§ 3.2.136 - L.R. 24 novembre 2011, n. 25.
Interventi per lo sviluppo dell’agricoltura e della pesca. Norme in materia di artigianato, cooperazione e commercio. Variazioni di bilancio.


Settore:Codici regionali
Regione:Sicilia
Materia:3. sviluppo economico
Capitolo:3.2 agricoltura: interventi generali
Data:24/11/2011
Numero:25


Sommario
Art. 1.  Fondo di solidarietà regionale
Art. 2.  Stipula contratti assicurativi
Art. 3.  Capitalizzazione di cooperative e di società di capitali
Art. 4.  Proroga della scadenza delle esposizioni agrarie
Art. 5.  Modifiche ed integrazioni all’articolo 16 della legge regionale 14 maggio 2009, n. 6, in materia di finanziamenti alle imprese agricole per la formazione di scorte
Art. 6.  Modifiche ed integrazioni all’articolo 17 della legge regionale 14 maggio 2009, n. 6, in materia di credito agrario di esercizio a tasso agevolato
Art. 7.  Esposizioni nei confronti degli enti previdenziali
Art. 8.  Disposizioni per la diffusione della conoscenza della produzione agricola e agroalimentare regionale di qualità
Art. 9.  Pane siciliano tradizionale
Art. 10.  Attività di vendita diretta e mercatale
Art. 11.  Norme per il contrasto alle fitopatie ‘Citrus Tristeza Virus’ ed al punteruolo rosso
Art. 12.  Norme in materia di contributi nel settore vitivinicolo
Art. 13.  Norme in materia di contributi alle imprese del comparto della peschicoltura
Art. 14. 
Art. 15.  Fondo regionale di garanzia
Art. 16.  Modifiche di norme in materia di competenze dell’Istituto regionale della vite e del vino
Art. 17.  Modifica di norme in materia di garanzie fornite dai soci garanti di cooperative agricole ed alimentari
Art. 18.  Modifiche di norme relative all’ARSEA
Art. 19. 
Art. 20. 
Art. 21.  Disposizioni in materia di assegnazione di terreni ai coltivatori diretti
Art. 22. 
Art. 23.  Norme in materia di selezione della manodopera agricola stagionale
Art. 24.  Norme per lo sviluppo delle buone pratiche in agricoltura e sulla concessione delle provvidenze ai distretti produttivi
Art. 25. 
Art. 26.  Norme in materia di Istituto sperimentale zootecnico per la Sicilia
Art. 27.  Credito agevolato
Art. 28.  Contributo carburante. Sicurezza in mare
Art. 29.  Osservatorio della pesca del Mediterraneo
Art. 30.  Modifica dell’articolo 147 della legge regionale 23 dicembre 2000, n. 32, in materia di Commissione consultiva regionale della pesca
Art. 31.  Finanziamenti agevolati per la capitalizzazione di nuove cooperative agricole
Art. 32.  Benefici alle imprese agricole soggette a procedura concorsuale o vittime di usura
Art. 33.  Norme in materia di funzioni dei consorzi di bonifica
Art. 34.  Vincolo di destinazione delle aziende agrituristiche
Art. 35. 
Art. 36. 
Art. 37.  Agevolazioni Artigiancassa
Art. 38. 
Art. 39.  Norme in materia di enti sottoposti al patto di stabilità
Art. 40. 
Art. 41. 
Art. 42.  Variazioni di bilancio in materia di agricoltura
Art. 43.  Variazioni di bilancio in materia di trasporti
Art. 44.  Patto di stabilità interno
Art. 45.  Norma di salvaguardia comunitaria
Art. 46.  Relazione sullo stato di attuazione
Art. 47.  Disposizioni contabili
Art. 48.  Entrata in vigore


§ 3.2.136 - L.R. 24 novembre 2011, n. 25.

Interventi per lo sviluppo dell’agricoltura e della pesca. Norme in materia di artigianato, cooperazione e commercio. Variazioni di bilancio.

(G.U.R. 2 dicembre 2011, n. 50 - S.O. n. 49)

 

Capo I

MISURE A SOSTEGNO DELL’AGRICOLTURA E DELLA PESCA

 

Art. 1. Fondo di solidarietà regionale

1. All’articolo 80 della legge regionale 12 maggio 2010, n. 11, dopo il comma 3, è inserito il seguente:

‘3 bis. Per l’esercizio finanziario 2011, il Fondo ha una dotazione di 2.000 migliaia di euro cui si fa fronte con le risorse disponibili trasferite dallo Stato per gli anni dal 2002 al 2010 ai sensi della legge 23 dicembre 1999 n. 499’ [1].

2. All’articolo 80 della legge regionale 12 maggio 2010, n. 11, al comma 5 dopo le parole ‘di cui all’articolo 11’ aggiungere le seguenti ‘e 12’.

 

     Art. 2. Stipula contratti assicurativi

1. All’articolo 80 della legge regionale 12 maggio 2010, n. 11, dopo il comma 4, è inserito il seguente:

‘4 bis. Per le finalità di cui al comma 4, per l’esercizio finanziario 2011 è autorizzata la spesa di 2.500 migliaia di euro cui si fa fronte con le risorse disponibili trasferite dallo Stato per gli anni dal 2002 al 2010 ai sensi della legge 23 dicembre 1999, n. 499’.

 

     Art. 3. Capitalizzazione di cooperative e di società di capitali

1. [All’articolo 18 della legge regionale 14 maggio 2009, n. 6, come sostituito dall’articolo 10 della legge regionale 29 dicembre 2009, n. 13, e modificato dal comma 12 dell’articolo 80 della legge regionale 12 maggio 2010, n. 11, sono apportate le seguenti modifiche:

a) al comma 1 dopo le parole ‘singole e associate’ sono aggiunte le parole ‘ivi comprese quelle operanti nel settore dell’agriturismo’, e dopo la parola ‘decennale’ sono aggiunte le seguenti parole ‘e contributi in conto capitale alle imprese agricole socie di cooperative o di società di capitali che deliberano un aumento di capitale. Con decreto dell’Assessore regionale per le risorse agricole ed alimentari sono stabilite le modalità e le procedure per la concessione delle agevolazioni, per la fruizione delle quali, ferma restando la sottoscrizione dell’aumento di capitale di ogni impresa agricola avente diritto al contributo oggetto della domanda, è presentata un’unica richiesta per ogni cooperativa o società di capitali. Le agevolazioni di cui alla presente disposizione non possono comunque superare la misura del 50 per cento dell’aumento di capitale deliberato e sottoscritto. L’Assessore regionale per le risorse agricole e alimentari con proprio decreto può procedere alla compensazione delle somme tra i diversi interventi.’;

b) al comma 5 bis dopo le parole ‘imprese singole’ sono aggiunte le parole ‘e associate, comprese quelle operanti nel settore dell’agriturismo’;

c) dopo il comma 6 è aggiunto il seguente:

‘6 bis. Per l’esercizio finanziario 2011 è autorizzata la spesa di 7.100 migliaia di euro, cui si fa fronte con le risorse disponibili trasferite dallo Stato per gli anni dal 2002 al 2010 ai sensi della legge 23 dicembre 1999, n. 499, da destinare per 1.600 migliaia di euro al consolidamento delle passività onerose in essere alla data del 31 dicembre 2010 e per i restanti 5.500 migliaia di euro alla capitalizzazione delle cooperative e delle società di capitali, con le medesime modalità operative e nel rispetto dei limiti indicati nei commi precedenti’] [2].

2. Le imprese agricole accedono altresì ai benefici di cui all’articolo 8 della legge regionale 16 dicembre 2008, n. 23 e successive modifiche ed integrazioni, tramite l’IRFIS e/o gli istituti bancari aderenti alle procedure previste dal predetto articolo.

