Settore: | Codici regionali |
Regione: | Sicilia |
Materia: | 5. finanza e contabilità |
Capitolo: | 5.3 norme finanziarie e di bilancio |
Data: | 29/12/2010 |
Numero: | 24 |
Sommario |
Art. 1. Proroga di contratti. |
Art. 2. Proroga degli interventi in favore dell'Ente autonomo Fiera di Palermo e dell'Ente autonomo Fiera di Messina. Disposizioni transitorie relative al personale. |
Art. 3. Prosecuzione dell'attività relativa ai soggetti di cui al comma 9, articolo 51 della legge regionale n. 11/2010. |
Art. 4. Proroga contratti del personale CEFPAS, enti parco, camere di commercio e consorzi ASI. |
Art. 5. Norme in materia di rapporti di lavoro subordinato. |
Art. 6. Avvio dei processi di stabilizzazione. |
Art. 7. Prosecuzione di rapporti del personale destinatario del regime transitorio dei lavori socialmente utili. |
Art. 8. Norme in materia di divieto di assunzioni ed applicazione dell’articolo 30 del decreto legislativo n. 165/2001 |
Art. 9. Piano quinquennale di rientro |
Art. 10. Misure finanziarie a sostegno dei processi di stabilizzazione |
Art. 11. (Articolo omesso in quanto impugnato dal Commissario dello Stato ai sensi dell’art. 28 dello Statuto |
Art. 12. Autorizzazione riduzione orario di lavoro |
Art. 13. Norma finanziaria |
Art. 14. Modifiche all’articolo 81 della legge regionale 12 maggio 2010, n. 11 in materia di interventi a compensazione dei danni da peronospora della vite |
Art. 15. (Articolo omesso in quanto impugnato dal Commissario dello Stato ai sensi dell’art. 28 dello Statuto |
Art. 16. Disposizioni finali |
§ 5.3.410 - L.R. 29 dicembre 2010, n. 24.
Proroga di interventi per l'esercizio finanziario 2011. Misure di stabilizzazione dei rapporti di lavoro a tempo determinato.
(G.U.R. 31 dicembre 2010, n. 57 - S.O. n. 1)
Capo I
Proroga di interventi per l'esercizio finanziario 2011
Art. 1. Proroga di contratti.
1. Al fine di non interrompere le attività connesse ai compiti straordinari in materia di protezione civile, ambientale e del territorio, delle acque e dei rifiuti e nelle more che la Regione completi i processi di stabilizzazione, da effettuarsi entro 180 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, secondo le disposizioni di cui all'articolo 17, commi 10, 11 e 12, del
a) articolo 4, comma 8, della
b) articolo 1, comma 1, della
c) articolo 1, comma 6, della
d) articolo 1, comma 7, lettere a), c), d) ed e) della
e) articolo 1, comma 7, lettera b) della
f) articolo 25 delle
g) articolo 7, comma 13, della
2. Per far fronte agli oneri derivanti dall'attuazione del comma 1 è autorizzata per l'esercizio finanziario 2011 la spesa complessiva di 32.137 migliaia di euro, di cui:
a) 1.100 migliaia di euro per le finalità del comma 1, lettera a);
b) 16.012 migliaia di euro per le finalità del comma 1, lettera b);
c) 8.400 migliaia di euro per le finalità del comma 1, lettera c);
d) 3.500 migliaia di euro per le finalità del comma 1, lettera d) e lettera e);
e) 2.756 migliaia di euro per le finalità del comma 1, lettera f);
f) 369 migliaia di euro per le finalità del comma 1, lettera g).
3. Gli oneri discendenti dal comma 2, quantificati in complessivi 32.137 migliaia di euro, per l'esercizio finanziario 2011, trovano riscontro nel bilancio pluriennale della Regione per il triennio 2010-2012, mediante le riduzioni di spesa di cui all'allegata tabella “A”.
4. (Periodo omesso in quanto impugnato dal Commissario dello Stato ai sensi dell'art. 28 dello Statuto). Le garanzie occupazionali di cui all'articolo 1, comma 2, della
Art. 2. Proroga degli interventi in favore dell'Ente autonomo Fiera di Palermo e dell'Ente autonomo Fiera di Messina. Disposizioni transitorie relative al personale.
1. Sono prorogati sino al 31 dicembre 2011 gli interventi di cui all'articolo 125 della
2. Per le finalità del presente articolo è autorizzata, per l'esercizio finanziario 2011, la spesa di 1.350 migliaia di euro. I relativi oneri trovano riscontro nel bilancio pluriennale della Regione per il triennio 2010-2012 U.P.B. 4.2.1.5.2, accantonamento 1001.
