§ 2.8.18 - L.R. 18 maggio 1957, n. 23.
Costituzione presso il Credito Industriale Sardo «C.I.S.» di un fondo per il credito di esercizio alle industrie sarde.


Settore:Codici regionali
Regione:Sardegna
Materia:2. sviluppo economico
Capitolo:2.8 industria e artigianato
Data:18/05/1957
Numero:23


Sommario
Art. 1.      Al fine di consentire prestiti a favore delle piccole e medie industrie operanti nel territorio della Regione è costituito presso il C.I.S. un fondo speciale di rotazione ai sensi dell'art. 4, [...]
Art. 2.      Per il finanziamento del fondo di rotazione costituito con la presente legge, l'Amministrazione regionale è autorizzata a contrarre uno o più mutui fino alla somma di lire 2 miliardi ad un tasso [...]
Art. 3.      Per l'amministrazione del fondo di rotazione è costituita presso il C.I.S. ai sensi dell'art. 4, comma 2°, dello Statuto del C.I.S., una speciale gestione autonoma che è amministrata [...]
Art. 4.      I prestiti di cui all'art. 1 devono avere durata non inferiore ad un anno e possono essere concessi per la formazione di scorte di materie prime e di prodotti finiti, che si rendono necessari in [...]
Art. 5.      I prestiti possono essere concessi sotto forma di mutui, aperture di credito, sovvenzioni e sconti cambiari
Art. 6. 
Art. 7.      L'Amministrazione regionale, e per essa l'Assessore alle finanze, è autorizzata a stipulare col C.I.S. apposita convenzione per la gestione del fondo di cui alla presente legge.
Art. 8.      Le domande di prestito devono essere presentate al C.I.S. nelle forme che sono determinate nella convenzione di cui all'articolo precedente.
Art. 9. 
Art. 10.      Spetta al C.I.S. il controllo tecnico, amministrativo e contabile sull'impiego e sulla destinazione delle somme prestate ai fini della presente legge.
Art. 11.      Al fondo sono accreditati gli interessi ed addebitate le eventuali perdite e spese di ricupero accertate sulle singole operazioni, nonché il costo del servizio prestato dall'Istituto, quale [...]
Art. 12.      Le annualità di cui all'art. 2 sono iscritte in apposito capitolo nei bilanci della Regione (movimento capitali) a carico dell'Assessorato all'industria e commercio a partire dall'esercizio 1958.
Art. 13.      La presente legge entra in vigore nel giorno della sua pubblicazione.


§ 2.8.18 - L.R. 18 maggio 1957, n. 23.

Costituzione presso il Credito Industriale Sardo «C.I.S.» di un fondo per il credito di esercizio alle industrie sarde.

 

Art. 1.

     Al fine di consentire prestiti a favore delle piccole e medie industrie operanti nel territorio della Regione è costituito presso il C.I.S. un fondo speciale di rotazione ai sensi dell'art. 4, 2° e 3° comma, dello Statuto del C.I.S. approvato con decreto del Ministro del tesoro in data 31 gennaio 1955.

 

     Art. 2.

     Per il finanziamento del fondo di rotazione costituito con la presente legge, l'Amministrazione regionale è autorizzata a contrarre uno o più mutui fino alla somma di lire 2 miliardi ad un tasso non superiore al 7,50, da estinguersi in non meno di dieci annualità con quote eguali e costanti comprensive degli interessi.

     Secondo le esigenze dello sviluppo industriale della Regione il suddetto fondo di rotazione può essere eventualmente aumentato con ulteriori stanziamenti di bilancio.

 

     Art. 3.

     Per l'amministrazione del fondo di rotazione è costituita presso il C.I.S. ai sensi dell'art. 4, comma 2°, dello Statuto del C.I.S., una speciale gestione autonoma che è amministrata dall'Istituto a norma della presente legge e delle altre leggi e regolamenti in materia.

 

     Art. 4.

     I prestiti di cui all'art. 1 devono avere durata non inferiore ad un anno e possono essere concessi per la formazione di scorte di materie prime e di prodotti finiti, che si rendono necessari in relazione alle caratteristiche del ciclo di lavorazione ed alla natura della produzione, a favore delle industrie che abbiano i loro impianti, la sede legale e fiscale nel territorio della Regione.

