§ 5.3.414 - L.R. 11 maggio 2011, n. 8.
Bilancio di previsione della Regione siciliana per l’anno finanziario 2011 e bilancio pluriennale per


Settore:Codici regionali
Regione:Sicilia
Materia:5. finanza e contabilità
Capitolo:5.3 norme finanziarie e di bilancio
Data:11/05/2011
Numero:8


Sommario
Art. 1.  Stato di previsione dell’entrata
Art. 2.  Stato di previsione della spesa
Art. 3.  Elenchi
Art. 4.  Oneri per i contratti collettivi regionali di lavoro
Art. 5.  Totale generale del bilancio annuale
Art. 6.  Allegati
Art. 7.  Modalità di attivazione e finalità capitoli di spesa
Art. 8.  Bilancio pluriennale
Art. 9.  Quadri
Art. 10.  Disposizioni finali


§ 5.3.414 - L.R. 11 maggio 2011, n. 8.

Bilancio di previsione della Regione siciliana per l’anno finanziario 2011 e bilancio pluriennale per

il triennio 2011-2013.

(G.U.R. 13 maggio 2011, n. 21 - S.O. n. 2)

 

Art. 1. Stato di previsione dell’entrata

1. L’ammontare delle entrate che si prevede di accertare, riscuotere e versare nelle casse della Regione per l’anno finanziario 2011 in forza di leggi, decreti, regolamenti e di ogni altro titolo, risulta dall’annesso stato di previsione dell’entrata (Tabella A).

 

     Art. 2. Stato di previsione della spesa

1. Sono autorizzati l’impegno ed il pagamento delle spese della Regione siciliana per l’anno finanziario 2011, in conformità dello stato di previsione della spesa annesso alla presente legge (Tabella B).

 

     Art. 3. Elenchi

1. Sono considerate spese obbligatorie e d’ordine, per gli effetti di cui all’articolo 26 della legge 31 dicembre 2009, n. 196, quelle descritte nell’elenco n. 1 annesso allo stato di previsione della spesa.

2. Le spese per le quali può esercitarsi da parte dell’Assessore regionale per l’economia la facoltà di cui all’articolo 28, comma 2, della legge 31 dicembre 2009, n. 196 sono descritte nell’elenco n. 2, annesso allo stato di previsione della spesa.

 

     Art. 4. Oneri per i contratti collettivi regionali di lavoro

1. Gli oneri relativi alla contrattazione collettiva regionale di lavoro per il biennio economico 2006-2007, comprensivi degli oneri sociali e dell’I.R.A.P. a carico dell’Amministrazione regionale, per il personale della Regione siciliana con qualifica dirigenziale a tempo indeterminato ed a tempo determinato sono quantificati in 11.666 migliaia di euro annui a decorrere dall’anno 2007; gli oneri relativi alla contrattazione collettiva regionale di lavoro per il biennio economico 2008-2009, comprensivi degli oneri sociali e dell’I.R.A.P. a carico dell’Amministrazione regionale, per il predetto personale sono quantificati in 8.119 migliaia di euro annui a decorrere dall’anno 2009;

gli oneri relativi all’indennità di vacanza contrattuale dovuta per l’anno 2010 al personale medesimo, comprensivi degli oneri sociali e dell’I.R.A.P. a carico dell’Amministrazione regionale, sono stimati in 1.411 migliaia di euro.

Per far fronte ai predetti oneri - tenuto conto sia della indennità di vacanza contrattuale già riconosciuta in relazione al biennio economico 2006-2007, sia delle somme accantonate negli esercizi precedenti e da iscrivere nel bilancio regionale ai sensi dell’articolo 8 della legge regionale 8 luglio 1977, n. 47 - lo stanziamento del capitolo 212018 ‘Fondo destinato alla contrattazione economica biennale del personale dell’Amministrazione regionale con qualifica dirigenziale’ è determinato in 15.229 migliaia di euro per l’anno 2011, in 17.581 migliaia di euro per l’anno 2012 e in 17.591 migliaia di euro per l’anno 2013.

2. Gli oneri relativi alla contrattazione collettiva regionale di lavoro per il biennio economico 2008-2009, comprensivi degli oneri sociali e dell’I.R.A.P. a carico dell’Amministrazione regionale, per il personale della Regione siciliana con qualifica non dirigenziale a tempo indeterminato ed a tempo determinato sono quantificati in 26.699 migliaia di euro annui a decorrere dall’anno 2009; gli oneri relativi all’indennità di vacanza contrattuale dovuta per l’anno 2010 al personale medesimo, comprensivi degli oneri sociali e dell’I.R.A.P. a carico dell’Amministrazione regionale, sono stimati in 4.640 migliaia di euro. Per far fronte ai predetti oneri, tenuto conto sia della indennità di vacanza contrattuale già riconosciuta, sia degli oneri pregressi da integrare rispetto alle somme accantonate negli esercizi precedenti, lo stanziamento del capitolo 212017 ‘Fondo destinato alla contrattazione economica biennale del personale dell’Amministrazione regionale, escluso quello con qualifica dirigenziale’ è determinato in 41.147 migliaia di euro per l’anno 2011, in 19.086 migliaia di euro per l’anno 2012 e in 19.121 migliaia di euro per l’anno 2013.

