Settore: | Codici regionali |
Regione: | Sardegna |
Materia: | 5. finanza e contabilità |
Capitolo: | 5.2 norme finanziarie e di bilancio |
Data: | 01/10/1993 |
Numero: | 50 |
Sommario |
Art. 1. (Autorizzazione alla contrazione di mutui). |
Art. 2. (Comitati di gestione dei fondi regionali per il credito nei settori del turismo, commercio e servizi). |
Art. 3. (Reiscrizione di economie di stanziamento. Fondo residui perenti). |
Art. 4. (Fondo per i nuovi oneri legislativi). |
Art. 5. (Attuazione dell'intesa di programma per la Sardegna centrale). |
Art. 6. (Edilizia abitativa). |
Art. 7. (Ulteriori programmi di opere pubbliche). |
Art. 8. (Integrazione interventi - Legge 24 giugno 1974, n. 268). |
Art. 9. (Garanzie fidejussorie in agricoltura). |
Art. 10. (Programma Operativo Plurifondo - FEOGA - Modifica). |
Art. 11. (Parco Scientifico e tecnologico). |
Art. 12. (Contributo al CO.RI.SA.). |
Art. 13. (Partecipazione al capitale di imprese). |
Art. 14. (Interventi nel settore del turismo). |
Art. 15. (Modifiche alla L.R. n. 33 del 1988 - Politica attiva del lavoro). |
Art. 16. (Organismi operanti nel settore dello spettacolo - Modifiche alla L.R. n. 30 del 1993). |
Art. 17. (Centri per i servizi culturali operanti in Sardegna). |
Art. 18. (Integrazione del fondo sanitario nazionale ed interventi socio-assistenziali). |
Art. 19. (Studi di fattibilità - L.R. n. 28 del 1984 - Provvedimenti urgenti per favorire l'occupazione). |
Art. 20. (Interpretazione autentica dell'art. 30 L.R. n. 33 del 1975 - Compiti della Regione nella programmazione). |
Art. 21. (Contributo al Consorzio per la promozione degli studi universitari). |
Art. 22. (Disposizioni diverse). |
Art. 23. (Modifica alla legge regionale n. 13 del 1988) - (Disciplina in Sardegna delle agenzie di viaggio e turismo). |
Art. 24. (Modifiche ed integrazioni alla legge regionale 9 giugno 1989, n. 37 - Disciplina e provvidenze a favore della sughericoltura e dell'industria sughericola). |
Art. 25. (Disposizioni sugli Assessori regionali). |
Art. 26. (Copertura finanziaria). |
Art. 27. (Urgenza). |
§ 5.2.77 - L.R. 1 ottobre 1993, n. 50.
Disposizioni integrative e modificative della legge regionale 20 aprile 1993, n. 17 - Legge finanziaria 1993.
(B.U. 5 ottobre 1993, n. 38).
Art. 1. (Autorizzazione alla contrazione di mutui).
1. In conseguenza delle risultanze del consuntivo per l'esercizio finanziario 1992, è confermata l'autorizzazione alla contrazione dei mutui di cui all'articolo 1, primo comma, lett. a), della
2. A modifica di quanto previsto dall'articolo 20, terzo comma, della
3. L'ammortamento dei mutui di cui ai precedenti commi non può decorrere da data anteriore al 1º gennaio 1994.
4. Il tasso fisso di cui all'articolo 20 della
5. Gli oneri relativi alla stipulazione ed all'ammortamento dei mutui di cui al presente articolo e di quelli di cui all'articolo 1 della
- 1993 lire 11.875.000.000 |
-1994 lire 207.447.000.000 |
- 1995 lire 226.000.000.000 |
- dal 1996 al 2008 lire 239.316.000.000 |
- 2009 lire 33.009.000.000 |
- 2010 lire 13.204.000.000 |
6. Nella tabella I) di cui all'articolo 1, comma 2, della
- Cap. 12172 - centri ospedalieri ed ambulatoriali.
