «fondo regionale per lo sviluppo della proprietà coltivatrice» di cui all'articolo 2 della
Art. 24. Fondo anticipazioni organismi cooperativi.
1. L'articolo 39 della
2. E' disposto il versamento al bilancio regionale (cap. E 36115) della somma di lire 6.000.000 000 dal fondo di cui al precedente comma.
Art. 25. Consorzio di bonifica dell'agro di Tortoli.
1. L'Amministrazione regionale è autorizzata ad erogare al Consorzio di bonifica dell'agro di Tortoli un finanziamento di lire 2.700.000.000 (cap. 08264/01) quale contributo straordinario per la riduzione dei crediti vantati al 31 dicembre 1989 nei confronti del Consorzio per il nucleo di industrializzazione di Tortoli-Arbatax.
CAPO IV
DISPOSIZIONI IN MATERIA DI ALTRE ATTIVITA' ECONOMICHE
Art. 26. Attuazione del Programma nazionale di interesse comunitario (P.N.I.C.).
1. Per effetto ed in attuazione della decisione della Commissione delle Comunità europee del 30 novembre 1988, concernente il «Programma nazionale d'interesse comunitario in Italia - Regione Sardegna - (P.N.I.C.)» sono approvati i relativi piani finanziari e sono autorizzati i relativi interventi.
2. Alle quote di propria competenza per gli anni 1988-1989-1990 la Regione fa fronte con gli stanziamenti già disposti da precedenti norme di legge come indicato nella tabella D) allegata alla presente legge, nonchè con le seguenti «nuove spese» iscritte nei bilanci di previsione per gli anni finanziari 1960 e 1991:
Cap. 05080/01 - Inventario biotopi presenti nella fascia costiera
L. 1.500.000.000
Cap. 05080/03 - Valorizzazione zone umide della fascia costiera
anno 1990 L. 3.000.000.000
anno 1991 L. 1.000.000.000
Cap. 07028 - Contributi in conto capitale alle aziende artigiane
L. 16.000.000.000
Cap. 08215/05 - Itinerari pilota turistico-culturali
L. 4.710.000.000
per un totale di L. 26.210.000.000
3. Relativamente alle misure «1A - incentivazione finanziaria alle imprese turistico-ricettive ex legge regionale n. 8/1964» e «3A - ammodernamento e sviluppo dell'impresa artigiana ex legge regionale n. 40/1976» gli stanziamenti derivanti dalle quote CEE ed iscritti ai capitoli 07016/01 e 07028/02 possono essere impegnati subordinatamente alla approvazione della Commissione delle Comunità europee dei rispettivi regimi di aiuti.
Art. 27. Programma integrato. Mediterraneo Sardegna (P.I.M.)
1. A parziale modifica di quanto disposto dall'articolo 55, settimo comma, lett. a), della
2. Alla relativa spesa di L. 1.217.000.000 si fa fronte mediante prelevamento dal fondo di riserva di cui al titolo 10.4.03/I.
Art. 28. Fondo
1. E' disposto il versamento al bilancio regionale della somma di L. 100.000.000.000 dal fondo per la tutela dei livelli produttivi ed occupativi nel settore industriale di cui alla
Art. 29. Aumento Capitale sociale S.F.I.R.S.
1. E' autorizzata nell'anno 1990 la spesa di Lire 25.000.000.000 (cap. 09040) per l'aumento del capitale sociale della Società Finanziaria Industriale Rinascita Sardegna (S.F.I.R.S.).
2. Non meno della metà di tale stanziamento dovrà essere destinata dalla S.F.I.R.S. all'attuazione di un programma di promozione di iniziative industriali in comparti considerati prioritari nel quadro degli obiettivi della programmazione regionale.
3. L'accreditamento alla S.F.I.R.S. delle somme occorrenti per l'attuazione di tale programma è subordinata all'approvazione da parte della Giunta regionale, ai sensi dell'articolo 4, lett. i), della
4. Lo stanziamento di cui al capitolo 09040 è trasferito dal bilancio della Regione alla contabilità speciale di cui all'articolo 2 della legge 24 giugno 1974, n. 268, per essere attribuito al titolo di spesa 10.2.02/I del programma d'intervento per gli anni 1986-1987 di detta legge, approvato dal CIPE il 21 gennaio 1988.
