§ 4.1.17 - L.R. 27 dicembre 1978, n. 71.
Norme integrative e modificative della legislazione vigente nel territorio della Regione siciliana in materia urbanistica.


Settore:Codici regionali
Regione:Sicilia
Materia:4. assetto e utilizzazione del territorio
Capitolo:4.1 urbanistica
Data:27/12/1978
Numero:71


Sommario
Art. 1.  (Finalità).
Art. 2.  (Criteri di formazione dei piani regolatori generali).
Art. 3.  (Pubblicazione, osservazioni e opposizioni).
Art. 4.  (Approvazione del piano regolatore generale).
Art. 5.  (Approvazione del programma di fabbricazione).
Art. 6.  (Termine per l'adozione dei piani regolatori generali e dei programmi di fabbricazione).
Art. 7.  (Commissione comunale edilizia).
Art. 8.  (Varianti ai piani comprensoriali. Scioglimento delle assemblee consortili).
Art. 9.  (Contenuto dei piani particolareggiati e dei piani di lottizzazione).
Art. 10.  (Definizione di isolato).
Art. 11.  (Formazione dei comparti).
Art. 12.  (Approvazione dei piani particolareggiati).
Art. 13.  (Piani particolareggiati di risanamento. Obblighi dei Comuni).
Art. 14.  (Piani di lottizzazione - Convenzione).
Art. 15.  (Piani di lottizzazione per complessi insediativi chiusi ad uso collettivo).
Art. 16.  (Obblighi dei Comuni di dotarsi di piani di edilizia economica e popolare).
Art. 17.  (Riserve di aree).
Art. 18.  (Obblighi dei Comuni in ordine ai piani per insediamenti produttivi).
Art. 19.  (Efficacia degli strumenti urbanistici. Salvaguardia).
Art. 20.  (Definizione degli interventi).
Art. 21.  (Attuazione degli strumenti urbanistici nelle zone A e B).
Art. 22. 
Art. 23.  (Agroturismo).
Art. 24.  (Spese per la formazione degli strumenti urbanistici. Disciplinare-tipo).
Art. 25. 
Art. 26.  (Controllo sulle deliberazioni comunali).
Art. 27.  (Interventi sostitutivi).
Art. 28.  (Programmi pluriennali di attuazione. Comuni obbligati - Durata).
Art. 29.  (Contenuto del programma pluriennale di attuazione).
Art. 30.  (Dimensionamento - Elaborati del programma).
Art. 31.  (Formazione ed approvazione).
Art. 32.  (Attuazione dei programmi pluriennali).
Art. 33.  (Opere ammesse al di fuori delle aree incluse nei programmi pluriennali).
Art. 34.  (Anticipazione di spesa per l'attuazione dei programmi pluriennali).
Art. 35.  (Procedure per la concessione delle anticipazioni).
Art. 36.  (Concessione).
Art. 37.  (Controllo partecipativo).
Art. 38.  (Intervento sostitutivo per mancato rilascio di concessione).
Art. 39.  (Cave).
Art. 40.  (Convenzione tipo o atto d'obbligo unilaterale).
Art. 41.  (Oneri di urbanizzazione).
Art. 42.  (Esenzioni dagli oneri).
Art. 43.  (Riduzione degli oneri).
Art. 44.  (Rateizzazione del contributo per opere di urbanizzazione).
Art. 45.  (Contributo per opere di urbanizzazione per insediamenti turistici, industriali ed artigianali).
Artt. 46. - 47. 
Art. 48.  (Sigilli).
Art. 53.  (Annullamento dei provvedimenti comunali).
Art. 54.  (Obbligo del sindaco).
Art. 55.  (Centri storici).
Art. 56. 
Art. 57.  (Disposizioni di tutela particolare).
Art. 58.  (Istituzione del consiglio regionale dell'urbanistica).
Art. 59.  (Composizione del consiglio regionale dell'urbanistica).
Art. 68.  (Destinazione dei proventi).
Art. 69.  (Norme per la pianificazione regionale).
Art. 70.  (Comitato tecnico-scientifico).
Art. 71.  (Consulenti dell'Assessore regionale per il territorio e l'ambiente).
Art. 72.  (Utilizzazione di dipendenti statali).
Art. 73.  (Piani comprensoriali. Interpretazione autentica della L.R. 3 febbraio 1968, n. 1).
Art. 74.  (Frazione Marina di Melilli).
Art. 75.  (Norma transitoria).
Art. 76.  (Disposizioni transitorie).
Art. 77.  (Copertura finanziaria).


§ 4.1.17 - L.R. 27 dicembre 1978, n. 71. [1]

Norme integrative e modificative della legislazione vigente nel territorio della Regione siciliana in materia urbanistica.

(G.U.R. 30 dicembre 1978, n. 57).

 

TITOLO I

FINALITA'

 

Art. 1. (Finalità).

     Sino alla emanazione di una organica disciplina regionale, la legislazione statale e regionale in materia urbanistica si applica con le modifiche e le integrazioni della presente legge che sono dirette anche al conseguimento delle seguenti finalità:

     a) potenziamento del ruolo delle comunità locali nella gestione del territorio;

     b) crescita della conoscenza del territorio in tutti i suoi aspetti fisici, storici, sociali ed economici, da realizzare anche mediante una opportuna attività promozionale della Regione;

     c) salvaguardia e valorizzazione del patrimonio naturale e dell'ambiente;

     d) piena e razionale utilizzazione delle risorse valorizzando e potenziando il patrimonio insediativo e infrastrutturale esistente, evitando immotivati usi del suolo.

 

TITOLO II

STRUMENTI URBANISTICI

 

CAPO I

STRUMENTI URBANISTICI GENERALI

 

     Art. 2. (Criteri di formazione dei piani regolatori generali). [2]

     Dopo l'entrata in vigore della presente legge nella formazione di nuovi piani regolatori generali e nella revisione di quelli esistenti dovranno essere dettate prescrizioni esecutive concernenti i fabbisogni residenziali pubblici, privati, turistici, produttivi e dei servizi connessi, rapportati ad un periodo di cinque anni.

     Le prescrizioni esecutive di cui al comma precedente, che costituiscono a tutti gli effetti piani particolareggiati di attuazione, devono uniformarsi alle indicazioni dell'art. 9 della presente legge.

     I Comuni obbligati alla formazione dei programmi pluriennali procedono alla delimitazione delle aree d'intervento preferibilmente in armonia con le prescrizioni esecutive del piano regolatore generale.

     Contestualmente all'adozione del piano regolatore generale i Comuni sono tenuti a deliberare il regolamento edilizio di cui all'art. 33 della L. 17 agosto 1942, n. 1150.

     Nella formazione degli strumenti urbanistici generali non possono essere destinati ad usi extra agricoli i suoli utilizzati per colture specializzate, irrigue o dotati di infrastrutture ed impianti a supporto dell'attività agricola, se non in via eccezionale, quando manchino ragionevoli possibilità di localizzazioni alternative. Le eventuali eccezioni devono essere congruamente motivate.

     Nei Comuni dotati di piano regolatore generale, non ancora reso conforme alle prescrizioni della L. 6 agosto 1967, n. 765, l'edificazione nelle zone residenziali non può avvenire con indice di densità fondiaria superiore a 7 mc/mq, ove il piano non preveda prescrizioni più limitative. Nel verde agricolo, per le abitazioni, l'indice di densità fondiaria non può superare 0,03 mc/mq. Sono fatte salve le lottizzazioni già approvate e le concessioni già rilasciate.

     Nei nuovi strumenti urbanistici dei Comuni di cui al comma precedente le zone destinate dagli strumenti urbanistici vigenti a verde agricolo possono essere destinate, per non più del 40%, ad insediamenti di edilizia economica e popolare secondo le disposizioni vigenti e, per la parte rimanente, ad edificazione per edilizia residenziale, con indici di densità fondiaria comunque non superiori a quelli previsti per il verde agricolo nelle destinazioni degli strumenti urbanistici vigenti alla data di entrata in vigore della presente legge.

 

     Art. 3. (Pubblicazione, osservazioni e opposizioni).

     Il progetto di piano regolatore generale e quello di piano particolareggiato devono essere depositati non oltre il decimo giorno dalla data della deliberazione di adozione, presso la segreteria comunale, a libera visione del pubblico, per sessanta giorni consecutivi [3].

     L'effettuato deposito è reso noto al pubblico, oltre che a mezzo di manifesti murali, mediante pubblicazione di apposito avviso nella Gazzetta Ufficiale della Regione e su almeno un quotidiano a diffusione regionale.

     Fino a dieci giorni dopo la scadenza del periodo di deposito chiunque può presentare osservazioni al progetto di piano regolatore generale.

     In ordine ai piani particolareggiati e alle prescrizioni esecutive dei piani regolatori che costituiscono a tutti gli effetti piani particolareggiati, possono essere presentate opposizioni dai proprietari di immobili compresi nei piani e osservazioni da parte di chiunque.

     Sulle osservazioni ed opposizioni, che dovranno, ove necessario e possibile, essere visualizzate, a cura del Comune, in apposite planimetrie di piano, il consiglio comunale è tenuto a formulare le proprie deduzioni entro un mese dalla scadenza del termine di presentazione delle osservazioni ed opposizioni medesime.

     Entro dieci giorni dal termine stabilito nel comma precedente il Comune trasmette il piano regolatore e, nei casi previsti dalla presente legge, il piano particolareggiato unitamente agli atti deliberativi ed alle osservazioni ed opposizioni, comprese quelle che non sono state oggetto di deduzioni nei modi e nei termini previsti dal quinto comma del presente articolo, all'Assessorato regionale del territorio e dell'ambiente.

     6-bis. Considerata la contestuale adozione degli atti di pianificazione generale ed attuativa e relative varianti e del rapporto ambientale ex articolo 13 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 e successive modifiche, in applicazione e con le modalità previste dall'articolo 39 del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33 sono sottoposti all'obbligo di pubblicazione gli schemi di provvedimento, le delibere di adozione o approvazione ed i relativi allegati tecnici, nonché le "informazioni ambientali" richiamate dall'articolo 40 del medesimo decreto legislativo n. 33/2013, nel rispetto di quanto disposto dall'articolo 14 del citato decreto legislativo n. 152/2006 [4].

     6-ter. Gli obblighi di pubblicazione di cui al comma 6-bis sono estesi a tutti i piani e programmi di governo del territorio di natura urbanistica, e loro varianti, previsti dalla vigente legislazione, inclusi piani e programmi relativi alla localizzazione di insediamenti commerciali e grandi strutture di vendita [5].

 

     Art. 4. (Approvazione del piano regolatore generale).

     Il piano regolatore generale è approvato con decreto dell'Assessore regionale per il territorio e l'ambiente. L'Assessore adotta le proprie determinazioni entro centottanta giorni dalla presentazione del piano all'Assessorato.

     Con il decreto di approvazione possono essere apportate al piano le modifiche di cui all'art. 3 della L. 6 agosto 1967, n. 765, quelle necessarie per assicurare l'osservanza delle vigenti disposizioni statali e regionali, ivi comprese quelle della presente legge (omissis) [6].

     (Omissis) [7].

     Nel caso previsto dal quinto comma del precedente art. 3, sulle opposizioni e osservazioni l'Assessore regionale per il territorio e l'ambiente adotta proprie determinazioni.

     A tal fine l'Assessore porta a conoscenza del Comune interessato le proprie determinazioni in ordine al piano, alle osservazioni ed opposizioni.

     Il Comune è tenuto, entro il termine perentorio di trenta giorni dalla data di comunicazione di cui al precedente comma, ad adottare le proprie controdeduzioni.

