§ 3.1.46 - L.R. 14 giugno 1983, n. 59.
Aggiunte e modificazioni alla L.R. 1 agosto 1977, n. 73, riguardante provvedimenti in materia di assistenza tecnica e di attività promozionale in agricoltura.


Settore:Codici regionali
Regione:Sicilia
Materia:3. sviluppo economico
Capitolo:3.1 agricoltura: organizzazione
Data:14/06/1983
Numero:59


Sommario
Art. 1.      Il ruolo istituito con l'art. 10 della L.R. 1 agosto 1977, n. 73, salvo restando quanto previsto dall'art. 24 della L.R. 1 agosto 1977, n. 74, assume la denominazione di «Ruolo tecnico per [...]
Art. 2.      Alle qualifiche del ruolo di cui alla presente legge si accede mediante pubblico concorso per esami al quale possono partecipare i cittadini italiani in possesso, per la qualifica di dirigente [...]
Art. 3.      Al personale del ruolo di cui alla presente legge si applica lo stato giuridico ed economico previsto per il personale del ruolo tecnico dell'agricoltura di cui all'art. 32 della L.R. 23 marzo [...]
Art. 4.      Al ruolo di cui alla presente legge non si applicano le disposizioni dell'art. 10 della L.R. 29 dicembre 1980, n. 145
Art. 5.      Nella prima applicazione della presente legge sono collocati nel ruolo di cui all'art. 1, entro il limite dei posti disponibili e sulla base di domanda degli interessati da presentare entro [...]
Art. 6.      E' autorizzato per l'anno 1984 l'espletamento del secondo corso per la formazione e la specializzazione di n. 100 giovani in possesso di diploma di laurea in scienze agrarie o in scienze [...]
Art. 7.      Sono collocati nel ruolo di cui al precedente articolo i partecipanti ai corsi di base previsti dal Piano Quadro della divulgazione agricola in attuazione del Regolamento CEE 270/79 del [...]
Art. 8. 
Art. 9.      Le disposizioni dell'art. 16 della L.R. 10 aprile 1978, n. 2, sono estese all'Assessore regionale per l'agricoltura e le foreste
Art. 10.      L'indennità mensile prevista dal secondo comma dell'art. 7 della L.R. 5 agosto 1982, n. 88, viene corrisposta nella misura indicata dal comma medesimo a partire dall'effettiva data di inizio dei [...]
Art. 11.      Sono abrogati l'art. 10 ed il primo comma ed il secondo comma dell'art. 19 della L.R. 1 agosto 1977, n. 73, e ogni altra disposizione non compatibile con la presente legge
Art. 12.      All'onere derivante dall'applicazione della presente legge si provvede con parte delle disponibilità del cap. 21257 del bilancio della Regione per l'esercizio 1983, codice pluriennale 06.78 [...]
Art. 13.      La presente legge sarà pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana ed entrerà in vigore il primo giorno del mese successivo alla sua pubblicazione


§ 3.1.46 - L.R. 14 giugno 1983, n. 59.

Aggiunte e modificazioni alla L.R. 1 agosto 1977, n. 73, riguardante provvedimenti in materia di assistenza tecnica e di attività promozionale in agricoltura.

(G.U.R. 18 giugno 1983, n. 26).

 

TITOLO I

PERSONALE DELL'ASSISTENZA TECNICA E DELLA DIVULGAZIONE AGRICOLA

 

Art. 1.

     Il ruolo istituito con l'art. 10 della L.R. 1 agosto 1977, n. 73, salvo restando quanto previsto dall'art. 24 della L.R. 1 agosto 1977, n. 74, assume la denominazione di «Ruolo tecnico per l'assistenza tecnica e la divulgazione agricola» ed è strutturato in conformità alla tabella «A» annessa alla presente legge.

     Il personale del ruolo di cui al precedente comma è destinato esclusivamente ad assicurare le dotazioni delle sezioni specializzate ed operative di cui all'art. 2, lett. a) e b) della L.R. 1 agosto 1977, n. 73 e successive modificazioni.

     Resta fermo il disposto dell'art. 20 della L.R. 2 marzo 1981, n. 16, modificato dall'art. 11 della L.R. 5 agosto 1982, n. 88.

 

     Art. 2.

     Alle qualifiche del ruolo di cui alla presente legge si accede mediante pubblico concorso per esami al quale possono partecipare i cittadini italiani in possesso, per la qualifica di dirigente tecnico, del diploma di laurea in scienze agrarie o forestali, abilitati all'esercizio professionale, e per le qualifiche di assistente tecnico di diploma di perito agrario o agrotecnico.

     Per la copertura dei posti di ruolo di cui al precedente articolo non si applica la riserva prevista dal primo comma dell'art. 10 della L.R. 2 dicembre 1980, n. 125.

