§ 3.1.151 - L.R. 3 dicembre 2015, n. 32.
Disposizioni in materia di sanità pubblica. Prime misure per la copertura delle perdite pregresse.


Settore:Codici regionali
Regione:Sardegna
Materia:3. servizi sociali
Capitolo:3.1 assistenza sanitaria
Data:03/12/2015
Numero:32


Sommario
Art. 1.  (Copertura del disavanzo 2014)
Art. 2.  Copertura delle perdite pregresse
Art. 3.  Disposizioni in materia di indebitamento
Art. 4.  Disposizioni in materia di Istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza (IPAB)
Art. 5.  Norma finanziaria
Art. 5.  Entrata in vigore


§ 3.1.151 - L.R. 3 dicembre 2015, n. 32.

Disposizioni in materia di sanità pubblica. Prime misure per la copertura delle perdite pregresse.

(B.U. 4 dicembre 2015, n. 55)

 

Art. 1. (Copertura del disavanzo 2014) [1]

1. Per l'anno 2016, a valere sulla missione 13 - programma 04 - capitolo SC05.0010, la somma di euro 114.518.000 è destinata al ripiano del disavanzo relativo all'anno 2014 delle aziende del servizio sanitario regionale, la somma di euro 14.557.000 al rimborso dei crediti delle aziende sanitarie locali verso le gestioni liquidatorie delle cessate Unità sanitarie locali e la somma di euro 28.761.000 ad assicurare alle aziende del servizio sanitario regionale il recupero delle risorse assegnate con la deliberazione della Giunta regionale n. 50/40 del 5 dicembre 2006, in applicazione dell'intesa tra il Governo, le regioni e le province autonome del 23 marzo 2005, n. 2271.

 

     Art. 2. Copertura delle perdite pregresse

1. [Al fine di assicurare alle aziende del servizio sanitario regionale il recupero delle risorse assegnate con la deliberazione della Giunta regionale n. 50/40 del 5 dicembre 2006, in applicazione dell'intesa tra il Governo, le Regioni e le Province autonome del 23 marzo 2005, n. 2271, è autorizzata, per l'anno 2016, la spesa di euro 28.761.000 (UPB S05.01.001 - cap. SC05.0001)] [2].

2. È autorizzata, per l'anno 2015, l'ulteriore spesa di euro 13.345.216 per il finanziamento degli accordi integrativi regionali della medicina generale, della pediatria di libera scelta e per il potenziamento della medicina specialistica extraospedaliera (UPB S05.01.001 - cap. SC05.0014).

 

     Art. 3. Disposizioni in materia di indebitamento

1. Fermo restando il generale divieto di indebitamento, previsto dall'articolo 2, comma 2 sexies, lettera g), del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502 (Riordino della disciplina in materia sanitaria, a norma dell'articolo 1 della legge 23 ottobre 1992, n. 421), al verificarsi di esigenze di liquidità non fronteggiabili con le disponibilità finanziarie derivanti dalle erogazioni mensili del fondo sanitario, le aziende del sistema sanitario regionale sono autorizzate a contrarre, con i rispettivi istituti di credito tesorieri, anticipazioni mensili nella misura massima di un dodicesimo dell'ammontare annuo del valore dei ricavi, inclusi i trasferimenti, iscritti nel bilancio preventivo annuale. Le autorizzazioni sono concesse previa deliberazione della Giunta regionale da adottarsi su proposta dell'Assessore regionale dell'igiene e sanità e dell'assistenza sociale. Gli oneri finanziari conseguenti gravano sull'UPB S05.01.001.

1 bis. Al verificarsi delle condizioni di cui al comma 1, le aziende del Sistema sanitario regionale possono disporre il temporaneo utilizzo, in termini di cassa, dei contributi in conto esercizio e in conto capitale a destinazione vincolata per il pagamento di spese correnti, per un importo non superiore all'anticipazione di cassa disponibile. Per le medesime finalità, in assenza di anticipazioni di cassa autorizzate dalla Giunta regionale, le aziende del Sistema sanitario regionale possono disporre il temporaneo utilizzo di un quarto della giacenza di cassa vincolata presso l'istituto tesoriere [3].

1 ter. Il ricorso all'utilizzo delle entrate a specifica destinazione può essere disposto esclusivamente in caso di insufficienza delle disponibilità liquide prive di vincoli di destinazione. L'utilizzo delle entrate a specifica destinazione vincola una quota corrispondente dell'anticipazione di cassa di cui al comma 1. Tale quota è utilizzabile esclusivamente per fronteggiare gli eventuali pagamenti dovuti a valere sui medesimi contributi a destinazione vincolata utilizzati per il pagamento di spese correnti. Con le prime entrate non soggette a vincolo di destinazione è ricostituita la consistenza delle somme vincolate utilizzate per il pagamento di spese correnti [4].