Art. 30. Agevolazioni per l'innovazione tecnologica delle piccole e medie aziende industriali e di quelle artigiane. [14]
Art. 31. Piccole e medie imprese industriali.
1. Sono autorizzate, nell'anno 1990, le spese di
Art. 32. Consorzio per il nucleo di industrializzazione di Tortoli-Arbatax.
1. L'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere al Consorzio per il nucleo di industrializzazione di Tortoli- Arbatax un contributo straordinario di L. 900.000.000 [15] per il ripiano del disavanzo accertato dalla gestione dei servizi di approvvigionamento idrico e di trattamento delle acque reflue (cap. 09027).
Art. 33. Artigianato.
1. E' autorizzato, nell'anno finanziario 1930, lo stanziamento di L. 1.000.000.000 (cap. 07029) per la concessione alle cooperative artigiane di garanzia dei contributi una tantum disposti dall'articolo 86 della
2. L'Amministrazione regionale è autorizzata ad erogare alle Confederazioni regionali dell'artigianato sardo un ulteriore contributo straordinario di Lire 1.100.000.000 (cap. 07067/02) per progetti e programmi di riqualificazione e consolidamento dell'artigianato artistico, tipico e tradizionale previa audizione delle stesse Confederazioni.
3. Lo stanziamento di
Art. 34. Contributi in conto occupazione alle imprese artigiane.
1. Per la concessione dei contributi di cui agli articoli 17 e 18 della
Art. 35. Mutui per l'industria alberghiera e turistica.
1. E' autorizzato, nell'anno 1991, lo stanziamento di L. 40.000.C00.000 per le concessioni dei mutui diretti a promuovere l'industria alberghiera e turistica in Sardegna di cui all'articolo 1 della
2. A valere sull'autorizzazione di spesa di cui al precedente comma le relative concessioni possono essere disposte nell'anno 1990; nello stesso anno 1990 eventuali acconti sulla base degli stati d'avanzamento dei lavori possono essere disposti con carico alle giacenze presenti nel fondo istituito dal citato articolo 1 della
Art. 36. Contributo al consorzio per l'assistenza alle piccole e medie imprese.
1. L'Amministrazione regionale a autorizzata ad erogare per l'anno 1990 un contributo di lire 500 000.000 al Consorzio per l'assistenza alle piccole e medie imprese costituito con
Art. 37. Organi deliberanti provvidenze creditizie al settore commercio. [16]
Art. 38. Partecipazione della Regione ad enti, consorzi e società.
1. E' autorizzata, nell'anno finanziario 1990, la spesa di L. 500.000.000 per l'attuazione degli interventi di cui all'articolo 1 della
Art. 39. Aziende di trasporto. Contributi per il ripiano dei disavanzi di esercizio e per investimenti.
1. Gli impegni degli stanziamenti iscritti ai capitoli 13002 e 13025 sono subordinati all'accertamento delle rispettive entrate previste nei capitoli 23113 e 23235.
2. Nelle more delle assegnazioni disposte dal CIPE l'Amministrazione regionale è autorizzata ad anticipare gli interventi di cui al primo comma, previsti dalla
3. Le autorizzazioni di spesa di cui al primo comma si intendono ridotte per un importo pari alle rispettive anticipazioni e con successiva legge regionale sarà disposto l'impiego delle quote di stanziamenti resesi disponibili.
4. Le anticipazioni disposte in eccesso alle assegnazioni di cui al primo comma restano a carico del bilancio regionale.
Art. 40. Azienda consorziale trasporti di Cagliari.
1. L'Amministrazione regionale è autorizzata ad erogare in favore dell'Azienda consorziale trasporti di Cagliari, una sovvenzione annua di esercizio per le ex-tranvie trasferite dallo Stato alla Regione ai sensi dell'articolo 59 del
2. La relativa spesa e valutata in annue Lire 6.000.000.000
3. Nell'anno 1990, nelle more della determinazione di cui al primo comma, ed entro i limiti della spesa autorizzata, sono concessi acconti trimestrali commisurati al 75 per cento dell'ultima sovvenzione ottenuta dall'Azienda.
Art. 41. Ripiano disavanzi di esercizio alle aziende di trasporto.
