Settore: | Codici regionali |
Regione: | Sicilia |
Materia: | 4. assetto e utilizzazione del territorio |
Capitolo: | 4.1 urbanistica |
Data: | 21/08/1984 |
Numero: | 66 |
Sommario |
Art. 3. I commissari ad acta, in atto nominati dall'Assessore regionale per il territorio e l'ambiente ai sensi della L.R. 27 dicembre 1978, n. 71 e successive modificazioni, decadono dall'incarico [...] |
Art. 4. (Omissis) |
Art. 5. (Omissis) |
Art. 6. (Omissis) |
Art. 7. Sono abrogati: l'ultimo comma dell'art. 4, il penultimo comma dell'art. 5, il penultimo comma dell'art. 6, il sesto e l'ottavo comma dell'art. 13, il secondo comma dell'art. 24, il secondo comma [...] |
§ 4.1.35 - L.R. 21 agosto 1984, n. 66.
Norme modificative della L.R. 27 dicembre 1978, n. 71 e cessazione dei consorzi dei comprensori urbanistici di cui alla L.R. 3 febbraio 1968, n. 1e successive modifiche.
(G.U.R. 22 agosto 1984, n. 36).
Artt. 1. - 2.
(Omissis) [1].
I commissari ad acta, in atto nominati dall'Assessore regionale per il territorio e l'ambiente ai sensi della
I commissari di cui al primo comma decadono dall'incarico alla data di pubblicazione della presente legge qualora siano stati nominati in Comuni che hanno rinnovato i consigli comunali nelle tornate elettorali del 1983 e 1984 e la loro nomina sia avvenuta antecedentemente alla data delle elezioni stesse.
I commissari di cui al precedente comma, qualora anteriormente all'entrata in vigore della presente legge abbiano adottato gli strumenti urbanistici per i quali hanno avuto nomina assessoriale ad acta, continuano a svolgere le proprie funzioni con la normativa vigente all'atto della nomina, fino alla definitiva approvazione dei predetti strumenti urbanistici [2].
(Omissis) [3].
(Omissis) [4].
(Omissis) [5].
Sono abrogati: l'ultimo comma dell'art. 4, il penultimo comma dell'art. 5, il penultimo comma dell'art. 6, il sesto e l'ottavo comma dell'art. 13, il secondo comma dell'art. 24, il secondo comma dell'art. 54 della
[1] Sostituiscono, rispettivamente, artt. 8 e 27
[2] Comma aggiunto con art. 2
[3] Modifica art. 4
[4] Sostituisce art. 25
[5] Modifica art. 3