Art. 3. Prosecuzione dell'attività relativa ai soggetti di cui al comma 9, articolo 51 della
1. È autorizzata, sino al 31 dicembre 2011, la prosecuzione dell'attività relativa ai soggetti utilizzati ai sensi e per gli effetti del comma 9 dell'articolo 51 della
2. Per le finalità del presente articolo è autorizzata, per l'esercizio finanziario 2011, la spesa di 2.400 migliaia di euro. I relativi oneri trovano riscontro nel bilancio pluriennale della Regione per il triennio 2010-2012 U.P.B. 4.2.1.5.2, accantonamento 1001.
Art. 4. Proroga contratti del personale CEFPAS, enti parco, camere di commercio e consorzi ASI.
1. Nelle more della definizione delle procedure di stabilizzazione da effettuare secondo le disposizioni previste dall'articolo 17, commi 10, 11 e 12, del
2. Le disposizioni previste dal comma 10 dell'articolo 1 della
Capo II
Procedure di stabilizzazione e proroga di contratti
Art. 5. Norme in materia di rapporti di lavoro subordinato.
1. L'Amministrazione regionale e gli enti di cui all'articolo 1 della
2. L'utilizzo dei contratti di lavoro flessibile è consentito nei limiti previsti dall'articolo 36 del
Art. 6. Avvio dei processi di stabilizzazione.
1. Le amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 5, nel rispetto delle disposizioni di cui ai commi 10, 11 e 12 dell'articolo 17 del
2. (Comma omesso in quanto impugnato dal Commissario dello Stato ai sensi dell'art. 28 dello Statuto).
3. Ai fini del computo del periodo di cui ai commi 1 e 2 sono validi i servizi comunque prestati cumulativamente presso gli enti di cui all'articolo 5.
4. (Comma omesso in quanto impugnato dal Commissario dello Stato ai sensi dell'art. 28 dello Statuto).
5. I processi di stabilizzazione di cui ai commi 1 e 2, quali misure eccezionali, trovano limitazione nelle disposizioni di cui ai citati commi 1 e 2 ed agli articoli 77-bis e 77-ter del
6. I processi di stabilizzazione trovano, altresì, limitazione nelle disposizioni contenute nel comma 7 dell'articolo 76 del
7. (Comma omesso in quanto impugnato dal Commissario dello Stato ai sensi dell'art. 28 dello Statuto).
8. Il servizio prestato presso le aziende di cui all'articolo 8 della
Art. 7. Prosecuzione di rapporti del personale destinatario del regime transitorio dei lavori socialmente utili.
1. Nelle more dell'attuazione delle procedure di stabilizzazione, permanendo il fabbisogno organizzativo e le comprovate esigenze istituzionali volte ad assicurare i servizi già erogati, le amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 5, secondo le disposizioni di cui ai commi 24-bis e 24-ter dell'articolo 14 del
2. L'Assessorato regionale della famiglia, delle politiche sociali e del lavoro è autorizzato a disporre, per l'anno 2011 e per l'anno 2012 e comunque nei limiti degli stanziamenti di bilancio, la prosecuzione degli interventi in favore dei soggetti in atto impegnati nelle attività socialmente utili di cui all'articolo 1 della
Art. 8. Norme in materia di divieto di assunzioni ed applicazione dell’articolo 30 del
1. Per il quinquennio 2011-2015 continuano a trovare applicazione, con estensione ai consorzi costituiti dagli enti locali, le disposizioni di cui al comma 10 dell’articolo 1 della
2. Le disposizioni di cui al comma 1 non trovano applicazione per i processi di stabilizzazione di soggetti già destinatari del regime transitorio dei lavori socialmente utili di cui all’articolo 6.
3. Dopo il comma 10 dell’articolo 1 della
‘10 bis. Per le amministrazioni pubbliche di cui all’articolo 1 della
4. L’amministrazione regionale, gli istituti, le aziende, le agenzie, i consorzi, gli organismi e gli enti regionali comunque denominati, sottoposti a tutela e vigilanza della Regione o che usufruiscano di trasferimenti diretti da parte della stessa nonché gli enti presso cui la Regione indichi i propri rappresentanti, i comuni e le province regionali possono ricorrere alle procedure di cui all’articolo 30 del
5. Al fine di fare fronte al potenziamento dei compiti istituzionali della Ragioneria generale della Regione, derivante dalla normativa comunitaria e nazionale in materia contabile e finanziaria, il Dipartimento regionale della funzione pubblica è autorizzato ad attivare l’istituto di cui al comma 2 bis dell’articolo 30 del
Art. 9. Piano quinquennale di rientro
1. Qualora gli enti di cui all’articolo 5, che procedano all’attuazione delle disposizioni della presente legge mediante procedure di assunzione a tempo indeterminato dei rapporti in essere, non rispettino i limiti previsti dal comma 7 dell’articolo 76 del
2. Il piano, articolato per annualità, da presentare, per la successiva valutazione, alla Ragioneria generale della Regione nonché per gli enti locali anche al dipartimento regionale competente, deve contenere le misure e i consequenziali atti che l’ente intenda effettuare, nel rispetto della propria autonomia istituzionale, per il raggiungimento degli obiettivi stabiliti dalla normativa statale in materia di contenimento delle spese per il personale e di rapporto delle stesse con le spese correnti. In particolare, il piano indica le misure finalizzate all’incremento delle entrate correnti di propria competenza che l’ente intenda introdurre nel periodo di riferimento. Gli organi di controllo interno assicurano il rispetto del piano, che è pubblicato ai sensi dell’articolo 11 del
3. In caso di mancato raggiungimento degli obiettivi annuali previsti dal piano, all’ente inadempiente sono applicate automaticamente le seguenti sanzioni:
a) divieto di stipulare, a qualsiasi titolo, contratti di consulenze e collaborazioni;
b) decurtazione del 5 per cento di tutti i trasferimenti correnti spettanti a qualunque titolo.
