Settore: | Codici regionali |
Regione: | Sardegna |
Materia: | 5. finanza e contabilità |
Capitolo: | 5.2 norme finanziarie e di bilancio |
Data: | 29/01/1994 |
Numero: | 2 |
Sommario |
Art. 1. (Autorizzazione alla contrazione di mutui). |
Art. 2. (Norme sulla tesoreria regionale). |
Art. 3. (Fondi speciali). |
Art. 4. (Determinazione delle spese). |
Art. 5. (Modifiche alla L.R. n. 11 del 1983 Norme in materia di contabilità). |
Art. 6. (Edilizia abitativa e sanitaria e rinnovo tecnologico). |
Art. 7. (Interventi nel settore idrico). |
Art. 8. (Sistema di monitoraggio automatico della qualità delle acque degli invasi). |
Art. 9. (Contributi straordinari all'Ente Sardo Acquedotti e Fognature e all'Ente Autonomo del Flumendosa). |
Art. 10. (Incentivi per la gestione consortile di pubblici servizi). |
Art. 11. (Stabilimenti termali). |
Art. 12. (Porti turistici). |
Art. 13. (Mattatoi). |
Art. 14. (Viabilità). |
Art. 15. (Altri interventi in materia di lavori pubblici). |
Art. 16. (Programma regionale di opere pubbliche). |
Art. 17. (Differimento dei termini di impegnabilità per opere pubbliche - L.R. n. 24 del 1987). |
Art. 18. (Partecipazione regionale al capitale del Credito Industriale Sardo). |
Art. 19. (Centro europeo di imprese ed innovazione BIC Sardegna). |
Art. 20. (Contributi in conto occupazione alle imprese industriali). |
Art. 21. (Commesse industriali). |
Art. 22. (Contributi per l'abbattimento del tasso di interesse sulle anticipazioni bancarie per iniziative industriali). |
Art. 23. (Operazioni di consolidamento finanziario delle piccole e medie imprese industriali). |
Art. 24. (Attuazione dell'intesa di programma per la Sardegna centrale. Abrogazione della L.R. n. 10 del 1993). |
Art. 25. (Portualità industriale). |
Art. 26. (Fondo garanzia sussidiaria per finanziamenti al commercio). |
Art. 27. (Modifica della L.R. n. 40 del 1993 Interventi a favore dell'industria alberghiera). |
Art. 28. (Modifica della L.R. n. 51 del 1993. Provvidenze a favore dell'artigianato sardo). |
Art. 29. (Modifiche alle leggi regionali n. 16 del 1982 e n. 9 del 1985 - Servizi di linea). |
Art. 30. (Aziende di trasporto) |
Art. 31. (Contributo straordinario alle società di gestione degli aeroporti isolani). |
Art. 32. (Rifinanziamento degli interventi ex lege n. 268 del 1974). |
Art. 33. (Modifiche alla legge regionale n. 28 del 1984. Occupazione giovanile). |
Art. 34. (Finanziamento ai Comuni ex lege n. 28 del 1984). |
Art. 35. (Modifiche alla legge regionale n. 33 del 1988. Politiche attive del lavoro). |
Art. 36. |
Art. 37. (Attività di ricerca). |
Art. 38. (Progetti speciali finalizzati all'occupazione). |
Art. 39. (Borse di studio - L.R. n. 28 del 1984). |
Art. 40. (Integrazione del fondo sanitario nazionale). |
Art. 41. (Maggiori oneri a carico dei bilanci delle UU.SS.LL. per il 1994). |
Art. 42. (Disciplina dei prelievi e trapianti di organi e tessuti nell'uomo). |
Art. 43. (Sussidi agli infermi di mente). |
Art. 44. (Piano dei contributi per le strutture socio-assistenziali). |
Art. 45. (Modifiche ed integrazioni alla legge regionale n. 4 del 1988). |
Art. 46. (Contributo all'istituto dei ciechi di Cagliari). |
Art. 47. (Programma di formazione professionale). |
Art. 48. (Pubblica istruzione). |
Art. 49. (Interventi a favore delle Università). |
Art. 50. (Scuole materne non statali). |
Art. 51. (Interventi socio-culturali). |
Art. 52. (Fondo perequativo per lo sviluppo e la razionalizzazione dei servizi comunali). |
Art. 53. (Destinazione dei fondi regionali giacenti presso Comuni). |
Art. 54. (Rimborsi per funzioni ex ONMI). |
Art. 55. (Concorso interessi sui mutui contratti da consorzi di Comuni e da consorzi industriali). |
Art. 56. (Finanziamenti ai Comuni di Cagliari e Sassari per i convitti |
Art. 57. (Fondo di solidarietà a favore delle aziende agricole danneggiate). |
Art. 58. (Fiore sardo). |
Art. 59. (Azienda foreste demaniali). |
Art. 60. (Perizie dei lavori di sistemazione idraulico-forestali). |
Art. 61. (Interventi immediati in occasione di calamità naturali o di eccezionale avversità atmosferiche). |
Art. 62. (Modifiche all'art. 2 della L.R. n. 17 del 1993. Piano antincendi). |
Art. 63. (Interventi sugli stagni). |
Art. 64. (Proroga dei benefici per la sospensione dell'attività di pesca negli stagni). |
Art. 65. (Ufficio regionale della fauna). |
Art. 66. (Carta geologica). |
Art. 67. (Alienazione di beni patrimoniali). |
Art. 68. (Fondo accordi sindacali). |
Art. 69. (Convegni e pubblicazioni). |
Art. 70. (Studi, ricerche e collaborazioni). |
Art. 71. (Attribuzione competenze al Centro regionale di programmazione). |
Art. 72. (Abrogazione di norme). |
Art. 73. (Copertura finanziaria). |
Art. 74. (Entrata in vigore). |
§ 5.2.80 - L.R. 29 gennaio 1994, n. 2.
Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale della Regione (legge finanziaria 1994).
CAPO I
DISPOSIZIONI DI CARATTERE FINANZIARIO
Art. 1. (Autorizzazione alla contrazione di mutui).
