Settore: | Codici regionali |
Regione: | Sardegna |
Materia: | 5. finanza e contabilità |
Capitolo: | 5.2 norme finanziarie e di bilancio |
Data: | 11/08/2021 |
Numero: | 16 |
Sommario |
Art. 1. Fondo di cassa al 1° gennaio 2021 |
Art. 2. Rideterminazione residui attivi e passivi |
Art. 3. Saldo finanziario al 31 dicembre 2020 |
Art. 4. Debito autorizzato e non contratto |
Art. 5. Variazioni al bilancio previsionale pluriennale 2021-2023 |
Art. 6. Modifiche alla legge regionale n. 4 del 2021, alla legge regionale n. 9 del 2021, alla legge regionale n. 5 del 2016 e ulteriori disposizioni in materia di concessione di provvidenze, agevolazioni e [...] |
Art. 7. Allegati alla legge di assestamento |
Art. 8. Entrata in vigore |
§ 5.2.284 - L.R. 11 agosto 2021, n. 16.
Assestamento del bilancio per l'esercizio finanziario 2021 e del bilancio pluriennale 2021/2023 ai sensi dell'articolo 50, comma 3 bis, del decreto legislativo n. 118 del 2011, e successive modifiche ed integrazioni, e disposizioni varie.
(B.U. 12 agosto 2021, n. 47 - S.O.)
Art. 1. Fondo di cassa al 1° gennaio 2021
1. Il Fondo di cassa al 1° gennaio 2021 è confermato in euro 1.432.078.437,83, in conformità con il rendiconto generale per l'esercizio finanziario 2020 approvato con deliberazione della Giunta regionale del 30 giugno 2021, n. 25/8.
Art. 2. Rideterminazione residui attivi e passivi
1. I dati presunti dei residui attivi e passivi riportati rispettivamente nello stato di previsione delle entrate e delle spese del bilancio per l'esercizio finanziario 2021, sono rideterminati in conformità ai corrispondenti dati definitivi risultanti dal rendiconto generale per l'esercizio finanziario 2020 approvato con deliberazione della Giunta regionale del 30 giugno 2021, n. 25/8.
2. Le differenze tra l'ammontare dei residui definitivi determinati nel rendiconto 2020 e l'ammontare dei residui presunti riportato nello stato di previsione del bilancio per l'esercizio finanziario 2021 sono rappresentate negli allegati 1 e 2 alla presente legge, con evidenza separata per le entrate e per le spese.
Art. 3. Saldo finanziario al 31 dicembre 2020
1. Il risultato della gestione al 31 dicembre 2020 è quantificato in euro 1.728.176.176,28. L'ammontare delle quote accantonate e vincolate applicabili alla competenza 2021 è pari rispettivamente ad euro 1.113.008.839,75 e ad euro 816.022.371,09, per un totale di euro 1.929.031.210,84.
2. Per effetto degli accantonamenti e dei vincoli, il risultato di amministrazione dell'esercizio 2020 è rideterminato in disavanzo per euro 200.855.034,56.
Art. 4. Debito autorizzato e non contratto
1. In conformità con il rendiconto generale per l'esercizio finanziario 2020 approvato con deliberazione della Giunta regionale del 30 giugno 2021, n. 25/8, la quota del disavanzo di amministrazione derivante da debito autorizzato e non contratto è rideterminata in euro 12.362.362,63.
2. L'Amministrazione regionale provvede alla copertura del disavanzo di cui al comma 1 mediante ricorso all'indebitamento da contrarre solo per effettive esigenze di cassa, ai sensi dell'articolo 1, comma 7, della
Art. 5. Variazioni al bilancio previsionale pluriennale 2021-2023
1. Nello stato di previsione delle spese del bilancio di previsione pluriennale 2021-2023 sono introdotte le variazioni di cui all'allegato 3, parte b (Prospetto delle variazioni in aumento e in diminuzione delle spese tra missioni, programmi e titoli per ciascuno degli anni considerati nel bilancio di previsione) conseguenti all'adeguamento del Fondo crediti di dubbia esigibilità, dell'effettivo disavanzo applicato al pluriennio e degli effetti conseguenti.
