§ 2.2.58 - L.R. 29 aprile 1994, n. 18.
Interventi a favore dell'agricoltura. Abrogazione della legge regionale 23 gennaio 1988, n. 18, e modificazioni delle leggi regionali 14 maggio 1984, [...]


Settore:Codici regionali
Regione:Sardegna
Materia:2. sviluppo economico
Capitolo:2.2 agricoltura - sostegno e sviluppo
Data:29/04/1994
Numero:18


Sommario
Art. 1.  (Anticipazione dei contributi).
Art. 2.  (Consorzio Vini D.O.C.).
Art. 3.  (Contributo regionale a favore dei Consorzi di difesa delle produzioni).
Art. 4.  (Interventi su produzioni agricole inquinate).
Art. 5.  (Provvidenze per le cantine sociali).
Art. 6.  (Riduzione dei costi ESAF per l'erogazione dell'acqua per uso irriguo).
Art. 7.  (Contributo straordinario al Consorzio di Bonifica del Cixerri).
Art. 8.  (Rimborsi al Consorzio di Bonifica della Sardegna Meridionale).
Art. 9.  (Rimborsi all'E.A.F.).
Art. 10.  (Impianti di sollevamento del Consorzio di Bonifica della Sardegna Meridionale).
Art. 11.  (Rete di contabilità aziendale regionale).
Art. 12.  (Agevolazioni, per la regolarizzazione catastale).
Art. 13.  (Integrazione degli interventi a favore del settore ovino).
Art. 14.  (Fondo di rotazione per la riforma ed il riassetto del settore agro-pastorale).
Art. 15.  (Distillazione agevolata effettuata da aziende private).
Art. 16.  (Ritiro del bestiame ovino di fine carriera).
Art. 17.  (Centro regionale di commercializzazione dei prodotti caseari).
Art. 18.  (Ammissione ai benefici contributivi).
Art. 19.  (Sanatoria degli interventi agri-turistici).
Art. 20.  (Contributi per strutture serricole).
Art. 21.  (Determinazione di spese).
Art. 22.  (Consorzio per lo sviluppo dei trasporti al servizio dell'agricoltura sarda).
Art. 23.  (Fondo di cui all'art. 17 della L.R. 13 luglio 1962, n. 9).
Art. 24.  (Interventi per enti cooperativi).
Art. 25.  (Incentivi a favore delle cooperative agricole).
Art. 26.  (Estinzione anticipata dei mutui di miglioramento).
Art. 27.  (Concorso interessi sui mutui di soccorso).
Art. 28.  (Differimento dei limiti d'impegno dei mutui di assestamento).
Art. 29.  (Fondo per l'anticipazione di concorsi sugli interessi per mutui di assestamento e miglioramento).
Art. 30.  (Estensione della garanzia regionale).
Art. 31.  (Fondo regionale per lo sviluppo della proprietà coltivatrice).
Art. 32.  (Cessione di impianti e di attrezzature di cooperative disciolte).
Art. 33.  (Indennità compensativa).
Art. 34.  (Istituto di Incremento Ippico).
Art. 35.  (Elezioni dei rappresentanti dei Consorzi di bonifica).
Art. 36.  (Semplificazioni delle procedure per la concessione di vantaggi economici in agricoltura).
Art. 37.  (Integrazione dell'art. 19 della L.R. 27 agosto 1992, n. 17).
Art. 38.  (Sistema informativo dell'Assessorato regionale dell'agricoltura e riforma agro-pastorale).
Art. 39.  (Recuperi dai fondi di rotazione in agricoltura).
Art. 40.  (Concorsi interessi su prestiti d'esercizio per la salvaguardia del patrimonio zootecnico).
Art. 41.  (Ripristino viabilità rurale).
Art. 42.  (Contributi alle aziende agricole danneggiate dall'alluvione del periodo ottobre-novembre 1993).
Art. 43.  (Interventi vari in agricoltura).


§ 2.2.58 - L.R. 29 aprile 1994, n. 18.

Interventi a favore dell'agricoltura. Abrogazione della legge regionale 23 gennaio 1988, n. 18, e modificazioni delle leggi regionali 14 maggio 1984, n. 21, 31 dicembre 1984, n. 36, 27 giugno 1986, n. 44, 17 novembre 1986, n. 62, 28 settembre 1990, n. 43 e 27 agosto 1992, n. 17.

 

CAPO I

INTERVENTI CONTRIBUTIVI

 

Art. 1. (Anticipazione dei contributi).

     1. L'anticipazione dei contributi previsti dall'articolo 8 della legge regionale 13 dicembre 1988, n. 44, per le realizzazioni di opere di miglioramento agrario e fondiario e di strutture cooperative, è concedibile nei limiti degli stanziamenti scritti in bilancio, sull'intera spesa ammessa a sussidio per la realizzazione di investimenti inerenti la raccolta, la trasformazione, la lavorazione e la conservazione, il confezionamento, il condizionamento, la movimentazione e la commercializzazione dei prodotti agricoli e zootecnici comunque finanziabili [1].