1. L'Amministrazione regionale è autorizzata, ai sensi dell'articolo 37 della
a) lire 1.250.000.000.000, nell'anno 1994, per la copertura della quota negativa del saldo finanziario presunto alla chiusura dell'esercizio precedente, derivante dalla mancata contrazione dei mutui autorizzati dall'articolo 1, comma 1, lettere b) e c) della
b) lire 120.000.000.000 e lire 80.000.000.000, quali quote già previste, rispettivamente per il 1994 e il 1995, dall'articolo 1, comma 1, lett. c), della
c) lire 335.000.000.000 per l'anno 1994, lire 45.000.000.000 per l'anno 1995 e lire 70.000.000.000 per l'anno 1996 da utilizzare al fine di provvedere ad investimenti in opere di carattere permanente ed alla concessione di incentivi alle imprese [2].
2. Le spese, al cui finanziamento è possibile provvedere mediante l'autorizzazione alla contrazione dei mutui di cui alle lettere b) e c) del precedente comma, sono indicate, ai sensi dell'articolo 37, ultimo comma, della
3. L'ammortamento dei mutui di cui al comma 1, lettera a), non può decorrere da data anteriore al 1 luglio 1994; quello di cui alla lettera b), rispettivamente, da data anteriore al 1° gennaio 1995 e al 1 gennaio 1996; quelli di cui alla lettera c) rispettivamente, da data anteriore al 1° gennaio 1995, al 1° gennaio 1996 e al 1° gennaio 1997 [3].
4. Per la contrazione dei mutui di cui ai precedenti commi valgono le condizioni e le modalità previste nei richiamati articoli 1 delle leggi regionali 20 aprile 1993, n. 17 e 1° ottobre 1993, n. 50.
5. Gli oneri relativi alla stipulazione ed all'ammortamento dei mutui di cui al presente articolo sono determinati nei seguenti importi [4]:
1994 lire 119.348.000.000 |
1995 lire 284.572.000.000 |
1996 lire 304.958.000.000 |
dal 1997 al 2008 lire 316.263.000.000 |
2009 lire 231.118.000.000 |
2010 lire 52.780.000.000 |
2011 lire 25.174.000.000 |
6. Le singole rate di ammortamento trovano copertura finanziaria, a partire dall'anno 1997, con le successive leggi di bilancio.
7. L'autorizzazione a contrarre i mutui relativi all'anno 1994 cessa con il 31 dicembre dello stesso anno; di conseguenza, le entrate da mutui stipulati entro detto termine e non riscossi vengono iscritte tra i residui attivi; le entrate da mutui autorizzati, ma non stipulati entro detto termine, costituiscono minori entrate e concorrono, come tali, a determinare le risultanze finali dell'esercizio 1994; l'autorizzazione può essere rinnovata nell'anno finanziario successivo con i provvedimenti di legge previsti dall'articolo 37 della
Art. 2. (Norme sulla tesoreria regionale).
1. E' autorizzata, nell'anno 1994 la spesa di Lire 5.000.000.000 per le finalità previste dall'articolo 2, comma 1, della
Art. 3. (Fondi speciali).
1. Nelle tabelle A) e B), allegate alla presente legge, sono indicate le voci da iscrivere nei fondi speciali per il finanziamento dei provvedimenti legislativi che si prevede possano essere approvati nel corso degli anni 1994, 1995 e 1996.
2. I rispettivi importi di detti fondi restano determinati nel seguente modo:
a) fondo speciale per spese correnti (fondi regionali - Cap. 03016)
anno 1994 lire 26.300.000.000 |
anno 1995 lire 17.080.000.000 |
anno 1996 lire 12.380.000.000 |
b) fondo speciale per spese in conto capitale (fondi regionali - Cap. |
03017) |
anno 1994 lire 134.600.000.000 |
anno 1995 lire 145.700.000.000 |
anno 1996 lire 160 700 000 000 |
Art. 4. (Determinazione delle spese).
1. A' termini dell'articolo 13, primo comma, lettera f) della
2. A' termini dell'articolo 13, primo comma, lettera d) di cui alla
3. A' termini dell'articolo 13, primo comma, lettera e) di cui alla
Art. 5. (Modifiche alla
1. [5].
2. [6].
3. [6]a.
4. [7].
CAPO II
DISPOSIZIONI IN MATERIA DI OPERE PUBBLICHE
Art. 6. (Edilizia abitativa e sanitaria e rinnovo tecnologico).
1. Per la prosecuzione degli interventi previsti dalla
anno 1994 lire 38.000.000.000 |
anno 1995 lire 24.300.000.000 |
anno 1996 lire 62.000.000.000 |
l'autorizzazione di spesa di lire 37.700.000.000 disposta, per l'anno 1995,
dall'articolo 14, comma 1, della
rideterminata in lire 2.700.000.000 (Cap. 08112).
2. Per l'esecuzione di opere di edilizia sanitaria è autorizzata la complessiva spesa di lire 70.000.000.000, in ragione di lire 10.000.000.000 per l'anno 1994 e di lire 30.000.000.000 per ciascuno degli anni 1995 e 1996 (Cap. 08070/03); nella ripartizione territoriale degli interventi si prescinde dai parametri delle aree di programma previste dal piano generale di sviluppo approvato dal Consiglio regionale il 22 marzo 1991.
3. Le disposizioni di cui all'articolo 15 della
Art. 7. (Interventi nel settore idrico).
1. E' autorizzata la spesa complessiva di lire 100.000.000.000, in ragione di lire 10.000.000.000 per l'anno 1994, di lire 30.000.000.000 per l'anno 1995 e di lire 60.000.000.000 per l'anno 1996, per la realizzazione di interventi nello schema idrico del Flumendosa nell'ambito del programma di riassetto del sistema idrico del bacino del basso Flumendosa (Cap. 08069/11).
2. E' autorizzata, nell'anno 1994, la spesa di lire 10.000.000.000 per la realizzazione di un programma di interventi diretti a , superare l'emergenza idrica, a' termini della
Art. 8. (Sistema di monitoraggio automatico della qualità delle acque degli invasi).
