§ 4.3.130 - L.R. 8 luglio 1993, n. 29.
Norme in materia di lavori pubblici e modifiche alle leggi regionali 27 aprile 1984, n. 13, 4 giugno 1988, n. 11, 30 maggio 1989, n. 18, 4 ottobre [...]


Settore:Codici regionali
Regione:Sardegna
Materia:4. assetto del territorio
Capitolo:4.3 lavori pubblici
Data:08/07/1993
Numero:29


Sommario
Art. 1.  (Modifiche alla legge regionale 27 aprile 1984, n. 13 - Nuove norme in materia di Albo regionale degli appaltatori di opere pubbliche).
Art. 2.  (Contratti in materia di opere pubbliche).
Art. 3.  (Appalti di importo inferiore alla soglia comunitaria).
Art. 4.  (Riutilizzo di somme).
Art. 5.  (Osservatorio degli appalti).
Art. 6.  (Subappalto).
Art. 7.  (Revisione dell'Albo regionale degli appaltatori, criteri di aggiudicazione e bando tipo).
Art. 8.  (Estensione dello stanziamento).
Art. 9.  (Modifiche alla legge regionale 4 ottobre 1955, n. 16. Collaudazione di opere regionali).
Art. 10.  (Fondo edilizia abitativa. L.R. 30 dicembre 1985, n. 32).
Art. 11.  (Cessione di alloggi a cooperative a proprietà indivisa).
Art. 12.  (Alloggi ad equo canone).
Art. 13.  (Proroga dei termini).
Art. 14.  (Viabilità di interesse regionale e sovracomunale).
Art. 15.  (Modifica della destinazione d'uso).
Art. 16.  (Modifica alla legge regionale 20 aprile 1993, n. 17 (Legge finanziaria) - Programma regionale di opere pubbliche).
Art. 17.  (Trasferimento di stanziamenti).
Art. 18.  (Copertura finanziaria).


§ 4.3.130 - L.R. 8 luglio 1993, n. 29. [1]

Norme in materia di lavori pubblici e modifiche alle leggi regionali 27 aprile 1984, n. 13, 4 giugno 1988, n. 11, 30 maggio 1989, n. 18, 4 ottobre 1955, n. 16, 7 giugno 1989, n. 29, 13 aprile 1990, n. 6 e 20 aprile 1993, n. 17.

 

Art. 1. (Modifiche alla legge regionale 27 aprile 1984, n. 13 - Nuove norme in materia di Albo regionale degli appaltatori di opere pubbliche).

     1. [2].

     2. [3].

     3. [4].

     4. La lettera c) del primo comma dell'articolo 17 della legge regionale n. 13 del 1984 è abrogata.

 

     Art. 2. (Contratti in materia di opere pubbliche).

     1. Al fine di omogeneizzare l'azione amministrativa nel settore dei lavori pubblici di competenza dell'Amministrazione regionale, i contratti di opere pubbliche da appaltarsi, da concedersi o da affidarsi successivamente all'entrata in vigore della presente legge, sono approvati con decreto dell'Assessore regionale dei lavori pubblici o con deliberazione della Giunta regionale, assunta su proposta del medesimo a termini dell'articolo 6 della legge regionale 20 aprile 1993, n. 17.

     2. All'Assessorato dei lavori pubblici compete l'adozione degli atti procedimentali preordinati all'approvazione dei contratti di cui al precedente comma.

     3. Sono fatte salve le attribuzioni relative all'impegno ed all'ordinazione della spesa di competenza della Presidenza della Giunta e degli Assessorati regionali individuate dall'articolo 40 della legge regionale 5 maggio 1983, n. 11.

     4. Le norme di cui ai precedenti commi entrano in vigore successivamente all'approvazione dell'adeguamento delle strutture amministrative dell'Assessorato dei lavori pubblici conseguenti alle modifiche del decreto del Presidente della Giunta regionale n. 112 del 22 ottobre 1986.

     5. Gli incarichi di progettazione, studi e consulenze in genere in materia di opere pubbliche, di competenza dell'Amministrazione regionale, sono affidati sulla base di appositi elenchi di professionisti, singoli od organizzati in gruppo, istituiti presso l'Assessorato dei lavori pubblici.

