Settore: | Codici regionali |
Regione: | Sardegna |
Materia: | 5. finanza e contabilità |
Capitolo: | 5.2 norme finanziarie e di bilancio |
Data: | 24/12/1991 |
Numero: | 39 |
Sommario |
Art. 1. Piano zone interne. |
Art. 2. Fondo trasformazione passività cooperative agricole. |
Art. 3. Interventi programmati in agricoltura. |
Art. 4. Prestiti quinquennali ad aziende danneggiate da calamità naturali. |
Art. 5. Provvidenze per la distillazione agevolata e per le cantine sociali. |
Art. 6. Interventi vari. |
Art. 7. Palazzo Consiglio regionale. |
Art. 8. Programmi di opere pubbliche di cui al Capo I della L.R. 45/1976. |
Art. 9. Contributi in conto occupazione alle imprese industriali. |
Art. 10. Servizi fornitura acqua e trattamento reflui industriali. |
Art. 11. Opere turistiche. |
Art. 12. Contributi agli artigiani. |
Art. 13. Contributi in conto occupazione alle imprese artigiane. |
Art. 14. Modifiche ed integrazioni alla legge regionale 25 gennaio 1988, n. 4. |
Art. 15. Prestazioni sanitarie di alta rilevanza specialistica. |
Art. 16. Prestazioni socio-sanitarie. |
Art. 17. Prestazioni sanitarie integrative straordinarie. |
Art. 18. Contributo straordinario alla Unità Sanitaria locale n. 21 di Cagliari. |
Art. 19. Assistenza economico-sociale agli infermi di mente ed ai minorati psichici. |
Art. 20. Programma di formazione professionale. |
Art. 21. Programma operativo Sardegna - P.O.P. |
Art. 22. Pesca. |
Art. 23. Residui di stanziamento. |
Art. 24. Fondi regionali a gestione speciale. |
Art. 25. Interventi per la pubblica istruzione e la cultura. |
Art. 26. Modifica alla legge regionale 7 giugno 1989, n. 31. |
Art. 27. Modificazioni ed integrazioni alla legge regionale 26 agosto 1988, n. 32. |
Art. 28. Copertura finanziaria. |
Art. 29. Urgenza. |
§ 5.2.52 - L.R. 24 dicembre 1991, n. 39.
Finanziamenti in favore di diversi settori e disposizioni varie.
CAPO I
DISPOSIZIONI IN MATERIA DI AGRICOLTURA
Art. 1. Piano zone interne.
1. È autorizzata, nell'anno finanziario 1991, l'ulteriore spesa di lire 10.400.000.000 per incrementare il fondo per l'attuazione del piano di intervento nelle zone interne a prevalente economia pastorale di cui alla
2. Detta somma è destinata ad integrare le disponibilità del titolo di spesa P/1.06 per le iniziative previste dal paragrafo 6.6 del piano medesimo, modificato dall'articolo 4 della
Art. 2. Fondo trasformazione passività cooperative agricole.
1. Il fondo regionale per la trasformazione delle passività delle cooperative agricole di cui all'articolo 40 della
Art. 3. Interventi programmati in agricoltura. [1]
Art. 4. Prestiti quinquennali ad aziende danneggiate da calamità naturali.
1. I limiti d'impegno istituiti dal quinto comma dell'articolo 24 della
Art. 5. Provvidenze per la distillazione agevolata e per le cantine sociali.
1. [2].
2. Lo stanziamento di cui all'articolo 33 della
3. L'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere alle cantine sociali cooperative che abbiano registrato, a seguito delle avversità atmosferiche del 1991, una riduzione dei conferimenti non inferiore al 30 per cento rispetto a quelli riferiti all'ultimo triennio, un contributo determinato con criteri di proporzionalità e comunque non superiore al 50 per cento della media annua delle spese di gestione sostenute nello stesso triennio. Il relativo onere farà carico alle disponibilità del fondo di solidarietà regionale in agricoltura che a tal fine è incrementato di lire 4.500.000.000 (cap. 06120).
4. L'Amministrazione regionale è autorizzata ad erogare, sulla base di un programma approvato dalla Giunta regionale ai termini dell'articolo 4, lettera i), della
dell'insufficienza dei conferimenti avvenuti negli anni 1990 e 1991 e per favorire l'adeguamento strutturale ed organizzativo diretto al perseguimento di una gestione economicamente equilibrata (cap. 06233).
CAPO II
DISPOSIZIONI IN MATERIA DI OPERE PUBBLICHE
Art. 6. Interventi vari.
