Settore: | Codici regionali |
Regione: | Sardegna |
Materia: | 5. finanza e contabilità |
Capitolo: | 5.2 norme finanziarie e di bilancio |
Data: | 03/08/2017 |
Numero: | 18 |
Sommario |
Art. 1. Disposizioni finanziarie |
Art. 2. Modifiche alla legge regionale n. 5 del 2017 (Abrogazioni e norma finanziaria) |
Art. 3. Modifiche alla legge regionale n. 6 del 2017 (Sostituzione di allegati) |
Art. 4. Modifiche all'articolo 1 della legge regionale n. 32 del 2016 (Diaria personale ARGEA) |
Art. 5. Modifica degli articoli 2 e 5 della legge regionale n. 12 del 2007 |
Art. 6. Integrazioni all'articolo 4 della legge regionale n. 5 del 2016 (Estensione delle tutele) |
Art. 7. Integrazioni all'articolo 2 della legge regionale n. 30 del 2016 |
Art. 8. Stato di previsione delle entrate e delle spese |
Art. 9. Entrata in vigore |
§ 5.2.257 - L.R. 3 agosto 2017, n. 18.
Disposizioni finanziarie e prima variazione al bilancio 2017-2019. Modifica alle leggi regionali n. 5 del 2017, n. 6 del 2017, n. 32 del 2016 e n. 12 del 2007.
(B.U. 7 agosto 2017, n. 37)
Art. 1. Disposizioni finanziarie
1. Al fine dell'attuazione dell'articolo 17, comma 2, della direttiva concernente "Misure di tutela quali-quantitativa delle risorse idriche tramite il riutilizzo delle acque reflue depurate", approvata con la
2. Per le attività propedeutiche alla revisione e all'aggiornamento del Piano stralcio sull'utilizzo delle risorse idriche (PSURI), del Nuovo piano regolatore generale degli acquedotti (NPRGA) e del Piano di tutela delle acque, e alla relativa raccolta di informazioni per la gestione, l'analisi, il reporting e l'editing attraverso strumenti GIS, è autorizzata la spesa, in termini di competenza e di cassa, di euro 110.000, per l'annualità 2017, e di euro 140.000 per ciascuna delle annualità 2018 e 2019 (missione 09 - programma 06 - titolo 1). Alla copertura degli oneri di cui al presente comma, si fa fronte, rispettivamente, per euro 110.000, in termini di competenza e cassa per l'anno 2017, mediante pari riduzione delle risorse iscritte in conto della missione 09 - programma 01 - titolo 1, e per euro 140.000 per ciascuno degli anni 2018 e 2019, mediante pari riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 2, comma 6, della
3. Al fine di consentire il completamento e la certificazione alla Commissione europea degli interventi della Scheda 2A del programma Garanzia giovani, le risorse iscritte, per le medesime finalità, nell'esercizio 2017 in conto della missione 15 - programma 04 - titolo 1, del bilancio regionale per gli anni 2017-2019, possono essere utilizzate fino ad euro 1.544.000 per far fronte ai progetti avviati negli anni 2015 e 2016.
4. Al fine di garantire copertura al fabbisogno prioritario di personale dell'Amministrazione regionale mediante attivazione delle procedure di cui all'articolo 40, comma 2, della
5. In attuazione delle disposizioni sulla tesoreria unica di cui all'articolo 35, commi da 8 a 13, del
6. A seguito di maggiore accertamento di risorse diverse da quelle tributarie e per le quali non sono previsti vincoli di destinazione, la Giunta regionale, su proposta dell'Assessore competente in materia di bilancio, provvede alla correlata iscrizione in entrata nel titolo 3, tipologia 500 e in spesa prioritariamente nella missione 20 - programma 03 - titolo 1, in apposito fondo non impegnabile a garanzia degli equilibri di bilancio. La Giunta regionale è, altresì, autorizzata ad iscrivere le risorse non necessarie alla finalità di cui al precedente periodo nella missione 14 - programma 01, per essere destinate alla programmazione unitaria di politiche di sviluppo [2].