1. L'Amministrazione regionale è autorizzata a provvedere, con mezzi propri, alla erogazione alle aziende pubbliche e private concessionarie di autoservizi pubblici di linea per viaggiatori di contributi integrativi di esercizio in conto della gestione 1989.
2. I contributi sono erogati ad integrazione degli acconti o dei contributi provvisori pagati a gravare sulla quota proveniente dal fondo nazionale per il ripiano dei disavanzi di esercizio di cui all'articolo 9 della
3. La spesa per la concessione dei contributi di cui ai precedenti commi è determinata in Lire 5.000.000.000 (cap. 13003).
Art. 42. Fondo regionale compensativo delle minori entrate per tariffe agevolate.
1. Per la concessione dei contributi di cui all'articolo 57 della
Art. 43. Interventi sugli stagni.
1. E' autorizzata nell'anno 1990 la spesa complessiva di lire 4.503.000.000 (cap. 05078-08) per il completamento del canale di adduzione delle acque di mare agli impianti di stabulazione e del canale di raccolta delle acque bianche del versante aeroportuale nella laguna di Santa Gilla come interventi suppletivi a quelli in corso.
2. Lo stanziamento di cui al precedente comma e trasferito dal bilancio della Regione alla contabilità speciale di cui all'articolo 2 della
3. Per l'anno 1990 e autorizzata la spesa di lire 1.000.000.000 per la ricostituzione dei letti di sabbia degli orti dei tapes (arselle) nella valle di policoltura di Torre Vecchia di Marceddi Terralba (cap. 0507849).
4. La spesa di cui al precedente terzo comma è disposta secondo le modalità della
5. Le limitazioni di cui all'articolo 7, secondo comma, della
6. Il contributo di cui al precedente quarto o comma è erogato, quanto al trenta per cento a titolo di anticipazione ed al restante settanta per cento a successivi stati di avanzamento dei lavori di importo minimo non inferiore al venti per cento dell'ammontare complessivo dei lavori.
Art. 44. Interventi a favore della pesca.
1. Al fine di favorire la ripresa dell'attività pescherecci negli impianti di tonnare fisse che operano nelle acque dei compartimenti marittimi della Sardegna, l'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere contributi per complessive lire 350.000.000 a favore delle cooperative di pescatori e della società con sede sociale in Portoscuso che esercitino nell'anno 1990 la pesca di tonno (cap. 05098); detto contributo sarà destinato all'attivazione della campagna di pesca per l'anno 1990 ed ai conseguenti oneri di gestione, ivi compresa la manutenzione di imbarcazioni, l'acquisto, la preparazione e la manutenzione di attrezzature e reti e le retribuzioni per il personale impegnato nella campagna di pesca.
Art. 45. Servizio antincendi.
1. Per la realizzazione di strutture fisse da adibire al servizio antincendi e della relativa rete radiotelefonica, l'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 130 secondo comma, della
Art. 46. Depurazione reflui industrie olearie e casearie.
1. E' autorizzata, mediante l'affidamento in regime di concessione alla Società investimenti programma alimentare sardo (S.I.P.A.S.) la realizzazione di un sistema regionale atto alla soluzione dei problemi derivanti dalle acque di vegetazione della molitura delle olive e dal siero/scotta della lavorazione del latte.
2. Alla relativa spesa, quantificata in complessive lire 83.060.000.000, si fa fronte, per il 50 per cento col contributo concesso dalla Commissione delle Comunità europee con decisione del 30 novembre 1988 (cap. 09036/02), e per la restante quota con mezzi propri della Regione; a tal fine la spesa di lire 41.530.000.000 è autorizzata in ragione di lire 20.000.000.000 nel 1990 e in ragione di lire 21.530.000.000 nel 1991 (cap. 09036/01).
3. E' autorizzata, nell'anno 1991, l'ulteriore spesa di lire 2.400.000.000 per la gestione dell'intero sistema di cui al primo comma, ugualmente mediante affidamento in regime di concessione alla S.I.P.A.S. S.p.A. (cap. 09036/03).
CAPO V
DISPOSIZIONI DIVERSE
Art. 47. Finanziamenti ai Comuni per lo svolgimento delle funzioni attribuite dal decreto Presidente della Repubblica n. 348 del 1979.
