Settore: | Codici regionali |
Regione: | Sardegna |
Materia: | 4. assetto del territorio |
Capitolo: | 4.5 ambiente |
Data: | 15/12/2014 |
Numero: | 33 |
Sommario |
Art. 1 . Attribuzione di funzioni |
Art. 2 . Norma finanziaria |
Art. 3 . Entrata in vigore |
§ 4.5.94 - L.R. 15 dicembre 2014, n. 33.
Norma di semplificazione amministrativa in materia di difesa del suolo.
(B.U. 18 dicembre 2014, n. 59)
Art. 1. Attribuzione di funzioni
1. È attribuita alla competenza dei comuni l'approvazione degli studi di compatibilità idraulica e degli studi di compatibilità geologica e geotecnica di cui alle norme tecniche di attuazione del Piano di assetto idrogeologico (PAI), riferiti a interventi rientranti interamente nell'ambito territoriale comunale, inerenti al patrimonio edilizio pubblico e privato, alle opere infrastrutturali a rete o puntuali, alle opere pubbliche o di interesse pubblico nonché agli interventi inerenti l'attività di ricerca e i prelievi idrici e per la conduzione delle attività agricole, silvocolturali e pastorali. Qualora tali interventi interessino l'ambito territoriale di più comuni, ovvero per tutte le altre tipologie di intervento ed in particolare le opere di mitigazione della pericolosità e del rischio, le opere in alveo e gli attraversamenti dei corsi d'acqua, la competenza all'approvazione degli studi di compatibilità idraulica e di compatibilità geologica e geotecnica è attribuita all'Autorità di bacino di cui alla
2. Le norme tecniche di attuazione del PAI sono conseguentemente modificate in conformità al comma 1.
3. Gli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo sono così determinati:
a) euro 300.000 per l'anno 2014 da destinare prioritariamente alle unioni dei comuni per l'anno 2014; i criteri e le modalità di erogazione dei contributi sono approvati dalla Giunta regionale ai sensi dell'articolo 4, comma 1, della
b) euro 600.000 annui a decorrere dall'anno 2015.
Art. 2. Norma finanziaria
1. Gli oneri derivanti dall'attuazione della presente legge sono determinati in euro 300.000 per l'anno 2014 e in euro 600.000 per gli anni successivi.
2. Agli stessi si fa fronte rispettivamente:
a) per l'anno 2014 mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 5, comma 3, della
b) per gli anni successivi a valere sull'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 10 della
3. I succitati oneri gravano sull'UPB S01.06.001 del bilancio regionale per gli anni 2014-2016 e su quelle corrispondenti dei bilanci per gli anni successivi.
Art. 3. Entrata in vigore
1. La presente legge entra in vigore il giorno della sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione autonoma della Sardegna (Buras).