§ 3.18.95 - L.R. 4 aprile 1995, n. 26.
Ulteriori modifiche ed integrazioni all'articolo 4 della legge regionale 5 gennaio 1993, n. 3 e successive modifiche, concernente norme per [...]


Settore:Codici regionali
Regione:Sicilia
Materia:3. sviluppo economico
Capitolo:3.18 enti economici regionali
Data:04/04/1995
Numero:26


Sommario
Art. 1.      1. Al secondo periodo del comma 1 dell'articolo 4 della legge regionale 5 gennaio 1993, n. 3, dopo le parole: «e fruiscono della relativa indennità;» sono aggiunte le seguenti:
Art. 2.      1. Dopo l'articolo 2 della legge regionale 23 maggio 1994, n. 14, è aggiunto il seguente:
Art. 3      1. La Regione, d'intesa con la GEPI, anche per il tramite della NOVA s.p.a., nel quadro degli interventi previsti dall'articolo 3 della legge regionale 23 maggio 1994, n. 14, e successive [...]
Art. 4.      1. Alle spese occorrenti per l'attuazione degli articoli 1 e 2, previste per il corrente anno finanziario 1995 in lire 6.200 milioni, si provvederà con la corrispondente parte delle [...]
Art. 5.      1. La presente legge sarà pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana ed entrerà in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione.


§ 3.18.95 - L.R. 4 aprile 1995, n. 26.

Ulteriori modifiche ed integrazioni all'articolo 4 della legge regionale 5 gennaio 1993, n. 3 e successive modifiche, concernente norme per l'utilizzazione di lavoratori beneficiari di interventi straordinari di integrazione salariale in progetti di pubblica utilità. Misure volte a favorire il reimpiego dei medesimi lavoratori presso società a partecipazione pubblica per la gestione di pubblici servizi.

(G.U.R. 5 aprile 1995, n. 17).

 

Art. 1.

     1. Al secondo periodo del comma 1 dell'articolo 4 della legge regionale 5 gennaio 1993, n. 3, dopo le parole: «e fruiscono della relativa indennità;» sono aggiunte le seguenti:

     (Omissis).

     2. Dopo il comma 2 dell'articolo 4 della legge regionale 5 gennaio 1993, n. 3, come sostituito dall'articolo 1, comma 2, della legge regionale 23 maggio 1994, n. 14, è aggiunto il seguente:

     (Omissis).

     3. La modifica del comma 3 dell'articolo 4 della legge regionale 5 gennaio 1993, n. 3, introdotta dal comma 2 dell'articolo 1 della legge regionale 23 maggio 1994, n. 14, è abrogata.

     4. In caso di cessazione nei confronti dei lavoratori di cui al comma 1 dei trattamenti ivi previsti, la Regione, in attesa della costituzione delle società disciplinate dall'articolo 3, promuoverà adeguate iniziative di sostegno al reddito dei medesimi lavoratori, nel quadro della normativa e dei principi contenuti nella vigente legislazione nazionale.

 

     Art. 2.

     1. Dopo l'articolo 2 della legge regionale 23 maggio 1994, n. 14, è aggiunto il seguente:

     (Omissis).

     2. L'articolo 3 della legge regionale 23 maggio 1994, n. 14, è sostituito dal seguente:

     (Omissis).

 

     Art. 3

     1. La Regione, d'intesa con la GEPI, anche per il tramite della NOVA s.p.a., nel quadro degli interventi previsti dall'articolo 3 della legge regionale 23 maggio 1994, n. 14, e successive modifiche, è autorizzata ad adottare iniziative volte a favorire la costituzione di società a partecipazione pubblica che, per l'espletamento dei servizi pubblici loro affidati, procedano prioritariamente all'assunzione di lavoratori in possesso delle professionalità richieste i quali:

     a) anche anteriormente alla data di entrata in vigore della presente legge siano stati alle dipendenze della GEPI, o di società non operative costituite dalla GEPI, e fruiscano o abbiano fruito dei trattamenti straordinari di integrazione salariale di cui ai commi 3 e 4 dell'articolo 4 del decreto legge 29 marzo 1991, n. 108, convertito dalla legge 1° giugno 1991, n. 169 ed ai commi 1 e 4 dell'articolo 2 del decreto legge i settembre 1987, n. 366, convertito dalla legge 3 novembre 1987, n. 452;

     b) partecipino, alla data di entrata in vigore della presente legge o successivamente a tale data, alla realizzazione di progetti di pubblica utilità disciplinati dall'articolo 4 della Legge regionale 5 gennaio 1993, n. 3, e successive modifiche e integrazioni, e, qualora vengano adottate le iniziative di cui al comma 4 dello articolo 1, abbiano partecipato alle attività oggetto delle medesime iniziative.