     L'Assessore, entro i successivi trenta giorni, emana il decreto di approvazione introducendo d'ufficio le modifiche indicate nel presente articolo.

     L'Assessore, in caso di inerzia del Comune, provvede alla emanazione del decreto di approvazione, intendendo accettate tutte le modifiche proposte.

     Nel caso di restituzione del piano per la rielaborazione parziale, il Comune è tenuto ad effettuarla entro novanta giorni. Entro i successivi novanta giorni l'Assessore regionale per il territorio e l'ambiente adotta le proprie determinazioni.

     Nelle more della rielaborazione parziale, nei Comuni sprovvisti di strumenti urbanistici l'edificazione è disciplinata dalla L.R. 26 maggio 1973, n. 21 e dalla presente legge, con eccezione per le zone del territorio comunale soggette alla rielaborazione, nelle quali nessuna concessione può essere rilasciata.

     Il termine per la rielaborazione totale del piano regolatore generale è fissato in centottanta giorni dalla data di restituzione al Comune.

     Nelle more della rielaborazione totale l'edificazione resta disciplinata dalla normativa preesistente.

     Ove il Comune, tenuto alla rielaborazione totale del piano regolatore generale risulti dotato della sola perimetrazione dell'abitato definita ai sensi dell'art. 17 della L. 6 agosto 1967, n. 765, l'edificazione al di fuori del centro abitato si svolgerà nel rispetto dell'indice di densità edilizia fondiaria dello 0,03 mc/mq.

     (Omissis) [8].

 

     Art. 5. (Approvazione del programma di fabbricazione).

     Il regolamento edilizio ed il programma di fabbricazione sono approvati con decreto dell'Assessore regionale per il territorio e l'ambiente entro novanta giorni dalla loro presentazione all'Assessorato.

     Con il decreto di approvazione possono essere apportate al programma di fabbricazione le modifiche di cui all'art. 12 della L. 6 agosto 1967, n. 765, nonché quelle necessarie per assicurare l'osservanza delle vigenti disposizioni statali e regionali, ivi comprese quelle della presente legge, e le modifiche che non comportino sostanziali innovazioni.

     Nel caso di richiesta di controdeduzioni o di restituzione per rielaborazione totale o parziale, si applicano le disposizioni contenute nel precedente art. 4, salvo per quanto concerne i termini, che sono ridotti a giorni sessanta per la rielaborazione parziale e a giorni novanta per la rielaborazione totale.

     Nelle more della rielaborazione parziale o totale l'attività edilizia si svolgerà nella osservanza delle disposizioni contenute nel precedente art. 4.

     (Omissis) [9].

     Dalla data di entrata in vigore della presente legge, i Comuni non possono più affidare incarichi per la formazione di programmi di fabbricazione, ma sono tenuti a formare il piano regolatore generale.

 

     Art. 6. (Termine per l'adozione dei piani regolatori generali e dei programmi di fabbricazione).

     I Comuni che hanno ottenuto il contributo della Regione per la formazione del piano regolatore generale o dei piani intercomunali anche se non inclusi nel decreto interassessoriale 12 marzo 1956, n. 255 sono obbligati ad adottare il piano medesimo, entro sei mesi dall'entrata in vigore della presente legge, ove risultino inadempienti.

     I Comuni che hanno ottenuto il contributo della Regione per la formazione del regolamento edilizio e del programma di fabbricazione, sono obbligati ad adottare gli stessi nel termine di quattro mesi dall'entrata in vigore della presente legge, ove risultino inadempienti.

     (Omissis) [10].

     Possono essere richieste per una sola volta proroghe motivate per un periodo non superiore a mesi tre.

 

     Art. 7. (Commissione comunale edilizia).

     Le commissioni comunali edilizie devono essere rinnovate ogni cinque anni e nella loro composizione dev'essere garantita la presenza della minoranza, mediante elezione con voto limitato.

 

     Art. 8. (Varianti ai piani comprensoriali. Scioglimento delle assemblee consortili).

     I consorzi costituiti ai sensi dell'art. 4 della L.R. 3 febbraio 1968, n. 1 e successive modifiche, cessano di esistere.

     Le assemblee consortili sono sciolte.

     I Comuni partecipanti ai consorzi dotati di piani urbanistici comprensoriali possono adottare strumenti urbanistici generali a termini della presente legge.

     I piani comprensoriali già in vigore restano operanti per la parte riguardante il territorio di ciascuno dei Comuni di cui al precedente comma fino all'eventuale adozione, da parte degli stessi, di strumenti urbanistici generali nei confronti dei quali i piani comprensoriali già in vigore assolvono alla funzione di orientamento specie ai fini delle infrastrutture consortili e dei servizi di interesse generale.

     I Comuni di cui al terzo comma possono adottare varianti ai piani urbanistici comprensoriali nel rispetto delle procedure previste dagli artt. 2 e 3.

     Dette varianti sono approvate con decreto dell'Assessore regionale per il territorio e l'ambiente, previo parere del Consiglio regionale dell'urbanistica e nel rispetto delle norme di cui all'art. 4.

     Le varianti ai piani urbanistici comprensoriali non approvate con decreto dell'Assessore regionale per il territorio e l'ambiente non hanno più corso, tranne quelle di esclusivo interesse comunale.

     Le competenze tecniche per la redazione delle varianti ai piani comprensoriali sono corrisposte ai professionisti incaricati nell'intero ammontare, salvo i casi di rielaborazione totale per le varianti richieste per le quali nessun ulteriore compenso, oltre a quello corrisposto, è dovuto.

     Gli elaborati tecnici delle varianti ai piani comprensoriali redatti dai professionisti di cui al comma precedente sono acquisiti dai Comuni interessati per una loro eventuale utilizzazione [11].

 

CAPO II

STRUMENTI URBANISTICI DI ATTUAZIONE

 

     Art. 9. (Contenuto dei piani particolareggiati e dei piani di lottizzazione).

     I piani particolareggiati devono indicare:

     a) la rete viaria, suddivisa in percorsi pedonali e carrabili, con la indicazione dei principali dati altimetrici nonché degli allineamenti;

     b) gli spazi di sosta e di parcheggio;

     c) la progettazione di massima della rete fognante, idrica, telefonica, del gas, di distribuzione di energia elettrica e della pubblica illuminazione, nonché di ogni altra infrastruttura necessaria alla destinazione dell'insediamento;

     d) gli spazi per le attrezzature di interesse pubblico;

     e) gli edifici destinati a demolizione ovvero soggetti a restauri o a bonifica edilizia;

     f) la suddivisione delle aree in isolati e lo schema planivolumetrico degli edifici previsti;

     g) gli elenchi catastali delle proprietà da espropriare o vincolare;

     h) le norme tecniche di attuazione e le eventuali prescrizioni speciali;

     i) la previsione di massima delle spese necessarie per l'attuazione del piano.

     I piani di lottizzazione devono contenere le indicazioni di cui alle lett. a), b), c), d), e), h), nonché l'indicazione relativa alla suddivisione delle aree in lotti e lo schema planivolumetrico degli edifici previsti.

 

     Art. 10. (Definizione di isolato).

     Si definisce isolato ogni porzione del territorio edificabile circondata dagli spazi pubblici indicati dal piano particolareggiato o dagli strumenti urbanistici generali.

     L'edificazione può avvenire secondo le prescrizioni del successivo art. 11.

 

     Art. 11. (Formazione dei comparti).

     Nelle zone soggette ad interventi di conservazione, risanamento, ricostruzione e migliore utilizzazione del patrimonio edilizio secondo le prescrizioni degli strumenti urbanistici generali o particolareggiati, ovvero dei piani di recupero di cui al titolo IV della L. 5 agosto 1978, n. 457, al fine di assicurare il rispetto di esigenze unitarie nella realizzazione degli interventi, nonché una equa ripartizione degli oneri e dei benefici tra i proprietari interessati, i Comuni, con delibera consiliare, possono disporre d'ufficio o su richiesta dei proprietari in numero idoneo a costituire il consorzio, ai sensi del comma successivo, la formazione di comparti che includano uno o più edifici e/o aree inedificate.

     Formato il comparto, il sindaco deve invitare i proprietari a dichiarare, entro un termine fissato nell'atto di notifica, se intendano procedere da soli, se proprietari dell'intero comparto, o riuniti in consorzio, all'attuazione delle previsioni contenute nello strumento urbanistico.

     A costituire il consorzio basterà il concorso dei proprietari rappresentanti, in base all'imponibile catastale, la maggioranza assoluta del valore dell'intero comparto. I consorzi così costituiti conseguiranno la piena disponibilità del comparto mediante l'espropriazione delle aree e delle costruzioni dei proprietari non aderenti (omissis) [12].

     Quando sia decorso inutilmente il termine stabilito nell'atto di notifica, il Comune procederà all'espropriazione del comparto a norma della L. 22 ottobre 1971, n. 865 e successive modifiche ed integrazioni.

     (Omissis) [13].

     La deliberazione consiliare con cui si dispone la formazione del comparto equivale a dichiarazione di pubblica utilità e di indifferibilità e urgenza.

     Per l'assegnazione del comparto il Comune procederà a mezzo gara.

 

     Art. 12. (Approvazione dei piani particolareggiati).

     Salvo quanto stabilito dai commi settimo e seguenti del presente articolo, i piani particolareggiati di attuazione degli strumenti urbanistici generali sono approvati dai Comuni, con delibera consiliare. Per l'adozione e la pubblicazione dei piani particolareggiati predetti, nonché per l'esame delle opposizioni e delle osservazioni, si osservano i termini fissati dal precedente art. 3.

     I piani diventano esecutivi dopo il riscontro di legittimità dell'organo di controllo sulla deliberazione relativa alle decisioni sulle opposizioni e osservazioni.

     Qualora i piani particolareggiati interessino immobili sottoposti ai vincoli di cui alle L. 1 giugno 1939, n. 1089 e L. 29 giugno 1939, n. 1497, è necessario, ai fini dell'approvazione, il parere della competente soprintendenza, che deve essere emesso entro due mesi dalla richiesta.

     Trascorso infruttuosamente detto termine, il parere si intende espresso favorevolmente.

     Copia dei piani approvati dai Comuni deve essere trasmessa all'Assessorato regionale del territorio e dell'ambiente, che può esercitare controlli, anche a campione, sui medesimi.

     Qualora vengano riscontrate inosservanze alle disposizioni contenute nel presente articolo o violazioni di altre prescrizioni urbanistiche si applicano le norme di cui al successivo art. 53.

     Resta di competenza dell'Assessorato regionale del territorio e dell'ambiente l'approvazione dei piani particolareggiati i quali:

     a) interessino centri storici, artistici e di interesse ambientale;

     b) comportino varianti agli strumenti urbanistici generali ad eccezione di quelle discendenti dal rispetto delle disposizioni del D.M. 2 aprile 1968, n. 1444;

     c) costituiscano attuazione di strumenti urbanistici generali adottati dai Comuni ma non ancora approvati dall'Assessorato regionale del territorio e dell'ambiente;

     d) costituiscano attuazione di programmi di fabbricazione approvati dopo l'entrata in vigore della L. 6 agosto 1967, n. 765 e non adeguati alla L.R. 31 marzo 1972, n. 19.

     I piani sono approvati con decreto dell'Assessore regionale per il territorio e l'ambiente entro quattro mesi dalla loro presentazione.

     Con il decreto di approvazione possono essere apportate al piano particolareggiato le modifiche di cui all'art. 16 della L. 17 agosto 1942, n. 1150 e successive integrazioni, e quelle necessarie per assicurare l'osservanza delle vigenti disposizioni statali e regionali, ivi comprese quelle della presente legge.