Art. 2. (Comitati di gestione dei fondi regionali per il credito nei settori del turismo, commercio e servizi).
1. Per le agevolazioni previste dall'articolo 67 della
2. Il terzo comma dell'articolo 59 della
Art. 3. (Reiscrizione di economie di stanziamento. Fondo residui perenti).
1. In relazione alla necessità di procedere all'attuazione dei relativi interventi è autorizzata, nel 1993, la reiscrizione delle somme indicate nell'allegata tabella D), di cui sono state accertate le economie di stanziamento al 31 dicembre 1992.
2. In relazione all'eliminazione di somme impegnate per intervenuta perenzione al 31 dicembre 1992, le dotazioni dei fondi di cui ai capitoli 03009/01 e 03011 sono incrementate, nell'anno 1993, rispettivamente, di lire 5.000.000.000 e di lire 48.140.000.000.
Art. 4. (Fondo per i nuovi oneri legislativi).
1. La dotazione del capitolo 03016 - fondo speciale per fronteggiare spese di parte corrente dipendenti da nuove disposizioni legislative - è incrementata, per l'anno 1993, di lire 50.190.000.000; tale incremento è destinato alla voce n. 18 di nuova istituzione nella tabella A, allegata alla legge finanziaria, così denominata: «Variazioni al bilancio di previsione della Regione per l'anno finanziario 1993».
2. La dotazione del capitolo 03017 - fondo speciale per fronteggiare spese in conto capitale di dipendenti da nuove disposizioni legislative - è incrementata, per l'anno 1993, di lire 18.000.000.000.
3. Detto stanziamento è ripartito tra le seguenti voci indicate nella tabella 13) allegata alla
- voce n. 8 - agevolazioni creditizie in materia di artigianato, di industria, turismo, agricoltura e cooperazione
6.000.000.000 |
- voce n. 9 - interventi nelle aree destinate a parco |
10.000.000.000 |
- voce n. 14 - (N.I.) interventi per favorire la capitalizzazione |
delle cooperative |
2.000.000.000 |
Art. 5. (Attuazione dell'intesa di programma per la Sardegna centrale).
1. Ai fini dell'attuazione dell'intesa di programma per il riassetto territoriale della Sardegna centrale, di cui alla deliberazione assunta dal CIPE il 25 marzo 1992 ed all'articolo 30 della
2. Detto stanziamento è destinato alla realizzazione di un programma di infrastrutture industriali, nonché relative ai settori primario e terziario (Cap. 09045/14).
Art. 6. (Edilizia abitativa).
1. In conseguenza dell'economia di lire 7.000.000.000 realizzatasi al 31 dicembre 1992, a fronte dello stanziamento previsto dall'articolo 39, comma 2, della
2. In conseguenza dell'economia di lire 1.500.000.000 realizzatasi al 31 dicembre 1992, a fronte dello stanziamento previsto dall'articolo 39, comma 7, della
Art. 7. (Ulteriori programmi di opere pubbliche).
1. E' autorizzata, nell'anno 1993, la spesa di lire 10.000.000.000 per il finanziamento di un programma straordinario di opere acquedottistiche e fognarie (Cap. 08035/03).
2. E' autorizzata la spesa di lire 30.000.000.000, nell'anno 1993, per la realizzazione di interventi relativi agli impianti di depurazione (Cap. 05013/10); di tale importo una quota pari a lire 4.000.000.000 è destinata ad interventi per la salvaguardia dello stagno di Molentargius in provincia di Cagliari.
3. E' autorizzata, nell'anno 1993, la spesa di lire 20.000.000.000 (Cap. 08035/13) per la realizzazione di un programma di interventi diretti a superare l'emergenza idrica a' termini della
4. E' autorizzata, nell'anno 1993, la concessione di un finanziamento straordinario di lire 8.000.000.000 a favore dell'Ente sardo acquedotti e fognature (ESAF) per la realizzazione di un piano di investimenti (Cap. 08225/01).
