§ 1.4.175 - Decreto Presidenziale 23 dicembre 2009, n. 14.
Regolamento di attuazione del comma 11 dell’art. 15 della legge regionale 14 maggio 2009, n. 6, recante "Norme per l’organizzazione [...]


Settore:Codici regionali
Regione:Sicilia
Materia:1. assetto istituzionale e organi statutari
Capitolo:1.4 personale e organizzazione degli uffici
Data:23/12/2009
Numero:14


Sommario
Art. 1.  Campo di applicazione
Art. 2.  Denominazione
Art. 3.  Sede
Art. 4.  Attività del "Fondo"
Art. 5.  Vigilanza
Art. 6.  Organi del "Fondo"
Art. 7.  Il Presidente
Art. 8.  Consiglio di amministrazione
Art. 9.  Consiglio di indirizzo e vigilanza
Art. 10.  Collegio dei sindaci
Art. 11.  Direttore del "Fondo"
Art. 12.  Garante per l’erogazione delle prestazioni del "Fondo"
Art. 13.  Gestioni separate
Art. 14.  Entrate contributive
Art. 15.  Conferimenti ed impieghi del "Fondo"
Art. 16.  Personale del "Fondo"
Art. 17.  Dotazione organica
Art. 17 bis.  Organismo indipendente di valutazione
Art. 18.  Disposizioni finali


§ 1.4.175 - Decreto Presidenziale 23 dicembre 2009, n. 14.

Regolamento di attuazione del comma 11 dell’art. 15 della legge regionale 14 maggio 2009, n. 6, recante "Norme per l’organizzazione del fondo di quiescenza del personale della Regione Siciliana".

(G.U.R. 8 febbraio 2010, n. 6)

 

IL PRESIDENTE DELLA REGIONE

Visto lo Statuto della Regione;

Visto l’art. 15 della legge regionale 14 maggio 2009, n. 6;

Visto il decreto legislativo 30 giugno 1994, n. 479 ed in particolare l’art. 3, recante norme sull’ordinamento degli enti pubblici di cui all’articolo 1 del medesimo decreto legislativo;

Considerato che in applicazione dell’art. 15, comma 11, della citata legge regionale n. 6/09 occorre provvedere all’emanazione delle norme regolamentari di organizzazione e funzionamento del fondo di quiescenza del personale della Regione Siciliana;

Visto il parere n. 477/09 del 15 dicembre 2009 reso dal Consiglio di giustizia amministrativa n. 477/09 nell’adunanza del 15 dicembre 2009;

Vista la deliberazione della Giunta regionale n. 565 del 22 dicembre 2009;

Emana il seguente regolamento:

 

Art. 1. Campo di applicazione

1. Il presente regolamento, emanato ai sensi dell’articolo 15, comma 11, della legge regionale 14 maggio 2009, n. 6 disciplina l’organizzazione e il funzionamento del "Fondo per il pagamento del trattamento di quiescenza e dell’indennità di buonuscita del personale regionale - Fondo Pensioni Sicilia", di seguito denominato "Fondo", in conformità alla normativa statale in materia di enti pubblici non economici che gestiscono forme di previdenza obbligatoria per quanto non previsto dalla legislazione regionale.

 

     Art. 2. Denominazione [1]

1. Il "Fondo" è un ente pubblico non economico, avente natura previdenziale e dotato di personalità giuridica e di autonomia patrimoniale, finanziaria, gestionale, amministrativa e contabile.