3. All’articolo 8 della legge regionale n. 23/2008 sono apportate le seguenti modifiche:

a) al comma 4, le parole “per l’industria” sono sostituite dalle parole “per l’economia, sentito l’Assessore regionale per le attività produttive e l’Assessore regionale per le risorse agricole ed alimentari”;

b) al comma 4 bis le parole “per l’industria” sono sostituite dalle parole “per l’economia”.

4. [Le somme autorizzate dal comma 6 dell’articolo 18 della legge regionale 14 maggio 2009, n. 6 e successive modifiche ed integrazioni, e non impegnate alla chiusura dell’esercizio finanziario 2009, pari a 8.000 migliaia di euro, discendenti da assegnazioni statali di cui alla legge 23 dicembre 1999, n. 499 e successive modifiche ed integrazioni, sono destinate dal dipartimento regionale per gli interventi strutturali per l’agricoltura ad interventi in favore delle imprese singole e associate comprese quelle operanti nel settore dell’agriturismo. Con proprio decreto l’Assessore regionale per le risorse agricole e alimentari può procedere alla compensazione tra la somma destinata all’IRCAC e quella destinata al dipartimento regionale per gli interventi strutturali per l’agricoltura] [3].

5. [Alle imprese operanti nel settore della pesca sono concessi contributi in conto interessi su finanziamenti per il consolidamento delle passività onerose in essere alla data del 30 giugno 2011 previa accensione di mutui di durata decennale nonché contributi in conto capitale alle imprese costituite in forma societaria, nei limiti e alle condizioni previsti dal regolamento (CE) 24 luglio 2007, n. 875/2007 della Commissione, pubblicato nella g.u.u.e. del 25 luglio 2007, L 193. Per l’esercizio finanziario 2011 è autorizzata la spesa di 1.000 migliaia di euro, cui si fa fronte con le disponibilità trasferite dallo Stato per gli anni dal 2002 al 2010, ai sensi della legge 23 dicembre 1999, n. 499. Con decreto dell’Assessore regionale per le risorse agricole e alimentari sono ripartite le risorse tra gli interventi di consolidamento delle passività onerose e di capitalizzazione delle società] [4].

 

     Art. 4. Proroga della scadenza delle esposizioni agrarie [5]

1. All’articolo 18 bis della legge regionale 21 settembre 2005, n. 11, inserito dall’articolo 80 della legge regionale 12 maggio 2010, n. 11, sono apportate le seguenti modifiche:

a) al comma 1 le parole da ‘scadute alla data del 31 dicembre 2009’ sino a ‘presente legge’ sono sostituite dalle parole ‘scadute al 31 dicembre 2010 o in scadenza al 31 dicembre 2011.’;

b) il comma 2 è così sostituito:

‘2. Ai fini di quanto previsto al comma 1, per le finalità di cui all’articolo 18 e con le modalità operative nello stesso riportate, è autorizzata la spesa di 6.000 migliaia di euro a valere sull’articolo 4, comma 1, lettera h), della legge regionale 22 dicembre 2005, n. 19’.

2. Le proroghe di cui al comma 1, lettera a), si applicano alle esposizioni di natura agraria contratte anteriormente alla data di entrata in vigore della presente legge.

 

     Art. 5. Modifiche ed integrazioni all’articolo 16 della legge regionale 14 maggio 2009, n. 6, in materia di finanziamenti alle imprese agricole per la formazione di scorte

1. L’articolo 16 della legge regionale 14 maggio 2009, n. 6 e successive modifiche ed integrazioni, è così modificato:

a) dopo il comma 1 sono inseriti i seguenti commi:

‘1 bis. L’Assessorato regionale delle risorse agricole e alimentari, considerato lo stato di crisi del comparto agricolo e al fine di sostenere le imprese agricole, è autorizzato a concedere alle imprese agricole, aventi qualsiasi forma giuridica, operanti nel territorio regionale ed iscritte al Registro delle imprese agricole tenuto presso le Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura, le seguenti agevolazioni:

a) finanziamento a tasso agevolato per credito di esercizio finalizzato a far fronte alle esigenze finanziare connesse alla gestione ordinaria, fino ad un massimo di 30 migliaia di euro;

b) finanziamento a tasso agevolato finalizzato a concedere alle imprese anticipi su fatture emesse relative all’attività agricola, fino ad un massimo di 150 migliaia di euro, con una durata non superiore a 180 giorni dalla data di fattura;

c) contributo in conto interessi per il ripianamento delle esposizioni debitorie relative all’attività agricola per un importo compreso tra 15 migliaia di euro e 100 migliaia di euro, in essere alla data del 31 dicembre 2010;

d) finanziamento a tasso agevolato destinato alla riduzione dei costi bancari dell’impresa, concesso in base al volume d’affari dell’impresa da utilizzare su conto corrente convenzionato, fino ad un massimo di 100 migliaia di euro con una durata massima di 24 mesi;

e) finanziamento a tasso agevolato per credito di medio termine finalizzato all’adeguamento delle aziende agricole a quanto previsto dal decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, in attuazione dell’articolo 1 della legge 3 agosto 2007, n. 123 in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro, fino ad un massimo di 100 migliaia di euro.

1 ter. I finanziamenti di cui al comma 1 bis e il contributo di cui alla lettera c) sono concessi nei limiti previsti per gli aiuti di importanza minore ‘de minimis’ di cui al regolamento (CE) 15 dicembre 2006, n. 1998/2006 della Commissione, pubblicato nella g.u.u.e. del 28 dicembre 2006, L 379, per le imprese agricole associate attive nel settore della lavorazione, trasformazione e commercializzazione dei prodotti agricoli, ed al regolamento (CE) 20 dicembre 2007, n. 1535/2007 della Commissione pubblicato nella g.u.u.e. del 21 dicembre 2007, L 337, per le imprese agricole di produzione primaria, e comunque entro il tetto massimo stabilito nelle lettere a), b), c), d) ed e) del comma 1 bis.

1 quater. Agli oneri finanziari scaturenti dall’articolo 1 bis si fa fronte con la dotazione del Fondo unico a gestione separata, costituito presso la Cassa regionale per il credito alle imprese siciliane (CRIAS) ai sensi all’articolo 64 della legge regionale 7 marzo 1997, n. 6, pari a 4.000 migliaia di euro a valere sul fondo di rotazione dell’Ente di sviluppo agricolo istituito con legge regionale 12 maggio 1959, n. 21 e successive modifiche ed integrazioni’.

b) Il comma 2 è sostituito dal seguente:

‘2. I finanziamenti di cui al comma 1 sono concessi nei limiti previsti per gli aiuti d’importanza minore ‘de minimis’ in agricoltura di cui al regolamento (CE) 20 dicembre 2007, n. 1535/2007 della Commissione, pubblicato nella g.u.u.e. del 21 dicembre 2007, n. L 337, e comunque entro il tetto massimo di euro 30.000,00 per le imprese agricole di produzione primaria, e secondo quanto previsto dal regolamento (CE) 15 dicembre 2006, n. 1998/2006 della Commissione, pubblicato nella g.u.u.e. 28 dicembre 2006, n. L 379, e comunque entro il tetto massimo di euro 300.000, per le imprese agricole associate attive nel settore della lavorazione, trasformazione e commercializzazione delle produzioni agricole primarie, nonché alle imprese agricole, singole e associate, che esercitano attività agrituristica, relativamente alla medesima attività’;

c) dopo il comma 5 sono inseriti i seguenti commi:

‘5 bis. Al fine di incrementare la dotazione finanziaria del Fondo unico a gestione separata costituito presso la CRIAS ai sensi dell’articolo 64 della legge regionale 7 marzo 1997, n. 6, il tasso di interesse da applicare alle agevolazioni di cui al presente articolo, viene incrementato dello 0,80 per cento.

