Settore: | Codici regionali |
Regione: | Sicilia |
Materia: | 3. sviluppo economico |
Capitolo: | 3.18 enti economici regionali |
Data: | 04/04/1995 |
Numero: | 26 |
Sommario |
Art. 1. 1. Al secondo periodo del comma 1 dell'articolo 4 della legge regionale 5 gennaio 1993, n. 3, dopo le parole: «e fruiscono della relativa indennità;» sono aggiunte le seguenti: |
Art. 2. 1. Dopo l'articolo 2 della legge regionale 23 maggio 1994, n. 14, è aggiunto il seguente: |
Art. 3 1. La Regione, d'intesa con la GEPI, anche per il tramite della NOVA s.p.a., nel quadro degli interventi previsti dall'articolo 3 della legge regionale 23 maggio 1994, n. 14, e successive [...] |
Art. 4. 1. Alle spese occorrenti per l'attuazione degli articoli 1 e 2, previste per il corrente anno finanziario 1995 in lire 6.200 milioni, si provvederà con la corrispondente parte delle [...] |
Art. 5. 1. La presente legge sarà pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana ed entrerà in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione. |
§ 3.18.95 - L.R. 4 aprile 1995, n. 26.
Ulteriori modifiche ed integrazioni all'articolo 4 della legge regionale 5 gennaio 1993, n. 3 e successive modifiche, concernente norme per l'utilizzazione di lavoratori beneficiari di interventi straordinari di integrazione salariale in progetti di pubblica utilità. Misure volte a favorire il reimpiego dei medesimi lavoratori presso società a partecipazione pubblica per la gestione di pubblici servizi.
(G.U.R. 5 aprile 1995, n. 17).
1. Al secondo periodo del comma 1 dell'articolo 4 della
(Omissis).
2. Dopo il comma 2 dell'articolo 4 della
(Omissis).
3. La modifica del comma 3 dell'articolo 4 della
4. In caso di cessazione nei confronti dei lavoratori di cui al comma 1 dei trattamenti ivi previsti, la Regione, in attesa della costituzione delle società disciplinate dall'articolo 3, promuoverà adeguate iniziative di sostegno al reddito dei medesimi lavoratori, nel quadro della normativa e dei principi contenuti nella vigente legislazione nazionale.
1. Dopo l'articolo 2 della
(Omissis).
2. L'articolo 3 della
(Omissis).
1. La Regione, d'intesa con la GEPI, anche per il tramite della NOVA s.p.a., nel quadro degli interventi previsti dall'articolo 3 della
a) anche anteriormente alla data di entrata in vigore della presente legge siano stati alle dipendenze della GEPI, o di società non operative costituite dalla GEPI, e fruiscano o abbiano fruito dei trattamenti straordinari di integrazione salariale di cui ai commi 3 e 4 dell'articolo 4 del
b) partecipino, alla data di entrata in vigore della presente legge o successivamente a tale data, alla realizzazione di progetti di pubblica utilità disciplinati dall'articolo 4 della
2. I comuni, le province regionali, i consorzi di comuni e province e le altre forme associative proprie degli enti locali territoriali sono abilitati a promuovere e deliberare la costituzione delle società di cui al comma 1, secondo le modalità previste dalla normativa vigente, fermo restando quanto previsto dai commi 3, 4 e 5.
3. La Regione, avvalendosi prioritariamente di società a partecipazione pubblica regionale, con esclusione delle società costituite ai sensi dell'articolo 2 della
4. Gli enti ed istituti pubblici comunque denominati, sottoposti a vigilanza e/o tutela dell'Amministrazione regionale, comprese le Aziende unità sanitarie locali per le quali, con decreto del Presidente della Regione, saranno emanate le direttive occorrenti per l'attuazione per quanto riguarda i servizi socio-sanitari sia assistenziali che riabilitativi di loro competenza delle unità sanitarie locali, per l'espletamento dei servizi pubblici di loro competenza sono autorizzati a promuovere e deliberare la costituzione delle società di cui al comma 3 e la partecipazione azionaria al capitale delle società stesse, utilizzando a tal fine le somme stanziate nei propri bilanci anche attraverso apposito provvedimento di variazione [1].
5. Gli enti ed istituti pubblici comunque denominati, soggetti a controllo, vigilanza e/o tutela della Amministrazione regionale, sono autorizzati, altresì a stipulare convenzioni con le società di cui al comma 1 per la gestione di servizi pubblici di loro competenza.
6. La Regione, ai fini della realizzazione delle iniziative di cui ai commi 1, 2 e 3, è autorizzata ad assumere a carico del proprio bilancio anche gli oneri occorrenti per la partecipazione delle amministrazioni e degli enti ivi previsti al capitale iniziale delle società indicate al comma- 1, ferma restando ogni forma di partecipazione al capitale delle medesime società prevista dalla vigente normativa.
7. Con decreto del Presidente della Regione saranno emanate le direttive occorrenti per l'attuazione dei commi 3 e 4, con particolare riguardo alla disciplina dei seguenti aspetti:
a) principi cui debbono attenersi gli atti costitutivi delle società previste dal presente articolo al fine ii garantire la nomina da parte degli enti pubblici di uno o più amministratori e sindaci;
b) entità del capitale sociale delle costituende società per azioni e misura minima della partecipazione degli enti pubblici al capitale sociale, anche al fine di assicurare il diritto di richiedere la convocazione dell'assemblea;
c) criteri di scelta dei possibili soci mediante procedimento di confronto concorrenziale nel rispetto dei principi della normativa comunitaria e avuto riguardo alle capacità tecniche e finanziarie dei soci stessi;
d) natura e contenuti dei rapporti intercorrenti tra enti pubblici e soggetti privati.
8. Con successivo decreto del Presidente della Regione saranno emanate altresì le direttive concernenti l'individuazione di forme di controllo dell'efficienza e della economicità dei servizi affidati alle società.
1. Alle spese occorrenti per l'attuazione degli articoli 1 e 2, previste per il corrente anno finanziario 1995 in lire 6.200 milioni, si provvederà con la corrispondente parte delle disponibilità degli stanziamenti autorizzati ai sensi dell'articolo 4 della
2. Per le finalità dell'articolo 3 è autorizzata, per il triennio 1995/1997, la spesa complessiva di lire 4.000 milioni.
3. All'onere di lire 2.000 milioni, ricadente nell'esercizio finanziario 1995, si fa fronte con parte delle disponibilità del capitolo 60751 del bilancio della Regione per l'esercizio medesimo.
4. Per gli esercizi finanziari successivi gli oneri di lire 1.000 milioni per il 1996 e di lire 1.000 milioni per il 1997 trovano riscontro nel bilancio pluriennale della Regione codice 2001.
1. La presente legge sarà pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana ed entrerà in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione.
2. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.
[1] Comma così modificato dall'art. 5 della