     2. Detta anticipazione è altresì concedibile nei limiti degli stanziamenti iscritti in bilancio per l'acquisto di mezzi ed attrezzature per il trasporto di prodotti agricoli e zootecnici, finanziabili ai sensi dell'articolo 1 della legge i regionale 3 febbraio 1981, n. 5.

 

     Art. 2. (Consorzio Vini D.O.C.).

     1. Al fine di consentire al Consorzio Vini a Denominazione di Origine Controllata di Sardegna di perseguire gli scopi istituzionali fissati dall'articolo 14 della legge 27 dicembre 1977, n. 984, l'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere al medesimo Consorzio, nell'anno finanziario 1994, un contributo straordinario sulla base di un programma di spesa che dovrà essere preventivamente approvato dall'Assessorato dell'agricoltura e riforma agro-pastorale.

     2. Con il decreto di concessione ed impegno potrà essere erogata una anticipazione del contributo non superiore al 60 per cento dello stesso, mentre la restante somma dovrà essere liquidata a presentazione ed approvazione dell'apposito rendiconto di spesa.

     3. L'onere derivante dal presente articolo è determinato in lire 200.000.000 (Cap. 06022).

 

     Art. 3. (Contributo regionale a favore dei Consorzi di difesa delle produzioni).

     1. L'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere a favore dei Consorzi di difesa delle produzioni, costituiti e riconosciuti ai sensi della legge 25 maggio 1970, n. 364 e successive modificazioni e integrazioni, un contributo annuo sulle spese di assicurazione e di gestione che tali Consorzi sostengono per la tutela assicurativa delle colture ammesse per gli eventi riconosciuti assicurabili, nonché per quelle relative alle epizoozie, di cui alla legge 14 febbraio 1992, n. 185, determinato con decreto dell'Assessore dell'agricoltura e riforma agro- pastorale, entro il 30 settembre precedente l'anno di riferimento. Il contributo regionale non potrà superare l'80 per cento della spesa annua di assicurazione e di gestione della cassa sociale, accertata in via definitiva sulla base del relativo consuntivo. La misura del predetto contributo sarà opportunamente decurtata del finanziamento eventualmente previsto dalla Amministrazione statale per gli stessi scopi, riferito ai medesimi eventi assicurati.

     2. L'erogazione del contributo avverrà dopo l'approvazione dei conti consuntivi dell'anno di competenza effettuata dall'Assessorato dell'agricoltura e riforma agro-pastorale, dietro presentazione di specifica domanda da parte dei Consorzi di difesa delle produzioni.

     3. L'Amministrazione regionale è parimenti autorizzata ad anticipare, a favore dei medesimi consorzi di difesa, il 50 per cento degli importi dei ruoli esattoriali approvati dall'Intendenza di Finanza. Le somme così anticipate saranno recuperate dall'Amministrazione regionale all'atto della erogazione del contributo.

     4. In presenza di contratti assicurativi per i quali sia prevista la concessione del contributo pubblico di cui al presente articolo, è esclusa qualsiasi altra forma di contributo regionale a fondo perduto a favore degli operatori agricoli per danni causati dagli stessi eventi.

     5. Le disposizioni di cui ai precedenti commi trovano applicazione a partire dal 1 gennaio 1994 e da tale data è abrogata la legge regionale 23 gennaio 1986, n. 18.

     6. L'onere annuo derivante dall'applicazione del presente articolo è valutato in lire 5.000.000.000. Il costo relativo all'esercizio finanziario 1994 farà carico alle disponibilità esistenti sul Fondo di solidarietà regionale in agricoltura di cui alla legge regionale 10 giugno 1972, n. 12 e successive modificazioni ed integrazioni (Cap. 06120).

 

     Art. 4. (Interventi su produzioni agricole inquinate).

     1. Al fine di ridurre i danni derivanti dall'inquinamento industriale non ancora eliminato recati alle produzioni agricole che per tali cause non possono essere destinate al consumo umano diretto, l'Amministrazione regionale è autorizzata ad indennizzare in via straordinaria i produttori ai quali le autorità sanitarie impongano misure ostative della vendita.

     2. L'indennizzo è limitato alle produzioni dei comuni di Carbonia, Portoscuso e San Giovanni Suergiu, ottenute negli anni 1992 e 1993 e conferite agli organismi cooperativi di trasformazione incaricati di eliminare tali prodotti anomali nelle forme ritenute più idonee a salvaguardia delle esigenze ambientali e sanitarie.