     Le proposte di modifica vengono portate a conoscenza del Comune il quale, entro il termine di trenta giorni successivi alla data di comunicazione, adotta le proprie controdeduzioni con deliberazione del consiglio comunale e le trasmette all'Assessorato regionale del territorio e dell'ambiente entro dieci giorni.

     Trascorsi infruttuosamente tali termini, l'Assessore provvede all'emanazione del decreto di approvazione, introducendo d'ufficio le modifiche proposte.

     In caso di restituzione per rielaborazione totale o parziale il Comune è tenuto a provvedere nel termine, rispettivamente, di novanta e di sessanta giorni dalla data di restituzione.

     In sede di formazione dei piani particolareggiati possono essere introdotte varianti allo strumento urbanistico generale, dirette ad adeguare il medesimo ai limiti e ai rapporti fissati dal D.M. 2 aprile 1968, n. 1444.

     La disposizione di cui al precedente comma si applica anche ai Comuni forniti di piani regolatori generali approvati anteriormente alla entrata in vigore della L. 6 agosto 1967, n. 765.

 

     Art. 13. (Piani particolareggiati di risanamento. Obblighi dei Comuni).

     I piani particolareggiati di risanamento degli abitati dei Comuni dei quali sia stato disposto, con decreto del Presidente della Repubblica, il trasferimento parziale, possono essere adottati in variante ai piani comprensoriali, purché redatti in osservanza del D.M. 2 aprile 1968, n. 1444, e delle disposizioni regionali vigenti.

     I piani di cui al comma precedente sono approvati con deliberazione del consiglio comunale e diventano esecutivi dopo il riscontro di legittimità dell'organo di controllo.

     I contenuti dei piani particolareggiati redatti o in corso di redazione all'atto dell'entrata in vigore della presente legge, sono quelli indicati dall'art. 13 della L. 17 agosto 1942, n. 1150 e successive modifiche ed integrazioni, nonché quelli stabiliti nei disciplinari d'incarico stipulati tra l'Amministrazione regionale e i progettisti.

     I Comuni che hanno ottenuto contributo dalla Regione per la formazione dei piani particolareggiati sono tenuti ad adottarli entro tre mesi dall'entrata in vigore della presente legge ovvero entro tre mesi dalla data di consegna da parte dei progettisti.

     I termini di cui al comma precedente si applicano, altresì, per l'adozione, da parte dei Comuni delle zone colpite dai terremoti, dei piani particolareggiati per cui sia intervenuta la Regione, ai sensi delle L.R. 18 luglio 1968, n. 20 e L.R. 30 luglio 1969, n. 28.

     (Omissis) [14]

     I piani particolareggiati redatti in via sostitutiva dalla Regione, ai sensi della L.R. 5 novembre 1973, n. 38, sono adottati dai Comuni entro sessanta giorni dall'invio da parte dell'Assessorato regionale del territorio e dell'ambiente.

     (Omissis) [15].

 

     Art. 14. (Piani di lottizzazione - Convenzione).

     I piani di lottizzazione sono approvati dal dirigente generale o dal funzionario apicale, entro novanta giorni dalla loro presentazione [16].

     Per i piani di lottizzazione che ricadono nei casi previsti dalle lettere a), c) e d) del precedente art. 12 è prescritto il nulla osta dell'Assessorato regionale del territorio e dell'ambiente, il quale adotta le proprie determinazioni entro novanta giorni dalla richiesta.

     In tutti i casi in cui i piani di lottizzazione interessino immobili sottoposti ai vincoli di cui alla L. 29 giugno 1939, n. 1497, è necessario il parere della soprintendenza, che deve essere reso nel termine di due mesi dalla richiesta. Trascorso infruttuosamente detto termine il parere si intende espresso favorevolmente.

     La convenzione di cui al quinto comma dell'art. 28 della L. 17 agosto 1942, n. 1150 dovrà prevedere:

     a) la cessione gratuita delle aree necessarie per le opere di urbanizzazione primaria e secondaria indicate dall'art. 4 della L. 29 settembre 1964, n. 847 e dall'art. 44 della L. 22 ottobre 1971, n. 865. Ove lo strumento urbanistico generale preveda in sede propria l'ubicazione delle aree relative alle opere di urbanizzazione secondaria ed esse ricadano al di fuori della lottizzazione, l'aliquota delle aree da cedere al Comune può essere monetizzata con i criteri previsti dall'art. 14 della L. 28 gennaio 1977, n. 10;

     b) l'assunzione a carico del proprietario degli oneri relativi alle opere di urbanizzazione primaria di cui alla precedente lett. a) da eseguire in conformità alle prescrizioni comunali e da cedere al Comune;

     c) la corresponsione della quota di contributo di cui all'art. 5 della L. 28 gennaio 1977, n. 10 riguardante le opere di urbanizzazione secondaria, stabilita dai Comuni in base alle tabelle parametriche di cui al decreto dell'Assessore regionale per lo sviluppo economico 31 maggio 1977, all'atto del rilascio della concessione relativa ai fabbricati da realizzare;

     d) termini - non superiori a dieci anni per i Comuni non obbligati alla formazione dei programmi pluriennali e non superiori al periodo di validità di questi ultimi per i Comuni obbligati - per la cessione delle aree e delle relative opere;

     e) congrue garanzie finanziarie per l'adempimento degli obblighi derivanti dalle convenzioni.

     Il rilascio delle concessioni edilizie nell'ambito dei singoli lotti è subordinato all'esistenza delle opere di urbanizzazione primaria relative ai lotti stessi.

     Per i piani di lottizzazione approvati prima dell'entrata in vigore della presente legge sono fatti salvi gli oneri di urbanizzazione convenzionata.

     Il rilascio delle singole concessioni edilizie è subordinato soltanto al pagamento della quota di contributo relativa al costo di costruzione secondo la tabella di cui al decreto dell'Assessore regionale per lo sviluppo economico dell'11 novembre 1977.

 

     Art. 15. (Piani di lottizzazione per complessi insediativi chiusi ad uso collettivo).

     Per i piani di lottizzazione che riguardino complessi insediativi autonomi in ambito chiuso ad uso collettivo, la convenzione di cui al precedente art. 14 non dovrà prevedere l'obbligo della cessione gratuita delle aree e delle relative opere di urbanizzazione primaria e secondaria indicate nell'art. 4 della L. 29 settembre 1964, n. 847, e nell'art. 44 della L. 22 ottobre 1971, n. 865, ricadenti all'interno del complesso.

     Rimane a carico del lottizzante l'esecuzione delle opere di urbanizzazione primaria e dei servizi ed impianti necessari all'insediamento, nonché il pagamento dei contributi sul costo di costruzione di cui alla L. 28 gennaio 1977, n. 10.

     Restano salve le altre disposizioni contenute nel precedente art. 14.

 

     Art. 16. (Obblighi dei Comuni di dotarsi di piani di edilizia economica e popolare).

     I Comuni con popolazione superiore a 15 mila abitanti sono tenuti, entro un anno dall'entrata in vigore della presente legge, all'adozione di piani per l'edilizia economica e popolare ai sensi della L. 18 aprile 1962, n. 167 e successive modifiche ed integrazioni.

     All'adozione di detti piani sono tenuti, altresì, i Comuni indicati con decreto dell'Assessore regionale per il territorio e l'ambiente, allorché ricorrano le condizioni previste dal terzo comma dell'art. 1 della L. 18 aprile 1962, n. 167.

     L'estensione delle zone da includere nei piani è determinata in relazione alle esigenze dell'edilizia economica e popolare per un decennio e non può essere inferiore al 40% e superiore al 70% di quella necessaria a soddisfare il fabbisogno complessivo di edilizia abitativa del periodo considerato.

     Nei rimanenti Comuni i fabbisogni di edilizia residenziale pubblica, convenzionata e agevolata, da realizzare a favore dei soggetti previsti dall'art. 35 della L. 22 ottobre 1971, n. 865, devono essere soddisfatti mediante programmi costruttivi da attuare con la procedura di cui all'art. 51 della predetta L. 22 ottobre 1971, n. 865, salvo quanto disposto dal comma seguente.

     Nell'ambito della Regione siciliana, la disposizione di cui al terzo comma dell'art. 51 della L. 22 ottobre 1971, n. 865, è sostituita dalla seguente:

     «La deliberazione del consiglio comunale è adottata entro trenta giorni dalla richiesta formulata dagli aventi diritto e diventa esecutiva dopo che sia stata riscontrata legittima da parte della commissione provinciale di controllo».

     I piani per l'edilizia economica e popolare redatti in conformità delle previsioni degli strumenti urbanistici generali, e salvi i casi previsti alle lett. a), b), c), d) del precedente art. 12 sono approvati dai Comuni e diventano esecutivi dopo il riscontro di legittimità della commissione provinciale di controllo.

     In tutti gli altri casi l'approvazione dei piani è demandata all'Assessorato regionale del territorio e dell'ambiente, che provvede nel termine massimo di tre mesi dalla presentazione dei piani.

 

     Art. 17. (Riserve di aree).

     Nell'ambito dei piani di zona e dei programmi costruttivi, previsti dal precedente art. 16, dovrà essere riservata un'aliquota, non inferiore al 10% e non superiore al 40%, dell'area complessiva destinata a residenza da assegnare, con diritto di superficie, agli aventi titolo ai sensi dell'art. 35 della L. 22 ottobre 1971, n. 865, e successive modificazioni, anche se non soci di cooperative o beneficiari di contributi statali o regionali, per la realizzazione di case unifamiliari [17].

     Gli interventi per le singole costruzioni di cui al comma precedente potranno avvenire in deroga alla tipologia prevista per l'edilizia popolare, salvo l'osservanza delle prescrizioni contenute nell'ultimo comma dell'art. 16 della L. 5 agosto 1978, n. 457.

 

     Art. 18. (Obblighi dei Comuni in ordine ai piani per insediamenti produttivi).

     I Comuni sprovvisti di piani per insediamenti produttivi sono obbligati, su richiesta degli operatori economici, alla loro formazione ai sensi e per gli effetti dell'art. 27 della L. 22 ottobre 1971, n. 865 e successive modifiche ed integrazioni, procedendo alla individuazione delle aree relative nell'ambito delle zone industriali o artigianali previste negli strumenti urbanistici.

     In ogni caso l'estensione delle aree da includere nel piano non può essere inferiore a quella necessaria a soddisfare il fabbisogno relativo al triennio.

     Per l'approvazione dei predetti piani si applicano le disposizioni contenute nel precedente art. 12.

 

CAPO III

NORME COMUNI AGLI STRUMENTI URBANISTICI

 

     Art. 19. (Efficacia degli strumenti urbanistici. Salvaguardia).

     Decorsi i termini per l'approvazione del piano regolatore generale, del regolamento edilizio, del programma di fabbricazione e dei piani particolareggiati senza che sia intervenuta alcuna determinazione di approvazione con modifiche di ufficio, di rielaborazione totale o parziale degli stessi, da parte dell'Assessorato regionale del territorio e dell'ambiente, i predetti strumenti urbanistici diventano efficaci a tutti gli effetti [18].

     La susseguente determinazione dell'Assessorato, da effettuarsi nel termine perentorio di 180 giorni [19], deve fare salvi tutti i provvedimenti emessi dal Comune nelle more dell'intervento assessoriale.

