§ 5.2.142 - L.R. 5 settembre 2000, n. 17.
Modifiche ed integrazioni alla legge finanziaria, al bilancio per gli anni 2000/2002 e disposizioni varie.


Settore:Codici regionali
Regione:Sardegna
Materia:5. finanza e contabilità
Capitolo:5.2 norme finanziarie e di bilancio
Data:05/09/2000
Numero:17


Sommario
Art. 1.  Fondo nuovi oneri legislativi.
Art. 2.  Riutilizzo disponibilità contabilità speciali.
Art. 3.  Finanziamenti per la contrattazione programmata.
Art. 4.  Provvedimenti per la catalogazione dei beni librari e documentari.
Art. 5.  Pubblicità istituzionale.
Art. 6.  Modifiche alla L.R. n. 26 del 1997. Promozione e valorizzazione della cultura e della lingua sarda.
Art. 7.  Interventi nel settore dei beni culturali e ambientali. Contributi agli enti locali per i servizi di gestione dei beni culturali. Completamento annualità 1999.
Art. 8.  Informatizzazione e alfabetizzazione informatica.
Art. 9.  Ricerca scientifica.
Art. 10.  Campionati studenteschi di calcio.
Art. 11.  P.I.A.
Art. 12.  Interventi in materia di lavori pubblici.
Art. 13.  Aziende agri-turistico-venatorie.
Art. 14.  Emergenza idrica.
Art. 15.  Approvvigionamento idrico - Consorzio Cixerri.
Art. 16.  Concessioni idriche.
Art. 17.  Valutazione di impatto ambientale. Modifiche all'articolo 31 della L.R. n. 1 del 1999.
Art. 18.  Contributi ad organismi operanti nel settore della sicurezza sociale.
Art. 19.  Ripiano del disavanzo dell'ente morale "San Giovanni Battista" di Ploaghe.
Art. 20.  Contributo all'associazione "Cooperazione e confronto" di Serdiana.
Art. 21.  Eradicazione della peste suina africana.
Art. 22.  Ospedale di Dosa - Pronto soccorso.
Art. 23.  Progetti speciali per l'occupazione ex art. 18 della L.R. n. 37 del 1998.
Art. 24.  Modifiche alla L.R. n. 37 del 1998.
Art. 25.  Lavori socialmente utili. Piani di stabilizzazione occupazionale.
Art. 26.  Modifiche alla legge regionale n. 7 del 1997 sui lavori socialmente utili.
Art. 27.  Consorzi fidi in artigianato. Modifica della legge regionale n. 51 del 1993.
Art. 28.  Servizio Agrometeorologico Regionale.
Art. 29.  Imprenditoria giovanile in agricoltura.
Art. 30.  Interventi a favore degli allevatori.
Art. 31.  Depurazione reflui industrie olearie e casearie.
Art. 32.  Promozione del porto canale.
Art. 33.  Imprenditoria femminile.
Art. 34.  Modifiche ed integrazioni alla legge regionale 10 dicembre 1976, n. 66.
Art. 35.  Contributi alle Macro Organizzazioni Commerciali.
Art. 36.  Coordinatori P.I.A.
Art. 37.  Direzioni del Centro regionale di programmazione e della Agenzia regionale del lavoro.
Art. 38.  Modifiche della legge regionale n. 25 del 1993. Incentivazioni della gestione associata di servizi e funzioni comunali.
Art. 39.  Modifica alla legge regionale n. 37 del 1995.
Art. 40.  Modifica alla legge regionale n. 7 del 2000 concernente i canoni di locazione degli alloggi di edilizia residenziale pubblica.
Art. 41.  Contributo straordinario per la liquidazione dei Consorzio fra IACP.
Art. 42.  International Formula 18 Trophy 1998.
Art. 43.  Aziende trasporto.
Art. 44.  Modifica della legge regionale n. 2 del 1994.
Art. 45.  Maggiori autorizzazioni e riduzioni di spesa.
Art. 46.  Recupero somme da fondi di rotazione.
Art. 47.  Variazioni al bilancio regionale.
Art. 48.  Copertura finanziaria.


§ 5.2.142 - L.R. 5 settembre 2000, n. 17.

Modifiche ed integrazioni alla legge finanziaria, al bilancio per gli anni 2000/2002 e disposizioni varie.

(B.U. 9 settembre 2000, n. 28).

 

Art. 1. Fondo nuovi oneri legislativi.