     3. L'indennizzo è liquidato agli organismi cooperativi detentori dei prodotti inquinati in misura pari al prezzo medio di realizzo di prodotti aventi caratteristiche analoghe, aumentato degli oneri connessi alle operazioni di ritiro, lavorazione e stoccaggio, che vengono valutati forfettariamente nella misura del 3 per cento.

     4. L'onere per l'attuazione del presente articolo è valutato in lire 3.500.000.000 e farà carico alle disponibilità esistenti sul Fondo di solidarietà regionale in agricoltura (Cap. 06120).

 

     Art. 5. (Provvidenze per le cantine sociali).

     1. Al fine di completare l'intervento di cui all'articolo 5, comma 3, della legge regionale 24 dicembre 1991, n. 39, a favore delle cantine sociali cooperative danneggiate dalle avversità atmosferiche del 1991, è autorizzata la spesa di lire 500.000.000 che farà carico alle disponibilità del Fondo di solidarietà regionale in agricoltura (Cap. 06120).

 

     Art. 6. (Riduzione dei costi ESAF per l'erogazione dell'acqua per uso irriguo).

     1. In conseguenza dell'economia dello stanziamento di lire 160.000.000 verificatasi al 31 dicembre 1992, al fine dell'attuazione dell'intervento previsto dall'articolo 12 della legge regionale 5 novembre 1992, n. 20, in favore dei comuni che hanno erogato acqua per uso potabile utilizzata per l'eccezionale siccità per irrigazione di soccorso delle aziende agricole, è riautorizzata, nell'anno 1994, per pari importo, la relativa spesa (Cap. 06341).

 

     Art. 7. (Contributo straordinario al Consorzio di Bonifica del Cixerri).

     1. L'amministrazione regionale è autorizzata ad erogare nell'anno finanziario 1994 la somma di lire 450.000.000 in favore del Consorzio Bonifica del Cixerri per l'abbattimento parziale dei costi di esercizio derivanti dalla mancata erogazione dell'acqua irrigua e per gli studi di natura idrogeologica relativi all'accertamento delle cause che hanno determinato il prosciugamento del bacino di Punta Gennarta (Cap. 06253 N.I.).

 

     Art. 8. (Rimborsi al Consorzio di Bonifica della Sardegna Meridionale).

     1. L'Amministrazione regionale è autorizzata ad erogare nell'anno finanziario 1994 al Consorzio di Bonifica della Sardegna Meridionale la somma di lire 170.000.000 a titolo di rimborso per le spese sostenute nell'anno 1992 per compensi relativi al personale distaccato presso l'Ufficio speciale istituito a' termini dell'articolo 2 della legge regionale 7 giugno 1984, n. 29 (Cap. 06011/03).

 

     Art. 9. (Rimborsi all'E.A.F.).

     L'Amministrazione regionale è autorizzata ad erogare nell'anno finanziario 1994 all'Ente Autonomo del Flumendosa un contributo straordinario di lire 14.000.000.000 a tacitazione di ogni pretesa nei confronti del Consorzio di Bonifica della Sardegna Meridionale, per capitale ed interessi, relativamente al periodo 1983/1993, e per la definizione di ogni pendenza tra i due enti, in ordine agli oneri per la gestione delle opere ad uso promiscuo e irriguo del sistema Campidano/Flumendosa (Cap. 06254).

 

     Art. 10. (Impianti di sollevamento del Consorzio di Bonifica della Sardegna Meridionale).

     1. L'Amministrazione regionale è autorizzata ad erogare nell'anno finanziario 1994 al Consorzio di Bonifica della Sardegna Meridionale la somma di lire 2.289.000.000 per integrazione delle provvidenze di cui all'articolo 1 della legge regionale 26 gennaio 1984, n. 7; quanto a lire 1.589.000.000 riferite all'esercizio finanziario 1993 e quanto a lire 700.000.000 riferite agli esercizi finanziari 1991 e 1992 (Cap. 06263).

 

     Art. 11. (Rete di contabilità aziendale regionale).

     1. Al fine di proseguire nell'azione di diffusione della tenuta della contabilità aziendale agricola nell'esercizio finanziario 1994, lo stanziamento del capitolo 06281 è incrementato di lire 1.000.000.000 per la copertura delle spese derivanti dalle convenzioni tra l'ERSAT e le Organizzazioni Professionali Agricole.

 

     Art. 12. (Agevolazioni, per la regolarizzazione catastale).

     1. Il terzo comma dell'articolo 1 della legge regionale 17 novembre 1986, n. 62, è abrogato.

     2. I benefici conseguenti all'abrogazione della norma si applicano a tutte le pratiche non ancora perfezionate con regolare decreto di liquidazione.

     3. Lo stanziamento del capitolo 06334 del bilancio dell'Assessorato dell'agricoltura per l'anno 1994 a incrementato dell'importo di lire 50.000.000.