5 ter. Le disposizioni del presente articolo si applicano con le stesse modalità operative, altresì, alle imprese della pesca, della filiera ittica, ivi comprese quelle che esercitano attività di pescaturismo ed ittiturismo aventi qualsiasi forma giuridica, operanti nel territorio regionale ed iscritte nel registro delle imprese, tenuto presso le camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura, nel rispetto dei limiti e delle condizioni previsti dal regolamento (CE) 24 luglio 2007, n. 875/2007 della Commissione pubblicato nella g.u.u.e. del 25 luglio 2007, L 193.’.

2. Per l’attuazione dell’articolo 16 della legge regionale 14 maggio 2009, n. 6 e successive modifiche ed integrazioni, l’Assessore regionale per le risorse agricole e alimentari, nell’ambito delle risorse assegnate alla CRIAS per le finalità indicate dalla medesima disposizione di legge, può in sede di riprogrammazione delle risorse, ripartire le somme da destinare ai settori agricoli e della pesca, e nell’ambito di ciascuno di essi ai diversi tipi di interventi.

 

     Art. 6. Modifiche ed integrazioni all’articolo 17 della legge regionale 14 maggio 2009, n. 6, in materia di credito agrario di esercizio a tasso agevolato

1. Al comma 1 dell’articolo 17 della legge regionale 14 maggio 2009, n. 6, sono apportate le seguenti modifiche:

a) le parole ‘a seguito delle avverse condizioni atmosferiche verificatesi durante l’anno 2008 ed agli inizi dell’anno 2009, nonché dell’aggravarsi dell’attuale crisi congiunturale’ sono sostituite dalle seguenti ‘in difficoltà a causa dello stato di crisi del comparto agroalimentare’;

b) alla lettera b) le parole ‘in essere prima della data di pubblicazione della presente legge’ sono sostituite dalle seguenti ‘purché contratti prima di centottanta giorni dalla data di pubblicazione del relativo avviso’.

 

     Art. 7. Esposizioni nei confronti degli enti previdenziali [6]

1. Alle cooperative e alle imprese agricole, anche operanti nel settore dell’agriturismo, sono concessi contributi in conto interessi su finanziamenti per il consolidamento delle esposizioni nei confronti degli enti previdenziali in essere alla data del 31 dicembre 2010, nel rispetto delle condizioni, limiti e massimali previsti dal regolamento (CE) 15 dicembre 2006, n. 1998/2006 della Commissione pubblicato nella g.u.u.e. del 28 dicembre 2006, n. L 379, per le cooperative operanti nel settore della trasformazione e commercializzazione dei prodotti agricoli e per le cooperative e le imprese agricole operanti nel settore dell’agriturismo e dal regolamento (CE) 20 dicembre 2007, n. 1535/2007 della Commissione, pubblicato nella g.u.u.e. del 21 dicembre 2007, n. L 337, per le cooperative e le imprese agricole operanti nel settore della produzione dei prodotti agricoli. La durata del finanziamento non può essere superiore a otto anni.

2. L’Assessore regionale per le risorse agricole e alimentari con proprio decreto stabilisce i criteri di accesso alla misura massima delle agevolazioni previste dal presente articolo.

3. Le disposizioni di cui ai commi 1 e 2 si applicano con le stesse modalità operative, altresì, alle cooperative e alle imprese della pesca, della filiera ittica, ivi comprese quelle che esercitano attività di pesca turismo ed ittiturismo aventi qualsiasi forma giuridica, operanti nel territorio regionale ed iscritte nel registro delle imprese, tenuto presso le Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura, nel rispetto dei limiti e delle condizioni previsti dal regolamento (CE) 24 luglio 2007, n. 875/2007 della Commissione, pubblicato nella g.u.u.e. del 25 luglio 2007, n. L 193 [7].

3-bis. Per l'attuazione del presente articolo sono rispettivamente competenti, per le imprese singole e associate, il Dipartimento regionale per gli interventi strutturali in agricoltura e per le società cooperative l'IRCAC. Con proprio decreto l'Assessore regionale per le risorse agricole e alimentari può procedere alla ripartizione delle risorse di cui al comma 4 da destinare all'IRCAC per le società cooperative e al Dipartimento regionale per gli interventi strutturali per l'agricoltura per le altre imprese [8].

4. Per l’esercizio finanziario 2011 è autorizzata la spesa di 210 migliaia di euro, cui si fa fronte con le risorse disponibili trasferite dallo Stato per gli anni dal 2002 al 2010 ai sensi della legge 23 dicembre 1999, n. 499, di cui 200 migliaia di euro per le finalità del comma 1, e quanto a 10 migliaia di euro per le finalità del comma 3 [9].

 

     Art. 8. Disposizioni per la diffusione della conoscenza della produzione agricola e agroalimentare regionale di qualità

1. La Regione istituisce il logo identificativo dei prodotti siciliani di qualità a “chilometro zero”, nel rispetto di quanto previsto dall’articolo 81 del decreto legislativo 26 marzo 2010, n. 59, promuovendone la conoscenza e la diffusione. Alle imprese di servizi operanti in Sicilia esercenti attività di vendita, ristorazione o ospitalità che utilizzino prodotti di qualità a “chilometro zero”, l’Assessorato regionale per le risorse agricole ed alimentari attribuisce il logo “chilometro zero” da collocare negli esercizi ed utilizzabile nell’attività di impresa e nell’attività promozionale. L’Assessore regionale per le risorse agricole ed alimentari con decreto disciplina i criteri e le modalità per l’istituzione e la diffusione del logo “chilometro zero”, dandone comunicazione al Ministero dello sviluppo economico ai sensi della vigente normativa.

2. Al fine di promuovere la conoscenza, la diffusione e la commercializzazione delle produzioni agroalimentari della Regione, l’Assessore regionale per le risorse agricole ed alimentari istituisce, con decreto, un Tavolo di concertazione composto dai seguenti soggetti:

a) dirigente generale del dipartimento regionale degli interventi infrastrutturali per l’agricoltura dell’Assessorato regionale delle risorse agricole ed alimentari che lo presiede in caso di assenza o impedimento dell’Assessore;

b) due esperti di marketing e comunicazione di comprovata esperienza;

c) rappresentanti delle organizzazioni di categoria interessate;

c bis) dirigente generale del dipartimento regionale delle attività produttive [10].

3. Il Tavolo di concertazione svolge i seguenti compiti:

a) delinea percorsi formativi incentrati sull’offerta dei prodotti agricoli regionali, atti a formare gli addetti alla distribuzione commerciale, anche mediante gruppi di lavoro ristretti e incontri con gli operatori commerciali;

b) elabora, per le esigenze e le finalità di cui al presente articolo, un catalogo promozionale dei prodotti regionali agroalimentari, aggiornato annualmente, secondo le modalità e i criteri indicati con decreto dell’Assessore regionale per le risorse agricole ed alimentari;

c) promuove accordi fra la Grande distribuzione organizzata (GDO) e gli operatori del settore agricolo al fine di incentivare la distribuzione dei prodotti a chilometro zero e di qualità;

d) compone gli interessi delle parti in occasione dell’apertura, del trasferimento di sede e dell’ampliamento della superficie di vendita nel territorio regionale, delle grandi strutture di vendita e di centri commerciali che esercitano attività di commercio nel settore merceologico agro-alimentare, in applicazione della legge regionale 22 dicembre 1999, n. 28, attraverso la sottoscrizione di intese ed accordi.

4. La partecipazione al Tavolo di concertazione è a titolo gratuito e senza oneri a carico del bilancio regionale.

5. Dall’applicazione del presente articolo non scaturiscono nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio della Regione.

6. Le disposizioni di cui al comma 1 relative alla conoscenza ed alla diffusione dei prodotti siciliani di qualità si applicano anche per il latte fresco pastorizzato ed il latte di qualità prodotto in Sicilia. L’Assessorato regionale per le risorse agricole ed alimentari, d’intesa con le associazioni di categoria, individua modalità atte alla promozione pubblicitaria del latte siciliano presso la grande distribuzione organizzata.