2. Al "Fondo" si applicano, in quanto compatibili con la normativa regionale e, fatto salvo quanto previsto dal presente regolamento, le disposizioni del decreto legislativo 30 giugno 1994, n. 479 e successive modifiche ed integrazioni in materia di gestione delle forme di previdenza e assistenza obbligatorie affidate ad enti pubblici e, in materia di contabilità e bilancio, le disposizioni contenute nel decreto legislativo 23 giugno 2011 n. 118, e in quanto compatibili, le disposizioni di riforma della contabilità finanziaria pubblica introdotte dal D.P.R. 27 febbraio 2003, n. 97 e successive modifiche ed integrazioni, coordinate con il Decreto Presidenziale 29 maggio 2006, n. 729, secondo il nuovo regolamento di contabilità finanziaria pubblica introdotto dall'articolo 18, comma 4, della legge regionale 22 dicembre 2005, n. 19 per gli enti pubblici sottoposti a vigilanza e controllo della Regione, nonché le disposizioni in materia di prevenzione e repressione della corruzione di cui alla legge 6 novembre 2012, n. 190 e successive modifiche ed integrazioni, il decreto legislativo 8 aprile 2013, n. 39 e successive modifiche e integrazioni, il decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33 e successive modifiche e integrazioni, e le altre norme in materia di trasparenza introdotte da altre fonti legislative nazionali e regionali.

3. Il "Fondo" assume in forza del citato articolo 15 della legge regionale 14 maggio 2009, n. 6 la titolarità di tutti i rapporti attivi e passivi, processuali e sostanziali, in materia di trattamenti di pensione ed indennità di buonuscita che alla data della sua costituzione facevano capo all'Amministrazione regionale..

 

     Art. 3. Sede [2]

1. Il "Fondo" ha sede legale in Palermo.

2. Il "Fondo" può istituire "Sportelli Fondo Pensioni Sicilia" in sinergia e d'intesa con l'amministrazione regionale, per assicurare una maggiore prossimità all'utenza.

3. L'istituzione è determinata dal Presidente su proposta del direttore del Fondo previo parere del Consiglio di indirizzo e vigilanza. La relativa delibera è soggetta ad approvazione dell'amministrazione regionale.

4. L'istituzione degli Sportelli è subordinata all'assenza di maggiori costi per l'ente e per l'amministrazione regionale e garantisce l'elevazione della qualità del servizio con miglioramento del grado di soddisfazione dell'utenza ed elevazione dell'efficacia del servizio..

 

     Art. 4. Attività del "Fondo"

1. Il "Fondo" persegue tutte le finalità inerenti l’erogazione di prestazioni previdenziali di natura obbligatoria e in particolare:

a) con oneri a proprio carico, assicura al personale della Regione Siciliana destinatario delle disposizioni di cui al primo comma dell’articolo 10 della legge regionale 9 maggio 1986, n. 21 e ai loro superstiti, i trattamenti previdenziali relativi a pensioni, dirette, indirette e di reversibilità, nonché le indennità per una sola volta in luogo di pensione e gli assegni integrativi nei casi e nelle misure previsti dalla legge, provvedendo altresì alla gestione delle posizioni assicurative, all’adozione dei relativi provvedimenti - anche di riscatto, ricongiunzione, totalizzazione, costituzione di posizione assicurativa - e ai rapporti con gli enti previdenziali;

b) provvede alla gestione, amministrativa e contabile, dei trattamenti di pensione, anche integrativi o sostitutivi, ivi compresa l’adozione dei relativi provvedimenti e le attività che riguardano il pagamento, per il personale destinatario delle disposizioni di cui al secondo e terzo comma dell’articolo 10 della legge regionale 9 maggio 1986, n. 21 il cui onere resta carico dell’Amministrazione regionale;

c) con oneri a carico dell’Amministrazione regionale, provvede alla gestione amministrativa e contabile, alla liquidazione e all’erogazione dell’indennità di buonuscita o TFR del personale della Regione Siciliana ricadente in tale regime.

2. Il diritto alla misura delle prestazioni di pensione e buonuscita, assicurate e gestite dal "Fondo", restano disciplinati dalle norme regionali e statali vigenti in materia.

3. È fatta salva l’eventualità della gestione di ulteriori compiti e prestazioni che al "Fondo" vengano successivamente affidati dalla legge regionale.

3-bis. Presso il "Fondo" sono costituiti il "Fondo speciale transitorio ad esaurimento del personale in quiescenza dell'Ente acquedotti siciliani in liquidazione", ai sensi dell'articolo 67 della legge regionale 7 maggio 2015, n. 9 e il "Fondo speciale transitorio ad esaurimento del personale in quiescenza dei Consorzi Asi in liquidazione" ai sensi dell'articolo 2 della legge regionale 11 agosto 2017, n. 16 [3].