     4. Negli anni successivi la spesa farà carico agli stanziamenti disposti dai rispettivi bilanci di previsione della Regione.

 

     Art. 13. (Integrazione degli interventi a favore del settore ovino).

     1. Al fine del completamento dell'intervento straordinario a favore del settore ovino, previsto dall'articolo 11 della legge regionale 28 aprile 1992, n. 6, e dall'articolo 11, comma 2, della legge regionale 6 novembre 1992, n. 20, la spesa autorizzata dall'articolo 21 della legge regionale 20 aprile 1993, n. 17, è incrementata nell'anno finanziario 1994, di lire 100.000.000 (Cap. 06205/01).

 

     Art. 14. (Fondo di rotazione per la riforma ed il riassetto del settore agro-pastorale).

     1. Ad integrazione delle disponibilità del fondo di rotazione, costituito ai sensi del paragrafo 6 del programma straordinario per la riforma ed il riassetto del settore agro-pastorale, di cui all'articolo 1 della legge regionale 6 settembre 1976, n. 44, è autorizzata la spesa complessiva di lire 20.000.000.000, in ragione di lire 8.000.000.000 per l'anno 1995 e di lire 12.000.000.000 per l'anno 1997 (Cap. 06074).

     2. E' disposto, nell'anno 1994, il versamento al bilancio regionale (Cap. E 36116/01) della somma di lire 20.000.000.000 dal Fondo di rotazione indicato al comma 1. Tale somma è iscritta nel bilancio regionale in conto del capitolo 06343/01 per essere trasferita nel conto dell'entrata della contabilità speciale di cui alla legge 268/74 ed essere attribuita ai seguenti titoli di spesa del programma d'intervento per gli anni 1988-1989- 1990, approvato dal CIPE il 12 marzo 1991:

     11.1.01/I lire 5.200.000.000

     11.1.02/I lire 7.800.000.000

     11.5.01/II lire 7.000.000.000

 

     Art. 15. (Distillazione agevolata effettuata da aziende private). [1]a

 

     Art. 16. (Ritiro del bestiame ovino di fine carriera).

     1. Al fine di impedire il diffondersi di malattie in dipendenza dell'abbandono di carcasse di bestiame ovino e al fine quindi di agevolare le operazioni di raccolta, trasporto e mattazione degli ovini di fine carriera, l'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere ai centri di macellazione dotati di bollo CEE, un contributo sui costi di cui sopra nella misura di lire 30.000 per capo.

     2. Le spese derivanti dall'applicazione del presente articolo sono previste in lire 1.500.000.000 per l'anno 1994 (Cap. 06169).

 

     Art. 17. (Centro regionale di commercializzazione dei prodotti caseari).

     1. L'Amministrazione regionale è autorizzata a completare l'adeguamento strutturale anche ai fini della attuazione delle direttive CEE in materia di igiene del Centro regionale di commercializzazione dei prodotti lattiero-caseari ubicato a Macomer.

     2. A tal fine è autorizzata nell'anno finanziario 1994 la spesa di lire 600.000.000 (Cap. 06244).

 

     Art. 18. (Ammissione ai benefici contributivi).

     1. L'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere agli imprenditori agricoli che abbiano eseguito opere di miglioramento fondiario col solo mutuo, un contributo in conto capitale nella misura del 50 per cento della spesa a suo tempo ammessa con nulla-osta emessi anteriormente al 1990.

     2. Il provvedimento è riservato agli imprenditori le cui aziende abbiano subito, per almeno due volte nell'ultimo decennio, danni alle strutture per effetto di calamità naturali o eccezionali avversità atmosferiche riconosciute.

     3. Le provvidenze si applicano a condizione che le opere di miglioramento siano ammissibili ai sensi della legge regionale 26 ottobre 1950, n. 46.

     4. L'importo del contributo sarà utilizzato prioritariamente per l'estinzione o riduzione del mutuo.

     5. Gli oneri derivanti dall'applicazione del presente articolo valutati in lire 500.000.000 gravano sul capitolo 06025/00, nei limiti dello stanziamento di bilancio.

 

     Art. 19. (Sanatoria degli interventi agri-turistici).

     1. L'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere un contributo sugli investimenti effettuati dagli imprenditori che abbiano, senza benefici pubblici, eseguito opere o acquistato arredamenti per l'esercizio dell'attività agri-turistica nelle more di attuazione della legge regionale 20 giugno 1986, n. 32.

     2. Il contributo è riservato agli imprenditori, iscritti al relativo albo, che abbiano - in data posteriore all'entrata in vigore della citata legge regionale - presentato domanda e goduto del sopralluogo, ma senza aver potuto ottenere il decreto di concessione a causa dei ritardi nell'attuazione della legge medesima.