5. In relazione alle economie di stanziamento verificatisi alla chiusura dell'esercizio 1992 sullo stanziamento disposto dall'articolo 38 della
6. E' autorizzato, nell'anno 1993, lo stanziamento di lire 10.000.000.000 (08073/01) per l'attuazione di un programma di interventi rivolti alla ristrutturazione e completamento di mattatoi con adeguamento alla normativa comunitaria.
7. E' autorizzata, nell'anno 1993, l'ulteriore spesa di lire 4.000.000.000 per l'attuazione di interventi di sistemazioni idraulico- forestali (Cap. 05017).
8. E' autorizzato, nell'anno 1993, il contributo straordinario complessivo di lire 3.000.000.000 (Cap. 11078/02) agli enti regionali per il diritto allo studio universitario (ERSU) di Cagliari e Sassari al fine della realizzazione di un programma di manutenzioni straordinarie degli immobili di loro proprietà destinati a fini istituzionali.
9. Per il completamento degli interventi previsti dall'articolo 79, comma 6, della
10. E' autorizzata, per l'anno 1993, la spesa di lire 2.000.000.000 per il completamento del Teatro civico di Cagliari (Cap. 03034/01); detto stanziamento è trasferito dal bilancio della Regione alla contabilità speciale di cui all'articolo 2 della
11. ln conseguenza dell'economia, realizzatasi al 31 dicembre 1992 dello stanziamento disposto dall'articolo 2 della
12. Ad integrazione del programma straordinario per il recupero dei centri storici e per il restauro e consolidamento di edifici di particolare interesse storico ed artistico, nonché per l'adeguamento delle infrastrutture di base ai sensi dell'articolo 11, settore di intervento 5, della
Art. 8. (Integrazione interventi -
1. I finanziamenti di cui al terzo comma, secondo alinea, dell'articolo 29 della
2. Per le finalità di cui al precedente comma è autorizzato, nell'anno 1993, l'ulteriore stanziamento di lire 2.000.000.000; detto stanziamento è iscritto nel capitolo 03034/01 del bilancio regionale per l'anno 1993 ed è trasferito alla contabilità speciale di cui all'articolo 2 della
Art. 9. (Garanzie fidejussorie in agricoltura).
1. Al fine di consentire l'erogazione da parte dei competenti organismi statali o comunitari delle anticipazioni di contributo previste dai programmi approvati con decisione della Commissione CEE, nell'ambito dell'iniziativa di interesse comunitario denominata L.E.A.D.E.R., a favore del gruppi di azione locale (G.A.L.) costituiti in Sardegna, l'Amministrazione regionale è autorizzata a prestare, a carico del fondo di garanzia istituito dall'articolo 1, della
2. Al fine di agevolare la concessione delle anticipazioni di legge, l'Amministrazione regionale potrà concedere, altresì, la garanzia fidejussoria di cui al predetto articolo 1 a favore dei soggetti imprenditoriali agricoli, singoli od associati, beneficiari di interventi contributivi nell'ambito dei programmi operativi di cui al Regolamento CEE n. 2052/88 - obiettivo I.
3. A tal fine le disponibilità del fondo di cui al primo comma sono incrementate, nell'anno 1993, di lire 100.000.000 (Cap. 06221/01).
Art. 10. (Programma Operativo Plurifondo - FEOGA - Modifica).
1. Per effetto dell'indicazione e dell'aumento del valore dell'ECU, la dotazione finanziaria del programma operativo plurifondo (POP) - FEOGA, autorizzato dall'articolo 55, comma 1, della
2. L'incremento di cui al precedente comma è destinato al sottoprogramma 3 - misura 3.1. - Miglioramento igienico-sanitario della produzione del latte ovino, in ragione di lire 3.363.000.000 a carico dell'Amministrazione regionale (Cap. 06406) e di lire 6.725.000.000 a carico della Comunità europea (Cap. 06406/01).
Art. 11. (Parco Scientifico e tecnologico).