 

     Art. 5. Vigilanza

1. Il "Fondo" è sottoposto alla vigilanza ed alla tutela dell’Assessorato regionale delle autonomie locali e della funzione pubblica che ne approva il bilancio di previsione, le variazioni al preventivo finanziario, il rendiconto generale ed il bilancio tecnico.

2. Si applicano le disposizioni dell’articolo 32 della legge regionale 7 marzo 1997, n. 6 e successive modifiche ed integrazioni e degli articoli 48 e 53 della legge regionale 28 dicembre 2004, n. 17.

2-bis. Le deliberazioni non espressamente soggette a controllo dell'Assessorato regionale delle Autonomie locali e della Funzione pubblica sono immediatamente esecutive [4].

2-ter. Le convocazioni degli organi del "Fondo", complete di ordine del giorno, sono inviate per conoscenza all'Assessorato regionale delle autonomie locali e della funzione pubblica - Dipartimento della funzione pubblica e del personale, al quale sono altresì trasmessi, entro 10 giorni dalla relativa approvazione, i verbali delle sedute e le deliberazioni adottate [5].

 

     Art. 6. Organi del "Fondo"

1. Sono organi del "Fondo":

a) il Presidente;

b) il Consiglio di amministrazione;

c) il Consiglio di indirizzo e vigilanza;

d) il collegio dei sindaci [6];

e) il Direttore del "Fondo".

2. Entro trenta giorni dall’entrata in vigore del presente regolamento sono nominati gli organi del "Fondo" e sono definiti i relativi compensi nel rispetto delle norme nazionali e regionali sui tetti di spesa.

3. A tutte le nomine si procede nel rispetto della legge regionale 20 giugno 1997, n. 19 e successive modifiche ed integrazioni.

4. Gli organi di cui al comma 1, durano in carica quattro anni e possono essere confermati una sola volta. I membri degli organi collegiali cessano dalle funzioni allo scadere del quadriennio, ancorché siano stati nominati nel corso di esso in sostituzione di altri dimissionari, decaduti dalla carica o deceduti.

 

     Art. 7. Il Presidente

1. Il Presidente del "Fondo" viene nominato con decreto del Presidente della Regione previa delibera della Giunta regionale, scelto tra persone dotate di riconosciuta competenza e professionalità nel settore dell’amministrazione pubblica o dei fondi pensione e di indiscussa moralità ed indipendenza. Il possesso dei requisiti è comprovato da apposito curriculum da pubblicare nella Gazzetta Ufficiale della Regione Siciliana.

2. Il Presidente, nell’ambito delle funzioni di cui all’articolo

3 del decreto legislativo 30 giugno 1994, n. 479 e successive modifiche ed integrazioni, svolge in particolare i seguenti compiti:

a) ha la legale rappresentanza del "Fondo";

b) convoca e presiede il Consiglio di amministrazione;

c) può assistere alle sedute del Consiglio di indirizzo e vigilanza;

d) sottoscrivere convenzioni, contratti o accordi occorrenti per l’attuazione delle finalità dell’Ente ed ogni altro atto con il quale si dispongono spese a carico del "Fondo";

e) vigila sul funzionamento dei servizi del "Fondo";

f) può, nei limiti imposti dalla legislazione vigente e nell’ambito dei criteri generali stabiliti dal Consiglio di amministrazione, delegare, per il caso di assenza o impedimento, e soltanto per tempo limitato e per oggetti definiti, la rappresentanza legale dell’Istituto ad un membro del Consiglio di amministrazione, al direttore generale, ai dirigenti preposti alle strutture intermedie del "Fondo";

g) può disporre, anche su proposta del Direttore generale, in caso di assoluta urgenza che non consenta una convocazione del Consiglio di amministrazione in tempo utile ad evitare un pregiudizio per l’Istituto, l’adozione di provvedimenti di competenza del Consiglio di amministrazione, salvo l’obbligo di presentarli per la ratifica al Consiglio stesso nella prima seduta utile;

h) convoca il Consiglio di amministrazione, quando ne facciano richiesta entrambi i consiglieri, entro otto giorni da tale richiesta, ponendo all’ordine del giorno gli argomenti indicati nella richiesta medesima.

