Settore: | Codici regionali |
Regione: | Sicilia |
Materia: | 2. sviluppo sociale |
Capitolo: | 2.9 assistenza sociale |
Data: | 06/05/1981 |
Numero: | 87 |
Sommario |
Art. 1. (Principi generali). |
Art. 2. (Criteri generali). |
Art. 3. (Tipologia dei servizi). |
Art. 4. (Definizione dei servizi). |
Art. 5. (Gestione dei servizi). |
Art. 6. (Convenzioni). |
Art. 7. (Vigilanza da parte dei Comuni). |
Art. 8. (Personale per la gestione dei servizi). |
Art. 9. (Vigilanza da parte dell'Assessorato degli enti locali). |
Art. 10. (Finanziamenti) |
Art. 11. (Contributi per l'assistenza domiciliare). |
Art. 12. (Assegnazione di alloggi ad anziani). |
Art. 13. (Incentivi in favore di enti assistenziali). |
Art. 14. (Schema-tipo di regolamento e gruppo di consulenza). |
Art. 15. (Commissione comunale di consulenza). |
Art. 16. (Assegno straordinario di sostegno e agevolazioni nei trasporti). |
Art. 17. (Disposizioni finali e transitorie). |
Art. 18. (Norma transitoria). |
Art. 19. (Autorizzazioni di spesa). |
Art. 20. (Anticipazioni). |
Art. 21. (Copertura finanziaria). |
§ 2.9.53 - L.R. 6 maggio 1981, n. 87.
Interventi e servizi a favore degli anziani.
(G.U.R. 9 maggio 1981, n. 23).
Art. 1. (Principi generali).
Sino a quando non sarà provveduto al riordinamento e al coordinamento delle leggi regionali per l'attuazione di una politica integrata di sicurezza sociale, nel territorio della Regione l'erogazione dei servizi socio-assistenziali per le persone anziane avviene secondo le disposizioni della presente legge.
La Regione promuove l'istituzione, lo sviluppo e la qualificazione di servizi socio-assistenziali per le persone anziane diretti a prevenire e rimuovere situazioni di bisogno, favorendo il più possibile il mantenimento e il reinserimento della persona anziana nel proprio nucleo familiare e comunque nel normale ambiente di vita.
Art. 2. (Criteri generali).
I servizi previsti dalla presente legge debbono essere coordinati ed integrati con la rete dei servizi generali e con i programmi regionali di assistenza e di sviluppo ed a tal fine la Regione:
a) promuove e sostiene lo sviluppo di un'adeguata rete di servizi a carattere territoriale e di un organico sistema di provvidenze in favore delle persone anziane;
b) promuove, stimola e sostiene le iniziative finalizzate al superamento di situazioni emarginanti ed a consentire la piena partecipazione delle persone anziane alla vita familiare e sociale;
c) assicura agli utenti l'effettiva libera scelta dei servizi e delle provvidenze disposte in loro favore e la loro partecipazione alla gestione dei servizi;
d) promuove studi sulle condizioni ed i problemi delle persone anziane;
e) promuove e realizza la formazione e l'aggiornamento professionale del personale da adibire o impegnato nei servizi in favore degli anziani compreso l'aggiornamento del personale volontario che decide di collaborare con il personale.
Art. 3. (Tipologia dei servizi).
I servizi di assistenza in favore degli anziani sono:
1) Servizi aperti:
- assistenza domiciliare;
- assistenza abitativa;
- soggiorni climatici marini, montani e termali;
- centri di incontro per le attività culturali e del tempo libero;
- centri diurni e notturni di assistenza;
2) servizi residenziali:
- casa-albergo;
- casa-protetta;
- comunità alloggio;
- servizi per l'assistenza economica;
3) ogni altra forma di assistenza, anche integrativa degli interventi indicati ai numeri precedenti, idonea a sostenere l'individuo in ogni situazione temporanea o permanente di insufficienza di mezzi economici e di inadeguata assistenza familiare.
Ai benefici della presente legge possono accedere gli anziani di ambo i sessi, residenti nel territorio regionale, il cui reddito non superi la fascia esente ai fini della dichiarazione unica dei redditi delle persone fisiche e che abbiano superato l'età utile per il conseguimento della pensione sociale.
