Settore: | Codici regionali |
Regione: | Sardegna |
Materia: | 4. assetto del territorio |
Capitolo: | 4.3 lavori pubblici |
Data: | 08/07/1993 |
Numero: | 29 |
Sommario |
Art. 1. (Modifiche alla legge regionale 27 aprile 1984, n. 13 - Nuove norme in materia di Albo regionale degli appaltatori di opere pubbliche). |
Art. 2. (Contratti in materia di opere pubbliche). |
Art. 3. (Appalti di importo inferiore alla soglia comunitaria). |
Art. 4. (Riutilizzo di somme). |
Art. 5. (Osservatorio degli appalti). |
Art. 6. (Subappalto). |
Art. 7. (Revisione dell'Albo regionale degli appaltatori, criteri di aggiudicazione e bando tipo). |
Art. 8. (Estensione dello stanziamento). |
Art. 9. (Modifiche alla legge regionale 4 ottobre 1955, n. 16. Collaudazione di opere regionali). |
Art. 10. (Fondo edilizia abitativa. L.R. 30 dicembre 1985, n. 32). |
Art. 11. (Cessione di alloggi a cooperative a proprietà indivisa). |
Art. 12. (Alloggi ad equo canone). |
Art. 13. (Proroga dei termini). |
Art. 14. (Viabilità di interesse regionale e sovracomunale). |
Art. 15. (Modifica della destinazione d'uso). |
Art. 16. (Modifica alla legge regionale 20 aprile 1993, n. 17 (Legge finanziaria) - Programma regionale di opere pubbliche). |
Art. 17. (Trasferimento di stanziamenti). |
Art. 18. (Copertura finanziaria). |
§ 4.3.130 - L.R. 8 luglio 1993, n. 29. [1]
Norme in materia di lavori pubblici e modifiche alle leggi regionali 27 aprile 1984, n. 13, 4 giugno 1988, n. 11, 30 maggio 1989, n. 18, 4 ottobre 1955, n. 16, 7 giugno 1989, n. 29, 13 aprile 1990, n. 6 e 20 aprile 1993, n. 17.
Art. 1. (Modifiche alla legge regionale 27 aprile 1984, n. 13 - Nuove norme in materia di Albo regionale degli appaltatori di opere pubbliche).
1. [2].
2. [3].
3. [4].
4. La lettera c) del primo comma dell'articolo 17 della
Art. 2. (Contratti in materia di opere pubbliche).
1. Al fine di omogeneizzare l'azione amministrativa nel settore dei lavori pubblici di competenza dell'Amministrazione regionale, i contratti di opere pubbliche da appaltarsi, da concedersi o da affidarsi successivamente all'entrata in vigore della presente legge, sono approvati con decreto dell'Assessore regionale dei lavori pubblici o con deliberazione della Giunta regionale, assunta su proposta del medesimo a termini dell'articolo 6 della
2. All'Assessorato dei lavori pubblici compete l'adozione degli atti procedimentali preordinati all'approvazione dei contratti di cui al precedente comma.
3. Sono fatte salve le attribuzioni relative all'impegno ed all'ordinazione della spesa di competenza della Presidenza della Giunta e degli Assessorati regionali individuate dall'articolo 40 della
4. Le norme di cui ai precedenti commi entrano in vigore successivamente all'approvazione dell'adeguamento delle strutture amministrative dell'Assessorato dei lavori pubblici conseguenti alle modifiche del decreto del Presidente della Giunta regionale n. 112 del 22 ottobre 1986.
5. Gli incarichi di progettazione, studi e consulenze in genere in materia di opere pubbliche, di competenza dell'Amministrazione regionale, sono affidati sulla base di appositi elenchi di professionisti, singoli od organizzati in gruppo, istituiti presso l'Assessorato dei lavori pubblici.
6. Entro 120 giorni dall'entrata in vigore della presente legge la Giunta regionale, su proposta dell'Assessore dei lavori pubblici, presenta al Consiglio regionale per l'approvazione, ai sensi dell'articolo 27 dello Statuto Speciale, una proposta di regolamento con cui vengono stabiliti i criteri e i requisiti per l'iscrizione dei professionisti nelle liste di cui al precedente comma, i relativi ambiti di specializzazione e le modalità di conferimento degli incarichi professionali.