1. Per la realizzazione e la gestione di un progetto pilota per la predisposizione di un sistema di monitoraggio automatico della qualità delle acque nei laghi artificiali della Sardegna, è autorizzata la spesa complessiva di lire 4.700.000.000 (Cap. 08227), così ripartita:
anno 1994 lire 3.060.000.000 |
anno 1995 lire 820.000.000 |
anno 1996 lire 820.000.000 |
2. Il relativo programma d'intervento è approvato dalla Giunta regionale a' termini dell'articolo 4, lettera i), della
3. Per la verifica e il controllo dell'attuazione è istituita un'apposita Commissione interassessoriale composta da un funzionario per ciascuno dei seguenti Assessorati regionali: Programmazione, bilancio, credito e assetto del territorio - Centro Regionale di Programmazione, Difesa dell'ambiente e Lavori pubblici.
Art. 9. (Contributi straordinari all'Ente Sardo Acquedotti e Fognature e all'Ente Autonomo del Flumendosa).
1. L'Amministrazione regionale è autorizzata ad erogare, nell'anno 1994, all'Ente Sardo Acquedotti e Fognature (ESAF) i seguenti contributi straordinari:
- lire 4.600.000.000 finalizzati, rispettivamente, per lire 600.000.000 alla copertura dei costi di avviamento della gestione e per lire 4.000.000.000 all'esecuzione dei più urgenti lavori di manutenzione straordinaria delle infrastrutture idriche dei comuni già aderenti al consorzio acquedottistico del Sulcis (Cap. 08225/02);
- lire 8.000.000.000 finalizzati, rispettivamente, per lire 5.000.000.000 all'abbattimento dei prezzi dell'acqua degli enti locali che presentino piani di risanamento (Cap. 082Z5) e di lire 3.000.000.000 per la realizzazione di opere di canalizzazione (Cap. 08225/01).
2. L'Amministrazione regionale è autorizzata ad erogare, nell'anno finanziario 1994, all'Ente Autonomo del Flumendosa (EAF), un contributo straordinario di lire 5.950.000.000, di cui lire 3.350.000.000 per l'abbattimento dei prezzi di cessione dell'acqua alle utenze e lire 2.600.000.000 per il ripiano del disavanzo del settore idroelettrico (Cap. 08226).
Art. 10. (Incentivi per la gestione consortile di pubblici servizi).
1. E' autorizzata nell'anno 1994 la spesa di lire 3.000.000.000 per gli interventi previsti dall'articolo 94 della
Art. 11. (Stabilimenti termali).
1. Al fine del completamento e della valorizzazione degli stabilimenti termali della Sardegna, è autorizzata la complessiva spesa di lire 20.000.000.000, in ragione di lire 5.000.000.000 per ciascuno degli anni 1994 e 1995 e di lire 10.000.000.000 per l'anno 1996 (Cap. 08082).
2. Nella ripartizione degli interventi si prescinde dai parametri delle aree di programma previste dal piano generale di sviluppo, approvato dal Consiglio regionale il 22 marzo 1991.
Art. 12. (Porti turistici).
1. Per l'esecuzione di interventi a favore delle strutture portuali destinate al turismo nautico, comprese le attrezzature ed i servizi, è autorizzata la spesa complessiva di lire 60.000.000.000, in ragione di lire 10.000.000.000 per ciascuno degli anni 1994 e 1995 è di lire 40.000.000.000 per l'anno 1996 (Cap. 08180); il relativo programma d'intervento e approvato dalla Giunta regionale, su proposta dell'Assessore del turismo, artigianato e commercio, a' termini dell'articolo 4, lettera i), della
Art. 13. (Mattatoi).
1. E' autorizzato lo stanziamento complessivo di lire 12.000.000.000, in ragione di lire 4.000.000.000 per ciascuno degli anni 1994, 1995 e 1996 (Cap. 08073/01), per l'attuazione di un programma di interventi rivolti alla ristrutturazione ed al completamento di mattatoi, per l'adeguamento degli stessi alla normativa comunitaria; il relativo programma d'intervento è approvato dalla Giunta regionale, su proposta dell'Assessore dei lavori pubblici d'intesa con l'Assessore dell'igiene e sanità, a' termini dell'articolo 4, lettera i), della
Art. 14. (Viabilità).
1. Per l'attuazione di un programma di opere di viabilità, con priorità per quelle a carattere sovracomunale, è autorizzata la spesa complessiva di lire 64.000.000.000, di cui lire 13.500.000.000 per il 1994, lire 14.500.000.000 per il 1995 e lire 36.000.000.000 per il 1996 (Cap. 08042/07).
2. Nella ripartizione territoriale degli interventi si prescinde dai parametri delle aree di programma previste dal piano generale di sviluppo, approvato dal Consiglio regionale il 22 marzo 1991.
3. Il relativo programma d'intervento è approvato con le modalità fissate all'articolo 4, lettera i), della
Art. 15. (Altri interventi in materia di lavori pubblici).
1. Per le finalità di cui all'articolo 21, comma 2, della
2. E' autorizzata, nell'anno 1994, la spesa di lire 500.000.000 quale finanziamento aggiuntivo agli stanziamenti statali per la realizzazione di opere direttamente finalizzate al superamento ed all'eliminazione delle barriere architettoniche negli edifici privati (Cap. 08115/04).
3. Per il completamento del programma di opere pubbliche di interesse provinciale di cui all'articolo 10 della
4. Per la prosecuzione degli interventi di ristrutturazione degli abitati di Gairo e Osini è autorizzata, nell'anno 1994, l'ulteriore spesa di lire 80.000.000 (Cap. 08146/01).
5. E' autorizzata, nell'anno 1994, la spesa di lire 20.000.000 per la corresponsione delle somme necessarie a fronteggiare gli oneri derivanti da ulteriori lavori eseguiti nelle strade vicinali per cause di forza maggiore (Cap. 08195).
6. E' autorizzata, nell'anno 1994, la spesa di lire 200.000.000, per il completamento di opere stradali atte a valorizzare le località di particolare interesse turistico (Cap. 08215).
7. La spesa prevista dal comma 4 dell'articolo 10 della
Art. 16. (Programma regionale di opere pubbliche). [8]
Art. 17. (Differimento dei termini di impegnabilità per opere pubbliche -
I termini previsti dall'articolo 10 della
CAPO III
DISPOSIZIONI IN MATERIA DI ALTRE ATTIVITA' ECONOMICHE
Art. 18. (Partecipazione regionale al capitale del Credito Industriale Sardo).