3. In caso di assenza o di altro impedimento, il presidente è sostituito dal vice presidente, eletto dal Consiglio di amministrazione nel proprio seno.

 

     Art. 8. Consiglio di amministrazione

1. Il Consiglio di amministrazione è nominato con decreto del Presidente della Regione su proposta dell’Assessore per le autonomie locali e per la funzione pubblica ed è composto dal presidente del Fondo, che lo presiede, e da due esperti scelti tra persone dotate di riconosciuta competenza e professionalità e di indiscussa moralità ed indipendenza. Il possesso dei requisiti è comprovato da apposito curriculum da pubblicare nella Gazzetta Ufficiale della Regione Siciliana.

2. Al Consiglio di amministrazione, nell’ambito delle funzioni di cui al comma 5 dell’articolo 3 del decreto legislativo 30 giugno 1994, n. 479 e successive modificazioni, svolge in particolare i seguenti compiti:

a) delibera sul regolamento organizzativo interno del "Fondo";

b) delibera sul regolamento contabile interno del "Fondo";

c) delibera sul regolamento interno del CDA per le adunanze ed il funzionamento;

d) delibera sul bilancio di previsione, sulle variazioni al preventivo finanziario, sul rendiconto generale e sul bilancio tecnico;

e) delibera sulle convenzioni, contratti o accordi occorrenti per l’attuazione delle finalità del "Fondo";

f) delibera sugli investimenti delle risorse finanziarie acquisite dal "Fondo";

g) propone le eventuali modifiche ed integrazioni al presente regolamento;

h) designa il direttore del "Fondo";

i) elegge nel proprio seno il vicepresidente ed il segretario;

j) approva ed attribuisce al direttore del "Fondo" le risorse annuali di spesa;

k) delibera i criteri generali per l’assegnazione delle funzioni e per l’attribuzione dell’indennità di funzione per le qualifiche dirigenziali;

l) delibera, su proposta del direttore generale del "Fondo", le modalità, gli oneri e le condizioni di erogazione dei prestiti agevolati a favore del personale regionale dipendente o in quiescenza previsti dall'articolo 11, comma 60, della legge regionale 9 maggio 2012, n. 26, nonché dei prestiti in favore del personale regionale in quiescenza e in servizio, previsti dall'articolo 7 della legge regionale 17 maggio 2016, n. 8 [7];

m) trasmette trimestralmente al Consiglio di indirizzo e vigilanza una relazione sull'attività svolta con particolare riferimento al processo produttivo ed al profilo finanziario, nonché qualsiasi altra relazione che venga richiesta dal consiglio di indirizzo e vigilanza [8];

n) esercita le funzioni previste dalla normativa vigente in materia di ciclo della performance [9].

3. Per la validità delle deliberazioni del Consiglio di amministrazione è necessaria la presenza di almeno due componenti.

4. Le deliberazioni sono adottate a maggioranza di voti. In caso di parità, prevale il voto del presidente o se assente del vice presidente.

 

     Art. 9. Consiglio di indirizzo e vigilanza

1. Il Consiglio di indirizzo e vigilanza, nominato con decreto del Presidente della Regione su proposta dell’Assessore per le autonomie locali e per la funzione pubblica, è composto da 8 membri, di cui 4 designati dalle confederazioni sindacali dei lavoratori dipendenti maggiormente rappresentative in ambito regionale, due dal Dipartimento della funzione pubblica e del personale, due dal Dipartimento regionale del bilancio e del tesoro. Ai componenti del Consiglio non è dovuto alcun tipo di compenso se non il mero rimborso delle spese per la partecipazione alle sedute.