7. Al fine dell'assolvimento a carico dell'Amministrazione regionale dell'obbligo di cui all'articolo 5, comma 9, della
8. È autorizzata, per l'anno 2017, la spesa di euro 35.000 a favore del Consiglio delle autonomie locali quale contributo straordinario per l'organizzazione di un evento inerente alle tematiche delle zone interne (missione 18 - programma 01 - titolo 1). Alla copertura dei relativi oneri si provvede mediante pari riduzione delle risorse relative all'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 8, comma 29, della
9. L'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 2, comma 8, della
10. È autorizzata, per l'anno 2017, l'ulteriore spesa di euro 800.000 quale contributo ai sodalizi sportivi per la partecipazione ai campionati nazionali di cui agli articoli 27 e 31 della
11. Per finalità di cui all'articolo 27, comma 6, della
12. Per le finalità di cui all'articolo 2, comma 18, della
13. Per le finalità di cui all'articolo 35 della
14. Al fine di assicurare la salvaguardia degli equilibri di bilancio delle province e della città metropolitana di Cagliari, è autorizzata, per l'anno 2017, a favore delle medesime, l'ulteriore spesa di euro 4.000.000 (missione 18 - programma 01 - titolo 1). Gli enti di cui al periodo precedente, in considerazione del riordino delle circoscrizioni provinciali attuato ai sensi degli articoli 24 e 25 della
15. È autorizzata, per l'anno 2017, la somma di euro 150.000 a favore degli istituti tecnici superiori della Sardegna, da destinare allo svolgimento di attività formative (missione 04 - programma 02 - titolo 1). Alla copertura dei relativi oneri si provvede mediante riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 3, tabella A, della
16. È autorizzata, per l'anno 2017, per le finalità di cui alla
17. Alla copertura degli oneri derivanti dai commi 10, 11, 13 e 14 si provvede con quota parte delle risorse riversate alle entrate del bilancio regionale, di cui al comma 5 come risultante dalle variazioni di bilancio riportate nell'allegato 5 (tabella n. 1) e nell'allegato 7 (tabella n. 2) richiamati all'articolo 8 e annessi alla presente legge.
18. È autorizzata, per l'anno 2017, l'ulteriore spesa di euro 30.000 per le celebrazioni dell'Anno gramsciano 2016-2017 (missione 05 - programma 02 - titolo 1). Alla copertura dei relativi oneri si provvede mediante pari riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 3, tabella A, della
19. Il comma 26 dell'articolo 1 della
20. Nel comma 4 dell'articolo 6 della
Art. 2. Modifiche alla
1. Alla
a) nell'articolo 2:
1) il comma 2 è abrogato;
2) nel comma 4 le parole "31 luglio 2017" sono sostituite dalle parole: "31 dicembre 2017";
b) al comma 26 dell'articolo 8 è aggiunto, in fine, il seguente periodo: "L'erogazione delle suindicate risorse è attuata con deliberazione della Giunta regionale, adottata su proposta dell'Assessore della pubblica istruzione, beni culturali, informazione spettacolo e sport, ai sensi dell'articolo 53 del
c) al comma 1 dell'articolo 11 è aggiunto, in fine, il seguente periodo: "Alla copertura finanziaria delle autorizzazioni di spesa di cui all'articolo 5, comma 4, relative agli anni 2020 e 2021, nonché alla copertura finanziaria delle autorizzazioni di spesa di cui all'articolo 5, comma 5, relative agli anni 2020, 2021 e 2023 si provvede, per i medesimi importi, mediante l'entrata già accertata e già imputata nei successivi bilanci pluriennali per le medesime annualità in conto del capitolo EC122.028 - titolo 1 - tipologia 103, eccedente rispetto alle spese impegnate ed esigibili nelle stesse annualità".
Art. 3. Modifiche alla
1. Nella
a) l'allegato 12 (Prospetto dimostrativo del rispetto dei vincoli di indebitamento delle regioni e delle province autonome), è sostituito dall'allegato 1 alla presente legge;
b) nell'allegato 15 (Nota integrativa) sono apportate le seguenti modifiche:
1) il prospetto della sezione J (Modalità di copertura dell'eventuale disavanzo applicato al bilancio distintamente per la quota derivante dal riaccertamento straordinario rispetto a quella derivante dalla gestione ordinaria e modalità di copertura contabile dell'eventuale disavanzo tecnico di cui all'articolo 3, comma 13, del
2) l'allegato 2 (Elenco delle entrate ricorrenti) è sostituito dall'allegato 3 alla presente legge.