1. L'autorizzazione di spesa di lire 36.269.000.000 relativa all'anno 1993, di cui all'articolo 43 della
1 bis. Per le finalità di cui al precitato articolo 43 della
Art. 19. (Centro europeo di imprese ed innovazione BIC Sardegna).
1. L'Amministrazione regionale è autorizzata a corrispondere al Centro europeo di imprese ed innovazione BIC-Sardegna un contributo di lire 500.000.000, nell'anno 1994. per il suo funzionamento (Cap. 09045/10).
2. Preliminarmente all'erogazione del contributo il predetto Centro presenta il programma di spesa all'Assessorato dell'industria, che lo sottopone all'approvazione della Giunta regionale a' termini dell'articolo 4, lettera i), della
Art. 20. (Contributi in conto occupazione alle imprese industriali).
1. Per la concessione dei contributi di cui all'articolo 11 della
2. Tale stanziamento è trasferito dal bilancio della Regione alla contabilità speciale di cui all'articolo 2, secondo comma, della
Art. 21. (Commesse industriali).
1. Ad integrazione di quanto previsto dall'articolo 3 della
Art. 22. (Contributi per l'abbattimento del tasso di interesse sulle anticipazioni bancarie per iniziative industriali).
1. Gli incentivi previsti dal comma 1 dell'articolo 38 della
Art. 23. (Operazioni di consolidamento finanziario delle piccole e medie imprese industriali).
1. A valere sulle disponibilità esistenti sul capitolo 09045/08, gli interventi previsti dall'articolo 3 della
2. I mutui previsti, in termini aggiuntivi rispetto al contributo, per i soggetti che hanno avviato iniziative ai sensi della predetta
Art. 24. (Attuazione dell'intesa di programma per la Sardegna centrale. Abrogazione della
1. La
2. [1]1.
Art. 25. (Portualità industriale).
1. Per l'acquisto di mezzi di movimentazione di banchine, al fine del completamento operativo dei porti industriali della Sardegna di interesse nazionale ed internazionale è autorizzata la spesa di lire 50.000.000.000, in ragione di lire 13.000.000.000 per ciascuno degli anni 1994 e 1995 e di lire 24.000.000.000 per li 1996 (Cap. 08181); il relativo programma d'intervento e approvato dalla Giunta regionale su proposta dell'Assessore dei lavori pubblici di concerto con l'Assessore dei trasporti, a' termini dell'articolo 4, lettera i), della
Art. 26. (Fondo garanzia sussidiaria per finanziamenti al commercio).
1. A parziale modifica dell'articolo 59 della
Art. 27. (Modifica della
1. [1]2.
2. I termini di presentazione della domanda sono prorogati di ulteriori 30 giorni decorrenti dalla data di entrata in vigore della presente modifica.
Art. 28. (Modifica della
Art. 29. (Modifiche alle leggi regionali n. 16 del 1982 e n. 9 del 1985 - Servizi di linea).
1. Il termine fissato al primo comma dell'articolo 11 della
2. L'ammontare della sanzione amministrativa da comminare al viaggiatore sprovvisto del documento di viaggio o fornito di documento irregolare, previsto nell'articolo 17 della stessa
3. Le imprese richiedenti i contributi previsti dalla
Art. 30. (Aziende di trasporto) [1]3a.
1. Per la concessione alle aziende di trasporto pubbliche o private dei contributi per conseguire l'equilibrio economico dei bilanci, ai sensi dell'articolo 2 della
2. E' altresì autorizzato, nell'anno 1994, lo stanziamento di lire 28.000.000.000 per la concessione, alle aziende di trasporto pubbliche o private, dei contributi per investimenti previsti dall'articolo 9 della
Art. 31. (Contributo straordinario alle società di gestione degli aeroporti isolani).
1. L'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere, in favore delle società di gestione degli aeroporti isolani a prevalente capitale pubblico, contributi per la realizzazione ed il completamento di infrastrutture e per l'acquisizione di attrezzature, ai fini del miglioramento dei servizi aeroportuali. Nel caso in cui le società siano a partecipazione pubblica non prevalente, i contributi di cui sopra potranno essere erogati per la realizzazione e il completamento di infrastrutture ricadenti sul pubblico demanio [1]4.
1 bis. Qualora le società di gestione non siano costituite, o non abbiano la concessione delle strutture aeroportuali, i contributi possono essere concessi ad enti locali, dando la preferenza agli enti che siano già intervenuti sugli aeroporti [1]4a.
2. Per la ripartizione dei contributi alle società ed enti di cui ai commi 1 e 1 bis, la Giunta regionale approva, su proposta dell'Assessore dei trasporti, un programma pluriennale di riparto dei fondi, a' termini dell'articolo 4, lettera i), della
3. Qualora il contributo sia concesso per la realizzazione o per il completamento di opere pubbliche, ovvero per la costruzione di opere o impianti fissi, l'Assessore regionale dei trasporti provvede all'erogazione del contributo con le modalità di cui all'articolo 4 della
4. I contributi per l'acquisto di attrezzature sono erogati con decreto dell'Assessore regionale dei trasporti su presentazione della documentazione comprovante l'avvenuto acquisto e collaudo.
5. L'onere relativo all'applicazione degli interventi di cui al presente articolo a valutato in complessive lire 22.000.000.000 in ragione di lire 9.000.000.000 per ciascuno degli anni 1994 e 1995 e di lire 4.000.000.000 per l'anno 1996 (Cap. 13053).
Art. 32. (Rifinanziamento degli interventi ex lege n. 268 del 1974).
