Settore: | Codici regionali |
Regione: | Sardegna |
Materia: | 5. finanza e contabilità |
Capitolo: | 5.2 norme finanziarie e di bilancio |
Data: | 09/06/1994 |
Numero: | 27 |
Sommario |
Art. 1. (Autorizzazione alla contrazione di mutui). |
Art. 2. (Fondo per nuovi oneri legislativi). |
Art. 3. (Manutenzione degli edifici pubblici statali). |
Art. 4. (Edilizia abitativa e sanitaria). |
Art. 5. (Modifiche alla legge regionale 21 novembre 1985, n. 28 - Spese di primo intervento per calamità naturali). |
Art. 6. (Interventi negli stagni). |
Art. 7. (Concorso interessi mutui miglioramento fondiario). |
Art. 8. (Organismi comprensoriali). |
Art. 9. (Interventi nel settore economico). |
Art. 10. (Interventi sociali e per l'occupazione). |
Art. 11. (Interventi nel settore dell'igiene, della sanità e dell'assistenza). |
Art. 12. (Modifiche alla legge regionale 27 aprile 1984, n. 12). |
Art. 13. (Interventi nel settore della pubblica istruzione). |
Art. 14. (Convegni e pubblicazioni). |
Art. 15. (Rifinanziamento degli interventi dei programmi di cui alla legge 24 giugno 1974, n. 268). |
Art. 16. (Opere acquedottistiche e fognarie). |
Art. 17. (Copertura finanziaria). |
§ 5.2.84 - L.R. 9 giugno 1994, n. 27.
Modifiche alla legge regionale 29 gennaio 1994, n. 2 «Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale della Regione - (Legge finanziaria 1994)».
Art. 1. (Autorizzazione alla contrazione di mutui). [1]
Art. 2. (Fondo per nuovi oneri legislativi).
1. Nella tabella B, allegata alla
1994 lire 12.600.000.000
1995 lire 14.000.000.000
1996 lire 5.000.000.000
conseguentemente è ridotta, negli stessi anni e per gli stessi importi, la voce n. 6 «Programmi comunitari FEOGA» della medesima tabella B.
Art. 3. (Manutenzione degli edifici pubblici statali).
1. L'Amministrazione regionale è autorizzata, nell'anno 1994, ad anticipare la somma di lire 757.000.000 in conto delle assegnazioni dello Stato per la manutenzione degli edifici pubblici statali, ai sensi dell'articolo 74 del
2. Fino a concorrenza della suddetta anticipazione di lire 757.000.000, le assegnazioni dello Stato per le finalità di cui al comma 1 devono essere imputate al capitolo 36210 dello stato di previsione dell'entrata, a titolo di ricupero.
3. Le eventuali minori assegnazioni dello Stato restano a carico del succitato capitolo 04024/03.
Art. 4. (Edilizia abitativa e sanitaria).
1. Per la prosecuzione degli interventi previsti dalla
(Cap. 08112):
anno 1994 lire 50.000.000.000 |
anno 1995 lire 55.000.000.000 |
anno 1996 lire 90.000.000.000 |
2. Per la prosecuzione degli interventi previsti dal comma 2 dell'articolo 6 della
Art. 5. (Modifiche alla
1. [2].
2. L'ampliamento del termine di cui al comma 1 si applica anche alle domande di contributo presentate ai sensi della surrichiamata
Art. 6. (Interventi negli stagni).
1. Per la realizzazione di opere di sistemazione e di regolazione idraulica negli stagni, ai sensi dell'articolo 4 della
Art. 7. (Concorso interessi mutui miglioramento fondiario).
1. Ad integrazione delle assegnazioni disposte dallo Stato per l'erogazione di concorsi negli interessi sui mutui di miglioramento fondiario concessi a valere sugli stanziamenti già autorizzati dalla
Art. 8. (Organismi comprensoriali).
1. I termini previsti dall'articolo 9 della
2. Le competenze dei disciolti organismi comprensoriali in ordine al ricevimento e all'istruttoria delle domande ed alla liquidazione delle somme relative alla indennità compensativa, di cui al Regolamento CEE 2328/91, sono attribuite all'Ente Regionale di Sviluppo e Assistenza Tecnica in Agricoltura (ERSAT).