     1. Nella tabella A, allegata alla Legge regionale 20 aprile 2000, n. 4, sono istituite le seguenti riserve con lo stanziamento accanto alle stesse indicato (cap. 03016):

     7) Provvedimenti urgenti in materia di opere idriche pubbliche

     2000 lire 3.000.000.000

     8) Norme di sostegno alla famiglia, alle casalinghe, ai lavoratori

     2000 lire 1.000.000.000

     2001 lire 2.000.000.000

     2002 lire 2.000.000.000

     9) Norme a sostegno dell'imprenditoria femminile

     2001 lire 1.000.000.000

     2002 lire 1.000.000.000

     10) Disposizioni urgenti in materia di pianificazione paesistica

     2000 lire 1.100.000.000

     2001 lire 1.100.000.000

     2002 lire 1.300.000.000

     11) Interventi vari

     2001 lire 12.860.000.000

     2002 lire 9.650.000.000

     2. Nella tabella B allegata alla legge regionale n. 4 del 2000 la riserva di cui alla voce 3 è rideterminata in lire 41.300.000.000 e la riserva di cui alla voce 7 è soppressa (cap. 03017).

 

     Art. 2. Riutilizzo disponibilità contabilità speciali.

     1. Una quota pari a lire 85.700.000.000 dello stanziamento di cui al titolo di spesa 12.5.02 e lo stanziamento di lire 2.000.000.000 di cui al titolo di spesa 12.05.01 del programma d'intervento per gli anni 1998/1999 di cui alla Legge 23 giugno 1994, n. 402 sono destinati al titolo di spesa 12.4.0 per il finanziamento degli interventi a favore del lavoro.

     2. [1].

     3. Lo stanziamento di lire 5.000.000.000 del titolo di spesa 12.3.02 b) del programma di interventi 1998/1999 di cui alla Legge n. 402 del 1994, finalizzato alla trasformazione e commercializzazione dei prodotti della pesca è destinato ad integrare lo stanziamento di lire 30.000.000.000, previsto dal titolo di spesa 12.3.01 dello stesso programma d'interventi, per i Consorzi di garanzia fidi.

     4. E' autorizzata, nell'anno 2000, la spesa di lire 3.000.000.000 per il finanziamento dei Consorzi di garanzia fidi operanti nel settore industriale (cap. 09041/01); a tal fine detto stanziamento è iscritto sul capitolo 09041/01 per essere trasferito alla contabilità speciale di cui al comma 3 per essere attribuito allo stesso titolo di spesa 12.3.01.

     5. L'Assessore della programmazione, bilancio, credito e assetto del territorio, con proprio decreto, provvede alle variazioni di cui ai commi 1 e 3 nell'ambito della relativa contabilità speciale.

     6. [1]a.

 

     Art. 3. Finanziamenti per la contrattazione programmata.

     1. L'Amministrazione regionale è autorizzata a concorrere al finanziamento totale o parziale degli interventi cofinanziati dallo Stato e/o dall'Unione Europea tramite gli strumenti della programmazione negoziata.

     2. Il programma degli interventi è approvato dalla Giunta regionale, su proposta dell'Assessore della programmazione, bilancio, credito e assetto del territorio, ai sensi dell'articolo 4, lett. i) della legge regionale 7 gennaio 1977, n. 1.

     3. Gli oneri derivanti dall'applicazione del presente articolo sono valutati, per l'anno 2000, in lire 30.000.000.000 (cap. 03059/02).

 

     Art. 4. Provvedimenti per la catalogazione dei beni librari e documentari.

     1. L'Amministrazione regionale concorre alla realizzazione del Servizio Bibliotecario Nazionale (SBN), promuovendo attività di catalogazione di beni librari e documentari, da affidare in convenzione a cooperative o società. Per i suddetti fini è autorizzata prioritariamente la prosecuzione delle attività in essere ai sensi dell'articolo 92 della legge 4 giugno 1988, n. 11, Azione 7.

     2. Le spese per l'applicazione del presente articolo sono quantificate in lire 3.000.000.000 per ciascuno degli anni 2000, 2001 e 2002 (cap. 11097/01).

 

     Art. 5. Pubblicità istituzionale.

     1. L'Assessorato della pubblica istruzione, beni culturali, informazione, spettacolo e sport è autorizzato ad attuare iniziative di comunicazione istituzionale a carattere pubblicitario, compresa la partecipazione a mostre espositive in Italia e all'estero, con le modalità previste dal capo IV della legge regionale 3 luglio 1998, n. 22.

     2. A tal fine è integrata la tabella H di cui all'articolo 83 della legge regionale 7 aprile 1995, n. 6, relativa ad attività di promozione e tutela con l'inserimento della voce "Pubblica Istruzione".

