Settore: | Codici regionali |
Regione: | Sicilia |
Materia: | 1. assetto istituzionale e organi statutari |
Capitolo: | 1.4 personale e organizzazione degli uffici |
Data: | 06/02/2006 |
Numero: | 9 |
Sommario |
Art. 1. (Articolo omesso in quanto impugnato dal Commissario dello Stato ai sensi dell'art. 28 dello Statuto). |
Art. 2. (Articolo omesso in quanto impugnato dal Commissario dello Stato ai sensi dell'art. 28 dello Statuto). |
Art. 3. Controlli interni all'Amministrazione regionale. |
Art. 4. (Articolo omesso in quanto impugnato dal Commissario dello Stato ai sensi dell'art. 28 dello Statuto). |
Art. 5. (Articolo omesso in quanto impugnato dal Commissario dello Stato ai sensi dell'art. 28 dello Statuto). |
Art. 6. (Articolo omesso in quanto impugnato dal Commissario dello Stato ai sensi dell'art. 28 dello Statuto). |
Art. 7. (Articolo omesso in quanto impugnato dal Commissario dello Stato ai sensi dell'art. 28 dello Statuto). |
Art. 8. (Articolo omesso in quanto impugnato dal Commissario dello Stato ai sensi dell'art. 28 dello Statuto). |
Art. 9. Ufficio speciale per i controlli di secondo livello. |
Art. 10. Disposizioni relative a personale. |
Art. 11. Disposizioni relative alle attività produttive. |
Art. 12. Interventi concernenti la famiglia, le politiche sociali e le autonomie locali. |
Art. 13. (Articolo omesso in quanto impugnato dal Commissario dello Stato ai sensi dell'art. 28 dello Statuto). |
Art. 14. Disposizioni relative al lavoro. |
Art. 15. (Inciso omesso in quanto impugnato dal Commissario dello Stato ai sensi dell'art. 28 dello Statuto) ed Ente Teatro Massimo "Vincenzo Bellini" di Catania. |
Art. 16. Disposizioni relative alla sanità. |
Art. 17. (Articolo omesso in quanto impugnato dal Commissario dello Stato ai sensi dell'art. 28 dello Statuto). |
Art. 18. Autorizzazioni in sanatoria. |
Art. 19. Riconoscimento di servizi. |
Art. 20. 1. La presente legge sarà pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana ed entrerà in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione. |
§ 1.4.168 – L.R. 6 febbraio 2006, n. 9.
Riproposizione di norme in materia di personale e di misure finanziarie urgenti.
(G.U.R. 8 febbraio 2006, n. 7).
(Articolo omesso in quanto impugnato dal Commissario dello Stato ai sensi dell'art. 28 dello Statuto).
(Articolo omesso in quanto impugnato dal Commissario dello Stato ai sensi dell'art. 28 dello Statuto).
Art. 3. Controlli interni all'Amministrazione regionale.
1. A decorrere dalla data di inizio della XIV legislatura dell'Assemblea regionale siciliana sono abrogati il comma 2 bis dell'articolo 4 e l'articolo 4 ter della
2. A decorrere dalla medesima data di cui al comma 1, il comma 3 dell'articolo 4 della
"3. L'Ufficio di diretta collaborazione con il vertice politico, previsto dall'articolo 6 del
3 bis. I servizi di pianificazione e controllo strategico degli Assessori regionali sono diretti da un dirigente, anche esterno all'Amministrazione regionale, si avvalgono della collaborazione di un consulente e sono composti da tre dipendenti dell'Amministrazione regionale, tra i quali un dirigente. Il servizio di pianificazione e controllo strategico del Presidente della Regione è diretto da un collegio formato da due componenti e un presidente, anche esterni all'Amministrazione regionale. Il collegio può avvalersi di non più di due consulenti esterni ed è composto da otto dipendenti dell'Amministrazione regionale, tra i quali due dirigenti. I membri del Governo regionale adottano ogni misura consentita in materia di assegnazione e utilizzazione del personale al fine di garantire ragionevole continuità all'operato delle predette strutture di supporto, che, con esclusione dei vertici, proseguono la loro attività nella attuale composizione, fino alla costituzione dei nuovi servizi secondo le norme che precedono.