3) l'allegato 5 (Elenco analitico delle quote accantonate del risultato di amministrazione presunto al 31 dicembre 2016), già oggetto di modifica con la legge regionale 1° giugno 2017, n. 10 (Modifiche alla
Art. 4. Modifiche all'articolo 1 della
1. Il comma 40 della
Art. 5. Modifica degli articoli 2 e 5 della
(Normativa tecnica e norme sugli sbarramenti esistenti)
1. Alla
a) dopo il comma 1 dell'articolo 2, è aggiunto il seguente:
"1 bis. L'Allegato A può essere modificato ed integrato con decreto dell'Assessore regionale dei lavori pubblici.";
b) nell'articolo 5:
1) al comma 1, le parole "30 giugno 2017" sono sostituite con le parole "30 giugno 2018" ed è aggiunto, in fine, il seguente periodo: "Fino a tale data i procedimenti sanzionatori di cui agli articoli 4 e 5, per i quali non sono state irrogate le relative sanzioni, sono estinti.";
2) il comma 2 è sostituito dal seguente:
"2. Fatti salvi gli effetti penali, ai proprietari o ai gestori degli sbarramenti esistenti che non abbiano presentato, entro la scadenza del termine di cui al comma 1, la domanda di autorizzazione alla prosecuzione dell'esercizio si applicano congiuntamente:
a) la sanzione pecuniaria di euro 5.000;
b) la sanzione della demolizione, a proprie spese e con le dovute cautele, dello sbarramento entro il termine fissato dall'autorità regionale competente al rilascio dell'autorizzazione alla prosecuzione dell'esercizio dello sbarramento.
L'applicazione della sanzione della demolizione è sospesa qualora, entro trenta giorni dalla notifica del verbale di accertamento della violazione, il gestore o il proprietario inoltri istanza di autorizzazione alla prosecuzione dell'esercizio secondo quanto previsto dall'Allegato A.";
3) al comma 4, dopo la parola "diniego" sono aggiunte le parole "o decadenza" e l'ultimo periodo è soppresso;
4) dopo il comma 4 è aggiunto il seguente:
"4 bis. Il Corpo forestale e di vigilanza ambientale regionale accerta, previa comunicazione dei termini da parte dell'autorità regionale competente, l'avvenuta demolizione di cui al comma 2, lettera b), o al comma 4; qualora ne accerti l'inottemperanza dà immediata comunicazione alle autorità di protezione civile che decidono sull'adeguamento del piano di protezione civile e sull'esecuzione d'ufficio della messa in sicurezza con spese a carico dei responsabili."
Art. 6. Integrazioni all'articolo 4 della
1. Nel comma 29 dell'articolo 4 della
Art. 7. Integrazioni all'articolo 2 della
(Prosecuzione degli interventi previsti per la stabilizzazione del progetto denominato "Parco geominerario della Sardegna")
1. Nel comma 1 dell'articolo 2 della
Art. 8. Stato di previsione delle entrate e delle spese
1. Nello stato di previsione delle entrate e delle spese sono introdotte, per l'esercizio finanziario 2017, in termini di competenza e di cassa, e per gli esercizi 2018 e 2019 le variazioni di cui all'allegato 5 (tabella n. 1 per le entrate) e all'allegato 7 (tabella n. 2 per le spese), annessi alla presente legge.
Art. 9. Entrata in vigore
1. La presente legge entra in vigore il giorno della sua pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione autonoma della Sardegna (Buras) e gli effetti finanziari delle modifiche introdotte dagli articoli 2 e 3 decorrono dal 1° gennaio 2017.
Allegati alla presente legge
Allegato 1 - Sostitutivo dell'allegato 12 (Prospetto dimostrativo del rispetto dei vincoli di indebitamento delle regioni e delle province autonome) della
Allegato 2 - Sostitutivo del prospetto della sezione J della Nota integrativa al bilancio di previsione (Modalità di copertura dell'eventuale disavanzo applicato al bilancio distintamente per la quota derivante dal riaccertamento straordinario rispetto a quella derivante dalla gestione ordinaria e modalità di copertura contabile dell'eventuale disavanzo tecnico di cui all'articolo 3, comma 13, del
Allegato 3 - Sostitutivo dell'allegato 2 (Elenco delle entrate ricorrenti) alla Nota integrativa al Bilancio di previsione 2017-2019 (
Allegato 4 - Sostitutivo dell'allegato 5 (Elenco analitico delle quote accantonate del risultato di amministrazione presunto al 31 dicembre 2016) della Nota integrativa al Bilancio di previsione 2017-2019 (
Allegato 5 - Tabella n. 1 - Variazioni delle entrate per titoli e tipologia;
Allegato 6 - Riepilogo dell'entrata per titoli;
Allegato 7 - Tabella n. 2 - Variazioni delle spese per missioni, programmi e titoli;
Allegato 8 - Riepilogo variazioni delle spese per titoli e missioni - parte A e parte B;
Allegato 9 - Quadro generale riassuntivo delle entrate e delle spese per titoli – Variazioni;
Allegato 10 - Prospetto degli equilibri;
Allegato 11 - Prospetto dei vincoli di finanza pubblica;
Allegato 12 - Allegato per il tesoriere.
(Omissis)
[1] Comma già modificato dall'art. 6 della
[2] Comma già modificato dall'art. 1 della