2. Il Consiglio di indirizzo e vigilanza, nell’ambito delle funzioni di cui al comma 4 dell’articolo 3 del decreto legislativo 30 giugno 1994, n. 479 e successive modificazioni, svolge in particolare i seguenti compiti:

a) definisce i programmi e individua le linee di indirizzo del "Fondo";

b) emana le direttive di carattere generale relative all’attività dell’ente;

c) approva in via definitiva il bilancio preventivo e il conto consuntivo, nonché i piani pluriennali e i criteri generali dei piani di investimento e disinvestimento.

3. Il Consiglio di indirizzo e vigilanza elegge, tra i membri di designazione regionale, nella prima seduta, il proprio presidente e, su proposta di quest’ultimo, quello delegato a sostituire il presidente in caso di sua assenza o di impedimento che deve essere scelto tra i consiglieri designati dalle confederazioni sindacali.

4. Il funzionamento del Consiglio di indirizzo e vigilanza, ivi compresa l’adozione delle relative deliberazioni, è disciplinato con l’apposito regolamento per le adunanze deliberato dal Consiglio stesso. Per la validità delle sedute del Consiglio è richiesta la presenza della maggioranza dei suoi componenti. Le deliberazioni sono assunte con il voto favorevole della maggioranza dei presenti. In caso di parità di voti prevale il voto del presidente o in sua assenza il voto del vicepresidente.

5. Il Consiglio di indirizzo e vigilanza, in coerenza con la natura delle proprie funzioni di programmazione, di indirizzo e di vigilanza, può avvalersi della struttura per la pianificazione strategica e la formazione del bilancio.

 

     Art. 10. Collegio dei sindaci [10]

1. Il Collegio dei sindaci esercita le funzioni di cui agli articoli 2403 e seguenti del codice civile, nonché quelle previste dall'articolo 2, comma 1 e 20, del decreto legislativo 30 giugno 2011, n. 123. Almeno uno dei componenti del Collegio sindacale interviene alle sedute del Consiglio di amministrazione e del Consiglio di indirizzo e vigilanza.

2. Il Collegio dei sindaci, nominato con decreto del Presidente della Regione, è composto da tre membri effettivi e da tre supplenti scelti rispettivamente:

a) dal Presidente della Regione;

b) dall'Assessore per l'economia;

c) dall'Assessore per le autonomie locali e per la funzione pubblica.

3. I componenti sono scelti tra gli iscritti nel Registro dei revisori contabili istituito presso il Ministero dell'economia e delle finanze, in applicazione del decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 39, ovvero nell'albo dei revisori contabili istituito presso l'Assessorato regionale per l'economia in virtù dell'articolo 9 della legge regionale 11 maggio 1993, n. 15.

4. L'incarico ha la durata di 4 anni.

 

     Art. 11. Direttore del "Fondo"

1. Il direttore del "Fondo" è nominato tra i dirigenti regionali in servizio, su designazione del Consiglio di amministrazione, con decreto del Presidente della Regione.

2. Il direttore del "Fondo", nell’ambito delle funzioni di cui al comma 6 dell’articolo 3 del decreto legislativo 30 giugno 1994, n. 479, svolge in particolare i seguenti compiti:

a) partecipa, con voto consultivo, alle sedute del Consiglio di amministrazione e può assistere a quelle del Consiglio di vigilanza;

b) ha la responsabilità dell’attività diretta al conseguimento dei risultati e degli obiettivi;

c) sovraintende al personale e all’organizzazione dei servizi, assicurandone l’unità operativa e di indirizzo tecnico-amministrativo;

d) cura l’esecuzione delle deliberazioni di tutti gli organi collegiali, assicurando altresì la tempestiva esecuzione delle notificazioni, comunicazioni e pubblicazioni prescritte.

3. La retribuzione di posizione del direttore del "Fondo" viene determinata tenuto conto dei parametri stabiliti dal CCRL per i Dirigenti generali.

4. Per la costituzione, rimozione, decadenza e cessazione del rapporto di lavoro del Direttore generale, ivi compreso il trattamento di quiescenza, trovano applicazione le previsioni della legislazione in materia di incarichi dirigenziali.