     In pendenza dell'approvazione degli strumenti urbanistici generali o particolareggiati l'applicazione delle misure di salvaguardia di cui alla L. 3 novembre 1952, n. 1902, e successive modifiche, e alla L.R. 5 agosto 1958, n. 22, è obbligatoria.

 

     Art. 20. (Definizione degli interventi). [20]

     Gli interventi di recupero del patrimonio edilizio esistente sono così definiti:

     a) interventi di manutenzione ordinaria: quelli che riguardano le opere di riparazione, rinnovamento e sostituzione delle finiture degli edifici e quelle necessarie ad integrare o mantenere in efficienza gli impianti tecnologici esistenti;

     b) interventi di manutenzione straordinaria: le opere e le modifiche necessarie per rinnovare e sostituire parti anche strutturali degli edifici, nonché per realizzare ed integrare i servizi igienico-sanitari e tecnologici, sempre che non alterino i volumi e le superfici delle singole unità immobiliari e non comportino modifiche delle destinazioni d'uso;

     c) interventi di restauro e di risanamento conservativo: quelli rivolti a conservare l'organismo edilizio e ad assicurarne la funzionalità mediante un insieme sistematico di opere che, nel rispetto degli elementi tipologici, formali e strutturali dell'organismo stesso, ne consentano destinazioni d'uso con essi compatibili. Tali interventi comprendono il consolidamento, il ripristino e il rinnovo degli elementi costitutivi dell'edificio, l'inserimento degli elementi accessori e degli impianti richiesti dalle esigenze dell'uso, l'eliminazione degli elementi estranei all'organismo edilizio;

     d) interventi di ristrutturazione edilizia: quelli rivolti a trasformare gli organismi edilizi mediante un insieme sistematico di opere che possono portare ad un organismo edilizio in tutto o in parte diverso dal precedente. Tali interventi comprendono il ripristino o la sostituzione di alcuni elementi costitutivi dell'edificio, la eliminazione, la modifica e l'inserimento di nuovi elementi ed impianti;

     e) interventi di ristrutturazione urbanistica: quelli rivolti a sostituire l'esistente tessuto urbanistico-edilizio con altro diverso mediante un insieme sistematico di interventi edilizi anche con la modificazione del disegno dei lotti, degli isolati e della rete stradale, fermi restando i limiti di densità fondiaria previsti dal D.M. 2 aprile 1968, n. 1444, per ciascuna delle zone interessate dagli interventi stessi.

     Le definizioni del presente articolo prevalgono sulle disposizioni degli strumenti urbanistici generali e dei regolamenti edilizi. Restano ferme le disposizioni e le competenze previste dalle L. 1° giugno 1939, n. 1089, e L. 29 giugno 1939, n. 1497, e successive modificazioni ed integrazioni.

 

     Art. 21. (Attuazione degli strumenti urbanistici nelle zone A e B).

     (Omissis) [21].

     A modifica di quanto prescritto nel punto II dell'art. 28 della L.R. 26 maggio 1973, n. 21, ferme restando le altre disposizioni agevolative contenute nella predetta norma, l'attuazione degli strumenti urbanistici generali, relativamente alle zone territoriali «B», può effettuarsi a mezzo di singole concessioni, quando esistano le opere di urbanizzazione primaria (almeno rete idrica, viaria e fognante) e risultino previste dallo strumento urbanistico generale quelle di urbanizzazione secondaria.

     [Nell'ambito delle predette zone «B» tutte le aree che si trovino nelle condizioni previste dal precedente comma e per le quali si può procedere ai sensi del medesimo a mezzo di singole concessioni vanno delimitate contestualmente con unica delibera del consiglio comunale, da adottarsi entro novanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge] [22].

     Nelle rimanenti aree non urbanizzate delle zone territoriali omogenee «B» l'edificazione è subordinata alla preventiva approvazione di piani particolareggiati o di piani di lottizzazione.

 

     Art. 22.

     1. Nelle zone destinate a verde agricolo dai piani regolatori generali sono ammessi impianti o manufatti edilizi destinati alla lavorazione o trasformazione di prodotti agricoli o zootecnici locali ovvero allo sfruttamento a carattere artigianale di risorse naturali locali [23] tassativamente individuate nello strumento urbanistico.

     2. Le concessioni edilizie rilasciate ai sensi del comma 1 devono rispettare le seguenti condizioni:

     a) rapporto di copertura non superiore a un decimo dell'area di proprietà proposta per l'insediamento;

     b) distacchi tra fabbricati non inferiori a m. 10 [24];

     c) distacchi dai cigli stradali non inferiori a quelli fissati dall'articolo 26 del D.P.R. 16 dicembre 1992, n. 495;

     d) parcheggi in misura non inferiore ad un decimo dell'area interessata [25];

     e) rispetto delle distanze stabilite dall'articolo 15 della legge regionale 12 giugno 1976, n. 78, come interpretato dall'articolo 2 della legge regionale 30 aprile 1991, n. 15 [26];

     f) distanza dagli insediamenti abitativi ed opere pubbliche previsti dagli strumenti urbanistici non inferiore a metri duecento, ad esclusione di quanto previsto dalla lettera c) [27].

     3. Previa autorizzazione delle amministrazioni competenti, nelle zone destinate a verde agricolo è consentito il mutamento di destinazione d’uso dei fabbricati realizzati con regolare concessione edilizia ovvero realizzati anteriormente al 1967, a destinazione ricettivo-alberghiera e di ristorazione e per l'insediamento delle attività di “bed and breakfast”, agriturismo ed annesse attività di ristorazione ove sia verificata la compatibilità ambientale della nuova destinazione ed il rispetto di tutte le prescrizioni igienico-sanitarie nonché di sicurezza. Nelle zone agricole è ammessa l’autorizzazione all’esercizio stagionale, primaverile ed estivo, dell’attività di ristorazione anche in manufatti destinati a civile abitazione e loro pertinenze, nel rispetto della cubatura esistente e purché la nuova destinazione, ancorché temporanea, non sia in contrasto con interessi ambientali e con disposizioni sanitarie. La destinazione ricettivo-alberghiera e di ristorazione cessa automaticamente allorché cessi la relativa attività [28].

 

     Art. 23. (Agroturismo).

     Nell'ambito di aziende agricole, i relativi imprenditori a titolo principale possono destinare parte dei fabbricati adibiti a residenza ad uso turistico stagionale.

     Sempre allo stesso fine i predetti fabbricati possono essere ampliati fino ad un massimo del 30% della cubatura esistente e comunque per non più di 300 metri cubi.

 

     Art. 24. (Spese per la formazione degli strumenti urbanistici. Disciplinare-tipo).

     La spesa necessaria per la redazione degli strumenti urbanistici comunali generali, particolareggiati o ad essi assimilati, ivi compresa quella relativa a rilievo aerofotogrammetrico ed eventuale indagine geologica è obbligatoria.

     (Omissis) [29].

     Il disciplinare del conferimento dell'incarico di progettazione di strumenti urbanistici deve essere conforme al disciplinare-tipo predisposto dall'Assessorato regionale del territorio e dell'ambiente, il quale deve indicare:

     - la composizione dell'eventuale gruppo di progettazione e la relativa rappresentanza;

     - l'indicazione degli elaborati contrattuali, ivi compresi la visualizzazione delle osservazioni ed opposizioni e le eventuali rielaborazioni;

     - le modalità di dimensionamento del piano;

     - le modalità di pagamento degli onorari e delle spese;

     - i termini di consegna, non superiori a cinque mesi;

     - la penalità per i ritardi e la rescissione del contratto in danno del progettista ove il ritardo superi di metà il termine assegnato.

     Il disciplinare-tipo è approvato con decreto assessoriale entro trenta giorni dall'entrata in vigore della presente legge.

 

     Art. 25.

     1. L'Assessorato regionale del territorio e dell'ambiente concede contributi nelle spese per la redazione, revisione e rielaborazione degli strumenti urbanistici generali, particolareggiati o ad essi assimilati, nonché per indagini geologiche, studi agricolo-forestali, rilievi aerofotogrammetrici anche su supporto magnetico (cartografia numerica digitalizzata).

     2. Qualora l'Ufficio tecnico dell'Amministrazione si avvalga di consulenze esterne, il contributo per i soli onorari è ridotto al 50 per cento della spesa.

     3. Le modalità per la concessione dei contributi assessoriali, che possono raggiungere il 100 per cento della spesa ritenuta ammissibile, saranno disciplinate con apposito regolamento approvato con decreto del Presidente della Regione su proposta dell'Assessore regionale per il territorio e l'ambiente entro 120 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.

     4. I contributi possono essere richiesti dagli organi ordinari delle amministrazioni dei comuni, province e consorzi per le aree di sviluppo industriale (ASI), nonché dai commissari sostitutivamente nominati.

     5. I contributi sono concessi anche per le revisioni generali dei piani approvati nonché per le rielaborazioni di quelli respinti.

     6. Sono abrogati il comma 12 dell'articolo 3 e l'articolo 7 della legge regionale 30 aprile 1991, n. 15.

     7. Nel regolamento di cui al comma 3 sono altresì determinati i compensi spettanti ai progettisti per la redazione o la revisione dei piani urbanistici, in funzione dell'estensione del territorio comunale e della complessità dei piani urbanistici da approntare, nonché le indennità speciali spettanti ai componenti degli uffici tecnici degli enti locali, qualora essi provvedano direttamente alla redazione o alla revisione del piano [30].

 

     Art. 26. (Controllo sulle deliberazioni comunali).

     Il riscontro della commissione provinciale di controllo sulle deliberazioni comunali, adottate ai sensi della presente legge, è esclusivamente di legittimità sulla regolarità delle adunanze degli organi comunali, allorquando dette deliberazioni debbano essere successivamente trasmesse all'Assessorato regionale del territorio e dell'ambiente per i provvedimenti di competenza.

 

     Art. 27. (Interventi sostitutivi).

     Quando gli organi dell'amministrazione dei comuni omettano, sebbene previamente diffidati, o non siano in grado di compiere atti obbligatori in virtù della presente legge e di altre leggi attinenti alla materia urbanistica, vi provvede l'Assessore regionale per il territorio e l'ambiente a mezzo di un commissario ad acta la cui durata in carica non può eccedere il termine di tre mesi, salvo proroga fino a dodici mesi per giustificati motivi in rapporto alla complessità degli atti da compiere.

     Non si fa luogo alla diffida di cui al primo comma qualora si tratti di scadenza di termini previsti espressamente dalla presente legge o da altre leggi attinenti alla materia urbanistica.

     Alle spese per il commissario provvede il Comune per il quale è stato nominato, salvo rivalsa a carico degli amministratori eventualmente responsabili.

     I commissari nominati ai sensi del primo comma decadono dall'incarico nel caso di rinnovazione del consiglio comunale e comunque possono essere sempre revocati, con provvedimenti motivati, dall'Assessore regionale per il territorio e l'ambiente [31].

 

TITOLO III

PROGRAMMI PLURIENNALI

 

     Art. 28. (Programmi pluriennali di attuazione. Comuni obbligati - Durata).

     Tutti i Comuni aventi popolazione superiore a 10.000 abitanti sono obbligati alla formazione dei programmi pluriennali di attuazione nel rispetto delle seguenti scadenze temporali:

     a) Comuni con popolazione compresa tra i 10.000 e 15.000 abitanti: entro il 31 dicembre 1989 [32];

     b) Comuni con popolazione superiore a 15.000 abitanti e dotati di strumenti urbanistici generali approvati: entro il 31 dicembre 1989 [33];

     c) Comuni con popolazione superiore a 15.000 abitanti non ancora dotati di strumenti urbanistici generali: entro un anno dall'approvazione degli strumenti urbanistici medesimi.

