§ 5.2.150 - L.R. 13 agosto 2001, n. 14.
Modifiche alla legge regionale 24 aprile 2001, n. 6 "Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale della Regione (Legge [...]


Settore:Codici regionali
Regione:Sardegna
Materia:5. finanza e contabilità
Capitolo:5.2 norme finanziarie e di bilancio
Data:13/08/2001
Numero:14


Sommario
Art. 1.  Promozione dell'attività sportiva.
Art. 2.  Modifiche all'art. 5 della legge regionale 24 aprile 2001, n. 6.
Art. 3.  Fondo nuovi oneri legislativi.
Art. 4.  Copertura  finanziaria.
Art. 5.  Urgenza.


§ 5.2.150 - L.R. 13 agosto 2001, n. 14.

Modifiche alla legge regionale 24 aprile 2001, n. 6 "Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale della Regione (Legge finanziaria 2001)" e disposizioni varie.

(B.U. 20 agosto 2001, n. 25).

 

Art. 1. Promozione dell'attività sportiva.

     1. Per le finalità previste dall'articolo 31 della legge regionale 17 maggio 1999, n. 17 è autorizzata nell'anno 2001 l'ulteriore spesa di lire 8.000.000.000 (euro 4.131.655,19) (UPB S11.045).

 

     Art. 2. Modifiche all'art. 5 della legge regionale 24 aprile 2001, n. 6. [1]

 

     Art. 3. Fondo nuovi oneri legislativi.

     1. Nella tabella A allegata alla legge regionale n. 6 del 2001 sono apportate le seguenti modifiche:

     - gli importi della voce 17 sono rideterminati per ciascuno degli anni 2002 e 2003 in lire 95.000.000.000 (euro 49.063.405,41);

     - è istituita la voce 17 bis "interventi per le tossicodipendenze" con l'importo di lire 5.000.000.000 (euro 2.582.284,49) per ciascuno degli anni 2002 e 2003.

 

     Art. 4. Copertura  finanziaria.

     1. Le spese previste per l'attuazione della presente legge sono valutate in lire 13.000.000.000 (euro 6.713.939,68) per l'anno 2001 ed in lire 5.000.000.000 (euro 2.582.284,49) per gli anni successivi.

     2. Nel bilancio della Regione per gli anni 2001 - 2003 sono apportate le seguenti variazioni:

     (Omissis).

     3. Le spese per l'attuazione della presente legge fanno carico alle suddette UPB del bilancio della Regione per gli anni 2001 - 2003 e a quelle corrispondenti dei bilanci della Regione per gli anni successivi.

 

     Art. 5. Urgenza.

     1. La presente legge è dichiarata urgente ai sensi e per gli effetti dell'articolo 33 dello Statuto ed entra in vigore nel giorno della sua pubblicazione.

 

 


[1] Sostituisce il comma 38, art. 5 della L.R. 24 aprile 2001, n. 6.