     6. Entro 120 giorni dall'entrata in vigore della presente legge la Giunta regionale, su proposta dell'Assessore dei lavori pubblici, presenta al Consiglio regionale per l'approvazione, ai sensi dell'articolo 27 dello Statuto Speciale, una proposta di regolamento con cui vengono stabiliti i criteri e i requisiti per l'iscrizione dei professionisti nelle liste di cui al precedente comma, i relativi ambiti di specializzazione e le modalità di conferimento degli incarichi professionali.

 

     Art. 3. (Appalti di importo inferiore alla soglia comunitaria).

     1. Fermo restando quanto disposto dalle vigenti disposizioni statali e regionali in materia, per tutti gli appalti di opere pubbliche di importo inferiore alla soglia comunitaria ed eseguiti con finanziamenti concessi dalla Regione, si può procedere con il criterio del pubblico incanto previsto dall'articolo 3 della legge sull'amministrazione del patrimonio e sulla contabilità generale dello Stato - approvata con regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440 - e con il procedimento e le modalità previsti dall'articolo 1, lett. d), e dall'articolo 4 della legge 2 febbraio 1973, n. 14.

 

     Art. 4. (Riutilizzo di somme).

     1. La Regione e gli enti di cui all'articolo 1 della legge regionale 22 aprile 1987, n. 24, per le opere pubbliche da eseguirsi in Sardegna, siano esse complete o per lotti funzionali, finanziati a totale o parziale carico della Regione Sarda, sono tenuti a riutilizzare le somme riferite ai ribassi accertati nell'espletamento delle gare d'appalto, di qualsiasi tipo esse siano, per il completamento funzionale delle stesse opere o per altre diverse.

     2. Nella predisposizione e stesura dei nuovi progetti di opere pubbliche di cui sopra a parità di qualità e prezzo, debbono essere indicati e utilizzati materiali prodotti nell'Isola.

     3. Ogni altra norma in contrasto con quelle dei precedenti commi si intende abrogata.

     4. La presente norma ha effetto per le opere che verranno appaltate successivamente all'entrata in vigore della presente legge.

 

     Art. 5. (Osservatorio degli appalti).

     1. In attuazione dell'articolo 8 della legge 17 febbraio 1987, n. 80 e dell'articolo 14 della legge 12 luglio 1991, n. 203, è istituito, presso l'Assessorato regionale dei lavori pubblici, l'Osservatorio regionale degli appalti delle opere pubbliche finalizzato alla raccolta, anche telematica, di dati conoscitivi degli avvisi di gara degli appalti di lavori pubblici gestiti dalla Regione, dalle Province, dai Comuni e da tutti gli altri enti pubblici della Sardegna, nonché alla raccolta dei dati statistici degli esiti e delle forme degli appalti comunque aggiudicati ed affidati anche a trattativa privata.

     2. La banca dei dati, di cui al precedente comma, è pubblica ed è accessibile a chiunque ne abbia interesse.

     3. Gli avvisi relativi alle procedure di gara di cui al primo comma, oltre che nelle altre forme di pubblicità previste dalle vigenti disposizioni di legge in materia, devono essere pubblicate, almeno venti giorni prima di quello stabilito per la presentazione dell'offerta o della domanda di partecipazione di ammissione alla gara, anche mediante contemporaneo inserimento nella banca dati di cui al precedente comma.

     4. I dati informativi sul notiziario dell'appalto potranno essere divulgati anche per mezzo di una rete telematica, a cui potranno collegarsi tutti gli enti, associazioni, imprese e professionisti interessati.

     5. Con decreto dell'Assessore dei lavori pubblici, da emanarsi entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, previa deliberazione della Giunta regionale, vengono dettate le modalità e procedure da seguirsi per la raccolta e diffusione dei dati informativi degli avvisi di gara e dei dati statistici relativi agli esiti degli appalti.

     6. Per la gestione dell'Osservatorio degli appalti e della banca dei dati informativi, previsti nel presente articolo, la Regione si potrà avvalere della collaborazione a titolo non oneroso delle associazioni più rappresentative degli imprenditori sardi nel settore delle costruzioni.

