Settore: | Codici regionali |
Regione: | Sicilia |
Materia: | 5. finanza e contabilità |
Capitolo: | 5.3 norme finanziarie e di bilancio |
Data: | 11/04/2012 |
Numero: | 23 |
Sommario |
Art. 1. Proroga dell'esercizio provvisorio del bilancio della Regione. |
Art. 2. Autorizzazione all'utilizzazione del personale di cui alla legge regionale 10 gennaio 2012, n. 5. |
Art. 3. Modifica dei termini di cui all'articolo 6 della legge regionale 3 gennaio 2012, n. 1, in materia di disciplina dei contratti pubblici. |
Art. 4. Entrata in vigore. |
§ 5.3.421 - L.R. 11 aprile 2012, n. 23.
Proroga dell'esercizio provvisorio per l'anno 2012 e disposizioni contabili. Autorizzazione all'utilizzazione del personale di cui alla legge regionale 10 gennaio 2012, n. 5. Modifica di termini in materia di disciplina dei contratti pubblici.
(G.U.R. 13 aprile 2012, n. 15 - S.O. n. 1)
Art. 1. Proroga dell'esercizio provvisorio del bilancio della Regione.
1. Il Governo della Regione è autorizzato, a norma dell'articolo 6 della
2. Restano in vigore le deroghe e le limitazioni all'assunzione degli impegni e dei relativi pagamenti disposti dal comma 2 dell'articolo 1 della
Art. 2. Autorizzazione all'utilizzazione del personale di cui alla
1. È consentita, sino al 30 aprile 2012, l'utilizzazione dei soggetti di cui al comma 1 dell'articolo 2 e di cui all'articolo 3 della
2. Agli oneri finanziari derivanti dal comma 1, quantificati in complessivi 2.713 migliaia di euro, di cui 2.594 migliaia di euro per la proroga dei soggetti di cui al comma 1 dell'articolo 2 della
Art. 3. Modifica dei termini di cui all'articolo 6 della
1. Il termine previsto dall'articolo 6 della
Art. 4. Entrata in vigore.
1. La presente legge sarà pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana ed entrerà in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione.
2. Le disposizioni di cui alla presente legge si applicano a decorrere dal 1° aprile 2012.
3. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.