§ 3.4.31 - L.R. 31 luglio 1990, n. 35.
Partecipazione della Regione sarda alla creazione della fondazione e al finanziamento del premio intitolato a Costantino Nivola.


Settore:Codici regionali
Regione:Sardegna
Materia:3. servizi sociali
Capitolo:3.4 cultura e informazione
Data:31/07/1990
Numero:35


Sommario
Art. 1.  Creazione della Fondazione Costantino Nivola.
Art. 2.  Finalità della fondazione.
Art. 3.  Costituzione e statuto della fondazione.
Art. 4.  Sospensione dei contributi.
Art. 5.  Premio Costantino Nivola.
Art. 6.  Autorizzazione di spesa.
Art. 7.  Norma finanziaria.


§ 3.4.31 - L.R. 31 luglio 1990, n. 35.

Partecipazione della Regione sarda alla creazione della fondazione e al finanziamento del premio intitolato a Costantino Nivola.

 

Art. 1. Creazione della Fondazione Costantino Nivola.

     1. La Regione autonoma della Sardegna partecipa alla creazione della fondazione Costantino Nivola, con sede in Orani.

     2. A tal fine assegna al Comune di tale centro la somma necessaria per:

     a) l'adeguamento alla specifica destinazione d'uso dello stabile sede della fondazione;

     b) l'acquisto e l'adeguamento di altri eventuali stabili o terreni limitrofi, o comunque interni al territorio comunale, necessari per dotare la fondazione di sale per museo, manifestazioni e attività previste dallo statuto;

     c) l'acquisizione di opere dell'artista e di documenti pertinenti alla sua attività, nonchè di altri beni, deliberati dagli organi della fondazione conformemente alle norme dello statuto;

     d) l'acquisizione della biblioteca ed eventuali arredi od oggetti già di proprietà dell'artista;

     e) l'acquisizione di una o più aree - sempre nel territorio comunale, anche fuori dall'abitato - da destinare a parco-giardino destinato al pubblico.

     3. L'acquisto dei beni di cui al precedente comma, lettere b) ed e), sarà definito dal citato Comune entro sei mesi dall'approvazione della presente legge, d'intesa, se già costituita, con gli organi della fondazione e costituirà la dotazione patrimoniale iniziale della stessa. L'acquisto di opere dell'artista, la ristrutturazione dello stabile, comprensiva dell'adattamento le dell'acquisto di arredi e di attrezzature necessarie per l'attività della fondazione, saranno effettuati dalla medesima. A tal fine gli organi della fondazione predisporranno un dettagliato preventivo di spesa che sarà presentato al Comune di Orani per l'erogazione del relativo finanziamento a valere sulle disponibilità che saranno garantite dall'Amministrazione regionale ai sensi del successivo articolo 6, punto a).

     4. I beni di cui al presente articolo saranno acquisiti e strutturati a cura del Comune di Orani, d'intesa con gli organi della fondazione, ed alla stessa saranno trasferiti.

 

     Art. 2. Finalità della fondazione.

     1. L'erogazione della somma di cui al secondo comma dell'articolo precedente e dei contributi per la gestione della fondazione è condizionata al fatto che alla stessa siano assegnate le seguenti finalità:

     a) analisi sistematica e valorizzazione dell'opera e del messaggio artistico di Costantino Nivola;

     b) studio dell'arte contemporanea e delle relative forme di comunicazione; studio delle espressioni artistiche, in forma scritta, visiva, orale;

     c) studio delle trasformazioni artistiche, sociali, culturali della Sardegna nella realtà contemporanea.

     2. Lo statuto della fondazione potrà prevedere, secondo formulazioni differenti, le indicate finalità, ma non escluderle nella sostanza, e potrà aggiungerne altre, purchè con esse compatibili.

 

     Art. 3. Costituzione e statuto della fondazione.