     Sono tenuti altresì a formare il programma pluriennale negli stessi termini di cui alle lett. b) e c) i Comuni che per le loro caratteristiche industriali e turistiche, a prescindere dalla loro popolazione, saranno inclusi in un apposito elenco che sarà approvato dall'Assessore regionale per il territorio e l'ambiente entro il 31 dicembre 1980 [34].

     La durata dei programmi pluriennali, variabili da tre a cinque anni, è determinata dai Comuni.

 

     Art. 29. (Contenuto del programma pluriennale di attuazione).

     Il programma pluriennale di attuazione degli strumenti urbanistici generali approvati o adottati e trasmessi riguarda le parti del territorio comunale oggetto d'intervento pubblico e privato in un periodo di tempo non inferiore a tre e non superiore a cinque anni.

     Il programma pluriennale deve indicare:

     a) il perimetro dei suoli sui quali, nel rispetto delle prescrizioni dello strumento urbanistico, si intende intervenire;

     b) il perimetro e la destinazione delle aree per le opere di urbanizzazione primaria e secondaria di pertinenza dei vari insediamenti, nonché delle infrastrutture dei servizi di interesse comunale o intercomunale;

     c) il preventivo di spesa per la realizzazione delle opere di urbanizzazione e per la espropriazione delle aree.

     Gli interventi per l'edilizia residenziale devono avvenire nel rispetto di quanto prescritto dall'art. 2 della L. 28 gennaio 1977, n. 10.

     Le aree da includere nel programma sono scelte avendo riguardo alla economicità ed alla funzionalità degli interventi. A tale fine sono scelte con priorità le aree già dotate di opere di urbanizzazione e comunque quelle nelle quali i costi di insediamento risultino più economici.

 

     Art. 30. (Dimensionamento - Elaborati del programma).

     L'estensione delle parti del territorio comunale da includere nel programma pluriennale è determinata in relazione ai fabbisogni strettamente necessari di edilizia residenziale, commerciale, per attività turistiche, direzionali, artigianali ed industriali, nonché dei relativi servizi, per l'arco temporale di validità del programma, tenendo conto delle concessioni già rilasciate e della situazione di fatto esistente, nonché della concreta possibilità di recupero del patrimonio edilizio esistente. Non si applicano le disposizioni dell'art. 32 della L. 5 agosto 1978, n. 457.

     Gli elaborati del programma sono costituiti da:

     a) relazione illustrativa dei criteri adottati in ordine al dimensionamento ed alle scelte operate;

     b) delimitazione dei suoli costituenti il perimetro d'intervento effettuata su mappe catastali nelle quali dovranno essere indicate le previsioni degli strumenti urbanistici generali o particolareggiati;

     c) relazione finanziaria riportante le previsioni di spesa occorrente per l'acquisizione delle aree e per l'esecuzione delle opere di urbanizzazione e dei servizi di interesse generale, nonché l'indicazione delle previsioni di entrata.

 

     Art. 31. (Formazione ed approvazione).

     Ai fini della formazione dei programmi pluriennali il Comune dovrà sentire le forze sociali, culturali, imprenditoriali e i consigli di quartiere ove esistano.

     I programmi pluriennali, la cui spesa è obbligatoria, sono adottati dal consiglio comunale e pubblicati all'albo pretorio per un periodo di quindici giorni.

     Chiunque può presentare osservazioni entro i quindici giorni successivi alla data di scadenza della pubblicazione.

     Entro i successivi trenta giorni, il consiglio comunale è tenuto ad adottare le proprie determinazioni in ordine alle osservazioni, presentare [35] e procedere quindi all'approvazione definitiva del programma che diventa esecutivo dopo il riscontro della commissione provinciale di controllo.

     E' fatto obbligo ai Comuni di trasmettere all'Assessorato regionale del territorio e dell'ambiente i programmi deliberati.

     Nella prima attuazione della presente legge si può tenere conto, ai fini della formazione dei programmi pluriennali, delle lottizzazioni convenzionate approvate alla data di entrata in vigore della presente legge.

     E' consentita per una sola volta la revisione dei programmi pluriennali entro il primo biennio o triennio dalla loro approvazione ove, a seguito di verifiche effettuate, risultino necessarie modificazioni o nel caso di adeguamento degli strumenti urbanistici generali alle modifiche apportate dall'Assessorato regionale del territorio e dell'ambiente in sede di approvazione degli stessi.

 

     Art. 32. (Attuazione dei programmi pluriennali).

     L'attività edilizia nelle aree incluse nei programmi pluriennali si svolgerà a mezzo di:

     a) concessione singola;

     b) piano di lottizzazione convenzionata;

     c) piano particolareggiato.

     Le singole concessioni potranno essere rilasciate nelle zone territoriali omogenee A e B nei casi previsti dal precedente art. 21 nonché per gli isolati definiti dal precedente art. 10 o nei comparti definiti dall'art. 23 della L. 17 agosto 1942, n. 1150, modificato dall'art. 11 della presente legge.

     Qualora lo strumento urbanistico generale non contenga previsioni esecutive, il Comune è tenuto ad indicare i metodi di intervento o procedendo in tutto o in parte alla redazione di piani particolareggiati o imponendo l'obbligo ai proprietari delle aree di presentare piani di lottizzazione.

     Nel caso in cui entro il periodo di validità del programma gli aventi titolo non presentino, singolarmente o riuniti in consorzio, istanza di concessione, il Comune procede alla espropriazione delle aree non utilizzate ai sensi dell'art. 13 della L. 28 gennaio 1977, n. 10.

     Nella prima applicazione della presente legge è consentito concedere proroghe non superiori a due anni, purché le aree non utilizzate ricadano nell'ambito del secondo programma pluriennale.

     Il Comune utilizza le aree espropriate secondo quanto previsto dall'art. 35 della L. 22 ottobre 1971, n. 865 e successive modificazioni, nonché secondo le disposizioni contenute nell'art. 27 della medesima legge.

     La disposizione di cui al precedente quarto comma non si applica ai beni immobili di proprietà dello Stato o della Regione.

 

     Art. 33. (Opere ammesse al di fuori delle aree incluse nei programmi pluriennali).

     Al di fuori del perimetro delle aree incluse nei programmi pluriennali sono ammessi gli interventi previsti dall'art. 9 della L. 28 gennaio 1977, n. 10, quelli consentiti dallo strumento urbanistico generale nelle zone territoriali omogenee A e B, limitatamente all'edificato esistente, nonché quelli discendenti dall'attuazione dei piani di recupero di cui alla L. 5 agosto 1978, n. 457.

     A decorrere dal 1° luglio 1981 [36] e sino all'approvazione dei programmi pluriennali dei Comuni di cui alla lett. b) del precedente art. 28, la concessione è data soltanto su aree dotate di opere di urbanizzazione primaria o per le quali esista l'impegno dei concessionari a realizzarle e sempreché risultino previste dallo strumento urbanistico le opere di urbanizzazione secondaria.

     Per i Comuni di cui alla lett. c) del citato art. 28 le disposizioni indicate nel precedente comma si applicano a decorrere da un anno [37] dalla data di approvazione degli strumenti urbanistici generali.

     Per i Comuni di cui alla lett. a) del citato art. 28 le disposizioni previste dal secondo comma del presente articolo si applicano a decorrere dal 1° luglio 1982 [38].

 

     Art. 34. (Anticipazione di spesa per l'attuazione dei programmi pluriennali).

     L'Assessore regionale per il territorio e l'ambiente autorizza anticipazioni di fondi, senza interessi, in favore dei Comuni dotati di programmi pluriennali di attuazione, per le seguenti finalità:

     a) acquisizione delle aree incluse nei programmi pluriennali per la realizzazione di opere di urbanizzazione primaria e secondaria, di servizi ed infrastrutture di interesse generale;

     b) esecuzione delle opere di urbanizzazione primaria e secondaria, di servizi ed infrastrutture di interesse generale;

     c) acquisizione delle aree ricadenti nell'ambito dei programmi pluriennali e per le quali gli aventi titolo non abbiano richiesto la relativa concessione nei termini di validità del programma medesimo.

     Le anticipazioni di cui al comma precedente sono commisurate all'ammontare del progetto delle opere occorrenti, contenente l'indicazione delle aree da espropriare, approvato dagli organi competenti secondo le vigenti disposizioni.

     Sono ammessi ai benefici previsti dal presente articolo i comuni inclusi in programmi semestrali formulati dall'Assessore regionale per il territorio e l'ambiente sulla base delle richieste avanzate, sentito preventivamente il parere della Commissione legislativa competente dell'Assemblea regionale.

 

     Art. 35. (Procedure per la concessione delle anticipazioni).

     Alla concessione delle anticipazioni si provvede con decreto dell'Assessore regionale per il bilancio e le finanze, previa istanza del Comune interessato, diretta all'Assessorato regionale del territorio e dell'ambiente, corredata da:

     a) piano finanziario contenente i fabbisogni di cui alle lett. a), b) e c) dell'art. 34;

     b) delibera di impegno a rimborsare le anticipazioni secondo le modalità previste dal presente articolo.

     L'Assessorato regionale del territorio e dell'ambiente trasmette all'Assessorato regionale del bilancio e delle finanze le istanze di cui al precedente comma unitamente al nulla osta all'accoglimento della istanza medesima, specificando, altresì, l'importo dell'anticipazione autorizzata.

     L'accreditamento dell'anticipazione è effettuato a favore del legale rappresentante del Comune beneficiario presso gli stabilimenti, siti nei capoluoghi di provincia, degli istituti di credito tesorieri dei fondi regionali.

     I prelevamenti devono essere limitati alle somme necessarie per le esigenze previste alle lett. a), b) e c) dell'art. 34 mediante ordinativi di pagamento in favore dei creditori.

     Le anticipazioni saranno rimborsate dai Comuni utilizzando le somme riscosse a qualsiasi titolo per effetto della presente legge, nonché quelle provenienti da finanziamenti statali erogati per le finalità previste dal primo comma dell'art. 34.

     I rimborsi sopra citati dovranno essere effettuati nel termine di quindici giorni dalla data di riscossione delle predette somme.

     I sindaci ed i tesorieri comunali sono personalmente responsabili della puntuale applicazione delle disposizioni del precedente comma.

     Le anticipazioni di cui al precedente art. 34, da erogare nel periodo dal 1980 al 1983, sono poste a carico del bilancio della Regione per un ammontare complessivo di lire 100.000 milioni.

     Alla spesa relativa si provvede con le entrate previste dalla presente legge.

 

TITOLO IV

NORME REGOLATRICI DELL'ATTIVITA' EDILIZIA

 

CAPO I

CONCESSIONI EDILIZIE

 

     Art. 36. (Concessione). [39]

     Il proprietario o chi ne ha titolo deve chiedere al sindaco la concessione per l'esecuzione di qualsiasi attività comportante trasformazione edilizia ed urbanistica del territorio comunale, nonché il mutamento della destinazione degli immobili.

     Possono richiedere la concessione anche coloro che, pur non essendo proprietari, dimostrino di avere un valido titolo che consenta l'uso del bene in relazione alla concessione richiesta.

     La qualità di proprietario o di avente titolo deve essere documentata.

     L'atto di concessione, nonché l'atto di impegno unilaterale e la convenzione previsti dall'art. 7 della L. 28 gennaio 1977, n. 10, debbono essere trascritti, a cura dell'amministrazione comunale e a spese dei richiedenti, nei registri immobiliari, in modo da risultare sia la destinazione dell'immobile sia le aree di pertinenza asservite all'immobile stesso.