 

     Art. 12. Garante per l’erogazione delle prestazioni del "Fondo"

1. Il Garante per l’erogazione delle prestazioni del "Fondo", sulla base di segnalazioni inoltrate per iscritto dai soggetti interessati, rivolge richieste di documenti o richieste di chiarimenti agli uffici competenti che dovranno rispondere entro trenta giorni, attivando, eventualmente, le procedure di autotutela nei confronti di atti amministrativi che presentino evidenti elementi di irregolarità, nonché le procedure conciliative a fronte di potenziali contenziosi.

2. Il Garante è nominato dal Presidente della Regione su proposta dell’Assessore per le autonomie locali e per la funzione pubblica ed è scelto tra gli appartenenti alle seguenti categorie:

a) magistrati in quiescenza;

b) dirigenti generali dell’Amministrazione regionale in quiescenza.

3. Al Garante è dovuto un compenso che verrà definito secondo le modalità di cui all’articolo 6, comma 2, del presente regolamento, comunque in misura non superiore a quello previsto per i componenti del Consiglio di amministrazione.

 

     Art. 13. Gestioni separate

1. La dotazione e le entrate del "Fondo" sono gestite separatamente con contabilità distinte secondo un criterio di destinazione nel modo che segue:

a) i contributi di quiescenza e i rendimenti degli impieghi dei montanti contributivi cumulati relativi al personale regionale destinatario delle disposizioni di cui al primo comma dell’articolo 10 della legge regionale 9 maggio 1986, n. 21, sono destinati al pagamento delle prestazioni pensionistiche in favore degli stessi;

b) i trasferimenti della Regione sono destinati al pagamento delle prestazioni pensionistiche per il personale regionale destinatario delle disposizioni di cui al secondo e terzo comma dell’articolo 10 della legge regionale 9 maggio 1986, n. 21 ed al pagamento dell’indennità di buonuscita del personale regionale in regime di TFR;

c) nell’eventualità in cui l’ente gestisca anche ulteriori prestazioni le relative entrate sono destinate specificatamente al finanziamento delle stesse.

2. Per ciascuna delle destinazioni previste nei commi precedenti, sono determinate, nel bilancio preventivo del "Fondo", le somme occorrenti per far fronte agli impegni di spesa.

 

     Art. 14. Entrate contributive

1. L’Amministrazione regionale provvederà al versamento in favore del "Fondo", a mezzo di appositi trasferimenti aventi cadenza periodica e assicurando il rispetto dei termini previsti dalla legge, della contribuzione ai fini pensionistici del personale della Regione Siciliana destinatario delle disposizioni di cui al primo comma dell’articolo 10 della legge regionale 9 maggio 1986, n. 21.

2. Resta di competenza dell’Amministrazione regionale l’attività di accertamento, riscossione e di vigilanza sulla contribuzione ai fini di pensione del personale regionale destinatario delle disposizioni di cui al secondo e terzo comma dell’articolo 10 della legge regionale 9 maggio 1986, n. 21 e sulla contribuzione di buonuscita per il personale regionale che conserva il regime di TFR.

 

     Art. 15. Conferimenti ed impieghi del "Fondo"

1. In sede di prima applicazione, ai sensi del comma 5 dell’articolo 15 della legge regionale 14 maggio 2009, n. 6, il Presidente della Regione trasferisce gli immobili individuati con apposito decreto per una dotazione non inferiore a quella necessaria a garantire l’equilibrio economico, finanziario e patrimoniale del Fondo. Parimenti, tale dotazione dovrà essere integrata in termini prioritari per prevenire situazioni di disequilibrio.

2. La valutazione patrimoniale degli immobili oggetto di conferimento non potrà prescindere dall’indicazione, oltre che del valore patrimoniale intrinseco, anche del grado di redditività e di liquidabilità.

