Settore: | Codici regionali |
Regione: | Sardegna |
Materia: | 5. finanza e contabilità |
Capitolo: | 5.2 norme finanziarie e di bilancio |
Data: | 23/12/1993 |
Numero: | 54 |
Sommario |
Art. 1. (Fondo edilizia abitativa). |
Art. 2. (Smaltimento rifiuti). |
Art. 3. (Integrazione interventi - Legge n. 268 del 1974). |
Art. 4. (Promozione e commercializzazione dei prodotti agricoli). |
Art. 5. (Programmi comunitari). |
Art. 6. (Contributi alle imprese artigiane). |
Art. 7. (Integrazione spesa sanitaria). |
Art. 8. (Pesca). |
Art. 9. (Disposizioni varie). |
Art. 10. (Riduzioni di autorizzazioni di spesa). |
Art. 11. (Progetti speciali per l'occupazione). |
Art. 12. (Copertura finanziaria). |
Art. 13. (Urgenza). |
§ 5.2.78 - L.R. 23 dicembre 1993, n. 54.
Finanziamenti a favore di diversi settori e disposizioni varie.
Art. 1. (Fondo edilizia abitativa).
1. E' autorizzata, nell'anno 1993, l'ulteriore spesa di lire 13.400.000.000, per la prosecuzione degli interventi previsti dalla
Art. 2. (Smaltimento rifiuti).
1. Ad integrazione di quanto previsto dall'articolo 18 della
Art. 3. (Integrazione interventi -
1. Sono autorizzati, nell'anno 1993, i seguenti stanziamenti integrativi a favore dei programmi d'intervento per gli anni 1986/1987 e 1988/1989, approvati dal CIPE, rispettivamente, il 21 gennaio 1988 e il 12 marzo 1991, di cui alla
a) lire 4.000.000.000, ad integrazione di quanto previsto dall'articolo 29, comma 1, lettera b), punto 2), della
b) lire 7.500.000.000, per i fini di cui alla
2. Gli stanziamenti di cui al comma 1 sono iscritti nel bilancio regionale, rispettivamente, in conto dei capitoli 03034/01 e 06214/03, per essere trasferiti alla contabilità speciale di cui all'articolo 2 della
Art. 4. (Promozione e commercializzazione dei prodotti agricoli).
1. E' autorizzata, nell'anno 1993, la spesa di lire 3.000.000.000, al fine di incrementare il fondo per l'attuazione del piano d'intervento nelle zone interne a prevalente economia pastorale, di cui alla
2. Tale somma e destinata ad integrare le disponibilità del titolo di spesa P/1.06 per le iniziative previste dal paragrafo 6.6. del medesimo piano.
3. Il programma per la spesa di cui al comma 1 è approvato dalla Giunta regionale a' termini dell'articolo 153 della
Art. 5. (Programmi comunitari).
1. In attuazione della decisione della Commissione delle Comunità Europee n. C[93]2556/6 del 22 settembre 1993, concernente, tra l'altro, la modifica del contributo del Fondo Europeo di Sviluppo Regionale (FESR) al programma operativo plurifondo riguardante la Regione Sardegna, sono approvate le conseguenti variazioni al bilancio della Regione per l'anno finanziario 1993 indicate nella tabella A. allegata alla presente legge.
2. Gli impegni assunti in conto dei capitoli relativi alle quote comunitarie sono attribuiti ai capitoli relativi alle quote regionali, secondo la seguente corrispondenza:
Quota CEE Quota FR |
Cap. 05014/14 05014/13 |
Cap. 08042/05 08042/04 |
Cap. 08043/08 08043/07 |
Cap. 08215/08 08215/07 |
3. Le modalità di erogazione dei finanziamenti previste dall'articolo 32, comma 5, della
4. In deroga a quanto disposto dall'articolo 62 della
5. Per effetto dell'aumento del valore dell'ECU, le dotazioni finanziarie del Programma Integrato Mediterraneo (PIM), autorizzato dall'articolo 55 della
6. Alle quote di propria competenza la Regione fa fronte con gli stanziamenti già disposti da precedenti norme di legge, come indicato nella stessa tabella B.
7. Le quote di competenza della Comunità Europea fanno carico:
- quanto a lire 41.595.000.000 ai capitoli 07028/02 e 07028/03;
- quanto a lire 18.835.000.000 agli stanziamenti, anticipati dalla Regione con proprie risorse, già disposti da precedenti norme di legge, come indicato nella stessa tabella B.
Art. 6. (Contributi alle imprese artigiane).
