Settore: | Codici regionali |
Regione: | Sardegna |
Materia: | 3. servizi sociali |
Capitolo: | 3.4 cultura e informazione |
Data: | 01/02/1964 |
Numero: | 6 |
Sommario |
Art. 1. La L.R. 25 marzo 1953, n. 7, è abrogata. |
Art. 2. Per favorire il funzionamento e lo sviluppo del Conservatorio musicale «Luigi Canepa» di Sassari e agevolarne la statizzazione convenzionata, l'Amministrazione regionale è autorizzata a [...] |
Art. 3. Il contributo di cui all'art. 2 verrà versato al Consorzio per la gestione del Conservatorio musicale «Luigi Canepa» di Sassari o, in caso di scioglimento del Consorzio, direttamente [...] |
Art. 4. Il Consiglio di Amministrazione del Consorzio per la gestione del predetto Conservatorio musicale è tenuto a presentare annualmente all'Amministrazione regionale il bilancio preventivo e il [...] |
Art. 5. Per ogni anno scolastico il Consorzio riserva all'Amministrazione regionale, gratuitamente, un massimo di dieci posti da destinare ad alunni bisognosi e meritevoli. |
Art. 6. Fanno parte dell'assemblea degli enti consorziati tre rappresentanti della Regione, che verranno nominati, su proposta dell'Assessore regionale al lavoro e pubblica istruzione, con decreto del [...] |
Art. 7. Nello stato di previsione della spesa del bilancio della Regione per l'anno 1964 sarà istituito un capitolo con la seguente denominazione: |
Art. 8. Nello stato di previsione della spesa del bilancio della Regione per l'anno 1964 sarà istituito un capitolo con la denominazione: «Contributo straordinario a favore del civico liceo musicale " [...] |
§ 3.4.10 - L.R. 1 febbraio 1964, n. 6.
Abrogazione della L.R. 25 marzo 1953, n. 7, e concessione di un contributo per il funzionamento e lo sviluppo del civico liceo musicale «Luigi Canepa»- di Sassari. [*]
La
Per favorire il funzionamento e lo sviluppo del Conservatorio musicale «Luigi Canepa» di Sassari e agevolarne la statizzazione convenzionata, l'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere al predetto Istituto un contributo annuo di lire 40.000.000.
Tale contributo non verrà più corrisposto dall'anno in cui l'onere della gestione dell'Istituto medesimo verrà assunto totalmente dallo Stato.
Il contributo di cui all'art. 2 verrà versato al Consorzio per la gestione del Conservatorio musicale «Luigi Canepa» di Sassari o, in caso di scioglimento del Consorzio, direttamente all'Amministrazione che rappresenterà l'Istituto musicale medesimo.
Il Consiglio di Amministrazione del Consorzio per la gestione del predetto Conservatorio musicale è tenuto a presentare annualmente all'Amministrazione regionale il bilancio preventivo e il conto consuntivo dell'esercizio precedente.
Per ogni anno scolastico il Consorzio riserva all'Amministrazione regionale, gratuitamente, un massimo di dieci posti da destinare ad alunni bisognosi e meritevoli.
L'assegnazione dei posti di cui al precedente comma verrà effettuata con decreto dell'Assessore regionale al lavoro e pubblica istruzione, secondo le modalità che saranno stabilite in apposito regolamento da emanare entro sei mesi dall'entrata in vigore della presente legge.
Fanno parte dell'assemblea degli enti consorziati tre rappresentanti della Regione, che verranno nominati, su proposta dell'Assessore regionale al lavoro e pubblica istruzione, con decreto del Presidente della Giunta regionale.
Uno dei rappresentanti della Regione e membro del Comitato direttivo del Consorzio per la gestione del civico liceo musicale « Luigi Canepa » di Sassari.
Nello stato di previsione della spesa del bilancio della Regione per l'anno 1964 sarà istituito un capitolo con la seguente denominazione:
«Contributo annuo al Consorzio per la gestione del civico liceo musicale "Luigi Canepa" di Sassari».
Il contributo di cui all'art. 2 della presente legge farà capo al suddetto capitolo ed a quelli corrispondenti dei bilanci successivi.
Nello stato di previsione della spesa del bilancio della Regione per l'anno 1964 sarà istituito un capitolo con la denominazione: «Contributo straordinario a favore del civico liceo musicale " Luigi Canepa " di Sassari, per la copertura dei maggiori oneri sostenuti negli anni 1962 e 1963 a seguito del pareggiamento dell'istituto».
Il contributo straordinario di cui al secondo comma dell'art. 3 farà capo al suddetto capitolo.
[*] Modificata dalla