     7. L'articolo 25 della legge regionale 4 giugno 1988, n. 11 è abrogato.

     8. Gli oneri derivanti dall'applicazione del presente articolo sono quantificati in lire 300.000.000 per l'anno 1993 ed in lire 150.000.000 per l'anno 1994 e seguenti (Cap. 08238101).

 

     Art. 6. (Subappalto).

     1. L'articolo 114 della legge regionale 30 maggio 1989, n. 18, è abrogato.

 

     Art. 7. (Revisione dell'Albo regionale degli appaltatori, criteri di aggiudicazione e bando tipo).

     1. Entro 120 giorni dall'entrata in vigore della presente legge la Giunta regionale, su proposta dell'Assessore regionale dei lavori pubblici, presenta al Consiglio regionale per l'approvazione, ai sensi dell'articolo 27 dello Statuto Speciale, una proposta di regolamento con cui vengono stabiliti i requisiti minimi che le imprese debbono possedere per essere iscritte all'Albo regionale degli appaltatori di opere pubbliche ai sensi della legge regionale 27 aprile 1984, n. 13, e vengono fissati il periodo e i criteri in base ai quali deve essere effettuata la revisione delle iscrizioni già deliberate.

     2. Con lo stesso regolamento sono disciplinati i criteri e le modalità di aggiudicazione e affidamento dei lavori pubblici nonché le modalità per la prequalificazione e la scelta dei soggetti da invitare agli appalti ed alle concessioni di lavori pubblici di cui al secondo comma dell'articolo 13 della legge regionale n. 13 del 1984.

     3. Entro 60 giorni dall'entrata in vigore del Regolamento, con decreto dell'Assessore dei lavori pubblici, previa deliberazione della Giunta regionale, onde garantire omogeneità e trasparenza dell'azione amministrativa, sono dettate le disposizioni riguardanti i contenuti dei bandi di gara e delle lettere di invito che la Regione e gli enti di cui all'articolo 1 della legge regionale 22 aprile 1987, n. 24, applicheranno obbligatoriamente per l'espletamento degli appalti di lavori pubblici ammessi a finanziamento regionale ai sensi del secondo comma dell'articolo 13 della legge regionale n. 13 del 1984.

 

     Art. 8. (Estensione dello stanziamento).

     1. Lo stanziamento iscritto al capitolo 08028/00 è utilizzato con le modalità previste dall'articolo 10 della legge di bilancio, oltre che per le finalità di cui all'articolo 29 della legge regionale 5 marzo 1983, n. 11 (revisione prezzi), anche per far fronte alla maggiorazione dell'imposta sul valore aggiunto.

 

     Art. 9. (Modifiche alla legge regionale 4 ottobre 1955, n. 16. Collaudazione di opere regionali).

     1. [5].

     2. [6].

     3. Le spese per l'attuazione del presente articolo sono valutate in lire 20.000.000 annue (Cap. 02102).

 

     Art. 10. (Fondo edilizia abitativa. L.R. 30 dicembre 1985, n. 32).

     1. A valere sugli stanziamenti disponibili sul capitolo 08112 del bilancio pluriennale per gli anni 1993, 1994 e 1995 l'Amministrazione regionale è autorizzata a riproporre, secondo le procedure di cui all'articolo 9 della legge regionale 30 dicembre 1985, n. 32, il programma di intervento previsto dalla stessa legge avvalendosi, per la concessione dei finanziamenti agevolati, di apposito pubblico avviso le cui clausole siano compatibili con gli stanziamenti di bilancio disponibili per il triennio considerato.

     2. Fermi restando i requisiti soggettivi per l'accesso ai mutui agevolati previsti dalla legge regionale n. 32 del 1985 e successive modificazioni i beneficiari dei mutui agevolati concedibili ai sensi del programma previsto dal comma precedente dovranno possedere inoltre i seguenti ulteriori requisiti:

     a) residenza in Sardegna da oltre un quinquennio. fatta eccezione per gli emigrati;

     b) non essere titolari, essi stessi e i membri del proprio nucleo familiare, cosi come definito dall'articolo 2 della legge regionale 7 giugno 1989, n. 29, del diritto di proprietà, di usufrutto, di uso e di abitazione, su alloggio adeguato in alcuno dei comuni della Sardegna.