1. L'Amministrazione regionale è autorizzata ad erogare al Centro di ricerca, sviluppo e studi superiori in Sardegna (CRS4) società consortile a r.l. a prevalente partecipazione regionale, un finanziamento pari a lire 65.000.000.000, ripartito per lire 35.000.000.000 nell'esercizio 1993 e lire 15.000.000.000. in ciascuno degli anni 1994 e 1995, destinato all'attuazione di un
programma pluriennale finalizzato allo sviluppo e al consolidamento delle attività di ricerca, scientifica e tecnologica ed alla formazione del capitale umano e materiale (Titolo di spesa 11.3.10/I) del programma d'intervento per gli anni 1988/89/90 di cui alla
2. L'Amministrazione regionale è autorizzata, nell'anno 1993, ad erogare ai sottoelencati organismi un finanziamento pari a complessive lire 12 342.000.000, destinato all'attuazione di programmi di ricerca scientifica e tecnologica (Titolo di spesa 11.3.1O./I del Programma d'intervento per gli anni 1988/89/90 di cui alla
- lire 3.639.000.000 a favore della Società Consortile per le ricerche in Sardegna (CO.RI.SA.);
- lire 2.128.000.000 a favore dell'Associazione per l'Istituzione della libera Università Nuorese (AILUN);
- lire 2.000.000.000 a favore del Centro Marino Internazionale (I.M.C.);
- lire 3.000.000.000 a favore del Consorzio per la ricerca e lo sviluppo
delle biotecnologie (BIOTECNE);
- lire 1.575.000.000 a favore del Centro di ricerca per il controllo dei
sistemi idrici (HYDRO CONTROL).
3. L'Amministrazione regionale è autorizzata ad erogare, altresì, nell'anno 1993, lire 2.233.000.000 a favore del Consorzio per l'assistenza alle piccole e medie imprese (Consorzio Ventuno) per il finanziamento della progettazione e di primi adempimenti di carattere tecnico e amministrativo per la realizzazione del Parco Scientifico e Tecnologico (Titolo di spesa 11.3.10/I del Programma d'intervento per gli anni 1988-1989-1990 di cui alla
4. Alla spesa di cui al presente articolo si fa fronte con gli stanziamenti autorizzati dall'articolo 1 della
5. E' abrogato il comma 5 dell'articolo 29 della
6. All'interno delle finalità di cui al primo comma del presente articolo e per agevolare il primo impiego in attività di ricerca di giovani neo laureati nati o residenti in Sardegna da almeno cinque anni o figli di genitore nato in Sardegna, è autorizzata l' ulteriore complessiva spesa di lire 1.000.000.000 (Cap. 03034/01) in ragione di lire 500.000.000 per ciascuno degli anni 1993 e 1994 da erogarsi in parti uguali tra il Centro di ricerca, sviluppo e studi superiori in Sardegna (CRS4) e la Società consortile per le ricerche in Sardegna (CO.RI.SA.); detto stanziamento è trasferito alla contabilità speciale di cui all'articolo 2 della
7. I soggetti attuatori di interventi finanziati con gli stanziamenti dei titoli di spesa dei programmi di intervento di cui alla
8. [1].
Art. 12. (Contributo al CO.RI.SA.).
1. L'Amministrazione regionale è autorizzata ad erogare un contributo straordinario di lire 1.500.000.000 per il ripianamento delle perdite di esercizio maturate a tutto il 30 giugno 1993 dalla Società consortile per le ricerche in Sardegna - CO.RI.SA. - (Cap. 03070/04).
Art. 13. (Partecipazione al capitale di imprese).
1. E' autorizzata l'ulteriore complessiva spesa di lire 70.000.000.000 in ragione di lire 60.000.000.000 per l'anno 1993 e di lire 10.000.000.000 per l'anno 1994 (Cap. 09037) per l'incremento del fondo designato alla partecipazione al capitale di enti ed imprese di cui alla
2. E' autorizzato, nell'anno 1993, lo stanziamento di lire 20.000.000.000 quale integrazione del fondo per la tutela dei livelli produttivi ed occupativi di cui alla
Art. 14. (Interventi nel settore del turismo).