     [La concessione non è richiesta nel caso previsto dal primo comma, lett. a), dell'art. 31 della L. 5 agosto 1978, n. 457, e, nel caso previsto dalla lett. b) dello stesso comma, è sostituita da una autorizzazione del sindaco per l'esecuzione dei lavori con le modalità e procedure previste dall'art. 48 della legge medesima] [40].

     Fatti salvi i casi previsti dall'art. 9 della L. 28 gennaio 1977, n. 10, per la concessione gratuita, e quelli di cui all'art. 7 della stessa legge per l'edilizia convenzionata, la concessione è subordinata alla corresponsione di un contributo commisurato alla incidenza delle spese di urbanizzazione primaria e secondaria, nonché al costo di costruzione.

     La concessione è trasferibile ai successori e aventi causa che abbiano titolo sul bene oggetto della concessione stessa.

     Le concessioni relative a singoli edifici non possono avere validità complessiva superiore a tre anni dall'inizio dei lavori, che devono comunque essere iniziati entro un anno dal rilascio della concessione.

     Un periodo più lungo per la ultimazione dei lavori può essere consentito dal sindaco in relazione alla mole delle opere da realizzare o delle sue particolari caratteristiche costruttive.

     Qualora entro i termini suddetti i lavori non siano stati iniziati o ultimati, il concessionario deve richiedere una nuova concessione.

     Per ultimazione dell'opera si intende il completamento integrale di ogni parte del progetto confermato con la presentazione della domanda di autorizzazione per l'abitabilità o agibilità.

     E' ammessa la proroga del termine per la ultimazione dei lavori con provvedimento motivato e solo per fatti estranei alla volontà del concessionario che siano sopravvenuti a ritardare i lavori durante la loro esecuzione.

     La proroga può essere sempre prevista nel provvedimento di concessione del sindaco, quando si tratti di opere pubbliche, il cui finanziamento sia preventivato in più esercizi finanziari.

 

     Art. 37. (Controllo partecipativo).

     Chiunque ha diritto di prendere visione presso gli uffici comunali delle domande e delle concessioni edilizie.

     I Comuni sono tenuti, a richiesta, a fornire copie dei relativi atti, ponendo a carico dei richiedenti le spese per la riproduzione.

     L'estratto delle concessioni dovrà essere esposto per quindici giorni all'albo del Comune.

 

     Art. 38. (Intervento sostitutivo per mancato rilascio di concessione).

     (Omissis) [41].

 

     Art. 39. (Cave). [42]

     L'apertura delle cave non è soggetta alla concessione prevista dall'art. 1 della L.R. 28 gennaio 1977, n. 10 [43], bensì subordinata ad un attestato da parte del sindaco di conformità con gli strumenti urbanistici vigenti nonché all'approvazione da parte del Comune dello studio di fattibilità e del progetto di massima di cui alla lett. d) dell'art. 12.

     Se la cava da aprire ricade su terreni destinati a verde agricolo, l'attestato di conformità è sostituito da un attestato di non incompatibilità con gli strumenti urbanistici vigenti.

     Le decisioni, positive o negative, di cui ai commi precedenti, devono essere assunte entro sessanta giorni dalla data di trasmissione della documentazione da parte del distretto minerario. Decorso tale termine, provvede in via sostitutiva, entro i successivi trenta giorni, l'Assessore regionale per il territorio e l'ambiente a mezzo di commissario ad acta [44].

 

     Art. 40. (Convenzione tipo o atto d'obbligo unilaterale). [45]

     I Comuni deliberano lo schema di convenzione o atto d'obbligo unilaterale previsti dall'art. 7 della L. 28 gennaio 1977, n. 10, in conformità alla convenzione tipo di cui all'art. 8 della stessa legge, che l'Assessore regionale per il territorio e l'ambiente è tenuto ad approvare nel termine di novanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge.

     Il valore del costo teorico base di costruzione da assumere per la determinazione del prezzo di cessione degli alloggi è rapportato a quello definito annualmente dal Ministero dei lavori pubblici in materia di edilizia agevolata di cui all'art. 9, terzo comma, del D.L. 6 settembre 1965, n. 1022, convertito con modificazioni nella L. 1 novembre 1965, n. 1179.

     [Il costo teorico base così determinato è aggiornato dai Comuni, all'atto della stipula della convenzione, sulla base delle variazioni dei costi per fabbricati di nuova costruzione pubblicati nei bollettini dell'ISTAT] [46].

     In sede di prima applicazione della presente legge si può assumere come costo teorico base di costruzione quello stabilito con D.M. 3 ottobre 1975, n. 9816, ai sensi del terzo comma dell'art. 8 della L. 1° novembre 1965, n. 1179. Detto costo è comprensivo delle spese generali e degli utili dell'impresa.

     Nel deliberare lo schema di convenzione di cui al primo comma del presente articolo i Comuni determinano i canoni di locazione che non devono comunque risultare superiori a quelli derivanti dall'applicazione degli artt. da 12 a 21 della L. 27 luglio 1978, n. 392.

 

     Art. 41. (Oneri di urbanizzazione).

     L'incidenza degli oneri di urbanizzazione di cui alla L. 28 gennaio 1977, n. 10, è determinata dai Comuni, in conformità alle tabelle parametriche regionali approvate con decreto dell'Assessore regionale per lo sviluppo economico del 31 maggio 1977, in misura non inferiore alle seguenti percentuali:

     a) Comuni con popolazione superiore a 10.000 abitanti e frazioni degli altri Comuni con popolazione non superiore a 10.000 abitanti: 20 per cento;

     b) Comuni con popolazione tra i 10.001 e i 30.000 abitanti: 22,50 per cento;

     c) Comuni con popolazione compresa tra i 30.001 e i 50.000 abitanti: 25 cento;

     d) Comuni con popolazione tra i 50.001 e i 100.000 abitanti: 27,50 per cento;

     e) Comuni con popolazione superiore ai 100.000 abitanti: 35 per cento;

     f) insediamenti stagionali di Comuni montani e collinari: 25 per cento;

     g) insediamenti stagionali di Comuni costieri: 35 per cento;

     h) insediamenti turistici: 25 per cento;

     i) insediamenti artigianali e industriali: 15 per cento.

     Gli insediamenti artigianali all'interno dei piani di insediamento produttivo e gli insediamenti industriali all'interno delle aree o dei nuclei industriali sono esonerati dal pagamento degli oneri di urbanizzazione.

     Per gli insediamenti commerciali e direzionali le tabelle parametriche si applicano integralmente.

     Nella prima applicazione del presente articolo le percentuali come sopra stabilite sono immediatamente operanti salvo che i Comuni non deliberino percentuali superiori a quelle indicate nel presente articolo [47].

 

     Art. 42. (Esenzioni dagli oneri). [48]

     Il contributo di cui all'art. 6 della L. 28 gennaio 1977, n. 10, non è dovuto da coloro che chiedono la concessione per fabbricati destinati a residenza stabile per uso proprio, quando questi hanno caratteristiche dell'edilizia economica e popolare e i richiedenti non risultino proprietari di altri immobili, nonché dalle cooperative edilizie a proprietà divisa o indivisa che abbiano i requisiti per accedere a finanziamenti previsti dalla legislazione nazionale e regionale in materia di edilizia agevolata o convenzionata, ivi comprese quelle che hanno già firmato le convenzioni con i comuni, e da coloro che richiedono la concessione per alloggi aventi le caratteristiche di superficie di cui all'ultimo comma dell'art. 16 della L. 5 agosto 1978, n. 457, e che siano inseriti nei progetti biennali della predetta L. 5 agosto 1978, n. 457.

     Nessun concorso negli oneri di urbanizzazione è dovuto nei casi previsti dalla lett. b) del primo comma dell'art. 9 della L. 28 gennaio 1977, n. 10, e dall'ultimo comma dell'art. 27 della L. 5 agosto 1978, n. 457.

     Nei casi previsti dal precedente primo comma, gli oneri previsti dall'art. 5 della L. 28 gennaio 1977, n. 10, sono ridotti al 40 per cento rispetto a quelli determinati dai Comuni sulla base delle tabelle parametriche approvate con decreto dell'Assessore regionale per lo sviluppo economico del 31 maggio 1977 ed in conformità di quanto disposto dal precedente art. 41 [49].

 

     Art. 43. (Riduzione degli oneri). [50]

     La quota degli oneri relativi al costo di costruzione, di cui all'art. 6 della L. 28 gennaio 1977, n. 10, è ridotta al 60% della misura medesima per le istanze di concessione presentate entro il 31 dicembre 1979 e all'80% per le istanze presentate entro il 31 dicembre 1981.

 

     Art. 44. (Rateizzazione del contributo per opere di urbanizzazione).

     Il contributo di cui all'art. 5 della L. 28 gennaio 1977, n. 10, può essere ratizzato per un periodo non superiore a 24 mesi. In tal caso il concessionario deve prestare le idonee garanzie finanziarie anche a mezzo di fidejussione bancaria o polizza cauzionale rilasciata da imprese di assicurazione.

 

     Art. 45. (Contributo per opere di urbanizzazione per insediamenti turistici, industriali ed artigianali).

     I criteri per la determinazione dei contributi previsti dall'art. 10 della L. 28 gennaio 1977, n. 10, relativamente agli insediamenti artigianali, industriali e turistici, saranno determinati entro novanta giorni con decreto dell'Assessore regionale per il territorio e l'ambiente, sentita la competente Commissione legislativa dell'Assemblea regionale.

 

CAPO II

VIGILANZA E SANZIONI

 

          Artt. 46. - 47.

     (Omissis) [51].

 

     Art. 48. (Sigilli).

     Nel caso di accertata inadempienza all'ordinanza di sospensione dei lavori, il sindaco provvede all'apposizione di sigilli al cantiere e al macchinario impiegato per lo svolgimento dei lavori.

     Il relativo verbale è notificato agli stessi soggetti di cui al precedente articolo, ove non presenti alle operazioni.

     I sigilli sono sottoposti a periodiche verifiche che potranno essere effettuate anche a cura di un custode da nominare tra persone estranee alle attività abusive.

     Le spese per le misure cautelari e per la custodia sono addebitate, in solido, ai soggetti cui è stata notificata l'ordinanza.

     Le relative somme vengono riscosse a norma del R.D. 14 aprile 1910, n. 639.

 

     Artt. 49. - 52.

     (Omissis) [52].

 

     Art. 53. (Annullamento dei provvedimenti comunali).

     Nel territorio della Regione siciliana, l'art. 27 della L. 17 agosto 1942, n. 1150 e successive modificazioni, è sostituito dalle seguenti disposizioni.

     Entro dieci anni dalla loro adozione le deliberazioni ed i provvedimenti comunali che consentono esecuzione di opere in violazione delle leggi vigenti, delle prescrizioni degli strumenti urbanistici o delle norme dei regolamenti edilizi, possono essere annullati dall'Assessore regionale per il territorio e l'ambiente, su parere del Consiglio regionale dell'urbanistica.

     Il provvedimento di annullamento è preceduto dalla contestazione delle violazioni stesse al titolare della licenza o della concessione, al proprietario della costruzione, al progettista, nonché al sindaco, con l'invito a presentare controdeduzioni entro un termine all'uopo stabilito.

     Il provvedimento di annullamento è emesso entro 18 mesi dalla data delle contestazioni.

     In pendenza delle procedure di annullamento l'Assessore regionale per il territorio e l'ambiente ordina la sospensione cautelativa dei lavori, con provvedimento da notificare nelle forme e con le modalità previste dal codice di procedura civile, ai soggetti di cui al precedente comma e da comunicare all'amministrazione comunale.