Ai servizi previsti dalla presente legge possono accedere anche gli anziani che siano titolari di reddito superiore al limite previsto dal comma precedente, con rimborso di quota parte del costo del servizio nella misura che sarà determinata dal comune nel contesto del regolamento per l'organizzazione, la gestione e il funzionamento dei servizi di cui alla presente legge, da adottarsi sulla base dello schema-tipo approvato dall'Assessore regionale per gli enti locali con decreto.
Art. 4. (Definizione dei servizi).
I servizi per anziani si articolano nelle seguenti forme:
1) Assistenza domiciliare
Per assistenza domiciliare s'intende il complesso delle prestazioni assistenziali e sanitarie volte a mantenere l'utente nel proprio contesto sociale; i servizi si articolano prevalentemente in servizi assistenziali, quali: aiuto domestico, disbrigo delle commissioni, programmazione e fornitura di pasti, igiene della casa e della persona, sostegno psicologico.
2) Assistenza abitativa
L'assistenza abitativa si esplica nell'assegnazione a persone anziane, in caso di provate necessità, di alloggi in godimento gratuito o in locazione a canoni di favore, per favorirne la permanenza nel proprio contesto naturale di vita.
Al fine di realizzare quanto disposto nel comma precedente, i programmi di edilizia popolare ed economica degli enti locali territoriali debbono contenere norme apposite al riguardo.
I piani urbanistici debbono contenere norme che tengano conto delle esigenze degli anziani.
3) Soggiorni climatici marini, montani e termali
I soggiorni climatici marini, montani e termali svolgono la funzione di mantenimento e di ristabilimento dello stato di salute in relazione ad affezioni che risentono dei fattori metereologici.
I soggiorni possono anche avere finalità di svago e di vacanza, nonché di nuovi contatti e rapporti sociali.
4) Centri di incontro per le attività culturali e del tempo libero
Il centro di incontro si attua in ambienti forniti di sussidi ed arredi idonei per occasioni di incontro, partecipazione, svago, accrescimento sociale e culturale e di ristoro.
Di norma le modalità di funzionamento e le attività del centro di incontro sono determinate ed autogestite dagli utenti in accordo con l'ente locale che l'ha istituito.
5) Centri diurni e notturni di assistenza
I centri diurni e notturni di assistenza forniscono servizi di ristoro e di pernottamento costituendosi anche come base operativa per la realizzazione dei servizi domiciliari nonché come luogo di attività ricreativa e culturale di cui al precedente n. 4.
6) Case-albergo, case-protette e comunità alloggio
Per casa-albergo si intende un insieme di alloggi, di piccola dimensione e di varia tipologia, atti a consentire una vita autonoma a coppie di coniugi ed anziani soli autosufficienti.
E' provvista di servizi sia autonomi che centralizzati ed è, di norma, ubicata in zone urbanizzate e fornite di adeguate infrastrutture e servizi sociali.
Per casa-protetta si intende un insieme di alloggi, di piccola dimensione e varia tipologia, atti ad accogliere coppie di coniugi e anziani soli, non autosufficienti.
Le comunità alloggio sono comunità protette a carattere familiare capaci di accogliere dalle 8 alle 10 persone anche parzialmente non autosufficienti.
Le comunità alloggio gestiscono autonomamente la propria vita comunitaria e sono inserite in normali case di abitazione situate in zone residenziali.
Le case-albergo, le case protette e le comunità alloggio non sono autonomamente provviste di servizi sanitari e sociali. Al fine di assicurare adeguata assistenza ai propri ospiti, devono essere costantemente collegate con i servizi territoriali di base.
7) Assistenza socio-sanitaria
Al fine di realizzare l'assistenza socio-sanitaria degli utenti il comune destina un centro assistenziale all'attuazione di interventi di tipo preventivo e riabilitativo nei confronti degli anziani, inserito nel quadro delle attività delle unità sanitarie locali.
Il programma regionale sanitario triennale deve contenere norme per la realizzazione, regolamentazione, attività e coordinamento degli ospedali diurni.