 

     Art. 9. Pane siciliano tradizionale

1. L’Assessore regionale per le risorse agricole e alimentari autorizza previa approvazione comunitaria e ministeriale la produzione del Pane siciliano tradizionale (DOP) riconosciuto e sottoposto ai controlli di cui al regolamento (CE) 20 marzo 2006, n. 510/2006 del Consiglio, pubblicato nella g.u.u.e. 31 marzo 2006, n. L 93, e successive modifiche ed integrazioni, che possano essere effettuati anche previa convenzione con enti pubblici di ricerca autorizzati e accreditati.

2. Per “Pane siciliano tradizionale” si intende il pane prodotto secondo un disciplinare di produzione approvato dall’Unione europea ai sensi del regolamento (CE) n. 510/2006 a base di frumento duro coltivato, raccolto, stoccato e molito nel territorio regionale e di cui sia verificata la rintracciabilità ai sensi della norma UNI EN ISO 22005:2008; la tecnologia di produzione, compreso l’uso dei lieviti, viene descritta nel disciplinare di produzione proposto dall’Associazione richiedente il riconoscimento e approvato dal Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali.

3. Presso l’Assessorato delle risorse agricole ed alimentari è istituito un apposito albo dei produttori di pane siciliano tradizionale che sono assoggettati ai sistemi di controllo di cui al comma 1.

4. L’Assessore regionale per le risorse agricole ed alimentari, per quanto di sua competenza, provvede per il tramite degli organismi di controllo a che il prodotto sia conforme a quanto previsto dal disciplinare di produzione approvato dall’Unione europea e ad applicare tutti i provvedimenti previsti nei casi di non conformità.

 

     Art. 10. Attività di vendita diretta e mercatale [11]

1. Nei comuni della Regione siciliana, singoli o associati, con oltre 20.000 abitanti, al fine di realizzare un più stretto legame tra i produttori agricoli ed i consumatori, con un’offerta di prodotti agricoli costante e articolata in un’ampia gamma, l’Assessorato regionale delle risorse agricole ed alimentari è autorizzato ad erogare aiuti, nei limiti e alle condizioni di cui al regolamento (CE) 15 dicembre 2006, n. 1998/2006 della Commissione, pubblicato nella g.u.u.e. del 28 dicembre 2006, n. L 379, alle persone giuridiche costituite tra imprenditori agricoli in forma societaria o consortile per l’esercizio di attività di ‘vendita diretta’ realizzate in strutture fisse su aree private o ricevute in concessione secondo le norme di evidenza pubblica.

2. Le strutture fisse di cui al comma 1 che svolgono con continuità l’attività di vendita diretta possono anche organizzarsi in rete regionale secondo le direttive impartite dall’Assessorato regionale delle risorse agricole ed alimentari. In caso di organizzazione in rete regionale, oltre alle funzioni specifiche della vendita diretta, le strutture fisse possono assolvere alla funzione di piattaforma organizzativa e logistica della rete regionale. Nelle aree metropolitane di cui al titolo IV della legge regionale 6 marzo 1986, n. 9, le strutture fisse, comunque realizzate, possono essere utilizzate anche per attività di animazione, in linea con quanto previsto con l’articolo 4 del decreto del Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali 20 novembre 2007, con lo svolgimento di eventi gastronomici e culturali.

3. Entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, l’Assessore regionale per le risorse agricole ed alimentari, con decreto, disciplina le modalità di esecuzione delle disposizioni di cui ai commi 1 e 2.

4. All’onere derivante dall’attuazione del comma 1, determinato in 671 migliaia di euro, per l’esercizio finanziario 2011, si provvede con le risorse disponibili trasferite dallo Stato per gli anni dal 2002 al 2010, ai sensi della legge 23 dicembre 1999, n. 499 [12].

5. L’Assessorato regionale delle risorse agricole ed alimentari è autorizzato a realizzare un ‘progetto pilota’ per promuovere sul territorio nazionale una rete di ‘vetrine promozionali e punti mercatali’ operanti in regime di vendita diretta per la valorizzazione dei prodotti agro-alimentari di qualità ai sensi della normativa comunitaria, nazionale e regionale. Entro novanta giorni dalla pubblicazione della presente legge, l’Assessore regionale per le risorse agricole e alimentari con proprio decreto disciplina le modalità di realizzazione dell’iniziativa nel rispetto delle procedure di evidenza pubblica. Per l’esercizio finanziario 2011, al fabbisogno finanziario pari a 3.000 migliaia di euro si provvede con le attuali risorse disponibili già trasferite dallo Stato per gli anni dal 2002 al 2010 ai sensi della legge 23 dicembre 1999, n. 499. La presente disposizione è attuata conformemente al regolamento (CE) 15 dicembre 2006, n. 1998/2006 della Commissione relativo all’applicazione degli articoli 87 e 88 del Trattato agli aiuti di Stato di importanza minore pubblicato nella g.u.u.e. del 28 dicembre 2006, n. L 379. Il progetto pilota prevede che sino al cinque per cento delle risorse previste siano riservate alla promozione dei prodotti provenienti dalle cooperative agricole che gestiscono terreni o aziende confiscate alla mafia o alle organizzazioni criminali.

6. [L’Assessorato regionale delle risorse agricole ed alimentari è autorizzato a realizzare un ‘progetto pilota’ per promuovere sul territorio dell’Unione europea una rete di ‘vetrine promozionali e punti mercatali’, per la valorizzazione dei prodotti agro-alimentari di qualità ai sensi della normativa comunitaria, nazionale e regionale. Entro novanta giorni dalla pubblicazione della presente legge, l’Assessore regionale per le risorse agricole e alimentari con proprio decreto disciplina le modalità di realizzazione dell’iniziativa nel rispetto delle procedure di evidenza pubblica. Per l’esercizio finanziario 2011 al fabbisogno finanziario pari a 2.000 migliaia di euro si provvede con le attuali risorse disponibili già trasferite dallo Stato per gli anni dal 2002 al 2010 ai sensi della legge 23 dicembre 1999, n. 499. La presente disposizione è attuata conformemente al regolamento (CE) 15 dicembre 2006, n. 1998/2006 della Commissione, relativo all’applicazione degli articoli 87 e 88 del Trattato agli aiuti di Stato di importanza minore ‘de minimis’ pubblicato nella g.u.u.e. del 28 dicembre 2006, L 379. Il progetto pilota prevede che sino al massimo del cinque per cento delle risorse previste siano riservate alla promozione dei prodotti provenienti dalle cooperative agricole che gestiscono terreni o aziende confiscate alla mafia o alle organizzazioni criminali] [13].

 

     Art. 11. Norme per il contrasto alle fitopatie ‘Citrus Tristeza Virus’ ed al punteruolo rosso

1. L’Assessorato regionale delle risorse agricole e alimentari attua le misure nazionali di lotta obbligatoria per la prevenzione ed il controllo delle infezioni causate dal virus della tristezza degli agrumi ‘Citrus Tristeza Virus’.

2. L’Assessore regionale per le risorse agricole e alimentari è autorizzato a concedere un indennizzo agli agricoltori per i costi sostenuti per la prevenzione e la lotta alla fitopatia ‘Citrus Tristeza Virus’, per i danni strutturali e per le eventuali perdite di reddito.

3. Per l’erogazione dei contributi sono applicate le condizioni individuate dall’articolo 10 del regolamento (CE) 15 dicembre 2006, n. 1857/2006 della Commissione relativo all’applicazione degli articoli 87 e 88 del Trattato CE sugli aiuti di Stato a favore delle piccole e medie imprese attive nella produzione di prodotti agricoli, recante modifiche del regolamento (CE) n. 70/2001, pubblicato nella g.u.u.e. del 16 dicembre 2006, n. L 358.