     L'ordine di sospensione cessa di avere efficacia se non sia emesso il decreto di annullamento entro i termini di cui al quarto comma del presente articolo.

     Intervenuto il decreto di annullamento si applicano le disposizioni contenute nel precedente art. 49.

     I provvedimenti di sospensione dei lavori ed il decreto di annullamento vengono resi noti al pubblico mediante l'affissione nell'albo pretorio del Comune.

 

     Art. 54. (Obbligo del sindaco).

     Intervenuto il decreto di annullamento il sindaco ha l'obbligo di dare esecuzione alla pronuncia di annullamento adottando, entro il termine all'uopo fissato dall'Assessore regionale per il territorio e l'ambiente, i provvedimenti stabiliti con lo stesso decreto.

     (Omissis) [53].

 

TITOLO V

CENTRI STORICI E TUTELA DELL'AMBIENTE

 

     Art. 55. (Centri storici).

     Gli interventi nei centri storici, nonché negli agglomerati di antica o recente formazione contraddistinti da valori storici, urbanistici, artistici ed ambientali, anche se manomessi o degradati o non presenti tutti contestualmente, si attuano con l'osservanza delle finalità indicate nell'art. 1 della L.R. 7 maggio 1976, n. 70.

     Gli strumenti urbanistici attuativi relativi alle zone sopra indicate sono redatti secondo le finalità previste dall'art. 2 della L.R. 7 maggio 1976, n. 70, anche in variante del piano regolatore generale o del programma di fabbricazione.

     Le nuove costruzioni ammissibili nelle aree libere o che si rendano libere dovranno inserirsi nell'ambiente circostante rispettandone la tipologia e le caratteristiche.

     I piani di recupero di cui alla L. 5 agosto 1978, n. 457, relativi alle zone di cui al primo comma, dovranno avere carattere prevalentemente conservativo.

     Essi sono approvati dal consiglio comunale, a sensi del secondo comma dell'art. 28 della L. 5 agosto 1978, n. 457, e trasmessi all'Assessorato regionale del territorio e dell'ambiente entro dieci giorni dalla data di riscontro di legittimità dell'organo di controllo.

     La delibera di cui al comma precedente diviene esecutiva se, entro il termine di trenta giorni dal ricevimento, l'Assessore regionale per il territorio e l'ambiente non adotta alcuna determinazione.

     Quando i predetti piani di recupero prevedono gli interventi di cui alla lett. e) dell'art. 31 della L. 5 agosto 1978, n. 457, la loro approvazione resta di competenza dell'Assessorato regionale del territorio e dell'ambiente, che vi provvede ai sensi del precedente art. 12.

     Le concessioni relative a costruzioni non comprese in zone o piani di recupero e ricadenti nelle zone di cui al primo comma del presente articolo non sottoposte alle prescrizioni del D.M. 2 aprile 1968, n. 1444, sono rilasciate, previo nulla-osta della competente soprintendenza, che dovrà valutarne l'ammissibilità in relazione alle esigenze di tutela naturale, ambientale, paesaggistica e dei beni culturali.

 

     Art. 56.

     (Omissis) [54].

 

     Art. 57. (Disposizioni di tutela particolare). [55]

     Con l'osservanza delle procedure previste dall'articolo 16 della legge regionale 12 giugno 1976, n. 78, possono essere concesse deroghe a quanto previsto dalla lettera a) del primo comma dell'articolo 15 della medesima legge limitatamente a:

     a) opere pubbliche o dichiarate di preminente interesse pubblico;

     b) opere di urbanizzazione primaria e secondaria connesse ad impianti turistico-ricettivi esistenti, nonché ad ammodernamenti strettamente necessari alla funzionalità degli stessi complessi.

     Con l’osservanza delle procedure di cui all’articolo 7 della legge regionale 11 aprile 1981, n. 65 e successive modifiche ed integrazioni, possono essere concesse deroghe a quanto previsto dalla lettera a) del primo comma dell’articolo 15 della legge regionale 12 giugno 1976, n. 78 per le opere di manutenzione straordinaria, di ammodernamento e di potenziamento, strettamente funzionali alla sicurezza dei voli negli aeroporti, dotate delle autorizzazioni rilasciate dagli enti preposti [56].

 

TITOLO VI

CONSIGLIO REGIONALE DELL'URBANISTICA

 

     Art. 58. (Istituzione del consiglio regionale dell'urbanistica).

     E' istituito presso l'Assessorato regionale del territorio e dell'ambiente il consiglio regionale dell'urbanistica, cui sono demandati i seguenti compiti:

     a) esprimere parere sul piano urbanistico regionale, sui piani comprensoriali, sui piani regolatori generali, sui piani di sviluppo economico ed urbanistico delle comunità montane, nonché sui piani settoriali, comunque denominati, che concernano la materia urbanistica;

     b) esprimere parere su tutte le questioni di interesse urbanistico che l'Assessore regionale per il territorio e l'ambiente intenda sottoporre al consiglio stesso.

     Il Consiglio regionale dell'urbanistica esprime il parere sulle varianti ai piani di cui alla lettera a) del primo comma limitatamente ai comuni con popolazione superiore ai 10.000 abitanti ed a quelli delle isole minori. Per i comuni con popolazione sino a 10.000 abitanti il parere sulle varianti ai medesimi piani viene reso dai gruppi di lavoro competenti per territorio della Direzione regionale dell'urbanistica. In quest'ultimo caso, qualora le varianti interessino immobili sottoposti ai vincoli di cui alle leggi 1 giugno 1939, n. 1089, e 29 giugno 1939, n. 1497, è necessario, ai fini dell'approvazione, il parere della competente Sovrintendenza, che deve essere emesso entro due mesi dalla richiesta. Trascorso infruttuosamente detto termine, il parere si intende reso favorevolmente [57].

     La denominazione «commissione regionale urbanistica» contenuta nella rubrica «Assessorato regionale dello sviluppo economico» di cui all'art. 8 della L.R. 29 dicembre 1962, n. 28, e successive modificazioni, è sostituita con «consiglio regionale dell'urbanistica».

 

     Art. 59. (Composizione del consiglio regionale dell'urbanistica).

     Il consiglio regionale dell'urbanistica è composto:

     1) dall'Assessore regionale per il territorio e l'ambiente, che lo presiede, o da un suo delegato;

     2) dal direttore regionale dell'urbanistica;

     3) dal direttore regionale del territorio e dell'ambiente;

     4) da quattro dirigenti tecnici in servizio presso l'Assessorato regionale del territorio e dell'ambiente con almeno dieci anni di anzianità;

     5) dall'avvocato distrettuale dello Stato di Palermo;

     6) dal soprintendente per i beni culturali e ambientali competente per territorio;

     7) da tre docenti universitari, di cui due di materie urbanistiche ed uno di materie geologiche, scelti dall'Assessore regionale per il territorio e l'ambiente su terne proposte dalle Università dell'Isola;

     8) da un ingegnere e da un architetto, liberi professionisti, iscritti ai relativi albi professionali, nonché da un geologo, scelti dall'Assessore regionale per il territorio e l'ambiente su terne proposte dalle consulte regionali dei rispettivi ordini professionali;

     9) da sei urbanisti designati dalle tre principali associazioni degli enti locali;

     10) da un dottore agronomo forestale libero professionista, iscritto al relativo albo professionale su terna proposta dalla Federazione regionale degli ordini professionali [58];

     11) dall'ingegnere capo dell'ufficio del Genio civile competente per territorio [59].

     Possono essere sentiti, di volta in volta, dal consiglio, per la trattazione di problemi particolari, i direttori regionali degli Assessorati interessati, esperti di chiara fama, rappresentanti di pubbliche amministrazioni.

     Deve essere sentito il rappresentante dell'amministrazione di cui si esamini il piano.

     I componenti di cui ai nn. 7), 8) e 9) sono nominati con decreto dell'Assessore regionale per il territorio e l'ambiente, durano in carica quattro anni e non possono essere riconfermati.

     Ai medesimi, compatibilmente con le leggi in vigore, spetta, in quanto dovuto, il trattamento di missione a norma delle vigenti disposizioni, nonché gettoni determinati con decreto del Presidente della Regione, sentita la Giunta regionale, su proposta dell'Assessore regionale per il territorio e l'ambiente.

     Per la validità delle sedute del consiglio è necessaria la presenza di almeno la metà più uno dei suoi componenti.

     Per la emissione dei pareri di competenza, è necessario il voto favorevole della maggiorazione dei presenti.

     Le funzioni di segretario del consiglio sono espletate da un dirigente amministrativo dell'Assessorato regionale del territorio e dell'ambiente.

     In materia di urbanistica, il parere del consiglio regionale dell'urbanistica sostituisce ogni altro parere di amministrazione attiva o corpi consultivi.

 

TITOLO VII

 

     Artt. 60. - 67.

     (Omissis) [60].

 

TITOLO VIII

NORME VARIE, FINALI, TRANSITORIE E FINANZIARIE

 

     Art. 68. (Destinazione dei proventi).

     I proventi dei contributi e delle sanzioni pecuniarie previsti dalla L. 28 gennaio 1977, n. 10, e dalla presente legge sono versati in favore del Comune in un conto corrente vincolato presso uno degli istituti di credito indicati dall'art. 1 della L.R. 6 maggio 1976, n. 45, con preferenza per quello tesoriere del Comune, e sono destinati esclusivamente alla realizzazione delle opere di urbanizzazione primaria e secondaria di riqualificazione, arredo e decoro urbano, al risanamento dei complessi edilizi compresi nei centri storici, all'acquisizione delle aree da espropriare per la realizzazione dei programmi pluriennali, dei programmi costruttivi, dei piani di zona, nonché, prioritariamente, al rimborso delle anticipazioni di cui al precedente art. 34 [61].

     Per i Comuni nei quali gli istituti di credito suindicati non abbiano propri sportelli i conti correnti vincolati potranno essere accesi presso altra azienda di credito presente sulla piazza.

     Per i Comuni dove non esistano sportelli bancari, gli stessi conti potranno essere accesi presso il tesoriere comunale o, alternativamente, presso azienda di credito che abbia uno sportello in comune viciniore.

     Gli istituti di credito, le aziende ed i tesorieri di cui ai precedenti commi dovranno trasmettere agli Assessorati regionali del bilancio e delle finanze, degli enti locali, del territorio e dell'ambiente, con periodicità annuale e comunque quando ne siano richiesti, dettagliate informazioni sulla consistenza e sui movimenti dei conti correnti vincolati, di cui al presente articolo.

     E' fatto obbligo ai Comuni di tenere separata gestione dei proventi di cui al primo comma.

 

     Art. 69. (Norme per la pianificazione regionale).

     Al fine di dotare l'Amministrazione regionale degli strumenti operativi di conoscenza del territorio e dell'ambiente per un aggiornamento continuo nel quadro delle pertinenti iniziative di programmazione, l'Assessore regionale per il territorio e l'ambiente è autorizzato a stipulare convenzioni con enti di ricerca di importanza nazionale, con istituzioni universitarie, società ed enti privati altamente specializzati.

     Tali convenzioni, una volta perfezionate, sono comunicate alla competente Commissione legislativa dell'Assemblea regionale siciliana.

     Le convenzioni devono consentire altresì la realizzazione di un sistema informativo territoriale e ambientale per il rilevamento, coordinamento e programmazione della fotocartografia del territorio regionale.

     I Comuni, prima di deliberare eventuali spese per il rilevamento aerofotogrammetrico ai fini della formazione dei propri strumenti urbanistici, sono tenuti a richiedere all'Assessorato regionale del territorio e dell'ambiente il materiale esistente presso lo stesso e per i medesimi fini.