     3. Le relative spese gravano sulle disponibilità sussistenti in conto del capitolo 01090.

 

     Art. 6. Modifiche alla L.R. n. 26 del 1997. Promozione e valorizzazione della cultura e della lingua sarda.

     1. [2].

     2. La disposizione prevista dal comma 1 entra in vigore a decorrere dall'anno finanziario 2001 (cap. 11061/05)

 

     Art. 7. Interventi nel settore dei beni culturali e ambientali. Contributi agli enti locali per i servizi di gestione dei beni culturali. Completamento annualità 1999. [3]

 

     Art. 8. Informatizzazione e alfabetizzazione informatica.

     1. Nell'articolo 34 della legge regionale 20 aprile 2000, n. 4, sono introdotte le seguenti modifiche ed integrazioni:

     a) [4];

     b) [5];

     c) [6].

     2. All'attribuzione delle risorse destinate all'alfabetizzazione informatica di cui all'articolo 34 della legge regionale n. 4 del 2000, si provvede ai sensi dell'articolo 4, lett. i) della legge regionale 7 gennaio 1977, n. 1 e successive modificazioni e integrazioni.

 

     Art. 9. Ricerca scientifica.

     1. E' autorizzato, nell'anno 2000, lo stanziamento di lire 8.440.000.000 da destinare alle finalità previste dal titolo di spesa 11.3.10/I del Programma d'intervento per gli anni 1988-1989-1990, approvato dal CIPE il 12 marzo 1991, di cui alla Legge 24 giugno 1974, n. 268 (cap. 03034/01).

 

     Art. 10. Campionati studenteschi di calcio.

     1. L'Amministrazione regionale è autorizzata ad erogare, nell'anno 2000, al Comitato organizzatore dei campionati studenteschi di calcio un contributo straordinario di lire 350.000.000 per l'organizzazione in Sardegna della stessa iniziativa e delle relative manifestazioni collaterali (cap. 11135/01).

 

     Art. 11. P.I.A.

     1. E' autorizzata l'ulteriore spesa di lire 192.250.000.000, nell'anno 2002, per la realizzazione degli interventi relativi a programmi integrati d'area di cui alla legge regionale 26 febbraio 1996, n. 14 (cap. 03056).

 

     Art. 12. Interventi in materia di lavori pubblici.

     1. Per la realizzazione di opere pubbliche di interesse regionale di cui all'articolo 7 della legge regionale 7 aprile 1995, n. 6 e successive modificazioni e integrazioni è, autorizzata l'ulteriore spesa di lire 13.360.000.000 nell'anno 2000 e di lire 4.140.000.000 nell'anno 2001 (cap. 08029/05).

     2. Per la realizzazione di opere acquedottistiche e fognarie di cui all'articolo 9 della legge regionale 15 febbraio 1996, n. 9 e successive modificazioni e integrazioni è autorizzata l'ulteriore spesa di lire 6.000.000.000 nell'anno 2000 e di lire 6.950.000.000 nell'anno 2001 (cap. 08035/03).

     3. Per l'adeguamento degli edifici alle prescrizioni tecniche di cui al decreto del Ministro dei lavori pubblici 14 giugno 1989, n. 239 è autorizzata, nell'anno 2000, l'ulteriore spesa di lire 2.340.000.000 (cap. 08059/03).

     4. Il limite d'impegno autorizzato dall'articolo 15 della legge regionale 31 maggio 1984, n. 26, e successive modificazioni ed integrazioni, è rideterminato nell'anno 2000 in lire 5.800.000.000 (cap. 08109).

     5. E' autorizzata nell'anno 2000 l'ulteriore spesa di lire 2.200.000.000 per la realizzazione di opere finalizzate al superamento di barriere architettoniche negli edifici privati di cui all'articolo 18, comma 3, della legge regionale 30 agosto 1991, n. 32 e successive modifiche ed integrazioni (cap. 08115/04).

     6. Ad incremento dei fondi FERST della misura 1.1. infrastrutture viarie e portuali - Azione 1.1.2 - Porto di Portotorres, è autorizzato, per la realizzazione della stazione marittima passeggeri, l'ulteriore stanziamento di lire 1.000.000.000 nell'anno 2000 (cap. 08183).

 

     Art. 13. Aziende agri-turistico-venatorie. [7]

 

     Art. 14. Emergenza idrica.

     1. Per la realizzazione di interventi di immediata operatività volti a fronteggiare situazioni di grave carenza idrica è autorizzato, nell'anno 2000, lo stanziamento di lire 15.000.000.000 da riversare alla contabilità speciale di cui all'articolo 6, comma 3, dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri del 28 giugno 1995 (cap. 01100).