Art. 3. (Appalti di importo inferiore alla soglia comunitaria).
1. Fermo restando quanto disposto dalle vigenti disposizioni statali e regionali in materia, per tutti gli appalti di opere pubbliche di importo inferiore alla soglia comunitaria ed eseguiti con finanziamenti concessi dalla Regione, si può procedere con il criterio del pubblico incanto previsto dall'articolo 3 della legge sull'amministrazione del patrimonio e sulla contabilità generale dello Stato - approvata con
Art. 4. (Riutilizzo di somme).
1. La Regione e gli enti di cui all'articolo 1 della
2. Nella predisposizione e stesura dei nuovi progetti di opere pubbliche di cui sopra a parità di qualità e prezzo, debbono essere indicati e utilizzati materiali prodotti nell'Isola.
3. Ogni altra norma in contrasto con quelle dei precedenti commi si intende abrogata.
4. La presente norma ha effetto per le opere che verranno appaltate successivamente all'entrata in vigore della presente legge.
Art. 5. (Osservatorio degli appalti).
1. In attuazione dell'articolo 8 della
2. La banca dei dati, di cui al precedente comma, è pubblica ed è accessibile a chiunque ne abbia interesse.
3. Gli avvisi relativi alle procedure di gara di cui al primo comma, oltre che nelle altre forme di pubblicità previste dalle vigenti disposizioni di legge in materia, devono essere pubblicate, almeno venti giorni prima di quello stabilito per la presentazione dell'offerta o della domanda di partecipazione di ammissione alla gara, anche mediante contemporaneo inserimento nella banca dati di cui al precedente comma.
4. I dati informativi sul notiziario dell'appalto potranno essere divulgati anche per mezzo di una rete telematica, a cui potranno collegarsi tutti gli enti, associazioni, imprese e professionisti interessati.
5. Con decreto dell'Assessore dei lavori pubblici, da emanarsi entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, previa deliberazione della Giunta regionale, vengono dettate le modalità e procedure da seguirsi per la raccolta e diffusione dei dati informativi degli avvisi di gara e dei dati statistici relativi agli esiti degli appalti.
6. Per la gestione dell'Osservatorio degli appalti e della banca dei dati informativi, previsti nel presente articolo, la Regione si potrà avvalere della collaborazione a titolo non oneroso delle associazioni più rappresentative degli imprenditori sardi nel settore delle costruzioni.
7. L'articolo 25 della
8. Gli oneri derivanti dall'applicazione del presente articolo sono quantificati in lire 300.000.000 per l'anno 1993 ed in lire 150.000.000 per l'anno 1994 e seguenti (Cap. 08238101).
Art. 6. (Subappalto).
1. L'articolo 114 della
Art. 7. (Revisione dell'Albo regionale degli appaltatori, criteri di aggiudicazione e bando tipo).
1. Entro 120 giorni dall'entrata in vigore della presente legge la Giunta regionale, su proposta dell'Assessore regionale dei lavori pubblici, presenta al Consiglio regionale per l'approvazione, ai sensi dell'articolo 27 dello Statuto Speciale, una proposta di regolamento con cui vengono stabiliti i requisiti minimi che le imprese debbono possedere per essere iscritte all'Albo regionale degli appaltatori di opere pubbliche ai sensi della
2. Con lo stesso regolamento sono disciplinati i criteri e le modalità di aggiudicazione e affidamento dei lavori pubblici nonché le modalità per la prequalificazione e la scelta dei soggetti da invitare agli appalti ed alle concessioni di lavori pubblici di cui al secondo comma dell'articolo 13 della
3. Entro 60 giorni dall'entrata in vigore del Regolamento, con decreto dell'Assessore dei lavori pubblici, previa deliberazione della Giunta regionale, onde garantire omogeneità e trasparenza dell'azione amministrativa, sono dettate le disposizioni riguardanti i contenuti dei bandi di gara e delle lettere di invito che la Regione e gli enti di cui all'articolo 1 della
Art. 8. (Estensione dello stanziamento).
1. Lo stanziamento iscritto al capitolo 08028/00 è utilizzato con le modalità previste dall'articolo 10 della legge di bilancio, oltre che per le finalità di cui all'articolo 29 della
Art. 9. (Modifiche alla
1. [5].