3. Gli oneri a carico del bilancio regionale da destinare alla contrattazione collettiva regionale di lavoro per il personale con qualifica dirigenziale degli enti regionali di cui all’articolo 1 della legge regionale 15 maggio 2000, n. 10, in relazione al biennio economico 2006-2007, sono determinati in 648 migliaia di euro annui a decorrere dal 2007 ed in relazione al biennio economico 2008-2009 sono determinati in 382 migliaia di euro annui a decorrere dal 2009; gli oneri a carico dell’Amministrazione regionale relativi all’indennità di vacanza contrattuale dovuta per l’anno 2010 al predetto personale, comprensivi degli oneri sociali e dell’I.R.A.P., sono stimati in 67 migliaia di euro. Per far fronte ai predetti oneri lo stanziamento del capitolo 213304 ‘Fondo destinato alla contrattazione economica biennale del personale con qualifica dirigenziale degli enti regionali di cui all’articolo 1 della legge regionale 15 maggio 2000, n. 10’ è determinato in 1.096 migliaia di euro per ciascun anno del triennio 2011/2013.

4. Gli oneri a carico del bilancio regionale da destinare alla contrattazione collettiva regionale di lavoro per il biennio economico 2008-2009, per il personale con qualifica non dirigenziale degli enti regionali di cui all’articolo 1 della legge regionale 15 maggio 2000, n. 10, sono determinati in 2.133 migliaia di euro annui a decorrere dall’anno 2009; gli oneri a carico dell’Amministrazione regionale relativi all’indennità di vacanza contrattuale dovuta per l’anno 2010 al predetto personale, comprensivi degli oneri sociali e dell’I.R.A.P., sono stimati in 250 migliaia di euro. Per far fronte ai predetti oneri, tenuto conto degli oneri pregressi da integrare rispetto alle somme accantonate negli esercizi precedenti, lo stanziamento del capitolo 213305 ‘Fondo destinato alla contrattazione economica biennale del personale con qualifica non dirigenziale degli enti regionali di cui all’articolo 1 della legge regionale 15 maggio 2000, n. 10’ è determinato in 5.061 migliaia di euro per l’anno 2011 ed in 2.383 migliaia di euro per ciascun anno del biennio 2012/2013.

 

     Art. 5. Totale generale del bilancio annuale

1. È approvato in 27.701.186 migliaia di euro in termini di competenza ed in 21.018.699 migliaia di euro in termini di cassa, il totale generale dell’entrata ed il totale generale della spesa del bilancio della Regione siciliana per l’anno finanziario 2011.

 

     Art. 6. Allegati

1. Per l’anno finanziario 2011 le unità previsionali di base e le funzioni obiettivo sono individuate, rispettivamente, negli allegati n. 1 e n. 2 alla presente legge.

 

     Art. 7. Modalità di attivazione e finalità capitoli di spesa

1. Gli stanziamenti dei capitoli di bilancio dell’U.P.B. 4.2.1.5.9, capitolo 212531 e dell’U.P.B. 4.2.2.6.3, capitolo 612018, sono attivati previo parere vincolante della Commissione legislativa ‘Bilancio’ dell’Assemblea regionale siciliana.

2. All’U.P.B 1.2.1.1.2 nella denominazione del capitolo 104534, dopo le parole “spese per il funzionamento” sono inserite le parole “e le attività istituzionali”.

3. All’U.P.B. 6.2.1.3.1, alla fine della denominazione del capitolo 183728 dopo le parole “alimentare onlus” aggiungere “di cui 100 al Banco delle Opere di carità”.

4. All’U.P.B. 13.2.1.3.3, alla fine della denominazione del capitolo 473718 sono aggiunte le parole “e dell’ASD San Gregorio CT Rugby per 120”.

5. All’U.P.B. 13.2.1.3.3, alla fine della denominazione del capitolo 473718 sono aggiunte le parole “e dell’ASD Palermo Rugby Club 2005 per 150”.

 

     Art. 8. Bilancio pluriennale

1. È approvato in 62.671.723 migliaia di euro il totale generale dell’entrata ed il totale generale della spesa del bilancio pluriennale della Regione siciliana per il triennio 2011-2013, nelle risultanze di cui alle Tabelle ‘C’ e ‘D’ allegate alla presente legge.

2. Al bilancio pluriennale è annesso l’elenco n. 5 relativo agli oneri a carico del triennio 2011-2013 per far fronte a nuovi provvedimenti legislativi.

 

     Art. 9. Quadri

1. Sono approvati il quadro generale riassuntivo del bilancio della Regione siciliana per l’anno finanziario 2011 e per il triennio 2011-2013, in termini di competenza, con i relativi allegati, e il quadro delle previsioni di cassa per l’anno 2011.

 

     Art. 10. Disposizioni finali

1. La presente legge sarà pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana ed entrerà in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione, con effetto dal primo gennaio 2011.

2. E fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.

 

 

Allegati

(Omissis)