 

     Art. 15. Approvvigionamento idrico - Consorzio Cixerri.

     1. E' autorizzata, nell'anno 2000, la concessione di un contributo straordinario di lire 1.300.000.000 al Consorzio di Bonifica dei Cixerri per assicurare l'approvvigionamento idrico urgente delle zone irrigue gestite dallo stesso Consorzio (cap. 06252).

     2. L'autorizzazione di spesa, di cui all'articolo 19 della legge regionale 18 gennaio 1999, n. 1, rideterminata dall'articolo 10, comma 7, della legge regionale 20 aprile 2000, n. 4, è ulteriormente rideterminata per l'anno 2000 in lire 18.700.000.000. (cap. 06081).

 

     Art. 16. Concessioni idriche.

     1. Le concessioni di derivazione idrica in essere, comprese quelle di grande derivazione idroelettrica, che alla data di entrata in vigore della presente legge risultano operanti da più di trent'anni, comunque sia stata definita o ridefinita la scadenza originaria, possono essere esercitate fino alla data di un anno successivo all'entrata in vigore della presente legge e rideterminate sola in seguito alla verifica, da parte dell'autorità concedente, del bilancio e della priorità degli utilizzi idrici.

 

     Art. 17. Valutazione di impatto ambientale. Modifiche all'articolo 31 della L.R. n. 1 del 1999. [8]

 

     Art. 18. Contributi ad organismi operanti nel settore della sicurezza sociale.

     1. [9].

     2. La disposizione di cui al comma 1 trova applicazione anche per le somme stanziate anteriormente all'esercizio finanziario 2000.

 

     Art. 19. Ripiano del disavanzo dell'ente morale "San Giovanni Battista" di Ploaghe.

     1. L'Amministrazione regionale è autorizzata ad erogare, nell'anno 2000, un contributo straordinario di lire 500.000.000 all'ente morale "San Giovanni Battista" di Ploaghe per il ripiano dei disavanzi di esercizio (cap. 12001/18).

 

     Art. 20. Contributo all'associazione "Cooperazione e confronto" di Serdiana.

     1. E' autorizzata la concessione di un contributo complessivo di lire 650.000.000, in ragione di lire 150.000.000 per l'anno 2000 e di lire 250.000.000 per ciascuno degli anni 2001 e 2002 a favore dell'associazione "Cooperazione e confronto" di Serdiana per l'avvio delle attività d'istituto (cap. 12001/19)

 

     Art. 21. Eradicazione della peste suina africana.

     1. Ad integrazione dei fondi comunitari e statali disposti a favore dell'Istituto Zooprofilattico Sperimentale della Sardegna per l'eradicazione della peste suina africana è autorizzata, per l'anno 2000, quale quota di cofinanziamento regionale, la spesa di lire 300.000.000 da erogare a favore dello stesso istituto per le medesime finalità (cap. 12160/02).

 

     Art. 22. Ospedale di Dosa - Pronto soccorso.

     1. Il contributo di cui all'articolo 70 della legge regionale 28 aprile 1992, n. 6, è attribuito all'Azienda USL n. 3 di Nuoro, per essere destinato al potenziamento del pronto soccorso dell'Ospedale di Bosa, in ragione di lire 500.000.000 per le necessarie opere di edilizia e di lire 500.000.000 per le relative attrezzature.

 

     Art. 23. Progetti speciali per l'occupazione ex art. 18 della L.R. n. 37 del 1998.

     1. In deroga a quanto disposto per l'arino 2000 dall'articolo 18 della legge regionale 24 dicembre 1998, n. 37 del 1998, la misura dell'aiuto regionale per le finalità previste dal comma 1 del predetto articolo è determinata nel 100 per cento; la relativa spesa è incrementata, per l'anno 2000, di lire 1.000.000.000 (cap. 01080).

     2. I finanziamenti di cui all'articolo 18, comma 4 e seguenti, della legge regionale n. 37 del 1998, sono erogati, a favore di ciascun soggetto esecutore per il triennio incentivato, nella misura massima complessiva di lire 3.000.000.000.

     3. Le istanze di finanziamento istruite con esito favorevole dall'Ufficio speciale per l'occupazione sono inoltrate al Comitato del lavoro per il parere di competenza, ai fini dell'approvazione da parte della Giunta regionale.

     4. Qualora le istanze accolte non esauriscano le disponibilità assegnate a ciascun programma d'intervento di cui al comma 2, i soggetti esecutori non ammessi a finanziamento, purché in possesso del requisito relativo alla regolare realizzazione del progetto già assegnato ai sensi delle leggi regionali 4 giugno 1988, n. 11 e 30 giugno 1993, n. 27, possono rimodulare le rispettive proposte progettuali in conformità alle osservazioni formulate in sede istruttoria.