 

     Art. 3.

     Al personale del ruolo di cui alla presente legge si applica lo stato giuridico ed economico previsto per il personale del ruolo tecnico dell'agricoltura di cui all'art. 32 della L.R. 23 marzo 1971, n. 7 e successive modifiche, nonché le disposizioni relative al personale del ruolo per l'assistenza tecnica e la promozione agricola, in quanto compatibili con la presente legge.

     Al perfezionamento ed all'aggiornamento dello stesso personale si provvede ai sensi dell'art. 11 della L.R. 1 agosto 1977, n. 73 e successive modifiche.

     Per le finalità del presente articolo è autorizzata, per l'anno finanziario 1983, la spesa di lire 860 milioni.

 

     Art. 4.

     Al ruolo di cui alla presente legge non si applicano le disposizioni dell'art. 10 della L.R. 29 dicembre 1980, n. 145.

 

     Art. 5.

     Nella prima applicazione della presente legge sono collocati nel ruolo di cui all'art. 1, entro il limite dei posti disponibili e sulla base di domanda degli interessati da presentare entro trenta giorni dalla entrata in vigore della stessa legge, i partecipanti ai corsi già banditi ai sensi dell'art. 13 della L.R. 1 agosto 1977, n. 73, che hanno superato gli esami finali e conseguito l'attestato di cui al sesto comma dello stesso art. 13, purché in possesso dei requisiti generali per l'accesso all'impiego presso l'Amministrazione regionale.

     L'immissione in ruolo avverrà, in relazione al titolo di studio valutato per l'ammissione ai corsi, sulla base di distinte graduatorie, comprendenti rispettivamente, per l'accesso alla qualifica di dirigente tecnico, i laureati in scienze agrarie o forestali, e, per l'accesso alla qualifica di assistente tecnico, i periti agrari e gli agrotecnici.

     Le graduatorie sono redatte in relazione al punteggio complessivo conseguito da ciascun partecipante alla fine del corso. A parità di punteggio si applicano le preferenze previste dalle disposizioni vigenti per l'accesso all'impiego regionale.

 

     Art. 6.

     E' autorizzato per l'anno 1984 l'espletamento del secondo corso per la formazione e la specializzazione di n. 100 giovani in possesso di diploma di laurea in scienze agrarie o in scienze forestali, abilitati all'esercizio professionale o di perito agrario o di agrotecnico già previsto per l'anno 1979 dall'art. 13, quarto comma, della L.R. 1 agosto 1977, n. 73 e successive aggiunte e modificazioni.

     L'Assessore regionale per l'agricoltura e le foreste è autorizzato a svolgere, successivamente all'entrata in vigore della presente legge, gli adempimenti all'uopo occorrenti.

     La spesa occorrente per le finalità del presente articolo sarà prevista nel bilancio della Regione per l'esercizio finanziario 1984.

 

     Art. 7.

     Sono collocati nel ruolo di cui al precedente articolo i partecipanti ai corsi di base previsti dal Piano Quadro della divulgazione agricola in attuazione del Regolamento CEE 270/79 del Consiglio e di cui all'articolo 2, lettera a), della legge regionale 5 agosto 1982, n. 88.

     Sono altresì collocati nel ruolo di cui al precedente comma i partecipanti ai corsi svolti ai sensi del Regolamento CEE 2052/88 relativo al Quadro comunitario di sostegno per l'Italia - obiettivo 1 - misura 1, ed organizzati dal C.I.F.D.A. Sicilia-Sardegna in collaborazione con il FORMEZ, purché all'atto della selezione abbiano assunto l'impegno ad esercitare la propria attività nei servizi di sviluppo agricolo della Regione siciliana.

     L'immissione in ruolo avverrà sulla base della domanda degli interessati in possesso dell'attestato di divulgatore agricolo e dei requisiti generali per l'ammissione all'impiego presso l'Amministrazione regionale [1].

     L'immissione in ruolo ha luogo sulla base di apposite graduatorie comprendenti rispettivamente, per l'accesso alla qualifica di dirigente tecnico, i partecipanti ai corsi in possesso di diploma di laurea e, per l'accesso alla qualifica di assistente tecnico, i partecipanti ai corsi in possesso di diploma di istruzione secondaria superiore in materia agraria.

     Tali graduatorie sono redatte sulla base dei punteggi conseguiti alla conclusione del corso di base. A parità di punteggio si applicano le preferenze previste dalle disposizioni vigenti per l'accesso all'impiego regionale.