3. Le disponibilità finanziarie delle gestioni di cui all’articolo 13, comma 1, lett. a) e c), eccedenti le normali necessità del "Fondo" sono investite in operazioni comunque a capitale garantito e prevalentemente:

a) in titoli obbligazionari emessi in euro dallo Stato o dalla Regione ovvero garantiti da tali Enti;

b) in titoli obbligazionari non strutturati emessi in euro da emittenti europei con rating non inferiore a quello dello Stato italiano;

c) in beni immobili da cedere in locazione destinandoli, preferibilmente, a sedi di uffici di enti pubblici o a servizi di istituto del "Fondo" stesso.

 

     Art. 16. Personale del "Fondo"

1. Ai servizi del "Fondo" si provvede con personale di ruolo dell’Amministrazione regionale collocato in posizione di distacco.

2. Gli oneri del personale restano interamente a carico dell’Amministrazione regionale.

3. Le competenze fondamentali al personale di cui al precedente comma continuano ad essere corrisposte dalle Amministrazioni di appartenenza.

4. Al trattamento economico accessorio provvede il Fondo di quiescenza con appositi trasferimenti a carico dell’Amministrazione regionale.

4-bis. Al Fondo pensioni può essere trasferito, ai sensi dell'art. 67, comma 3, della legge regionale 7 maggio 2015, n. 9, personale dell'Ente acquedotti siciliani, per l'espletamento delle attività discendenti dalle competenze attribuite dalla legge regionale 7 maggio 2015, n. 9, commi 1 e 2 [11].

5. Resta confermato il patrocinio giudiziale a carico dell’Avvocatura dello Stato.

 

     Art. 17. Dotazione organica

1. La dotazione organica iniziale del "Fondo" è stabilita in n. 110 (centodieci) unità in posizione di distacco: di cui 8 (otto) con qualifica dirigenziale.

2. Il Consiglio di amministrazione provvederà, entro 180 giorni dal presente decreto, ad elaborare, sulla scorta dell’effettivo e comprovato fabbisogno, l’organigramma e il funzionigramma del "Fondo" in relazione alle esigenze gestionali identificate. La dotazione a regime che non potrà eccedere il 20% della dotazione iniziale.

3. Il Consiglio di amministrazione con delibera da sottoporre all’approvazione dell’Assessorato delle autonomie locali e della funzione pubblica, può richiedere al Presidente della Regione di apportare con regolamento regionale modifiche, integrazioni e/o impinguamenti della dotazione organica che risultino necessari in relazione al mutamento delle esigenze organizzative.

 

     Art. 17 bis. Organismo indipendente di valutazione [12]

1. È istituito, in forma monocratica, ai sensi del decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150 e successive modifiche ed integrazioni, l'Organismo indipendente di valutazione della performance (OIV).

2. L'incarico è attribuito con provvedimento del Presidente del "Fondo".

3. Per la misurazione e valutazione della perfomance si applicano le disposizioni di cui al decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150 e successive modifiche ed integrazioni.

 

     Art. 18. Disposizioni finali

1. Il presente regolamento può essere modificato con decreto del Presidente della Regione secondo le previsioni dell’articolo 15, comma 11, della legge regionale 14 maggio 2009, n. 6.

2. Il presente decreto sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Regione Siciliana ed entrerà in vigore lo stesso giorno della sua pubblicazione.


[1] Articolo così sostituito dall'art. 1 del Decreto Presidenziale 13 novembre 2019, n. 22.

[2] Articolo così sostituito dall'art. 2 del Decreto Presidenziale 13 novembre 2019, n. 22.

[6] Lettera così sostituita dall'art. 5 del Decreto Presidenziale 13 novembre 2019, n. 22.

[7] Lettera aggiunta dall'art. 6 del Decreto Presidenziale 13 novembre 2019, n. 22.

[8] Lettera aggiunta dall'art. 6 del Decreto Presidenziale 13 novembre 2019, n. 22.

[9] Lettera aggiunta dall'art. 6 del Decreto Presidenziale 13 novembre 2019, n. 22.

[10] Articolo così sostituito dall'art. 7 del Decreto Presidenziale 13 novembre 2019, n. 22.

[12] Articolo inserito dall'art. 9 del Decreto Presidenziale 13 novembre 2019, n. 22.