§ 5.2.82 - L.R. 30 marzo 1994, n. 13.
Modifiche alla legge regionale 29 gennaio 1994, n. 2 (legge finanziaria 1994) e disposizioni varie.


Settore:Codici regionali
Regione:Sardegna
Materia:5. finanza e contabilità
Capitolo:5.2 norme finanziarie e di bilancio
Data:30/03/1994
Numero:13


Sommario
Art. 1.  (Abrogazione di norme).
Art. 2.  (Rideterminazione di autorizzazione di spesa).
Art. 3.  (Partecipazione regionale al capitale del Credito Industriale Sardo).
Art. 4.  (Aziende di trasporto).
Art. 5.  (Progetti speciali finalizzati all'occupazione).
Art. 6.  (Aziende foreste demaniali).
Art. 7.  (Interventi a favore dei lavoratori dell'industria).
Art. 8.  (Assemblea del volontariato).
Art. 9.  (L.R. n. 25 del 1993 Trasferimento di risorse agli enti locali).
Art. 10.  (Contributi per gli oneri di gestione dei musei di enti locali).
Art. 11.  (Associazione Sardegna - Kazakhstan).
Art. 12.  (Produttività).
Art. 13.  (Progetti speciali - L.R. n. 27/1993).
Art. 14.  (Interventi a sostegno della ricerca sulla B-Talassemia).
Art. 15.  (Disposizioni finanziarie).


§ 5.2.82 - L.R. 30 marzo 1994, n. 13.

Modifiche alla legge regionale 29 gennaio 1994, n. 2 (legge finanziaria 1994) e disposizioni varie.

 

Art. 1. (Abrogazione di norme).

     1. Nella legge regionale 29 gennaio 1994, n. 2, sono abrogate, le seguenti norme:

     a) articolo 5, commi 2 e 3;

     b) articolo 35, comma 2;

     c) articolo 41;

     d) articolo 70, comma 5.

 

     Art. 2. (Rideterminazione di autorizzazione di spesa).

     1. Le autorizzazioni di spesa previste per gli anni 1995 e 1996 dagli articoli 6, comma 1 e 2, 7 e 13 della legge regionale 29 gennaio 1994, n. 2, sono rideterminate come segue:

     (Omissis).

 

     Art. 3. (Partecipazione regionale al capitale del Credito Industriale Sardo). [1]

 

     Art. 4. (Aziende di trasporto). [2]

 

     Art. 5. (Progetti speciali finalizzati all'occupazione). [3]

 

     Art. 6. (Aziende foreste demaniali). [4]

 

     Art. 7. (Interventi a favore dei lavoratori dell'industria).

     1. In conseguenza dell'economia di lire 334.000.000 realizzatasi al 31 dicembre 1993, a fronte dello stanziamento previsto dall'articolo 1, comma 3, della legge regionale 26 aprile 1993, n. 20, la relativa spesa è riautorizzata nell'anno 1994 (Cap. 01068/01) per la concessione dei sussidi una tantum ai lavoratori dell'industria colpiti da licenziamento o sospensione di lavoro.

 

     Art. 8. (Assemblea del volontariato).

     1. E' autorizzata nell'anno 1994, la spesa di lire 25.000.000 per l'organizzazione e lo svolgimento della prima assemblea generale del volontariato, prevista dall'articolo 19, comma 6, della legge regionale 13 settembre 1993, n. 39 (Cap. 01069).

 

     Art. 9. (L.R. n. 25 del 1993 Trasferimento di risorse agli enti locali).

     1. Nella tabella A allegata alla legge regionale 1 giugno 1993, n. 25, le dotazioni del capitolo 05065 devono intendersi confluite nel fondo di cui al capitolo 04018 anziché nel fondo di cui al capitolo 04019.

 

     Art. 10. (Contributi per gli oneri di gestione dei musei di enti locali).

     1. E' autorizzata, nell'anno 1994, la spesa di lire 500.000.000 per le finalità previste dal comma 4 dell'articolo 9 della legge regionale 23 dicembre 1953, n. 54 (Cap. 11105/02).

 

     Art. 11. (Associazione Sardegna - Kazakhstan).

     1. Per il programma di manifestazioni di carattere culturale e sportivo, effettuato in Sardegna e nella Repubblica del Kazakhstan nel corso del 1992, in attuazione del protocollo d'intesa stipulato ad Alma - Ata in data 24 maggio 1991, tra la Regione Sardegna e la predetta Repubblica (protocollo ratificato dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento Affari regionali il 18 dicembre 1991), è concesso all'Associazione Sardegna - Kazakhstan, con sede in Cagliari, un finanziamento di lire 250.000.000.

     2. L'Associazione beneficiaria dovrà, a tal fine, presentare la documentazione delle spese effettivamente sostenute.

 

     Art. 12. (Produttività).

     1. Ai fini dell'applicazione dell'articolo 19, commi 1 e 5, delle norme risultanti dalla disciplina dell'accordo contrattuale per il triennio 1988/1990, di cui decreto del Presidente della Giunta regionale 7 giugno 1990, n. 116, è autorizzata, nell'anno 1994, la spesa di lire 5.993.000.000 (Cap. 02017).

 

     Art. 13. (Progetti speciali - L.R. n. 27/1993). [5]

 

     Art. 14. (Interventi a sostegno della ricerca sulla B-Talassemia).

     1. Nella tabella E, allegata alla legge regionale n. 2 del 1994, e inserito il seguente provvedimento:

     (Omissis) [6].

 

     Art. 15. (Disposizioni finanziarie).

     1. Nei sottoelencati stati di previsione della spesa del bilancio annuale 1994 e pluriennale per gli anni 1994/1996 della Regione sono introdotte le seguenti variazioni:

     (Omissis).

     2. Nel bilancio annuale 1994 e pluriennale per gli anni 1994/l996 dell'Azienda delle foreste demaniali della Regione sono introdotte le seguenti variazioni:

     (Omissis).

 

 


[1] Aggiunge il comma 1 bis all'art. 18 della L.R. 29 gennaio 1994, n. 2.

[2] Sostituisce l'art. 30 della L.R. 29 gennaio 1994, n. 2.

[3] Aggiunge il comma 2 bis all'art. 38 della L.R. 29 gennaio 1994, n. 2.

[4] Sostituisce l'art. 59 della L.R. 29 gennaio 1994, n. 2.

[5] Modifica l'art. 17, comma 4, della L.R. 30 giugno 1993, n. 27.

[6] Integra la tabella E allegata alla L.R. 29 gennaio 1994, n. 2.