4. Il mancato raggiungimento dell’obiettivo annuale costituisce fattispecie di responsabilità dirigenziale e comporta la mancata erogazione della componente accessoria della retribuzione per il responsabile del personale e degli uffici di contabilità.
5. Ai fini dell’applicazione delle disposizioni di cui al presente articolo, il totale della spesa corrente non può essere superiore a quella dell’anno 2009.
Capo III
Norme in favore dei soggetti destinatari del regime transitorio dei lavori socialmente utili.
Disposizioni finanziarie.
Art. 10. Misure finanziarie a sostegno dei processi di stabilizzazione
1. (Comma omesso in quanto impugnato dal Commissario dello Stato ai sensi dell’art. 28 dello Statuto).
2. (Comma omesso in quanto impugnato dal Commissario dello Stato ai sensi dell’art. 28 dello Statuto).
3. Al comma 1 dell’articolo 2 della
(Articolo omesso in quanto impugnato dal Commissario dello Stato ai sensi dell’art. 28 dello Statuto)
Art. 12. Autorizzazione riduzione orario di lavoro
1. Le amministrazioni che utilizzino personale con contratto a tempo determinato di cui alla
Art. 13. Norma finanziaria
1. Ai fini del concorso al contenimento della spesa e della salvaguardia ed invarianza dei saldi di finanza pubblica, gli oneri discendenti dall’attuazione delle procedure previste dal Capo II e dal presente Capo non possono essere superiori a quelli sostenuti per il personale destinatario delle predette procedure alla data del 31 dicembre 2009.
2. Gli oneri discendenti dall’attuazione dell’articolo 7, quantificati complessivamente in 314.100 migliaia di euro, trovano riscontro nelle disponibilità di cui all’U.P.B. 6.4.1.3.1. - capitolo 321301 del bilancio pluriennale della Regione per il triennio 2010-2012. (Periodo omesso in quanto impugnato dal Commissario dello Stato ai sensi dell’art. 28 dello Statuto).
3. Per le finalità della presente legge, gli enti di cui alla
4. (Comma omesso in quanto impugnato dal Commissario dello Stato ai sensi dell’art. 28 dello Statuto).
5. Dall’applicazione delle disposizioni della presente legge non possono discendere a carico del bilancio della Regione ulteriori o maggiori oneri rispetto a quelli previsti nel comma 2.
6. Gli enti beneficiari dei contributi previsti dall’articolo 25 della
7. Gli enti di cui all’articolo 5 procedono all’attuazione delle procedure di cui alla presente legge nei limiti delle disponibilità dei rispettivi bilanci.
Capo IV
Interventi a compensazione dei danni da peronospora della vite. Modifiche all’elenco n. 1 di cui alla
Art. 14. Modifiche all’articolo 81 della
1. All’articolo 81 della
a) il comma 1 è sostituito dal seguente:
‘1. A sostegno delle aziende viticole che hanno subito la distruzione della coltura a causa di attacchi della peronospora della vite (plasmopara viticola) avvenuti in Sicilia nel corso del 2007, è previsto un aiuto a compensazione del danno. L’aiuto è erogato in conformità all’articolo 10 del
b) i commi 3 e 5 sono abrogati.
2. Per le finalità di cui all’articolo 81 della
(Articolo omesso in quanto impugnato dal Commissario dello Stato ai sensi dell’art. 28 dello Statuto)
Art. 16. Disposizioni finali
1. La presente legge sarà pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana ed entrerà in vigore il giorno stesso della pubblicazione.
2. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.
Allegato articolo 1
Tabella “A”
(Omissis)
[1] Comma così modificato dall'art. 2 della