1. Sono autorizzati i seguenti stanziamenti integrativi a favore dei programmi d'intervento di cui alla
a) programma d'intervento per gli anni 1982-1984, approvato dal CIPE il 10 luglio 1985 - paragrafo 3.4 - Interventi per lo sviluppo turistico- lire 5.000.000.000 per ciascuno degli anni 1995 e 1996 (titolo di spesa 8.3.4./I), per la realizzazione di opere turistiche;
b) programma per l'anno 1985, approvato dal CIPE in data 20 marzo 1986
- paragrafo 3.3, punto 4 - parco progetti, indagine e studi - lire
2.000.000.000 per l'anno 1994 e lire 5.000.000.000 per ciascuno degli anni
1995 e 1996 (titolo di spesa 9.3.3./I);
c) programma per gli anni 1988-1990 approvato dal CIPE il 12 marzo 1991:
1 - paragrafo 3.10 - ricerca scientifica e tecnologica lire 2.640.000.000 per l'anno 1994 (titolo di spesa 11.3.10/I), a favore del Centro Marino Internazionale (I.M.C.), per l'attuazione di programmi di ricerca scientifica e tecnologica;
2 - paragrafo 2.4 - Infrastrutture industriali - lire 13.000.000.000 per l'anno 1994 e lire 5.000.000.000 per ciascuno degli anni 1995 e 1996 (titolo di spesa 11.2.04/I), per la realizzazione di infrastrutture negli agglomerati industriali della Sardegna.
2. Gli stanziamenti di cui alla lettera a) sono iscritti nel bilancio regionale nel capitolo 08215, quelli di cui alle lettere b) e c), punto 1, nel capitolo 03034/01 e quelli di cui alla lettera c), punto 2, nel capitolo 09054; gli stessi stanziamenti sono trasferiti alla contabilità speciale di cui all'articolo 2 della citata
CAPO IV
INTERVENTI IN MATERIA DI OCCUPAZIONE
Art. 33. (Modifiche alla
1. [1]5.
2. [1]5a.
3. Per gli interventi urgenti per favorire l'occupazione, di cui alla allegata tabella I, in attuazione della
anno 1994 lire 66.500.000.000 |
anno 1995 lire 61.000.000.000 |
anno 1996 lire 61.000.000.000 |
4. Per i fini di cui al comma 3 possono essere autorizzati, con successiva legge finanziaria, ulteriori stanziamenti aggiuntivi rispetto a quelli indicati nella succitata tabella I.
5. Alle pratiche in istruttoria a valere sulla
Art. 34. (Finanziamento ai Comuni ex lege n. 28 del 1984).
1. In deroga all'articolo 28 della
2. Le spese per l'applicazione del precedente comma sono quantificate in complessive lire 7.000.000.000 cosi ripartite:
- capitolo 10138
Servizi socialmente utili
lire 3.500.000.000
- capitolo 11129
Tutela e valorizzazione dei beni ambientali e culturali
lire 3.500.000.000
3. I Comuni, le Province e le Comunità montane inserite nel programma 1993 degli interventi di cui all'articolo 10 bis della
Art. 35. (Modifiche alla
1. La lettera h) dell'articolo 29 della
2. [1]6.
1. L'Amministrazione regionale promuove e coordina un intervento straordinario di lavoro articolato in tutti i comuni della Sardegna e prioritariamente rivolto:
a) alla qualificazione dei servizi degli enti locali;
b) alla salvaguardia, valorizzazione nonché gestione ottimale dei beni culturali, archeologici e storici;
c) al sostegno di progetti produttivi di itinerari culturali di archeologia industriale e mineraria;
d) alla cura ed estensione del verde urbano nonché del patrimonio boschivo comunale.
2. Lo stanziamento disponibile è ripartito tra i comuni come segue:
a) per il 35 per cento in parti uguali;
b) per il 35 per cento in proporzione alla popolazione residente in ciascun comune al 31 dicembre del penultimo anno precedente a quello di ripartizione;
c) per il 30 per cento in proporzione al numero dei disoccupati censiti in ciascun comune secondo la più recente rilevazione degli uffici circoscrizionali di collocamento.
3. Gli stanziamenti sono trasferiti ai comuni secondo le modalità della
4. I comuni sono tenuti a coordinare le risorse loro assegnate con gli altri interventi destinati a favorire l'occupazione e lo sviluppo locale.
5. Gli stanziamenti previsti per l'attuazione dell'articolo 94 della
6. Per le finalità di cui al presente articolo è autorizzato lo stanziamento di lire 100.000.000.000 per l'anno 2000 e di lire 20.000.000.000 per ciascuno degli anni 2001 e 2002 (cap. 04021/02).
7. I fondi assegnati ai comuni devono essere impegnati entro dodici mesi dall'erogazione; in caso di mancato impegno gli stessi devono essere resi entro i successivi sessanta giorni, con l'applicazione, in caso di inottemperanza, degli interessi legali di mora.
8. Al fine di conseguire la migliore operatività dell'intervento previsto dal presente articolo la Regione garantisce ai comuni ogni utile supporto di ordine amministrativo e tecnico e, ove ritenuto opportuno, emana specifiche direttive di indirizzo e di coordinamento.
Art. 37. (Attività di ricerca).
1. Al fine di promuovere l'impiego con contratti a termine in attività di ricerca di giovani neo laureati inoccupati e disoccupati, nati o residenti in Sardegna da almeno cinque anni o figli di genitore nato in Sardegna, è autorizzata l'ulteriore complessiva spesa di lire 30.000.000.000, in ragione di lire 10.000.000.000 per ciascuno degli anni 1994, 1995 e 1996, da erogarsi alle Università sarde, a consorzi, enti, istituti, società e centri di ricerca e a imprese aventi sedi operative in Sardegna (Cap. 03034/01) [1]7a.
2. Gli interventi si articolano secondo le modalità stabilite dalla Giunta regionale che approva, altresì, il programma d'intervento a' termini dell'articolo 4, lett. i) della
2 bis. Le disponibilità eventualmente sussistenti a seguito dell'applicazione dei criteri di cui al comma 1 sono ripartite sulla base di un programma aggiuntivo di intervento da approvarsi con le modalità previste dal comma 2 [1]7b.
3. Gli stanziamenti di cui al comma 1 sono trasferiti alla contabilità speciale di cui all'articolo 2 della
Art. 38. (Progetti speciali finalizzati all'occupazione).