     5. Le predette proposte progettuali sono approvate dalla Giunta regionale, previo parere del Comitato del lavoro, entro i limiti delle disponibilità finanziarie assegnate al programma, sulla base della graduatoria di merito formata dall'Ufficio speciale per l'occupazione al termine di apposito supplemento istruttorio.

     6. Le disposizioni di cui al presente articolo si applicano anche al programma di cui all'avviso pubblicato nel BURAS n. 25 del 19 agosto 1999.

 

     Art. 24. Modifiche alla L.R. n. 37 del 1998.

     1. [1]0.

     2. Per le finalità di cui al comma 1 è autorizzato l'utilizzo delle somme sussistenti nel conto dei residui e lo stanziamento disponibile nel cap. 10139 del bilancio della Regione per l'anno 2000 e successivi.

 

     Art. 25. Lavori socialmente utili. Piani di stabilizzazione occupazionale.

     1. Ai fini del reinserimento occupazionale dei lavoratori socialmente utili, così come definiti dall'articolo 2, comma 1, del decreto legislativo 28 febbraio 2000, n. 81, la Giunta regionale, su proposta dell'Assessorato del lavoro, cooperazione e sicurezza sociale e sentita la Commissione competente per materia, approva il relativo Piano regionale per l'impiego e per la stabilizzazione occupazionale, avuto riguardo agli articoli 14, 15, 16 e 17 della legge regionale 24 dicembre 1998, n. 37 e alle normative nazionali vigenti in materia. Nella predisposizione ed attuazione del predetto piano la Giunta regionale potrà avvalersi dei soggetti operanti nel territorio regionale di cui all'articolo 6, comma 1, della legge regionale n. 7 del 1997.

     2. Il Piano di cui al comma 1 è predisposto, avuto particolare riguardo ai singoli "Piani di stabilizzazione occupazionale" presentati dagli enti locali, in qualità di soggetti utilizzatori di cui all'articolo 1 del citato decreto legislativo n. 81 del 2000, entro 90 giorni dalla data di pubblicazione della presente legge.

     3. I Piani di stabilizzazione occupazionale devono contenere:

     a) l'indicazione del numero complessivo dei soggetti di cui all'articolo 2 del decreto legislativo n. 81 del 2000 in carico ad ogni soggetto utilizzatore;

     b) l'indicazione delle risorse finanziarie allo scopo stanziate dal soggetto utilizzatore, comprese quelle derivanti dall'applicazione delle vigenti normative regionali e nazionali in materia e quelle ulteriormente occorrenti ai fini della completa attuazione del piano presentato;

     c) l'indicazione delle risorse finanziarie necessarie ad assicurare le proroghe, di cui all'articolo 4 del citato decreto legislativo n. 81 del 2000, nelle more dell'attuazione del piano locale presentato;

     d) l'indicazione dei lavoratori per i quali eventualmente non risulti possibile il reinserimento nell'ambito del Piano presentato, anche ai fini dell'attivazione del comma 2 dell'articolo 8, del decreto legislativo n. 81 del 2000.

     4. Il Piano regionale di stabilizzazione occupazionale dovrà contenere:

     a) la ripartizione, per enti utilizzatori, delle risorse finanziarie regionali relative all'attivazione delle vigenti disposizioni normative di reinserimento occupazionale dei lavoratori socialmente utili;

     b) la ripartizione, per enti utilizzatori, delle risorse finanziarie regionali relative all'applicazione del comma 6 di cui al presente articolo;

     c) le disposizioni necessarie all'attivazione nel territorio regionale di tutte le misure previste dal citato decreto legislativo n. 81 del 2000 per il reinserimento occupazionale;

     d) ogni altra misura di politica attiva del lavoro utile al raggiungimento dell'obiettivo.

     5. Qualora i Piani di cui al comma 3 del presente articolo e l'attivazione di tutte le risorse disponibili ai fini della loro attuazione, risultino insufficienti alla stabilizzazione occupazionale dei lavoratori socialmente utili, la Giunta regionale deve individuare nel Piano regionale di cui al comma 1 del presente articolo i necessari interventi ed accordi previsti dall'articolo 8, comma 2, del decreto legislativo n. 81 del 2000.