1. L'Amministrazione regionale, al fine di assicurare lo svolgimento delle funzioni attribuite ai Comuni della Sardegna in base al
2. Detto stanziamento è così suddiviso
- lire 10.764.000.000 (cap. 04162) da ripartire tra i Comuni della Sardegna:
a) per lire 5.382.000.000 in proporzione alla popolazione residente in ciascun Comune, secondo i dati ISTAT:
b) per lire 5.382.000 090 in misura uguale fra tutti i Comuni, fermo restando che con le somme assegnate ciascun Comune dovrà garantire, prioritariamente, la fornitura gratuita dei libri di testo agli alunni delle scuole elementari, le rimanenti somme potranno essere utilizzate anche per il finanziamento delle spese connesse all'ampliamento delle piante organiche conseguente all'esercizio delle funzioni attribuite con il
- lire 312.000.000 (cap. 11032) da ripartire tra i Comuni di Cagliari e Sassari Per il finanziamento dei posti gratuiti di studio per convittori o semiconvittori rispettivamente presso i convitti nazionali «Vittorio Emanuele» di Cagliari e «Canopoleno» di Sassari in ragione del numero dei beneficiari riferiti all'anno scolastico 1990-1991.
3. E' autorizzata, per gli interventi di cui al precedente comma e relativi ai posti gratuiti di studio l'ulteriore spesa di lire 88.000.000 da sostenersi con mezzi propri della Regione (cap. 11032/01).
Art. 48. Conferenza regionale della cooperazione.
1. E' autorizzata nell'anno 1990 la spesa di lire 500.000.000 per l'organizzazione della seconda conferenza regionale sarda della cooperazione (cap. 10130).
Art. 49. Programma di formazione professionale.
1. E' sospesa, nell'anno finanziario 1990, l'applicazione della misura della spesa per abitante indicata dall'articolo 31 della
2. La quota di mezzi propri della Regione da destinare alla realizzazione del programmi di informazione professionale nel 1990 è determinata in lire 69.800.000.000 (cap. 10001).
3. La spesa di cui all'articolo 4 della
4. E' autorizzato, nel 1990, il finanziamento, a valere sui fondi regionali, delle attività corsuali di prosecuzione, di cui alla
5. Il limite massimo retributivo per le convenzioni previsto dall'articolo 9, primo comma, della
6. In conseguenza delle economie di stanziamento verificatesi al 31 dicembre 1989 sono riautorizzate, nell'anno 1990, le seguenti spese:
- lire 210.000.000 (cap. 10013) previste dall'articolo 7 della
- lire 1.500.000.000 (cap. 10013/01) previste dall'articolo 115 della predetta legge per contributi una tantum agli enti addetti all'attività formativa;
- lire 1.000.000.000 (cap. 10013/02) previste dagli articoli 13 e 18 della
Art. 50. Commissioni esaminatrici formazione professionale.
1. A modifica di quanto disposto dall'articolo della
2. La designazione, con riferimento a ciascuna commissione, è richiesta dall'Amministrazione regionale prescegliendo fra le organizzazioni di cui al comma precedente e con riguardo al numero di commissioni di volta in volta da costituire.
3. La mancata o ritardata designazione, da parte dell'organizzazione sindacale richiesta, non pregiudica la costituzione della commissione.
Art. 51. Fondo sociale.
1. A parziale deroga delle competenze stabilite dalla
Art. 52. Cantieri scuola e di lavoro.
1. Agli allievi-operai avviati nei cantieri scuola di lavoro previsti dall'articolo 13 della
2. Lo stesso assegno compete al personale dirigente, capo cantiere - direttore dei lavori per i cantieri per scavi archeologici di cui alla
3. Al capo squadra ed al vice-capo cantiere, ovvero vice istruttore, rispettivamente previsti ed avviati nei cantieri di cui alle precedenti leggi regionali viene applicata una retribuzione lorda giornaliera pari all'80 per cento di quella prevista per il capo cantiere-direttore dei lavori e per il capo cantiere-personale istruttore; allo stesso personale compete inoltre l'assegno giornaliero previsto dalla già citata
4. L'Amministrazione regionale è autorizzata a finanziare, nella misura del 5 per cento del costo totale della mano d'opera prevista per ciascun progetto e fino alla concorrenza massima di lire 5.000.000, le spese di gestione, acquisto materiali ed attrezzature, nonché per il nolo di mezzi meccanici necessari per il buon funzionamento dei cantieri di cui all'articolo 13 della
Art. 53. Pubblica istruzione.
