§ 1.8.25 - L.R. 26 maggio 2016, n. 10.
Disposizioni relative alla Commissione per le attività di verifica per la stabilizzazione occupazionale dei lavoratori socialmente utili. Modifiche [...]


Settore:Codici regionali
Regione:Sardegna
Materia:1. assetto istituzionale e organi statutari
Capitolo:1.8 comitati, commissioni, consulte
Data:26/05/2016
Numero:10


Sommario
Art. 1.  Modifiche all'articolo 4 della legge regionale n. 5 del 2016 (Criteri di nomina della commissione)
Art. 2.  Norma finanziaria
Art. 3.  Entrata in vigore


§ 1.8.25 - L.R. 26 maggio 2016, n. 10.

Disposizioni relative alla Commissione per le attività di verifica per la stabilizzazione occupazionale dei lavoratori socialmente utili. Modifiche all'articolo 4, comma 32, della legge regionale 11 aprile 2016, n. 5 (legge di stabilità 2016)

(B.U. 3 giugno 2016, n. 27)

 

Art. 1. Modifiche all'articolo 4 della legge regionale n. 5 del 2016 (Criteri di nomina della commissione)

1. Al comma 32 dell'articolo 4 della legge regionale 11 aprile 2016, n. 5 (legge di stabilità 2016), le parole "della legge regionale 22 giugno 1987, n. 27 (Norme per l'attribuzione di gettoni di presenza ai componenti di comitati, commissioni ed altri consessi operanti presso l'Amministrazione regionale)" sono sostituite dalle seguenti: "del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 (Attuazione delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE sull'aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti pubblici e sulle procedure d'appalto degli enti erogatori nei settori dell'acqua, dell'energia, dei trasporti e dei servizi postali, nonché per il riordino della disciplina vigente in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture)".

 

     Art. 2. Norma finanziaria

1. Dall'attuazione della presente legge non derivano nuovi o maggiori oneri a carico della finanza regionale.

 

     Art. 3. Entrata in vigore

1. La presente legge entra in vigore il giorno della sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione autonoma della Sardegna (BURAS).