§ 4.1.35 - L.R. 21 agosto 1984, n. 66.
Norme modificative della L.R. 27 dicembre 1978, n. 71 e cessazione dei consorzi dei comprensori urbanistici di cui alla L.R. 3 febbraio 1968, n. 1e [...]


Settore:Codici regionali
Regione:Sicilia
Materia:4. assetto e utilizzazione del territorio
Capitolo:4.1 urbanistica
Data:21/08/1984
Numero:66


Sommario
Art. 3.      I commissari ad acta, in atto nominati dall'Assessore regionale per il territorio e l'ambiente ai sensi della L.R. 27 dicembre 1978, n. 71 e successive modificazioni, decadono dall'incarico [...]
Art. 4.      (Omissis)
Art. 5.      (Omissis)
Art. 6.      (Omissis)
Art. 7.      Sono abrogati: l'ultimo comma dell'art. 4, il penultimo comma dell'art. 5, il penultimo comma dell'art. 6, il sesto e l'ottavo comma dell'art. 13, il secondo comma dell'art. 24, il secondo comma [...]


§ 4.1.35 - L.R. 21 agosto 1984, n. 66.

Norme modificative della L.R. 27 dicembre 1978, n. 71 e cessazione dei consorzi dei comprensori urbanistici di cui alla L.R. 3 febbraio 1968, n. 1e successive modifiche.

(G.U.R. 22 agosto 1984, n. 36).

 

     Artt. 1. - 2.

     (Omissis) [1].

 

Art. 3.

     I commissari ad acta, in atto nominati dall'Assessore regionale per il territorio e l'ambiente ai sensi della L.R. 27 dicembre 1978, n. 71 e successive modificazioni, decadono dall'incarico trascorsi tre mesi dalla data di pubblicazione della presente legge, salvo proroga di tre mesi per giustificati motivi in rapporto alla fase di avanzata redazione degli atti per il cui compimento sono stati originariamente nominati.

     I commissari di cui al primo comma decadono dall'incarico alla data di pubblicazione della presente legge qualora siano stati nominati in Comuni che hanno rinnovato i consigli comunali nelle tornate elettorali del 1983 e 1984 e la loro nomina sia avvenuta antecedentemente alla data delle elezioni stesse.

     I commissari di cui al precedente comma, qualora anteriormente all'entrata in vigore della presente legge abbiano adottato gli strumenti urbanistici per i quali hanno avuto nomina assessoriale ad acta, continuano a svolgere le proprie funzioni con la normativa vigente all'atto della nomina, fino alla definitiva approvazione dei predetti strumenti urbanistici [2].

 

     Art. 4.

     (Omissis) [3].

 

     Art. 5.

     (Omissis) [4].

 

     Art. 6.

     (Omissis) [5].

 

     Art. 7.

     Sono abrogati: l'ultimo comma dell'art. 4, il penultimo comma dell'art. 5, il penultimo comma dell'art. 6, il sesto e l'ottavo comma dell'art. 13, il secondo comma dell'art. 24, il secondo comma dell'art. 54 della L.R. 27 dicembre 1978, n. 71; l'ultimo comma dell'art. 5 della L.R. 11 aprile 1981, n. 65.

 

 


[1] Sostituiscono, rispettivamente, artt. 8 e 27 L.R. 27 dicembre 1978, n. 71.

[2] Comma aggiunto con art. 2 L.R. 3 gennaio 1985, n. 14.

[3] Modifica art. 4 L.R. 11 aprile 1981, n. 65.

[4] Sostituisce art. 25 L.R. 27 dicembre 1978, n. 71.

[5] Modifica art. 3 L.R. 11 aprile 1981, n. 65.