Art. 6. Modifiche alla
1. Alla
a) nell'allegato di cui al comma 2 dell'articolo 1, tabella A (Importi da iscrivere in bilancio relativamente a rifinanziamenti di spese disposte da leggi regionali), nella sezione 12 - Sanità, nel rigo di cui all'intervento relativo alla
articolo 5, comma 16, Sistemi informativi sanitari, missione 14 - programma 04, l'importo complessivo di euro 14.287.180 per l'anno 2021 - titolo 1, è sostituito con gli importi, rispettivamente, di euro 6.157.180 - titolo 1 e di euro 8.130.000 - titolo 2, per lo stesso anno, e l'importo complessivo di euro 16.299.964 per ciascuno degli anni 2022 e 2023 - titolo 1, è sostituito con gli importi, rispettivamente, di euro 8.169.964 - titolo 1 e di euro 8.130.000 - titolo 2, per i medesimi anni;
b) nel comma 8 dell'articolo 3, le parole "la spesa annua non inferiore a euro 20.150.000" sono sostituite dalle seguenti: "la spesa annua pari a euro 20.150.000";
c) i commi 2 e 3 dell'articolo 5 sono sostituiti dai seguenti:
"2. Nel caso di cui alla lettera a) del comma 1, il ritardo da parte del fideiussore nel pagamento dell'importo garantito rispetto al termine contrattualmente previsto, a seguito di escussione con semplice richiesta scritta, comporta il rifiuto da parte delle amministrazioni del sistema Regione di cui al comma 2-bis dell'articolo 1 della
3. Nel caso di cui alla lettera b) del comma 1, il perdurare dell'inadempimento da parte del fideiussore oltre il termine previsto dall'ingiunzione di pagamento comporta il rifiuto da parte delle amministrazioni del sistema Regione di cui al comma 2 bis dell'articolo 1 della
2. Nell'ultimo periodo del comma 1 dell'articolo 1 della
3. L'articolo 14 della
"Art. 14 (Norma in materia di provvidenze, agevolazioni o vantaggi)
1. A decorrere dall'entrata in vigore della presente legge la concessione di vantaggi economici ai sensi dell'articolo 12 della
2. L'accesso ai benefici è ammesso esclusivamente previa integrale soddisfazione del credito in data antecedente all'approvazione della graduatoria per la concessione dei benefici medesimi o, nel caso di benefici erogati a sportello, in data antecedente alla loro richiesta.
3. Le modalità di verifica delle dichiarazioni rilasciate ai sensi del presente articolo sono individuate con decreto dell'Assessore regionale competente in materia di bilancio.".
4. Per fronteggiare gli effetti economici conseguenti all'emergenza Covid-19, l'efficacia delle disposizioni relative alla concessione di vantaggi economici contenute nell'articolo 14 della
Art. 7. Allegati alla legge di assestamento
1. Sono approvati i seguenti allegati alla presente legge di assestamento del bilancio di previsione della Regione per gli anni 2021-23:
1. Allegato n. 1 - Rideterminazione dei residui attivi a seguito del rendiconto generale 2020 (variazioni e dato assestato);
2. Allegato n. 2 - Rideterminazione dei residui passivi a seguito del rendiconto generale 2020 (variazioni e dato assestato);
3. Allegato n. 3 - Prospetto delle variazioni delle entrate tra tipologie e titoli (parte a) e delle spese tra missioni, programmi e titoli (parte b);
4. Allegato n. 4 - Nota integrativa;
5. Allegato n. 5 - Prospetto delle entrate di bilancio per titoli e tipologie per ciascuno degli anni considerati nel bilancio di previsione triennale - Dato assestato (aggiornamento dell'allegato 1 della
6. Allegato n. 6 - Riepilogo generale delle entrate per titoli per ciascuno degli anni considerati nel bilancio di previsione triennale - Dato assestato (aggiornamento dell'allegato 2 della
7. Allegato n. 7 - Prospetto delle spese di bilancio per missioni, programmi e titoli per ciascuno degli anni considerati nel bilancio di previsione triennale - Dato assestato (aggiornamento dell'allegato 3 della
8. Allegato n. 8 - Prospetti recanti i riepiloghi generali delle spese per missioni (parte A) e per titoli (parte B) per ciascuno degli anni considerati nel bilancio di previsione triennale - Dato assestato (aggiornamento degli allegati 4 e 5 della
9. Allegato n. 9 - Quadro generale riassuntivo delle entrate e delle spese per titoli - Dato assestato (aggiornamento dell'allegato 6, della
10. Allegato n. 10 - Prospetto dimostrativo degli equilibri di bilancio per ciascuno degli anni considerati nel bilancio triennale - Dato assestato (aggiornamento dell'allegato 7 - della
11. Allegato n. 11 - Prospetto concernente la composizione per missioni e programmi del fondo pluriennale vincolato per ciascuno degli anni considerati nel bilancio triennale - Dato assestato (aggiornamento dell'allegato 9 della
12. Allegato n. 12 - Prospetto concernente la composizione del fondo crediti di dubbia esigibilità per ciascuno degli anni considerati nel bilancio di previsione triennale (aggiornamento dell'allegato 10 della
13. Allegato n. 13 - Prospetto dimostrativo del rispetto dei vincoli di indebitamento delle regioni e delle province autonome (aggiornamento dell'allegato 11 della
Art. 8. Entrata in vigore
1. La presente legge entra in vigore il giorno della sua pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione autonoma della Sardegna (BURAS).
Allegati
(Omissis)