4. Agli oneri derivanti dall’attuazione del presente articolo, pari a 9.934.049,36 euro per l’esercizio finanziario 2011, si provvede quanto a 5.500 migliaia di euro con parte delle disponibilità finanziarie trasferite dallo Stato ai sensi della legge 2 dicembre 1998, n. 423 e quanto a 4.434.049,36 euro con le risorse disponibili trasferite dallo Stato per gli anni dal 2002 al 2010, ai sensi della legge 23 dicembre 1999, n. 499 [14].

5. Al fine di combattere la diffusione del punteruolo rosso delle palme (Rhynchophorus ferrugineus), l’Azienda regionale foreste demaniali, anche a richiesta dei proprietari delle piante infestate, interviene per la loro rimozione ed eliminazione. Dall’applicazione del presente comma non possono derivare nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio della Regione.

6. L’Assessorato regionale delle risorse agricole e alimentari disciplina con decreto le modalità di attuazione delle disposizioni del presente articolo.

 

     Art. 12. Norme in materia di contributi nel settore vitivinicolo

1. Ferma restando la dotazione finanziaria di cui alla lettera h-sexies del comma 1 dell’articolo 4 della legge regionale 22 dicembre 2005, n. 19, introdotta dal comma 27 dell’art. 80 della legge regionale 12 maggio 2010, n. 11, l’aliquota contributiva prevista dalla OCM del settore vitivinicolo per la misura promozione dei vini sui mercati dei Paesi terzi e/o per finanziare eventuali scorrimenti di graduatoria, può essere elevata fino all’80 per cento qualora i progetti presentati riguardino i prodotti di cui all’art. 5 del decreto Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali, 22 luglio 2010.

 

     Art. 13. Norme in materia di contributi alle imprese del comparto della peschicoltura

1. Alle imprese agricole siciliane attive nel comparto della peschicoltura, nel caso in cui sia dichiarato con delibera della Giunta regionale lo stato di crisi, possono essere concessi contributi per l’esercizio finanziario 2011 per la riduzione dei costi aziendali.

2. Con decreto del Presidente della Regione, su proposta dell’Assessore regionale per le risorse agricole ed alimentari, previa deliberazione della Giunta regionale, sono stabilite le modalità e le procedure per la concessione delle agevolazioni di cui al comma 1, ivi comprese le voci di costo da ammettere ad agevolazione.

3. Gli aiuti di cui al comma 1 sono concessi alle condizioni e nei limiti previsti per gli aiuti di importanza minore ‘de minimis’ di cui al regolamento (CE) 20 dicembre 2007, n. 1535/2007, della Commissione, pubblicato nella g.u.u.e. 21 dicembre 2007, n. L 337.

4. Per l’attuazione degli interventi di cui al comma 1 è autorizzata per l’esercizio finanziario 2011 la spesa complessiva di 500 migliaia di euro cui si provvede con le disponibilità dell’U.P.B. 4.2.1.5.2, capitolo 215704 - accantonamento 1001 - del bilancio della Regione per l’esercizio finanziario medesimo.

 

     Art. 14.

(Articolo omesso in quanto impugnato dal Commissario dello Stato ai sensi dell’art. 28 dello Statuto)

 

     Art. 15. Fondo regionale di garanzia

1. Al fine di agevolare l’accesso al credito delle piccole e medie imprese operanti nel settore della produzione, trasformazione e commercializzazione delle produzioni agricole, è istituito un fondo denominato ‘Fondo regionale di garanzia’ la cui gestione è affidata ad una banca o ad un intermediario finanziario in possesso dei necessari requisiti tecnici ed organizzativi, individuati nel rispetto delle procedure di evidenza pubblica, (inciso omesso in quanto impugnato dal Commissario dello Stato ai sensi dell’art. 28 dello Statuto).

2. La dotazione iniziale del Fondo regionale di garanzia di cui al comma 1 è quantificata in 2.775 migliaia di euro cui si fa fronte con le economie disponibili al 31 dicembre 2010 dell’articolo 4, comma 1, della legge regionale 22 dicembre 2005, n. 19.

3. Con decreto dell’Assessore regionale per le risorse agricole ed alimentari sono fissate le modalità e le condizioni del Fondo regionale di garanzia.

4. Gli aiuti di cui al presente articolo sono concessi alle condizioni e nei limiti previsti rispettivamente dal regolamento (CE) 20 dicembre 2007, n. 1535/2007 della Commissione, relativo all’applicazione degli articoli 87 e 88 del Trattato CE agli aiuti ‘de minimis’ nel settore della produzione primaria dei prodotti agricoli, pubblicato nella g.u.u.e. del 21 dicembre 2007 L 337 e dal regolamento (CE) 15 dicembre 2006, n. 1998/2006 della Commissione relativo all’applicazione degli articoli 87 e 88 del Trattato agli aiuti di Stato di importanza minore ‘de minimis’, pubblicato nella g.u.u.e. del 28 dicembre 2006, L 379, nel settore della lavorazione, trasformazione e commercializzazione dei prodotti agricoli di cui all’allegato I del Trattato CE.

 

     Art. 16. Modifiche di norme in materia di competenze dell’Istituto regionale della vite e del vino

1. Alla legge regionale 18 luglio 1950, n. 64, sono apportate le seguenti modifiche:

a) al primo comma dell’articolo 1 le parole ‘Istituto regionale della vite e del vino’ sono sostituite dalle seguenti:

‘Istituto regionale del vino e dell’olio’;

b) dopo il primo comma dell’articolo 2 è inserito il seguente:

‘1 bis. L’Istituto svolge altresì le attività di:

a) valorizzazione e promozione dell’olio extravergine di oliva prodotto e confezionato in Sicilia;

b) valorizzazione e promozione dell’oliva da mensa prodotta e confezionata in Sicilia;

c) certificazione, ricerca e innovazione nella filiera olivicolo-olearia.’

2. Entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, l’Assessore regionale per le risorse agricole ed alimentari, ai sensi dell’articolo 9 della legge regionale n. 64/1950 e su proposta dell’Istituto regionale della vite e del vino, provvede all’adeguamento dello Statuto.

3. Dall’applicazione del presente articolo non scaturiscono nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio della Regione e all’espletamento dei nuovi compiti si provvede con le attuali assegnazioni del vigente bilancio.

 

     Art. 17. Modifica di norme in materia di garanzie fornite dai soci garanti di cooperative agricole ed alimentari

1. (Comma omesso in quanto impugnato dal Commissario dello Stato ai sensi dell’art. 28 dello Statuto).

2. Al comma 2 dell’articolo 2 della legge regionale 10 ottobre 1994, n. 37, dopo le parole ‘secondo la vigente normativa in materia’ sono aggiunte le seguenti: ‘e da altri soggetti anche privati che abbiano acquistato il credito a norma della vigente legislazione in materia di circolazione dei beni’.

 

     Art. 18. Modifiche di norme relative all’ARSEA

1. All’articolo 60 della legge regionale 14 aprile 2006, n. 14, sono apportate le seguenti modifiche:

a) al comma 1 sono soppresse le parole ‘è sottoposta alla vigilanza dell’Assessorato regionale dell’agricoltura e delle foreste’;

b) al comma 25 le parole ‘L’Assessorato regionale dell’agricoltura e delle foreste’ sono sostituite dalle parole ‘L’Assessorato regionale dell’economia’.

 

     Art. 19.

(Articolo omesso in quanto impugnato dal Commissario dello Stato ai sensi dell’art. 28 dello Statuto)

 

     Art. 20.

(Articolo omesso in quanto impugnato dal Commissario dello Stato ai sensi dell’art. 28 dello Statuto)

 

     Art. 21. Disposizioni in materia di assegnazione di terreni ai coltivatori diretti

1. Le disposizioni dell’articolo 1 della legge regionale 25 luglio 1960, n. 29 e successive modifiche ed integrazioni si applicano altresì ai coltivatori diretti che di fatto abbiano condotto il fondo da almeno dieci anni dalla data di entrata in vigore della presente legge purché ciò risulti da certificazione relativa all’ottenimento di contributi comunitari.