2. [6].
3. Le spese per l'attuazione del presente articolo sono valutate in lire 20.000.000 annue (Cap. 02102).
Art. 10. (Fondo edilizia abitativa.
1. A valere sugli stanziamenti disponibili sul capitolo 08112 del bilancio pluriennale per gli anni 1993, 1994 e 1995 l'Amministrazione regionale è autorizzata a riproporre, secondo le procedure di cui all'articolo 9 della
2. Fermi restando i requisiti soggettivi per l'accesso ai mutui agevolati previsti dalla
a) residenza in Sardegna da oltre un quinquennio. fatta eccezione per gli emigrati;
b) non essere titolari, essi stessi e i membri del proprio nucleo familiare, cosi come definito dall'articolo 2 della
3. Fermi restando i requisiti oggettivi per gli alloggi da acquistare, costruire o recuperare previsti dalla
4. L'agevolazione pubblica prevista dalla
a) nell'abbattimento di n. 9 punti di interesse per 18 semestralità degli interessi bancari per i detentori di un reddito annuo fino a 30 milioni, determinato ai sensi dell'articolo 20 della
b) nell'abbattimento di n. 6 punti di interesse per 18 semestralità degli interessi bancari per i detentori di un reddito annuo superiore a 30 milioni e fino a 50 milioni, determinato ai sensi dell'articolo 20 della
c) nell'abbattimento di n. 9 punti di interesse per 18 semestralità degli interessi bancari per i detentori di un reddito annuo non superiore a 50 milioni, determinato ai sensi dell'articolo 20 della
5. In deroga a quanto disposto dall'articolo 3 della
6. Le spese per l'attuazione del presente articolo sono valutate per il 1993 in lire 25.000.000.000, con le leggi finanziarie verranno definiti gli stanziamenti relativi agli anni 1994 e 1995 (Cap. 08112).
Art. 11. (Cessione di alloggi a cooperative a proprietà indivisa).
1. Le cooperative a proprietà indivisa che abbiano usufruito di agevolazioni regionali concesse prima dell'entrata in vigore della presente legge per la costruzione di alloggi da assegnare in uso e in godimento ai propri soci possono chiedere alla Regione l'autorizzazione a cedere in proprietà tutti o parte degli alloggi realizzati ai soci che ne abbiano ottenuto l'assegnazione in uso o in godimento.
2. La Regione concede l'autorizzazione alle condizioni previste dall'articolo 18, commi 2, 3 e 5, della
3. L'articolo 6 della
Art. 12. (Alloggi ad equo canone).
1. I finanziamenti concessi dall'Amministrazione regionale ai Comuni ed agli Istituti autonomi per le case popolari per la realizzazione di alloggi da assegnare ad equo canone ai sensi dell'articolo 21 della
2. Il contributo sugli interessi a favore dei Comuni e degli Istituti autonomi per le case popolari previsto dal comma 9, articolo 39, della
Art. 13. (Proroga dei termini).
1. Il termine di due anni, già previsto dal comma 2 dell'articolo 23 della
Art. 14. (Viabilità di interesse regionale e sovracomunale).
1. Lo stanziamento complessivamente attribuito al titolo di spesa 11.3.05/I del programma di intervento 1988-1990 della
2. Le opere di cui al comma precedente sono dichiarate di interesse regionale ai sensi della lettera c), del primo comma, dell'articolo 5 della
3. E' autorizzato, nell'anno 1993, lo stanziamento di lire 4.000.000.000 al fine di incrementare le disponibilità del titolo di spesa di cui al primo comma (Cap. 08042/06); tale stanziamento è trasferito dal bilancio della Regione alla contabilità speciale di cui all'articolo 2, secondo comma, della
Art. 15. (Modifica della destinazione d'uso).
1. Su istanza dell'ente interessato e qualora siano venute meno le originarie finalità del finanziamento concesso, l'Assessore regionale dei lavori pubblici, di concerto con quello della Pubblica istruzione, spettacolo e sport, previa deliberazione della Giunta regionale, potrà autorizzare le modifiche della destinazione d'uso delle opere di edilizia scolastica realizzate ai sensi della
Art. 16. (Modifica alla
Art. 17. (Trasferimento di stanziamenti).