3 ter. I soggetti esterni eventualmente chiamati a dirigere i servizi di pianificazione e controllo strategico devono essere in possesso di documentata conoscenza e/o esperienza in materia di gestione e/o valutazione di personale e/o scienza della organizzazione e/o della programmazione. I consulenti di cui al comma 3 bis devono essere in possesso di documentata esperienza nelle discipline giuridiche, economiche, statistiche, nella metodologia della valutazione, nell'ingegneria gestionale, nella strategia della programmazione; la loro retribuzione è quella spettante ai consulenti del Presidente e degli Assessori regionali.
3 quater. Oltre ad espletare le attività previste dal comma 3 dell'articolo 6 del
3 quinquies. La direttiva di cui al comma 2 dell'articolo 4 del
3 sexies. Il controllo di gestione si avvale di un sistema informativo statistico idoneo alla rilevazione di grandezze quantitative.
3 septies. Il sistema informativo, realizzato dalla struttura prevista dall'articolo 78 della
(Articolo omesso in quanto impugnato dal Commissario dello Stato ai sensi dell'art. 28 dello Statuto).
(Articolo omesso in quanto impugnato dal Commissario dello Stato ai sensi dell'art. 28 dello Statuto).
(Articolo omesso in quanto impugnato dal Commissario dello Stato ai sensi dell'art. 28 dello Statuto).
(Articolo omesso in quanto impugnato dal Commissario dello Stato ai sensi dell'art. 28 dello Statuto).
(Articolo omesso in quanto impugnato dal Commissario dello Stato ai sensi dell'art. 28 dello Statuto).
Art. 9. Ufficio speciale per i controlli di secondo livello.
1. In considerazione della specifica attività istituzionale, le strutture organizzative dell'Ufficio speciale per i controlli di secondo livello sulla gestione dei fondi strutturali in Sicilia sono equiparate, senza ulteriori oneri finanziari aggiuntivi, alle aree e servizi di cui all'articolo 4 della
Art. 10. Disposizioni relative a personale.
1. (Comma omesso in quanto impugnato dal Commissario dello Stato ai sensi dell'art. 28 dello Statuto).
2. (Comma omesso in quanto impugnato dal Commissario dello Stato ai sensi dell'art. 28 dello Statuto).
3. (Comma omesso in quanto impugnato dal Commissario dello Stato ai sensi dell'art. 28 dello Statuto).
4. (Comma omesso in quanto impugnato dal Commissario dello Stato ai sensi dell'art. 28 dello Statuto).
5. (Comma omesso in quanto impugnato dal Commissario dello Stato ai sensi dell'art. 28 dello Statuto).
6. (Comma omesso in quanto impugnato dal Commissario dello Stato ai sensi dell'art. 28 dello Statuto).
7. (Comma omesso in quanto impugnato dal Commissario dello Stato ai sensi dell'art. 28 dello Statuto).
8. (Comma omesso in quanto impugnato dal Commissario dello Stato ai sensi dell'art. 28 dello Statuto).
9. Per lo svolgimento dei compiti e delle attribuzioni di cui all'articolo 65 della
10. (Comma omesso in quanto impugnato dal Commissario dello Stato ai sensi dell'art. 28 dello Statuto).
11. (Comma omesso in quanto impugnato dal Commissario dello Stato ai sensi dell'art. 28 dello Statuto).
12. (Comma omesso in quanto impugnato dal Commissario dello Stato ai sensi dell'art. 28 dello Statuto).
13. Al Comitato di redazione del notiziario regionale dell'emigrazione e dell'immigrazione di cui all'articolo 4 ter della
14. (Comma omesso in quanto impugnato dal Commissario dello Stato ai sensi dell'art. 28 dello Statuto).
15. (Comma omesso in quanto impugnato dal Commissario dello Stato ai sensi dell'art. 28 dello Statuto).
16. (Comma omesso in quanto impugnato dal Commissario dello Stato ai sensi dell'art. 28 dello Statuto).
17. (Comma omesso in quanto impugnato dal Commissario dello Stato ai sensi dell'art. 28 dello Statuto).