1. Lo stanziamento di cui al capitolo 11034 può essere utilizzato anche durante il corso dell'anno scolastico 1989-1990 qualora si verifichino esigenze gravi ed impreviste.
2. L'Amministrazione regionale è autorizzata ad erogare, per l'importo complessivo di lire 1.000.000.000 (cap. 11026) contributi straordinari ai Comuni sede di scuole secondarie superiori ed alle Province per il completamento e l'arredamento di case dello studente o di strutture da destinare a servizi di mensa per gli alunni pendolari delle scuole secondarie e superiori; la programmazione della spesa è effettuata secondo le modalità previste dall'articolo 14 della
3. L'Amministrazione regionale è autorizzata ad erogare ai Comuni ed agli organismi preposti all'attuazione del diritto allo studio, non inclusi o inclusi in modo parziale nei precedenti programmi d'intervento della
Art. 54. Manutenzione edifici utilizzati dall'Ente scuole materne per la Sardegna.
1. Per l'anno 1990 è autorizzata la spesa di lire 650.000.000 (cap. 11038) per l'attuazione di un programma straordinario relativo alla manutenzione degli edifici di proprietà regionale utilizzati dall'Ente scuole materne per la Sardegna.
Art. 55. Interventi culturali.
1. Nel contesto degli interventi a sostegno delle attività editoriali d'interesse regionale, di cui alla
2. Nel contesto dei compiti attribuiti alla Regione con l'articolo 36 del
Art. 56. Interventi per attività teatrali e musicali. [18]
[1. L'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere, a favore di enti ed organismi operanti nel campo del teatro e della musica, contributi destinati all'attuazione di un programma di attività teatrali e musicali e al sostegno delle spese di gestione di strutture teatrali condotte stabilmente e continuativamente dagli organismi medesimi.
2. Per l'attuazione degli interventi di cui al comma precedente si applicano le disposizioni previste dalla
3. Per l'anno 1990 lo stanziamento complessivo per gli interventi di cui ai commi precedenti è determinato in lire 4.385.000.000 (cap. 11102/03).]
Art. 57. Interventi a favore delle scuole dirette a fini speciali.
1. E' autorizzata la spesa annua di lire 1.000.000.000 (cap. 11088/01) per la concessione di contributi alle Università della Sardegna a sostegno delle attività di sperimentazione e innovazione didattica con particolare riferimento alle scuole dirette a fini speciali.
2 I contributi di cui al comma precedente possono essere concessi per identico tipo di attività organizzata in consorzio tra le Università e da queste con gli enti locali.
3. Le Università presentano programmi di attività contenenti l'illustrazione dei progetti didattici e scientifici e le previsioni finanziarie, dettagliate per voci.
4. La misura del contributo non può essere superiore al 70 per cento della spesa prevista nel progetto e comunque non deve superare i 100.000 000 per ciascuna scuola.
5. La concessione dei contributi è disposta dall'Assessore regionale della pubblica istruzione previa deliberazione della Giunta regionale sulla base delle domande presentate, di norma, entro il 31 gennaio di ogni anno [19].
Art. 58. Modifiche ed integrazioni alla
1. [20].
2. [21].
3. [22].
4. [23].
Art. 59. Modifiche alla
Art. 60. Finanziamenti per l'attività istituzionale di enti ed organismi con finalità didattiche e socioculturali.
1. E' istituito nel bilancio della Regione per l'anno finanziario 1990 il capitolo 11099 denominato «Finanziamenti a sostegno dell'attività istituzionale di enti ed organismi con finalità didattiche e socio culturali» con uno stanziamento di lire 5.500.000.000.
2. Sulle dotazioni di detto capitolo, le autorizzazioni di spesa per contributi e finanziamenti in favore degli enti ed organismi appresso elencati e di cui alle leggi regionali a fianco di ciascuno indicate, sono confermate nella stessa misura per essi prevista dalla
- Consorzio per la gestione del Conservatorio musicale «Luigi Canepa» di Sassari (
- Istituto artistico musicale «Giuseppe Verdi» di Alghero (
- Sezione staccata dell'Istituto superiore di educazione fisica di L'Aquila, operante in Cagliari (L.R. maggio 1984, n. 27).