     3. Il contributo sarà concesso nella misura del 50 per cento per tutti gli investimenti agri-turistici effettuati che dovranno essere accertati dal competente ispettorato provinciale dell'agricoltura e valutati sulla base delle fatture pagate e dei prezzari in vigore all'epoca del sopralluogo.

     4. L'onere di attuazione del presente articolo grava sul capitolo 06229/04 che, nell'anno finanziario 1994, viene all'uopo incrementato della somma di lire 1.000.000.000.

 

     Art. 20. (Contributi per strutture serricole).

     1. Le domande per la concessione dei contributi per le opere di miglioramento fondiario previsti dalla legislazione regionale per la realizzazione di opere integrative o migliorative di strutture serricole già finanziate, sono evase con priorità nei confronti delle nuove iniziative e secondo l'ordine di presentazione del progetto originale. qualora le strutture integrative o migliorative fossero state finanziate se previste nel progetto originale.

     2. Gli imprenditori che, senza la concessione di contributi pubblici abbiano realizzato successivamente al collaudo delle opere principali le strutture integrative e migliorative previste dal comma 1, possono ottenere la concessione dei contributi previsti dalla legislazione regionale per dette opere che sono valutate sulla base delle fatture pagate e dei prezzari in vigore all'epoca della realizzazione.

     3. Le spese per l'attuazione del presente articolo, valutate in lire 1.000.000.000 gravano per lire 300.000.000 sulle disponibilità esistenti nel capitolo 06051/01 del bilancio della Regione e per lire 700.000.000 sulle disponibilità del titolo di spesa 11.1.03/I del programma d'intervento di cui alla legge n. 268 del 1974 per gli anni 88-89-90, approvato dal CIPE il 12 marzo 1991.

 

     Art. 21. (Determinazione di spese).

     1. Nell'anno finanziario 1994 l'Amministrazione regionale è autorizzata a sostenere le seguenti spese per gli interventi appresso indicati:

     a) contributi ed indennità agli imprenditori agricoli le cui aziende pastorali sono colpite da «agalassia contagiosa» (Cap. 06154), lire 300.000.000;

     b) concessione di contributi per l'acquisizione di mezzi e attrezzi destinati al trasporto dei prodotti agricoli e zootecnici (Cap. 06222/01), lire 1.374.000.000;

     c) concessione di contributi per la manutenzione e l'esercizio di opere di bonifica

(Cap. 06245/01), lire 3.700.000.000;

     d) contributi alle associazioni allevatori per l'attuazione del programma annuale per la tenuta dei libri genealogici (Cap. 06171/00), lire 2.420.000.000.

 

     Art. 22. (Consorzio per lo sviluppo dei trasporti al servizio dell'agricoltura sarda).

     1. Al fine di consentire al Consorzio per lo sviluppo dei trasporti al servizio dell'agricoltura sarda (COSTAS) di completare il proprio stabilimento sociale ubicato a Cagliari, l'Amministrazione regionale è autorizzata a erogare al medesimo, nell'esercizio finanziario 1994, un contributo in conto capitale di lire 550.000.000 (Cap. 06244/01).

 

CAPO II

INTERVENTI CREDITIZI

 

     Art. 23. (Fondo di cui all'art. 17 della L.R. 13 luglio 1962, n. 9).

     1. L'Amministrazione regionale è autorizzata ad applicare, a favore delle cooperative lattiero-casearie ed ortofrutticole o loro consorzi che abbiano finanziamenti a valere sul fondo di rotazione di cui all'articolo 17 della legge regionale 13 luglio 1962, n. 9, e all'articolo 6 della legge regionale 27 maggio 1971, n. 7, il tasso minimo agevolato previsto dalla legislazione dello Stato per le operazioni gravanti su fondi pubblici. Tale tasso si applica alle esposizioni tuttora in essere.

     2. L'onere derivante dalla applicazione del presente articolo è previsto in lire 600.000.000 e grava sulle disponibilità del medesimo fondo.

 

     Art. 24. (Interventi per enti cooperativi). [1]b

 

     Art. 25. (Incentivi a favore delle cooperative agricole).

     1. Gli incentivi che l'Amministrazione regionale eroga, ai sensi delle vigenti leggi regionali in favore delle cooperative agricole e loro consorzi, per l'acquisto, la costruzione, il completamento, l'ampliamento, l'adeguamento tecnologico delle strutture e attrezzature, nonché per la dotazione delle pertinenze occorrenti ad assicurare la raccolta, la lavorazione, la trasformazione, la conservazione, la commercializzazione e la vendita diretta dei prodotti agricoli e zootecnici e loro sottoprodotti, possono essere concessi, anche in forma integrativa alle provvidenze nazionali o comunitarie, nella misura del 75 per cento della spesa.