     6. Ai fini della più efficace applicazione nel territorio regionale delle disposizioni di cui al comma 2 dell'articolo 4 del decreto legislativo n. 81 del 2000, limitatamente ai progetti promossi dall'Amministrazione regionale, dai suoi enti strumentali e dagli enti locali, è autorizzata la spesa, secondo le procedure previste dalla normativa in materia, di lire 8.000.000.000 per l'anno 2000 a valere sul capitolo 10136/04.

 

     Art. 26. Modifiche alla legge regionale n. 7 del 1997 sui lavori socialmente utili. [1]1

 

     Art. 27. Consorzi fidi in artigianato. Modifica della legge regionale n. 51 del 1993.

     1. [1]2.

     2. Le spese relative all'attuazione del presente articolo sono determinate, per l'anno 2000, in lire 1.000.000.000 (cap. 07026/01).

     3. I contributi relativi al comma 1 sono concessi nei limiti della regola "de minimis" prevista dalla Comunicazione della Commissione Europea pubblica in G.U.C.E. C 68/9 del 6 marzo 1996.

 

     Art. 28. Servizio Agrometeorologico Regionale. [1]3

 

     Art. 29. Imprenditoria giovanile in agricoltura.

     1. E' autorizzato, nell'anno 2000, lo stanziamento di lire 11.000.000.000 quale finanziamento integrativo al titolo di spesa 11.1.03/I del Programma d'intervento per gli anni 1988-1989-1990, approvato dal CIPE il 12 marzo 1991, di cui alla Legge 24 giugno 1974, n. 268 (cap. 06215).

 

     Art. 30. Interventi a favore degli allevatori.

     1. Ai fini dell'utilizzazione dello stanziamento iscritto in conto del capitolo 06172 del bilancio per l'anno 2000, è autorizzata la spesa per l'attuazione degli interventi di cui all'articolo 33 della legge regionale 5 dicembre 1995, n. 33.

     2. Al fine di integrare i contributi concessi nell'anno 1999 a favore dell'Associazione Regionale Allevatori della Sardegna e delle Associazioni Provinciali degli Allevatori, è autorizzata nell'anno 2000, rispettivamente, l'ulteriore spesa di lire 546.000.000 (cap. 06151) e di lire 542.000.000 (cap. 06171).

 

     Art. 31. Depurazione reflui industrie olearie e casearie.

     1. E' autorizzata, nell'anno 2000 l'ulteriore spesa di lire 1.652.000.000 destinata alla SIPAS S.p.A. per il rimborso dei maggiori oneri di IVA e di spese connesse al reperimento delle materie necessarie al collaudo funzionale degli impianti di cui all'articolo 46 della legge regionale 22 gennaio 1990, n. 1 (cap. 09036/01).

 

     Art. 32. Promozione del porto canale.

     1. La realizzazione del programma di promozione previsto dall'articolo 38 della legge regionale 15 febbraio 1996, n. 9, la cui durata è stata estesa con la legge regionale 18 gennaio 1999, n. 1, è prorogata a tutto il 2002.

 

     Art. 33. Imprenditoria femminile.

     1. Nelle more di una legge organica in materia, ai fini dell'attivazione degli interventi regionali relativi alle azioni positive per l'imprenditoria femminile, previste dalla Legge 25 febbraio 1992, n. 215, in armonia con la normativa regionale, la Giunta regionale, su proposta dell'Assessore competente in materia di lavoro, approva, ai sensi dell'articolo 4, lettera i) della legge regionale n. 1 del 1977 il Programma di attuazione di competenza a termini del regolamento attuativo della medesima Legge n. 215 del 1992; a tal fine è autorizzata, nell'anno 2000, quale quota di cofinanziamento, la spesa di lire 1.250.000.000 (capp. 10207 - 10208).

 

     Art. 34. Modifiche ed integrazioni alla legge regionale 10 dicembre 1976, n. 66. [1]4

 

     Art. 35. Contributi alle Macro Organizzazioni Commerciali.

     1. L'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere alle Macro Organizzazioni Commerciali (MOC) operanti in Sardegna un contributo finalizzato a:

     a) acquisto di aziende o strutture;

     b) acquisizione di società, o quote di esse, operanti nel settore specifico;

     c) potenziamento della fase di commercializzazione delle produzioni degli associati.

     2. Gli aiuti previsti dal presente articolo sono concessi nei limiti degli aiuti di stato ammessi dall'Unione Europea, con riferimento ai singoli settori di intervento.

     3. Gli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo sono valutati in lire 4.000.000.000 nell'anno 2000 (cap. 07053/01).

     4. Il programma relativo negli interventi è approvato dalla Giunta regionale ai sensi dell'articolo 4, lett. l) della legge regionale n. 1 del 1977.

 

     Art. 36. Coordinatori P.I.A.