8) Servizi per l'assistenza economica
La Regione attua interventi che permettono all'anziano di evitare il rischio dell'isolamento e di continuare a partecipare alla vita della comunità, attraverso la concessione di contributi contingenti a concorso nelle spese di installazione ed uso di servizi igienico-sanitari, di riscaldamento, telefonici ed altri di agevolazione al soddisfacimento di esigenze primarie quali il contenimento del costo della vita, canone di affitto, trasporti pubblici.
Art. 5. (Gestione dei servizi).
Alla gestione dei servizi assistenziali, come sopra specificato, provvedono i comuni singoli o associati.
Gli interessati debbono presentare al Comune, di norma nell'anno precedente a quello per il quale viene richiesta l'erogazione del servizio, anche per il tramite del Consiglio di quartiere di appartenenza, cui il Comune deve comunque dare notizia, domanda corredata da analitica documentazione dimostrativa della tipologia del servizio di cui si intende fruire.
Il Consiglio comunale può delegare i Consigli di quartiere all'assistenza economica e domiciliare.
Art. 6. (Convenzioni).
Per le finalità della presente legge i Comuni singoli o associati possono stipulare convenzioni con associazioni, anche di volontariato, enti assistenziali pubblici o privati e istituti di ricovero iscritti in apposito albo da istituirsi presso l'Assessorato regionale degli enti locali, in possesso dei requisiti conformi agli standards che saranno determinati con decreto del Presidente della Regione, entro tre mesi dall'entrata in vigore della presente legge.
Le convenzioni devono prevedere:
- le prestazioni da erogare agli assistiti;
- il rimborso finanziario del servizio reso;
- l'esercizio di adeguate forme di controllo da parte del Comune o dei Comuni associati che stipulano la convenzione;
- le forme di partecipazione alla gestione da parte degli utenti dei Comuni e dei Consigli di quartiere.
Art. 7. (Vigilanza da parte dei Comuni).
I Comuni sono tenuti a vigilare sulle prestazioni erogate dagli istituti di ricovero, dalle istituzioni private e dalle associazione di volontariato con i quali hanno stipulato le relative convenzioni.
Art. 8. (Personale per la gestione dei servizi).
I Comuni singoli o associati, per la gestione dei servizi assistenziali, si avvalgono di personale:
a) dipendente dell'ente medesimo;
b) proveniente da enti pubblici soppressi, già operanti nel settore;
c) comandato o messo a disposizione da altre istituzioni che non perseguono fini di lucro, in base ad apposite convenzioni;
d) ammesso al servizio civile;
e) assunto mediante pubblico concorso.
Possono anche avvalersi della collaborazione di volontari facenti parte di associazioni di volontariato che facciano richiesta di prestare attività volontaria, di età superiore ai 18 anni.
Ai volontari di cui al precedente comma i Comuni singoli o associati non possono erogare somme a qualsiasi titolo, ad esclusione del rimborso delle spese vive sostenute, purché preventivamente autorizzate.
Al fine dell'eventuale istituzione di posti di assistente sociale deve essere previsto il possesso di diplomi rilasciati da scuole che rispondano ai requisiti richiesti dalla
Art. 9. (Vigilanza da parte dell'Assessorato degli enti locali).
L'Assessore regionale per gli enti locali vigila sul funzionamento dei servizi assistenziali previsti dalla presente legge, nonché sull'attività delle istituzioni che operano in regime di convenzione.
Al fine di recuperare la qualità dell'assistenza e assicurare agli anziani prestazioni adeguate alla dignità della persona umana, la Regione concede ai Comuni singoli o associati ed alle istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza finanziamenti in conto capitale secondo il seguente ordine di priorità:
1) creazione di servizi alternativi aperti, fra cui centri di assistenza diurna;
2) ristrutturazione di edifici destinati o da destinare a servizi residenziali per anziani;
3) istituzione di comunità alloggio, case-protette e case-albergo.
A tale fine gli enti interessati ad ottenere i finanziamenti di cui al precedente comma dovranno farne domanda all'Assessorato regionale degli enti locali entro il 31 ottobre di ciascun anno.