1. Per la realizzazione del complesso integrato delle opere nella zona termale di Fordongianus è autorizzato, nell'anno finanziario 1991, lo stanziamento di lire 4.930.000.000 (cap. 08301-01); detto stanziamento è trasferito dal bilancio della Regione alla contabilità speciale di cui all'articolo 2, comma secondo, della
2. Ad integrazione dello stanziamento autorizzato con l'articolo 19 della
3. Per l'attuazione del programma straordinario di opere pubbliche di cui all'articolo 9 della
4. Per la concessione dei mutui agevolati gravanti sul fondo regionale per l'edilizia abitativa di cui alla
5. L'autorizzazione di spesa di lire 25.200.000.000, disposta nell'anno 1991 per l'attuazione del quinto programma triennale 1988-1989- 1990 di opere pubbliche di cui al capo I della
6. Per l'attuazione degli interventi per lo sviluppo urbano di cui al paragrafo 3.7 del programma di intervento 1988-1989-1990 di cui alla
7. È autorizzata per l'anno 1991 la spesa di lire 5.000.000.000 per la realizzazione, attraverso lotti funzionali, del progetto integrato di servizi dell'area di Cagliari «Piano Margarise» (cap. 03034-01); lo stanziamento è trasferito dal bilancio della Regione alla contabilità speciale di cui all'articolo 2 della
8. Per l'attuazione degli interventi concernenti strutture di supporto alla pesca di cui al paragrafo 1.8. del programma di intervento 1982-1984 di cui alla
9. Per l'attuazione degli interventi per lo sviluppo turistico di cui al paragrafo 3.1 lett. c) - porti turistici del programma di intervento 1986-1987 di cui alla
10. Per il completamento del canale navigabile per le emergenze aeroportuali dello scalo di Cagliari-Elmas, l'autorizzazione di spesa di cui alla
Art. 7. Palazzo Consiglio regionale.
1. Per l'affidamento dei lavori di realizzazione dei parcheggi e recupero abitativo e del terziario nelle vie Cavour, Lepanto, Pisani e Porcile in Cagliari - al fine di consentire, con la demolizione dei vecchi locali resi liberi da cose e persone, l'immediata disponibilità delle aree all'uopo necessarie e l'urgente cantierabilità dei lavori medesimi indispensabili per la completa agibilità del nuovo palazzo del Consiglio regionale - è autorizzato il ricorso alla trattativa privata da assentire al miglior offerente che dovrà essere individuato, per garantire univoche responsabilità costruttive, fra le imprese già facenti parte dell'associazione temporanea esecutrice della nuova sede dell'organo legislativo della Regione.
2. Il prezzo del contratto derivante dalla trattativa di cui al comma precedente dovrà essere convenuto a corpo, chiavi in mano e onnicomprensivo anche delle spese ed oneri necessari per la sistemazione temporanea, per tutto il periodo contrattualmente previsto per l'esecuzione dei lavori sino al collaudo, delle famiglie abitanti nei locali che riguardano la demolizione oggetto della nuova opera, in alloggi idonei che verranno concessi in locazione, rimanendo esclusivamente a carico delle famiglie locatarie il canone stabilito ai sensi della
3. Non appena collaudati, i nuovi alloggi oggetto dell'appalto di cui al primo comma del presente articolo, verranno assegnati, con i criteri previsti dalla
Art. 8. Programmi di opere pubbliche di cui al Capo I della
1. La spesa, per il triennio 1991-1992-1993, autorizzata dall'articolo 7, primo comma, della
anno fin. 1991 L. 63.272.000.000
anno fin. 1992 L. 90.000.000.000
anno fin. 1993 L. 90.000.000.000
CAPO III
DISPOSIZIONI IN MATERIA DI INDUSTRIA, TURISMO E ARTIGIANATO
Art. 9. Contributi in conto occupazione alle imprese industriali.
1. Per la concessione dei contributi di cui all'articolo 11 della
2. Tale stanziamento è trasferito dal bilancio della Regione alla contabilità speciale di cui all'articolo 2, secondo comma, della
Art. 10. Servizi fornitura acqua e trattamento reflui industriali.
1. L'Amministrazione regionale è autorizzata, nell'anno finanziario 1991, ad erogare un contributo straordinario nella misura massima di lire 3.300.000.000 a favore del Consorzio industriale di Tortolì - Arbatax, a fronte delle passività riscontrate e documentate, per la fornitura dei servizi di erogazione dell'acqua e del trattamento dei reflui industriali negli anni 1990 e 1991 (cap. 09027).
2. Ai soli fini dell'applicabilità delle norme di cui all'articolo 4 della
Art. 11. Opere turistiche.
1. L'assegnazione di lire 8.523.000.000, disposta a favore della Regione sul fondo per il potenziamento e la qualificazione dell'offerta turistica di cui alla
Art. 12. Contributi agli artigiani.
1. L'assegnazione di lire 2.130.000.000 disposta a favore della Regione quale quota del Fondo nazionale per l'artigianato ex articolo 3 del
Art. 13. Contributi in conto occupazione alle imprese artigiane.
