Settore: | Codici regionali |
Regione: | Sardegna |
Materia: | 3. servizi sociali |
Capitolo: | 3.4 cultura e informazione |
Data: | 15/06/1978 |
Numero: | 37 |
Sommario |
Art. 1. Fino all'emanazione di apposita legge che dia un organico assetto alla cultura in Sardegna, nell'ambito delle competenze statutarie della regione, con conseguente ristrutturazione [...] |
Art. 2. L'erogazione del finanziamento |
Art. 3. Alla fine dell'esercizio finanziario, i centri per i servizi culturali operanti in Sardegna Unione nazionale per la lotta contro l'analfabetismo (UNLA) e Società umanitaria dovranno presentare [...] |
Art. 4. |
Art. 5. Nello stato di previsione della spesa dell'Assessorato della pubblica istruzione, beni culturali, informazione, spettacolo e sport del bilancio della regione per l'anno 1978, la denominazione [...] |
Art. 6. Per le pendenze pregresse, relative agli anni 1976 e 1977, si provvederà con apposita legge regionale. |
Art. 7. Per l'anno 1978 si prescinde dall'obbligo della presentazione del programma annuale di cui al precedente art. 2. |
Art. 8. La presente legge entrerà in vigore nel giorno della sua pubblicazione. |
§ 3.4.16 - L.R. 15 giugno 1978, n. 37.
Finanziamento dei Centri per i servizi culturali operanti in Sardegna. [*]
Fino all'emanazione di apposita legge che dia un organico assetto alla cultura in Sardegna, nell'ambito delle competenze statutarie della regione, con conseguente ristrutturazione dell'organizzazione relativa, l'Amministrazione regionale, al fine di consentire il regolare svolgimento dell'attività di istituto dei centri per i servizi culturali attualmente operanti in Sardegna - Unione nazionale per la lotta contro l'analfabetismo (UNLA) e Società umanitaria - è autorizzata a finanziare i predetti centri [1].
L'erogazione del finanziamento [2] di cui all'art. 1 è subordinata alla presentazione da parte dei centri per i servizi culturali operanti in Sardegna Unione nazionale per la lotta contro l'analfabetismo (UNLA) e Società umanitaria e con il consenso degli enti gestori, di apposita richiesta corredata da un programma di attività culturale che dovrà essere sottoposto all'approvazione dell'Assessorato della pubblica istruzione, beni culturali, informazione, spettacolo e sport, entro il primo semestre dell'anno precedente a quello cui il predetto programma si riferisce.
Alla fine dell'esercizio finanziario, i centri per i servizi culturali operanti in Sardegna Unione nazionale per la lotta contro l'analfabetismo (UNLA) e Società umanitaria dovranno presentare all'Assessorato della pubblica istruzione, beni culturali, informazione, spettacolo e sport la dimostrazione dell'impiego delle somme ricevute.
Il finanziamento e erogato con decreto dell'Assessore della pubblica istruzione, beni culturali, informazione, spettacolo e sport, su conforme deliberazione della Giunta regionale.
Il finanziamento è accreditato a favore dei direttori dei singoli centri attualmente esistenti in Sardegna.
Nello stato di previsione della spesa dell'Assessorato della pubblica istruzione, beni culturali, informazione, spettacolo e sport del bilancio della regione per l'anno 1978, la denominazione del Capitolo 11092 è così modificata: «Contributi ai centri per i servizi culturali operanti in Sardegna Unione nazionale per la lotta contro l'analfabetismo (UNLA) e Società umanitaria per consentire il regolare svolgimento delle attività di istituto». Lo stesso capitolo è altresì riclassificato nella categoria 05.
A favore del suddetto capitolo viene stornata, dal capitolo 03039 dello stato di previsione della spesa dell'Assessorato della programmazione, bilancio ed assetto del territorio del bilancio della regione per l'anno 1978, la somma di lire 288.464.000.
Le spese relative all'attuazione della presente legge valutate in annue lire 288.464.000, faranno carico al Capitolo 11092 dello stato di previsione della spesa dell'Assessorato della pubblica istruzione, beni culturali, informazione, spettacolo e sport del bilancio della regione per l'anno 1978 ai corrispondenti capitoli dei bilanci per gli anni successivi.
Alla spesa derivante dall'applicazione della presente legge, per gli anni successivi al 1978, si farà fronte con una quota delle assegnazioni di cui all'art. 9 della
Per le pendenze pregresse, relative agli anni 1976 e 1977, si provvederà con apposita legge regionale.
Per l'anno 1978 si prescinde dall'obbligo della presentazione del programma annuale di cui al precedente art. 2.
Resta fermo l'obbligo di presentare, per il predetto anno, il rendiconto finale dell'attività svolta e della spesa sostenuta.
La presente legge entrerà in vigore nel giorno della sua pubblicazione.
[*] Titolo così modificato dall'art. 58, primo comma, della
[1] Articolo così modificato dall'art. 58, secondo comma, della
[2] Articolo così modificato dall'art. 58, terzo comma, della
[3] Articolo così sostituito dall'art. 58, quarto comma, della