La domanda deve essere corredata dalla deliberazione contenente la richiesta del finanziamento e munita di una relazione nella quale siano descritti:
a) la tipologia del servizio;
b) il numero e la qualifica degli operatori che saranno addetti alle strutture assistenziali;
c) il numero degli anziani da assistere;
d) l'attestazione dell'economicità dei lavori e dell'idoneità della struttura, per le opere di ristrutturazione di cui al primo comma, n. 2.
I finanziamenti sono commisurati al numero degli anziani da assistere, indicati nella domanda di cui al precedente comma, e sono erogati preferenzialmente in favore dei Comuni che risultino meno dotati di strutture in relazione al numero di assistibili residenti.
Per opere ammesse al finanziamento, l'Assessore regionale per gli enti locali provvede ad accreditare le somme a favore dei Comuni singoli o associati o dei legali rappresentanti degli enti richiedenti.
Le ristrutturazioni degli edifici destinati o da destinare a servizi residenziali per anziani, di cui al primo comma, n. 2, devono obbligatoriamente essere finalizzate al superamento dell'assistenza sotto forma di ricovero ed alla realizzazione dei servizi di cui al n. 6 dell'art. 4 [2].
Qualora i finanziamenti di cui al primo comma vengano richiesti da istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza la domanda viene inoltrata tramite il Comune o l'associazione di Comuni. Il Comune o l'associazione di Comuni provvedono ad inviare la domanda all'Assessore regionale per gli enti locali allegando il proprio parere sulla richiesta di finanziamento.
Art. 11. (Contributi per l'assistenza domiciliare).
L'Assessore regionale per gli enti locali eroga ai Comuni singoli o associati che ne facciano richiesta entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, per l'anno 1981, ed entro il 31 marzo per gli anni successivi, contributi per l'organizzazione e la gestione di servizi di assistenza domiciliare agli anziani, con le modalità di cui al quinto comma del precedente art. 10.
Art. 12. (Assegnazione di alloggi ad anziani).
Nel quadro degli interventi di cui alla
Art. 13. (Incentivi in favore di enti assistenziali). [3].
Agli enti assistenziali, aventi natura pubblica o privata, che si dichiarino disposti a stipulare apposita convenzione con il Comune nel cui territorio operano per l'attivazione o ristrutturazione di servizi residenziali in favore degli anziani e che si impegnino a riservare almeno l'80% dei posti disponibili agli assistiti residenti nel territorio del Comune o dell'associazione dei Comuni, sono concessi contributi entro il limite massimo dell'80% della spesa ammessa.
I criteri di riparto sono stabiliti dall'Assessore regionale per gli enti locali, tenendo presente l'esistenza o meno dei servizi analoghi nel territorio in rapporto alla popolazione anziana residente.
I contributi sono concessi con decreto dell'Assessore regionale per gli enti locali, con l'obbligo da parte del concessionario di asservire l'opera all'assistenza agli anziani per almeno venti anni dalla data di ultimazione dei lavori.
Il vincolo di destinazione dovrà essere trascritto nei pubblici registri immobiliari.
Art. 14. (Schema-tipo di regolamento e gruppo di consulenza).
L'Assessore regionale per gli enti locali predispone uno schema-tipo di regolamento per l'organizzazione, la gestione e il funzionamento dei servizi di cui alla presente legge, da approvarsi con proprio decreto, sentito il parere della competente commissione legislativa dell'Assemblea regionale siciliana.
Al fine di orientare i Comuni verso una disciplina omogenea dei servizi sociali, l'Assessore regionale per gli enti locali può avvalersi di un gruppo di consulenza composto da tre esperti impegnati nel settore dei servizi sociali e della formazione degli operatori sociali.
Ai componenti del gruppo di consulenza, con decreto del Presidente della Regione, su proposta dell'Assessore regionale per gli enti locali, è corrisposto un compenso forfettario per la consulenza prestata.
All'eventuale onere si farà fronte con gli stanziamenti del cap. 18208 del bilancio della Regione per l'esercizio finanziario in corso.
Art. 15. (Commissione comunale di consulenza).
In tutti i comuni della Regione siciliana è costituita una commissione consultiva per gli anziani [4].
Essa è composta dal sindaco o da un assessore delegato che la presiede, da tre consiglieri comunali di cui uno in rappresentanza della minoranza e da quattro rappresentanti dei sindacati dei pensionati maggiormente rappresentativi.
