§ 5.3.421 - L.R. 11 aprile 2012, n. 23.
Proroga dell'esercizio provvisorio per l'anno 2012 e disposizioni contabili. Autorizzazione all'utilizzazione del personale di cui alla legge [...]


Settore:Codici regionali
Regione:Sicilia
Materia:5. finanza e contabilità
Capitolo:5.3 norme finanziarie e di bilancio
Data:11/04/2012
Numero:23


Sommario
Art. 1.  Proroga dell'esercizio provvisorio del bilancio della Regione.
Art. 2.  Autorizzazione all'utilizzazione del personale di cui alla legge regionale 10 gennaio 2012, n. 5.
Art. 3.  Modifica dei termini di cui all'articolo 6 della legge regionale 3 gennaio 2012, n. 1, in materia di disciplina dei contratti pubblici.
Art. 4.  Entrata in vigore.


§ 5.3.421 - L.R. 11 aprile 2012, n. 23.

Proroga dell'esercizio provvisorio per l'anno 2012 e disposizioni contabili. Autorizzazione all'utilizzazione del personale di cui alla legge regionale 10 gennaio 2012, n. 5. Modifica di termini in materia di disciplina dei contratti pubblici.

(G.U.R. 13 aprile 2012, n. 15 - S.O. n. 1)

 

Art. 1. Proroga dell'esercizio provvisorio del bilancio della Regione.

1. Il Governo della Regione è autorizzato, a norma dell'articolo 6 della legge regionale 8 luglio 1977, n. 47 e successive modifiche ed integrazioni, ad esercitare provvisoriamente, fino a quando non sarà approvato con legge regionale e comunque non oltre il 30 aprile 2012, il bilancio della Regione per l'anno finanziario 2012, secondo gli stati di previsione dell'entrata e della spesa ed il relativo disegno di legge presentati all'Assemblea regionale siciliana.

2. Restano in vigore le deroghe e le limitazioni all'assunzione degli impegni e dei relativi pagamenti disposti dal comma 2 dell'articolo 1 della legge regionale 10 gennaio 2012, n. 5.

 

     Art. 2. Autorizzazione all'utilizzazione del personale di cui alla legge regionale 10 gennaio 2012, n. 5.

1. È consentita, sino al 30 aprile 2012, l'utilizzazione dei soggetti di cui al comma 1 dell'articolo 2 e di cui all'articolo 3 della legge regionale 10 gennaio 2012, n. 5.

2. Agli oneri finanziari derivanti dal comma 1, quantificati in complessivi 2.713 migliaia di euro, di cui 2.594 migliaia di euro per la proroga dei soggetti di cui al comma 1 dell'articolo 2 della legge regionale 10 gennaio 2012, n. 5, e 119 migliaia di euro per la proroga dei soggetti di cui all'articolo 3 della medesima legge regionale n. 5/2012, si provvede, per l'esercizio finanziario 2012, con riduzione di pari importo dell'U.P.B. 4.2.1.5.2. - capitolo 215704.

 

     Art. 3. Modifica dei termini di cui all'articolo 6 della legge regionale 3 gennaio 2012, n. 1, in materia di disciplina dei contratti pubblici.

1. Il termine previsto dall'articolo 6 della legge regionale 3 gennaio 2012, n. 1, per la definizione delle procedure disciplinate dal Titolo I della legge regionale 12 luglio 2011, n. 12, è fissato al 30 settembre 2012.

 

     Art. 4. Entrata in vigore.

1. La presente legge sarà pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana ed entrerà in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione.

2. Le disposizioni di cui alla presente legge si applicano a decorrere dal 1° aprile 2012.

3. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.