- Centri per i Servizi culturali operanti in Sardegna (
- Istituto degli studi e programmi per il Mediterraneo (ISPROM) (L R. 27 novembre 1979, n. 61).
- Istituto sardo per la storia della Resistenza e de] Autonomia (
3. Fino alla adozione di una più organica disciplina in materia di interventi culturali, l'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere, con carico alle residue disponibilità del capitolo di cui al precedente primo comma, contributi a favore di enti o associazioni senza fini di lucro, che svolgano sulla base di circostanziati programmi da sottoporre all'approvazione dell'Assessorato regionale competente in materia di beni culturali esclusiva attività di studio, di ricerca, documentazione, di promozione e divulgazione su problematiche di particolare rilievo socio-culturale.
4. Semprechè correlati alle finalità di cui al precedente terzo comma e non a pagamento, possono concorrere a formare detti programmi anche seminari e stages formativi nonchè manifestazioni anche pubbliche di divulgazione delle iniziative dei loro contenuti e dei loro risultati.
5. I contributi di cui al comma 3 sono concessi previa deliberazione della Giunta regionale adottata su iniziativa dell'Assessore della pubblica istruzione, beni culturali, informazione, spettacolo e sport di concerto con l'Assessore della programmazione, bilancio e assetto del territorio; non possono eccedere il 90 per cento della spesa riconosciuta ammissibile e devono essere utilizzati per la copertura delle dirette spese di attuazione dei programmi approvati e per sopperire alle spese generali di funzionamento dell'organismo beneficiario [25].
6. Le domande per il conseguimento del beneficio contributivo di cui al terzo comma devono essere presentate all'Assessorato competente di norma non oltre il 30 ottobre dell'anno immediatamente precedente a quello di svolgimento delle attività programmate, col corredo:
- del programma di attività di un dettagliato preventivo finanziario a pareggio, con indicazione delle varie voci sia di entrata che di spesa;
- dell'atto costitutivo dell'organismo richiedente, che attesti il possesso dei prescritti requisiti soggettivi di ammissibilità.
7. Per l'anno 1990, in deroga a quanto previsto dal precedente sesto comma, le domande devono essere presentate entro trenta giorni dall'entrata in vigore della presente legge.
8. Al pagamento del contributo si provvede mediante anticipazione dell'ottanta per cento semprechè richiesta, subito dopo la registrazione del decreto assessoriale di concessione, previa prestazione in favore dell'amministrazione regionale di fidejussione bancaria o polizza assicurativa di importo corrispondente.
Al saldo, ovvero al pagamento dell'intero contributo in caso di mancata anticipazione, si provvede ad avvenuta attuazione del programma di attività finanziato, su presentazione di analitica relazione consuntiva dell'attività svolta corredata della dovuta documentazione probatoria di spesa.
Art. 61. Campionati mondiali calcio 1990. Provvedimenti per manifestazioni collaterali.
1. La spesa prevista dall'articolo 83 della
2. Il programma degli interventi per l'utilizzazione dello stanziamento di cui al precedente primo comma è approvato con deliberazione della Giunta regionale su proposta dell'Assessore del turismo, artigianato e commercio, di concerto con gli Assessori della programmazione e della pubblica istruzione, beni culturali, informazione, spettacolo e sport.
3. L'Amministrazione regionale è autorizzata a sostenere nell'anno finanziario 1990 la spesa di lire 2.500.000.000 (cap. 11102104) per la realizzazione, in raccordo con lo svolgimento dei campionati mondiali di calcio 199, di un programma organico e straordinario di manifestazioni culturali e di pubblico spettacolo in generale, razionalmente articolato sul territorio.
4. Per la messa a punto e l'attuazione del suindicato programma, l'Amministrazione regionale può avvalersi, mediante convenzione, della collaborazione di enti ed organismi preferibilmente pubblici, con sede nell'Isola ed in possesso della necessaria capacità tecnico-organizzativa .