     3. Fermi restando i requisiti oggettivi per gli alloggi da acquistare, costruire o recuperare previsti dalla legge regionale n. 32 del 1985 potranno essere ammessi ad agevolazione gli alloggi acquistati successivamente alla presentazione della domanda di contributo.

     4. L'agevolazione pubblica prevista dalla legge regionale n. 32 del 1985, consiste:

     a) nell'abbattimento di n. 9 punti di interesse per 18 semestralità degli interessi bancari per i detentori di un reddito annuo fino a 30 milioni, determinato ai sensi dell'articolo 20 della legge 5 agosto 1978, n. 457, purché il tasso a carico del mutuatario non sia interiore al quattro per cento;

     b) nell'abbattimento di n. 6 punti di interesse per 18 semestralità degli interessi bancari per i detentori di un reddito annuo superiore a 30 milioni e fino a 50 milioni, determinato ai sensi dell'articolo 20 della legge 5 agosto 1978, n. 457, purché il tasso a carico del mutuatario non sia interiore al sei per cento;

     c) nell'abbattimento di n. 9 punti di interesse per 18 semestralità degli interessi bancari per i detentori di un reddito annuo non superiore a 50 milioni, determinato ai sensi dell'articolo 20 della legge 5 agosto 1978, n. 457, purché il tasso a carico del mutuatario non sia inferiore al quattro per cento, per interventi di acquisto e ristrutturazione di abitazioni situate nelle zone classificate «A» dagli strumenti urbanistici comunali.

     5. In deroga a quanto disposto dall'articolo 3 della legge regionale n. 32 del 1985 il contributo regionale sugli interessi può essere corrisposto agli Istituti di Credito convenzionati, anziché in forma attualizzata, alle scadenze naturali del 30 giugno e 31 dicembre di ciascun anno secondo le procedure vigenti per la liquidazione dei contributi in conto interessi previsti per la concessione delle agevolazioni di cui alla legge 5 agosto 1978, n. 457.

     6. Le spese per l'attuazione del presente articolo sono valutate per il 1993 in lire 25.000.000.000, con le leggi finanziarie verranno definiti gli stanziamenti relativi agli anni 1994 e 1995 (Cap. 08112).

 

     Art. 11. (Cessione di alloggi a cooperative a proprietà indivisa).

     1. Le cooperative a proprietà indivisa che abbiano usufruito di agevolazioni regionali concesse prima dell'entrata in vigore della presente legge per la costruzione di alloggi da assegnare in uso e in godimento ai propri soci possono chiedere alla Regione l'autorizzazione a cedere in proprietà tutti o parte degli alloggi realizzati ai soci che ne abbiano ottenuto l'assegnazione in uso o in godimento.

     2. La Regione concede l'autorizzazione alle condizioni previste dall'articolo 18, commi 2, 3 e 5, della legge 17 febbraio 1992, n. 179.

     3. L'articolo 6 della legge regionale 7 giugno 1989, n. 29, e il comma 9 dell'articolo 4 della legge regionale 13 aprile 1990, n. 6, sono abrogati.

 

     Art. 12. (Alloggi ad equo canone).

     1. I finanziamenti concessi dall'Amministrazione regionale ai Comuni ed agli Istituti autonomi per le case popolari per la realizzazione di alloggi da assegnare ad equo canone ai sensi dell'articolo 21 della legge regionale 28 maggio 1985, n. 12 e successive modificazioni, si intendono riferiti, per gli interventi non ancora realizzati e per i quali non siano stati stipulati i contratti definitivi di mutuo, all'intero costo sostenuto dagli enti beneficiari degli stessi finanziamenti ed i relativi alloggi sono assegnati agli aventi diritto con le procedure dell'edilizia sovvenzionata di cui alla legge regionale 6 aprile 1989, n. 13 e successive modificazioni.