1. Per la concessione dei contributi di cui agli articoli 17 e 18 della
CAPO IV
DISPOSIZIONI IN MATERIA DI ASSISTENZA SOCIALE E SANITARIA
Art. 14. Modifiche ed integrazioni alla
1. Al fine di assicurare la continuità dei servizi per l'anno 1992, possono essere prorogate le convenzioni in corso di esecuzione con società che dimostrino di aver avvisto il procedimento di trasformazione in società cooperative, ai sensi dell'articolo 42 della
2. Per l'anno 1992, in deroga a quanto stabilito dall'articolo 41 della
3. Per l'anno 1992, in deroga a quanto disposto dall'articolo 42, secondo comma, della
4. Per l'anno 1992 le Associazioni di volontariato che abbiano chiesto l'inserimento nell'Albo regionale del volontariato organizzato, previsto dal secondo comma dell'articolo 44 della
5. Per l'anno 1992 non si applica il terzo comma dell'articolo 55 della
Art. 15. Prestazioni sanitarie di alta rilevanza specialistica. [3]
Art. 16. Prestazioni socio-sanitarie.
1. Le Unità sanitarie locali assicurano, con oneri posti a carico della Regione, la fruizione. nell'ambito del territorio nazionale, di prestazioni connesse con particolari condizioni patologiche di rilevanza socio-sanitaria, per le quali non è prevista altra forma di rimborso ai sensi della
2. Le prestazioni sono individuate annualmente, per tipologia, con decreto dell'Assessore regionale dell'igiene, sanità e dell'assistenza sociale, su conforme deliberazione della Giunta regionale, sentita la competente Commissione consiliare. Con lo stesso decreto è stabilita la misura massima del rimborso erogabile.
3. Le disposizioni di cui al presente articolo hanno efficacia dal 1 gennaio 1991.
4. La copertura degli oneri, valutati in annue lire 350.000.000 viene assicurata dalle Unità sanitarie locali con l'utilizzo delle somme assegnate dalla Regione - a valere sul proprio bilancio - ad integrazione del Fondo Sanitario Nazionale (cap. 12133-02).
Art. 17. Prestazioni sanitarie integrative straordinarie. [4]
1. Le Unità Sanitarie Locali possono autorizzare, a favore degli aventi diritto ai sensi della vigente legislazione, l'erogazione di:
a) forniture straordinarie di protesi, presidi ed ausili non previsti dal nomenclatore tariffario delle protesi, che abbiano finalità funzionali e relazionali non altrimenti perseguibili;
a) bis. apparecchi ortognatodontici per gravi malformazioni maxillo- facciali e prestazioni medico-strumentali specialistiche connesse alla loro applicazione ed ai relativi indispensabili controlli periodici [5];
b) materiale di medicazione agli affetti da particolari forme morbose.
c) medicinali posti dalla normativa vigente a totale carico degli assistiti da concedere secondo specifiche direttive regionali agli affetti da particolari e rare forme morbose per le quali si configurino come farmaci salvavita e comunque indispensabili a garantire la sopravvivenza del paziente [6].
2. Le Unità Sanitarie Locali possono autorizzare la fornitura di particolari e specifici prodotti dietetici non compresi tra le prestazioni sanitarie integrative erogate dal S.S.N., a favore degli affetti da patologie croniche, per le quali la prescrizione di tali prodotti risulti indispensabile ai fini terapeutici e/o nutrizionali. La sussistenza delle condizioni cliniche che legittimano la fornitura di tali prodotti deve essere annualmente certificata dalle strutture specialistiche pubbliche di riferimento di cui al comma 3.
2 bis. Le Unità Sanitarie Locali possono autorizzare inoltre l'erogazione gratuita di prodotti farmaceutici necessari ai soggetti affetti da sindrome di Alzheimer che appartengano ad un nucleo familiare con un reddito imponibile complessivo inferiore a lire 20.000.000, incrementato fino a lire 26.000.000 in presenza del coniuge e in ragione di un ulteriore milione di lire per ogni figlio a carico. La sussistenza delle condizioni cliniche che legittimano l'erogazione di cui sopra deve essere annualmente certificata dalle strutture specialistiche pubbliche di riferimento di cui al comma 3 [7].
3. Entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, con decreto dell'Assessore dell'igiene, sanità e assistenza sociale sono individuati:
a) le protesi, i presidi e gli ausili di cui al comma 1, lett. a);
b) le forme morbose di cui al comma 1, lett. b);
c) le patologie croniche di cui al comma 2;
d) le strutture specialistiche pubbliche di riferimento per l'accertamento delle patologie di cui ai commi 2 e 2 bis [8].