 

TITOLO II

NORME FINALI E TRANSITORIE

 

     Art. 8. [2]

     [L'Assessore regionale per l'agricoltura e le foreste, per l'esecuzione di studi, ricerche ed indagini conoscitive necessarie per la determinazione delle linee di intervento più adeguate per la soluzione dei problemi attinenti al settore agricolo, anche sotto il profilo della connessione con le azioni di politica agraria nazionale e comunitaria, nonché per lo studio e l'elaborazione di schemi legislativi riguardanti i diversi settori di competenza dell'Assessorato regionale dell'agricoltura e delle foreste, o per l'esame e la verifica strutturale e funzionale di macchine ed attrezzature, sia singole che costituenti unità complesse, e per le relative modifiche e adattamenti, o per l'introduzione di innovazioni tecnologiche nelle attività agricole e zootecniche e nei processi di trasformazione, valorizzazione ed utilizzazione dei relativi prodotti e sottoprodotti, può avvalersi di un gruppo di supporto tecnico.

     Il gruppo opererà alle dirette dipendenze dell'Assessore regionale per l'agricoltura e le foreste, svolgendo compiti di consulenza, indagine, istruttoria, studio, predisposizione di lavori preparatori ed elaborati, e potrà essere composto di funzionari delle amministrazioni dello Stato o della Regione, di enti pubblici e di persone estranee alle stesse amministrazioni, nel numero massimo di 20 unità. L'incarico di far parte del gruppo è a tempo determinato. Le persone estranee alle pubbliche amministrazioni suindicate sono scelte fra esperti in materie economiche, agrarie, statistiche, organizzative ed informatiche, giuridiche, amministrative e tecniche.

     L'Assessore regionale per l'agricoltura e le foreste, con proprio decreto, disciplina l'organizzazione e l'attività del gruppo anche mediante la costituzione di sottogruppi.

     Il trattamento economico dei componenti del gruppo sarà determinato con decreto dell'Assessore regionale per l'agricoltura e le foreste, previa delibera della Giunta regionale, applicando i criteri stabiliti dall'art. 17, quinto comma, della L. 9 ottobre 1971, n. 825.

     Per le stesse finalità l'Assessore regionale per la agricoltura e le foreste è autorizzato a stipulare apposite convenzioni con agenzie o organismi specializzati, dotati di personalità giuridica, che abbiano svolto attività da almeno tre anni dall'entrata in vigore della presente legge.

     Agli incarichi ed alle convenzioni di cui al presente articolo si applica la disposizione dell'art. 56 della L.R. 20 aprile 1976, n. 36 e successive modifiche.

     Per le finalità del presente articolo è autorizzata, per l'esercizio finanziario 1983, la spesa di lire 100 milioni.]

 

     Art. 9.

     Le disposizioni dell'art. 16 della L.R. 10 aprile 1978, n. 2, sono estese all'Assessore regionale per l'agricoltura e le foreste.

     Gli incarichi relativi sono conferiti, con decreto dell'Assessore regionale per l'agricoltura e le foreste, ad esperti nelle materie attribuite alla competenza dell'Assessorato.

     Per le finalità del presente articolo è autorizzata, per l'anno finanziario 1983, la spesa di lire 100 milioni.

 

     Art. 10.

     L'indennità mensile prevista dal secondo comma dell'art. 7 della L.R. 5 agosto 1982, n. 88, viene corrisposta nella misura indicata dal comma medesimo a partire dall'effettiva data di inizio dei corsi, anche se precedente all'entrata in vigore della suddetta legge.

     Per le finalità del presente articolo è autorizzata, per l'esercizio finanziario 1983, la spesa di lire 150 milioni.

 

     Art. 11.

     Sono abrogati l'art. 10 ed il primo comma ed il secondo comma dell'art. 19 della L.R. 1 agosto 1977, n. 73, e ogni altra disposizione non compatibile con la presente legge.

 

     Art. 12.

     All'onere derivante dall'applicazione della presente legge si provvede con parte delle disponibilità del cap. 21257 del bilancio della Regione per l'esercizio 1983, codice pluriennale 06.78 «Fondi speciali (parte) destinati al finanziamento di altri interventi».

 

     Art. 13.

     La presente legge sarà pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana ed entrerà in vigore il primo giorno del mese successivo alla sua pubblicazione.

 

 

Tabella [3]

Ruolo tecnico per l'assistenza tecnica e la divulgazione agricola

 

------------------------------------------------------------------

QUALIFICA                                                   UNITA'

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Dirigente tecnico superiore                                   30

Dirigente tecnico                                            263

Assistente tecnico                                           300

                                                                    -------

Totale                                                       593

 

 

 


[1] L'originario primo comma è stato così sostituito con art. 2 L.R. 9 giugno 1994, n. 26.

[2] Articolo modificato dall'art. 21 L.R. 3 gennaio 1985, n. 7 e abrogato dall'art. 11 della L.R. 9 maggio 2012, n. 26.

[3] Tabella così sostituita con art. 1 L.R. 9 giugno 1994, n. 26.