     A parità di condizioni viene data la precedenza alle nuove iniziative industriali, a quelle che hanno per oggetto la lavorazione e la trasformazione di materie prime e prodotti locali.

 

     Art. 5.

     I prestiti possono essere concessi sotto forma di mutui, aperture di credito, sovvenzioni e sconti cambiari [1].

     Qualora le operazioni di credito contemplate dalla presente legge siano assistite da garanzia sulle scorte e sui prodotti finiti e si debba procedere alla vendita dei detti prodotti, la garanzia è trasferita sui documenti di credito relativi alle vendite stesse [1]a.

 

     Art. 6. [2]

     L'ammontare dei prestiti di cui alla presente legge non può superare per ciascuna delle imprese sovvenzionate la complessiva somma di lire 500.000.000. Gli interessi, i diritti di concessione e le spese accessorie devono complessivamente gravare sul beneficiario dei prestiti in misura almeno pari a quella del tasso creditore percepito dalla regione sulle giacenze di tesoreria.

 

     Art. 7.

     L'Amministrazione regionale, e per essa l'Assessore alle finanze, è autorizzata a stipulare col C.I.S. apposita convenzione per la gestione del fondo di cui alla presente legge.

 

     Art. 8.

     Le domande di prestito devono essere presentate al C.I.S. nelle forme che sono determinate nella convenzione di cui all'articolo precedente.

 

     Art. 9. [3]

     Sulle domande di prestito decide un comitato composto da:

     a) il Presidente o il Vice Presidente del C.I.S.;

     b) il Direttore del C.I.S. o altro funzionario da lui delegato;

     c) due rappresentanti nominati dall'Assessore regionale alle finanze;

     d) due rappresentanti nominati dall'Assessore regionale all'industria e commercio;

     e) due rappresentanti nominati dall'Assessore regionale alla rinascita;

     f) tre piccoli o medi imprenditori industriali nominati dall'Assessore regionale all'industria e commercio entro una rosa di nomi proposti dalle Camere di commercio, industria e agricoltura della Regione;

     g) quattro lavoratori del settore della piccola e media industria, nominati dall'Assessore regionale all'industria e commercio entro una rosa di nomi proposti dalle organizzazioni sindacali confederali, in ordine di importanza.

 

     Art. 10.

     Spetta al C.I.S. il controllo tecnico, amministrativo e contabile sull'impiego e sulla destinazione delle somme prestate ai fini della presente legge.

     In caso di accertata irregolarità o inadempienza nell'esatto impiego delle somme concesse o nell'adempienza degli obblighi derivanti dalle operazioni di finanziamento da parte del mutuatario, l'Istituto provvede direttamente nelle forme di legge al ricupero delle somme erogate, dandone immediata notizia all'Assessore regionale all'industria e commercio, che ha facoltà di concedere dilazione una sola volta.

 

     Art. 11.

     Al fondo sono accreditati gli interessi ed addebitate le eventuali perdite e spese di ricupero accertate sulle singole operazioni, nonché il costo del servizio prestato dall'Istituto, quale risulta dalla convenzione di cui all'art. 8.

     Tutte le somme che affluiscono al fondo di rotazione per il rimborso dei prestiti, o per qualsiasi altro titolo, sono destinate alla concessione di altri prestiti dello stesso genere.

 

     Art. 12.

     Le annualità di cui all'art. 2 sono iscritte in apposito capitolo nei bilanci della Regione (movimento capitali) a carico dell'Assessorato all'industria e commercio a partire dall'esercizio 1958.

 

     Art. 13.

     La presente legge entra in vigore nel giorno della sua pubblicazione.

 

 


[1] Comma così sostituito dall'art. 9 della L.R. 20 giugno 1989, n. 44.

[1]1a Comma aggiunto dalla L.R. 29 aprile 1960, n. 7.

[2] Articolo già sostituito per effetto della L.R. 10 maggio 1983, n. 12 e così nuovamente sostituito per effetto dell'art. 27 della L.R. 28 maggio 1985, n. 13.

[3] Articolo così modificato dalla L.R. 29 aprile 1960, n. 7.