 

     Art. 22.

(Articolo omesso in quanto impugnato dal Commissario dello Stato ai sensi dell’art. 28 dello Statuto)

 

     Art. 23. Norme in materia di selezione della manodopera agricola stagionale

1. La selezione della manodopera agricola stagionale, cui non si applicano le disposizioni recate dal decreto legislativo 6 settembre 2001, n. 368, necessaria a soddisfare il fabbisogno delle amministrazioni e degli enti pubblici, è effettuata dai Centri per l’impiego competenti per territorio, con procedura ad evidenza pubblica, nel rispetto delle disposizioni di cui all’art. 35 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165.

2. La graduatoria degli operai agricoli che partecipano alla selezione è redatta dagli uffici competenti di cui al comma 1, sulla base dei criteri previsti dall’articolo 49 della legge regionale 6 aprile 1996, n. 16, tenendo conto del diritto alla riassunzione eventualmente previsto dal contratto collettivo nazionale di lavoro applicato.

 

     Art. 24. Norme per lo sviluppo delle buone pratiche in agricoltura e sulla concessione delle provvidenze ai distretti produttivi

1. L’Assessore regionale per le risorse agricole e alimentari, nelle proposte di modifica delle misure del Piano di sviluppo rurale 2007-2013 volte a sostenere l’affermazione delle buone pratiche agricole a tutela dell’ambiente e del paesaggio, applica quanto disposto dall’articolo 17 del regolamento (CE) 20 settembre 2005, n. 1698/2005 del Consiglio, pubblicato nella g.u.u.e. del 21 ottobre 2005, n. L 277, e dall’articolo 39 (4) dell’allegato del predetto regolamento (CE) n. 1698/2005.

2. I distretti produttivi agro-alimentari e della pesca istituiti ai sensi della vigente normativa regionale possono rientrare tra i beneficiari degli interventi dei programmi comunitari qualora specificatamente individuati.

 

     Art. 25.

(Articolo omesso in quanto impugnato dal Commissario dello Stato ai sensi dell’art. 28 dello Statuto)

 

     Art. 26. Norme in materia di Istituto sperimentale zootecnico per la Sicilia

1. Dopo l’articolo 39 della legge regionale 3 novembre 1993, n. 30, è inserito il seguente:

‘Art. 39 bis. Competenze dell’Istituto sperimentale zootecnico della Sicilia - 1. All’Istituto sperimentale zootecnico della Sicilia, nell’ambito dei propri fini istituzionali e nell’interesse della Regione, sono attribuite le ulteriori seguenti funzioni:

a) progettazione, ricerca ed utilizzazione dei sottoprodotti zootecnici;

b) progettazione e ricerca sui prodotti caseari del territorio;

c) didattica avanzata sul territorio per la caseificazione e trasformazione dei prodotti derivati dalla carne;

d) messa a reddito delle aree disponibili, esclusivamente per le finalità istituzionali dell’Ente, attraverso la promozione di: progetti relativi alle aree mercatali e paesistiche; progetti relativi alle aree di pubblica fruizione per manifestazioni ed eventi; progetti di sperimentazioni agrarie; progetti tesi alla salvaguardia e valorizzazione della biodiversità animale e vegetale siciliana, senza ulteriori oneri a carico del bilancio regionale;

e) (Lettera omessa in quanto impugnata dal Commissario dello Stato ai sensi dell’art. 28 dello Statuto).

 

     Art. 27. Credito agevolato

1. All’articolo 4 della legge regionale 20 novembre 2008, n. 16, dopo il comma 2 bis è aggiunto il seguente:

‘2 ter. L’Istituto regionale per il credito e la cooperazione (I.R.C.A.C.) è autorizzato a concedere alle imprese operanti nel settore della pesca, della filiera ittica, ivi comprese quelle che esercitano attività di pescaturismo ed ittiturismo, gli interventi disciplinati dal proprio Regolamento ed in particolare, crediti di esercizio agevolati, crediti a medio termine agevolati per la capitalizzazione societaria, contribuiti in conto interessi su operazioni bancarie di credito di esercizio, contributi in conto interessi su operazioni di leasing, finanziamenti a tasso agevolato per operazioni di consolidamento delle esposizioni debitorie, nel rispetto dei limiti e delle condizioni previsti dal regolamento (CE) 24 luglio 2007, n. 875/2007 della Commissione, pubblicato nella g.u.u.e. del 25 luglio 2007, n. L 193. Entro 60 giorni dalla pubblicazione della presente legge, l'IRCAC procede alle modifiche del Regolamento degli aiuti alle imprese al fine di prevedere la possibilità d'intervenire in favore delle imprese operanti nel settore della pesca non costituite sotto forma di società cooperativa, nei limiti dei fondi specificatamente assegnati al settore’ [15].

 

     Art. 28. Contributo carburante. Sicurezza in mare

1. [L’Assessore regionale per le risorse agricole ed alimentari è autorizzato a concedere alle imprese del settore della pesca, come definite dall’articolo 2 del regolamento (CE) 24 luglio 2007, n. 875/2007, della Commissione, pubblicato nella g.u.u.e. 25 luglio 2007, n. L 193, un contributo per la copertura delle spese sostenute per il consumo del gasolio per l’attività di pesca e di acquacoltura, come si evince dal libretto carburante. Con decreto dell’Assessore regionale per le risorse agricole e alimentari sono determinate le aliquote di contributo e le modalità di erogazione dello stesso. Per le imprese con sede legale ed iscritte nei Compartimenti marittimi delle isole minori è prevista una maggiorazione dell’aliquota del contributo. Gli aiuti di cui al presente comma sono concessi alle condizioni e nei limiti previsti dal predetto regolamento (CE) 24 luglio 2007, n. 875/2007. Per le finalità di cui al presente comma, è autorizzata, per l’esercizio finanziario 2011, la spesa di 2.909 migliaia di euro cui si fa fronte con le risorse disponibili trasferite dallo Stato per gli anni dal 2002 al 2010, ai sensi della legge 23 dicembre 1999, n. 499] [16].

2. [L’Assessore regionale per le risorse agricole ed alimentari è autorizzato a predisporre apposito bando, a favore di armatori con più di cinque marittimi, imbarcati nello stesso natante, per l’acquisto di apparecchiature di telemedicina al fine di assicurare il monitoraggio parametri fisiopatologici dei marinai ed eventuali protocolli emergenziali, sentito l’Assessore regionale per la salute. Per l’esercizio finanziario 2011, all’onere derivante dalla presente disposizione, quantificato in 100 migliaia di euro, si provvede con le risorse disponibili trasferite dallo Stato per gli anni dal 2002 al 2010 ai sensi della legge 23 dicembre 1999, n. 499] [17].

3. Gli aiuti di cui al comma 2 sono concessi alle condizioni e limiti previsti dal regolamento (CE) 24 luglio 2007, n. 875/2007 della Commissione, pubblicato nella g.u.u.e. del 25 luglio 2009, n. L 193.

4. [Per le finalità di cui al comma 6 dell’articolo 80 della legge regionale 12 maggio 2010, n. 11 e successive modifiche ed integrazioni, è autorizzata per l’esercizio finanziario 2011 la spesa di 1.000 migliaia di euro cui si fa fronte con le risorse disponibili trasferite dallo Stato per gli anni 2002 al 2010 ai sensi della legge 23 dicembre 1999, n. 499] [18].

5. All’articolo 80 della legge regionale 12 maggio 2010, n. 11 sono apportate le seguenti modifiche:

a) al comma 6 le parole “attive nei comparti produttivi per i quali è stato dichiarato, con delibera della Giunta regionale, lo stato di crisi di mercato” sono sostituite dalle parole “in difficoltà a causa dello stato di crisi del comparto agro-alimentare”;

b) al comma 7 dopo le parole “ammettere ad agevolazione,” sono aggiunte le seguenti: “tra le quali sono incluse i costi di energia elettrica per la captazione e la distribuzione di acqua irrigua”;

c) il comma 8 è sostituito dal seguente: “8. Gli aiuti di cui al comma 6 sono concessi alle condizioni e nei limiti previsti dal regolamento (CE) 20 dicembre 2007 n. 1535/2007, della Commissione, pubblicato nella g.u.u.e. 21 dicembre 2007, n. L 337.”.

