Settore: | Codici regionali |
Regione: | Sicilia |
Materia: | 3. sviluppo economico |
Capitolo: | 3.4 contratti e rapporti agrari |
Data: | 03/03/2009 |
Numero: | 1 |
Sommario |
Art. 1. Nuove norme in materia di usi civici |
Art. 2. Trascrizione degli atti del procedimento |
Art. 3. Abrogazione di norme in materia di cantieri di servizio |
Art. 4. Entrata in vigore |
§ 3.4.62 - L.R. 3 marzo 2009, n. 1.
Modifica di norme in materia di usi civici e di cantieri di servizio.
(G.U.R. 6 marzo 2009, n. 10)
Art. 1. Nuove norme in materia di usi civici
1. Per le terre di demanio civico, ivi incluse quelle quotizzate, che non abbiano perduto, per effetto di strumenti urbanistici o di edificazioni, la destinazione di terreni agrari, la legittimazione di cui all’art. 9 della
2. Nel concedere la legittimazione ai soggetti di cui al comma 1, il canone di natura enfiteutica previsto dall’art. 10 della
3. Le disposizioni del presente articolo si applicano ai procedimenti già avviati e non ancora conclusi.
Art. 2. Trascrizione degli atti del procedimento
1. Gli atti del procedimento previsti dalla
2. Le disposizioni del presente articolo si applicano agli atti già perfezionati e non ancora trascritti.
Art. 3. Abrogazione di norme in materia di cantieri di servizio
1. I commi 5 bis, 5 ter, 5 quater e 5 quinquies dell’art. 1 della
Art. 4. Entrata in vigore
1. La presente legge sarà pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana ed entrerà in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione.
2. E’ fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.
[1] Comma così modificato dall'art. 11 della