1. La procedura prevista dal comma 4, dell'articolo 5 della
Art. 18. (Copertura finanziaria).
1. Gli oneri derivanti dall'applicazione della presente legge sono quantificati in lire 29.320.000.000 nel 1993 ed in lire 170.000.000 negli anni successivi.
2. Nel bilancio della Regione per l'anno 1993 e nel bilancio pluriennale per gli anni 1993-1995 sono introdotte le seguenti variazioni:
In diminuzione
03 - Stato di previsione della spesa dell'Assessorato della programmazione,
bilancio. credito ed assetto del territorio
Capitolo 03016 - Fondo speciale per fronteggiare spese correnti dipendenti
da nuove disposizioni legislative (art. 30,
art. 3 della
- 1993 lire 1.970.000.000 |
- 1994 lire 170.000.000 |
- 1995 lire 170.000.000 |
mediante riduzione delle seguenti voci della tabella A allegata alla legge |
regionale n. 17 del 1993 |
voce 3 1993 lire 320.000.000 |
1994 lire 170.000.000 |
1995 lire 170.000.000 |
voce 14 1993 lire 1.650.000.000 |
1994 ==== ============= |
1995 ==== ============= |
Capitolo 03017 - Fondo speciale per fronteggiare spese in conto capitale
dipendenti da nuove disposizioni legislative (art. 30, L.R. 5 maggio 1983,
n. 11 e art. 3 della
- 1993 lire 27.350.000.000 |
mediante riduzione delle seguenti voci della tabella 8 allegata alla legge |
regionale n. 17 del 1993 |
voce 3 1993 lire 9.000.000.000 |
voce 6 1993 lire 2.350.000.000 |
voce 8 1993 lire 6.000.000.000 |
voce 9 1993 lire 10.000.000.000 |
In aumento
02 - Stato di previsione della spesa dell'Assessorato degli affari
generali, personale e riforma della Regione
Capitolo 02102 - Medaglie risse di presenza, indennità di trasferta,
rimborsi di spese di viaggio e indennità per uso di auto proprie o di mezzi
gratuiti ai componenti e ai segretari di commissioni, comitati e altri
consessi, istituiti dagli organi dell'Amministrazione regionale (artt. 7 e
17 bis,
aprile 1984, n. 13 e
- 1993 lire 20.000.000 |
- 1994 lire 20.000.000 |
- 1995 lire 20.000.000 |
08 - Stato di previsione della spesa dell'Assessorato dei lavori pubblici
Capitolo 08112 - Fondo regionale per l' edilizia abitativa (L.R. 30
dicembre 1985, n. 32, art. 24,
giugno 1988, n. 11, art. 117, 1 comma,
2 comma,
art. 6, 4 comma,
28 aprile 1992, n. 6 e art. 14, 1 comma,
10 della presente legge) 1993, lire 25.000.000.000
Capitolo 08238/01 (Denominazione variata) - Spese per la tenuta, gestione,
pubblicazione e della diffusione periodica di bollettini in materia di
appalti pubblici e di concessioni (art, 8,
nonché per l'attività dell'Osservatorio regionale degli appalti (art. 5
della presente legge)
- 1993 lire 300.000.000 |
- 1994 lire 150.000.000 |
- 1995 lire 150.000.000 |
Capitolo 08042/06 (Nuova istituzione) 2.1.2.1.0.3.09.17 (03.02) Cat. progr.
04 - Versamento alla contabilità speciale di cui all'articolo 2, secondo
comma, della
della Regione per interventi di viabilità (art. 14 della presente legge)
- 1993 lire 4.000.000.000 |
- 1994 lire ============= |
- 1995 lire ============= |
3. Le spese per l'attuazione della presente legge gravano sui capitoli 02102, 08112, 08238/01 e 08242/ 06 del bilancio della Regione per l'anno 1993 e su quelli corrispondenti dei bilanci per gli anni successivi.
[1] Abrogata dall'art. 72 della
[2] Modifica l'art. 13, comma 2, della
[3] Modifica l'art. 13, comma 4, della
[4] Sostituisce l'art. 16 della
[5] Sostituisce l'art. 2, comma 3, alla
[6] Aggiunge 2 commi all'art. 2 della
[7] Sostituisce l'art. 13, comma 4, della