§ 3.4.34 - L.R. 14 settembre 1993, n. 44.
Istituzione della giornata del popolo sardo «Sa Die de sa Sardegna».


Settore:Codici regionali
Regione:Sardegna
Materia:3. servizi sociali
Capitolo:3.4 cultura e informazione
Data:14/09/1993
Numero:44


Sommario
Art. 1. 
Art. 2. 


§ 3.4.34 - L.R. 14 settembre 1993, n. 44.

Istituzione della giornata del popolo sardo «Sa Die de sa Sardegna».

 

Art. 1.

     Il 28 aprile è dichiarata giornata del popolo sardo «Sa Die de sa Sardegna».

     2. In occasione della ricorrenza, la Regione Autonoma della Sardegna organizza manifestazioni ed iniziative culturali.

     3. A tal fine la Giunta regionale approva annualmente, sentita la competente Commissione consiliare che si esprime entro quindici giorni, decorsi i quali si prescinde dal parere, uno specifico programma, predisposto dall'Assessore della pubblica istruzione anche sulla base delle iniziative indicate dagli enti locali ed associazioni senza scopo di lucro [1].

     4. Detto programma deve mirare a sviluppare la conoscenza della storia e dei valori dell'autonomia, in particolare tra le nuove generazioni.

     4 bis. Le finalità della presente legge sono estese alle popolazioni sarde residenti fuori dal territorio regionale ed all’estero [2].

 

     Art. 2.

     1. Nel bilancio della Regione per il 1993 e nel bilancio pluriennale 1993-1994-1995 sono apportate le seguenti variazioni:

 

In aumento

11 - ASSESSORATO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE, SPETTACOLO E SPORT. Capitolo 11133 (N.I.) Spese per la celebrazione della giornata del popolo sardo «Sa Die de sa Sardegna»

 

1993                                           lire    200.000.000

1994                                           lire    200.000.000

1995                                           lire    200.000.000

 

In diminuzione

03 - ASSESSORATO PROGRAMMAZIONE, BILANCIO. CREDITO E ASSETTO DEL TERRITORIO

Capitolo 03016

Fondo speciale per fronteggiare spese correnti, dipendenti da nuove

disposizioni legislative (art. 30, L.R. 5 maggio 1983, n. 11 e art. 3 della

legge regionale 20 aprile 1993, n. 17)

 

1993                                           lire    200.000.000

1994                                           lire    200.000.000

1995                                           Lire    200.000.000

 

mediante riduzione della riserva di cui alla voce 9 della tabella A

allegata alla legge finanziaria 1993.

     2. Le spese per l'attuazione della presente legge valutate in lire 200.000.000 annue fanno carico al sopraindicato capitolo dei bilanci della Regione per gli anni 1993-1994-1995.


[1] Comma così modificato dall'art. 28 della L.R. 23 ottobre 2023, n. 9.

[2] Comma aggiunto dall’art. 26 della L.R. 22 aprile 2002, n. 7.