     2. Il contributo sugli interessi a favore dei Comuni e degli Istituti autonomi per le case popolari previsto dal comma 9, articolo 39, della legge regionale 28 aprile 1992, n. 6, per il finanziamento dei programmi di edilizia ad equo canone può essere concesso oltreché per i mutui a tasso fisso anche per quelli a tasso variabile.

 

     Art. 13. (Proroga dei termini).

     1. Il termine di due anni, già previsto dal comma 2 dell'articolo 23 della legge regionale 6 aprile 1989, n. 13, modificato dal comma 1 dell'articolo 6 della legge regionale n. 6 del 1990, è prorogato di altri due anni a decorrere dalla data di approvazione della presente legge.

 

     Art. 14. (Viabilità di interesse regionale e sovracomunale).

     1. Lo stanziamento complessivamente attribuito al titolo di spesa 11.3.05/I del programma di intervento 1988-1990 della legge 24 giugno 1974, n. 268, è destinato, in deroga a quanto disposto dal quinto comma dell'articolo 14 della legge regionale 30 aprile 1991, n. 13, alla sola realizzazione di opere di viabilità di interesse regionale e sovracomunale.

     2. Le opere di cui al comma precedente sono dichiarate di interesse regionale ai sensi della lettera c), del primo comma, dell'articolo 5 della legge regionale 22 aprile 1987, n. 24.

     3. E' autorizzato, nell'anno 1993, lo stanziamento di lire 4.000.000.000 al fine di incrementare le disponibilità del titolo di spesa di cui al primo comma (Cap. 08042/06); tale stanziamento è trasferito dal bilancio della Regione alla contabilità speciale di cui all'articolo 2, secondo comma, della legge 24 giugno 1974, n. 268 per essere attribuito al medesimo titolo di spesa 11.3.05/I.

 

     Art. 15. (Modifica della destinazione d'uso).

     1. Su istanza dell'ente interessato e qualora siano venute meno le originarie finalità del finanziamento concesso, l'Assessore regionale dei lavori pubblici, di concerto con quello della Pubblica istruzione, spettacolo e sport, previa deliberazione della Giunta regionale, potrà autorizzare le modifiche della destinazione d'uso delle opere di edilizia scolastica realizzate ai sensi della legge regionale 21 luglio 1976, n. 39, ai soli fini di pubblica utilità.

 

     Art. 16. (Modifica alla legge regionale 20 aprile 1993, n. 17 (Legge finanziaria) - Programma regionale di opere pubbliche). [7]

 

     Art. 17. (Trasferimento di stanziamenti).

     1. La procedura prevista dal comma 4, dell'articolo 5 della legge regionale 13 aprile 1990, n. 6, si applica anche per consentire il trasferimento degli stanziamenti dal capitolo 08091/01 al capitolo 08091.

 

     Art. 18. (Copertura finanziaria).

     1. Gli oneri derivanti dall'applicazione della presente legge sono quantificati in lire 29.320.000.000 nel 1993 ed in lire 170.000.000 negli anni successivi.

     2. Nel bilancio della Regione per l'anno 1993 e nel bilancio pluriennale per gli anni 1993-1995 sono introdotte le seguenti variazioni:

 

In diminuzione

03 - Stato di previsione della spesa dell'Assessorato della programmazione,

bilancio. credito ed assetto del territorio

Capitolo 03016 - Fondo speciale per fronteggiare spese correnti dipendenti

da nuove disposizioni legislative (art. 30, L.R. 5 maggio 1983, n. 11 e

art. 3 della legge regionale 20 aprile 1993, n. 17)

 

 

- 1993                                         lire  1.970.000.000

- 1994                                         lire    170.000.000

- 1995                                         lire    170.000.000

mediante riduzione delle seguenti voci della tabella A allegata alla legge

regionale n. 17 del 1993

voce   3  1993                                 lire    320.000.000

          1994                                 lire    170.000.000

          1995                                 lire    170.000.000

voce  14  1993                                 lire  1.650.000.000

          1994                                 ====  =============

          1995                                 ====  =============

 

 