     L'Assessorato regionale del territorio e dell'ambiente fornisce, altresì, direttamente, ai Comuni che ne facciano richiesta, le fotografie aeree aggiornate del loro territorio.

     Per le finalità di cui al presente articolo è autorizzata la spesa complessiva di lire 3.500 milioni, ripartita negli esercizi finanziari 1979 e 1980.

 

     Art. 70. (Comitato tecnico-scientifico).

     Entro centottanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, è costituito un comitato tecnico-scientifico al fine di collaborare con l'Assessorato regionale del territorio e dell'ambiente nelle attività preparatorie necessarie per la redazione del piano urbanistico regionale.

     Il comitato, nominato con decreto dell'Assessore regionale per il territorio e l'ambiente, che lo presiede, dura in carica due anni ed è composto da sei docenti universitari di discipline urbanistiche, economiche e scientifiche.

     Ai componenti il comitato sono corrisposti i compensi previsti dal quinto comma dell'art. 59.

 

     Art. 71. (Consulenti dell'Assessore regionale per il territorio e l'ambiente).

     L'Assessore regionale per il territorio e l'ambiente per l'espletamento di attività connesse con le materie di sua competenza può conferire incarichi a tempo determinato, che non costituiscono rapporto di pubblico impiego, ad esperti estranei all'Amministrazione in numero non superiore a tre. Agli stessi è attribuito il trattamento economico previsto dall'art. 16 della L.R. 10 aprile 1978, n. 2.

 

     Art. 72. (Utilizzazione di dipendenti statali).

     I funzionari tecnici che prestano servizio presso la sezione urbanistica del provveditorato alle opere pubbliche, a loro richiesta e previo nulla osta dell'amministrazione di appartenenza, possono essere comandati presso l'Assessorato regionale del territorio e dell'ambiente.

 

     Art. 73. (Piani comprensoriali. Interpretazione autentica della L.R. 3 febbraio 1968, n. 1).

     In materia di piani comprensoriali tra i poteri dell'Assessorato regionale competente previsti dagli artt. 3, 4 e 5 della L.R. 3 febbraio 1968, n. 1, sono compresi quelli istruttori ed esecutivi.

 

     Art. 74. (Frazione Marina di Melilli).

     Ai fini dell'attuazione del piano regolatore dell'area di sviluppo industriale di Siracusa, il consorzio ASI è autorizzato ad espropriare tutte le costruzioni esistenti, comprese le aree, nella frazione di Marina di Melilli in deroga al disposto del comma nono dell'art. 16 della L. 22 ottobre 1971, n. 865, e successive modificazioni e integrazioni.

 

     Art. 75. (Norma transitoria).

     Sino a quando non sarà costituito il consiglio regionale dell'urbanistica, il comitato tecnico-amministrativo del provveditorato alle opere pubbliche continuerà ad esplicare le proprie funzioni in materia urbanistica.

 

     Art. 76. (Disposizioni transitorie).

     Dopo l'entrata in vigore della presente legge, i piani particolareggiati, ancora in corso di istruttoria presso l'Assessorato regionale del territorio e dell'ambiente, la cui approvazione ai sensi del precedente art. 12 è demandata ai Comuni, ferma restando l'applicazione obbligatoria delle misure di salvaguardia, sono restituiti ai Comuni stessi. I predetti piani devono essere adeguati alle disposizioni contenute nella presente legge e, comunque, deliberati dai consigli comunali.

     L'atto deliberativo che adotta il piano particolareggiato diviene esecutivo dopo il riscontro della commissione provinciale di controllo ai sensi della L.R. 15 marzo 1963, n. 16 e successive modificazioni ed integrazioni.

     Le disposizioni di cui ai commi precedenti si applicano anche ai Comuni obbligati alla formazione dei piani di zona, ai sensi del precedente art. 16.

     I piani di lottizzazione restituiti privi di determinazione da parte dell'Assessorato regionale del territorio e dell'ambiente dopo l'entrata in vigore della presente legge, devono essere uniformati alle disposizioni contenute nella legge medesima e comunque deliberati dai consigli comunali con atto che diviene esecutivo dopo il riscontro della commissione provinciale di controllo ai sensi della L.R. 15 marzo 1963, n. 16 e successive modifiche ed integrazioni.

 

     Art. 77. (Copertura finanziaria).

     Per le finalità di cui alla presente legge è autorizzata, per l'anno finanziario 1979, la spesa complessiva di lire 1.890 milioni, di cui lire 1.750 milioni per le finalità previste dall'art. 69, lire 50 milioni per le finalità degli artt. 59 e 70 e lire 90 milioni per le finalità di cui all'art. 71.

     All'onere di lire 1.890 milioni ricadente nell'esercizio 1979 si fa fronte utilizzando parte dell'incremento delle entrate regionali relative all'anno medesimo.

     Per gli esercizi finanziari successivi l'onere sarà determinato in relazione a quanto previsto dall'art. 4, secondo comma, della L.R. 8 luglio 1977, n. 47.

 

 


[1] Abrogata dall'art. 55 della L.R. 13 agosto 2020, n. 19.

[2] Per un’interpretazione autentica del presente articolo vedi l’art. 102 della L.R. 16 aprile 2003, n. 4.

[3] Comma così sostituito dall'art. 45 della L.R. 17 marzo 2016, n. 3.

[4] Comma aggiunto dall'art. 45 della L.R. 17 marzo 2016, n. 3.

[5] Comma aggiunto dall'art. 45 della L.R. 17 marzo 2016, n. 3.

[6] La parte finale del secondo ed il terzo comma sono stati dichiarati costituzionalmente illegittimi dalla Corte cost. con sent. n. 13 del 1980.

[7] La parte finale del secondo ed il terzo comma sono stati dichiarati costituzionalmente illegittimi dalla Corte cost. con sent. n. 13 del 1980.

[8] Comma abrogato con art. 7 L.R. 21 agosto 1984, n. 66.

[9] Comma abrogato con art. 7 L.R. 21 agosto 1984, n. 66.

[10] Comma abrogato con art. 7 L.R. 21 agosto 1984, n. 66.

[11] Articolo così sostituito con art. 1 L.R. 21 agosto 1984, n. 66.

[12] La parte finale del terzo comma ed il quinto comma non sono stati promulgati, in quanto impugnati dal Commissario dello Stato.

[13] La parte finale del terzo comma ed il quinto comma non sono stati promulgati, in quanto impugnati dal Commissario dello Stato.

[14] Comma abrogato con art. 7 L.R. 21 agosto 1984, n. 66.

[15] Comma abrogato con art. 7 L.R. 21 agosto 1984, n. 66.

[16] Comma così modificato dall’art. 22 della L.R. 22 dicembre 2005, n. 19.

[17] Comma così modificato con art. 6 L.R. 6 maggio 1981, n. 86.

[18] Per l'interpretazione autentica, v. art. 2 L.R. 30 dicembre 1980, n. 159.

[19] Termine modificato con art. 33 L.R. 10 agosto 1985, n. 37.

[20] Articolo abrogato dall'art. 30 della L.R. 10 agosto 2016, n. 16.

[21] Commi primo e secondo modificano, rispettivamente, il punto I e il punto II dell'art. 28 L.R. 26 maggio 1973, n. 21, sostitutivo dell'art. 39 L.R. 31 marzo 1972, n. 19.

[22] Comma abrogato con art. 39 L.R. 10 agosto 1985, n. 37.

[23] Comma così modificato con art. 6 L.R. 29 settembre 1994, n. 34.

[24] Lettera così modificata dall’art. 139 della L.R. 16 aprile 2003, n. 4.

[25] Lettera così modificata dall’art. 139 della L.R. 16 aprile 2003, n. 4.

[26] Articolo così sostituito con art. 6 L.R. 31 maggio 1994, n. 17.

[27] Lettera aggiunta dall’art. 139 della L.R. 16 aprile 2003, n. 4.

[28] Comma aggiunto dall’art. 30 della L.R. 26 marzo 2002, n. 2, come da ultimo modificato dall’art. 40 della L.R. 9 agosto 2002, n. 9, e così modificato dall'art. 8 della L.R. 11 maggio 2011, n. 7.

[29] Comma abrogato con art. 7 L.R. 21 agosto 1984, n. 66.

[30] Articolo così sostituito con art. 11 L.R. 31 maggio 1994, n. 17.

[31] Articolo così sostituito con art. 2 L.R. 21 agosto 1984, n. 66.

[32] Termine così prorogato con art. 33 L.R. 10 agosto 1985, n. 37.

[33] Termine così prorogato con art. 33 L.R. 10 agosto 1985, n. 37.

[34] Termine prorogato con art. 1 L.R. 30 dicembre 1980, n. 159.

[35] Così nel testo.

[36] Termine così modificato con art. 1 L.R. 30 dicembre 1980, n. 159.

[37] Termine così modificato con art. 1 L.R. 30 dicembre 1980, n. 159.

[38] Termine così modificato con art. 1 L.R. 30 dicembre 1980, n. 159.

[39] Articolo abrogato dall'art. 30 della L.R. 10 agosto 2016, n. 16. Per una proroga dei termini di cui al presente articolo, vedi l'art. 2 della L.R. 23 giugno 2014, n. 14.

[40] Comma abrogato con art. 39 L.R. 10 agosto 1985, n. 37.

[41] Articolo abrogato con art. 2 L.R. 31 maggio 1994, n. 17.

[42] Articolo abrogato dall'art. 30 della L.R. 10 agosto 2016, n. 16.

[43] Leggasi «legge statale».

[44] Articolo, già modificato con art. 10 L.R. 10 dicembre 1980, n. 127, successivamente così sostituito con art. 2 L.R. 26 marzo 1982, n. 22.

[45] Articolo abrogato dall'art. 30 della L.R. 10 agosto 2016, n. 16.

[46] Il secondo comma è stato così sostituito con art. 35 L.R. 10 agosto 1985, n. 37. Il terzo comma è stato abrogato con art. 39 L.R. 37/1985.

[47] Articolo così sostituito con art. 13 L.R. 18 aprile 1981, n. 70.

[48] Articolo abrogato dall'art. 30 della L.R. 10 agosto 2016, n. 16.

[49] Articolo così sostituito con art. 14 L.R. 18 aprile 1981, n. 70. Il primo comma è stato così modificato con art. 11 L.R. 19 giugno 1982, n. 55.

[50] Articolo abrogato dall'art. 30 della L.R. 10 agosto 2016, n. 16.

[51] Articoli abrogati con art. 39 L.R. 10 agosto 1985, n. 37.

[52] Articoli abrogati con art. 39 L.R. 10 agosto 1985, n. 37.

[53] Comma abrogato con art. 7 L.R. 21 agosto 1984, n. 66.

[54] Articolo non promulgato, in quanto impugnato dal Commissario dello Stato.

[55] Articolo così sostituito dall'art. 89 della L.R. 3 maggio 2001, n. 6.

[56] Comma aggiunto dall'art. 1 della L.R. 14 agosto 2008, n. 5.

[57] Comma inserito dall'art. 9 della L.R. 21 aprile 1995, n. 40.

[58] Punto aggiunto dall’art. 139 della L.R. 16 aprile 2003, n. 4.

[59] Punto aggiunto dall’art. 139 della L.R. 16 aprile 2003, n. 4.

[60] Articoli non promulgati in quanto impugnati dal Commissario dello Stato.

[61] Comma così modificato dall’art. 139 della L.R. 16 aprile 2003, n. 4.