     2. A richiesta dei beneficiari detta misura percentuale di contributo potrà essere ridotta al 50 per cento. In tal caso sarà possibile autorizzare a favore dei richiedenti la concessione del concorso pubblico sugli interessi a fronte di mutui quindicennali integrativi ed a tasso agevolato, che gli Istituti di credito abilitati concederanno per la parte della spesa ammessa non coperta dal contributo.

 

     Art. 26. (Estinzione anticipata dei mutui di miglioramento). [2]

 

     Art. 27. (Concorso interessi sui mutui di soccorso).

     1. L'Amministrazione regionale è autorizzata ad anticipare agli Istituti di credito il concorso interessi statale sui mutui concessi a favore degli imprenditori agricoli singoli o associati in cooperative che abbiano riportato gravi danni alle strutture aziendali o alle produzioni agricole, per effetto di eccezionali avversità atmosferiche o calamità naturali riconosciute tali ai sensi delle vigenti leggi.

     2. A tal fine è autorizzato il limite d'impegno di lire 1.000.000.000; le relative annualità sono iscritte nel bilancio della Regione dall'anno 1994 all'anno 2003 (Cap. 06129/01).

 

     Art. 28. (Differimento dei limiti d'impegno dei mutui di assestamento).

     1. Per la concessione dei mutui previsti dall'articolo 5 della legge regionale 13 dicembre 1988, n. 44, i limiti d'impegno di cui al 2º e 3º alinea del comma 1 dell'articolo 16 della legge regionale 28 aprile 1992, n. 6 (Cap. 06073) sono rideterminati come segue:

     a) lire 10.000.000.000 nell'anno 1995 con annualità dal 1995 al 2009;

     b) lire 10.000.000.000 nell'anno 1996 con annualità dal 1996 al 2010.

 

     Art. 29. (Fondo per l'anticipazione di concorsi sugli interessi per mutui di assestamento e miglioramento).

     1. Al fine di consentire la tempestiva liquidazione del concorso regionale negli interessi relativi a mutui di assestamento e miglioramento, l'Amministrazione regionale è autorizzata a costituire il «Fondo per l'anticipazione di concorsi sugli interessi relativi alle erogazioni di mutui di assestamento e miglioramento».

     2. Al fondo vengono versate le prime cinque annualità di ciascuno dei limiti d'impegno di cui al precedente articolo 28.

     3. L'Assessore dell'agricoltura e riforma agro-pastorale, di concerto con l'Assessore della programmazione, bilancio, credito e assetto del territorio, provvederà a stipulare con l'Istituto di credito prescelto una apposita convenzione per la gestione del fondo.

     4. L'articolo 14 della legge regionale 31 dicembre 1984 n. 36, è abrogato.

 

     Art. 30. (Estensione della garanzia regionale).

     1. L'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere - sul fondo di cui all'articolo 1 della legge regionale 13 dicembre 1988, n. 44 - la propria garanzia a favore delle imprese agro-industriali individuate nella legge 1º ottobre 1981, n. 553, per finanziamenti di campagna non destinati al pagamento dei prodotti conferiti.

     2. Gli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo sono previsti in lire 100.000.000 e gravano sul capitolo 06221/01.

 

     Art. 31. (Fondo regionale per lo sviluppo della proprietà coltivatrice).

     1. Al fine di agevolare la vendita delle aziende agricole da parte degli imprenditori in stato di crisi, possono essere concessi i mutui previsti dalla legge regionale 23 novembre 1979, n. 60, e successive modificazioni ed integrazioni. Beneficiari del mutuo possono essere anche gli imprenditori che non siano lavoratori manuali della terra [2]a.

     2. Per l'applicazione del presente articolo è autorizzato il limite d'impegno di lire 2.000.000.000; le relative annualità sono iscritte nel bilancio della Regione dall'anno 1995 all'anno 2011 (Cap. 06220).

 

CAPO III

DISPOSIZIONI E INTERVENTI VARI

 

     Art. 32. (Cessione di impianti e di attrezzature di cooperative disciolte). [1]b

 

     Art. 33. (Indennità compensativa).

     1. L'ERSAT è delegato, a decorrere dall'anno 1994, alla ricezione, all'istruttoria, al controllo e al pagamento delle domande relative all'indennità compensativa di cui al regolamento CEE 23287/91.

     2. L'ERSAT determinerà il fabbisogno finanziario e liquiderà ai beneficiari l'indennità compensativa, in relazione ai fondi messi a disposizione e sulla base delle direttive impartite dall'Assessorato dell'agricoltura e riforma agro-pastorale.

 

     Art. 34. (Istituto di Incremento Ippico).