     2. I comuni, le province regionali, i consorzi di comuni e province e le altre forme associative proprie degli enti locali territoriali sono abilitati a promuovere e deliberare la costituzione delle società di cui al comma 1, secondo le modalità previste dalla normativa vigente, fermo restando quanto previsto dai commi 3, 4 e 5.

     3. La Regione, avvalendosi prioritariamente di società a partecipazione pubblica regionale, con esclusione delle società costituite ai sensi dell'articolo 2 della legge regionale 11 aprile 1981, n. 54, è autorizzata a promuovere e deliberare la costituzione, anche con partecipazione di minoranza, delle società di cui. al comma 1, per l'espletamento dei seguenti servizi: custodia, conservazione e fruizione dei beni culturali; servizi socio-sanitari; custodia, manutenzione, tutela e fruizione dei beni ambientali ed in particolare dei parchi, riserve, oasi ed aree protette; altri servizi pubblici di competenza dell'Amministrazione regionale.

     4. Gli enti ed istituti pubblici comunque denominati, sottoposti a vigilanza e/o tutela dell'Amministrazione regionale, comprese le Aziende unità sanitarie locali per le quali, con decreto del Presidente della Regione, saranno emanate le direttive occorrenti per l'attuazione per quanto riguarda i servizi socio-sanitari sia assistenziali che riabilitativi di loro competenza delle unità sanitarie locali, per l'espletamento dei servizi pubblici di loro competenza sono autorizzati a promuovere e deliberare la costituzione delle società di cui al comma 3 e la partecipazione azionaria al capitale delle società stesse, utilizzando a tal fine le somme stanziate nei propri bilanci anche attraverso apposito provvedimento di variazione [1].

     5. Gli enti ed istituti pubblici comunque denominati, soggetti a controllo, vigilanza e/o tutela della Amministrazione regionale, sono autorizzati, altresì a stipulare convenzioni con le società di cui al comma 1 per la gestione di servizi pubblici di loro competenza.

     6. La Regione, ai fini della realizzazione delle iniziative di cui ai commi 1, 2 e 3, è autorizzata ad assumere a carico del proprio bilancio anche gli oneri occorrenti per la partecipazione delle amministrazioni e degli enti ivi previsti al capitale iniziale delle società indicate al comma- 1, ferma restando ogni forma di partecipazione al capitale delle medesime società prevista dalla vigente normativa.

     7. Con decreto del Presidente della Regione saranno emanate le direttive occorrenti per l'attuazione dei commi 3 e 4, con particolare riguardo alla disciplina dei seguenti aspetti:

     a) principi cui debbono attenersi gli atti costitutivi delle società previste dal presente articolo al fine ii garantire la nomina da parte degli enti pubblici di uno o più amministratori e sindaci;

     b) entità del capitale sociale delle costituende società per azioni e misura minima della partecipazione degli enti pubblici al capitale sociale, anche al fine di assicurare il diritto di richiedere la convocazione dell'assemblea;

     c) criteri di scelta dei possibili soci mediante procedimento di confronto concorrenziale nel rispetto dei principi della normativa comunitaria e avuto riguardo alle capacità tecniche e finanziarie dei soci stessi;

     d) natura e contenuti dei rapporti intercorrenti tra enti pubblici e soggetti privati.

     8. Con successivo decreto del Presidente della Regione saranno emanate altresì le direttive concernenti l'individuazione di forme di controllo dell'efficienza e della economicità dei servizi affidati alle società.

 

     Art. 4.

     1. Alle spese occorrenti per l'attuazione degli articoli 1 e 2, previste per il corrente anno finanziario 1995 in lire 6.200 milioni, si provvederà con la corrispondente parte delle disponibilità degli stanziamenti autorizzati ai sensi dell'articolo 4 della legge regionale 5 gennaio 1993, n. 3, e dell'articolo 4 della legge regionale 23 maggio 1994, n. 14.

     2. Per le finalità dell'articolo 3 è autorizzata, per il triennio 1995/1997, la spesa complessiva di lire 4.000 milioni.

     3. All'onere di lire 2.000 milioni, ricadente nell'esercizio finanziario 1995, si fa fronte con parte delle disponibilità del capitolo 60751 del bilancio della Regione per l'esercizio medesimo.

     4. Per gli esercizi finanziari successivi gli oneri di lire 1.000 milioni per il 1996 e di lire 1.000 milioni per il 1997 trovano riscontro nel bilancio pluriennale della Regione codice 2001.

 

     Art. 5.

     1. La presente legge sarà pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana ed entrerà in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione.

     2. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.

 

 


[1] Comma così modificato dall'art. 5 della L.R. 12 novembre 1996, n. 42. Il testo del presente comma, così riformulato, è riportato nelle NOTE agli articoli della presente legge, pubblicate nella G.U.R. n. 56/1996.