5. Il programma delle manifestazioni è approvato con deliberazione della Giunta regionale, su proposta dell'Assessore della pubblica istruzione, beni culturali, informazione, spettacolo e sport, di concerto con gli Assessori della programmazione e del turismo, artigianato e commercio.
Art. 62. Modifiche all'articolo 129 della
Art. 63. Contributo straordinario all'Ente Autonomo del Flumendosa.
1. L'Amministrazione regionale e autorizzata ad erogare, nell'anno finanziario 1990, all'Ente autonomo del Flumendosa, un contributo straordinario di lire 5.200.000.000 di cui lire 3.200.000.000 per l'abbattimento dei prezzi di cessione dell'acqua alle utenze e lire 2.000.000.000 per il ripiano del disavanzo del settore idro-elettrico (cap. 08226).
Art. 64. Investimenti delle unità sanitarie locali.
1. Gli impegni dello stanziamento iscritto al capitolo 12139/01 sono subordinati all'accertamento della rispettiva entrata prevista nel capitolo 2301.
2. Nelle more delle assegnazioni disposte dal CIPE l'Amministrazione regionale è autorizzata ad anticipare gli interventi di cui al primo comma con carico allo stanziamento iscritto al capitolo 12139/02; alla relativa spesa la Regione fa fronte con propri mezzi.
3. L'autorizzazione di spesa di cui al primo comma s'intende ridotta per un importo pari alla rispettiva anticipazione e con successiva legge regionale sarà disposto l'impiego della quota dello stanziamento resasi disponibile.
4 Le anticipazioni disposte in eccesso all'assegnazione di cui al primo comma restano a carico del bilancio regionale.
Art. 65. Assistenza sociale.
1. [27].
2. L'articolo 24 della
3. Le convenzioni con operatori sociali di cui all'articolo 55, primo comma, della
4. La facoltà di cui all'articolo 90 della
Art. 66. Ricoveri fuori della Regione.
1. Per l'anno 1995 vengono confermate le misure delle indennità giornaliere per le spese di soggiorno per il trasferimento in presidi sanitari fuori dalla Regione stabilite dal secondo comma dell'articolo 5 della
2. Le disposizioni previste dalla
3. La spesa per l'attuazione del precedente, secondo comma è determinata in lire 1.500.000.000 annue (cap. 12088).
Art. 67. Finanziamenti ai consultori familiari.
1. In conseguenza delle economie di L. 6.377.073.593, di L. 655.249.626 e di L. 450.000.000 realizzatesi al 31 dicembre 1988 sulle disponibilità in conto residui dei capitoli 12163, 12164 e 12165/01, è autorizzata, nell'anno finanziario 1990, la complessiva, spesa di L. 11.534.000.000 al fine di consentire l'attuazione del Terzo programma regionale, approvato dal Consiglio regionale nella seduta del 7 ottobre 1988, relativo all'attività dei consultori familiari e per la tutela della maternità e sulla interruzione volontaria della gravidanza (cap. 12163/01, 12164/01 e 12165/04).
Art. 68. Rimborsi alle unità sanitarie locali.
1. Ad integrazione dello stanziamento previsto dall'articolo 101 della
Art. 69. Abolizione dell'obbligo del marchio comunale. [28]
Art. 70. Fondo integrativo trattamento di quiescenza del personale alla
1. L'Amministrazione regionale è autorizzata ad erogare al fondo di cui alla
Art. 71. Fondo accordi sindacali.
1. In conseguenza dell'economia realizzatasi nell'anno 1986, sul capitolo 03014, relativo al fondo per gli accordi sindacali (triennio 1985/1987) per i dipendenti dell'Amministrazione regionale e degli enti strumentali della Regione di cui al decreto del Presidente della Giunta regionale 5 dicembre 1986, n. 193, e riautorizzata la spesa di lire 2.000.000.000 per il finanziamento degli oneri contrattuali per lo stesso triennio 1985/1987.
Art. 72. Modifiche ed integrazioni alla
1. [29].
2. [30].
Art. 73. Modificazioni ed integrazioni alla
1. [31].
2. [32].
3. [33].
4. [34].
5. [35].
6. [36].
7. [37].
8. La disposizione prevista dall'articolo 30 della
9. Le spese relative all'attuazione dei precedenti commi sono valutate in L. 400.000.000 annue (cap. 02009, 02016, 02022 e 02023).