2. Fermo restando il generale divieto di indebitamento, previsto dall'articolo 2, comma 2 sexies, lettera g), del decreto legislativo n. 502 del 1992, le aziende del sistema sanitario regionale possono procedere alla contrazione di mutui e accensione di altre forme di credito, di durata non superiore a dieci anni, per il finanziamento di spese di investimento, coerente con il piano aziendale approvato dalla Regione, fino a un ammontare complessivo delle relative rate, per capitale e interessi, non superiore al 15 per cento delle entrate proprie correnti, ad esclusione della quota di fondo sanitario nazionale di parte corrente attribuita alla Regione, previa deliberazione della Giunta regionale da adottarsi su proposta dell'Assessore regionale dell'igiene e sanità e dell'assistenza sociale.

 

     Art. 4. Disposizioni in materia di Istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza (IPAB)

1. Dopo il comma 8 dell'articolo 44 della legge regionale 23 dicembre 2005, n. 23 (Sistema integrato dei servizi alla persona. Abrogazione della legge regionale n. 4 del 1988. Riordino delle funzioni socio-assistenziali), è inserito il seguente:

"8 bis. Le IPAB che svolgono prevalentemente attività di erogazione di servizi socio-sanitari che non sono più in grado di funzionare o hanno espresso la volontà di non sussistere e che non hanno ancora concluso il procedimento di trasformazione, sono soppresse con decreto del Presidente della Regione. I beni, le funzioni e le ragioni attive e passive di credito sono trasferiti all'azienda sanitaria locale nel cui ambito territoriale le IPAB hanno la sede legale, previo scorporo dell'attività sociale che segue la disciplina di cui al comma 8." [5].

 

     Art. 5. Norma finanziaria

1. Gli oneri derivanti dalla presente legge sono valutati in euro 13.345.000 per l'anno 2015 ed in euro 260.836.000 per l'anno 2016.

2. Agli stessi oneri si provvede:

a) per l'anno 2015, mediante pari riduzione dell'autorizzazione di cui all'articolo 1, commi 2 e 3, della legge regionale 9 marzo 2015, n. 5 (legge finanziaria 2015), iscritte in conto dell'UPB S01.03.010 del bilancio regionale per lo stesso anno;

b) per l'anno 2016, quanto ad euro 50.000.000 mediante pari riduzione dell'autorizzazione di cui all'articolo 1, commi 2 e 3, della legge regionale n. 5 del 2015, quanto ad euro 50.836.000 mediante pari riduzione dell'autorizzazione di cui all'articolo 30, comma 1 della legge regionale n. 5 del 2015, iscritte, rispettivamente, in conto delle UPB S01.03.010 e S01.06.001 del bilancio regionale per lo stesso anno, e, quanto ad euro 160.000.000 mediante le variazioni di bilancio di cui al comma 3.

3. Nel bilancio della Regione per gli anni 2015-2017 sono introdotte le seguenti variazioni:

SPESA

in diminuzione

UPB S01.03.010

Spese per interventi di programmazione negoziata e per l'attuazione del PRS

2015 euro 13.345.000

2016 euro 50.000.000

 

UPB S01.06.001

Trasferimenti agli enti locali - parte corrente

2016 euro 50.836.000

 

UPB S08.01.004

Somme per le quali sussiste l'obbligo a pagare

2016 euro 160.000.000

 

in aumento

UPB S05.01.001

Spese per il Servizio sanitario regionale - parte corrente

2015 euro 13.345.000

2016 euro 260.836.000

 

4. Gli oneri della presente legge gravano sulla UPB S05.01.001 del bilancio della Regione per gli anni 2015-2017.

 

     Art. 5. Entrata in vigore

1. La presente legge entra in vigore il giorno della sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione autonoma della Sardegna (Buras).


[1] Articolo così sostituito dall'art. 6 della L.R. 11 aprile 2016, n. 5.

[2] Comma abrogato dall'art. 6 della L.R. 11 aprile 2016, n. 5.

[3] Comma inserito dall'art. 6 della L.R. 11 aprile 2016, n. 5 e così sostituito dall'art. 1 della L.R. 19 maggio 2023, n. 6.

[4] Comma inserito dall'art. 6 della L.R. 11 aprile 2016, n. 5.

[5] Per un'interpretazione autentica del presente comma, vedi l'art. 1 della L.R. 27 luglio 2017, n. 13.