1. A parziale modifica di quanto disposto dall'articolo 27 della
anno 1994 lire 160.000.000.000 |
anno 1995 lire 160.000.000.000 |
anno 1996 lire 156.000.000.000 |
2. Le azioni 8 - progetti speciali di formazione professionale di alto livello dirigenziale e manageriale e 9 - studi finalizzati - del programma dei progetti speciali finalizzati a favorire l'occupazione, relativi agli articoli 92 e 93 della
2 bis. Sono fatti salvi i progetti presentati per l'attuazione delle azioni di cui al comma 2, così come individuati dall'articolo 19, comma 4, della
3. Sono fatti salvi gli impegni assunti entro il 31 dicembre 1993 sui capitoli elencati nella tabella E allegata alla
Art. 39. (Borse di studio -
1. A decorrere dall'anno 1994, la competenza in materia di borse di studio per favorire la frequenza di corsi di formazione professionale di alto contenuto scientifico e tecnologico e di scuole o corsi postuniversitari, di cui agli articoli 21, 22 e 23 della
2. Alla gestione degli stanziamenti iscritti in conto del capitolo 11139 non si applicano le disposizioni di cui all'articolo 25 della
3. L'Assessore regionale della programmazione, bilancio, credito e assetto del territorio, già competente alla spesa di cui al comma 1, continua a disporre i pagamenti sugli impegni assunti entro il 31 dicembre 1993 a valere sui capitoli 03071 e 03071/01.
CAPO V
DISPOSIZIONI IN MATERIA DI ATTIVITA' SOCIALI E CULTURALI
Art. 40. (Integrazione del fondo sanitario nazionale).
1. E' autorizzato, nell'anno 1994, lo stanziamento complessivo di lire 365.000.000.000 quale integrazione della Regione per il finanziamento della spesa di parte corrente ed in conto capitale riguardante il fondo sanitario nazionale (Capp. 12104/01, 12133/02 e 12139/02).
2. A valere sugli stanziamenti iscritti in conto dei capitoli 12133/02 e 12139/02, l'Amministrazione regionale e autorizzata ad erogare in favore delle Unità sanitarie locali, nel corso dell'anno 1994, rispettivamente, le somme di lire 2.500.000.000 e 7.500.000.000, per esigenze finanziarie connesse alla graduale attuazione del piano regionale per l'assistenza psichiatrica.
Art. 41. (Maggiori oneri a carico dei bilanci delle UU.SS.LL. per il 1994). [1]9
Art. 42. (Disciplina dei prelievi e trapianti di organi e tessuti nell'uomo).
1. L'onere derivante dall'applicazione della
Art. 43. (Sussidi agli infermi di mente).
1. Per l'erogazione dei sussidi a favore dei cittadini infermi di mente o minorati psichici residenti in Sardegna, a' termini dell'articolo 1 della
- anno 1994 lire 50.000.000.000 |
- anno 1995 lire 15.000.000.000 |
- anno 1996 lire 20.000.000.000 |
Art. 44. (Piano dei contributi per le strutture socio-assistenziali).
1. In deroga a quanto disposto dagli articoli 1 e 4 della
2. Per le finalità previste dal precedente comma è autorizzata, per l'anno 1994, la complessiva spesa di lire 7.000.000.000 (Cap. 12001/02); il programma di spesa è deliberato dalla Giunta regionale, su proposta dell'Assessore dell'igiene, sanità e assistenza sociale a' termini dell'articolo 4, lettera i) della
Art. 45. (Modifiche ed integrazioni alla
1. Il fondo per le spese correnti relative ai servizi socio- assistenziali di cui alla lettera c). comma 1. dell'articolo 1, della
2. Il comma 3 dell'articolo 55 della stessa legge regionale n. 4/88, è abrogato.
3. Per l'anno 1994, si prescinde dall'autorizzazione al funzionamento delle strutture socio-assistenziali di cui all'articolo 41 della
Art. 46. (Contributo all'istituto dei ciechi di Cagliari).
1. L'Amministrazione regionale è autorizzata ad erogare, nell'anno 1994, all'Istituto dei ciechi di Cagliari, un contributo di lire 278.000.000, per le spese di gestione relative all'anno 1993 (Cap. 11073).
Art. 47. (Programma di formazione professionale).
1. E' sospesa l'applicazione della misura della spesa per abitante indicata dall'articolo 31 della
2. La quota regionale da destinare alla realizzazione del programma di formazione professionale nel 1994 e determinata in lire 65.000.000.000 (Cap. 10001).
3. Il limite massimo retributivo per le convenzioni previsto dall'articolo 9, primo comma, della
4. La spesa di cui all'articolo 4 della
Cap. 10001 lire 11.500.000.000 |
Cap. 10002 lire 24.000.000.000 |
Cap. 10002/01 lire 9.000.000.000 |
Cap. 10003 lire 55.500.000.000 |
Art. 48. (Pubblica istruzione).
1. Lo stanziamento di cui al capitolo 11024 puo essere utilizzato anche durante il corso dell'anno scolastico 1993-1994 qualora si verifichino esigenze gravi ed impreviste.
Art. 49. (Interventi a favore delle Università).
1. E' autorizzata nell'anno 1994 la spesa di lire 20.000.000.000 per l'erogazione di contributi per interventi di edilizia universitaria (Cap. 11077); il relativo programma di spesa e approvato dalla Giunta regionale su proposta dell'Assessore competente in materia, ai sensi dell'articolo 4, lettera i), della
2. L'Amministrazione regionale e autorizzata ad erogare all'Università di Sassari un contributo complessivo di lire 2.300.000.0CO (Cap. 11066) in ragione di lire 600.000.000 per. ciascuno degli anni 1994, 1995 e 1996 finalizzato al potenziamento dei servizi di informatizzazione e di lire 500.000.000 nell'anno 1994 per l'acquisto della sede per il dipartimento di storia.
3. L'Amministrazione regionale e altresì autorizzata ad erogare al Comune di Nuoro un contributo di lire 40.000.000.000 (Cap. 03034/01), in ragione di lire 5.000.000.000 per l'anno 1994, di lire 10.000.000.000 per l'anno 1995 e di lire 25.000.000.000 per l'anno 1996, per l'acquisizione di locali da destinare a sedi per corsi di laurea universitari, compresi la ristrutturazione, la costruzione e l'ampliamento; i relativi stanziamenti sono trasferiti alla contabilità speciale di cui all'articolo 2 della
Art. 50. (Scuole materne non statali).