     1. [1]5.

     2. Ai coordinatori dei Programmi Integrati d'Area di cui all'articolo 10 della legge regionale 26 febbraio 1996, n. 14, e successive modificazioni ed integrazioni, si applica in materia di scadenza la disciplina prevista dall'articolo 1, comma 1, della legge regionale 3 maggio 1995, n. 11; tale disciplina si applica ai coordinatori dei P.I.A. entro il sessantesimo giorno successivo a quello dell'entrata in vigore della presente legge.

     3. Il compenso mensile spettante ai coordinatori di cui al presente articolo è erogato in misura pari al 50 per cento dell'indennità di coordinamento di servizio prevista per il personale dell'Amministrazione regionale, dall'accordo contrattuale di cui al decreto del Presidente della Giunta regionale 21 dicembre 1995, n. 385; il restante complessivo 50 per cento è erogato successivamente alla dichiarazione di raggiungimento dell'obiettivo finale e/o possibile da parte dell'Assessore della programmazione, bilancio, credito e assetto dei territorio.

 

     Art. 37. Direzioni del Centro regionale di programmazione e della Agenzia regionale del lavoro.

     1. [1]6.

     2. Il direttore dell'Agenzia dei lavoro di cui all'articolo 38 della legge regionale 24 ottobre 1988, n. 33 e successive modificazioni ed integrazioni, adotta l'assunzione degli impegni e l'ordinazione dei pagamenti su capitoli attribuiti alla competenza dell'Agenzia medesima.

     3. In sede di prima applicazione le disposizioni in materia di conferma o revoca dall'incarico di cui al presente articolo trovano applicazione entro il sessantesimo giorno successivo a quello dell'entrata in vigore della presente legge.

 

     Art. 38. Modifiche della legge regionale n. 25 del 1993. Incentivazioni della gestione associata di servizi e funzioni comunali. [1]7

 

     Art. 39. Modifica alla legge regionale n. 37 del 1995.

     1. Il comma 4 dell'articolo 6 della legge regionale 18 dicembre 1995, n. 37, concernente "Norme in materia di funzionamento e di assegnazione di personale ai gruppi consiliari" è soppresso.

 

     Art. 40. Modifica alla legge regionale n. 7 del 2000 concernente i canoni di locazione degli alloggi di edilizia residenziale pubblica. [1]8

 

     Art. 41. Contributo straordinario per la liquidazione dei Consorzio fra IACP.

     1. Al fine della estinzione dei debiti del Consorzio fra gli Istituti Autonomi per le Case Popolari (IACP), il cui scioglimento è disposto dall'articolo 12 della legge regionale 5 luglio 2000, n. 7, l'Amministrazione regionale è autorizzata a concorrere alla spesa relativa alla sua liquidazione attraverso l'erogazione di un contributo straordinario di lire 300.000.000 (cap. 08108).

 

     Art. 42. International Formula 18 Trophy 1998.

     1. E' autorizzata, nell'anno 2000, a valere sullo stanziamento recato dal capitolo 07001/03 l'erogazione di un contributo di lire 315.000.000 a favore del Comune di Villasimius per la manifestazione "International Formula 18 Trophy 1998" tenutasi dal 14 al 18 aprile 1998.

 

     Art. 43. Aziende trasporto.

     1. L'autorizzazione di spese di cui all'articolo 50, comma 2, della legge regionale n. 4 del 2000, deve intendersi pari a lire 14.000.000.000 e non a lire 10.000.000.000 (cap. 13026).

 

     Art. 44. Modifica della legge regionale n. 2 del 1994. [1]9

 

     Art. 45. Maggiori autorizzazioni e riduzioni di spesa.

     1. Le autorizzazioni di spesa disposte per l'anno 2000 dalle norme sottoelencate e relative agli interventi accanto a ciascuno indicati sono incrementate, per lo stesso anno delle seguenti misure:

     a) L.R. n. 25 del 1991, artt. 1, 2 e 3 e L.R. n. 4 del 2000, art. 4, comma 3 - fermo biologico (cap. 05085) lire. 5.000.000.000;

     b) L. R. n. 11 del 1998, art. 28, comma 2 e L.R. n. 4 del 2000, art. 4, comma 3 - consolidamento finanziario piccole e medie imprese (cap. 09045/08) lire 500.000.000.

