§ 5.2.61 - L.R. 4 gennaio 1993, n. 1.
Autorizzazione all'esercizio provvisorio del bilancio della Regione e dei bilanci degli enti strumentali per l'anno finanziario 1993.


Settore:Codici regionali
Regione:Sardegna
Materia:5. finanza e contabilità
Capitolo:5.2 norme finanziarie e di bilancio
Data:04/01/1993
Numero:1


Sommario
Art. 1.      1. Ai sensi dell'articolo 35 della legge regionale 5 maggio 1983, n. 11, la Giunta regionale è autorizzata ad esercitare provvisoriamente, fino a quando sia approvato con legge e, comunque, non [...]
Art. 2.      1. E' autorizzato, non oltre il 28 febbraio 1993, l'esercizio provvisorio dei bilanci degli enti di cui alla legge regionale 1º agosto 1965, n. 5 e all'articolo 34 della legge regionale 5 maggio [...]
Art. 3.      1. La presente legge è dichiarata urgente ai sensi e per gli effetti dell'articolo 33 dello Statuto speciale per la Sardegna ed entra in vigore nel giorno della sua pubblicazione, con effetto [...]


§ 5.2.61 - L.R. 4 gennaio 1993, n. 1.

Autorizzazione all'esercizio provvisorio del bilancio della Regione e dei bilanci degli enti strumentali per l'anno finanziario 1993.

 

Art. 1.

     1. Ai sensi dell'articolo 35 della legge regionale 5 maggio 1983, n. 11, la Giunta regionale è autorizzata ad esercitare provvisoriamente, fino a quando sia approvato con legge e, comunque, non oltre il 28 febbraio 1993, il bilancio della Regione per l'anno finanziario 1993 secondo gli stati di previsione dell'entrata e della spesa, le eventuali note di variazione e con le disposizioni e le modalità previste nel relativo disegno di legge, presentati al Consiglio regionale.

     2. Negli impegni di spesa la Giunta regionale non può superare due dodicesimi degli stanziamenti previsti per ciascun capitolo degli stati di previsione della spesa.

     3. ll limite di cui al precedente comma non si applica ove si tratti di spese obbligatorie e tassativamente regolate dalla legge e non suscettibili di impegno o di pagamento frazionati in dodicesimi; tale deroga è da intendersi riferita a tutti i casi in cui le norme vigenti dispongono in ordine all'entità ed alla scadenza delle erogazioni.

     4. Sul capitolo 01034 relativo a «Spese per i referendum popolari» è autorizzata l'assunzione di impegni sino all'importo di lire 7.000.000.000.

     5. Sul capitolo 03149 relativo a «Interessi passivi da corrispondere agli istituti tesorieri per scoperti di conto corrente» è autorizzata l'assunzione di impegni sino all'importo di lire 6.000.000.000.

     6. Sono esclusi dalla gestione provvisoria gli stanziamenti che costituiscono nuove o maggiori spese e sono previsti nel disegno di legge «Disposizioni per la formazione del bilancio annuale della Regione (legge finanziaria 1993)», ugualmente presentato al Consiglio regionale, fino all'entrata in vigore della legge stessa.

     7. In corrispondenza a quanto previsto nei precedenti commi e con le stesse modalità e limitazioni, è autorizzato, altresì, l'esercizio provvisorio del bilancio dell'Azienda delle foreste demaniali della Regione.

 

     Art. 2.

     1. E' autorizzato, non oltre il 28 febbraio 1993, l'esercizio provvisorio dei bilanci degli enti di cui alla legge regionale 1º agosto 1965, n. 5 e all'articolo 34 della legge regionale 5 maggio 1983, n. 11, secondo gli stati di previsione ed i relativi provvedimenti di variazione dei rispettivi bilanci per l'anno finanziario 1992; valgono, al riguardo, i limiti di cui al secondo e terzo comma dell'articolo 1 della presente legge.

 

     Art. 3.

     1. La presente legge è dichiarata urgente ai sensi e per gli effetti dell'articolo 33 dello Statuto speciale per la Sardegna ed entra in vigore nel giorno della sua pubblicazione, con effetto dal 1º gennaio 1993.