1. E' autorizzata, nell'anno 1993, l'ulteriore spesa di lire 25.000.000.000 (Cap. 07025) per la concessione degli incentivi previsti dall'articolo 9 della
2. E' autorizzato, nell'anno 1993, lo stanziamento di lire 7.000.000.000 per l'attuazione di interventi nelle zone termali della Sardegna (Cap. 08032).
3. L'Amministrazione regionale è autorizzata ad erogare, nell'anno 1993 all'Ente Sardo Industrie Turistiche un contributo straordinario di lire 1.000.000.000 per la creazione di circuiti del Trenino verde (Cap. 07010/02).
Art. 15. (Modifiche alla
1. [2].
2. [3].
Art. 16. (Organismi operanti nel settore dello spettacolo - Modifiche alla
[(omissis).]
Art. 17. (Centri per i servizi culturali operanti in Sardegna).
1. L'erogazione del finanziamento in favore dei Centri per i servizi culturali operanti in Sardegna, previsto dalla
2. La rendicontazione della spesa effettuata viene presentata dai Centri entro il 30 aprile dell'anno successivo a quello nel quale è avvenuta l'erogazione.
3. Per le erogazioni dei predetti finanziamenti si applicano le disposizioni previste dal quarto comma dell'articolo 2 della
Art. 18. (Integrazione del fondo sanitario nazionale ed interventi socio-assistenziali).
1. Ad integrazione della somma di lire 263.000.000.000 autorizzata dall'articolo 42 della
2. Per il rimborso di spese e l'erogazione di sussidi relativi ad attività svolte negli anni decorsi e da porre a carico del fondo socio- assistenziale di cui agli articoli 20 e 46 della
3. Per i contributi relativi alle convenzioni stipulate dai comuni con operatori sociali, ai sensi dell'articolo 55; della
4. Per la stipula delle convenzioni di cui al precedente terzo comma, gli importi previsti dall'articolo 44, comma 3 della
5. L'autorizzazione di spesa di lire 10.000.000.000 disposta, per l'anno 1993, dall'articolo 42, secondo comma, della
Art. 19. (Studi di fattibilità -
1. Tra gli interventi autorizzati dagli articoli 2, 5, 9 e 10 della
2. Le relative spese fanno carico agli stanziamenti recati dai capitoli 05112, 06214, 07025 e 10137/01 del bilancio regionale per l'anno 1993 e dai corrispondenti capitoli dei bilanci per gli anni successivi.
Art. 20. (Interpretazione autentica dell'art. 30
1. L'espressione indicata nel primo comma dell'articolo 30 della
Art. 21. (Contributo al Consorzio per la promozione degli studi universitari).
1. Il contributo di lire 1.000.000.000, assegnato al Consorzio per la promozione degli studi universitari nella città di Nuoro dall'articolo 18 della
Art. 22. (Disposizioni diverse).
1. E' autorizzata, nell'anno 1993, la spesa di lire 300.000.000 (Cap. 07054/01) per la concessione a favore dei comuni di contributi diretti alla formazione di piani intercomunali e sovracomunali di sviluppo e adeguamento della rete di vendita.
2. Il limite d'impegno di lire 45.000.000.000, autorizzato dall'articolo 8 della
3. Il contributo annuo di cui all'articolo 25, comma 1, terzo alinea, della
4. In attesa della definizione del «Progetto Ingurtosu» è autorizzata, nell'anno 1993, la concessione di un finanziamento di lire 500.000.000 (Cap. 03070/03) al Comune di Arbus al fine di favorire la realizzazione dell'«Università dell'ambiente» da parte dell'«OIKOS International Foundations for ecological economics» e delle Università di Cagliari, Sassari e Siena.