3. Le competenze in ordine al finanziamento degli investimenti collettivi a carattere zootecnico, ai sensi del Regolamento CEE 797/85 e successive modificazioni, da attuarsi secondo le direttive tecnico- procedurali approvate con deliberazione della Giunta regionale n. 23/68 del 19 maggio 1987, già attribuite agli organismi comprensoriali dall'articolo 45 della
Art. 9. (Interventi nel settore economico).
1. Per far fronte ai danni causati alle strutture ed attrezzature di pesca ed alle produzioni dei compendi ittici e degli impianti di acquacoltura della Sardegna orientale, in conseguenza delle avversità atmosferiche che hanno colpito le regioni del Sarrabus e dell'Ogliastra, nei giorni 31 ottobre e 1º novembre 1993, e autorizzata, nell'anno 1994, la spesa di lire 1.000.000.000 (Cap. 05093).
2. A valere sullo stanziamento di cui al comma 1, l'Assessore regionale della difesa dell'ambiente è autorizzato a concedere ai titolari dell'esercizio di pesca nei compendi ittici danneggiati, ai gestori d'impianti d'allevamento di specie ittiche ed ai proprietari d'imbarcazioni da pesca, contributi finalizzati alla ricostruzione degli impianti, delle infrastrutture, delle strutture e delle attrezzature danneggiate, alla riparazione e sostituzione delle barche da pesca, all'indennizzo dei danni subiti dalla produzione dei compendi e dagli impianti di allevamento.
3. L'ammontare del contributo è erogato, entro il limite dell'autorizzazione di spesa di cui al comma 1, in misura pari alla spesa sostenuta o da sostenere o al danno documentato, e/o ammesso, dalle ditte danneggiate.
4. Il relativo programma di intervento e approvato dalla Giunta regionale, su proposta dell'Assessore della difesa dell'ambiente, a' termini dell'articolo 4, lettera i), della
5. A fronte degli oneri derivanti dall'applicazione del Capo I - fermo temporaneo delle navi da pesca - della
6. Il termine di cui all'articolo 11 della
7. Per la concessione dei mutui a tasso agevolato previsti dal comma 5.1 dell'articolo 9 della
a) lire 1.400.000.000 dal 1994 al 2008;
b) lire 700.000.000 dal 1995 al 2009;
le relative annualità sono iscritte nei corrispondenti bilanci della Regione (Cap. 07070). Il tasso a carico del mutuatario indicato nel succitato comma 5.1, deve intendersi sostituito da quello previsto dalla
8. Per le finalità previste dall'articolo 4 della
9. Il limite d'impegno di lire 45.000.000.000 autorizzato dalla
Art. 10. (Interventi sociali e per l'occupazione).
1. E' autorizzata, nell'anno 1994, la spesa di lire 1.000.000.000 a favore della società a capitale pubblico Iniziative Sardegna S.p.A. (INSAR), quale contributo sulle spese di funzionamento relative al perseguimento delle finalità previste dal comma 1 dell'articolo 2 ter del
2. E' autorizzata, nell'anno 1994, l'ulteriore spesa di lire 1.000.000.000 per le finalità previste dalla
3. Nell'articolo 36 della
a) [3];
b) il termine di 60 giorni, previsto nei commi 4 e 5, è prorogato, per l'anno 1994, quanto al comma 4, di 60 giorni e quanto al comma 5, di 30 giorni;
c) la previsione di spesa di lire 100.000.000.000 determinata pre l'anno 1994 dal comma 7 è rideterminata in lire 98.000.000.000 (Cap. 10136).
4. I contributi previsti nel primo comma dell'articolo 91 della
a) lire 600.000 agli elettori provenienti dai Paesi aderenti all'Unione Europea;
b) lire 700.000 agli elettori provenienti da altri Paesi dell'area Europea;
c) lire 1.200.000 agli elettori dai Paesi extraeuropei; gli stessi sono concessi tenuto conto, altresì, dei commi 5 e 6 del Presente articolo.
5. Ove si verifichi un doppio spostamento dell'elettore per la partecipazione al secondo turno elettorale previsto dalla legislazione vigente per il rinnovo del Consiglio regionale, i contributi di cui al comma precedente sono erogati per ciascun viaggio effettuato dall'elettore e debitamente documentato, nel rispetto delle procedure stabilite nell'articolo 2 della
6. Le disposizioni di cui ai commi 4 e 5 si applicano anche per la partecipazione all'elezione diretta del Sindaco, del Presidente della Provincia e dei Consigli comunali e provinciali, ai sensi dell'articolo 5 della
7. La maggiore spesa per l'attuazione dei commi 4, 5 e 6 del presente articolo è valutata, per l'anno 1994, in lire 2.000.000.000; agli oneri per gli anni successivi si provvede con legge di bilancio (Cap. 02145).