Capitolo 03017 - Fondo speciale per fronteggiare spese in conto capitale

dipendenti da nuove disposizioni legislative (art. 30, L.R. 5 maggio 1983,

n. 11 e art. 3 della legge regionale 20 aprile 1993, n. 17)

 

 

- 1993                                         lire 27.350.000.000

mediante riduzione delle seguenti voci della tabella 8 allegata alla legge

regionale n. 17 del 1993

voce   3   1993                               lire   9.000.000.000

voce   6   1993                               lire   2.350.000.000

voce   8   1993                               lire   6.000.000.000

voce   9   1993                               lire  10.000.000.000

 

 

In aumento

02 - Stato di previsione della spesa dell'Assessorato degli affari

generali, personale e riforma della Regione

Capitolo 02102 - Medaglie risse di presenza, indennità di trasferta,

rimborsi di spese di viaggio e indennità per uso di auto proprie o di mezzi

gratuiti ai componenti e ai segretari di commissioni, comitati e altri

consessi, istituiti dagli organi dell'Amministrazione regionale (artt. 7 e

17 bis, L.R. 11 giugno 1974, n. 15, L.R. 19 maggio 1983, n. 14, L.R. 27

aprile 1984, n. 13 e L.R. 22 giugno 1987, n. 27)

 

 

- 1993                                         lire     20.000.000

- 1994                                         lire     20.000.000

- 1995                                         lire     20.000.000

 

 

08 - Stato di previsione della spesa dell'Assessorato dei lavori pubblici

Capitolo 08112 - Fondo regionale per l' edilizia abitativa (L.R. 30

dicembre 1985, n. 32, art. 24, L.R. 24 febbraio 1987, n. 6, art. 27, L.R. 4

giugno 1988, n. 11, art. 117, 1 comma, L.R. 30 maggio 1989, n. 18, art. 4,

2 comma, L.R. 22 gennaio 1990, n. 1, art. 22, L.R. 30 aprile 1991, n. 13,

art. 6, 4 comma, L.R. 24 dicembre 1991, n. 39 e art. 39, 1 e 11 comma, L.R.

28 aprile 1992, n. 6 e art. 14, 1 comma, L.R. 20 aprile 1993. n. 17 e art.

10 della presente legge) 1993, lire 25.000.000.000

Capitolo 08238/01 (Denominazione variata) - Spese per la tenuta, gestione,

pubblicazione e della diffusione periodica di bollettini in materia di

appalti pubblici e di concessioni (art, 8, legge 17 febbraio 1987, n. 80);

nonché per l'attività dell'Osservatorio regionale degli appalti (art. 5

della presente legge)

 

 

- 1993                                         lire    300.000.000

- 1994                                         lire    150.000.000

- 1995                                         lire    150.000.000

 

 

Capitolo 08042/06 (Nuova istituzione) 2.1.2.1.0.3.09.17 (03.02) Cat. progr.

04 - Versamento alla contabilità speciale di cui all'articolo 2, secondo

comma, della legge 24 giugno 1974, n. 268, dello stanziamento aggiuntivo

della Regione per interventi di viabilità (art. 14 della presente legge)

 

 

- 1993                                         lire  4.000.000.000

- 1994                                         lire  =============

- 1995                                         lire  =============

 

 

     3. Le spese per l'attuazione della presente legge gravano sui capitoli 02102, 08112, 08238/01 e 08242/ 06 del bilancio della Regione per l'anno 1993 e su quelli corrispondenti dei bilanci per gli anni successivi.

 

 


[1] Abrogata dall'art. 72 della L.R. 7 agosto 2007, n. 5.

[2] Modifica l'art. 13, comma 2, della L.R. 27 aprile 1984, n. 13.

[3] Modifica l'art. 13, comma 4, della L.R. 27 aprile 1984, n. 13.

[4] Sostituisce l'art. 16 della L.R. 27 aprile 1984, n. 13.

[5] Sostituisce l'art. 2, comma 3, alla L.R. 4 ottobre 1955, n. 16.

[6] Aggiunge 2 commi all'art. 2 della L.R. 4 ottobre 1955, n. 16.

[7] Sostituisce l'art. 13, comma 4, della L.R. 20 aprile 1993, n. 17.