4. Agli oneri derivanti dall'applicazione del presente articolo - valutati in lire 1.300.000.000 annue - le Unità Sanitarie Locali fanno fronte mediante l'utilizzo dei mezzi finanziari loro assegnati dalla Regione con mezzi propri (Cap. 121333/02).
Art. 18. Contributo straordinario alla Unità Sanitaria locale n. 21 di Cagliari.
1. È autorizzata per l'anno 1991 la concessione di un contributo straordinario di lire 1.500.000.000 alla Unità sanitaria locale n. 21 di Cagliari per la ristrutturazione dei locali del GMAS (lire 1.000.000.000) e del Centro di riferimento regionale AIDS (lire 500.000.000) (cap. 1206201).
Art. 19. Assistenza economico-sociale agli infermi di mente ed ai minorati psichici.
1. Per l'erogazione dei sussidi a favore dei cittadini infermi di mente o minorati psichici residenti in Sardegna, à termini dell'articolo 1 della
CAPO V
DISPOSIZIONI DIVERSE
Art. 20. Programma di formazione professionale.
1. Lo stanziamento di cui al secondo comma dell'articolo 61 della
Art. 21. Programma operativo Sardegna - P.O.P. [9]
Art. 23. Residui di stanziamento.
[1. Le somme stanziate per spese in conto capitale derivanti da assegnazioni statali, nonchè le somme stanziate per la concessione di concorsi pluriennali negli interessi, qualora non impegnate alla chiusura dell'esercizio, possono essere mantenute in bilancio, quali residui, nell'anno finanziario successivo a quello di iscrizione.] [11]
2. È abrogato il terzo comma dell'articolo 22 della
Art. 24. Fondi regionali a gestione speciale.
1. Il termine di cui al primo comma dell'articolo 99 della
2. La procedura di cui al terzo comma dell'articolo 99 della
Art. 25. Interventi per la pubblica istruzione e la cultura.
1. È autorizzata la spesa complessiva di lire 3.150.000.000 l'erogazione di contributi annui di:
- lire 750.000.000 all'Università degli studi di Cagliari per il nuovo corso di laurea in ingegneria gestionale di Nuoro (cap. 11089-03);
- lire 1.500.000.000 all'Università degli studi di Sassari, da ripartire in parti uguali, per i nuovi corsi di laurea in Scienze ambientali e Scienze forestali di Nuoro (cap. 11089-03);
- lire 900.000.000 alla AILUN (libera università nuorese, a sostegno dell'attività istituzionale (cap. 11079-02).
2. Il contributo annuo autorizzato dalle leggi regionali 4 febbraio 1965, n. 2 e 17 novembre 1986, n. 63 è elevato a lire 720.000.000, 500.000.000 dei quali da destinare all'attività della scuola diretta a fini speciali di Nuoro per la pubblica amministrazione e governo locali (cap 11070).
3. È altresì autorizzata per l'anno 1991 la concessione all'Università degli studi di Cagliari di un contributo straordinario di lire 2.000.000.000 per la realizzazione o l'acquisto di locali da destinare al corso di laurea di psicologia (cap. 11068).
4. L'Amministrazione regionale é autorizzata ad erogare all'Ente per le scuole materne per la Sardegna un finanziamento di lire 1.100.000.000 per l'attuazione di un programma straordinario relativo alla manutenzione delle scuole di proprietà regionale (cap. 11028).
5. Lo stanziamento autorizzato dall'articolo 81 della
6. Lo stanziamento autorizzato dall'articolo 83 della
7. Gli stanziamenti previsti dall'articolo 81 della
Art. 26. Modifica alla
Art. 27. Modificazioni ed integrazioni alla
Art. 28. Copertura finanziaria.
1. Nel bilancio della Regione per l'anno finanziario 1991 sono introdotte le seguenti variazioni:
(Omissis).
Art. 29. Urgenza.
1. La presente legge è dichiarata urgente ai sensi e per gli effetti dell'articolo 33 dello Statuto speciale per la Sardegna ed entra in vigore nel giorno della sua Pubblicazione.
[1] Modifica le lett. d), i) e l) dell'art. 24 della
[2] Aggiunge il comma 2 all'art. 33 della
[3] Articolo abrogato dall'art. 47, comma 2, della
[4] Articolo così sostituito dall'art. 1 della
[5] Lettera aggiunta dall'art. 1 della
[6] Lettera aggiunta dall'art. 36, comma 3, della
[7] Comma aggiunto dall'art. 1 della
[8] Comma così modificato dall'art. 2 della
[9] Modifica l'art. 52, comma 3, della
[10] Sostituisce l'art. 6, comma 5, della
[11] Comma abrogato dall'art. 68 della
[12] Aggiunge il comma 5 all'art. 5 della
[13] Modifica l'art. 27, comma 3, della