1. A rendicontazione dei contributi di cui agli articoli 3 della
2. Le scuole materne beneficiarie dei contributi di cui all'articolo 3 della
3. Le risultanze del rendiconto di cui al comma 1 sono approvate dall'Assessorato regionale competente e notificate alla scuola materna entro un anno dal deposito del rendiconto. n riscontro di irregolarità nell'attestazione di cui al comma 1, oltre a comportare la segnalazione agli organi giudiziari per i procedimenti conseguenti determina la rifusione con interessi, dei danni provocati all'erario e l'automatica esclusione dai benefici regionali per due anni.
4. L'Assessorato è tenuto a predisporre la modulistica che deve essere utilizzata obbligatoriamente dall'anno scolastico 1993-1994 per gli adempimenti di cui al comma 1. Di detta modulistica è data Pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione.
5. A favore dei beneficiari di cui all'articolo 3 della
Art. 51. (Interventi socio-culturali).
1. Per le finalità di cui al comma 6 dell'articolo 48 della
2. Gli stanziamenti previsti all'articolo 60 della
CAPO VI
DISPOSIZIONI A FAVORE DEGLI ENTI LOCALI
Art. 52. (Fondo perequativo per lo sviluppo e la razionalizzazione dei servizi comunali). [1]9a
Art. 53. (Destinazione dei fondi regionali giacenti presso Comuni).
1. I Comuni che hanno beneficiato delle provvidenze disposte dalle leggi regionali 4 giugno 1971 n. 9, 26 aprile 1974, n. 6, 25 giugno 94, n. 31, 11 ottobre 1971, n. 26 e 9 giugno 1989, n. 36, possono utilizzare le somme non impegnate alla data di entrata in vigore della presente legge, nei modi e per le finalità previste dalla
2. L'accertamento dell'importo dei fondi di cui al primo comma e l'eliminazione degli eventuali residui passivi destinati all'utilizzo dei fondi medesimi ai quali non corrispondono effettive obbligazioni di spesa, è effettuato dagli stessi Comuni in sede di approvazione del conto consuntivo dell'anno 1993 ovvero dell'anno 1994 [2]0.
3. La destinazione dei fondi di cui al comma 1 è deliberata dai Consigli comunali contestualmente all'applicazione al bilancio di previsione dell'esercizio 1994 ovvero dell'esercizio 1995 [2]0 di una quota dell'avanzo di amministrazione di importo pari a quello accertato nei modi indicati al comma 2. Ove il risultato di amministrazione sia di segno negativo, non si fa luogo alla destinazione a nuovo dei fondi regionali anzidetti, che restano definitivamente acquisiti dal Comune a parziale ripiano del disavanzo stesso.
4. Le somme iscritte nel bilancio dell'anno 1994, ovvero dell'anno 1995, ai sensi del comma 3, non formalmente impegnate entro il 31 dicembre 1996, devono essere riversate all'Amministrazione regionale entro il 31 gennaio 1997, a cura diretta dei funzionari competenti ad ordinare le spese ai sensi dell'articolo 51 della
Art. 54. (Rimborsi per funzioni ex ONMI). [2]1a
Art. 55. (Concorso interessi sui mutui contratti da consorzi di Comuni e da consorzi industriali).
1. L'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere ai consorzi fra Comuni ed ai consorzi industriali contributi in conto interessi dovuti per mutui contratti con enti di credito per la costruzione, l'ammodernamento, l'ampliamento e la ristrutturazione di impianti per la depurazione delle acque reflue e delle relative condotte di raccordo con le reti fognarie, nonché per la realizzazione di impianti di smaltimento dei rifiuti solidi urbani, di pertinenza dei Comuni consorziati e dei consorzi industriali medesimi.
2. Il contributo di cui al comma 1 è pari, per singola operazione, alla differenza tra la rata di ammortamento calcolata al tasso vigente al momento della stipulazione del contratto di mutuo, determinato nei modi e nei limiti previsti dall'articolo 22, comma 2, del
3. Per l'applicazione del presente articolo sono autorizzati i seguenti limiti d'impegno (Cap. 04019/01):
lire 5.000.000.000 dall'anno 1994 al 2008;
lire 5.000.000.000 dall'anno 1995 al 2009;
lire 10.000.000.000 dall'anno 1996 al 2010.
Art. 56. (Finanziamenti ai Comuni di Cagliari e Sassari per i convitti
-
1. Lo stanziamento iscritto in conto del capitolo 11032 l'anno 1994 è ripartito tra i Comuni di Cagliari e Sassari, per il finanziamento dei posti gratuiti di studio per convittori o semiconvittori, rispettivamente, presso i convitti nazionali «Vittorio Emanuele» di Cagliari e «Canopoleno» di Sassari in ragione del numero dei beneficiari riferiti all'anno scolastico 1994-1995.
CAPO VII
DISPOSIZIONI DIVERSE
Art. 57. (Fondo di solidarietà a favore delle aziende agricole danneggiate).
1. I mutui di cui agli articoli 2 e 3 della
Art. 58. (Fiore sardo).
1. Una quota pari a lire 400.000.000 del contributo a favore dell'Istituto Zootecnico Caseario per la Sardegna (Cap. 06270/01) è destinata al finanziamento di un programma di ricerca per la valorizzazione del formaggio denominato «Fiore Sardo».
Art. 59. (Azienda foreste demaniali). [2]2
1. [2]3.
2. Per sostenere gli oneri derivanti dall'attività di cui al comma 1 è autorizzata, nell'anno 1994, l'erogazione di un contributo di lire 2.000.000.000 a favore della precitata Azienda per l'acquisto di partecipazioni azionarie e per le spese di gestione della SARFOR Sardegna Forestale S.p.A. (Cap. 05036).
3. Il programma di spesa è approvato dal Consiglio di amministrazione dell'Aziende delle foreste demaniali della Regione sarda a' termini dell'articolo 5 dello Statuto dell'Azienda medesima approvato con
Art. 60. (Perizie dei lavori di sistemazione idraulico-forestali).
1. Le perizie dei lavori di sistemazione idraulico-forestali eseguiti in economia da parte degli uffici forestali del Servizio dipartimentale delle foreste e dell'Azienda foreste demaniali non sono soggette al parere degli uffici o comitati previsti dalla
Art. 61. (Interventi immediati in occasione di calamità naturali o di eccezionale avversità atmosferiche).