18. (Comma omesso in quanto impugnato dal Commissario dello Stato ai sensi dell'art. 28 dello Statuto).
19. (Comma omesso in quanto impugnato dal Commissario dello Stato ai sensi dell'art. 28 dello Statuto).
20. Al comma 7 dell'articolo 55 della
Art. 11. Disposizioni relative alle attività produttive.
1. (Comma omesso in quanto impugnato dal Commissario dello Stato ai sensi dell'art. 28 dello Statuto).
2. (Comma omesso in quanto impugnato dal Commissario dello Stato ai sensi dell'art. 28 dello Statuto).
3. Per le finalità istituzionali dei dipartimenti bilancio e tesoro si applicano le disposizioni previste dal comma 6 dell'articolo 7 del
4. (Comma omesso in quanto impugnato dal Commissario dello Stato ai sensi dell'art. 28 dello Statuto).
Art. 12. Interventi concernenti la famiglia, le politiche sociali e le autonomie locali.
1. (Comma omesso in quanto impugnato dal Commissario dello Stato ai sensi dell'art. 28 dello Statuto).
2. (Comma omesso in quanto impugnato dal Commissario dello Stato ai sensi dell'art. 28 dello Statuto).
3. (Comma omesso in quanto impugnato dal Commissario dello Stato ai sensi dell'art. 28 dello Statuto).
4. (Comma omesso in quanto impugnato dal Commissario dello Stato ai sensi dell'art. 28 dello Statuto).
5. (Comma omesso in quanto impugnato dal Commissario dello Stato ai sensi dell'art. 28 dello Statuto).
6. (Comma omesso in quanto impugnato dal Commissario dello Stato ai sensi dell'art. 28 dello Statuto).
(Articolo omesso in quanto impugnato dal Commissario dello Stato ai sensi dell'art. 28 dello Statuto).
Art. 14. Disposizioni relative al lavoro.
1. (Comma omesso in quanto impugnato dal Commissario dello Stato ai sensi dell'art. 28 dello Statuto).
2. L'articolo 114 della
3. (Comma omesso in quanto impugnato dal Commissario dello Stato ai sensi dell'art. 28 dello Statuto).
Art. 15. (Inciso omesso in quanto impugnato dal Commissario dello Stato ai sensi dell'art. 28 dello Statuto) ed Ente Teatro Massimo "Vincenzo Bellini" di Catania.
1. Entro i limiti della dotazione organica esistente alla data dell'1 maggio 2005, la (inciso omesso in quanto impugnato dal Commissario dello Stato ai sensi dell'art. 28 dello Statuto) e l'Ente Teatro Massimo "Vincenzo Bellini" di Catania sono autorizzati a trasformare i contratti a tempo determinato in contratti a tempo indeterminato per i lavoratori appartenenti all'area artistica, purché gli stessi siano stati assunti con apposite selezioni ed abbiano prestato servizio per almeno dodici mesi dalla stessa data.
Art. 16. Disposizioni relative alla sanità.
1. (Comma omesso in quanto impugnato dal Commissario dello Stato ai sensi dell'art. 28 dello Statuto).
2. (Comma omesso in quanto impugnato dal Commissario dello Stato ai sensi dell'art. 28 dello Statuto).
3. (Comma omesso in quanto impugnato dal Commissario dello Stato ai sensi dell'art. 28 dello Statuto).
(Articolo omesso in quanto impugnato dal Commissario dello Stato ai sensi dell'art. 28 dello Statuto).
Art. 18. Autorizzazioni in sanatoria.
1. I consorzi di cui alla
2. Ai fini del comma 1, gli interessati presentano, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, apposita domanda e versano una penale pari al prezzo attuale di cessione del lotto determinata ai sensi dell'articolo 25 della medesima
Art. 19. Riconoscimento di servizi.
1. (Comma omesso in quanto impugnato dal Commissario dello Stato ai sensi dell'art. 28 dello Statuto).
2. (Comma omesso in quanto impugnato dal Commissario dello Stato ai sensi dell'art. 28 dello Statuto).
1. La presente legge sarà pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana ed entrerà in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione.
2. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.
[1] Comma già modificato dall'art. 55 della