1. L'Amministrazione regionale è autorizzata ad erogare, per l' anno 1993, la somma di lire 60.160.000.000 per la concessione di contributi in conto capitale alle imprese artigiane (Cap. 07028).
Art. 7. (Integrazione spesa sanitaria).
1. E' autorizzato, nell'anno 1993, l'ulteriore stanziamento complessivo di lire 115.000.000.000, quale integrazione della Regione per il finanziamento della spesa di parte corrente riguardante il fondo sanitario nazionale (Cap. 12133/02).
Art. 8. (Pesca).
1. Per le finalità previste dall'articolo 58, comma 2, della
2. L'Assessore della difesa dell'ambiente propone alla Giunta regionale, ai sensi dell'articolo 6 della
Art. 9. (Disposizioni varie).
1. E' autorizzata, nell'anno 1993, la concessione di un contributo di lire 700.000 000 a favore della società a prevalente capitale pubblico, costituita ai sensi del paragrafo 2 2 del programma d'intervento per gli anni 1986-1987 di cui alla
2. Le provvidenze di cui alla
3. E' autorizzata, nell'anno 1993, la spesa di lire 500.000.000 per il finanziamento di progetti speciali di animazione culturale di cui all'articolo 5 della
4. L'Amministrazione regionale è autorizzata ad erogare per il 1993 ai Comuni sede di musei civici, aperti al pubblico, un contributo straordinario, di lire 500.000.000 per gli oneri di gestione sostenuti dagli stessi Comuni; tale stanziamento è ripartito in ragione del numero dei visitatori paganti registrati negli ultimi cinque anni (Cap. 11105/02).
5. [2].
6. [3].
7. Sono abrogati i commi 1 e 2 dell'articolo 110 e l'articolo 11 della
8. Con l'espressione indicata nel 2° comma dell'articolo 30 della
Art. 10. (Riduzioni di autorizzazioni di spesa).
1. L'autorizzazione di spesa di lire 10.000.000.000 disposta nell'anno 1993 per l'aumento del capitale sociale della Società Finanziaria Industriale Rinascita Sardegna (SFIRS), dall'articolo 37 della
2. L'autorizzazione di spesa di lire 3.000.000.000 disposta nell'anno 1993 per la realizzazione degli interventi da effettuare sulla diga del Monte Crispu sul fiume Temo dalla
3. Il limite d'impegno di lire 16.165.000.000 autorizzato dall'articolo 15 della
4. L'autorizzazione di spesa di lire 7.000.000.000 disposta, per l'anno 1993, dall'articolo 6, comma 1, della
5. Le annualità del limite d'impegno di lire 17.000.000.000, autorizzato dal comma 2 dell'articolo 37 della
6. L'autorizzazione di spesa, di lire 9.000.000.000, disposta dal comma 3 dell'articolo 37 della
7. Le annualità dei limiti d'impegno di lire 12.500.000.000 autorizzati dalle lettere a) e b) del comma 4 dell'articolo 18 della
8. Le annualità del limite d'impegno di lire 10.000.000.000 autorizzato dal comma 4 dell'articolo 16 della
Art. 11. (Progetti speciali per l'occupazione).
1. [4].
2. [5].
Art. 12. (Copertura finanziaria).
1. Gli oneri derivanti dall'applicazione della presente legge sono determinati, per l'anno 1993, in lire 229.817.000.000: agli stessi oneri si fa fronte:
- quanto a lire 79.126.000.000 mediante utilizzo delle disponibilità dei fondi per nuovi oneri legislativi di cui ai capitoli 03016 e 03017, con riduzione delle riserve di cui alle voci delle tabelle A e B, allegate alla
- quanto a lire 127.463.000.000 con le autorizzazioni di spesa soppresse o ridotte nei precedenti articoli 5 e 10:
- quanto a lire 23.228.000.000 mediante le riduzioni di stanziamenti recati da capitoli vari, indicati nel comma 2.
2. Nel bilancio della Regione per l'anno finanziario 1993 sono introdotte le seguenti variazioni:
(Omissis).
Art. 13. (Urgenza).
1. La presente legge è dichiarata urgente ai sensi e per gli effetti dell'articolo 33 dello Statuto speciale della Sardegna ed entra in vigore il giorno della sua pubblicazione.
Tabelle:
(Omissis).
[1] Come da Errata Corrige pubblicata nel B.U. 10 marzo 1994, n. 8.
[1]1a Comma già sostituito dall'art. 60 della
[2] Modifica l'art. 4, comma 1, della
[3] Modifica gli artt. 5 e 6 della
[4] Sostituisce l'art. 17, comma 5, della
[5] Sostituisce l'art. 19, comma 4, della