5. In relazione alla riduzione delle quote dei limiti d'impegno disposti dallo Stato per l'erogazione di concorsi negli interessi sui mutui per la formazione e l'arrotondamento della piccola proprietà contadina, concessi a valere sugli stanziamenti già autorizzati dalla
6. A modifica di quanto disposto dal comma 6 dell'articolo 48 della
7. L'amministrazione regionale è autorizzata ad erogare, nell'anno 1993, un contributo straordinario di lire 600.000.000 in favore della PROGEMINA S.p.A. per l'adeguamento della cartografia dei piani territoriali paesistici alle norme della
8. [5].
9. L'onere derivante dall'applicazione del precedente comma 9 fa carico allo stanziamento del capitolo 11089/04 del bilancio per l'anno 1993 e del corrispondente capitolo dei bilanci per gli anni successivi.
10. Le attribuzioni previste dall'articolo 55, comma 1, della
11. E' abrogato il comma 2 dell'articolo 6 della
12. In deroga a quanto disposto dall'articolo 24 della
13. Le spese previste dall'articolo 28 della
Art. 23. (Modifica alla
Art. 24. (Modifiche ed integrazioni alla
1. [8].
2. I procedimenti amministrativi relativi alla irrogazione di sanzioni per la violazione delle disposizioni contenute nel Capo II della
3. Le disposizioni contenute nei precedenti commi si applicano anche alle violazioni delle disposizioni del Capo II della
Art. 25. (Disposizioni sugli Assessori regionali).
1. Entro 30 giorni dalla nomina degli Assessori regionali il Consiglio regionale acquisisce la documentazione di cui all'articolo 2, primo comma, punti 1) e 2) della
2. Gli Assessori regionali sono, altresì, tenuti a presentare la documentazione di cui agli articoli 3 e 4 della citata legge n. 441 nei termini previsti nei medesimi articoli.
3. Le dichiarazioni e le notizie di cui all'articolo 9 della legge n. 441 citata, ad esclusione della dichiarazione di cui al punto 3), primo comma, dell'articolo 2 della stessa legge, sono soggette alle stesse forme di pubblicità previste per i Consiglieri regionali.
Art. 26. (Copertura finanziaria).
1. Nel bilancio della Regione per l'anno finanziario 1993 sono introdotte le seguenti variazioni:
- ENTRATA
In aumento
Capitolo 12106 Imposta sul reddito delle persone fisiche, comprese le ritenute alla fonte di cui all'articolo 23 del
Capitolo 09045/14 - Fondo per l'esecuzione di infrastrutture nell'ambito dell'intesa di programma per le zone interne della Sardegna centrale (Deliberazione CIPE 25 marzo 1992 e art. 5 della presente legge) 1994 lire 50.000.000.000
1995 lire 50.000.000.000
11 - ASSESSORATO PUBBLICA ISTRUZIONE, BENI CULTURALI, INFORMAZIONE, SPETTACOLO E SPORT.
Capitolo 11079/02- Contributo all'Associazione per l'istituzione della Libera Università Nuorese a sostegno dell'attività istituzionale (art. 97.
1994 lire 400.000.000
1995 lire 400.000.000
3. Agli oneri derivanti dall'articolo 10, comma 3, per gli anni successivi al 1995 e comma 6, per gli anni dal 1996 al 2001, si fa fronte con quota del maggior gettito dell'imposta sul reddito delle persone fisiche derivante dal suo naturale incremento.
Art. 27. (Urgenza).
1. La presente legge è dichiarata urgente ai sensi e per gli effetti dell'articolo 33 dello Statuto speciale per la Sardegna ed entra in vigore nel giorno della sua pubblicazione.
[1] Modifica l'art. 29, comma 6, della
[2] Aggiunge il comma 3 all'art. 7 della
[3] Aggiunge i commi 2 sexies e 2 septies all'art. 21 della
[4] Articolo abrogato dall'art. 11 della
[5] Sostituisce l'art. 4, comma 2, della
[6] Comma così modificato dall'art. 16, comma 3, della
[7] Sostituisce l'art. 15, comma 2, quarto alinea, della
[8] Aggiunge il comma 1 bis alla