 

     Art. 29. Osservatorio della pesca del Mediterraneo

1. Per l’esercizio finanziario 2011 le spese per l’attività dell’Osservatorio della pesca del Mediterraneo di cui all’articolo 7 della legge regionale 20 novembre 2008, n. 16, sono incrementate di 50 migliaia di euro, cui si fa fronte con le risorse disponibili trasferite dallo Stato per gli anni dal 2002 al 2010, ai sensi della legge 23 dicembre 1999, n. 499.

 

     Art. 30. Modifica dell’articolo 147 della legge regionale 23 dicembre 2000, n. 32, in materia di Commissione consultiva regionale della pesca

1. L’articolo 147 della legge regionale 23 dicembre 2000, n. 32, è sostituito dal seguente:

‘Art. 147 - Commissione consultiva regionale della pesca. 1. È istituita la Commissione consultiva regionale della pesca (CCRP), presieduta dall’Assessore regionale per le risorse agricole e alimentari, e composta da:

a) il dirigente generale del Dipartimento regionale degli interventi per la pesca che la presiede in caso di assenza o impedimento dell’Assessore;

b) tre rappresentanti delle organizzazioni sindacali, designati dagli organismi regionali maggiormente rappresentativi nel settore della pesca;

c) cinque rappresentanti delle associazioni delle cooperative, designati dagli organismi regionali maggiormente rappresentativi;

d) tre rappresentanti delle imprese di pesca designati dagli organismi regionali maggiormente rappresentativi;

e) un rappresentante dell’industria ittica designato dall’organismo regionale maggiormente rappresentativo;

f) tre esperti scelti dall’Assessore regionale per le risorse agricole e alimentari con documentata esperienza in materia di pesca, pescicoltura e/o di economia peschereccia;

g) un rappresentante designato dall’Osservatorio della pesca del Mediterraneo, scelto tra i componenti con documentata esperienza in materie finanziaria, economica e giuridica;

h) due rappresentanti delle organizzazioni di produttori della pesca maggiormente rappresentative delle marinerie siciliane;

i) due rappresentanti del Consiglio nazionale delle ricerche, operanti in Sicilia, di cui uno designato dall’Istituto Talassografico;

l) il responsabile della struttura siciliana dell’Istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale (ISPRA) o un suo delegato;

m) un docente per ciascuna delle quattro università siciliane designato dal rettore.

2. La Commissione è costituita e disciplinata con decreto dell’Assessore regionale per le risorse agricole e alimentari e resta in carica tre anni.

3. Ai componenti della Commissione non spetta alcun compenso né rimborso.’.

2. L’Assessore regionale per le risorse agricole e alimentari adotta il decreto di cui al comma 2 dell’articolo 147 delle legge regionale 23 dicembre 2000, n. 32, come sostituito al comma 1, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge. In sede di ricostituzione della Commissione il decreto è adottato almeno trenta giorni prima della scadenza.

 

     Art. 31. Finanziamenti agevolati per la capitalizzazione di nuove cooperative agricole

1. Al fine di favorire i processi di integrazione tra le imprese agricole e della pesca, l’IRCAC è autorizzato a concedere finanziamenti agevolati per la capitalizzazione societaria nel rispetto delle condizioni, limiti e massimali previsti dal regolamento (CE) 24 luglio 2007, n. 857/2007 della Commissione, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea del 25 luglio 2007 L. 193, per le cooperative operanti nel settore della pesca, dal regolamento (CE) 15 dicembre 2006, n. 1998/2006 della Commissione, pubblicato nella g.u.u.e. 28 dicembre 2006, n. L 379, per le cooperative operanti nel settore della trasformazione e commercializzazione dei prodotti agricoli e dal regolamento (CE) 20 dicembre 2007, n. 1535/2007 della Commissione, pubblicato nella g.u.u.e. 21 dicembre 2007, n. L 337, per le cooperative operanti nel settore della produzione dei prodotti agricoli [19].

2. Beneficiari degli aiuti sono le cooperative agricole e della pesca costituite da non oltre un anno operanti in Sicilia [20].

3. La durata del finanziamento non può essere superiore ad otto anni.

4. Il tasso di interesse a carico dei beneficiari è pari al 30 per cento del tasso di riferimento per le operazioni classificate quali aiuti di Stato dalla Commissione europea per l’Italia, vigente alla data della delibera di concessione del finanziamento.

5. L’importo del finanziamento non può essere superiore a 10.000 euro per ogni impresa aggregata.

6. Per l’attuazione del presente articolo si utilizzano le disponibilità del fondo unico dell’IRCAC costituito ai sensi dell’articolo 63 della legge regionale 7 marzo 1997, n. 6.

 

     Art. 32. Benefici alle imprese agricole soggette a procedura concorsuale o vittime di usura

1. I benefici di cui al comma 1 bis dell’articolo 16 della legge regionale 14 maggio 2009, n. 6, introdotto dall’articolo 5, di cui al comma 1 dell’articolo 7 e di cui al comma 1 dell’articolo 15, si applicano altresì alle imprese agricole oggetto di procedure concorsuali, secondo quanto disposto dal comma 43 dell’articolo 23 del decreto legge 6 luglio 2011, n. 98 convertito dalla legge 15 luglio 2011 n. 111, o vittime di usura, ai sensi della legge 7 marzo 1996, n. 108 e della legge 23 febbraio 1999, n. 44.

 

     Art. 33. Norme in materia di funzioni dei consorzi di bonifica

1. Ai consorzi di bonifica possono essere affidati compiti di manutenzione e conservazione del territorio a fini agricoli e paesistici, oltre che forestali ed inoltre di tutela, assistenza tecnica, monitoraggio e ricomposizione ambientale e sorveglianza dei boschi di loro competenza, senza ulteriori oneri a carico del bilancio della Regione.

 

     Art. 34. Vincolo di destinazione delle aziende agrituristiche

1. Il vincolo di destinazione previsto dall’articolo 15 della legge regionale 26 febbraio 2010, n. 3 e dall’articolo 18, comma 1, della legge regionale 9 giugno 1994, n. 25, è ridotto a cinque anni dalla data del provvedimento di concessione del contributo.

2. Per le aziende agrituristiche che sono già sottoposte ad un atto di vincolo di durata decennale e che riceveranno contributi pubblici, la durata del nuovo vincolo di destinazione è assorbita dal precedente, se il periodo vincolativo rimanente è pari o superiore a cinque anni.

 

     Art. 35.

(Articolo omesso in quanto impugnato dal Commissario dello Stato ai sensi dell’art. 28 dello Statuto)

 

Capo II

NORME IN MATERIA DI COOPERAZIONE E ARTIGIANATO

 

     Art. 36.

(Articolo omesso in quanto impugnato dal Commissario dello Stato ai sensi dell’art. 28 dello Statuto)

 

     Art. 37. Agevolazioni Artigiancassa

1. L’articolo 55 della legge regionale 23 dicembre 2000, n. 32, è sostituito dal seguente:

‘Art. 55 - Agevolazioni concesse dall’Artigiancassa - 1. Il fondo istituito presso l’Artigiancassa S.p.A. con l’articolo 41 della legge regionale 18 febbraio 1986, n. 3, può essere implementato, oltre che da risorse regionali, anche da risorse trasferite dallo Stato e dalla Unione europea ed è utilizzato per la concessione di:

a) contributi in conto interessi sui finanziamenti di cui all’articolo 37 della legge 25 luglio 1952, n. 949 e successive modifiche ed integrazioni;

b) contributi in conto canoni sulle operazioni di locazione finanziaria di cui alla legge 21 maggio 1981, n. 240;

c) contributi in conto capitale calcolati sulla base degli investimenti realizzati dalle imprese che effettuano operazioni di cui alle lettere a) e b).