La Commissione ha il compito di:
a) esprimere parere obbligatorio ma non vincolante sui programmi riguardanti i servizi socio-assistenziali per gli anziani;
b) vigilare sul rispetto degli standards previsti dalla legge, e richiedere ove necessario indagini ispettive, informando delle eventuali inadempienze la giunta comunale e l'Assessore regionale per gli enti locali;
c) esprimere proprie proposte sull'organizzazione dei servizi [5].
Art. 16. (Assegno straordinario di sostegno e agevolazioni nei trasporti). [6].
Fino a quando non interverranno provvedimenti statali che prevedano la totale gratuità del diritto alla tutela della salute, agli anziani che non superino i limiti di reddito di cui al quarto comma è concesso, a domanda, un assegno straordinario di sostegno di lire 20.000 pro-capite una volta l'anno, per agevolare la fruizione di tale diritto.
I predetti possono fruire gratuitamente dei servizi di trasporto extraurbano gestiti dall'Azienda siciliana trasporti.
A tal fine l'AST rilascia agli anziani aventi diritto, che ne facciano richiesta tramite il Sindaco del Comune di residenza, apposita carta di circolazione con validità annuale.
Ai benefici di cui al presente articolo possono accedere gli anziani il cui reddito non superi la fascia esente ai fini della dichiarazione unica dei redditi delle persone fisiche, maggiorata del 20% ove trattasi di anziano unico componente il nucleo familiare. In caso di anziani facenti parte di un nucleo familiare di più titolari di reddito, il reddito complessivo non deve superare il doppio della fascia esente, maggiorato del 20%.
Per gli anziani aventi diritto alla gratuità del servizio di trasporto, e residenti in comuni non serviti dall'AST, i comuni provvedono all'acquisto di un abbonamento valevole sulla rete urbana ed extraurbana entro il limite di spesa di lire 200.000 annue [7].
Le disposizioni di cui al presente articolo sono estese, limitatamente al beneficio del trasporto gratuito, ai cavalieri dell'Ordine di Vittorio Veneto ed ai mutilati ed agli invalidi di guerra e civili di guerra [8].
Gli anziani, i cavalieri dell'ordine di Vittorio Veneto ed i mutilati ed invalidi di guerra e civili di guerra, possono fruire gratuitamente dei servizi del trasporto urbano gestito dall'AST purché titolari di redditi non superiori al limite fissato dal quarto comma [9].
Il costo della carta di circolazione rilasciata dall'AST agli aventi diritto, a valere sull'intera rete urbana ed extraurbana dell'Isola servita dalla stessa Azienda, è determinato annualmente con decreto dell'Assessore regionale per il turismo, le comunicazioni e i trasporti [10].
L'onere derivante dall'applicazione del comma precedente trova imputazione a decorrere dall'esercizio finanziario 1990, su apposito stanziamento del bilancio regionale, rubrica Comunicazioni e Trasporti, dell'Assessorato regionale del turismo, delle comunicazioni e dei trasporti [11].
Il beneficio del trasporto gratuito è esteso alle vedove ed agli orfani dei caduti e dispersi in guerra, purché titolari di redditi non superiori ai limiti stabiliti per l'accesso gratuito [12].
Art. 17. (Disposizioni finali e transitorie).
In attesa dell'approvazione del piano triennale dei servizi socio- assistenziali e della determinazione degli standards assistenziali in materia di ricoveri di minori, vecchi e inabili e dei corrispettivi da erogare alle istituzioni pubbliche e private convenzionate con i Comuni singoli od associati, i Comuni sono obbligati ad adeguare le misure delle rette agli importi previsti dall'art. 18 della
In relazione a particolari esigenze assistenziali di singoli anziani che siano bisognosi di trattamenti differenziati per la loro condizione di non autosufficienza, possono essere concesse integrazioni agli importi fissati dal succitato art. 18 proporzionalmente al grado di invalidità e fino ad un massimo del 100%, previa attestazione dell'unità sanitaria locale.
Art. 18. (Norma transitoria).