Art. 11. (Interventi nel settore dell'igiene, della sanità e dell'assistenza).
1. I rimborsi ed i sussidi disposti dalla
2. In deroga a quanto stabilito dall'articolo 47 della
3. In relazione alla variata cadenza temporale nel trasferimento dei mezzi finanziari in favore delle Unità Sanitarie Locali - derivata dalla disciplina introdotta dal comma 17 dell'articolo 11 del
4. Per le prestazioni rese, i Centri di riabilitazione convenzionati ai sensi dell'articolo 26, comma 1, della
5. Gli acconti di cui al precedente comma 3 devono essere erogati entro la fine del mese di presentazione della relativa contabilità, unitamente al saldo della contabilità precedente, debitamente verificata e liquidata.
6. Per gli acconti riferiti alle prestazioni che continuano ad essere contabilizzate con periodicità trimestrale restano valide le modalità di erogazione disciplinate dal richiamato articolo 67 della
7. L'integrazione della Regione per il finanziamento della spesa in conto capitale riguardante il Fondo Sanitario Nazionale, di cui all'articolo 40 della
8. A valere sugli stanziamenti iscritti in conto del capitolo 12133/02, l'Amministrazione regionale è autorizzata ad erogare a favore delle Unità Sanitarie Locali la somma di lire 100.000.000, per la concessione di contributi, fino alla misura massima di lire 4.000.000 ad intervento per le spese funerarie dei donatori d'organo.
9. Per le finalità previste dall'articolo 13 della
10. L'autorizzazione di spesa di lire 7.000.000.000 disposta dall'articolo 44 della
11. L'attuazione dei lavori di costruzione, adeguamento e ristrutturazione delle opere destinate a servizi socio-assistenziali, previste dalla
Art. 12. (Modifiche alla
1. Nella
a) [4].
b) [5].
Art. 13. (Interventi nel settore della pubblica istruzione).
1. La rendicontazione dei contributi, concessi dall’Assessorato della pubblica istruzione ad enti ed organismi senza fini di lucro, è costituita da apposite dichiarazioni rese dai soggetti beneficiari delle provvidenze regionali, secondo quanto definito dal
2. Al fine dell'approvazione di dette rendicontazioni. l'Assessorato regionale competente deve correlativamente ottemperare alle disposizioni di cui ai commi 3 e 4 del sopra citato articolo 50 della
2 bis. La rendicondazione dei contributi concessi dall’Assessorato della pubblica istruzione agli enti pubblici territoriali è costituita da una certificazione del legale rappresentante di avvenuto svolgimento delle iniziative ammesse a contributo e delle spese sostenute [7].
3. Il contributo alla fondazione Costantino Nivola per l'organizzazione di un premio di scultura intitolato all'artista, previsto dall'articolo 5 della
4. Il contributo alla deputazione di Storia Patria per la Sardegna previsto dall'articolo 1 della
Art. 14. (Convegni e pubblicazioni).
1. La dotazione finanziaria del capitolo 02159/01, istituito dall'articolo 69 della
Art. 15. (Rifinanziamento degli interventi dei programmi di cui alla
Art. 16. (Opere acquedottistiche e fognarie).
1. Nella tabella E, allegata alla
08 - LAVORI PUBBLICI
Legge regionale 38/82 e successive integrazioni Opere acquedottistiche e fognarie - Cap. 08035/03 - 1994: 9.000; 1995: PM; 1996: PM; Legge regionale 32/89 - Potenziamento servizio idrico - Cap. 08035/19 - 1994: 10.000; 1995: PM; 1996: PM.
Art. 17. (Copertura finanziaria).
1. Nei sottoelencati stati di previsione del bilancio pluriennale della Regione per gli anni finanziari 1994-1995-1996 sono introdotte le seguenti variazioni:
(Omissis).
Tabella H:
(Omissis).
[1] Modifica l'art. 1 della
[2] Comma modificato dall'art. 7 della
[3] Modifica l'art. 36 della
[4] Sostituisce l'art. 15, comma 2, della
[5] Sostituisce l'art. 16 della
[6] Comma così sostituito dall’art. 13 della
[7] Comma aggiunto dall’art. 13 della
[8] Integra l'art. 29, comma 3, della