1. E' autorizzata, nell'anno 1994, la spesa di lire 10.000.000.000 per la realizzazione di interventi di ripristino di infrastrutture pubbliche danneggiate da calamita naturali o da eccezionali avversità atmosferiche e per opere di prevenzione, qualora esista pericolo di danno imminente per la mancata esecuzione delle stessa (Cap. 05111/23)
2. Il programma relativo agli interventi di cui al comma 1 è approvato dalla Giunta regionale, su proposta dell'Assessore della difesa dell'ambiente, sulla base delle relazioni tecniche inviate dagli enti locali interessati e previo accertamento del servizio regionale della Protezione civile sullo stato di emergenza in atto.
3. La spesa è effettuata mediante accreditamento ai tesorieri degli enti locali delegati, secondo le cadenze e le modalità previste dalla
Art. 62. (Modifiche all'art. 2 della
Art. 63. (Interventi sugli stagni).
1. Per l'esecuzione di opere di regolazione idraulica e di sistemazione degli stagni, le autorizzazioni di spesa di lire 7.000.000.000 e di lire 15.000.000.000, disposte rispettivamente dall'articolo 4,. comma 2, della
Art. 64. (Proroga dei benefici per la sospensione dell'attività di pesca negli stagni).
1. I benefici di cui all'articolo 6 della
2. L'onere complessivo derivante dall'attuazione del presente articolo è valutato in lire 800.000.000 (Cap. 05086).
Art. 65. (Ufficio regionale della fauna).
1. Per l'attuazione di quanto disposto dall'articolo 19 della
Art. 66. (Carta geologica).
1. Ad integrazione dell'assegnazione statale relativa al programma generale per la cartografia geologica (CARG), è autorizzata, nell'anno 1994, la spesa di lire 660.000.000 per la realizzazione della carta geologica, in scala 1:50.000, dei territori comunali di Muravera e Jerzu (Cap. 09012).
Art. 67. (Alienazione di beni patrimoniali). [2]5
Art. 68. (Fondo accordi sindacali).
1. Gli stanziamenti da iscrivere al fondo di cui all'articolo 5 della
Art. 69. (Convegni e pubblicazioni).
1. A decorrere dall'anno 1994, le competenze in materia di convegni e pubblicazioni di qualsiasi natura e settore d'intervento, indicate nella normativa regionale relativa agli interventi di cui ai capitoli elencati nella tabella F), allegata alla presente legge, sono attribuite all'Assessorato regionale degli affari generali, personale e riforma della Regione, il quale propone alla Giunta regionale, a' termini dell'articolo 4, lettera i), della
2. A tal fine, nel bilancio della Regione per l'anno 1994 sono istituiti i capitoli 02159 e 02159/01 denominati: «Organizzazione e partecipazione all'organizzazione di convegni, conferenze e seminari, nonché pubblicazioni e simili», rispettivamente per «spese» e per «contributi».
3. La dotazione finanziaria dei predetti capitoli è determinata, rispettivamente, per l'anno 1994 in lire 2.350.000.000 ed in lire 900.000.000, per l'anno 1995 in lire 1.000.000.000 ed in lire 450.000.000 e per l'anno 1996 in lire 1.500.000.000 ed in lire 450.000.000; alla dotazione dei medesimi capitoli per gli anni successivi si provvede con la legge di bilancio.
4. Gli organi già competenti alla spesa di cui al comma 1, continuano a disporre i pagamenti sugli impegni assunti entro il 31 dicembre 1993 a valere sui capitoli di propria competenza di cui alla predetta tabella F).
Art. 70. (Studi, ricerche e collaborazioni). [2]6
Art. 71. (Attribuzione competenze al Centro regionale di programmazione).
1. Nel comma 1 dell'articolo 55 della
Art. 72. (Abrogazione di norme).
1. E' abrogato l'articolo 3, e successive modificazioni ed integrazioni, della
2. E' abrogata la
Art. 73. (Copertura finanziaria).
1. Le spese derivanti dall'applicazione della presente legge trovano copertura nelle previsioni di entrata del bilancio pluriennale della Regione per il triennio 1994-1995-1996.
Art. 74. (Entrata in vigore).
1. La presente legge entra in vigore nel giorno della sua pubblicazione.
[1] Importo così modificato dall'art. 1 della
[2] Lettera così sostituita dall'art. 1 della
[3] Comma così modificato dall'art. 1 della
[4] Oneri così sostituiti dall'art. 1 della
[5] Aggiunge l'art. 26 bis alla
[6] Comma abrogato dall'art. 1 della
[6]6a Comma abrogato dall'art. 1 della
[7] Integra l'art. 62 della
[8] Sostituisce il comma 4, art. 13 della
[9] Articolo così sostituito dall'art. 2 della
[1]10 Comma aggiunto dall'art. 3 della
[1]11 Modifica il comma 1, art. 30 della
[1]12 Modifica il comma 4, art. 14 della
[1]13 Aggiunge i commi 5 e 6 all'art. 14 della
[1]13a Articolo così sostituito dall'art. 4 della
[1]14 Comma così modificato dall'art. 44 della
[1]14a Comma aggiunto dall'art. 80 della
[1]14b Comma così modificato dall'art. 80 della
[1]15 Aggiunge il comma 8 all'art. 20 della
[1]15a Comma abrogato dall'art. 38 della
[1]16 Sostituisce il comma 3, art. 38 della
[1]17 Articolo così sostituito dall'art. 37 della
[1]17a Comma già modificato dall'art. 40 della
[1]17b Comma aggiunto dall'art. 40 della
[1]18 Comma aggiunto dall'art. 5 della
[1]19 Articolo abrogato dall'art. 1 della
[1]19a Articolo abrogato dall'art. 20 della
[2]20 Comma così integrato dall'art. 18 della
[2]20 Comma così integrato dall'art. 18 della
[2]21 Comma così sostituito dall'art. 18 della
[2]21a Comma abrogato dall'art. 41 della
[2]22 Articolo così sostituito dall'art. 6 della
[2]23 Integra l'art. 1 dello Statuto dell'Azienda delle foreste demaniali della Regione sarda, approvato con
[2]23a Comma così sostituito dall'art. 84 della
[2]24 Integra l'art. 2, comma 5, della
[2]25 Articolo abrogato dall'art. 4 della
[2]26 Articolo abrogato dall'art. 50 della