Nelle more della definizione dei rapporti Stato-Regione nella materia oggetto della presente legge, l'Amministrazione regionale utilizza per le finalità di cui agli articoli precedenti le strutture ed il personale dell'Opera nazionale pensionati d'Italia (O.N.P.I.) assegnando la gestione delle strutture ai Comuni e provvedendo al distacco, presso gli stessi, del personale relativo.
A tal fine entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge è effettuato un censimento delle strutture e del personale dell'ente di cui sopra allo scopo di adeguare le prestazioni a quanto previsto dalla presente legge.
Art. 19. (Autorizzazioni di spesa).
A carico del bilancio della Regione, a decorrere dall'anno finanziario 1981 e per il periodo 1981-1983, è autorizzata la spesa annua di lire 14.000 milioni da attribuire al fondo per i servizi di cui all'art. 19 della
Per la concessione di finanziamenti ai Comuni singoli o associati ed alle istituzioni pubbliche di assistenza e beneficienza che intendono attivare iniziative per l'istituzione e la strutturazione di servizi residenziali, di cui al punto 2 del precedente art. 10, è autorizzata, per l'anno finanziario 1983, la spesa di lire 25.000 milioni.
Per la concessione di finanziamenti in favore di Comuni singoli od associati e delle istituzioni pubbliche di assistenza e beneficienza che intendono attuare servizi alternativi in favore di anziani, di cui al punto 1 del precedente art. 10, è autorizzata, per l'anno finanziario 1983, la spesa di lire 15.000 milioni.
Per la concessione di contributi in favore di enti convenzionati che intendono attivare o ristrutturare servizi residenziali in favore degli anziani, è autorizzata per l'anno 1983 la spesa di lire 15.000 milioni, con specifico riferimento al punto 3 del già citato art. 10, nonché dell'art. 13.
Per le finalità di cui all'art. 11, è autorizzata, a decorrere dall'esercizio finanziario 1981, la spesa annua di lire 1.000 milioni.
Art. 20. (Anticipazioni).
L'Assessore regionale per il bilancio e le finanze, su proposta dell'Assessore regionale per gli enti locali e previa delibera della Giunta di Governo, per esigenze connesse alla realizzazione delle iniziative previste all'art. 10 della presente legge, può anticipare, in relazione alla situazione di cassa della Regione, in una o più soluzioni nell'anno finanziario 1982 e fino ad un massimo del 50%, la spesa prevista dalla presente legge per l'esercizio finanziario 1983 per le finalità dello stesso art. 10.
In dipendenza delle disposizioni di cui al precedente comma, l'Assessore regionale per il bilancio e le finanze è autorizzato ad iscrivere, con proprio decreto, nel bilancio della Regione per l'anno finanziario 1982, apposito capitolo di spesa per la concessione dell'anticipazione, nonché apposito capitolo di entrata per il recupero dell'anticipazione medesima.
I versamenti in entrata del bilancio della Regione per il recupero delle anticipazioni concesse sono disposti direttamente dal direttore regionale dell'Assessorato degli enti locali a valere sugli stanziamenti autorizzati per l'esercizio finanziario 1983 sui corrispondenti capitoli di spesa.
Art. 21. (Copertura finanziaria).
All'onere derivante dall'applicazione della presente legge e ricadente nell'esercizio finanziario in corso, valutato in lire 15.000 milioni, si provvede con parte delle disponibilità del cap. 21257 del bilancio della Regione per l'anno finanziario medesimo.
Gli oneri a carico degli esercizi successivi, previsti in lire 15.000 milioni per l'anno 1982 ed in lire 70.000 milioni per l'anno 1983, trovano riscontro nel bilancio pluriennale della Regione, elemento di programma 6.2.2.3.: «Finanziamento nuovi interventi legislativi non compresi negli altri elementi di programma» (Fondi ordinari), mediante riduzione di pari importo delle relative disponibilità.
[1] V. art. 1.
[2] Così sostituito dall'art. 1
[3] V. art. 2
[4] Comma così sostituito con art. 56
[5] Articolo così sostituito con art. 3
[6] V. art. 72
[7] Comma così modificato con art. 5
[8] Comma aggiunto con art. 5
[9] Comma aggiunto con art. 5
[10] Comma aggiunto con art. 2
[11] Comma aggiunto con art. 2
[12] Comma aggiunto con art. 2