     1. L'Amministrazione regionale promuoverà, d'inteso con il Comune di Orani, la costituzione della fondazione Costantino Nivola, con apposito atto pubblico, secondo le procedure previste dal codice civile.

     2. Con l'atto costitutivo sarà adottato lo statuto della fondazione, che dovrà prevedere la composizione, i modi di formazione e funzionamento degli organi sociali, le finalità dell'istituzione, nonchè le altre indicazioni prescritte dal codice civile.

     3. L'erogazione dei contributi regionali previsti dalla presente legge è condizionata al fatto che lo statuto in questione, oltre che l'indicazione delle finalità, descritte dall'articolo precedente, preveda:

     a) la creazione di una gestione stabile, aperta al pubblico, del museo, delle altre attività informative e del parco-giardino della fondazione;

     b) la presentazione di una relazione annuale, di merito e finanziaria, nel mese di novembre, di un consuntivo per l'anno in corso e di una previsione sulle attività dell'istituzione per l'anno successivo, al Comune di Orani e all'Amministrazione regionale.

 

     Art. 4. Sospensione dei contributi.

     1. L'Amministrazione regionale potrà sospendere l'erogazione dei contributi previsti dalla presente legge per gravi e reiterate violazioni dello statuto della fondazione.

 

     Art. 5. Premio Costantino Nivola.

     1. Alla fondazione Costantino Nivola viene assegnato un contributo annuale per l'organizzazione di un premio di scultura, eventualmente esteso anche ad altre forme di espressione artistica, intitolato al Costantino Nivola.

     2. Condizione per l'erogazione del contributo e il fatto che il regolamento del premio preveda che i vincitori dello stesso tengano incontri culturali con le popolazioni, ed in particolare con i giovani di Orani e dei paesi vicini.

 

     Art. 6. Autorizzazione di spesa.

     1. Per il perseguimento degli scopi previsti dalla presente legge sono disposte le seguenti spese:

     a) per l'acquisizione e la ristrutturazione dei beni descritti all'articolo 1, l'erogazione al Comune di Orani della somma di lire 1.500.000.000;

     b) per la gestione della fondazione Costantino Nivola, un contributo annuale da assegnare alla fondazione stessa di lire 150.000.000;

     c) per l'organizzazione del premio Costantino Nivola, un contributo annuale, da assegnare alla fondazione Costantino Nivola, di lire 100.000.000.

     2. Le successive leggi finanziarie adegueranno le spese suindicate alle effettive necessità.

 

     Art. 7. Norma finanziaria.

     1. Le spese per l'attuazione della presente legge valutate in lire 1.750.000.000 per l'esercizio finanziario 1990 ed in lire 250.000.000 per gli anni successivi, graveranno sul bilancio della Regione per l'anno 1990 e per gli anni successivi rispettivamente per lire 1.750.000.000 le lire 250.000.000.

     2. Alla spesa di lire 1.750.000.000 si farà fronte mediante lo storno della corrispondente somma dal capitolo 02016 dello stato di previsione della spesa dell'Assessorato regionale degli affari generali, personale e riforma della Regione per l'anno 1990.

     3. Nel bilancio della Regione per l'esercizio finanziario 1990 - stato di previsione della spesa dell'Assessorato regionale della pubblica istruzione, beni culturali, informazione, spettacolo e sport sono istituiti i seguenti capitoli con lo stanziamento a fianco di ciascuno indicato:

     (omissis).

     4. Le spese per l'attuazione della presente legge graveranno sui capitoli 11089, 11089-01 e 11089/03 del bilancio della Regione per l'anno 1990 e sui capitoli corrispondenti ai capitoli 11489-01 e 11089-02 dei bilanci della Regione per gli anni successivi.

     5. Alla spesa di lire 250.000.000 prevista per gli anni successivi al 1990 si farà fronte con l'utilizzo del maggior gettito dell'imposta sul reddito delle persone fisiche derivante dal suo naturale incremento.