Settore: | Codici regionali |
Regione: | Sicilia |
Materia: | 2. sviluppo sociale |
Capitolo: | 2.11 informazione, beni e attività culturali |
Data: | 26/03/2004 |
Numero: | 3 |
Sommario |
Art. 1. Istituzione |
Art. 2. Finalità |
Art. 3. Organi |
Art. 4. Cessazione dell'attività |
Art. 5. Norma finanziaria |
Art. 6. 1. La presente legge sarà pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana |
§ 2.11.176 - L.R. 26 marzo 2004, n. 3.
Istituzione della fondazione "Fulvio Frisone".
(G.U.R. 9 aprile 2004, n. 16)
Art. 1. Istituzione
1. Al fine di favorire il più ampio diritto alla formazione scientifica e culturale, nonché l'attività di ricerca nel settore della fisica nucleare, è promossa, ai sensi dell'articolo 14 del Codice civile, l'istituzione di una fondazione culturale e di ricerca denominata "Fulvio Frisone".
2. La fondazione ha sede provvisoria in Catania presso Palazzo dei Minoriti negli uffici di rappresentanza della Regione.
3. La sede definitiva può essere individuata in altri edifici facenti parte del patrimonio della Regione.
Art. 2. Finalità
1. La fondazione di cui all'articolo 1 realizza le proprie finalità preminentemente mediante:
a) attività di ricerca in campo scientifico fisico-nucleare;
b) organizzazione di seminari sulle tematiche di cui alla lettera a), anche in collaborazione con l'università ed altre istituzioni ed enti di ricerca;
c) collaborazione nei confronti di coloro i quali, trovandosi in particolari condizioni di impedimento fisico, dimostrano valide ed interessanti propensioni nel settore della ricerca scientifica tali da far giungere a risultati innovatori, sulla base di certificazione rilasciata da una Università siciliana.
Art. 3. Organi
1. Nel rispetto delle norme del Codice civile in materia di fondazioni, l'atto costitutivo e lo statuto devono prevedere:
a) l'amministrazione gratuita della fondazione da parte di un organo composto dal Presidente e dai due Vice presidenti dell'Assemblea regionale siciliana, dai rettori pro-tempore delle università degli studi siciliane o loro delegati, dal dott. Fulvio Frisone o da altro esperto nominato dal Presidente dell'Assemblea regionale siciliana;
b) la costituzione di un comitato scientifico;
c) la costituzione di un collegio dei revisori dei conti;
d) la nomina di un direttore generale.
2. Il consiglio di amministrazione dura in carica per il periodo corrispondente alla legislatura.
3. Per il periodo successivo alla sua costituzione e fino alla conclusione della legislatura durante la quale avviene la costituzione stessa, il consiglio di amministrazione si intende costituito e rimane in carica con i membri espressione dell'Assemblea regionale siciliana e con il dott. Fulvio Frisone.
4. Il consiglio di amministrazione è integrato con i soggetti che ricoprivano le cariche di Presidente e di Vice presidenti dell'Assemblea regionale siciliana nella legislatura durante la quale è avvenuta la costituzione stessa.
Art. 4. Cessazione dell'attività
1. In caso di cessazione dell'attività, il patrimonio della fondazione, comunque acquisito, è devoluto all'Assemblea regionale siciliana.
[1. La Regione concorre alla formazione del patrimonio della fondazione mediante l'assegnazione di una somma iniziale di 200 migliaia di euro per l'anno 2004.
2. Per le finalità di cui al comma 1 è autorizzata, per l'esercizio finanziario 2004, la spesa con vincolo di specifica destinazione di 200 migliaia di euro, cui si fa fronte con le disponibilità dell'U.P.B. 4.2.1.5.2, capitolo 215704, accantonamento 1001 del bilancio della Regione per l'esercizio finanziario medesimo.
3. Per gli anni 2005 e 2006, alla fondazione è concesso un contributo annuo valutato in 100 migliaia di euro.
4. Gli oneri di cui al comma 3 trovano riscontro nel bilancio pluriennale della Regione, U.P.B. 4.2.1.5.2, codice 12.01.02, accantonamento 1001.]
1. La presente legge sarà pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana.
2. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.
[1] Articolo abrogato dall'art. 6 della