Settore: | Codici regionali |
Regione: | Sardegna |
Materia: | 3. servizi sociali |
Capitolo: | 3.1 assistenza sanitaria |
Data: | 03/12/2015 |
Numero: | 32 |
Sommario |
Art. 1. (Copertura del disavanzo 2014) |
Art. 2. Copertura delle perdite pregresse |
Art. 3. Disposizioni in materia di indebitamento |
Art. 4. Disposizioni in materia di Istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza (IPAB) |
Art. 5. Norma finanziaria |
Art. 5. Entrata in vigore |
§ 3.1.151 - L.R. 3 dicembre 2015, n. 32.
Disposizioni in materia di sanità pubblica. Prime misure per la copertura delle perdite pregresse.
(B.U. 4 dicembre 2015, n. 55)
Art. 1. (Copertura del disavanzo 2014) [1]
1. Per l'anno 2016, a valere sulla missione 13 - programma 04 - capitolo SC05.0010, la somma di euro 114.518.000 è destinata al ripiano del disavanzo relativo all'anno 2014 delle aziende del servizio sanitario regionale, la somma di euro 14.557.000 al rimborso dei crediti delle aziende sanitarie locali verso le gestioni liquidatorie delle cessate Unità sanitarie locali e la somma di euro 28.761.000 ad assicurare alle aziende del servizio sanitario regionale il recupero delle risorse assegnate con la
Art. 2. Copertura delle perdite pregresse
1. [Al fine di assicurare alle aziende del servizio sanitario regionale il recupero delle risorse assegnate con la
2. È autorizzata, per l'anno 2015, l'ulteriore spesa di euro 13.345.216 per il finanziamento degli accordi integrativi regionali della medicina generale, della pediatria di libera scelta e per il potenziamento della medicina specialistica extraospedaliera (UPB S05.01.001 - cap. SC05.0014).
Art. 3. Disposizioni in materia di indebitamento
1. Fermo restando il generale divieto di indebitamento, previsto dall'articolo 2, comma 2 sexies, lettera g), del
1 bis. Al verificarsi delle condizioni di cui al comma 1, le aziende del Sistema sanitario regionale possono disporre il temporaneo utilizzo, in termini di cassa, dei contributi in conto esercizio e in conto capitale a destinazione vincolata per il pagamento di spese correnti, per un importo non superiore all'anticipazione di cassa disponibile. Per le medesime finalità, in assenza di anticipazioni di cassa autorizzate dalla Giunta regionale, le aziende del Sistema sanitario regionale possono disporre il temporaneo utilizzo di un quarto della giacenza di cassa vincolata presso l'istituto tesoriere [3].
1 ter. Il ricorso all'utilizzo delle entrate a specifica destinazione può essere disposto esclusivamente in caso di insufficienza delle disponibilità liquide prive di vincoli di destinazione. L'utilizzo delle entrate a specifica destinazione vincola una quota corrispondente dell'anticipazione di cassa di cui al comma 1. Tale quota è utilizzabile esclusivamente per fronteggiare gli eventuali pagamenti dovuti a valere sui medesimi contributi a destinazione vincolata utilizzati per il pagamento di spese correnti. Con le prime entrate non soggette a vincolo di destinazione è ricostituita la consistenza delle somme vincolate utilizzate per il pagamento di spese correnti [4].
2. Fermo restando il generale divieto di indebitamento, previsto dall'articolo 2, comma 2 sexies, lettera g), del
Art. 4. Disposizioni in materia di Istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza (IPAB)
1. Dopo il comma 8 dell'articolo 44 della
"8 bis. Le IPAB che svolgono prevalentemente attività di erogazione di servizi socio-sanitari che non sono più in grado di funzionare o hanno espresso la volontà di non sussistere e che non hanno ancora concluso il procedimento di trasformazione, sono soppresse con decreto del Presidente della Regione. I beni, le funzioni e le ragioni attive e passive di credito sono trasferiti all'azienda sanitaria locale nel cui ambito territoriale le IPAB hanno la sede legale, previo scorporo dell'attività sociale che segue la disciplina di cui al comma 8." [5].
Art. 5. Norma finanziaria
1. Gli oneri derivanti dalla presente legge sono valutati in euro 13.345.000 per l'anno 2015 ed in euro 260.836.000 per l'anno 2016.
2. Agli stessi oneri si provvede:
a) per l'anno 2015, mediante pari riduzione dell'autorizzazione di cui all'articolo 1, commi 2 e 3, della
b) per l'anno 2016, quanto ad euro 50.000.000 mediante pari riduzione dell'autorizzazione di cui all'articolo 1, commi 2 e 3, della
3. Nel bilancio della Regione per gli anni 2015-2017 sono introdotte le seguenti variazioni:
SPESA
in diminuzione
UPB S01.03.010
Spese per interventi di programmazione negoziata e per l'attuazione del PRS
2015 euro 13.345.000
2016 euro 50.000.000
UPB S01.06.001
Trasferimenti agli enti locali - parte corrente
2016 euro 50.836.000
UPB S08.01.004
Somme per le quali sussiste l'obbligo a pagare
2016 euro 160.000.000
in aumento
UPB S05.01.001
Spese per il Servizio sanitario regionale - parte corrente
2015 euro 13.345.000
2016 euro 260.836.000
4. Gli oneri della presente legge gravano sulla UPB S05.01.001 del bilancio della Regione per gli anni 2015-2017.
Art. 5. Entrata in vigore
1. La presente legge entra in vigore il giorno della sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione autonoma della Sardegna (Buras).
[1] Articolo così sostituito dall'art. 6 della
[2] Comma abrogato dall'art. 6 della
[3] Comma inserito dall'art. 6 della
[4] Comma inserito dall'art. 6 della
[5] Per un'interpretazione autentica del presente comma, vedi l'art. 1 della