     2. Le autorizzazioni di spesa disposte per l'anno 2000 dalle norme sottoelencate e relative agli interventi accanto a ciascuno indicati sono ridotte, per lo stesso anno, delle seguenti misure:

     a) L.R. n. 6 del 1992, art. 52 e L.R. n. 4 del 2000, art. 4, comma 2, finanziamenti ed integrazioni della L.R. n. 21 del 1985 - assistenza alle piccole e medie imprese (cap. 03065) lire 114.000.000;

     b) L.R. n. 40 del 1993 e L.R. n. 4 del 2000, art. 4, comma 1 - interventi creditizi per l'industria alberghiera (cap. 07021) lire 6.000.000.000.

 

     Art. 46. Recupero somme da fondi di rotazione.

     1. E' disposto nell'anno 2000 il versamento in conto entrate del bilancio regionale (cap. 36103) della somma di lire 4.618.000.000 proveniente dai sottoelencati fondi di rotazione:

     a) lire 2.618.000.000 dal fondo per la concessione di mutui a favore dei consorzi industriali (ZIR) di cui alla legge regionale 18 novembre 1968, n. 47, costituito presso il Banco di Sardegna S.p.A.;

     b) lire 2.000.000.000 dal fondo per la concessione di mutui alla industria alberghiera di cui alla legge regionale 7 aprile 1964, n. 8, costituito presso la Banca Nazionale dei Lavoro.

     2. Al recupero dei fondi di cui al comma 1 provvede l'Assessore della programmazione, bilancio, credito e assetto dei territorio.

 

     Art. 47. Variazioni al bilancio regionale.

     1. Nel bilancio della Regione per gli anni 2000/2002 sono introdotte le seguenti variazioni: (Omissis).

     2. Le somme stanziate in conto dei capitoli 05112, 07025 e 10137/01 e non utilizzate permangono nel conto dei residui sino ad esaurimento delle stesse.

     3. Nell'art. 3 della legge regionale 20 aprile 2000, n. 5 il riferimento al "capitolo 51011" deve intendersi al "capitolo 51010".

 

     Art. 48. Copertura finanziaria.

     1. Gli oneri derivanti dall'applicazione della presente legge, valutati in lire 137.145.000.000 per l'anno 2000, in lire 118.600.000.000 per l'anno 2001, in lire 211.050.000.000 per l'anno 2002 ed in lire 2.500.000.000, per gli anni successivi, fanno carico ai sottocitati capitoli dei bilancio della Regione per gli stessi anni.

     2. Nel bilancio della Regione per gli anni 2000-2002 sono apportate le seguenti variazioni: (Omissis).

 

 


[1] Comma abrogato dall'art. 1 della L.R. 24 aprile 2001, n. 6.

[1]1a Modifica il punto 2), lett. b), comma 2, art. 1 della L.R. 26 febbraio 1999, n. 6.

[2] Sostituisce l'art. 19 della L.R. 15 ottobre 1997, n. 26.

[3] Aggiunge il comma 3 bis all'art. 38 della L.R. 20 aprile 2000, n. 4.

[4] Sostituisce il comma 4, art. 34 della L.R. 20 aprile 2000, n. 4.

[5] Modifica il comma 6, art. 34 della L.R. 20 aprile 2000, n. 4.

[6] Aggiunge i commi 6 bis, 6 ter e 6 quater all'art. 34 della L.R. 20 aprile 2000, n. 4.

[7] Aggiunge il comma 3 bis all'art. 96 della L.R. 29 luglio 1998, n. 23.

[8] Sostituisce la lettera a), comma 1, art. 31 della L.R. 18 gennaio 1999, n. 1.

[9] Sostituisce la lettera d), comma 4, art. 32 della L.R. 8 marzo 1997, n. 8.

[1]10 Sostituisce l'art. 2 della L.R. 24 dicembre 1998, n. 37.

[1]11 Modifica la lettera a), comma 2, art. 1 della L.R. 20 gennaio 1997, n. 7.

[1]12 Inserisce il comma 3 bis 1 nell'art. 12 della L.R. 19 ottobre 1993, n. 51.

[1]13 Sostituisce l'art. 56 della L.R. 20 aprile 2000, n. 4.

[1]14 Modifica le lettere a) e b), art. 2 della L.R. 10 dicembre 1976, n. 66.

[1]15 Inserisce il comma 1 bis nell'art. 5 della L.R. 21 dicembre 1996, n. 37.

[1]16 Aggiunge il comma 1 bis nell'art. 46 bis della L.R. 5 maggio 1983, n. 11.

[1]17 Sostituisce il comma 1, art. 7 bis della L.R. 1 giugno 1993, n. 25.

[1]18 Sostituisce il comma 1, art. 7 della L.R. 5 luglio 2000, n. 7.

[1]19 Modifica il comma 1, art. 31 della L.R. 29 gennaio 1994, n. 2.