     1. L'Amministrazione regionale è autorizzata ad erogare all'Istituto di Incremento Ippico per la Sardegna la somma di lire 3.000.000.000 in ragione di lire 1.000.000.000 per ciascuno degli anni 1994, 1995 e 1996 per interventi da realizzarsi nell'Ippodromo di Cagliari (Cap. 06271/00).

 

     Art. 35. (Elezioni dei rappresentanti dei Consorzi di bonifica).

     1. [3].

     2. E' abrogato l'articolo 61 della legge regionale 27 giugno 1986, n. 44.

 

     Art. 36. (Semplificazioni delle procedure per la concessione di vantaggi economici in agricoltura).

     1. La certificazione prevista dal comma 3 dell'articolo 19 della legge regionale 22 agosto 1990, n. 40, non è richiesta per la concessione di vantaggi economici in agricoltura.

 

     Art. 37. (Integrazione dell'art. 19 della L.R. 27 agosto 1992, n. 17). [4]

 

     Art. 38. (Sistema informativo dell'Assessorato regionale dell'agricoltura e riforma agro-pastorale).

     1. Al fine di consentire nell'ambito del sistema informativo regionale, la realizzazione del sistema informativo dell'Assessorato dell'agricoltura e riforma agro-pastorale e dei propri uffici periferici mediante l'acquisizione degli strumenti e delle procedure informatiche e la formazione del personale addetto è autorizzata, per l'esercizio finanziario 1994, la spesa di lire 3.000.000.000 (Cap. 06342/01 N.I.).

     2. Le procedure relative all'acquisizione dei programmi e della strumentazione informativa nonché quelle relative alla connessa formazione del personale, sono curate dal competente Assessorato degli enti locali, finanze ed urbanistica.

     3. E' disposto nel 1994 il versamento dal Fondo di solidarietà regionale in agricoltura di cui alla legge regionale 10 giugno 1974, n. 12, al bilancio della Regione, capitolo 36114 della somma di lire 2.000.000.000 a copertura dell'onere di cui al presente articolo.

     4. Per il medesimo scopo è disposto nel 1994 il versamento dal fondo per l'attuazione del piano di intervento nelle zone interne a prevalente economia pastorale di cui alla legge regionale 10 dicembre 1973, n. 39, e successive modificazioni ed integrazioni, della somma di lire 1.000.000.000 da prelevarsi dagli interessi attivi maturati sulle giacenze finanziarie del medesimo «fondo», al bilancio della regione capitolo 36125. L'onere per l'attuazione del presente articolo grava sul capitolo 06342/01.

 

     Art. 39. (Recuperi dai fondi di rotazione in agricoltura).

     1. Nell'anno finanziario 1994 sono disposti:

     a) il versamento al bilancio regionale (Cap. 36125) dal Fondo di rotazione per la concessione di prestiti ai consorzi di cooperative ortofrutticole o alle singole cooperative ortofrutticole di cui alla legge regionale 21 maggio 1971, n. 7, della somma di lire 6.000.000.000;

     b) il versamento al bilancio regionale (Cap. 36125) dal Fondo per lo sviluppo della zootecnica di cui all'articolo 27 della legge regionale 23 gennaio 1981, n. 4, della somma di lire 26.000.000.000;

     c) il versamento al bilancio regionale (Cap. 36114) dal Fondo di solidarietà regionale in agricoltura di cui alla legge regionale 10 giugno 1974, n 12, della somma di lire 5.000.000.000;

     d) il versamento al bilancio regionale (Cap. 36125) dal Fondo di rotazione destinato a favorire il credito agrario di cui all'articolo 1 della legge regionale 15 marzo 1956, n. 9, della somma di lire 9.500.000.000.

 

     Art. 40. (Concorsi interessi su prestiti d'esercizio per la salvaguardia del patrimonio zootecnico).

     1. Ad integrazione degli stanziamenti disposti dagli articoli 1 e 5, lett. b, della legge 18 aprile 1974, n. 118, è autorizzata, nell'anno finanziario 1994, la spesa di lire 7.000.000 (Cap. 06106/01).

 

     Art. 41. (Ripristino viabilità rurale).

     1. L'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere ai comuni interessati dall'alluvione del periodo ottobre-novembre 1993 contributi per il ripristino e la sistemazione della viabilità rurale.

 

     Art. 42. (Contributi alle aziende agricole danneggiate dall'alluvione del periodo ottobre-novembre 1993).

     1. Per la concessione delle provvidenze previste dalla legge regionale 10 giugno 1974, n. 12 e successive modificazioni ed integrazioni a favore delle imprese agricole che abbiano subìto danni alle produzioni od alle strutture aziendali in conseguenza delle alluvioni del periodo ottobre- novembre 1993 è autorizzata la spesa di lire 2.000.000.000 a fare carico sulle disponibilità del Fondo di solidarietà regionale in agricoltura di cui alla legge regionale 10 giugno 1974, n. 12 (Cap. 06120).