2. I benefici di cui al comma 1 sono concessi alle condizioni e limiti previsti dal regolamento (CE) 15 dicembre 2006, n. 1998/2006 della Commissione, pubblicato nella g.u.u.e. 28 dicembre 2006, n. L 379.

3. L’Assessore regionale per le attività produttive, su proposta non vincolante del Comitato tecnico regionale istituito presso Artigiancassa S.p.A., stabilisce, con proprio decreto, le disposizioni operative concernenti le modalità per la concessione delle agevolazioni, le destinazioni e le spese ammissibili, l’intensità delle agevolazioni, i soggetti beneficiari e gli organi preposti a deliberare la concessione dei benefici.

4. Nella convenzione da stipulare per la gestione degli interventi agevolativi di cui al comma 1 viene determinato, ove richiesto e per un importo comunque non superiore a quello stabilito a livello nazionale, un compenso da attribuire ad Artigiancassa S.p.A. da porre a carico del fondo stesso.’.

 

Capo III

NORME IN MATERIA DI CONTRASTO ALL’OBESITÀ GIOVANILE, DI ENTI REGIONALI E DI PERSONALE. VARIAZIONI DI BILANCIO

 

     Art. 38.

(Articolo omesso in quanto impugnato dal Commissario dello Stato ai sensi dell’art. 28 dello Statuto)

 

     Art. 39. Norme in materia di enti sottoposti al patto di stabilità

1. All’Istituto zooprofilattico sperimentale della Sicilia non si applicano le disposizioni di cui ai commi 1, 3, 4 e 5 dell’articolo 16 della legge regionale 12 maggio 2010, n. 11, e successive modifiche ed integrazioni [21].

 

     Art. 40.

(Articolo omesso in quanto impugnato dal Commissario dello Stato ai sensi dell’art. 28 dello Statuto)

 

     Art. 41.

(Articolo omesso in quanto impugnato dal Commissario dello Stato ai sensi dell’art. 28 dello Statuto)

 

     Art. 42. Variazioni di bilancio in materia di agricoltura

1. Alla Tabella ‘B’ dello stato di previsione della spesa del bilancio della Regione per l’esercizio finanziario 2011, di cui alla legge regionale 11 maggio 2011, n. 8, sono apportate le seguenti modifiche in migliaia di euro:

Amministrazione UPB Capitolo Variazione – Risorse agricole e alimentari 10.2.1.3.99 Cap. 143320 – 400 – Risorse agricole e alimentari 10.2.1.3.2 Cap. 143706 + 400

 

     Art. 43. Variazioni di bilancio in materia di trasporti

1. Alla Tabella ‘B’ dello stato di previsione della spesa del bilancio della Regione per l’esercizio finanziario 2011, di cui alla legge regionale 11 maggio 2011, n. 8, sono apportate le seguenti variazioni:

Amministrazione UPB Capitolo Variazione – Infrastrutture e mobilità 8.2.1.3.6 478101 + 111.060,77 – Infrastrutture e mobilità 8.2.1.3.6 478113 +6.436.716,67

2. Agli oneri di cui al comma 1 si provvede mediante riduzione, per un importo complessivo pari ad euro 6.547.777,44, della spesa autorizzata dalla legge regionale 11 maggio 2011, n. 7 - Tabella G - UPB 8.2.1.3.6 - Capitolo 476521.

 

Capo IV

DISPOSIZIONI FINALI

 

     Art. 44. Patto di stabilità interno

1. Al fine di garantire il rispetto dei vincoli previsti dal Patto di stabilità interno, gli interventi di cui alla presente legge previsti per l’esercizio finanziario 2011 possono essere rimodulati o rifinanziati con la legge finanziaria, a valere sulle risorse disponibili trasferite dallo Stato ai sensi della legge 23 dicembre 1999, n. 499 e successive modifiche ed integrazioni.

 

     Art. 45. Norma di salvaguardia comunitaria

1. L’applicazione delle disposizioni della presente legge è subordinata al rispetto della vigente normativa comunitaria in materia di aiuti di Stato, nonché, ove occorrente, alla positiva definizione delle procedure di cui all’articolo 108, paragrafi 2 e 3, del Trattato sul funzionamento dell’Unione europea.

 

     Art. 46. Relazione sullo stato di attuazione

1. L’Assessore regionale per le risorse agricole ed alimentari riferisce, a cadenza tassativa trimestrale, all’Assemblea regionale siciliana sullo stato di attuazione delle previsioni di cui alla presente legge.

 

     Art. 47. Disposizioni contabili

1. Il Ragioniere generale della Regione è autorizzato ad apportare al bilancio della Regione per l’esercizio finanziario 2011 le variazioni discendenti dall’attuazione della presente legge poste a carico delle risorse disponibili assegnate alla Regione ai sensi della legge 23 dicembre 1999, n. 499, pari all’importo di 44.250 migliaia di euro ed ai sensi della legge 2 dicembre 1998, n. 423, pari all’importo di 5.500 migliaia di euro, mediante prelevamento delle stesse dai pertinenti fondi di riserva istituiti ai sensi dell’articolo 8 della legge regionale 8 luglio 1977, n. 47 e successive modifiche ed integrazioni ed allocati nelle U.P.B. 4.2.1.5.1 - capitolo 215703 - e U.P.B. 4.2.2.8.1 - capitolo 613905.

 

     Art. 48. Entrata in vigore

1. La presente legge sarà pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana.

2. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.


[1] Comma così modificato dall'art. 2 della L.R. 30 ottobre 2015, n. 26.

[2] Lettera così modificata dall'art. 10 della L.R. 13 gennaio 2015, n. 3. Il comma è stato abrogato dall'art. 21 della L.R. 12 maggio 2020, n. 9.

[3] Comma abrogato dall'art. 21 della L.R. 12 maggio 2020, n. 9.

[4] Comma abrogato dall'art. 10 della L.R. 13 gennaio 2015, n. 3.

[5] Articolo abrogato dall'art. 10 della L.R. 13 gennaio 2015, n. 3.

[6] Articolo abrogato dall'art. 35 della L.R. 22 febbraio 2019, n. 1.

[7] Comma così modificato dall'art. 11 della L.R. 9 maggio 2012, n. 26.

[8] Comma aggiunto dall'art. 11 della L.R. 9 maggio 2012, n. 26.

[9] Comma così modificato dall'art. 10 della L.R. 13 gennaio 2015, n. 3.

[10] Lettera aggiunta dall'art. 8 della L.R. 9 maggio 2012, n. 26.

[11] Articolo abrogato dall'art. 21 della L.R. 12 maggio 2020, n. 9.

[12] Comma così modificato dall'art. 35 della L.R. 22 febbraio 2019, n. 1.

[13] Comma abrogato dall'art. 2 della L.R. 30 ottobre 2015, n. 26.

[14] Comma così modificato dall'art. 33 della L.R. 22 febbraio 2023, n. 2.

[15] Comma così modificato dall'art. 11 della L.R. 9 maggio 2012, n. 26.

[16] Comma modificato dall'art. 35 della L.R. 22 febbraio 2019, n. 1 e abrogato dall'art. 21 della L.R. 12 maggio 2020, n. 9.

[17] Comma abrogato dall'art. 35 della L.R. 22 febbraio 2019, n. 1.

[18] Comma abrogato dall'art. 2 della L.R. 30 ottobre 2015, n. 26.

[19] Comma così modificato dall'art. 11 della L.R. 9 maggio 2012, n. 26.

[20] Comma così modificato dall'art. 11 della L.R. 9 maggio 2012, n. 26.

[21] Comma così modificato dall'art. 3 della L.R. 12 gennaio 2012, n. 7.