10. [38].
11. [39].
Art. 74. Stato di attuazione delle attività gestite mediante contabilità speciali e dell'assistenza sanitaria.
1. Le deliberazioni della Giunta regionale, assunte ai termini dell'articolo 153 della
2. Lo stato di attuazione di cui all'articolo 9 della legge regionale 1° agosto 1975, n. 33 considera, analiticamente, anche i programmi e gli interventi di cui al precedente comma.
3. Lo stato di attuazione di cui al precedente comma, nella parte relativa all'utilizzazione degli stanziamenti destinati all'assistenza sanitaria, deve contenere, tra l'altro, la ripartizione degli stessi per funzioni sanitarie, per ambiti territoriali, nonché le loro destinazioni verso strutture pubbliche o verso strutture private.
Art. 75. Copertura finanziaria.
1. Le spese derivanti dall'applicazione della presente legge sono quantificate nei seguenti importi complessivi:
ANNI FINANZIARI IMPORTI |
|
1990 L. 936.917.000.000 |
1991 L. 308.017.000.000 |
1992 L. 218.587.000.000 |
1993-2003 L. 46.086.000.000 |
2004 L. 49.087.000.000 |
2005 L. 59.087.000.000 |
2006 L. 20.400.000.000 |
2007-2010 L. 15.400.000.000 |
anni successivi L. 7.400.000.000 |
2. Agli oneri relativi all'anno finanziario 1990 si fa fronte con le risorse proprie della Regione e con le assegnazioni dello Stato e della CEE, come indicato nella tabella F allegata alla presente legge.
3. Agli oneri relativi agli anni finanziari 1991 e 1992 si fa fronte con le risorse proprie della Regione e con le assegnazioni della CEE; per gli anni successivi si fa fronte con le risorse proprie della Regione, come indicato nella su citata tabella F.
La presente legge entra in vigore nel giorno della sua pubblicazione.
TABELLE
(omissis).
[1] Come da errata corrige pubblicata nel B.U. n. 6/90.
[2] Sostituisce l'art. 3, quarto comma, della
[3] Modifica l'art. 94 della
[4] Comma così modificato dall'art. 7, primo comma, della
[5] Comma così integrato dall'art. 7, secondo comma, della
[6] Comma così integrato dall'art. 7, terzo comma, della
[7] Comma così integrato dall'art. 7, quarto comma, della
[8] Comma aggiunto dall'art. 7, quinto comma, della
[9] Comma aggiunto dall'art. 7, quinto comma, della
[10] Comma aggiunto dall'art. 7, quinto comma, della
[11] Comma così sostituito dall'art. 25, comma 1, della
[12] Ripristina l'articolo 11, secondo comma, della
[13] Modifica l'art. 5 della
[14] Sostituisce l'articolo 10, comma terzo, della
[15] Come da errata corrige pubblicata nel B.U. n. 6/90.
[16] Integra l'art. 56 della
[17] Comma così modificato dall'art. 50, comma 3, della
[18] Articolo abrogato dall'art. 11 della
[19] Termine così prorogato dall'art. 25 della
[20] Modifica il titolo della
[21] Modifica l'art. 1 della
[22] Modifica l'art. 2 della
[23] Modifica l'art. 4 della
[24] Sostituisce l'articolo 8, paragrafo 2), della
[25] Comma così sostituito dall'art. 27, comma 4, della
[26] Sostituisce l'art. 129 della
[27] Comma abrogato dall'art. 1, quinto comma, della
[28] Sostituisce l'art. 21 della
[29] Modifica ed integra le tabelle B e C allegate alla
[30] Modifica ed integra tabella D allegata alla L.R. 5 giugno legge 1989, n. 24.
[31] Modifica l'art. 27, primo comma, della
[32] Comma abrogato dall'art. 22 della
[33] Modifica l'art. 27, terzo comma, della
[34] Modifica l'art. 28, primo comma, della
[35] Modifica l'art. 28, secondo comma, della
[36] Modifica l'art. 28, terzo comma, della
[37] Aggiunge il comma sesto all'art. 28 della
[38] Comma abrogato dall'art. 55, comma 2, della
[39] Comma abrogato dall'art. 55, comma 2, della