     2. L'istruttoria, il collaudo e l'erogazione degli aiuti previsti dal presente articolo è attribuita all'Ufficio speciale, istituito presso l'Assessorato dell'agricoltura e riforma agro-pastorale, a' termini dell'articolo 2 della legge regionale 7 giugno 1984, n. 29.

 

     Art. 43. (Interventi vari in agricoltura).

     1. Al fine di incrementare gli interventi in agricoltura sono autorizzati, per ciascuno degli anni 1994, 1995 e 1996, gli ulteriori stanziamenti indicati accanto ai seguenti capitoli:

Cap. 06026 - Miglioramenti fondiari in zootecnia- L.R. 9162

 

 

1994          lire 4.000.000.000

Cap. 06027 - Contributi per l'incoraggiamento della silvicoltura - L.R.

13/59

1994          lire 1.000.000.000

1995          lire 1.000.000.000

1996          lire   100.000.000

Cap. 06048/01 - Miglioramenti fondiari comparto viticolo - L.R. 46/50

1994          lire 2.000.000.000

Cap. 06083 - Laghi collinari - LL.RR. 46/50 e 20/92 art. 1-1

1994          lire 2.000.000.000

Cap. 06180 - Contributi per acquisto mezzi meccanici- L.R. 14/51

1994          lire 6.780.000 000

Cap. 06202 - Contributi ai serricoltori per la riduzione dei costi

differenziali tra il gasolio agricolo ed il gas propano sostenuti per il

riscaldamento delle serre

1994          lire 3.000.000.000

Cap. 06204 - Contributi per la direzione tecnica-amministrativa - L.R. 7171

1994          lire 1.000.000.000

Cap. 06234 - Contributi impianti cooperativi - L. 910/84

1994          lire 20.150.000.000

Cap. 06261/01 - Contributi per impianti consortili - L.R. 21/84

1994          lire    600.000.000.

 

 

Art. 44. (Copertura finanziaria).

     1. Gli oneri derivanti dall'applicazione della presente legge sono

così quantificati:

1994               lire 99.500.000.000

1995               lire 28.000.000.000

1996               lire 29.100.000.000

1997               lire 40.000.000.000

dal 1998 al 2003   lire 28.000.000.000

dal 2004 al 2009   lire 27.000.000 000

2010               lire 17.000.000.000

2011               lire  7.000.000.000

 

     2. Ad una quota degli oneri per l'anno 1994, pari a lire 5.000.000.000 si fa fronte, ai sensi dell'articolo 30 della legge regionale 5 maggio 1983, n. 11, con utilizzo delle riserve di cui alle voci 4, per lire 2.000.000.000, e 8, per lire 3.000.000.000, rispettivamente, delle tabelle A e B, allegate alla legge regionale 20 aprile 1993, n. 17.

     3. Nel bilancio pluriennale della Regione per gli anni finanziari 1994-1996 sono introdotte le seguenti variazioni:

     (Omissis).

     4 Alle maggiori spese, valutate in lire 17.000.000.000 per l'anno 1997, in lire 5.000.000.000 dal 1998 al 2003, in lire 4.000.000.000 dall'anno 2004 all'anno 2009, in lire 17.000.000.000 per l'anno 2010 ed in lire 7.000.000.000 per l'anno 2011, si fa fronte con quota del maggior gettito dell'imposta sul reddito delle persone fisiche derivante dal suo naturale incremento.

     5. Gli oneri derivanti dall'applicazione della presente legge gravano sui sopracitati capitoli del bilancio pluriennale della Regione per gli anni finanziari 1994-1996 e sui capitoli corrispondenti ai capitoli 06073, 06074, 06120, 06129/01 e 06220 dei bilanci per gli anni successivi.

 

 


[1] Comma così sostituito dall'art. 20 della L.R. 5 dicembre 1995, n. 33.

[1]1a Sostituisce l'art. 12, comma 3, della L.R. 28 settembre 1990, n. 43.

[1]1b Articolo abrogato dall'art. 36 della L.R. 5 dicembre 1995, n. 33.

[2] Sostituisce l'art. 18 della 27 agosto 1992, n. 17.

[2]2a Comma sostituito dall'art. 4, comma 1, della L.R. 5 dicembre 1995, n. 33, e così modificato dall'art. 18 della L.R. 23 giugno 1998, n. 18.

[1]1b Articolo abrogato dall'art. 36 della L.R. 5 dicembre 1995, n. 33.

[3] Comma abrogato dall'art. 17, comma 2, della L.R. 5 dicembre 1995, n. 33. Il presente comma sostituiva l'art. 22, comma 4, della L.R. 14 maggio 1984, n. 21.

[4] Integra l'art. 19 della L.R. 27 agosto 1992, n. 17.